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Decisione

32.2010.43

A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata perizia SAM e valutazione economica

24 novembre 2010Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo

conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,

rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000

pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in

modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato

sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il

contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation

du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un

caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi

les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du

premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la

seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux

(singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________,

spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport

du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une

affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du

critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi

retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé.

On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont

l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février

2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de

troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de

l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des

premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la

patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella reumatologica (Dr. __________),

quella neurologica (Dr. __________), quella dermatologica (Dr. __________) e

quella oftalmologica (Dr.ssa __________).

La Dr.ssa

__________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, nel rapporto peritale

del 9 novembre 2008, dopo aver esposto l’anamnesi personale e patologica del

paziente, i dati soggettivi, la farmacoterapia e lo status psichico ha

diagnosticato un “Disturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5). Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10, F 42.9). Fobia specifica (ICD 10, F40.2).

Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato (ICD 10, F 45.9)” (doc. AI 42-42).

La

specialista è quindi giunta alle seguenti conclusioni:

"

(…)

5 CONCLUSIONI

Il soggetto è stato visto dalla Dr. Med. __________

(7.2006) in un'epoca in cui si riconosce di essere stato in tensione per il

problema dell'attività da vendere.

Ella diagnostica: "Sindrome ansioso

depressiva in disturbo di personalità anancastico". Ritiene di poter considerare

i sintomi fisici all'interno di una espressione cenestopatica e somatoforme di

un quadro affettivo grave: prognosi incerta; IL al 50%.

Nel 04.2007 torna in visita dalla Dr. med. __________

che lo trova migliorato sul piano psichico: mantiene le diagnosi già dette ma

lo considera abile al 100%.

La dr.ssa ritiene i sintomi lamentati di non

pertinenza psichiatrica. Condivido di fatto che l'assicurato manifesti un

quadro di "sensibilità" non meglio spiegata ai nitrati ma, la

modalità con cui esprime tale "sensibilità" e le ripercussioni sulla

sua vita sono tali da evidenziare una risposta psichica che assume le

caratteristiche di un'idea prevalente, di una fobia specifica, di un disturbo

con i caratteri anancastici che peggiorano la metabolizzazione-gestione della

problematica.

In tal senso non parlerei tanto di una sindrome

mista ansioso-depressiva quanto piuttosto di una personalità anancastica i cui

tratti si sono acuiti a partire dal 2003 circa (dopo l'esperienza di una TVP

della succlavia di destra). Ha così sviluppato una fobia specifica con evitamenti,

ansia che si acutizza nel confronto forzato con l'oggetto fobico incriminato,

limitazioni del quotidiano, ruminazioni anancastiche. Egli appunta tutto,

verifica, ricerca. Investe molto del suo tempo in tale direzione.

Al momento, dopo lettura della relazione dello

psicologo sig. __________ del Rorschach del soggetto, condivido la sua

impressione di una "possibile parapicosi nel senso di Bergeret … un'entità

di funzionamento sostanzialmente psicotico" nel senso di poco criticabile

e modulabile, dove però quello che si evidenzia è un pensiero a impronta

delirante (nell'accezione non del falso ma del rigido, poco modulabile in base

ai dati di realtà) che si concentra su un ambito delimitato della realtà. Per

il resto il soggetto appare complessivamente ben funzionante".

Si rammenta anche che il peggioramento il

soggetto lo colloca intorno al 2003, epoca in cui inizia a rilevare la

sintomatologia di cui agli atti.

Peraltro egli prima rinuncia nel 2004 alla sua

quota del locale acquistato e gestito con un ex-collega nel 2000, per poi però

rilevarne uno suo proprio nel 2005. Lo stesso locale viene rivenduto dopo pochi

mesi per l'ingestibilità legata alla sintomatologia.

Egli ha tutt'oggi un quadro a tinta fobico-ossessiva

con note di scarsa criticabilità assolutamente circoscritte al tema dei nitrati

e delle sostante "pericolose". In un'attività adeguata in cui egli

non debba confrontarsi con tali sostanze, egli va ritenuto abile al 100%.

Peraltro il fatto che il soggetto no sia fisicamente delirante e/o

disorganizzato ci può far pensare a una diagnosi psicodinamica così come

proposto dal sig. __________ che pure condivido ma, in termini di funzionamento

egli appare capace visto che il tema è perfettamente circoscritto.

Ritengo necessario non riconoscergli una

percentuale di inabilità lavorativa ma piuttosto invitarlo ed aiutarlo nel

ricollocamento in adeguata attività: adeguata alla fobia, ai sintomi fisici e a

consentire la tutela che egli applica rispetto ai cibi incriminati. Si

consiglia di sostenerlo in una riqualifica che preveda il non uso di sostanze

che vive come "tossiche" per sé, così che possa evitarle senza

sentirsi costretto al confronto con rischi di peggioramenti psico-fisici.

Ha le qualità e la tenuta per una riqualifica per

esempio in ambito computeristico: un lavoro al tavolino sembra in grado di

riconoscere i suoi limiti, riconoscergli il diritto al rientro in ambito

lavorativo, recuperare un ruolo sociale e, soprattutto, di stanarlo da una chiusura

che rischia di divenire autistica e tutta coartata su contenuti fobici, con il

rischio di una definizione più chiara in termini psicotici nel corso del tempo.

6. Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?

Vedi "conclusioni".

7. Evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di

vista psichiatrico e prognosi a medio-lungo termine.

Complessivamente stabile dal 2004 ad oggi.

La prognosi a mio avviso dipenderà dalla possibilità

di "intercettare" i temi ideici fobico-ossessivi facendoli

confrontare con una realtà che si riapre e che può essere vissuta non solo come

"pericolosa" ed inquinante.

8. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Vedi "conclusioni".

9. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

-

Utile presa in carico psichiatrica per elaborare

i vissuti attuali e sviluppare alternative percorribili.

-

Utile inserimento di una terapia farmacologica

anche come criterio di giovamento (verificare l'utilità di un farmaco di

informa della sindrome sottostante quando difficile la diagnosi differenziale).

10. Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse.

Sarei del parere dell'utilità di una riqualifica

in ambito lavorativo più idoneo allo stato dei fatti: l'attività da ultimo

svolta è troppo "implicata" nel disagio psicologico patito al momento

e rischia solo di acuirla.

Il soggetto mostra stile e competenze tali da

renderlo adatto a un percorso di riqualifica per esempio in ambito

computeristico. In assenza di ciò il rischio è di un peggioramento del quadro

psichico.

11. Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività?

Se sì, descrivere i limiti funzionali della capacità lavorativa in tale

attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere

tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con livello

culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa percentuale

già detta. Da evitare gli spazi che prevedano confronto con l'oggetto fobico e

lo facciano sentire costretto al confronto vissuto come pericoloso/invasivo.

Ringraziando per l'attenzione prestata, resto

disponibile per eventuali apprendimenti chiarimenti." (Doc. AI 42/42-44)

La

Dr.ssa __________ ha successivamente prodotto le precisazioni qui

riprodotte:

"

Gentile collega,

come da lei richiesto ho rivisto le mie relazioni

dopo la lettura delle conclusioni del sig. __________i, psicologo, sui casi in

oggetto.

Lieta di aver potuto confrontare le mie

impressioni cliniche sviluppate nel corso del colloquio psichiatrico con quanto

rilevato del sig. __________.

Ritengo che non ci siano elementi di discrepanza

tra noi.

Rilevo che il riferirsi del collega alla diagnosi

per il sig. RI 1 di "parapsicosi" vada inteso nel senso di una

diagnosi di struttura e non nel senso di diagnosi di stato. Con ciò intendo

dire che la rigidità del pensiero del soggetto e la scarsa modulabilità con i

dati di realtà, possono dare l'impressione di un quadro psicotico. Va però

aggiunto che tale "particolarità" di pensiero appare al momento

assolutamente circoscritta e non inficia in modo rilevante il funzionamento più

complessivo del soggetto e può più correttamente essere intesa come idea

prevalente a tinta fobico ossessiva.

Certamente ne derivano dei sintomi e delle

limitazioni ma, in accordo con quanto riferito dalla collega Dr. __________,

ritengo che non vada imputato il quadro a un disturbo psichiatrico in senso

stretto. D'altra parte, non si rileva un accordo tra gli altri specialisti che

dirima in merito alla sintomatologia presentata dal soggetto che appare

particolare e ambigua.

In tale ottica, mi orienterei a non considerare

la presenza di un limite lavorativo imposto dal quadro psichiatrico che va

invece tenuto presente per come descritto da me a dal sig. __________, per

sostenere la necessità di una presa a carico che contenga i rischi di un

peggioramento del quadro, di una ulteriore "concentrazione" del

pensiero e relativa ulteriore chiusura al mondo, sempre più vissuto come

pericoloso.

A tal fine rinnovo la necessità di procedere con

una presa a carico psichiatrica a tutela della prognosi del soggetto."

(Doc. AI 42-45)

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, nel referto del 1° luglio 2008, dopo aver esposto

l’anamnesi del paziente, le limitazioni soggettive, lo status e la radiologia

ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

1. DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA

SPECIALISTICO.

Sospetta sindrome somatoforme da dolore

persistente associata a un disturbo della personalità di tipo

ossessivo-compulsivo

Gonalgie croniche anteriori di origine

indeterminata

Fasciite plantare ddp

Morfea

Stato dopo trombosi venosi della succlavia destra

1012002 nell'ambito di un TOS (diagnosi Dr.ssa __________)

Lombalgie recidivanti comuni dal 1988

Stato dopo neuropatia ottica probabilmente ischemica a sinistra nel 1993

Stato da etmoidectomia per sinusite cronica

Considerandi

2.

DISCUSSIONE

A meno di una valutazione differente da parte del

Dr. __________, FMH allergologia, che vedrà il paziente prossimamente

per la perizia multidisciplinare in corso, i disturbi del paziente mi sembrano ben compatibili con

una sindrome somatoforme

associata a un evidente disturbo della personalità di tipo

ossessivo-compulsivo. Per quest'ultimo problema farà stato la valutazione psichiatrica prevista per la perizia multidísciplinare in

corso.

Dal punto di vista

reumatologico il paziente presenta gonalgie croniche anteriori

di origine indeterminata. L'esame clinico è normale. Le radiografie standard

realizzate pure.

Per quanto riguarda i piedi, il quadro clinico è quello di una fasciite plantare

cronica.

Gli ulteriori problemi non sono di competenza

reumatologica. Anch'io, come il

Dr. __________, non vedo un'evidente relazione tra queste diverse problematiche. E' certamente stata esclusa una trombofilia nell'ambito di una sindrome da anticorpi antifosfolipidi (morfea, trombosi e artralgie potrebbero orientare verso una collagenosi).

3.

INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA

CAPACITÀ LAVORATIVA NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA

DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE

AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).

DaI punto di vista reumatologico l'assicurato è

totalmente abile al lavoro per qualunque attività.

4.

DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO Di

SALUTE DELL'ASSICURATO/A DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE

PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.

Nel corso degli ultimi anni non ho evidenza per

cambiamenti di rilievo e non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a

medio-lungo termine.

8.

RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO Di SVOLGERE ALTRE

ATTIVITÀ?

SE SÌ DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ

ADATTA (ORE/DIE RIDUZIONE

DEL RENDIMENTO).

L'assicurato è in grado

di svolgere qualunque attività a tempo pieno e con pieno rendimento." (Doc. AI 42/81-82)

Il Dr. __________,

spec. FMH in neurologia, nel rapporto del 6 agosto 2008 ha così risposto alle domande dell’amministrazione:

"

(…)

Posso così rispondere alle vostre domande secondo

il questionario base:

1.

Diagnosi dal suo punto di vista

specialistico.

- Stato da neuropatia ischemica del nervo

ottico sinistro (1993).

- Stato

neurologico altrimenti normale senza reperti indicativi di patologie specifiche

in ambito neurologico.

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore

al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Dal punto di vista

neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a

dal suo punto dl vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Vedi anamnesi.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Non vi è diminuzione

della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Nessuna proposta terapeutica dal punto di

vista neurologico.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a

ancora dispone.

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico.

7.

Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre

attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in

tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico."

(Doc. AI 42/85-86)

Il

Dr. __________, spec. FMH in medicina interna – immunologia clinica e

allergologia, nei referti del 25 ottobre 2008 e del 17 novembre 2008 ha posto la diagnosi di “- Paziente atopico con pregressi episodi di esantema allergico e

leggero angioedema dopo il consumo di grano saraceno. - Improbabile ma non

completamente esclusa intolleranza ai nitrati quale causa della sintomatologia

dolorosa accusata dall’assicurato. – Cheratosi pilare” (doc. AI

42-58/42-73).

Lo specialista ha

quindi esposto la seguente valutazione:

"

(…)

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività svolta dall'assicurato:

Sicuramente la pregressa allergia al grano saraceno

e la cheratosi pilare non hanno nessuna influenza sulla capacità lavorativa.

Difficile esprimersi sulla presunta intolleranza ai nitrati. II paziente

sostiene che il consumo di nitrati gli causa violenti dolori agli arti

inferiori. Teoricamente tale sintomatologia potrebbe limitare oggettivamente la

capacità lavorativa dell'assicurato. D'altro canto non è minimamente provata

una relazione causale fra la presunta intolleranza ai nitrati e la

sintomatologia dolorosa. Al momento attuale pertanto il fattore limitante

riguardante l'attività professionale concerne la sintomatologia dolorosa

accusata agli arti inferiori senza che si possa dire che questa è legata o no

ad un problema di natura

allergologico. Da un punto di vista allergologico pertanto il paziente va

considerato abile al lavoro al 100% fermo restando un dubbio sul nesso causale

fra la sintomatologia dolorosa e l'esposizione ai nitrati meritevole di

ulteriori investigazioni, come già segnalato nella mia lettera del 25.10.08 (test

di provocazione in doppio cieco).

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato

dal suo punto di vista specialistico riguardo le problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio e lungo termine:

Dal punto di vista evolutivo la sintomatologia sembra

essere rimasta stabile nel tempo. E' impossibile pronunciarsi sulla prognosi a

medio/lungo termine dato che il paziente afferma soffrire di un entità non

descritta nella letteratura ed oltretutto non comprovata, al momento attuale,

nel suo caso.

4.

Come

si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa, quali sono le

limitazioni costate:

La capacità lavorativa sembra essere diminuita

dalla persistenza di marcati dolori predominanti agli arti inferiori che, a

dire del paziente, sono aggravati dal consumo di nitrati. La limitazione

funzionale sembra legata principalmente alla sintomatologia dolorosa che

impedirebbe al paziente di avere un'attività professionale normale.

5.

Possibilità terapeutiche

per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurata che effetti potrebbero

avere questi provvedimenti sulla capacità lavorativa:

Da un punto di vista allergologico il paziente

segue un regime povero in nitrati che apparentemente ha migliorato la

sintomatologia dolorosa senza però permettergli di risolverla. In questo ambito

purtroppo non abbiamo altre proposte da fare. Entra in linea di conto una

terapia del dolore cronico, problematica attinente ad altre specialità.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale presso questo assicurato? Descrivere le risorse di cui

l'assicurato ancora dispone:

Dal colloquio avuto con il signor RI 1 risulta

che il paziente ha una sintomatologia dolorosa sia in stazione in piedi che

seduto, non apparentemente peggiorata in modo significativa dall'attività

fisica, che gli impedisce di avere un'attività professionale normale. Dato che

il paziente soffre di un'affezione non meglio definita e caratterizzata per la

quale non vi sono dati nella letteratura è impossibile esprimersi sul grado di

capacità lavorativa e sul tipo di attività da consigliare al paziente.

7.

Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre

attività. Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adattata.

Il paziente va considerato come un paziente

sofferente di una sindrome del dolore cronico, problematica attinente

abitualmente ad altre specialità (cf. rapporto Dr. __________).

Restando a sua completa disposizione per

ulteriori informazioni le invio collegiali saluti."

(Doc. AI 42/58-60)

Infine,

la Dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, nello scritto dell’11 luglio

2008.

si è così espressa:

"

La ringrazio vivamente

di avermi mandato in esame il 4.7.08 il paziente sopracitato al quale ho

riscontrato il seguente stato oculare:

visione da lontano:

occhio destro senza correzione ottica 1,0

occhio sinistro senza correzione ottica 1,0

visione da vicino:

con + 1,50 = 0,8 ai due occhi

Motilità oculare libera. Segmento anteriore

bilateralmente calmo. Cristallino bilateralmente chiaro.

Pressione endooculare 18 mmHg ai due occhi. Fondo

dell'occhio destro in midriasi in oftalmoscopia indiretta: papilla pallida

temporale a bordi netti, regione maculare pulita; arterie fini, ristrette, vene

a calibro regolare, periferia senza particolarità. Occhio sinistro: papilla con

escavazione fisiologica normale, a bordi netti, regione maculare pulita, vasi a

calibro regolare, periferia senza particolarità.

La perimeria mette in evidenza a destra uno

scotoma temporale e nasale superiore incompleto, a sinistra il campo visivo è

nel limite della norma.

1.

Diagnosi: - atrofia parziale nervo ottico destro con amputazione

del

campo visivo superiore di probabile origine vascolare

2.

Dal punto di vista oftalmologíco la capacità lavorativa nell'attività da

ultimo svolta dai paziente come esercente può essere considerata al 100%.

3.

L'1.3.03 il paziente ha notato improvvisamente una netta diminuzione del

campo visivo destro.

Ricoverato d'urgenza

al reparto di oftalmologia dell'Ospedale __________ sotto terapia

antiaggregante e cortisonica ha ripreso parzialmente la visione all'occhio

destro. Da allora l'amputazione del campo visivo è rimasta invariata. La

prognosi di tale evento vascolare può essere considerata irreversibilmente

compromessa.

4.

Dal punto di vista oftalmologico non si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa. Il paziente presenta uno scotoma temporale e nasale

superiore del campo visivo destro.

5.

Dal punto di vista oftalmologico non ci sono possibilità terapeutiche per

migliorare la capacità lavorativa del paziente.

6.

Non ritengo necessari provvedimenti di integrazione professionale.

7.

Il paziente dal punto di vista oftalmologico può senz'altro svolgere altre

attività." (Doc. AI 40/1-2)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 30 dicembre 2008 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Disturbo di personalità

anancastico (ICD 10, F 60.5). Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10, F 42.9). Fobia specifica (ICD 10, F40.2). Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato

(ICD 10, F 45.9). Gonalgie croniche anteriori di origine indeterminata” (doc.

AI 42-27).

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto

quella di “Fasciite plantare ddp. Morfea. Stato dopo trombosi venosi della

succlavia ds. 10/2002 nell’ambito di un TOS (diagnosi Dr.ssa __________).

Lombalgie recidivanti comuni dal 1988. Stato dopo neuropatia ottica

probabilmente ischemica a sin. nel 1993. Stato da etmoidectomia per sinusite

cronica. Atrofia parziale nervo ottico ds. con amputazione del campo visivo

superiore di probabile origine vascolare. Stato da neuropatia ischemica del

nervo ottico sin. (1993). Stato neurologico altrimenti normale senza reperti

indicativi di patologie specifiche in ambito neurologico” (doc. AI 42-28)

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 30% nella sua ultima attività

di esercente, mentre in un’attività lavorativa adeguata l’abilità è del 100%, a

far tempo dal 7 febbraio 2006 (doc. AI 42-37/39).

2.5

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.6.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

psichiatrico, grazie al consulto specialistico della Dr.ssa __________, la

quale nel referto del 9 novembre 2008 ha diagnosticato un “Disturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5). Sindrome ossessiva non specificata

(ICD 10, F 42.9). Fobia specifica (ICD 10, F40.2). Sindrome o disturbo

psicofisiologico non specificato (ICD 10, F 45.9)” (doc. AI 42-42).

A mente

della specialista l’assicurato è da ritenersi abile in misura piena (100%) in

un’attività adeguata dove non debba confrontarsi con nitrati e sostanze

“pericolose”. In particolare, il medico ha evidenziato di non ritenere

necessario riconoscergli una percentuale di inabilità lavorativa ma piuttosto

invitarlo ed aiutarlo nel ricollocamento in adeguata attività (doc. AI 42-54/55).

Nell’ultima attività lavorativa svolta di esercente l’incapacità lavorativa non

è inferiore al 70% (doc. AI 42-33).

I periti

del SAM hanno indicato il 7 febbraio 2006 quale data di decorrenza

dell’abilità lavorativa in attività adeguata (doc. AI 42-39).

Al fine

di chiarire questo aspetto il TCA ha interpellato la Dr.ssa __________ nei

termini seguenti:

"

Gentile Dr.ssa __________,

lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la

vertenza che vede opposto il signor RI 1, che lei ha avuto modo di visitare in

data 12 luglio 2008 nell’ambito della perizia SAM del 30 dicembre 2008,

all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI).

Nel suo referto del 9 novembre 2008 lei ha

indicato che l’assicurato presenta “un quadro a tinta fobico-ossessiva con

note di scarsa criticabilità assolutamente circoscritte al tema dei nitrati e

delle sostanze “pericolose””. In un’attività adeguata, in cui egli non

debba confrontarsi con tali sostanze, RI 1 va ritenuto abile al 100% (doc. AI 42-43).

Nella perizia pluridisciplinare del 30 dicembre

2008.

i medici del SAM Dr.ssa __________ e Dr.ssa __________ hanno indicato che

l’assicurato complessivamente in un’attività adeguata, dove egli non venga in

contatto con acqua contenente nitrati che attivano un quadro a tinte

fobico-ossessive, va considerato abile al 100% a partire dal 7 febbraio 2006

facendo riferimento alla prima valutazione psichiatrica della Dr.ssa __________

(perizia pluridisciplinare pag. 39 pto. 9).

La Dr.ssa __________ nel referto peritale del 17

luglio 2006 aveva precisato che a quel momento “non è possibile prevedere la

ripresa della capacità lavorativa oltre il 50%” (perizia 17 luglio

2006, pag. 5, la sottolineatura è nostra).

Sempre la Dr.ssa __________ nella successiva valutazione

del 2 aprile 2007 aveva precisato che dal profilo psichiatrico l’assicurato è

da considerarsi abile al lavoro nella misura completa a partire dal 2 aprile

2007.

(perizia 2 aprile 2007, pag. 3).

Alla luce di tali considerazioni, con la presente

la invito cortesemente ad indicarci se condivide la valutazione dei medici del

SAM che fanno decorrere l’inizio della capacità lavorativa completa dal 7

febbraio 2006 e non a partire dal 2 aprile 2007 come invece indicato dalla

Dr.ssa __________” (doc. XXV).

Il

16.

settembre 2010 i periti del SAM hanno trasmesso al TCA la la

seguente risposta della Dr.ssa __________:

"

(…)

La collega Dr.ssa med __________

incontrava il signore in due diversi momenti:

-

07.2006

indicando la diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva

e rilevando contestualmente un "quadro affettivo grave". In tale epoca riconosceva al soggetto una CL pari

al 50%

-

04.2008

quando riconosceva le

medesime diagnosi ma valutava il soggetto capace al 100%.

Ritengo siano da chiarire due aspetti tecnici:

1) Una

sindrome mista ansioso-depressiva è per definizione un quadro di qualità mai

eccessiva altrimenti si prevede di riconoscere al soggetto una diagnosi specifica in entrambi gli ambiti diagnostici

dell'umore (depressione) e dell'ansia. In una diagnosi mista appare poco

sostenibile la presenza di un quadro "affettivo grave". Ritengo che

piuttosto si sia trattato di un quadro misto con una prevalenza umorale che l'assicurato peraltro spiega con le

preoccupazioni per la vendita dell'attività. Peraltro forse già da allora la

percentuale di IL non appariva congrua con il tipo di diagnosi posta poiché la

sovrastimava.

2) Se

nel successivo colloquio a distanza di due anni la collega manteneva una medesima

diagnosi appare poco probabile una modifica così sostanziale della percentuale

di IL riconosciuta al soggetto visto che passa dal 50% al 100% di CL

A tal proposito ho riconosciuto al signore le diagnosi di

- Disturbo di personalità anancastico (ICD 10, F 60.5)

- Sindrome ossessiva non specificata (ICD 10,F 42.9)

- Fobia specifica (ICD 10, F 40.2)

- Sindrome o disturbo psicofisiologico non specificato ( ICD 10, F 45.9)

La Dr.ssa riteneva allora che i sintomi di fatto fisici lamentati

dal soggetto non fossero di pertinenza psichiatrica.Condivido di fatto che l'assicurato

manifesti un quadro di "sensibilità" non meglio spiegata ai nitrati

ma, la modalità con cui esprime tale "sensibilità" e le ripercussioni

sulla sua vita sono tali da evidenziare una

risposta psichica che assume le caratteristiche

di un'idea prevalente, di una fobia specifica, di un disturbo con i caratteri anancastici

che peggiorano la metabilizzazione-gestione della problematica. In tal senso

non parlerei tanto di una sindrome mista ansioso-depressiva quanto piuttosto di una personalità anancastica i cui

tratti si sono acuiti a partire dal 2003 circa (dopo l'esperienza di una

TVP della succlavia di destra). Ha così sviluppato una fobia specifica per il

tema nitrati con evitamenti, ansia che si acutizza nel confronto forzato con

l'oggetto fobico incriminato, limitazioni del quotidiano, ruminazioni

anancastiche. Egli appunta tutto, verifica, ricerca. Investe molto del suo

tempo in tale direzione. Per il resto il soggetto appare complessivamente ben

funzionante. Egli ha a tutt'oggi un quadro a tinta fobico-ossessiva con note di

scarsa criticabilità assolutamente

circoscritte al tema dei nitrati e delle sostanze "pericolose". In

un'attività adeguata in cui egli non debba confrontarsi con tali

sostanze, egli va ritenuto abile al 100%.

Considero tale percentuale di CL rilevabile fin dal 2006 per i

motivi di cui sopra" (doc. XXVII).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Tale non

può essere il referto del 12 luglio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, successivo di sei mesi alla decisione impugnata.

Nello stesso il medico curante ha contestato la diagnosi del perito del SAM: “Confermare

una diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva e di disturbo di personalità

di tipo ossessivo anancastico, come affermato dai colleghi psichiatri che hanno

valutato il caso del paziente, sarebbe da parte nostra limitante ed errato”

(doc. XVII), senza tuttavia fornire una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta.

In

particolare, il Dr. __________, che ha in cura il paziente solo dal mese di maggio

2010, non esprime una valutazione delle patologie dell’interessato e

del loro influsso sulla capacità lavorativa, non indica una prognosi e non fornisce

una descrizione dei trattamenti intrapresi. Tale certificato non adempie quindi

i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico

abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è atto a

mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito Dr.ssa __________;

(al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte

ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra

curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento

specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia

esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata)

invalidante dei disturbi psichici).

Il TCA

sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il

Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

È utile

inoltre ricordare che la nostra Massima Istanza ha

ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Va quindi evidenziato che la Dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 2 aprile 2007 svolta per conto

della __________, aveva posto una diagnosi in parte sovrapponibile a quella

della Dr. ssa __________ diagnosticando una “Remissione della sindrome

ansioso-depressiva (F 41.1 dell’ICD 10). Disturbo di personalità con tratti

ansiosi e anancastici (F 61.0 dell’ICD 10)” (doc. AI 10-9).

La Dr.ssa

__________ aveva anch’essa ritenuto abile in misura piena l’assicurato dal

profilo psichiatrico, ma a partire dal mese di aprile 2007 (doc. LaMal 1-4).

Anche i

periti del SAM hanno evidenziato che “La Dr.ssa __________ è

complessivamente d’accordo con la collega Dr.ssa __________, anche se non

parlerebbe di sindrome mista, ma piuttosto delle diagnosi che ha posto”

(doc. AI 42-33).

La

divergenza per quanto riguarda la decorrenza della piena capacità lavorativa in

attività adeguata è stata chiarita nelle precisazioni fornite dalla Dr.ssa __________

a questo Tribunale (cfr. doc. XXV, XXVII).

Anche il

successivo scritto del 13 ottobre 2010 del Dr. __________, ampiamente

posteriore alla decisione impugnata, non permette a questa Corte una diversa

valutazione della fattispecie. Il medico curante infatti si è limitato ad

indicare che “…la totale acriticità rispetto alle sostanze verso cui ha

sviluppato timore ed ansia sia tanto pervasiva quanto strutturale, al punto da

ingenerare una marcata ed intollerabile quota d’ansia ed angoscia. Pertanto

tutta l’area emotiva del paziente risulta pervasa in modo invalidante da un

sistema delirante sistematizzato, nel contesto di un disturbo di personalità di

tipo persecutorio” (doc. XXXV).

Alla luce

di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio

(consid. 2.5) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal

profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

dalla Dr.ssa __________ e che il referto del Dr. __________ non apporta nuovi

elementi oggettivi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla

valutazione specialistica del perito dell’amministrazione.

2.6.2

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame reumatologico,

grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel referto del 1°

luglio 2008 ha diagnosticato una “Sospetta sindrome

somatoforme da dolore persistente associata a un disturbo della personalità di

tipo ossessivo-compulsivo.Gonalgie croniche anteriori di origine indeterminata.

Fasciite plantare ddp. Morfea. Stato dopo trombosi venosi della succlavia

destra 1012002 nell'ambito di un TOS (diagnosi Dr.ssa __________).Lombalgie

recidivanti comuni dal 1988. Stato dopo neuropatia ottica probabilmente ischemica a sinistra nel 1993. Stato da etmoidectomia

per sìnusite cronica” (doc. AI 42-81/82).

Lo

specialista ha ritenuto RI 1, dal punto di vista reumatologico, totalmente

abile al lavoro per qualsiasi attività e con pieno rendimento (doc. AI 42-82).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

2.6.3

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel

referto del 6 agosto 2008 ha diagnosticato uno “ - Stato da neuropatia

ischemica del nervo ottico sinistro (1993). - Stato neurologico altrimenti

normale senza reperti indicativi di patologie specifiche in ambito neurologico”

(doc. AI 42-85).

Il Dr. __________

ha indicato che dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della

capacità lavorativa (doc. AI 42-85).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

2.6.4

Nell’ambito della

perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

dermatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nei

referti del 25 ottobre 2008 e del 17 novembre 2008 ha posto la diagnosi di “- Paziente atopico con pregressi episodi di esantema allergico e

leggero angioedema dopo il consumo di grano saraceno. - Improbabile ma non

completamente esclusa intolleranza ai nitrati quale causa della sintomatologia

dolorosa accusata dall’assicurato. – Cheratosi pilare” (doc. AI 42-58/42-73).

Secondo

lo specialista dal punto di vista allergologico il paziente va considerato

abile al lavoro al 100% fermo restando un dubbio sul nesso causale fra la

sintomatologia dolorosa e l’esposizione ai nitrati meritevole di ulteriori

investigazioni (test di provocazione in doppio cieco) (doc. AI 42-67).

Dallo

scritto del 30 aprile 2010 del Dr. __________, Capo Servizio di immunologia

clinica e allergologia dell’Ospedale Regionale di __________ è emerso che in

data 28 aprile 2010 l’assicurato si è sottoposto ad un test di provocazione in

regime doppio cieco (esame richiesto dal ricorrente nel proprio gravame) che “è

risultato soggettivamente e oggettivamente negativo” (doc. C3).

A mente

del Dr. __________ l’insorgente non ha sviluppato dolori-crampi agli arti

inferiori così come la temperatura corporea è risultata stabile. L’intolleranza

ai nitrati non è quindi stata confermata (doc. C3).

Per

quanto riguarda le certificazioni del 9 febbraio 2010 (doc. A 2) e del 6 maggio

2010.

del Dr. __________ (doc. C2), spec. FMH in medicina interna, le stesse non

permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Il medico

curante infatti, peraltro non specialista in allergologia, né in psichiatria,

si è infatti limitato a chiedere una rivalutazione di tipo psichiatrico e (doc.

C2) a certificare le intolleranze di cui soffre l’assicurato aggiungendo che RI

1.

“dovrebbe essere abile ad attività nelle quali è almeno in parte

indipendente e può quindi assentarsi in caso di difficoltà. Sono indicati

mestieri come custode oppure agente di sicurezza o mestieri simili” (doc.

A2). Conclusioni alle quali erano giunti anche i periti del SAM (cfr. doc. AI

42-3) e la consulente in integrazione professionale (doc. AI 52-2).

2.6.5

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

oftalmologico, grazie al consulto specialistico della Dr. ssa __________, la

quale nello scritto dell’11 luglio 2008 ha diagnosticato un’ “atrofia parziale nervo ottico destro con amputazione del campo visivo

superiore di probabile origine vascolare” (doc. AI 40-1).

A mente

della Dr.ssa __________ dal punto di vista oftalmologico la capacità lavorativa

dell’insorgente nell'attività di esercente può essere considerata al 100% e può

senz’altro svolgere altre attività (doc. AI 40-1/2).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è abile al lavoro al 30% nella sua precedente professione di gerente

e pienamente abile (100%) in attività adeguate, a far tempo dal 7 febbraio

2006.

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 15 settembre

2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato

quelle di operaio generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura,

lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo,

di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura). Vendita al dettaglio

(es. addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali). Addetto alla

logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto). Aiuto in attività

manuali/artigianali (aiuto-fiorista, aiuto-giardiniere…). Cassiere, venditore non

qualificato. Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a

domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).

Portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero. Compiti di

controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista,

ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi) (doc. AI 52-2).

2.7

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’UAI, sono

determinanti i dati del 2007 (essendo l’assicurato inabile dal 2006).

2.7.1

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso di specie, l’UAI, in assenza di dati concreti, ha

quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, sulla

base dei dati statistici, in fr. 50'321.-- nel 2007 (Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi

e ristoranti”, livello di qualifica 3, fr. 4'127.-- mensili nel 2006).

Questo

importo non è stato contestato in sede ricorsuale e può essere fatto proprio

dal TCA.

2.7.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nel caso concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella

TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo nel

2006.

una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica

4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’732.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32

per l'intero anno (fr. 4'933.11. x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5

consid. 3a).

Da notare

che nel 2006 il salario mensile lordo nel settore “Alberghi e ristoranti”,

p.to 55 Tabella TA1, per uomini senza qualifiche ammontava a fr. 3'611.--.

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr.

5'013.79 oppure di fr. 60'165.5 per l'intero anno (fr. 5'013.79 x 12).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto, la consulente non ha applicato riduzioni dal reddito statistico (cfr.

doc. AI 52-3). Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un

salario da invalido di fr. 60'165.5, confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito

da valido nel medesimo anno di fr. 50'321 (consid. 2.7.1.) non emerge alcuna

incapacità di guadagno come stabilito dall’amministrazione.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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