32.2010.42
Decisione amministrativa di non entrata in materia. Pendente causa l'assicurato ha prodotto documentazione medica attestante una modifica delle sue condizioni di salute. Rinvio degli atti all'Ufficio
7 maggio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2010.42
Data decisione, Autorità:
07.05.2010, TCA
Titolo:
Decisione amministrativa di non entrata in materia. Pendente causa l'assicurato ha prodotto documentazione medica attestante una modifica delle sue condizioni di salute. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché entri nel merito della (seconda) domanda di prestazioni
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.42
BS/RG
Lugano
7 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione del 2 febbraio 2010 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che -
con decisione su opposizione 13 ottobre 2005, confermata da questa Corte con
sentenza 5 ottobre 2006 (inc. 32.2005.209), l’Ufficio AI aveva respinto la domanda
di rendita inoltrata da RI 1, non presentando l’assicurato un grado
d’invalidità pensionabile. Nel 2007 egli ha poi beneficiato di un aiuto al collocamento;
-
con decisione 2 febbraio 2010 (preavvisata il 7 dicembre 2009) l’Ufficio AI
non è entrato nel merito di un’altra domanda di rendita presentata dall’assicurato,
per il tramite del suo medico curante, non essendo stato dimostrata, rispetto
alla precedente decisione, una modifica rilevante delle condizioni di salute ai
fini del diritto alle prestazioni (doc. AI 107);
- con
il presente tempestivo ricorso l’assicurato postula l’an- nullamento della citata
decisione e la conseguente entrata nel merito della sua domanda di prestazione,
evidenziando di aver già chiesto all’Ufficio AI di rivolgersi ai suoi medici
curanti per gli accertamenti del caso. Contestualmente egli chiede di essere esonerato
dal pagamento delle spese di giustizia in quanto beneficiario di prestazioni
dall’assistenza sociale;
- mediante
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, ribadendo
come l’assicurato non abbia reso oggettivo sul piano medico un cambiamento
dello stato di salute che rendesse verosimile una modifica rilevante del grado
d’invalidità;
- pendente
causa l’insorgente produce due certificati medici (VIII) che sono stati
trasmessi dal TCA all’Ufficio AI per una presa di posizione (IX);
- con
osservazioni 16 marzo 2010, facendo presente come dalla documentazione medica si
evinca un possibile peggioramento, l’amministrazione postula il rinvio degli
atti per ulteriori accertamenti, cui farà seguito l’emissione di una nuova decisione
in merito al diritto alla rendita. Si tratta precisamente di eseguire una perizia
psichiatrica, come richiesto dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI),
presso il __________ al fine di valutare la situazione psichiatrica
dell’assicurato in relazione ad un’eventuale incapacità lavorativa (XII);
- con
scritto 2 aprile 2010 l’insorgente dichiara di aderire alla proposta di rinvio formulata
dall’Ufficio AI (XIV);
- il
9 aprile 2010 l’insorgente inoltra un altro certificato medico (XVIII);
- con
scritto 21 aprile 2010 l’Ufficio AI conferma la necessità di un’entrata in materia,
facendo presente che eventuali ulteriori perizie seguiranno a dipendenza dei
risultati che emergeranno (XX);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza
e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti
posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di
impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117
V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraus-setzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 84-86);
-
se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;
DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a);
- va qui ricordato che secondo costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisi one impugnata è stata
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130
Fatti
V 138 consid. 2; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 p. 263), siano suscettibili di influenzare
il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di
essere sentito, siano ossequiati (DTF 130 V 138 consid. 2.1.);
- nel
caso in esame, non avendo l’assicurato – sino alla decisine contestata – prodotto
alcuna documentazione atta a rendere verosimile una modifica della situazione
valetudinaria rispetto alla precedente decisione, rettamente l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della domanda di prestazioni. L’invito rivolto
dall’interessato all’amministrazione, contenuto nelle osservazioni 12 gennai
2010 (doc. AI 108-7), di richiedere le necessarie informazioni presso i medici
curanti non è infatti sufficiente;
- successivamente
all’inoltro del ricorso l’assicurato ha prodotto documentazione medica, in
particolare il rapporto 26 febbraio 2010 del suo psichiatra dr. __________ (VIII)
e i certificati 6 aprile 2010 del reumatologo dr. __________ e 8 aprile 2010
del medico curante dr. __________ (VIIIbis);
- effettivamente
dal rapporto dello psichiatra curante risulta un peggioramento della
problematica depressiva tale da necessitare l’esperimento di una perizia psichiatrica,
così da richiesto dal SMR nelle annotazioni 16 marzo 2010 (XXII bis);
- spetterà
all’Ufficio AI estendere l’esame peritale anche per quel che concerne l’aspetto
reumatologico. Determinante ai fini dell’entrata in materia è che nel citato
rapporto 6 aprile 2010 il reumatologo dr. __________ ha valutato una residua capacità
lavorativa del 50% in attività leggere, mentre nell’ambito della perizia SAM
del 15 novembre 2004, alla base della precedente decisione, tale abilità risultava
essere dell’80% (STCA 32.2005.209 del 5 ottobre 2006 consid. 2.7), ciò che
costituisce un peggioramento;
- in
conclusione, per motivi di economia procedurale va tenuto conto della documentazione
medica prodotta pendente causa. Avendo ora l’assicurato reso verosimile una
modifica delle condizioni di salute, la proposta di rinvio degli atti
all’Ufficio AI per l’espletamento dei necessari accertamenti con successiva resa
di una nuova decisione sul diritto alla rendita, condivisa dal ricorrente, appare
pertanto giustificata;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- formalmente
l’Ufficio AI risulta essere soccombente, ma esso non poteva decidere
diversamente non avendo l’assicurato, sino al momento dell’emanazione del
querelato provvedimento, reso verosimile una modifica del suo stato di salute.
Solo nell’ambito della presente procedura ricorsuale l’interessato ha prodotto
la documentazione che, come visto, permette di ritenere adempiute le premesse per
un’entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni e che poteva per altro
già essere prodotta in sede di procedura amministrativa. Per questi motivi non
appare giustificato accollare all’ammini-strazione spese di procedura;
- l’assicurato
ha chiesto la rifusione di spese ripetibili.
Conformemente
all’art. 61 cpv. 1 lett. g prima frase LPGA il ricorrente che vince la causa ha
diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale
delle assicurazioni.
L'indennità
per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso
patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni:
DTF 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7, 105 V 89 consid. 4, 105 Ia 122, DTF
99 Ia 580 consid. 4). L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente
ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità
per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli
interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente
l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli
sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V
133 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 407);
Nel caso in esame non risultano realizzate le premesse affinché l’assicurato,
che agisce in causa propria, possa eccezionalmente pretendere un'indennità. Oltre
a non costituire una causa complessa, egli non può far valere una perdita di guadagno
dal momento che non esercità (più) un’attività lucrativa. La richiesta d'indennità
per spese ripetibili deve pertanto essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 2 febbraio 2010 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI
affinché entri nel merito della domanda di rendita e proceda agli accertamenti
di cui ai considerandi rendendo successivamente una nuova decisione.
Considerandi
2.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a
carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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