32.2010.48
A ragione l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%. Non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito
30 agosto 2010Italiano65 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.48
Data decisione, Autorità:
30.08.2010, TCA
Titolo:
A ragione l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%. Non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RIFORMAZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.48
LG/DC/sc
Lugano
30 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 gennaio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1958, da ultimo attivo in qualità di manovale edile, in data 30 ottobre 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando di essere affetto da
“possibile stiramento degli adduttori con cruralgia destra in possibile
status contrattuale di fondo” (doc. AI 2-1/6) per le sequele
dell’infortunio avvenuto in data 7 dicembre 2006 (doc. LAINF 1-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 26 gennaio
2010 (doc. AI 28-1), preavvisata con progetto del 30 novembre 2009 (doc. AI
26-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado
d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro
questa decisione RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha presentato un tempestivo
ricorso al TCA postulando il rinvio degli atti all’UAI, affinché esperisca i
necessari accertamenti medici pluridisciplinari e accerti l’effettiva capacità
di reinserimento professionale dell’assicurato (doc. I.).
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta dall’UAI che si è
fondata sulla perizia della Clinique __________ di __________, svolta per conto
dell’__________ in ambito LAINF, e su quella del Dr. __________, svolta per
conto dell’__________, in qualità di assicurazione collettiva di indennità
giornaliera di malattia. Egli ritiene tali perizie non attuali e incomplete
(doc. I).
Secondo
il patrocinatore di RI 1 “l’Ufficio AI prima di prendere una decisione
avrebbe dovuto provvedere ad una valutazione pluridisciplinare al fine di
aggiornare lo stato di salute del suo assicurato”. In particolare, andavano
svolti ulteriori approfondimenti a livello reumatologico, neurologico e
psichiatrico con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme. Da ultimo il
ricorrente ha evidenziato la presenza di una patologia anche di tipo cardiaco (doc.
I).
A mente
dell’insorgente, l’UAI non inviando a quest’ultimo tutta la documentazione in
suo possesso, e pretendendo che sia l’assicurato stesso a chiederla alle varie
assicurazioni, avrebbe violato il diritto di essere sentito (doc. I).
La
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. II, V).
1.4. L’UAI, in
risposta, fondandosi sulla perizia della Clinique __________ e sul referto del
Dr. __________, entrambi valutati dal SMR, nonché sul rapporto finale della
consulente in integrazione professionale, ha confermato la propria decisione e
postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.5. Il 12 aprile
2010 l’avv. __________ della RA 1 ha ribadito la necessità di una valutazione
pluridisciplinare, “presentando l’assicurato una polipatologia non esaminata
nell’insieme nei vari referti ripresi dalle altre assicurazioni”, e la
presunta violazione del diritto di essere sentito (doc. VIII).
La
lettera del 12 aprile 2010 è stata inviata all’UAI per osservazioni (doc. IX).
1.6. L’UAI, dopo
aver interpellato il medico del SMR, Dr. __________, ha confermato la validità
delle conclusioni mediche su cui si è fondata la decisione impugnata.
L’amministrazione
ha quindi contestato la violazione del diritto di essere sentito invocata dal
ricorrente (doc. X+1).
Il doc.
X+1 è stato trasmesso al ricorrente per osservazioni (doc. XI).
1.7. Il 4 maggio
2010 il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie
argomentazioni di causa (doc. XII).
Fatti
I
doc. XI e XII sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XIII).
1.8. In data 21
luglio 2010 l’assicurato ha prodotto i certificati medici del Dr. __________
(doc. I) e del Dr. __________ (doc. H).
I doc.
XIV e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XV).
1.9. Nelle
osservazioni del 29 luglio 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento
(doc. XVI + bis).
Il doc.
XVI+bis è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Nel
merito
Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")
come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti
riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile
il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI
2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et
de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne
convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble
somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le
docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait
état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision
du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables
en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,
l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. La nozione
di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF
(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,
anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,
addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un
uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il
TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario
dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per
evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal
senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr.
anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che
quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di
principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in
ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può
essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione
diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF
131 V 123).
In una
decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore
infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto
che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico
che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità
non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore
infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare
un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato
relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha
ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro
assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];
cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,
pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta
Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad
opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione
dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado
d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per
l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367
consid. 2.2.).
Il
medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento
alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28
agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
2.5. Nella
decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato, sulla base della valutazione peritale del 12 settembre 2007 dei
medici della Clinique __________, svolta per conto dell’__________ in ambito
LAINF (doc. LAINF 41-1) e su quella del Dr. __________ del 29 aprile 2008,
svolta per conto dell’__________, in qualità di assicurazione collettiva di
indennità giornaliera (doc. LaMal 9-1).
Nel
rapporto peritale del 12 settembre 2007 il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e il Dr. __________, medico assistente, della
Clinique __________, hanno posto la diagnosi primaria di “ – Thérapie
physiques et fonctionnelles ( Z 50.1)” e quale diagnosi secondaria è stata
posta quella di “ – Coxalgies gauches (M 25.55). – Coxarthrose gauche
debutante (M 16.9). – Douleur de l’épaule droite (M 25.51). – Arthrose
acromioclaviculaire droite (M 19.0). – Lombalgies chroniques (M 54.5). –
Troubles dégénératifs lombaires prédominant en L4-L5 (M 47.8). Discrète
scoliose lombaire basse à convexité G (M 41.9)” (doc. LAINF 41-1).
Gli specialisti hanno quindi espresso la seguente valutazione:
"
(…)
En résumé: RI 1
nous est adressé 9 mois après
un traumatisme au travail, avec notion de douleurs persistantes au pli inguinal gauche et à l'épaule droite et à la colonne lombaire. Il n'y a,
selon nous, aucune lésion d'origine traumatique actuellement pouvant expliquer
les douleurs du patient. Nous retenons comme diagnostic une coxarthrose gauche
débutante, une arthrose acromioclaviculaire droite et des lombalgies chroniques
dans un contexte de troubles dégénératifs lombaires, prédominant en L4-L5 et
d'un discret trouble statique. RI 1 a été rendu attentif au fait qu'il n'y a
rien qui justifie la poursuite d'une incapacité de travail, et que l'on peut
s'attendre à une reprise d'une pleine capacité de travail d'ici un mois à un mois et demi, après la
sortie. Le patient n'ayant plus de travail, il devra
s'inscrire au chômage.
Présentant un comportement d'invalide et une
tendance à l'amplification des symptômes, on peut s'attendre à une reprise du travail difficile. Le
patient sera contacté par le médecin d'arrondissement de l'__________ un mois
environ après la sortie.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION
ACTUELLE DE MANOEUVRE-MACON
- 100% du 30.08.2007 au 26.09.2007, à réévaluer à
l'__________ (doc. 41/3-6, inc. LAINF)".
Il Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione, nella perizia del 29 aprile 2008, dopo aver esposto
l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, ha
indicato la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
4.- DIAGNOSI
-
Sindrome algica cronica coinvolgendo le regioni
seguenti:
▪ spalla destra: in presenza di un’artrosi
dell’articolazione acromio-clavicolare ed una sospetta piccola lesione
transmurale
della cuffia dei rotatori (secondo RM del 27.03.2007).
▪ inguine sinistro: in presenza di
una degenerazione del labbro acetabulare ed associata condromalacia (secondo RM
del 11.04.2007)
▪ zona lombare: in presenza di alterazioni degenerative (secondo
RM del 11.04.2207):
- L3/4: discopatia ed
ernia discale trattenuta in sede paramediana sinsitra
- L4/5: osteocondrosi
con protrusione centrale
▪ disturbo
dell’elaborazione del dolore probabilmente nell’ambito di una
sindrome somatoforme.
(…)
i.
Verifica e valutazione della capacità professionale in eventuali attività
confacenti:
In base alle mie constatazioni cliniche e
considerando gli atti ed i reperti radiologici a disposizione valuto la
capacità funzionale residuale del paziente come segue:
- sollevamento e/o trasporto di carichi:
. molto
leggeri (fino a 5 kg): normale
. leggeri
(fino a 10 kg): lievemente ridotta
. medi (fino
a 25 kg): ridotta a molto ridotta
. pesanti
(oltre a 25 kg): nulla
. sopra il
piano delle spalle:
- di 5 kg: ridotta
+ di 5 kg: esigua
- manipolazione di oggetti ed attrezzi:
. leggeri/di
precisione: normale
. medi: lievemente
ridotta
. pesanti:
ridotta
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
. a braccia
elevate: ridotta
. con
rotazione: lievemente ridotta
. seduta e
piegata in avanti: normale
. eretta e
piegata in avanti: ridotta
. inginocchiata:
lievemente ridotta
. con
ginocchia in flessione: normale
- mantenere posizioni statiche:
. seduta e/o
eretta: non oltre un'ora senza interruzione
- spostarsi/camminare:
. fino a 50
m: normale
. oltre a 50
m: lievemente ridotta
. per tragitti
lunghi: ridotta
. su terreni
accidentati: ridotta
. salire/scendere
scale: lievemente ridotta
- diversi:
. l'impiego
delle due mani è possibile in forma normale.
Le presenti limitazioni sono solo parzialmente
compatibili con il lavoro svolto di manovale nel settore dell'edilizia,
attività che dal lato medico/teorico sarebbe ancora proponibile nella misura
del 40% circa; sul piano pratico una reintegrazione nel lavoro svolto appare
impossibile.
Per un'attività lucrativa confacente (nella quale
il paziente possa rispettare le limitazioni come stabilite sopra) ritengo il
signor RI 1 abile al lavoro in forma normale (al 100%) sia per la presenza che
per il rendimento, e questo a partire da subito.
Questa valutazione non corrisponde al giudizio
soggettivo in un paziente che sembra aver ormai cementato il suo ruolo di
invalido anche nel suo contesto sociale, apparentemente senza che all'origine
di ciò vi sia una concomitante psicopatologia (esclusa in due consulti
specialistici, il primo avvenuto durante il soggiorno riabilitativo nella
Clinica __________, __________ nel 2006, il secondo durante la degenza nella
Clinica __________ a __________ in agosto del 2007).
1. Prognosi in ordine all'inabilità
lavorativa e alla cura medica:
La prognosi per un'integrazione del paziente nel
processo lavorativo appare negativa e questo non per motivi medici ma per
problematiche di ordine socio-professionale.
m.
Interessamento Assicurazione Invalidità e in caso affermativo in quale
ambito (percentuale rendita AI o reinserimento professionale):
L'annuncio all'AI è già stato fatto; sono in corso gli accertamenti del caso.
n.
Interessamento assicurazione disoccupazione e ricerca della nuova attività
confacente:
Il paziente è senza impiego. Essendo abile in
forma normale per un'attività confacente egli dovrebbe iscriversi alla Cassa di
disoccupazione; riguardante la prognosi vedasi punto 1.
o. Eventuali:
---" (Doc. 9/7-12, inc. cassa malati)
2.6. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza
con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,
a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999.124).
2.7. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale della Clinique __________, né quella del Dr. __________, da
considerare entrambe dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.7.1. In ambito
LAINF l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame reumatologico
durante il soggiorno dal 7 al 28 agosto 2007 presso la Clinique __________ di __________.
Nel referto
peritale del 12 settembre 2007 il Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e il Dr. __________, medico assistente, hanno posto la diagnosi
primaria di
“ – Thérapie
physiques et fonctionnelles ( Z 50.1)” e secondaria di “ – Coxalgies
gauches (M 25.55). – Coxarthrose gauche debutante (M 16.9). – Douleur de
l’épaule droite (M 25.51). – Arthrose acromioclaviculaire droite (M 19.0). –
Lombalgies chroniques (M 54.5). – Troubles dégénératifs lombaires prédominant
en L4-L5 (M 47.8). Discrète scoliose lombaire basse à convexité G (M 41.9)”
(doc. LAINF 41-1).
Nel
rapporto del 12 ottobre 2007 del medico di __________ __________, Dr. __________,
è stata indicata una diagnosi sovrapponibile a quella degli specialisti della Clinique
__________. Il medico __________ ha infatti diagnosticato un “possibile
iniziale stiramento degli adduttori con cruralgia destra attualmente non più
oggettivabile, in possibile status contrattuale di fondo e possibile altra
patologia non infortunistica sottesa”. Quali patologie concomitanti il
medico __________ ha evidenziato una “ - Coxalgia sinistra, coxartrosi
destra iniziale, dolore alla spalla destra, artrosi acromioclaveare destra,
discopatia degenerativa di D12-L1 sino ad L4-L5. – Discrete turbe statiche,
periartrite spalla destra, possibile fibromialgia” (doc. LAINF 48-6).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ l’ha ritenuta completa,
per quel che riguarda le sole conseguenze dell’infortunio, rilevando tuttavia l’utilità
di una “valutazione da parte del medico curante della linfadenopatia
inguinale, controllo tiroide e per lo status di fondo che potrebbe essere una
manifestazione derivata da qualche patologia degenerativa della fibra muscolare
o nervosa o anche del S.N.C (atrofia) per cui consigliabile verifica c/o
reumatologo e/o neurologo per la verifica delle possibili cause
extra-lavorative” (doc. LAINF 48-6).
Nella
perizia del 29 aprile 2008 svolta dal Dr. __________, spec. FMH in malattie
reumatiche, fisiatria e riabilitazione, per conto dell’__________, il medico ha
posto anch’egli una diagnosi in parte sovrapponibile a quella della Clinique __________
e del medico __________: “Sindrome algica cronica
coinvolgendo le regioni seguenti: ▪ spalla destra: in presenza di un’artrosi dell’articolazione
acromio-clavicolare ed una sospetta piccola lesione transmurale della cuffia
dei rotatori (secondo RM del 27.03.2007).▪ inguine sinistro: in presenza di una degenerazione del labbro
acetabulare ed associata condromalacia (secondo RM del 11.04.2007) ▪ zona lombare: in presenza di
alterazioni degenerative (secondo RM del 11.04.2207); - L3/4: discopatia ed
ernia discale trattenuta in sede paramediana sinsitra; - L4/5: osteocondrosi
con protrusione centrale ▪ disturbo dell’elaborazione del dolore probabilmente nell’ambito di
una sindrome somatoforme” (doc. LaMal 9-7).
Il Dr. __________
ha valutato l’assicurato abile nella precedente attività di manovale al 40%,
mentre in un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali indicati, la
capacità lavorativa è ritenuta piena (100%) (doc. LaMal 9-11).
Nel
rapporto dell’11 agosto 2008 il medico del SMR, Dr. __________, ha posto la
diagnosi di “Sindrome algica cronica (dolore cronico)
di - spalla destra su artrosi
dell’articolazione acromio-clavicolare e sospetta piccola lesione trans murale
della cuffia rotatoria. Inguine sinistro, su degenerazione del labbro aceta
bolare (incipiente coxartrosi). – Zona lombare su alterazioni degenerative L3/4
e L4/5” e quale ulteriore diagnosi quella di “Disturbo dell’elaborazione del
dolore, nell’ambito di una sindrome somatoforme” (doc. AI 19-1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste
due valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Il referto del 27 dicembre 2009 del Servizio di
radiologia della Clinica __________ (doc. D) allegato al ricorso non permette a
questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.
Nel documento citato il Dr. __________ si è
infatti limitato ad indicare che nei livelli C4-C5 e C5-C6 sono presenti ernie
mediane, senza contatto con le radici nervose.
Nelle annotazioni del 12 marzo 2010 il medico del
SMR, Dr. __________, ha evidenziato che il referto in questione non permette di
oggettivare un peggioramento del quadro clinico. Le degenerazioni discali a
livello cervicale sono infatti senza interessamento radicolare (doc. VI bis).
Per quanto riguarda la richiesta dell’assicurato
di approfondimenti relativi alla presunta patologia neurologica con riferimento
a quanto avevano precisato il Dr. __________ nel proprio referto del 12 ottobre
2007 (doc. LAINF 48-1) e il Dr. __________ in data 10 maggio 2007 (doc. LAINF
26-1), va rilevato che la perizia del Dr. __________, posteriore sia al referto
del Dr. __________ che a quello del Dr. __________, ha valutato sia la
patologia all’inguine sinistro (degenerazione del labbro acetabulare ed
associata condromalacia), sia le alterazioni degenerative nella zona lombare.
Dal profilo dello stato neurologico periferico non sono stati riscontrati
elementi rilevanti (cfr. doc. LAMAL 9-7).
Il Dr. __________ non ha rilevato patologie dal
profilo internistico ed ha aggiunto che l’atteggiamento difensivo del paziente limita
la funzionalità della spalla destra e dell'anca sinistra.
“Superata la sua resistenza la mobilità
articolare risulta pressoché libera sia per la spalla destra (elevazione
massimale limitata di -1/5) che per l'anca sinistra (rotazione esterna
-1/5)(doc. AI 9-8).
Lo specialista ha quindi riscontrato un trofismo
muscolare normale e un’assenza di un'ipotrofia muscolare (del braccio destro,
rispettivamente della gamba sinistra) che depone per un carico simmetrico degli
arti (cfr. doc. LAMAL 9-7).
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
La
certificazione del Dr. __________ del 14 luglio 2010 (doc. I) prodotta dal ricorrente
in corso di causa, fa riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato
posteriore di ben sei mesi alla decisione impugnata e dunque, non è rilevante
nella presente procedura.
Nelle annotazioni dei
medici del SMR Dr. __________, spec. FMH in medicina generale e la Dr.ssa __________,
spec. in psichiatria, viene comunque sottolineato che già in occasione della
valutazione del Dr. __________ vi era una problematica cervicale e lombare
soggettivamente invalidante al 100% con mobilità lombare ridotta e alterazioni
di tipo degenerativo (doc. XVI bis).
2.7.2. In ambito
LAINF l’assicurato è stato, altresì, sottoposto, nell’ambito della
valutazione pluridisciplinare, ad un accurato esame psichiatrico
da parte dei medici della Clinique __________ di __________.
Nel referto del 12
settembre 2007 i medici hanno indicato che l’esame, svolto per il tramite di
una traduttrice, non ha evidenziato una patologia psichiatrica:
"
(…)
Dans
le cadre d'une évaluation multidisciplinaire, un consilium psychiatrique est
réalisé le 16.08.2007. L'examen est effectué avec I'aide d'une traductrice, ne
révèle pas, selon notre consultant, de psychopathologie" (doc. AI 41-4).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Questo a maggior ragione
se si considera che il medico curante Dr. __________, spec. FMH in chirurgia,
nel rapporto del 4 dicembre 2007 aveva segnalato uno “stato depressivo
ansioso” ma senza ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. AI
8-1).
Anche il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 18 marzo 2008, aveva
diagnosticato, senza ripercussione sulla capacità lavorativa, una “sindrome
da dolore somatoforme (ICD 10 F.45.4). Elaborazione di sintomi fisici per
ragioni psicologiche (ICD 10 F 68.0). Reazione depressiva lieve (ICD 10: F
43.21)”. (doc. AI 12-2).
Va inoltre sottolineato
che l’insorgente è stato degente dal 26 gennaio all’11 febbraio 2006 presso la
Clinica __________ e già in quest’occasione il Dr. __________ nel referto del
16 febbraio 2006 aveva diagnosticato una “Sindrome del dolore somatoforme
cronico. Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche. Reazione
depressiva lieve”.
Il medico della Clinica __________
aveva quindi precisato che non vi erano elementi per un’incapacità lavorativa
(doc. AI 12-8).
La
certificazione del Dr. __________ del 12 luglio 2010 (doc. H) prodotta dal
ricorrente in corso di causa, fa riferimento ad una situazione clinica
dell’assicurato posteriore di ben sei mesi alla decisione dell’UAI e dunque,
non è rilevante nella presente procedura.
Dal referto del Dr. __________
emerge inoltre che la data della prima visita risale al 4 marzo 2010 (doc. H),
successivamente dunque all’emanazione della decisione impugnata.
Il medico del SMR, Dr. __________
e la Dr.ssa __________, spec. in psichiatria, hanno inoltre evidenziato che la
nuova certificazione “non descrive in quale modo le diagnosi identificate
interagiscono sulla CL dell’A. né viene menzionato il grado di IL presente”
(doc. XVI bis).
Per quanto riguarda infine
la problematica cardiologica sollevata in sede ricorsuale con l’invio del
referto del 21 ottobre 2008 del Dr. __________ del __________ (doc. C), a mente
del Dr. __________ del SMR, “la coro TAC mostra una lesione non
significativa della coronaria destra” (doc. VI bis).
La richiesta di un
approfondimento pluridisciplinare relativo a questa patologia non merita dunque
accoglimento.
Si ricorda
tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi
diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in
epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita
il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia della Clinique __________ e quella del
Dr. __________, i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è inabile al lavoro al 60% nella sua precedente professione di manovale,
ma è da considerare abile al lavoro al 100% in attività adeguate e rispettose
dei suoi limiti funzionali.
La
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 10 agosto
2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato
attività di vendita non qualificata, o quale autista-fattorino, operatore su
macchine CNC o, infine, addetto alla cernita di materie prime, addetto
all’assemblaggio, addetto all’imballaggio, addetto alla spedizione, addetto al
controllo di qualità nell’industria tessile, farmaceutica, della plastica,
cioccolatiera, orologiera e microelettronica locali (doc. AI 23-2).
2.8. Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008, come correttamente
applicato dall’amministrazione.
2.8.1. Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 61’177.-- nel
2008, secondo quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, __________,
(doc. AI 7-5).
2.8.2. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno
in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il
livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta Corte
ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'998.24
mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale manovale edile, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 61’177.-- / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.1.). Tale reddito si situa, per
ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cioè fr. 63'847.68, cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “attività
manifatturiere”, livello di qualifica 4, fr. 5’116.-- X 12 mesi = 61’392.--
riportato su 41.6).
Nel caso in esame, in considerazione di una
differenza del 4,18%, non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.
2.8.3. In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.8.4. In concreto,
nel rapporto del 10 agosto 2009, la consulente IP ha applicato una riduzione
del 10% per il porto di pesi fortemente ridotto e del 15% per le importanti
limitazioni funzionali (doc. AI 23-3).
La
percentuale globale del 25% stabilita dalla consulente può essere confermata
dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un
salario da invalido di fr. 59'978.88
e ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 44'984.16 confrontando ora questo dato
con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 61'177.--
(consid. 2.8.1) emerge un tasso d’invalidità del 26,4% arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito
dall’amministrazione.
2.9. Va osservato
che essendo, in questo caso, il grado di invalidità di RI 1 superiore al 20%,
egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art.
17 LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale
e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata
o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
La
Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP)
prevede:
"
(…)
Considerandi
2.
Conditions
Les conditions suivantes doivent être remplies de
façon cumulative:
–
On doit être en présence d’une invalidité imminente
ou déjà survenue qui empêche la personne assurée d’exercer sa profession
antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’elle exerçait ou le travail
qu’elle effectuait dans son domaine d’activités.
–
La personne assurée doit être susceptible d’être
réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en
état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.
–
La formation doit être adaptée au handicap et
correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être
simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement
équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui
n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur économique du travail ne
sont pas pris en charge."
Alla cifra 4013 la circolare prevede inoltre che:
"
Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de
vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière
suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation
supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle
qu’elle l’accepte.”
Tuttavia,
nel caso di specie la consulente in integrazione professionale
ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di natura professionale.
Nel rapporto del 10 agosto 2009 (doc. AI 23-1)
ella ha osservato quanto segue:
“Preciso anzitutto che, malgrado la formazione
di base di alto livello dell’assicurato (UNI __________, facoltà filosofia e
sociologia), non è purtroppo possibile, vista l’età, il lungo lasso di tempo
trascorso da quando era agli studi lunga pratica in ambito non qualificato
nonché, infine, la problematica di natura psy comunque segnalata dai curanti,
avviare misure di riqualifica professionale con frequenza scolastica” (doc.
AI 23-1).
Nella
misura in cui l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato la
sua decisione formale del 10 settembre 2008 merita quindi conferma.
2.10
Con il
ricorso l’assicurato ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito
non avendo l’Ufficio AI inviatogli la documentazione riguardante gli altri enti
assicurativi, nella fattispecie l’__________ e __________ (doc. I, VIII, XII).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti
hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr.,
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel caso
in esame, dagli atti risulta che tramite scritto e-mail del 3 febbraio 2010 la RA
1.
ha fatto richiesta all’Ufficio AI di una copia dell’intera documentazione
riguardante RI 1 (doc. AI 29-1).
L’Ufficio
AI, con scritto del 4 febbraio 2010, ha trasmesso al rappresentante dell’assicurato
in visione gli atti componenti l’incarto AI (doc. AI 30-1).
L’assicurato
ha tuttavia potuto prendere visione dell’intera documentazione riguardante il
suo caso anche presso l’assicuratore infortuni (__________) (cfr. doc. F) e
l’assicuratore di indennità giornaliera (__________) (cfr. doc. G),
semplicemente formulando a tali enti la relativa richiesta, così come aveva
fatto con l’Ufficio AI.
In queste
circostanze, dunque, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere
sentito.
2.11
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di “accertamenti medici
pluridisciplinari” (doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.13.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così
espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle
procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per
le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In
altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito
a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie
concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa
inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica
sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in
funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai
1000.
franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.13
Il ricorrente
ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Dalle
tavole processuali si evince che il ricorrente, coniugato e padre di tre figli:
__________ (del 1990), __________ (del 1993) e __________ (del 2003), vive
grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. II, V).
In tali
circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato non possiede
inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale
appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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