Lexipedia

Decisione

32.2010.45

Repinta domanda di rendita in assenza di invalidità pensionabile. Ufficio AI postula rinvio atti per accertamenti medici ulteriori

26 luglio 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si

rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto

rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari e più opportuni accertamenti

medici, segnatamente di natura reumatologica, intesi a valutare l’evoluzione

delle patologie di cui soffre il ricorrente, dal momento della loro insorgenza

(nel 2005) in poi e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa.

Quanto alla censura del ricorrente in merito ad un presunto “palese

conflitto di interessi” (VI), la stessa non può meritare accoglimento non

esistendo alcun motivo o indizio che possano far ritenere che il complemento

istruttorio che verrà esperito dall’amministrazione non soddisfi i criteri di

imparzialità. A parte il fatto che la perizia pluridisciplinare del 12 giugno 2009

non è stata effettuata dai medici SMR, come sostiene il ricorrente, ma dal SAM,

come a ragione osservato dall’amministrazione, a proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.). La Corte federale ha ribadito altresì che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

Considerandi

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per

le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).

D’altra

parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Inoltre,

va osservato che secondo la giurisprudenza in un procedimento assicurativo

sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,

consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si

determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita

dell’assicurato.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale dovrà altresì versare all’insorgente un’indennità per

ripetibili di fr. 1'500.--.

Secondo la costante giurisprudenza del TFA

l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U

164/02 del 9 aprile 2003).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 21

gennaio 2010 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà inoltre al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata

in sede di ricorso.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster