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Decisione

32.2010.44

Soppressione del diritto alla rendita in via di riconsiderazione

21 settembre 2010Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004, consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2.; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05 del 3

maggio 2006, consid. 3 e riferimenti confermata nella STF I 832/05 del 25

aprile 2007).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.

Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio

una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc

pag. 314).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata,

l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di

un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_ 457/2008 del 3

febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008, consid. 3.1).

Nella

STFA I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente

errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a

un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale

professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa del 50% (con

corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) vista l’inidoneità

della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata

l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di

un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare

orientamento professionale, l’ammi-nistrazione avrebbe invece dovuto esaminare

se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva,

era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

Nella

STFA I 302/04 del 28 marzo 2006, il TFA ha ritenuto come errore manifesto

l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al

lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una

rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era

stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere

alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Nella

STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 6, il TF ha ritenuto la determinazione

della fattispecie manifestamente errata in quanto sprovvista di una motivazione

medica (in quel caso l’autorità cantonale aveva concluso che l’assicurato non

poteva svolgere nessuna attività anche se dagli atti medici – fatto salvo il

rinvio a un protocollo non medico e basato unicamente su dati soggettivi

forniti dallo stesso assicurato – non si poteva desumere alcunché in merito alla

capacità lavorativa in un’attività adeguata).

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa

può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche

in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione

o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio

della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione

analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Il

grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto

del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con

quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla

nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione

della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento

o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05,

consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto

dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute

fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione

su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V

222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno

2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata

in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

2.5. Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risultano le seguenti evenienze:

- con sentenza 26 giugno

2000 (doc. AI 30/1-13), cresciuta incontestata in giudicato, il giudice

delegato del TCA aveva, in particolare, concluso che “(…) la citata

documentazione specialistica agli atti, cui deve qui essere conferito valore

probatorio decisivo - risultando essa chiara e completa con riferimento alle

affezioni lamentate dall'assicurato, le quali sono state esaminate in maniera

approfondita ed in piena conoscenza dei suoi antecedenti (sulla valenza

probatoria di rapporti medici nella procedura amministrativa cfr. in particolare

DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, DTF 104 V 212), consente di ritenere siccome

dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali

(cfr. SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss; DTF 121 V 208

consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210/211) che al momento dell'emanazione dell'atto

impugnato la capacità dell'assicurato nell'attività pesante di muratore non

superava il 50% (cfr. referto del dott. __________, doc. AI 11 rispettivamente

del dott. __________, doc. AI 8 secondo cui l'attività di muratore è

"proponibile per la durata di ca. 4-5 ore al giorno"), mentre in

attività leggere in cui sia possibile evitare il sollevamento di pesi eccessivi

l'assicurato presenta una piena capacità lavorativa (cfr. doc. AI 8) e ciò

contrariamente a quanto rilevato dal medico curante (esigibilità di lavori

leggeri limitatamente a 4-5 ore al giorno, cfr. doc. AI 7 rispettivamente

un'abilità lavorativa del 25-30%, cfr. doc. H1) sulla base di una più generica

valutazione e di un accertamento meno articolato e circostanziato rispetto a

quello eseguito dai due citati specialisti. (…)” (doc. AI 30/8-9);

- con lettera 14 dicembre

2000 (doc. AI 39/1) l’Ufficio AI aveva comunicato all’avv. __________ che,

visto il rapporto 30 novembre 2000 del dr. __________ (doc. AI 38/1), FMH in

chirurgia ortopedica, il progetto di decisione 5 ottobre 2000 era da ritenersi

annullato e, in effetti, sulla decisione 30 novembre 2000 – decisione con

la quale l’Ufficio AI aveva respinto la nuova domanda 30 dicembre 1999/4

gennaio 2000 – é stato apposto il timbro “ANNULLATO” (doc. AI 36/1);

- il dr. __________, nel

rapporto medico 30 e 31 gennaio 2001 (doc. AI 43/1-4) ha attestato una

limitazione del rendimento nella sua attività di muratore del 50-70% (doc. AI

43/3 punto 2.2) e alla domanda volta a sapere se altre attività fossero

proponibili ha risposto di sì senza limitazione del rendimento (doc. AI 43/3

punti 2 e 2.2) proponendo una “(…) reintegrazione professionale in attività

senza carico sulla colonna lombare (…)” (doc. AI 43/3 punto C);

- questo Tribunale – nell’ambito

della procedura giudiziaria sfociata nella STCA del 26 giugno 2000 con la quale l’assicurato è stato ritenuto abile al 100% in un’attività adeguata – aveva già

tenuto conto sia del rapporto 30 dicembre 1998 nel quale dr.ssa __________, FMH

in medicina generale, aveva posto la diagnosi di “(…) instabilità delle

vertebre L4-L5 da probabile osteolisi, spondilosi lombare L1-L2, L3-L4, L4-L5,

stato dopo M. di Scheurmann giovanile (…)” (doc. AI 10/2) che del certificato

medico 19 gennaio 2000 (doc. AI 28/2) nel quale la medesima sanitaria aveva attestato

un’abilità al lavoro del 25-30% dal 1. gennaio 2000 in modo permanente. Il dr. __________, FMH in medicina generale – riprodotte le medesime

diagnosi poste dalla dr.ssa __________ nel rapporto su enunciato –, nel rapporto

30 aprile 2004 (doc. AI 55/1-3) ha attestato uno stato di salute stazionario

(doc. AI 55/1 punto C 1.) e, senza specificarne tuttavia i motivi e

contraddicendosi affermando che per questo tipo di attività vi è un rendimento

ridotto, ha escluso la possibilità di esercitare altre attività (doc. AI 55/3

punti 2.2, 2.2.2 e 2.2.3).

Viste

le risultanze appena esposte, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.3), questo Tribunale deve dunque concludere che la decisione 13

settembre 2004 (doc. AI 67/1-2) – con la quale l’Ufficio AI, senza operare

alcun accertamento medico e non procedendo ad un confronto tra il reddito da

valido e quello ipotetico da invalido conseguibile in un’attività adeguata

svolta al 100%, ha concluso per un grado d’invalidità del 60% e

conseguentemente aumentato il diritto alla rendita da mezza a tre quarti in

base alle nuove normative entrate in vigore con la 4a revisione

della LAI – era manifestamente errata.

Quanto

all’ulteriore presupposto necessario per poter sopprimere la rendita finora

erogata in via di riconsiderazione, ovvero quello dell’importanza rilevante

della correzione, lo stesso è dato considerato quanto segue.

Partendo

dal reddito da valido, ritenuto nella STCA del 26 giugno 2000, per il 1999, di

fr. 50'000.-- – “(…) dal fascicolo processuale si evince che negli anni 1993,

1994, 1995, 1996 e 1997 precedenti l'insorgenza del danno alla salute (metà

novembre 1997), l'assicurato è stato costantemente tassato per un reddito

aziendale di fr. 50'000.-- da lui conseguito quale muratore a titolo indipendente.

Alla luce di tali circostanze, è da ritenere poco probabile che l'assicurato,

senza il danno alla salute, avrebbe conseguito un reddito ipotetico sostanzialmente

superiore a quello costantemente percepito nei 5 anni precedenti il

manifestarsi dell'incapacità lavorativa dovuta a malattia. (…)” (doc. AI

30/10) –, si ottiene, per il 2004, un reddito da valido pari a fr. 53'961.75

(fr. 50'000.-- aumentati del 1.9% per il 2000, 2.8% per il 2001, 1.6% per il

2002, 1.0% per il 2003 e 0.4% per il 2004; cfr. la tabella B10.2 relativa

all’evoluzione dei salari nominali settore F costruzione, pubblicata in La Vie économique 7/8-2006, pag. 91 = fr. 53'961.75).

Nel

2004, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA13 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, che riferisce dei valori in relazione alle grandi

regioni – l’inapplicabilità della tabella TA13, tabella questa più favorevole

all’assicurato, è stata stabilita con decisione plenaria del 10 novembre 2005 e

il TFA ha in seguito confermato l’obbligo di ricorrere alla tabella TA1, cfr. SVR

2007 UV. Nr. 17 e STFA I 222/04 del 5 settembre 2006 –, il ricorrente,

svolgendo nel 2004 una attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4,

avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a

fr. 54'063.36 (fr. 4'332.-- riportati su 41.6 ore [cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90] e moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a]).

Visto

che il reddito ipotetico da invalido è addirittura superiore a quello da valido

è chiaro che non vi è alcun diritto ad una rendita d’invalidità.

Questo

Tribunale rileva ancora che, per pura ipotesi di lavoro e considerata la

variante in assoluto più favorevole, anche volendo considerare, sempre per il

2004, un reddito da valido pari a fr. 65'936.93 (fr. 64'000.-- per il

2001, considerati nella procedura che ha portato alla decisione 14 maggio 2001

con la quale è stato riconosciuto il diritto alla mezza rendita dal 1. gennaio

2001 (doc. AI 46/1, 48/1-3 e 50/1-2), aggiornati al 2004) e un reddito

ipotetico da invalido di fr. 40'547.52 (fr. 54'063.36 a cui viene applicata la riduzione massima del 25% conformemente alla DTF 126 V 80 consid.

5b/cc), il grado d’invalidità non raggiungerebbe il minimo pensionabile del 40%

([65'936.93 – 40'547.52] : 65'936.93 x 100 = 38.50% arrotondato

al 39% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 in particolare il consid. 3.3).

2.6. Sulla

base delle annotazioni 23 ottobre 2007, nelle quali il dr. __________, medico

SMR, ha concluso che “(…) si rende necessaria perizia pluridisciplinare SAM,

avente lo scopo di oggettivare/aggiornare l’attuale stato di salute dell’A. con

menzione della CL in attività abituale ed in attività adeguata con indicazione

delle limitazioni funzionali esigibili confrontando l’evoluzione dal 1997 ad

oggi (…)” (doc. AI 89/1), l’Ufficio AI ha ordinato un accertamento medico

presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 90/1-2).

L’amministrazione

ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata,

completa ed approfondita perizia pluridisciplinare del SAM. Dal rapporto 18

marzo 2008 (doc. AI 94/1-34) risulta che i periti hanno fatto capo a tre

consultazioni specialistiche esterne d’ordine psichiatrico (dr.ssa __________),

neurologico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________) (cfr. punto 4.3

della perizia). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi (punti 3 e 4

della perizia), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa

(punto 5 della perizia), il SAM ha proceduto alla discussione dei dati medici

(punto 6 della perizia), tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche

esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la permanenza

dell’assicurato presso il centro peritale. I periti hanno concluso che nella

sua attività di manovale-muratore la capacità lavorativa è del 40%: “(…)

l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A.

nell’attività finora svolta di manovale-muratore, è valutabile nella misura del

40% (attività sull’arco di un orario di lavoro normale ma con una diminuzione

del rendimento nella misura del 60%). (…)” (doc. AI 94/15). Circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno osservato che “(…) le

conseguenze sulla capacità di lavoro dell’A. quale manovale-muratore, si

manifestano nell’ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a

livello muscolo scheletrico. La capacità funzionale residua dell’A. risulta

così ridotta: può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg sino all’altezza dei fianchi, molto spesso tra 5 e 10 kg sino all’altezza dei fianchi, di rado

tra 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg sino all’altezza dei fianchi. Inoltre l’A. può talvolta sollevare pesi sino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. Egli può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di

media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti.

La rotazione manuale è normale. L’A. può talvolta effettuare lavoro al di sopra

della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere

la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed

inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso

effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può assumere talvolta la

posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata.

Egli può molto spesso camminare fino a 50 m, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreni accidentati, può spesso salire

scale, di rado salire su scale a pioli. Dal lato psicologico e mentale l’A. non

presenta limitazioni di capacità lavorativa. Dal lato neurologico la presenza

di una sindrome del tunnel carpale bilaterale in stadio già relativamente avanzato

potrebbe porre l’indicazione per un trattamento decompressivo chirurgico, trattamento

che permetterà a lungo termine di ottenere la scomparsa dei sintomi e pertanto

occasionare unicamente una limitazione della capacità di lavoro inferiore a 2-3

mesi. La limitazione della capacità di lavoro descritta esiste almeno a

decorrere dal 2001 ca.. Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità

di lavoro non ha presentato sostanziali modifiche. Come detto in futuro è da prevedere

un periodo di totale incapacità lavorativa limitato a ca. 2-3 mesi per

l’eventuale trattamento chirurgico della sindrome del tunnel carpale bilaterale

evidenziata. (…)” (doc. AI 94/15). Riguardo alle conseguenze sulla capacità

d’integrazione i periti – osservato che “(…) provvedimenti di integrazione professionale

potrebbero migliorare lo stato valetudinario dell’A. perlomeno alla luce degli

aspetti muscolo-scheletrici descritti. In effetti in un’attività rispettosa dei

limiti sul piano reumatologico l’A. è da considerare totalmente abile al lavoro.

Facciamo tuttavia notare che, tenendo conto della povertà in termini intellettivi

dell’A., della sua scarsa motivazione nel cambiare mansione lavorativa, dal

lato psicologico e mentale sconsigliamo di attuare tali provvedimenti in quanto

votati all’insuccesso. (…)” (doc. AI 94/16) – hanno concluso che “(…)

la capacità di lavoro nell’attività attualmente svolta dall’A. in qualità di

manovale-muratore non è migliorabile tramite provvedimenti sanitari. L’A.

presenta in effetti turbe degenerative del rachide con impatto sul corsetto

muscolare che appare decondizionato. Secondo il parere del nostro consulente in

reumatologia è sicuramente indicata una riduzione del peso corporeo e un

ricondizionamento del corsetto muscolare addominale. Ciò tuttavia potrà

migliorare la qualità di vita dell’A. ma non necessariamente la sua capacità funzionale

residua. Dal lato medico-teorico l’A. è da ritenere in grado di svolgere altre

attività rispettose dei limiti in ambito muscolo scheletrico descritti sopra,

per cui in un lavoro adatto risulta abile al lavoro nella misura del 100% con

un rendimento massimo del 100%, e ciò a decorrere dal 2001. (…)” (doc. AI

94/16).

Alla

perizia pluridisciplinare va conferita piena forza probatoria poiché la stessa

risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di

elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). Del

resto, il ricorrente non ha contestato validamente la valutazione della residua

capacità lavorativa, del 40% nella sua e del 100% in attività adeguate, dal

2001, limitandosi a produrre il rapporto 12 febbraio 2010 del dr. __________

indirizzato all’avv. __________ (doc. AI 103/12) e il certificato medico 22 febbraio

2010 del dr. __________ (doc. AI 103/13).

Questo

Tribunale rileva che il dr. __________ non contesta la perizia pluridisciplinare

del SAM, non si esprime sulla capacità lavorativa e, anche se da una parte

evidenzia che sul piano clinico vi è ancora un peggioramento, dall’altra rileva

che un’ultima risonanza magnetica eseguita in data 08.02.2010 mostra un quadro

sovrapponibile a quanto espresso nella risonanza magnetica del 13.09.2005.

Anche il dr. __________ non contesta la perizia del SAM, non si esprime sulla

capacità lavorativa e conclude in modo generico che si constata un peggioramento

dello stato discale lombosacrale.

In

questo senso le conclusioni dell’Ufficio AI, stante le quali “(…) entrambi i

certificati (ndr.: si riferisce ai certificati medici del dr. __________ e del

dr. __________ su enunciati) non apportano nuovi elementi clinici rilevanti

atti a modificare le conclusioni peritali rese dal SAM del 18 marzo 2008 (il

Dr. med. __________ indica chiaramente nel suo scritto che “Il quadro è

sovrapponibile a quanto espresso nella risonanza magnetica del 13.09.2005”),

né inficiano le conclusioni peritali poste dal SAM. (…)” (IV), vanno

confermate.

Del

resto, pur avendone avuta la possibilità, l’insorgente non ha prodotto altri certificati

medici quali ulteriore mezzo di prova.

In

conclusione questo Tribunale deve dunque concludere che, almeno dal 2001, va

ritenuta un’incapacità lavorativa del 60% (flessione del rendimento) nella sua

attività abituale e una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa

dei limiti funzionali posti.

2.7. Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa del

40% nella sua attività abituale e del 100% in un’attività adeguata, con

rapporto 29 ottobre 2009 (doc. AI 100/1-8) la consulente in integrazione professionale,

tenuto conto dei i dati medici presenti nell’inserto –osservato, tra

l’altro, che “(…) a livello medico in un’attività completamente adeguata l’A.

risulta essere abile al lavoro nella misura del 100%. Le possibilità di

reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili

dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue

abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei

requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul

mercato nei vari settori economici. Non avendo l’A. una qualifica professionale

specifica non è possibile prendere in considerazione attività qualificate, per

le quali il signor RI 1 necessiterebbe di una formazione. Traducendo questo

dato nella gamma di professioni esistenti ed ancora attuabili nonostante il

danno alla salute, è possibile identificare una cerchia di attività definite

semplici e ripetitive: si tratta di attività che non richiedono una

preparazione professionale specifica (e quindi tanto meno una formazione professionale

organica) ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di “rodaggio”. Ad esempio sarebbero considerate esigibili

le seguenti attività: – Cassiere, venditore non qualificato – Autista, fattorino

addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante

(es. fiori, prodotti farmaceutici) – Operaio generico con compiti di produzione

(taglio lucidatura, fresatura, riempimento, ...), di confezione, d’imballaggio,

d’assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione.

(…)” (doc. AI 100/3) –, ha riconosciuto una riduzione complessiva dal reddito ipotetico da

invalido del 18% (8% per attività leggera e 10% per limitazioni funzionali -

riduzione della redditività; cfr. doc. AI 100/3-4).

Ricordato

che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.

4a), che per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222) – per cui nel

caso concreto sono determinanti i dati del 2010 visto che è da quest’anno che

il diritto alla rendita viene soppresso – e che conformemente ad

un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali

vale l'obbligo di ridurre il danno (e che non è quindi dato alcun diritto ad

una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale

da escluderne l'erogazione), quanto alla valutazione economica valgono le

seguenti considerazioni.

Partendo

dal reddito da valido, ritenuto nella STCA del 26 giugno 2000, per il 1999 di

fr. 50'000.--, si ottiene per il 2010 un reddito da valido pari a fr. 58'826.92

(fr. 50'000.-- aumentati del 1.9% per il 2000, 2.8% per il 2001, 1.6% per il

2002, 1.0% per il 2003, 0.4% per il 2004, 1.1% per il 2005 e il 2006, 1.5% per

il 2007, 2.0% per il 2008 e il 2009 e 1.0% per il primo semestre 2010; cfr. la

tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali settore F

costruzione, pubblicata in La Vie économique 7/8-2006 pag. 91, 7/8-2010 pag. 91

e la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito

dell’Ufficio federale di statistica).

Nel

2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'999.50 (fr. 4'806.--

[ultimo dato disponibile valido per il 2008] aggiornati al 2009 e riportati su

41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90-91] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati al 2010 aumentandoli del

1.0% per il primo semestre 2010 [cfr. la tab. relativa

all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di

statistica]). Applicata la riduzione

del 18% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale – al proposito va osservato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito

ipotetico da invalido si attesta infine in fr. 50'839.59 (fr. 61'999.50

ridotti del 18% = fr. 50'839.59).

Ritenuto

il reddito da valido di fr. 58'826.92 e quello ipotetico da invalido di fr.

50'839.59 si ottiene un grado d’invalidità del 14% ([58'826.92 - 50'839.59] x

100 : 58'826.92 = 13.57% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non da diritto ad alcuna rendita d’invalidità

(cfr. consid. 2.4).

Questo

Tribunale rileva ancora che, per pura ipotesi di lavoro, anche volendo

considerare, sempre per il 2010, un reddito da valido pari a fr. 72'023.42 (fr. 64'000.--

per il 2001, considerati nella procedura che ha portato alla decisione 14

maggio 2001 con la quale è stato riconosciuto il diritto alla mezza rendita dal

1. gennaio 2001 (doc. AI 46/1, 48/1-3 e 50/1-2), aggiornati al 2010) e il reddito

ipotetico da invalido di fr. 50'839.59, il grado d’invalidità non

raggiungerebbe il minimo pensionabile ([72'023.42 – 50'839.59]

x 100 : 72'023.42 = 29.41% arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va confermata.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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