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32.2010.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 maggio 2010Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")

come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti

riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile

il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato

sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il

contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son

examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a

constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part,

l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif

s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la

présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan

thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de

résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En

revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la

perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que

l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes

aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la

motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des

troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le

recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence,

cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier

l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la

capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les

constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non

seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la

perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes

les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques

contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère

relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont

pourtant nié l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux

critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Nell’evenienza

concreta, l'assicurata ha beneficiato, a partire dal 1° agosto 2001, di una

mezza rendita d'invalidità, per un grado di invalidità del 50%, secondo quanto

valutato dal dr. __________ del SMR nella sua “Proposta medico” del 5 febbraio

2003.

In

quell’occasione, il medico del SMR ha indicato che “come da rapporto degenza

riabilitativa Clinica __________ di __________ del dicembre 2002 (con

valutazione neuropsicologica) e dal rapporto EFL del 30 gennaio 2002 di __________

per la __________ si è d’accordo nel valutare giustificato sia per il problema

postraumatico (specialmente cervicale a carattere scatenante) mentre meno per

il problema lombare (solo destabilizzante) ed inoltre per la problematica

neuropsicologica (anche cefalee) una IL del 50% per ogni tipo di attività anche

se adeguata e leggera” (doc. 44-4).

Nella valutazione della capacità funzionale (EFL)

del 30 gennaio 2002, il dr. __________, medico responsabile EFL e __________,

ergoterapista della Clinica __________ di __________, hanno posto le seguenti

conclusioni e proposte:

"

Il problema rilevante in relazione all’attività

professionale è costituito da un disturbo funzionale alla colonna vertebrale

cervicale e lombare con dolori diffusi alle spalle, ai gomiti e alle ginocchia.

La cliente lamenta inoltre la presenza costante di fastidiose cefalee.

Giudichiamo l’impegno della cliente a partecipare

alla valutazione come molto buono: era disposta a sopportare una certa quantità

di dolore e si sforzava di raggiungere ogni volta il suo limite di carico

funzionale massimo. Inoltre, si prodigava nella preparazione del materiale

delle prove dimostrando una buona collaborazione.

La concordanza dei risultati nelle singole prove è

stata buona, se si esclude una stima troppo ottimistica delle sue capacità

funzionali nel test di autovalutazione PACT.

La cliente desidera poter mantenere l’attuale

posto di lavoro e crede che sarebbe possibile ottenere un adeguamento delle sue

mansioni alle proprie capacità funzionali.

Esigibilità dell’attività professionale come:

ausiliaria di cura

Sì. 4 ½ ore al giorno

Riduzione del carico: p. es. spostare gli ospiti

in 2 persone e svolgere maggiormente le altre attività che non presentano così

tanto carico come per esempio: occuparsi di ospiti più indipendenti, della

caffetteria, della distribuzione del tè e della distribuzione della biancheria.

Attestazione di incapacità lavorativa: del 50%

dal 26.02.2001

(…)

Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti

In base ai deficit funzionali emersi durante la

valutazione consigliamo di intraprendere un programma riabilitativo con

fisioterapia, massaggi per attenuare i sintomi ed ergonomia.

Riguardo ai deficit neuropsicologici che la

cliente lamenta (attenzione e concentrazione) proponiamo un ulteriore consulto

presso un neurologo per escludere la componente depressiva in questi disturbi e

indirizzare di conseguenza la cliente verso un neurotraining.”

(Doc. 1-24 inc. LAINF)

Nel rapporto medico del 20 gennaio 2003,

indirizzato al dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il dr. __________,

direttore medico e il dr. __________, medico assistente della Clinica __________

di __________ si sono così espressi a proposito della degenza dell’interessata

dal 2 dicembre 2002 al 16 dicembre 2002:

"

Diagnosi

Esiti di incidente della circolazione in data

13.10.2000 con:

-

trauma di accelerazione laterale della colonna

cervicale grado 1-2, secondo classe Quebec con cefalea, nausea, vertigini e

lievi disturbi neuropsicologici a livello cognitivo (memoria, concentrazione,

attenzione, …)

-

sindrome lombovertebrale cronica su discopatia

L5-S1

-

fibromialgia

Diagnosi collaterali

-

stato ansioso depressivo reattivo

-

emicrania nota

(…)

Valutazione professionale:

per quanto riguarda la problematica lavorativa e

della sua attività professionale, considerando le sue condizioni cliniche

generali e lo stato neuropsicologico attuale, l’età della paziente e le

condizioni di lavoro, a nostro modo di vedere sarebbe auspicabile una ripresa

lavorativa nella misura del 50%. Ciò concorda inoltre con quanto espresso dal

dr. __________.” (Doc. 27-2)

Nella valutazione neuropsicologica del 13

dicembre 2002, __________, logopedista e neuropsicologa, è giunta alle seguenti

conclusioni:

"

La valutazione neuropsicologica effettuata a 2

anni e due mesi dall’infortunio che ha provocato un trauma di accelerazione

della colonna cervicale con questa paziente collaborante, orientata, con tono

dell’umore leggermente depresso, ausiliaria di cure in una casa per anziani,

mette in evidenza:

-

delle difficoltà di memoria verbale con

apprendimento verbale da moderatamente a severamente deficitario e span verbale

insufficiente

-

difficoltà di attenzione divisa

-

problemi nelle funzioni esecutive con diminuita

flessibilità mentale, problemi nell’inibizione degli automatismi e nella

programmazione delle attività complesse.

I risultati ottenuti ai test sono coerenti con le

difficoltà che la paziente descrive, sono compatibili con le conseguenze di un

trauma cervicale e sono di grado da moderato a medio.

Un sostegno psicologico potrebbe essere

indicato.” (Doc. 74/1-3)

Con decisione del 13 giugno 2003, l’Ufficio AI ha

quindi attribuito all’assicurata una mezza rendita di invalidità, per un grado

del 50%, dal 1° agosto 2001 (doc. 37-1).

Questa decisione è poi stata confermata dall’UAI

in occasione della procedura di revisione del 2005 (cfr. doc. 49-1), alla luce

delle attestazioni mediche di uno stato di salute stazionario stilate dal dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, in data 1° aprile 2005 (cfr. doc. 46-1); dal dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, in data 10 marzo 2005 (cfr. doc. 45-1) e dal dr.

__________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, in data 8 marzo 2005

(cfr. doc. 44-1).

2.7. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione all’assicurata, a partire dal 1° agosto 2001, di una mezza

rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 50% (decisione del 13

giugno 2003, cresciuta incontestata in giudicato).

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente nel mese di novembre 2009 (momento in

cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 13

giugno 2003 al 23 novembre 2009), le condizioni di salute dell’assicurata sono migliorate

al punto da comportare un grado di invalidità del 34%, con conseguente soppressione

della mezza rendita di invalidità di cui beneficiava l’assicurata (cfr. doc. A)

o se, al contrario, lo stato di salute è rimasto stazionario, così da

giustificare la continuazione del riconoscimento della mezza rendita di

invalidità (cfr. la sentenza del Tribunale federale riprodotta al consid. 2.4).

2.8. L’UAI ha

quindi affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

In tale

ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), ORL (dr. __________) e quella psichiatrica

(dr.ssa __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 9 febbraio 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente/fibromialgia; sindrome cervicospondilogena

cronica su avanzate alterazioni degenerative cervicali C5/C6 e C6/C7, piccole

ernie discali C5/C6 e C6/C7 a destra senza neurocompressione (IRM 13.11.2000),

esiti da Whiplash grado I il 13.10.2000; sindrome lombospondilogena cronica su osteocondrosi

L5/S1, ernia discale mediale senza neurocompressione (IRM 25.9.2000); esiti da

distrofia di Scheuermann senza rilevanza clinica” (doc. 71/59-60).

Lo specialista ha sottolineato che “gli atti a

disposizione descrivono sostanzialmente una stabilità sia per quanto riguarda

le diagnosi, che lo stato di salute come anche la capacità lavorativa

dell’assicurata dal 2000 circa. In base alle mie osservazioni e alle conoscenze

attuali sull’evoluzione di ernie discali, mi sembra probabile che ci sia stato

un peggioramento oggettivo delle lesioni strutturali a carico della colonna

cervicale, senza però elementi a favore di una neurocompressione (doc. 71-61)”.

Per quanto riguarda la prognosi, il dr. __________

ha osservato che “non sono da prevedere cambiamenti rilevanti a medio-lungo

termine” (doc. 71-61).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha considerato l’assicurata abile al lavoro a tempo pieno ma con una riduzione

del rendimento del 40% nella sua professione di assistente di cura in una casa

per anziani (doc. 71-60).

Il dr. __________ si è così espresso in merito ai

limiti funzionali dell’assicurata:

"

(...)

L’assicurata è in grado di svolgere un’attività

generalmente leggera ma che implichi regolarmente anche compiti mediamente

pesanti fino a pesanti come quella che svolge attualmente, attività che

permette generalmente il rispetto delle regole di ergonomia della schiena a

tempo pieno e con un rendimento ridotto nella misura del 40%. In un’attività

leggera, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena,

eviti posizioni statiche prolungate, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi

di flessione-estensione o rotazione del tronco, permetta brevi pause al

bisogno, l’assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto

al massimo nella misura del 20%.” (Doc. 71-61)

L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal

dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto dell’11

marzo 2009, ha indicato che “l’attuale stato neurologico si presenta del tutto

nella norma” e che “all’attuale valutazione neuropsicologica sono presenti

unicamente lievi disturbi della concentrazione e attenzione sostenuta e divisa

con restanti reperti cognitivi nella norma, in genere con risultati proprio

nella media, unicamente la memoria verbale a corto-medio termine presenta un

risultato al limite inferiore della norma ma comunque nettamente meglio

rispetto ai dati riportati dalla signora __________ durante la valutazione

neuropsicologica effettuata nel 2003. I lievi deficit di concentrazione e

attenzione sono difficilmente spiegabili con una patologia endocranica ma

derivano dalla sintomatologia algica cervico-cefalica e presumibilmente dalla

sintomatologia ansioso-depressiva descritta nelle valutazioni psichiatriche”

(doc. 71-49).

Lo specialista ha quindi concluso che “dal lato

strettamente neurologico non posso quindi porre nessuna diagnosi, le lievi

difficoltà di concentrazione e attenzione sostenuta e divisa fanno parte dei

dolori cervico-cefalici accusati e della problematica psicologica. La sindrome

cervico-cefalica accusata dalla paziente e la sua eventuale influenza sulla

capacità lavorativa verrà valutata nell’ambito della consulenza reumatologica”

(doc. 71-49).

Quanto alla capacità lavorativa il dr. __________

ha considerato che “non essendovi una diagnosi neurologica non vi è nessuna

compromissione sulla capacità lavorativa per qualsiasi attività professionale

dal lato sempre strettamente neurologico” (doc. 71-49).

L’aspetto ORL è stato approfondito dal dr. __________,

specialista FMH in otorinolaringoiatria, il quale, nel suo referto peritale del

20 febbraio 2009, ha indicato che l’assicurata presenta due sintomi principali:

un tinnito e un disturbo dell’equilibrio. Lo specialista ha spiegato che “pur

essendo presenti due sintomi della sfera ORL che riducono la qualità di vita

della paziente e la disturbano specialmente al proprio domicilio, non ci sembra

che questi contribuiscano in modo determinante ad una riduzione della capacità

lavorativa della paziente e alla professione attuale. A nostro modo di vedere i

fattori decisivi sono principalmente i disturbi in ambito muscolo-scheletrico

lungo la colonna vertebrale e le importanti cefalee” (doc. 71-53).

Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla

dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale, nel

suo referto del 31 gennaio 2009, ha posto le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente

attuale episodio lieve (ICD10-F33.0); sindrome ansiosa non specificata

(ICD10-F41.9); sindrome somatoforme da dolore cronico (ICD10-F45.4)” (doc. 71-41).

A proposito dell’evoluzione dello stato di salute

dell’assicurata, la specialista ha rilevato che “lo stato appare

complessivamente stabile nel corso degli anni per quanto attiene agli aspetti

psichici”. La dr.ssa __________ ha aggiunto che “dall’esordio clinico dei

sintomi dolorosi e dallo sviluppo di contenuti psicologici, ella pare

complessivamente “stabile”. I dolori le appaiono peggiorati ma, nel corso degli

anni, ella ha di fatto mantenuto lo standard del 2001 al rientro

dall’interruzione lavorativa del 2000 post-incidente. Al momento non esistono

elementi che possano indurre a ipotizzare un peggioramento futuro a meno di

eventi di vita destabilizzanti” (doc. 71-42).

La specialista ha infine ritenuto l’assicurata inabile

al lavoro al 20% per motivi di interesse psichiatrico, sia nella sua attività

che in altre attività adeguate (cfr. doc. 71/42-43).

I medici

del SAM hanno anche svolto un esame psicologico, affidato a __________,

psicologo specialista in psicoterapia FSP. Nel rapporto del 2 febbraio 2009, lo

psicologo è giunto alle seguenti conclusioni:

"

In conclusione le caratteristiche del

funzionamento mentale, osservato al Rorschach, si situano in un registro di

estremo impoverimento dell’economia mentale. La Sig.ra RI 1 possiede un discreto

contatto con la realtà; i suoi processi mentali risultano però di stampo

sostanzialmente percettivo, concreto e non in grado di assicurare un minimo di

elaborazione pulsionale. Si tratta di un funzionamento mentale tipico delle

patologie di tipo psico-somatico, in cui la somatizzazione si correla ad una

sostanziale impossibilità di elaborazione psichica.” (Doc. 71-65)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 18 maggio 2008, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatoforme da dolore

persistente/fibromialgia; sindrome cervicospondilogena cronica con/su avanzate

alterazioni degenerative cervicali C5-C6 e C6-C7, piccole ernie discali C5-C6 e

C6-C7 a destra senza neurocompressione (MRI 13.11.2000), esiti da Whiplash

grado I il 13.10.2000; sindrome lombospondilogena cronica con/su osteocondrosi

L5-S1, ernia discale mediale senza neurocompressione (MRI 25.9.2000); esiti da

distrofia di Scheuermann senza rilevanza clinica; sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio lieve (ICD10-F33.0); sindrome ansiosa non

specificata (ICD10-F41.9); sindrome somatoforme da dolore cronico

(ICD10-F45.4)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa hanno indicato quelle di “lieve tinnito bilaterale; lievi disturbi

dell’equilibrio, senza patologia vestibolare” (doc. 71/27-28).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 60%, “inteso come lavoro a tempo

pieno ma con un rendimento ridotto, oppure come riduzione del tempo di lavoro

del 40%, in questo caso con rendimento pieno” nella sua precedente attività di assistente

di cura, a partire dal 2000 (doc. 71/36-37).

I medici del SAM hanno precisato che

“complessivamente riteniamo che la capacità lavorativa dell’assicurata sia

principalmente ridotta a causa delle problematiche muscoloscheletriche di

fibromialgia e dei problemi strutturali della colonna cervicale e lombare. Il

dr. __________ ritiene vi siano dei reperti di stabilità, sia per quanto

riguarda le diagnosi, sia lo stato di salute, come anche la capacità lavorativa

dell’assicurata dal 2000 circa” (doc. 71-37).

Essi hanno poi aggiunto che “le incapacità

lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici non vanno a nostro avviso

sommate, poiché entrambe considerano una sofferenza da dolore cronico” (doc.

71-37).

In un’attività leggera e adatta, rispettosa dei

limiti funzionali e delle regole di ergonomia, per contro, i medici del SAM

hanno considerato l’assicurata abile al lavoro all’80%, a partire da inizio

2001, quando si sono stabilizzate le problematiche a livello dell’apparato

muscolo-scheletrico. Anche in questo caso, i medici del SAM hanno precisato che

“le incapacità lavorative per motivi psichiatrici e reumatologici non vanno, a

nostro avviso, sommate, in quanto entrambe considerano una sofferenza dovuta a

dolori cronici” (doc. 71-38).

Il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina

interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle sue annotazioni dell’8 luglio 2009, ha indicato:

"

Ausiliaria di cura

Revisione di R 50% (allora valutata in ogni

tipo di attività svolta una limitazione del 50% globalmente)

Sindrome somatoforme da dolore

persistente/fibromialgia;

Sindrome cervicospondilogena cronica, con/su

avanzate alterazioni degenerative cervicali C5-C6 e C6-C7, piccole ernie

discali C5-C6 e C6-C7 a destra senza neurocompressione (MRI 13.11.2000) in

esiti di Whiplash grado I il 13.10.2000;

sindrome lombospondilogena cronica, con/su

osteocondrosi L5-S1, ernia discale mediale senza neurocompressione (MRI

25.9.2000);

esiti da distrofia di Scheuermann senza rilevanza

clinica

Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio

lieve

Sindrome ansiosa non specificata

Sindrome somatoforme da dolore cronico

Il SAM pluridisciplinare del 5.2009 obiettiva una

limitazione stabile reumatologica valutata nel dettaglio clinicamente con le

esigibilità lavorative residuali ben riportate a pag. 7 e 8 del consulto del

dr. __________: in esso si giustifica una limitazione nella sua attività del

40%, mentre in attività adeguate IL del 20%.

La componente neuropsicologica appare migliorata

e non più limitante, come dal confronto con l’antecedente valutazione del 2002

agli atti. Neurologicamente all’esame clinico specialistico non vi sono

impedimenti.

La componente psichica è anch’essa stabile e

viene giudicata limitante al 20% per rallentamento mattutino e maggior

affaticabilità a carattere psichico.

La componente ORL non

riduce le esigibilità.

In definitiva si è confrontati con un

miglioramento avvenuto progressivamente ed obiettivato all’attuale SAM,

specialmente della sfera neuropsicologica.

Propongo a livello medico di giustificare a

decorrere dal maggio 2009 (data del SAM) nella sua attività svolta una IL 50%

(trattandosi di differente valutazione di % pur considerando uno stato

reumatologico stabile negli anni) mentre in attività adeguate ergonomicamente

(pag. 7 e 8 del consulto del dr. __________ nel SAM) una IL del 20%.”

(Doc. 76-1)

Sulla base di tali osservazioni, l’UAI ha soppresso

la mezza rendita di invalidità fin lì attribuita all’assicurata.

2.9. Con il

ricorso, l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione,

trasmettendo al Tribunale, a comprova della stazionarietà del suo stato di

salute, un certificato medico del 18 dicembre 2009 del dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"

Su esplicita richiesta della paziente a margine,

che seguo presso il mio studio dal 4.3.2008, posso confermare il mio rapporto

medico per l’Assicurazione invalidità datato 17.08.2008.

In tale documento, oltre ad esprimere le diagnosi

psichiatriche, descrivere la situazione clinica della paziente, confermavo che

lo stato di salute dell’assicurata era stazionario (vedi punto 5.1.).

Ritengo infatti che malgrado che la signora RI 1

aderisca con una buona compliance alla terapia farmacologica ed alla

psicoterapia, il suo stato di salute non le permetta di lavorare oltre una

percentuale del 50%.” (Doc. B)

Al riguardo, la dr.ssa __________, psichiatra del

SMR, nelle sue annotazioni del 19 gennaio 2010, ha osservato:

"

Nel certificato del dr. __________ del

18.12.2009 viene riconfermato ciò che era stato scritto nel rapporto medico per

l’AI del 17.08.2008 (quest’ultimo documento è stato preso in considerazione

durante la valutazione SAM) e in particolare che lo stato di salute era

giudicato stazionario. Sostiene che l’assicurata non sia in grado per il

proprio stato di salute di lavorare oltre la percentuale del 50% ma senza

specificare quali siano i limiti funzionali.

Nella perizia della dr.ssa __________ invece

vengono argomentati i limiti funzionali (triste, poco stenica, facile alla

stancabilità, demotivata, ella fatica a fare i conti con le esigenze di vita)

che portano ad una riduzione della CL del 20%. Sia lo psichiatra curante che il

perito psichiatra giudicano lo stato clinico stazionario; la dr.ssa __________

giudica che nonostante soggettivamente vi sia stato un peggioramento dei dolori

nel corso degli anni l’assicurata ha mantenuto lo standard del 2001 dopo il

rientro al lavoro.

L’attuale certificazione non modifica le

conclusioni della valutazione della IL alla base della decisione AI.” (Doc.

V/bis)

L’assicurata ha poi trasmesso un ulteriore referto

medico del dr. __________, datato 1° febbraio 2010 e indirizzato al suo

patrocinatore, del seguente tenore:

"

In merito alla sua lettera del 27.01.2010 che mi

chiedeva un complemento di informazioni rispetto alla signora RI 1 posso

attestare quanto segue:

-

ribadisco integralmente il mio esposto del

18.12.2009 dove giudico stazionario il quadro psicopatologico della paziente

che non permette una capacità lavorativa oltre il 50%

-

nel mio rapporto per l’assicurazione invalidità

del 17.8.2008 cito le diagnosi:

1) sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0)

2) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)

3) disturbi di personalità di tipo borderline (ICD10-F60.31)

La limitazione funzionale al lavoro del 50% va

situata considerando le 3 diagnosi della sfera psichiatrica. Nello stesso

rapporto oltre che menzionare gli elementi clinici relativi alla depressione

(fatica, fase ansioso-depressiva, disturbi del sonno) mettevo in luce i sintomi

per il disturbo somatoforme da dolore persistente (algia generalizzata) e

soprattutto per il disturbo di personalità borderline (labilità emotiva,

sentimento di abbandono, relazioni interpersonali conflittuali).

Concludo affermando che la perizia della dr.ssa __________

è parziale e contraddittoria. Il perito psichiatra dell’assicurazione

invalidità è giunto ad una valutazione della capacità lavorativa del 20% senza

considerare il disturbo di personalità ed inoltre afferma che “lo stato clinico

è stazionario dal 2001” determinando però una riduzione della CL del 30%.”

(Doc. C)

A fronte di tale certificato medico, il SMR ha

chiesto una presa di posizione alla dr.ssa __________, la quale, con scritto

del 25 febbraio 2010, ha rilevato:

"

Sono con questa mia a rispondere alla vostra

richiesta di ridefinizione dopo lettura della lettera del dr. med. __________

datata 1.2.2010 sul caso in oggetto.

Ricordo intanto che diversi esami strumentali

effettuati dalla signora rilevano elementi di natura ortopedica fin dai primi

anni duemila (ad esempio, Rx colonna lombosacrale del 28.8.2000; MRI colonna

lombare del 25.09.2000; MRI cervicale 13.11.2000).

15.05.2001: dr. med. __________ del __________ di

__________ diagnostica una “sindrome depressiva”. All’epoca i fatti che

l’avevano coinvolta (trauma della circolazione e trauma da sforzo) erano

recenti e non permettevano a mio avviso di registrare un eventuale quadro

somatoforme, proprio per la presenza acuta di una problematica organica.

Il dr. med. __________ in una sua relazione del

21.09.2001, riferisce di avere incontrato la signora fin dal 1996 e come già

allora ella riferisse la presenza di dolori lombari recidivanti; il collega

registra come il 50% di IL presentato dalla signora fosse a suo avviso

collegato “maggiormente” – dice il collega – a problematiche “organiche”.

In data 20.01.2003 il dr. __________ e il dr. __________

della Clinica __________ di __________ registrano per le “condizioni cliniche

generali e il quadro neuropsicologico attuale … auspicabile una ripresa

lavorativa nella misura del 50%”: essi non specificano quanto della percentuale

sia da attribuire all’una o all’altra area di sofferenza. Il quadro

neuropsicologico evidenziava una difficoltà di memoria verbale con

apprendimento verbale da moderatamente a severamente deficitario … difficoltà

di attenzione compatibili con gli effetti di un trauma commotivo: rimaneva la

diagnosi di sindrome depressiva della collega dr. med. __________, già posta.

Nel 2005 il quadro è considerato “stazionario”

per le diagnosi già registrate e la percentuale di IL riconosciutale.

Il dolore ormai cronicizzato meglio si definisce

oggi, a mio avviso, dolore somatoforme cronico (pur registrando una diagnosi

nuova in realtà il quadro dal 2001 ad oggi non pare modificato per gli aspetti

qualitativi del caso rispetto al dolore in sé): non considero tale elemento

come un elemento di peggioramento per gli aspetti psichiatrici.

La diagnosi di sindrome depressiva viene

mantenuta e risulta quindi stazionario come quadro.

La dr. med. __________ non registra alcun

disturbo di personalità: io, d’altra parte, non rilevo elementi sintomatici a

favore di un disturbo borderline di personalità.

Peraltro il disturbo di personalità è un quadro

“STRUTTURALE” che può sì manifestare crisi temporanee del funzionamento ma, per

definizione direi, il disturbo borderline è stabilmente instabile.

La signora non mostra note così rilevanti né di

inabilità emotiva né dell’identità personale o delle scelte di base

dell’esistenza. Ha sì intrapreso diverse relazioni affettive, ma oggi non

ritengo che di per se stesso tale dato identifichi un soggetto borderline.

Mancano altri elementi di “instabilità” quali gli abusi in ambito sessuale,

alcolico o di sostanze. Le finalità perseguite dalla signora appaiono chiare e

definite; mancano atti ripetuti in ambito per esempio autolesionistico come i

vissuti drammatici di vuoto interiore.

Rilevo nella signora una percentuale di IL del

20% per i soli aspetti di pertinenza psichiatrica e non mi pare che si possa

definire in dettaglio della percentuale di IL della prima perizia o della

revisione del 2005 quale frazione sia correlata ai soli aspetti di pertinenza

psicologica.

Il quadro appare sovrapponibile a quello

descritto dalla dr. med. __________ nel 2001 (fatto salvo per la presenza di

ansia che di fatto non produce rilevanti riduzioni della competenza lavorativa

di un soggetto).

Non mi è chiaro, ma sarà un mio limite, dove la

mia perizia appaia “parziale” né tanto meno dove essa sia contraddittoria.

In dettaglio in chiusura di questa mia ritengo il

quadro dell’assicurata stabile dal 2001 ad oggi per gli aspetti di pertinenza

psichiatrica e ancora che di quel 50% di IL riconosciutale, solo il 20% sia da

attribuirsi a mio avviso ad aspetti di interesse psichiatrico.

Inoltre se il dr. med. __________ ritiene, come

da vostra lettera del 23.02.2010, che le “limitazioni dipendano … soprattutto

da un disturbo di personalità borderline”, evidentemente non rilevando elementi

di presenza dello stesso (né la scrivente, né la dr. med. __________) non

appare possibile riconoscere il 50% di IL che il referente ritiene di

attribuire alla sua paziente.” (Doc. XI/1)

Nelle annotazioni del 16 marzo 2010, il dr. __________,

spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno

osservato:

"

Lettera dr.ssa __________ del 16.03.2010 in

risposta alla richiesta di nostre precisazioni (vedi lettera SMR 23.02.2010).

Esclude la presenza di un disturbo di personalità

di tipo borderline come invece sostenuto da parte dello psichiatra curante,

argomentando tale affermazione:

1. un disturbo di personalità non era stato rilevato da parte della

dr.ssa __________15.05.2001);

Considerandi

2.

l’assicurata non mostra note rilevanti né di instabilità emotiva né

dell’identità personale o delle scelte di base dell’esistenza. Ha sì intrapreso

diverse relazioni affettive, ma il perito non ritiene che di per sé tale dato

identifichi un soggetto borderline;

3.

mancano altri elementi di “instabilità”, quali gli abusi in ambito

sessuale, alcolico o di sostanze;

4.

mancano atti ripetuti in ambito per esempio autolesionistico come i

vissuti drammatici di vuoto interiore.

Il quadro appare sovrapponibile a quello

descritto dalla dr. med. __________ nel 2001 (fatto salvo per la presenza di

ansia che di fatto non produce rilevanti riduzioni della competenza lavorativa

di un soggetto).

Viene ribadito un quadro stabile dal 2001 ad oggi

per gli aspetti di pertinenza psichiatrica e ancora che di quel 50% di IL

riconosciutole, solo il 20% sia da attribuirsi a suo avviso ad aspetti di

interesse psichiatrico.

La presa di posizione della dr.ssa __________

appare chiara, argomenta in maniera precisa e puntuale il motivo per cui a suo

giudizio non si possa porre la diagnosi di un disturbo di personalità

borderline.

Già nella nostra nota del 23.02.2010 avevamo

espresso le nostre considerazioni circa il dubbio della presenza di un disturbo

di personalità che peraltro il dr. __________ riporta come diagnosi ma non

descrive dal punto di vista clinico (rapporto per AI del 17.08.2008).

In conclusione, si conferma la CL come stabilita

nella decisione del 23.11.2209.” (Doc. XI/2)

2.10

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.11

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte, contrariamente al parere

dell’amministrazione, ritiene che non siano adempiute le condizioni per

procedere a una revisione della rendita di invalidità sulla base dell’art. 17

LPGA.

In

proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di

revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA I 8/04 del

12.

ottobre 2005, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i riferimenti

ivi menzionati).

Le norme

sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per

un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision

von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

Nella

concreta evenienza, la documentazione medica che

l’amministrazione ha acquisito nell’ambito della procedura di revisione

testimonia di uno stato di salute rimasto sostanzialmente invariato rispetto a

quello che, nel 2003, aveva determinato il riconoscimento di una mezza rendita di

invalidità, per un grado del 50%, a partire dal 1°

agosto 2001 (doc. 37, 38).

Tale

circostanza emerge con chiarezza dalla documentazione medica agli atti.

Dal

profilo reumatologico, dall’accurato esame specialistico eseguito nell’ambito

della perizia del SAM da parte del dr. __________, è emersa una stabilità, dal

2000, sia delle diagnosi, che dello stato di salute e della capacità lavorativa

dell’assicurata (doc. 71-61, sottolineatura della redattrice).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie somatiche maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla

capacità lavorativa residua dell’interessata.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Anche dal

profilo psichiatrico, poi, dall’accurato

esame specialistico eseguito nell’ambito della perizia del SAM da parte della

dr.ssa __________, è emersa una sostanziale stabilità nel corso degli anni

delle condizioni di salute dell’interessata dal profilo psichico (cfr. doc.

71-42, sottolineatura della redattrice).

Il TCA

non ha motivo di distanziarsi neppure da questa chiara valutazione peritale,

condivisa del resto, quanto alla stazionarietà delle condizioni di salute

dell’assicurata, dal suo psichiatra curante (cfr. doc. B e doc. C).

Al di là,

infatti, della divergenza di opinioni tra il perito psichiatra del SAM e lo

psichiatra curante in merito al grado di incapacità lavorativa dell’assicurata,

entrambi sono concordi nell’affermare che lo stato di salute dell’interessata è

rimasto stabile nel corso degli anni.

Pertanto,

non essendo mutato lo stato di salute dell’assicurata, neppure dal profilo

psichiatrico, non è possibile procedere ad una revisione della rendita per tale

motivo (cfr. consid. 2.3. e 2.4.).

Dal profilo neurologico, dall’accurato esame specialistico eseguito nell’ambito della perizia

del SAM da parte del dr. __________ l’amministrazione

ha ritenuto che lo stato di salute dell’interessata sia migliorato. A torto.

Al riguardo, il TCA

sottolinea che, nel referto peritale dell’11 marzo 2009, il dr. __________ ha constatato

la presenza di uno stato neurologico nella norma - che non influisce quindi

sulla capacità lavorativa dell’assicurata - segnalando tuttavia la sussistenza,

alla valutazione neuropsicologica, di “lievi disturbi della

concentrazione e della attenzione sostenuta e divisa, con restanti reperti cognitivi

nella norma”, salvo per quanto concerne la “memoria verbale a corto-medio

termine, che presenta un risultato al limite inferiore della norma ma comunque

nettamente meglio rispetto ai dati riportati dalla signora __________ durante

la valutazione neuropsicologica effettuata nel 2003” (cfr. doc. 71-49, sottolineatura della redattrice).

Questo Tribunale ritiene

che la valutazione del dr. __________ sia sovrapponibile a quanto valutato in

precedenza, nel referto del 20 gennaio 2003, dai medici della Clinica __________

di __________: in quell’occasione, infatti, i sanitari avevano parimenti diagnosticato

la presenza di “lievi disturbi neuropsicologici a livello cognitivo

(memoria, concentrazione, attenzione…)” (cfr. doc. 27-1, sottolineatura della

redattrice).

Nonostante quindi il

miglioramento conseguito dall’assicurata con riferimento unicamente all’aspetto

della memoria verbale a corto-medio termine – ottenendo comunque un risultato

che si situa al limite inferiore della norma (cfr. doc. 71-49) - a mente del

TCA, alla luce della persistenza di lievi disturbi della concentrazione e

dell’attenzione, lo stato neuropsicologico dell’assicurata non ha subito

variazioni di rilievo, tali da poter influire sulla valutazione del diritto

alla rendita dell’interessata.

Quanto

alla capacità lavorativa residua dell’assicurata, va sottolineato, da una

parte, che i medici della Clinica __________ di __________ avevano considerato

l’assicurata abile al lavoro al 50% tenendo conto di tutte le sue patologie e

non solo dei disturbi neuropsicologici (cfr. doc. 27-2) e, d’altra parte, che,

in ogni caso, a fronte di disturbi neuropsicologici rimasti invariati, il

dr. __________ è solo giunto ad una differente valutazione della capacità

lavorativa residua dell’interessata.

Ciò non consente tuttavia, come già rilevato in precedenza (cfr.

consid. 2.3. e 2.4.), di giustificare una revisione della rendita in corso,

circostanza che, è bene ricordarlo, è possibile unicamente se,

posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione

invalidante è effettivamente mutata.

Pertanto, alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione dei medici del SAM,

posta alla base della decisione di revisione dell'UAI, costituisce chiaramente

un nuovo apprezzamento di una fattispecie sostanzialmente rimasta invariata,

che in quanto tale non può rappresentare un motivo di revisione.

2.12

In esito a

quanto precede, questo Tribunale deve dunque esaminare se i presupposti per

procedere a una riconsiderazione della decisione formale del 13 giugno 2003,

sono soddisfatti oppure no.

In

effetti, il giudice può, se del caso, confermare una decisione di revisione

emanata a torto per il motivo sostitutivo che la decisione iniziale di rendita

era manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una notevole importanza

(DTF 125 V 369 consid. 2 e riferimenti citati).

L'art. 53

LPGA prevede che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23.

marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997.

ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (STF 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V

479.

consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò è

segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di

diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della

decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte

(STF 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007

consid. 3.2.1).

Più di

recente, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha

dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale

l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità

per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità

lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA,

l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato

generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di

meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

2.13

Dopo attento

esame della documentazione agli atti, il TCA è dell’avviso che la decisione del

13.

giugno 2003 non possa essere ritenuta manifestamente erronea.

La

decisione di attribuire all’assicurata, a partire dal 1° agosto 2001, una mezza

rendita di invalidità, per un grado del 50%, è stata presa dall’amministrazione

sulla base della valutazione posta dal dr. __________ del SMR in data 5

febbraio 2003, tenendo conto di quanto esposto nel rapporto di degenza del 20

gennaio 2003 della Clinica __________ di __________ e della valutazione della

capacità funzionale (EFL) del 30 gennaio 2002 redatto dalla Clinica __________ per

conto dell’assicuratore malattia (cfr. doc. 30-1).

Questa valutazione del dr. __________, basata sui

rapporti citati, non può essere considerata manifestamente errata.

Posto che

almeno una delle condizioni (cumulative) richieste dall’art. 53 cpv. 2 LPGA non

è adempiuta, l’UAI non è legittimato a riconsiderare la decisione formale del 13

giugno 2003 e, quindi, a porre termine al diritto dell’assicurata alla rendita

di invalidità.

Pertanto la soppressione

della rendita, decisa in ragione di una diversa valutazione delle conseguenze

delle patologie, invariate, dell’interessata sulla sua capacità lavorativa

residua e non per intervenuto cambiamento delle circostanze di fatto, non può

essere approvata dal TCA.

Lo stato di

salute invariato permette quindi di confermare il diritto dell’assicurata,

anche dopo il 1° gennaio 2010, ad una mezza rendita di invalidità per un grado

di invalidità del 50%, come precedentemente stabilito.

2.14

L’assicurata

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia medico-psichiatrica (cfr. doc. I

e doc. VII).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.15

L’assicurata ha chiesto di essere posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (cfr. doc. II).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§

RI 1 ha diritto ad una mezza rendita, per un grado AI del 50%, anche dopo il 1°

gennaio 2010.

2. Le spese

per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà

alla ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) di ripetibili, ciò che rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 7

gennaio 2010.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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