32.2010.43
A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata perizia SAM e valutazione economica
24 novembre 2010Italiano64 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.43
Data decisione, Autorità:
24.11.2010, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata perizia SAM e valutazione economica
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.43
LG/sc
Lugano
24 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1955, precedentemente attivo in qualità di gerente / barista, in data 13
aprile 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando di
essere affetto da “dolore alle ginocchia e piedi, con maggiore
concentrazione ai calcagni e rotula delle ginocchia associato a freddo: dalla
punta dei piedi all’inguine” (doc. AI 2-6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia
pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione
invalidità (SAM), l’UAI con decisione del 18 gennaio 2010 (doc. AI 61-1),
preavvisata con progetto del 16 ottobre 2009 (doc. AI 53-1), ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato non risultando alcuna perdita di
guadagno.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato, personalmente, un tempestivo
ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata. In sostanza
egli ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione con
particolare riferimento alla patologia immunologica/allergologica e al test di
provocazione in doppio cieco, di cui chiede l’esecuzione (doc. I).
Il
ricorrente ha inoltre prodotto il referto del 9 febbraio 2010 del Dr. __________
(doc. A2).
1.4. L’UAI, in
risposta, sulla base della valutazione medica del SAM effettuata in data 30
dicembre 2008, quella economica della consulente in integrazione professionale del
15 settembre 2009, nonché dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica
al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la
reiezione integrale del gravame (doc. IV+bis).
1.5. In data 11
maggio 2010 l’assicurato ha prodotto due referti datati 6 maggio 2010 del Dr. __________
(doc. C1, C2), nonché un rapporto del 30 aprile 2010 del Dr. __________ con
allegato test di provocazione orale (doc. C3, C4, C5).
Il doc.
XI e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XII).
1.6. Con
osservazioni del 19 maggio 2010 l’UAI ha confermato la propria decisione e
postulato la reiezione del ricorso (doc. XIII).
1.7. Con scritto
del 31 maggio 2010 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ dello Studio medico
del Dr. __________ sono intervenuti in causa in rappresentanza dell’assicurato
(doc. XV).
La
relativa procura è pervenuta al TCA il 10 agosto 2010 (doc. XXIV).
1.8. Il Dr. __________
e la Dr.ssa __________ hanno prodotto in data 12 luglio 2010 un referto medico
(doc. XVII).
Il doc.
XVII è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. XIX).
1.9. Il 2 agosto
2010 l’UAI ha preso posizione in merito alla nuova documentazione medica e
confermato la decisione impugnata (doc. XXII).
Il doc.
XXIII è stato inviato al Dr__________ per conoscenza (doc. XXIII).
1.10. Con lettera
del 24 agosto 2010 il TCA ha interpellato la Dr.ssa __________ del SAM in
merito alla decorrenza della capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XXV).
1.11. In data 16
settembre 2010 il SAM ha trasmesso al TCA la presa di posizione della Dr.ssa __________
(doc. XXVII, XXXVIII+1)
Gli
scritti doc. XXV e XXVII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc.
XXVIII).
1.12. L’UAI ha
preso posizione il 1° ottobre 2010 (doc. XXIX), mentre l’assicurato, per il tramite
del Dr. __________, si è espresso il 13 ottobre 2010 (doc. XXXV).
Il doc.
XXXV è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XXXVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione
di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei
redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
Fatti
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo
conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,
rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000
pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in
modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato
sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il
contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et
de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation
du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un
caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi
les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du
premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la
seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux
(singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________,
spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport
du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une
affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du
critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi
retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé.
On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont
l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février
2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de
troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de
l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des
premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la
patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella reumatologica (Dr. __________),
quella neurologica (Dr. __________), quella dermatologica (Dr. __________) e
quella oftalmologica (Dr.ssa __________).
La Dr.ssa
__________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, nel rapporto peritale
del 9 novembre 2008, dopo aver esposto l’anamnesi personale e patologica del
paziente, i dati soggettivi, la farmacoterapia e lo status psichico ha
diagnosticato un “Disturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5). Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10, F 42.9). Fobia specifica (ICD 10, F40.2).
Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato (ICD 10, F 45.9)” (doc. AI 42-42).
La
specialista è quindi giunta alle seguenti conclusioni:
"
(…)
5 CONCLUSIONI
Il soggetto è stato visto dalla Dr. Med. __________
(7.2006) in un'epoca in cui si riconosce di essere stato in tensione per il
problema dell'attività da vendere.
Ella diagnostica: "Sindrome ansioso
depressiva in disturbo di personalità anancastico". Ritiene di poter considerare
i sintomi fisici all'interno di una espressione cenestopatica e somatoforme di
un quadro affettivo grave: prognosi incerta; IL al 50%.
Nel 04.2007 torna in visita dalla Dr. med. __________
che lo trova migliorato sul piano psichico: mantiene le diagnosi già dette ma
lo considera abile al 100%.
La dr.ssa ritiene i sintomi lamentati di non
pertinenza psichiatrica. Condivido di fatto che l'assicurato manifesti un
quadro di "sensibilità" non meglio spiegata ai nitrati ma, la
modalità con cui esprime tale "sensibilità" e le ripercussioni sulla
sua vita sono tali da evidenziare una risposta psichica che assume le
caratteristiche di un'idea prevalente, di una fobia specifica, di un disturbo
con i caratteri anancastici che peggiorano la metabolizzazione-gestione della
problematica.
In tal senso non parlerei tanto di una sindrome
mista ansioso-depressiva quanto piuttosto di una personalità anancastica i cui
tratti si sono acuiti a partire dal 2003 circa (dopo l'esperienza di una TVP
della succlavia di destra). Ha così sviluppato una fobia specifica con evitamenti,
ansia che si acutizza nel confronto forzato con l'oggetto fobico incriminato,
limitazioni del quotidiano, ruminazioni anancastiche. Egli appunta tutto,
verifica, ricerca. Investe molto del suo tempo in tale direzione.
Al momento, dopo lettura della relazione dello
psicologo sig. __________ del Rorschach del soggetto, condivido la sua
impressione di una "possibile parapicosi nel senso di Bergeret … un'entità
di funzionamento sostanzialmente psicotico" nel senso di poco criticabile
e modulabile, dove però quello che si evidenzia è un pensiero a impronta
delirante (nell'accezione non del falso ma del rigido, poco modulabile in base
ai dati di realtà) che si concentra su un ambito delimitato della realtà. Per
il resto il soggetto appare complessivamente ben funzionante".
Si rammenta anche che il peggioramento il
soggetto lo colloca intorno al 2003, epoca in cui inizia a rilevare la
sintomatologia di cui agli atti.
Peraltro egli prima rinuncia nel 2004 alla sua
quota del locale acquistato e gestito con un ex-collega nel 2000, per poi però
rilevarne uno suo proprio nel 2005. Lo stesso locale viene rivenduto dopo pochi
mesi per l'ingestibilità legata alla sintomatologia.
Egli ha tutt'oggi un quadro a tinta fobico-ossessiva
con note di scarsa criticabilità assolutamente circoscritte al tema dei nitrati
e delle sostante "pericolose". In un'attività adeguata in cui egli
non debba confrontarsi con tali sostanze, egli va ritenuto abile al 100%.
Peraltro il fatto che il soggetto no sia fisicamente delirante e/o
disorganizzato ci può far pensare a una diagnosi psicodinamica così come
proposto dal sig. __________ che pure condivido ma, in termini di funzionamento
egli appare capace visto che il tema è perfettamente circoscritto.
Ritengo necessario non riconoscergli una
percentuale di inabilità lavorativa ma piuttosto invitarlo ed aiutarlo nel
ricollocamento in adeguata attività: adeguata alla fobia, ai sintomi fisici e a
consentire la tutela che egli applica rispetto ai cibi incriminati. Si
consiglia di sostenerlo in una riqualifica che preveda il non uso di sostanze
che vive come "tossiche" per sé, così che possa evitarle senza
sentirsi costretto al confronto con rischi di peggioramenti psico-fisici.
Ha le qualità e la tenuta per una riqualifica per
esempio in ambito computeristico: un lavoro al tavolino sembra in grado di
riconoscere i suoi limiti, riconoscergli il diritto al rientro in ambito
lavorativo, recuperare un ruolo sociale e, soprattutto, di stanarlo da una chiusura
che rischia di divenire autistica e tutta coartata su contenuti fobici, con il
rischio di una definizione più chiara in termini psicotici nel corso del tempo.
6. Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?
Vedi "conclusioni".
7. Evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di
vista psichiatrico e prognosi a medio-lungo termine.
Complessivamente stabile dal 2004 ad oggi.
La prognosi a mio avviso dipenderà dalla possibilità
di "intercettare" i temi ideici fobico-ossessivi facendoli
confrontare con una realtà che si riapre e che può essere vissuta non solo come
"pericolosa" ed inquinante.
8. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Vedi "conclusioni".
9. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità
lavorativa?
-
Utile presa in carico psichiatrica per elaborare
i vissuti attuali e sviluppare alternative percorribili.
-
Utile inserimento di una terapia farmacologica
anche come criterio di giovamento (verificare l'utilità di un farmaco di
informa della sindrome sottostante quando difficile la diagnosi differenziale).
10. Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione
professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse.
Sarei del parere dell'utilità di una riqualifica
in ambito lavorativo più idoneo allo stato dei fatti: l'attività da ultimo
svolta è troppo "implicata" nel disagio psicologico patito al momento
e rischia solo di acuirla.
Il soggetto mostra stile e competenze tali da
renderlo adatto a un percorso di riqualifica per esempio in ambito
computeristico. In assenza di ciò il rischio è di un peggioramento del quadro
psichico.
11. Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività?
Se sì, descrivere i limiti funzionali della capacità lavorativa in tale
attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere
tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con livello
culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa percentuale
già detta. Da evitare gli spazi che prevedano confronto con l'oggetto fobico e
lo facciano sentire costretto al confronto vissuto come pericoloso/invasivo.
Ringraziando per l'attenzione prestata, resto
disponibile per eventuali apprendimenti chiarimenti." (Doc. AI 42/42-44)
La
Dr.ssa __________ ha successivamente prodotto le precisazioni qui
riprodotte:
"
Gentile collega,
come da lei richiesto ho rivisto le mie relazioni
dopo la lettura delle conclusioni del sig. __________i, psicologo, sui casi in
oggetto.
Lieta di aver potuto confrontare le mie
impressioni cliniche sviluppate nel corso del colloquio psichiatrico con quanto
rilevato del sig. __________.
Ritengo che non ci siano elementi di discrepanza
tra noi.
Rilevo che il riferirsi del collega alla diagnosi
per il sig. RI 1 di "parapsicosi" vada inteso nel senso di una
diagnosi di struttura e non nel senso di diagnosi di stato. Con ciò intendo
dire che la rigidità del pensiero del soggetto e la scarsa modulabilità con i
dati di realtà, possono dare l'impressione di un quadro psicotico. Va però
aggiunto che tale "particolarità" di pensiero appare al momento
assolutamente circoscritta e non inficia in modo rilevante il funzionamento più
complessivo del soggetto e può più correttamente essere intesa come idea
prevalente a tinta fobico ossessiva.
Certamente ne derivano dei sintomi e delle
limitazioni ma, in accordo con quanto riferito dalla collega Dr. __________,
ritengo che non vada imputato il quadro a un disturbo psichiatrico in senso
stretto. D'altra parte, non si rileva un accordo tra gli altri specialisti che
dirima in merito alla sintomatologia presentata dal soggetto che appare
particolare e ambigua.
In tale ottica, mi orienterei a non considerare
la presenza di un limite lavorativo imposto dal quadro psichiatrico che va
invece tenuto presente per come descritto da me a dal sig. __________, per
sostenere la necessità di una presa a carico che contenga i rischi di un
peggioramento del quadro, di una ulteriore "concentrazione" del
pensiero e relativa ulteriore chiusura al mondo, sempre più vissuto come
pericoloso.
A tal fine rinnovo la necessità di procedere con
una presa a carico psichiatrica a tutela della prognosi del soggetto."
(Doc. AI 42-45)
Il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia, nel referto del 1° luglio 2008, dopo aver esposto
l’anamnesi del paziente, le limitazioni soggettive, lo status e la radiologia
ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
1. DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA
SPECIALISTICO.
Sospetta sindrome somatoforme da dolore
persistente associata a un disturbo della personalità di tipo
ossessivo-compulsivo
Gonalgie croniche anteriori di origine
indeterminata
Fasciite plantare ddp
Morfea
Stato dopo trombosi venosi della succlavia destra
1012002 nell'ambito di un TOS (diagnosi Dr.ssa __________)
Lombalgie recidivanti comuni dal 1988
Stato dopo neuropatia ottica probabilmente ischemica a sinistra nel 1993
Stato da etmoidectomia per sinusite cronica
Considerandi
2.
DISCUSSIONE
A meno di una valutazione differente da parte del
Dr. __________, FMH allergologia, che vedrà il paziente prossimamente
per la perizia multidisciplinare in corso, i disturbi del paziente mi sembrano ben compatibili con
una sindrome somatoforme
associata a un evidente disturbo della personalità di tipo
ossessivo-compulsivo. Per quest'ultimo problema farà stato la valutazione psichiatrica prevista per la perizia multidísciplinare in
corso.
Dal punto di vista
reumatologico il paziente presenta gonalgie croniche anteriori
di origine indeterminata. L'esame clinico è normale. Le radiografie standard
realizzate pure.
Per quanto riguarda i piedi, il quadro clinico è quello di una fasciite plantare
cronica.
Gli ulteriori problemi non sono di competenza
reumatologica. Anch'io, come il
Dr. __________, non vedo un'evidente relazione tra queste diverse problematiche. E' certamente stata esclusa una trombofilia nell'ambito di una sindrome da anticorpi antifosfolipidi (morfea, trombosi e artralgie potrebbero orientare verso una collagenosi).
3.
INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA
CAPACITÀ LAVORATIVA NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA
DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE
AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).
DaI punto di vista reumatologico l'assicurato è
totalmente abile al lavoro per qualunque attività.
4.
DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO Di
SALUTE DELL'ASSICURATO/A DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE
PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.
Nel corso degli ultimi anni non ho evidenza per
cambiamenti di rilievo e non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a
medio-lungo termine.
8.
RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO Di SVOLGERE ALTRE
ATTIVITÀ?
SE SÌ DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ
ADATTA (ORE/DIE RIDUZIONE
DEL RENDIMENTO).
L'assicurato è in grado
di svolgere qualunque attività a tempo pieno e con pieno rendimento." (Doc. AI 42/81-82)
Il Dr. __________,
spec. FMH in neurologia, nel rapporto del 6 agosto 2008 ha così risposto alle domande dell’amministrazione:
"
(…)
Posso così rispondere alle vostre domande secondo
il questionario base:
1.
Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
- Stato da neuropatia ischemica del nervo
ottico sinistro (1993).
- Stato
neurologico altrimenti normale senza reperti indicativi di patologie specifiche
in ambito neurologico.
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore
al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista
neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a
dal suo punto dl vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Vedi anamnesi.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Non vi è diminuzione
della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Nessuna proposta terapeutica dal punto di
vista neurologico.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a
ancora dispone.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico.
7.
Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre
attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in
tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico."
(Doc. AI 42/85-86)
Il
Dr. __________, spec. FMH in medicina interna – immunologia clinica e
allergologia, nei referti del 25 ottobre 2008 e del 17 novembre 2008 ha posto la diagnosi di “- Paziente atopico con pregressi episodi di esantema allergico e
leggero angioedema dopo il consumo di grano saraceno. - Improbabile ma non
completamente esclusa intolleranza ai nitrati quale causa della sintomatologia
dolorosa accusata dall’assicurato. – Cheratosi pilare” (doc. AI
42-58/42-73).
Lo specialista ha
quindi esposto la seguente valutazione:
"
(…)
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività svolta dall'assicurato:
Sicuramente la pregressa allergia al grano saraceno
e la cheratosi pilare non hanno nessuna influenza sulla capacità lavorativa.
Difficile esprimersi sulla presunta intolleranza ai nitrati. II paziente
sostiene che il consumo di nitrati gli causa violenti dolori agli arti
inferiori. Teoricamente tale sintomatologia potrebbe limitare oggettivamente la
capacità lavorativa dell'assicurato. D'altro canto non è minimamente provata
una relazione causale fra la presunta intolleranza ai nitrati e la
sintomatologia dolorosa. Al momento attuale pertanto il fattore limitante
riguardante l'attività professionale concerne la sintomatologia dolorosa
accusata agli arti inferiori senza che si possa dire che questa è legata o no
ad un problema di natura
allergologico. Da un punto di vista allergologico pertanto il paziente va
considerato abile al lavoro al 100% fermo restando un dubbio sul nesso causale
fra la sintomatologia dolorosa e l'esposizione ai nitrati meritevole di
ulteriori investigazioni, come già segnalato nella mia lettera del 25.10.08 (test
di provocazione in doppio cieco).
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato
dal suo punto di vista specialistico riguardo le problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio e lungo termine:
Dal punto di vista evolutivo la sintomatologia sembra
essere rimasta stabile nel tempo. E' impossibile pronunciarsi sulla prognosi a
medio/lungo termine dato che il paziente afferma soffrire di un entità non
descritta nella letteratura ed oltretutto non comprovata, al momento attuale,
nel suo caso.
4.
Come
si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa, quali sono le
limitazioni costate:
La capacità lavorativa sembra essere diminuita
dalla persistenza di marcati dolori predominanti agli arti inferiori che, a
dire del paziente, sono aggravati dal consumo di nitrati. La limitazione
funzionale sembra legata principalmente alla sintomatologia dolorosa che
impedirebbe al paziente di avere un'attività professionale normale.
5.
Possibilità terapeutiche
per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurata che effetti potrebbero
avere questi provvedimenti sulla capacità lavorativa:
Da un punto di vista allergologico il paziente
segue un regime povero in nitrati che apparentemente ha migliorato la
sintomatologia dolorosa senza però permettergli di risolverla. In questo ambito
purtroppo non abbiamo altre proposte da fare. Entra in linea di conto una
terapia del dolore cronico, problematica attinente ad altre specialità.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione
professionale presso questo assicurato? Descrivere le risorse di cui
l'assicurato ancora dispone:
Dal colloquio avuto con il signor RI 1 risulta
che il paziente ha una sintomatologia dolorosa sia in stazione in piedi che
seduto, non apparentemente peggiorata in modo significativa dall'attività
fisica, che gli impedisce di avere un'attività professionale normale. Dato che
il paziente soffre di un'affezione non meglio definita e caratterizzata per la
quale non vi sono dati nella letteratura è impossibile esprimersi sul grado di
capacità lavorativa e sul tipo di attività da consigliare al paziente.
7.
Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre
attività. Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adattata.
Il paziente va considerato come un paziente
sofferente di una sindrome del dolore cronico, problematica attinente
abitualmente ad altre specialità (cf. rapporto Dr. __________).
Restando a sua completa disposizione per
ulteriori informazioni le invio collegiali saluti."
(Doc. AI 42/58-60)
Infine,
la Dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, nello scritto dell’11 luglio
2008.
si è così espressa:
"
La ringrazio vivamente
di avermi mandato in esame il 4.7.08 il paziente sopracitato al quale ho
riscontrato il seguente stato oculare:
visione da lontano:
occhio destro senza correzione ottica 1,0
occhio sinistro senza correzione ottica 1,0
visione da vicino:
con + 1,50 = 0,8 ai due occhi
Motilità oculare libera. Segmento anteriore
bilateralmente calmo. Cristallino bilateralmente chiaro.
Pressione endooculare 18 mmHg ai due occhi. Fondo
dell'occhio destro in midriasi in oftalmoscopia indiretta: papilla pallida
temporale a bordi netti, regione maculare pulita; arterie fini, ristrette, vene
a calibro regolare, periferia senza particolarità. Occhio sinistro: papilla con
escavazione fisiologica normale, a bordi netti, regione maculare pulita, vasi a
calibro regolare, periferia senza particolarità.
La perimeria mette in evidenza a destra uno
scotoma temporale e nasale superiore incompleto, a sinistra il campo visivo è
nel limite della norma.
1.
Diagnosi: - atrofia parziale nervo ottico destro con amputazione
del
campo visivo superiore di probabile origine vascolare
2.
Dal punto di vista oftalmologíco la capacità lavorativa nell'attività da
ultimo svolta dai paziente come esercente può essere considerata al 100%.
3.
L'1.3.03 il paziente ha notato improvvisamente una netta diminuzione del
campo visivo destro.
Ricoverato d'urgenza
al reparto di oftalmologia dell'Ospedale __________ sotto terapia
antiaggregante e cortisonica ha ripreso parzialmente la visione all'occhio
destro. Da allora l'amputazione del campo visivo è rimasta invariata. La
prognosi di tale evento vascolare può essere considerata irreversibilmente
compromessa.
4.
Dal punto di vista oftalmologico non si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa. Il paziente presenta uno scotoma temporale e nasale
superiore del campo visivo destro.
5.
Dal punto di vista oftalmologico non ci sono possibilità terapeutiche per
migliorare la capacità lavorativa del paziente.
6.
Non ritengo necessari provvedimenti di integrazione professionale.
7.
Il paziente dal punto di vista oftalmologico può senz'altro svolgere altre
attività." (Doc. AI 40/1-2)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 30 dicembre 2008 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Disturbo di personalità
anancastico (ICD 10, F 60.5). Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10, F 42.9). Fobia specifica (ICD 10, F40.2). Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato
(ICD 10, F 45.9). Gonalgie croniche anteriori di origine indeterminata” (doc.
AI 42-27).
Quale
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto
quella di “Fasciite plantare ddp. Morfea. Stato dopo trombosi venosi della
succlavia ds. 10/2002 nell’ambito di un TOS (diagnosi Dr.ssa __________).
Lombalgie recidivanti comuni dal 1988. Stato dopo neuropatia ottica
probabilmente ischemica a sin. nel 1993. Stato da etmoidectomia per sinusite
cronica. Atrofia parziale nervo ottico ds. con amputazione del campo visivo
superiore di probabile origine vascolare. Stato da neuropatia ischemica del
nervo ottico sin. (1993). Stato neurologico altrimenti normale senza reperti
indicativi di patologie specifiche in ambito neurologico” (doc. AI 42-28)
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 30% nella sua ultima attività
di esercente, mentre in un’attività lavorativa adeguata l’abilità è del 100%, a
far tempo dal 7 febbraio 2006 (doc. AI 42-37/39).
2.5
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.6.1
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame
psichiatrico, grazie al consulto specialistico della Dr.ssa __________, la
quale nel referto del 9 novembre 2008 ha diagnosticato un “Disturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5). Sindrome ossessiva non specificata
(ICD 10, F 42.9). Fobia specifica (ICD 10, F40.2). Sindrome o disturbo
psicofisiologico non specificato (ICD 10, F 45.9)” (doc. AI 42-42).
A mente
della specialista l’assicurato è da ritenersi abile in misura piena (100%) in
un’attività adeguata dove non debba confrontarsi con nitrati e sostanze
“pericolose”. In particolare, il medico ha evidenziato di non ritenere
necessario riconoscergli una percentuale di inabilità lavorativa ma piuttosto
invitarlo ed aiutarlo nel ricollocamento in adeguata attività (doc. AI 42-54/55).
Nell’ultima attività lavorativa svolta di esercente l’incapacità lavorativa non
è inferiore al 70% (doc. AI 42-33).
I periti
del SAM hanno indicato il 7 febbraio 2006 quale data di decorrenza
dell’abilità lavorativa in attività adeguata (doc. AI 42-39).
Al fine
di chiarire questo aspetto il TCA ha interpellato la Dr.ssa __________ nei
termini seguenti:
"
Gentile Dr.ssa __________,
lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la
vertenza che vede opposto il signor RI 1, che lei ha avuto modo di visitare in
data 12 luglio 2008 nell’ambito della perizia SAM del 30 dicembre 2008,
all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI).
Nel suo referto del 9 novembre 2008 lei ha
indicato che l’assicurato presenta “un quadro a tinta fobico-ossessiva con
note di scarsa criticabilità assolutamente circoscritte al tema dei nitrati e
delle sostanze “pericolose””. In un’attività adeguata, in cui egli non
debba confrontarsi con tali sostanze, RI 1 va ritenuto abile al 100% (doc. AI 42-43).
Nella perizia pluridisciplinare del 30 dicembre
2008.
i medici del SAM Dr.ssa __________ e Dr.ssa __________ hanno indicato che
l’assicurato complessivamente in un’attività adeguata, dove egli non venga in
contatto con acqua contenente nitrati che attivano un quadro a tinte
fobico-ossessive, va considerato abile al 100% a partire dal 7 febbraio 2006
facendo riferimento alla prima valutazione psichiatrica della Dr.ssa __________
(perizia pluridisciplinare pag. 39 pto. 9).
La Dr.ssa __________ nel referto peritale del 17
luglio 2006 aveva precisato che a quel momento “non è possibile prevedere la
ripresa della capacità lavorativa oltre il 50%” (perizia 17 luglio
2006, pag. 5, la sottolineatura è nostra).
Sempre la Dr.ssa __________ nella successiva valutazione
del 2 aprile 2007 aveva precisato che dal profilo psichiatrico l’assicurato è
da considerarsi abile al lavoro nella misura completa a partire dal 2 aprile
2007.
(perizia 2 aprile 2007, pag. 3).
Alla luce di tali considerazioni, con la presente
la invito cortesemente ad indicarci se condivide la valutazione dei medici del
SAM che fanno decorrere l’inizio della capacità lavorativa completa dal 7
febbraio 2006 e non a partire dal 2 aprile 2007 come invece indicato dalla
Dr.ssa __________” (doc. XXV).
Il
16.
settembre 2010 i periti del SAM hanno trasmesso al TCA la la
seguente risposta della Dr.ssa __________:
"
(…)
La collega Dr.ssa med __________
incontrava il signore in due diversi momenti:
-
07.2006
indicando la diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva
e rilevando contestualmente un "quadro affettivo grave". In tale epoca riconosceva al soggetto una CL pari
al 50%
-
04.2008
quando riconosceva le
medesime diagnosi ma valutava il soggetto capace al 100%.
Ritengo siano da chiarire due aspetti tecnici:
1) Una
sindrome mista ansioso-depressiva è per definizione un quadro di qualità mai
eccessiva altrimenti si prevede di riconoscere al soggetto una diagnosi specifica in entrambi gli ambiti diagnostici
dell'umore (depressione) e dell'ansia. In una diagnosi mista appare poco
sostenibile la presenza di un quadro "affettivo grave". Ritengo che
piuttosto si sia trattato di un quadro misto con una prevalenza umorale che l'assicurato peraltro spiega con le
preoccupazioni per la vendita dell'attività. Peraltro forse già da allora la
percentuale di IL non appariva congrua con il tipo di diagnosi posta poiché la
sovrastimava.
2) Se
nel successivo colloquio a distanza di due anni la collega manteneva una medesima
diagnosi appare poco probabile una modifica così sostanziale della percentuale
di IL riconosciuta al soggetto visto che passa dal 50% al 100% di CL
A tal proposito ho riconosciuto al signore le diagnosi di
- Disturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5)
- Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10,F 42.9)
- Fobia specifica (ICD 10, F 40.2)
- Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato ( ICD 10, F 45.9)
La Dr.ssa riteneva allora che i sintomi di fatto fisici lamentati
dal soggetto non fossero di pertinenza psichiatrica.Condivido di fatto che l'assicurato
manifesti un quadro di "sensibilità" non meglio spiegata ai nitrati
ma, la modalità con cui esprime tale "sensibilità" e le ripercussioni
sulla sua vita sono tali da evidenziare una
risposta psichica che assume le caratteristiche
di un'idea prevalente, di una fobia specifica, di un disturbo con i caratteri anancastici
che peggiorano la metabilizzazione-gestione della problematica. In tal senso
non parlerei tanto di una sindrome mista ansioso-depressiva quanto piuttosto di una personalità anancastica i cui
tratti si sono acuiti a partire dal 2003 circa (dopo l'esperienza di una
TVP della succlavia di destra). Ha così sviluppato una fobia specifica per il
tema nitrati con evitamenti, ansia che si acutizza nel confronto forzato con
l'oggetto fobico incriminato, limitazioni del quotidiano, ruminazioni
anancastiche. Egli appunta tutto, verifica, ricerca. Investe molto del suo
tempo in tale direzione. Per il resto il soggetto appare complessivamente ben
funzionante. Egli ha a tutt'oggi un quadro a tinta fobico-ossessiva con note di
scarsa criticabilità assolutamente
circoscritte al tema dei nitrati e delle sostanze "pericolose". In
un'attività adeguata in cui egli non debba confrontarsi con tali
sostanze, egli va ritenuto abile al 100%.
Considero tale percentuale di CL rilevabile fin dal 2006 per i
motivi di cui sopra" (doc. XXVII).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Tale non
può essere il referto del 12 luglio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, successivo di sei mesi alla decisione impugnata.
Nello stesso il medico curante ha contestato la diagnosi del perito del SAM: “Confermare
una diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva e di disturbo di personalità
di tipo ossessivo anancastico, come affermato dai colleghi psichiatri che hanno
valutato il caso del paziente, sarebbe da parte nostra limitante ed errato”
(doc. XVII), senza tuttavia fornire una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta.
In
particolare, il Dr. __________, che ha in cura il paziente solo dal mese di maggio
2010, non esprime una valutazione delle patologie dell’interessato e
del loro influsso sulla capacità lavorativa, non indica una prognosi e non fornisce
una descrizione dei trattamenti intrapresi. Tale certificato non adempie quindi
i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico
abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è atto a
mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito Dr.ssa __________;
(al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte
ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra
curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento
specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia
esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata)
invalidante dei disturbi psichici).
Il TCA
sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
È utile
inoltre ricordare che la nostra Massima Istanza ha
ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se
specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid.
2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa
C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Va quindi evidenziato che la Dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 2 aprile 2007 svolta per conto
della __________, aveva posto una diagnosi in parte sovrapponibile a quella
della Dr. ssa __________ diagnosticando una “Remissione della sindrome
ansioso-depressiva (F 41.1 dell’ICD 10). Disturbo di personalità con tratti
ansiosi e anancastici (F 61.0 dell’ICD 10)” (doc. AI 10-9).
La Dr.ssa
__________ aveva anch’essa ritenuto abile in misura piena l’assicurato dal
profilo psichiatrico, ma a partire dal mese di aprile 2007 (doc. LaMal 1-4).
Anche i
periti del SAM hanno evidenziato che “La Dr.ssa __________ è
complessivamente d’accordo con la collega Dr.ssa __________, anche se non
parlerebbe di sindrome mista, ma piuttosto delle diagnosi che ha posto”
(doc. AI 42-33).
La
divergenza per quanto riguarda la decorrenza della piena capacità lavorativa in
attività adeguata è stata chiarita nelle precisazioni fornite dalla Dr.ssa __________
a questo Tribunale (cfr. doc. XXV, XXVII).
Anche il
successivo scritto del 13 ottobre 2010 del Dr. __________, ampiamente
posteriore alla decisione impugnata, non permette a questa Corte una diversa
valutazione della fattispecie. Il medico curante infatti si è limitato ad
indicare che “…la totale acriticità rispetto alle sostanze verso cui ha
sviluppato timore ed ansia sia tanto pervasiva quanto strutturale, al punto da
ingenerare una marcata ed intollerabile quota d’ansia ed angoscia. Pertanto
tutta l’area emotiva del paziente risulta pervasa in modo invalidante da un
sistema delirante sistematizzato, nel contesto di un disturbo di personalità di
tipo persecutorio” (doc. XXXV).
Alla luce
di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio
(consid. 2.5) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal
profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato
dalla Dr.ssa __________ e che il referto del Dr. __________ non apporta nuovi
elementi oggettivi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla
valutazione specialistica del perito dell’amministrazione.
2.6.2
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame reumatologico,
grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel referto del 1°
luglio 2008 ha diagnosticato una “Sospetta sindrome
somatoforme da dolore persistente associata a un disturbo della personalità di
tipo ossessivo-compulsivo.Gonalgie croniche anteriori di origine indeterminata.
Fasciite plantare ddp. Morfea. Stato dopo trombosi venosi della succlavia
destra 1012002 nell'ambito di un TOS (diagnosi Dr.ssa __________).Lombalgie
recidivanti comuni dal 1988. Stato dopo neuropatia ottica probabilmente ischemica a sinistra nel 1993. Stato da etmoidectomia
per sìnusite cronica” (doc. AI 42-81/82).
Lo
specialista ha ritenuto RI 1, dal punto di vista reumatologico, totalmente
abile al lavoro per qualsiasi attività e con pieno rendimento (doc. AI 42-82).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.6.3
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame
neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel
referto del 6 agosto 2008 ha diagnosticato uno “ - Stato da neuropatia
ischemica del nervo ottico sinistro (1993). - Stato neurologico altrimenti
normale senza reperti indicativi di patologie specifiche in ambito neurologico”
(doc. AI 42-85).
Il Dr. __________
ha indicato che dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della
capacità lavorativa (doc. AI 42-85).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.6.4
Nell’ambito della
perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame
dermatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nei
referti del 25 ottobre 2008 e del 17 novembre 2008 ha posto la diagnosi di “- Paziente atopico con pregressi episodi di esantema allergico e
leggero angioedema dopo il consumo di grano saraceno. - Improbabile ma non
completamente esclusa intolleranza ai nitrati quale causa della sintomatologia
dolorosa accusata dall’assicurato. – Cheratosi pilare” (doc. AI 42-58/42-73).
Secondo
lo specialista dal punto di vista allergologico il paziente va considerato
abile al lavoro al 100% fermo restando un dubbio sul nesso causale fra la
sintomatologia dolorosa e l’esposizione ai nitrati meritevole di ulteriori
investigazioni (test di provocazione in doppio cieco) (doc. AI 42-67).
Dallo
scritto del 30 aprile 2010 del Dr. __________, Capo Servizio di immunologia
clinica e allergologia dell’Ospedale Regionale di __________ è emerso che in
data 28 aprile 2010 l’assicurato si è sottoposto ad un test di provocazione in
regime doppio cieco (esame richiesto dal ricorrente nel proprio gravame) che “è
risultato soggettivamente e oggettivamente negativo” (doc. C3).
A mente
del Dr. __________ l’insorgente non ha sviluppato dolori-crampi agli arti
inferiori così come la temperatura corporea è risultata stabile. L’intolleranza
ai nitrati non è quindi stata confermata (doc. C3).
Per
quanto riguarda le certificazioni del 9 febbraio 2010 (doc. A 2) e del 6 maggio
2010.
del Dr. __________ (doc. C2), spec. FMH in medicina interna, le stesse non
permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Il medico
curante infatti, peraltro non specialista in allergologia, né in psichiatria,
si è infatti limitato a chiedere una rivalutazione di tipo psichiatrico e (doc.
C2) a certificare le intolleranze di cui soffre l’assicurato aggiungendo che RI
1.
“dovrebbe essere abile ad attività nelle quali è almeno in parte
indipendente e può quindi assentarsi in caso di difficoltà. Sono indicati
mestieri come custode oppure agente di sicurezza o mestieri simili” (doc.
A2). Conclusioni alle quali erano giunti anche i periti del SAM (cfr. doc. AI
42-3) e la consulente in integrazione professionale (doc. AI 52-2).
2.6.5
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame
oftalmologico, grazie al consulto specialistico della Dr. ssa __________, la
quale nello scritto dell’11 luglio 2008 ha diagnosticato un’ “atrofia parziale nervo ottico destro con amputazione del campo visivo
superiore di probabile origine vascolare” (doc. AI 40-1).
A mente
della Dr.ssa __________ dal punto di vista oftalmologico la capacità lavorativa
dell’insorgente nell'attività di esercente può essere considerata al 100% e può
senz’altro svolgere altre attività (doc. AI 40-1/2).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è abile al lavoro al 30% nella sua precedente professione di gerente
e pienamente abile (100%) in attività adeguate, a far tempo dal 7 febbraio
2006.
La
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 15 settembre
2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato
quelle di operaio generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura,
lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo,
di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura). Vendita al dettaglio
(es. addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali). Addetto alla
logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto). Aiuto in attività
manuali/artigianali (aiuto-fiorista, aiuto-giardiniere…). Cassiere, venditore non
qualificato. Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a
domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).
Portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero. Compiti di
controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista,
ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi) (doc. AI 52-2).
2.7
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’UAI, sono
determinanti i dati del 2007 (essendo l’assicurato inabile dal 2006).
2.7.1
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie, l’UAI, in assenza di dati concreti, ha
quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, sulla
base dei dati statistici, in fr. 50'321.-- nel 2007 (Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi
e ristoranti”, livello di qualifica 3, fr. 4'127.-- mensili nel 2006).
Questo
importo non è stato contestato in sede ricorsuale e può essere fatto proprio
dal TCA.
2.7.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel caso concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella
TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo nel
2006.
una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica
4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4’732.-.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32
per l'intero anno (fr. 4'933.11. x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5
consid. 3a).
Da notare
che nel 2006 il salario mensile lordo nel settore “Alberghi e ristoranti”,
p.to 55 Tabella TA1, per uomini senza qualifiche ammontava a fr. 3'611.--.
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr.
5'013.79 oppure di fr. 60'165.5 per l'intero anno (fr. 5'013.79 x 12).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto, la consulente non ha applicato riduzioni dal reddito statistico (cfr.
doc. AI 52-3). Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell’amministrazione
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un
salario da invalido di fr. 60'165.5, confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito
da valido nel medesimo anno di fr. 50'321 (consid. 2.7.1.) non emerge alcuna
incapacità di guadagno come stabilito dall’amministrazione.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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