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Decisione

32.2010.42

Decisione amministrativa di non entrata in materia. Pendente causa l'assicurato ha prodotto documentazione medica attestante una modifica delle sue condizioni di salute. Rinvio degli atti all'Ufficio

7 maggio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

V 138 consid. 2; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo

sufficientemente preciso (RCC 1980 p. 263), siano suscettibili di influenzare

il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di

essere sentito, siano ossequiati (DTF 130 V 138 consid. 2.1.);

- nel

caso in esame, non avendo l’assicurato – sino alla decisine contestata – prodotto

alcuna documentazione atta a rendere verosimile una modifica della situazione

valetudinaria rispetto alla precedente decisione, rettamente l’Ufficio AI non è

entrato nel merito della domanda di prestazioni. L’invito rivolto

dall’interessato all’amministrazione, contenuto nelle osservazioni 12 gennai

2010 (doc. AI 108-7), di richiedere le necessarie informazioni presso i medici

curanti non è infatti sufficiente;

- successivamente

all’inoltro del ricorso l’assicurato ha prodotto documentazione medica, in

particolare il rapporto 26 febbraio 2010 del suo psichiatra dr. __________ (VIII)

e i certificati 6 aprile 2010 del reumatologo dr. __________ e 8 aprile 2010

del medico curante dr. __________ (VIIIbis);

- effettivamente

dal rapporto dello psichiatra curante risulta un peggioramento della

problematica depressiva tale da necessitare l’esperimento di una perizia psichiatrica,

così da richiesto dal SMR nelle annotazioni 16 marzo 2010 (XXII bis);

- spetterà

all’Ufficio AI estendere l’esame peritale anche per quel che concerne l’aspetto

reumatologico. Determinante ai fini dell’entrata in materia è che nel citato

rapporto 6 aprile 2010 il reumatologo dr. __________ ha valutato una residua capacità

lavorativa del 50% in attività leggere, mentre nell’ambito della perizia SAM

del 15 novembre 2004, alla base della precedente decisione, tale abilità risultava

essere dell’80% (STCA 32.2005.209 del 5 ottobre 2006 consid. 2.7), ciò che

costituisce un peggioramento;

- in

conclusione, per motivi di economia procedurale va tenuto conto della documentazione

medica prodotta pendente causa. Avendo ora l’assicurato reso verosimile una

modifica delle condizioni di salute, la proposta di rinvio degli atti

all’Ufficio AI per l’espletamento dei necessari accertamenti con successiva resa

di una nuova decisione sul diritto alla rendita, condivisa dal ricorrente, appare

pertanto giustificata;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- formalmente

l’Ufficio AI risulta essere soccombente, ma esso non poteva decidere

diversamente non avendo l’assicurato, sino al momento dell’emanazione del

querelato provvedimento, reso verosimile una modifica del suo stato di salute.

Solo nell’ambito della presente procedura ricorsuale l’interessato ha prodotto

la documentazione che, come visto, permette di ritenere adempiute le premesse per

un’entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni e che poteva per altro

già essere prodotta in sede di procedura amministrativa. Per questi motivi non

appare giustificato accollare all’ammini-strazione spese di procedura;

- l’assicurato

ha chiesto la rifusione di spese ripetibili.

Conformemente

all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni.

L'indennità

per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso

patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni:

DTF 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, 105 V 89 consid. 4, 105 Ia 122, DTF

99 Ia 580 consid. 4). L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente

ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità

per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli

interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente

l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli

sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V

133 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 407);

Nel caso in esame non risultano realizzate le premesse affinché l’assicurato,

che agisce in causa propria, possa eccezionalmente pretendere un'indennità. Oltre

a non costituire una causa complessa, egli non può far valere una perdita di guadagno

dal momento che non esercità (più) un’attività lucrativa. La richiesta d'indennità

per spese ripetibili deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 2 febbraio 2010 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché entri nel merito della domanda di rendita e proceda agli accertamenti

di cui ai considerandi rendendo successivamente una nuova decisione.

Considerandi

2.

- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a

carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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