32.2010.49
Decisione con la quale UAI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 26%, può essere confermata dal TCA
30 agosto 2010Italiano48 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.49
Data decisione, Autorità:
30.08.2010, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 26%, può essere confermata dal TCA
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.49
cr
Lugano
30 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25
gennaio 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1956, in precedenza attivo in qualità di cameriere, in data 20 febbraio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’UAI, con progetto di decisione del 15
luglio 2009 (cfr. doc. 29/1-3), poi confermato con decisione del 25 gennaio 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità del 26%
(doc. A1).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando il riconoscimento di una rendita intera di invalidità.
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato le valutazioni mediche del SAM, criticando in
particolare la percentuale di incapacità lavorativa stabilita in sede peritale
– del 35% in qualsiasi attività – in aperto contrasto con quella, del 50%,
stabilita dalla sua psichiatra curante.
Inoltre,
egli ha fatto presente di soffrire anche di altre patologie di natura somatica.
L’interessato
ha pure prodotto la lista dei medicamenti da lui acquistati presso la sua
farmacia di fiducia, a comprova della regolarità delle cure alle quali egli si
sottopone.
Per tali
ragioni, egli ha chiesto che venga esperito un nuovo esame peritale che tenga
conto dell’insieme dei suoi disturbi di natura fisica e psichica.
L’assicurato
ha pure contestato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione,
criticando in particolare l’ammontare del reddito da valido “in quanto questo
reddito anche senza le riduzioni del caso non è mai stato da me percepito e non
è neppure percepito se rapportato a fr. 60'144.- annuali ai lavoratori nelle
mie condizioni di formazione ed età” (doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta, dopo avere confermato, alla luce delle considerazioni espresse dal
SMR in data 16 marzo 2010, la correttezza della valutazione medica del SAM, ha
riconfermato la propria decisione, chiedendo che il ricorso dell’interessato
venga respinto (doc. IV + bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto ad una rendita.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società
(DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.
318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.4. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di
esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno
valutato la patologia reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr__________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr__________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 18 agosto 2008, ha posto le diagnosi di “sindrome lombo-vertebrale con componente anamnestica a carattere
spondilogeno a destra, su alterazioni statiche con scoliosi destro convessa del
passaggio toracolombare, nonché alterazioni degenerative pluri-segmentali ai
segmenti da L2 fino a L5 con condrosi, spondilosi, nonché spondilartrosi;
tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli” (doc. 23-18).
A proposito delle limitazioni funzionali
dell’interessato, lo specialista ha rilevato che “le alterazioni degenerative e
statiche alla colonna vertebrale possono provocare delle limitazioni per quanto
riguarda attività lavorative particolarmente pesanti in cui il paziente debba
alzare ripetutamente pesi superiori ai 25 kg, mantenere posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale per un periodo prolungato e debba continuamente e
ripetutamente piegarsi e rialzarsi con la colonna vertebrale o con movimenti di
rotazione del tronco. Un’attività da svolgere prevalentemente seduta o
prevalentemente in piedi è pure sostanzialmente limitata in particolar modo se
associata al mantenimento di posizioni statiche prolungate” (doc. 23-19).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha quindi considerato l’assicurato inabile al lavoro al 20% nella sua
precedente attività di cameriere, ma pienamente abile al lavoro in attività
adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.
L’aspetto psichico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 16
luglio 2008, ha posto la diagnosi di “depressione di media entità persistente (ICD10-F34.8)”
(doc. 23-24).
Lo specialista ha ritenuto l’assicurato, a causa
della sua patologia, inabile al lavoro nella misura del 30%-40% (doc. 23-24).
Il dr. __________ ha indicato, quali fattori che
riducono la capacità lavorativa dell’interessato, “la mancanza dell’iniziativa,
la perdita dell’autofiducia e la diminuzione della resistenza” (doc. 23-25).
Lo specialista ha sottolineato l’importanza della
continuazione della terapia specialistica, aggiungendo che “è parimenti
essenziale che l’assicurato possa recuperare la sua fiducia riprendendo in
considerazione il lavoro come fonte di rispecchiamento positivo”.
Infine, il dr. __________ non ha ritenuto
indicata l’effettuazione di provvedimenti di integrazione professionale,
sottolineando che “sono del parere che in attività come quelle in cui ha
maturato delle esperienze professionali positive l’assicurato sia in grado di
lavorare da subito almeno in misura parziale” (doc. 23-25).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 19 settembre 2008, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “depressione di media entità persistente;
sindrome lombovertebrale con componente anamnestica a carattere spondilogeno a
destra, su alterazioni statiche con scoliosi destro-convessa del passaggio
toracolombare, nonché alterazioni degenerative plurisegmentali ai segmenti da
L2 fino a L5 con condrosi, spondilosi, nonché spondilartrosi; tendenza allo
sviluppo di un reumatismo delle parti molli”, mentre
quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “nota
ipertensione arteriosa trattata; tabagismo cronico” (doc. 23/8-9).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 65%, da intendersi come
riduzione del rendimento, sia nella precedente attività di cameriere, sia in
altre attività lavorative adatte (doc. 23/10-11).
Essi hanno aggiunto che, a loro avviso, le incapacità
lavorative determinate dai consulenti “non debbano essere sommate, in quanto tutte
le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano
sempre una riduzione del rendimento” (doc. 23-11).
Fatti
I medici del SAM non hanno ritenuto indicati eventuali
provvedimenti di reintegrazione professionale, sulla base di quanto evidenziato
dal consulente psichiatra (doc. 23-12).
A seguito
delle critiche sollevate dall’assicurato nei confronti del progetto di
decisione dell’UAI di rifiuto di una rendita, nelle sue annotazioni del 21
gennaio 2010, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Ho letto il SAM pluridisciplinare del 2008 e lo
ritengo dal lato medico appropriato e ben redatto ai fini medico-assicurativi
con neutrale valutazione sia clinica che delle esigibilità residuali.
In fase di osservazioni al progetto viene
apportata la documentazione di Op. per ernia inguinale nel giugno 2009 e ricordo
che questa non porta che una inabilità lavorativa che transitoriamente e per un
periodo di 2-4 settimane al massimo e quindi questa documentazione non varia le
esigibilità durevoli già note dal lato assicurativo AI.
Inoltre il certificato medico della dr.ssa __________
non apporta nulla di nuovo anche dal lato psi certificando uno stato invariato.
Ed infine la documentazione neurochirurgica del
2007 dr. __________ ricordo che è stata considerata dai colleghi specialisti
del SAM.
In conclusione non ritengo presenti nuovi atti
medici da giustificare una riconsiderazione delle esigibilità lavorative in
questa fase di osservazioni al progetto di decisione e considero ancora attuali
le limitazioni del SAM.” (Doc. 32-1)
2.5. L’assicurato
ha contestato la decisione di rifiuto delle prestazioni dell’UAI, trasmettendo
al TCA i seguenti referti:
-
certificato dell’11 febbraio 2010 della dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" Con
la presente certifico di seguire il summenzionato paziente dal 4.10.2006 a
tutt’oggi per una depressione cronica con sindrome da disadattamento e
lombalgia cronica (vedi certificato dr. __________).
Nell’ultimo anno le
sue condizioni psichiche sono peggiorate in relazione anche al peggioramento
della malattia della moglie ipovedente la quale non riesce ad essere
autosufficiente e richiede il costante aiuto sia per quanto riguarda le
faccende domestiche sia per l’accudimento.
Il paziente soffre
di grande tensione nervosa con insonnia ribelle al punto che deve uscire di
casa durante la notte e camminare per calmarsi nonostante la cura farmacologica
a base di neurolettici (Truxal 50 mg, Tranxilium 50 mg, Dalmadorm 30 mg e
Temesta expidet 2.5 mg in riserva).
Una rivalutazione
del suo caso è necessaria a mio avviso visto che l’incapacità lavorativa dal
punto di vista psichiatrico è presente in misura del 50%.” (Doc. A9)
-
certificato del 29 settembre 2009 dell’Ospedale
regionale di __________ con la lista dei medicamenti prescritti alla dimissione
(doc. A9);
-
lista dei medicamenti acquistati presso la
Farmacia __________ di __________ dal 24 novembre 2005 all’8 febbraio 2010 (doc.
A4-A7);
-
certificato del 16 febbraio 2010 del dr. __________,
spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:
" Certifico
che il signor RI 1, nato il 02.05.1956, di __________, è costantemente in cura
medica per diverse affezioni e più precisamente:
o
sindrome lombovertebrale su discopatie
plurisegmentarie, turbe degenerative
o
Periartrite scapolo omerale sin.
o
Stato depressivo (cura specialistica)
Malgrado le diverse
terapie il paziente non segnala dei miglioramenti, in particolare
l’infiltrazione praticata a livello della spalla sin. non avrebbe portato ad
alcun giovamento.” (Doc. A3)
Nelle annotazioni del 16 marzo 2010, il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________,
specialista in psichiatra del SMR, ha osservato:
"
Assicurato nato nel 1956, cameriere, in pratica
inattivo dal 2007
Valutazione peritale psichiatrica per conto __________
di 7.2007 (dr.ssa __________)
o
diagnosi di disturbo dell’adattamento con
reazione depressiva prolungata F43.21 di entità lieve
o
assenza di IL dal punto di vista psichiatrico
__________
interrompe in seguito le IG
“Ricaduta” in seguito con IL 100% dal 1.1.2008
senza però ulteriori pagamenti da parte __________ non avendo pagato i premi da
dopo 9.2007
Perizia
SAM 7.2008:
Diagnosi:
depressione di media entità persistente F34.8 (altre
sindromi affettive persistenti)
Sindrome
lombovertebrale
Tendenza
allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli
Impedimento
reumatologico quale cameriere : 20%
Impedimento
psi 30%-40%
Impedimento
complessivo 35%
Viene
calcolato un grado AI 26%
Segue
decisione del 25.1.2010 di rifiuto
Certificato dr.ssa __________ del 16.2.2010:
peggioramento
condizioni psichiche nell’ultimo anno, moglie
ipovedente
e che non è più autosufficiente
viene
attestata Il 50%
certificato dr. __________ del 16.2.2010:
diagnosi
di
sindrome
lombovertebrale
periartrite
scapolo omerale sinistra
stato
depressivo
L’assicurato ha prodotto la lista rilasciata
dalla farmacia di __________ che attesta le cure a cui si è sottoposto. C’è da
rilevare che la quantità di medicamenti acquistati è di gran lunga inferiore a
coprire il fabbisogno richiesto dalla prescrizione medica psichiatrica. Si
legge infatti che l’assicurato ha acquistato l’antidepressivo Cymbalta nel 2009
ogni circa 3 mesi (scatola di 28 cp) a fronte di una prescrizione di due
compresse al giorno (quindi risulta una copertura di appena 14 giorni); idem
per Tranxilium (scatola di 50 cp a fronte di una prescrizione di 2 ½ cp/die),
Dlamadorm (30 cp a fronte di una posologia di 1 cp/die).
Ciò quindi evidenzia a nostro avviso inequivocabilmente
una aderenza terapeutica non regolare.
La dr.ssa __________ certifica il 11.02.2010 un
peggioramento clinico nell’ultimo anno (la stessa dr.ssa __________ nel suo
certificato del 21.07.2009 attestava che le condizioni del suo paziente erano
invariate rispetto all’anno 2008). I sintomi riportati sono rappresentati da
tensione nervosa e insonnia ribelle presente nonostante la terapia
farmacologica che ripetiamo agli atti è discontinua. Tale sintomatologia era
già stata riferita e presa in considerazione sia nella valutazione della dr.ssa
__________ nel 2007 che durante la perizia SAM del 2008.
Non viene specificato nel certificato della
psichiatra curante in che modo la sintomatologia psichiatrica limiti la CL in
misura del 50% (è da rilevare che di fronte ad un ipotetico peggioramento dello
stato di salute viene attestata una CL aumentata al 50% se si confronta il
precedente certificato della dr.ssa __________ del 21.7.2009 dove a fronte di
condizioni psichiche invariate rispetto al 2008 l’assicurato era considerato
“inabile psichicamente in modo completo”).
Tale documentazione non modifica quindi le
conclusioni a cui si era giunti in precedenza.” (Doc. IV/bis)
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore
del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15
p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM il 19 settembre 2008, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
2.7.1. Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto, in data 22 luglio
2008, ad un esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,
dal quale è emerso che egli, alla luce delle sue patologie, deve essere
considerato inabile al lavoro al 20% nella sua precedente attività, ma abile al
lavoro al 100% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr.
doc. 23-20).
Considerandi
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che non
sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti.
L’assicurato si è infatti limitato a produrre un
certificato medico del 16 febbraio 2010 del suo curante, dr. __________, spec.
in medicina generale, il quale ha attestato che l’interessato, “costantemente
in cura medica per diverse affezioni”, “malgrado le diverse terapie non segnala
dei miglioramenti” (doc. A3).
Tale certificato medico non apporta nuovi
elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla
valutazione specialistica approfondita e ben motivata del dr. __________.
2.7.2
Quanto alla
patologia psichiatrica, nel suo consulto peritale del 9 luglio 2008 eseguito
nell’ambito della perizia SAM, il dr. __________ ha diagnosticato la presenza
di una depressione di media entità persistente (ICD10-F34.8), ritenendo
l’assicurato, da questo profilo, inabile al lavoro nella misura del 30%-40% a
causa della “mancanza dell’iniziativa, della perdita dell’autofiducia e della
diminuzione della resistenza” (doc. 23/24-25).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni peritali del dr. __________,
che non possono essere smentite dal certificato della psichiatra curante
prodotto dall’assicurato in sede ricorsuale.
La dr.ssa
__________, infatti, nel suo certificato dell’11 febbraio 2010, dopo avere
ribadito che l’assicurato è affetto da una depressione cronica, si è limitata
ad indicare che l’assicurato ha presentato “nell’ultimo anno” un peggioramento
delle sue condizioni psichiche - a causa anche del peggioramento delle
condizioni di salute della moglie – che lo rende inabile al lavoro nella misura
del 50% (doc. A9). La curante non ha tuttavia spiegato in che cosa
consisterebbe il presunto peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessato.
Nelle
annotazioni mediche del 16 marzo 2010, il dr. __________ e la dr.ssa __________
del SMR, hanno rilevato che il presunto peggioramento delle condizioni
psichiche dell’assicurato, intervenuto, secondo quanto attestato nel
certificato medico dell’11 febbraio 2010 dalla dr.ssa __________, “nell’ultimo
anno”, contrasta con quanto attestato dalla stessa psichiatra curante in un
precedente certificato medico del 21 luglio 2009, nel quale la dr.ssa __________
aveva certificato la presenza di “condizioni psichiche invariate rispetto
all’anno 2008” (doc. 30-8).
I medici
del SMR hanno inoltre rilevato che a fronte di una patologia psichiatrica
invariata (depressione cronica), già presa in considerazione nella perizia del
dr. __________, la curante non spiega “in che modo la sintomatologia
psichiatrica limiti in misura del 50% la capacità lavorativa residua”.
Il dr. __________
e la dr.ssa __________ del SMR hanno poi posto l’accento sul fatto che la
curante, nel precedente rapporto medico del 21 luglio 2009, a fronte di uno stato clinico stazionario rispetto al 2008, ha attestato una totale incapacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. 30-8), mentre nel certificato medico
dell’11 febbraio 2010, pur attestando un peggioramento delle condizioni
cliniche, ritenga che l’incapacità lavorativa dell’interessato sia del 50%
(doc. A9).
Il TCA
non ha motivo per scostarsi da tali valutazioni dei medici SMR.
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato,
dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente e approfonditamente
vagliato dal dr. __________ e non vi sono motivi per distanziarsi da tali
conclusioni, ritenuto che il referto dell’11 febbraio 2010 della dr.ssa __________
non apporta nuovi elementi, non apprezzati dal consulente del SAM, in grado di
influire sulla sua valutazione specialistica approfondita e ben motivata (cfr.
STF 9C_683/2008 del 25 febbraio 2009).
Infine è utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che
le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre
2001.
nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova
ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa
C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda
tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi
diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in
epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita
il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.7.3
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata,
l’assicurato presenta un grado di incapacità lavorativa del 35% sia nella sua
precedente professione di cameriere, sia in attività adeguate.
2.8
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2007 (visto che l’assicurato va considerato
inabile al lavoro dall’ottobre 2006).
2.9
Per quel che
concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’UAI ha
quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 52’830.40, conformemente a quanto indicato dal consulente incaricato nel rapporto del 10
ottobre 2008, sulla base dell’ultimo salario percepito dall’interessato nel
2006.
e del relativo adeguamento al 2007 (cfr. doc. 27-2).
Il TCA,
nonostante le critiche, peraltro generiche, espresse dall’assicurato riguardo alla
determinazione del reddito da valido (cfr. doc. I), non può che considerare
corretto il modo di agire dell’amministrazione.
Va
infatti sottolineato che, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più
concretamente possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
2.10
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nella
presente fattispecie, utilizzando, conformemente alla
giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.
Riportato
su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili
oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,
pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.
60'226.07.
L’assicurato,
quale cameriere, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 52’830.-- / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.). Tale reddito si situa sopra
la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 45'896.39,
cfr. Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi e ristoranti”, livello di qualifica
4, fr. 3’611.-- X 12 mesi = 43'332.-- riportato su 41.7 = fr. 45'173.61 e aggiornato
al 2007).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.7.3.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 65%, il
reddito statistico citato va ridotto del 35% e ammonta a fr. 39’146.95 (fr. 60'226.07 ridotti del 35%).
2.11
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten
Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur
noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die
IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.12
In concreto,
l’UAI non ha applicato decurtazioni dal reddito statistico (doc. 27-3 e 28-1) e
l’assicurato non ha contestato tale circostanza.
Il TCA
non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’UAI
nell’applicazione della riduzione concessa.
Partendo quindi da un salario da invalido di fr. 39’146.95, confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52’830.40
(consid. 2.9.), emerge un tasso d’invalidità del 25,9 % arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di
invalidità come stabilito dall’amministrazione.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.13
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente
conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che il consulente, nel suo rapporto del 10 ottobre 2008, ha considerato quanto segue:
"
(...)
Considerando l’età ed il trascorso professionale
non si propongono provvedimenti volti ad una riqualifica.
Nel caso in cui l’assicurato lo desiderasse e su
sua esplicita richiesta, potrebbe beneficiare di misure di aiuto al collocamento.”
(Doc. 27-4)
Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone
richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.
2.14
L’assicurato
ha chiesto al TCA che venga esperita una “perizia
neutra” (doc. I).
Al
proposito va ribadito che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.15
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster