Lexipedia

Decisione

32.2010.49

Decisione con la quale UAI ha negato all'assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 26%, può essere confermata dal TCA

30 agosto 2010Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM non hanno ritenuto indicati eventuali

provvedimenti di reintegrazione professionale, sulla base di quanto evidenziato

dal consulente psichiatra (doc. 23-12).

A seguito

delle critiche sollevate dall’assicurato nei confronti del progetto di

decisione dell’UAI di rifiuto di una rendita, nelle sue annotazioni del 21

gennaio 2010, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Ho letto il SAM pluridisciplinare del 2008 e lo

ritengo dal lato medico appropriato e ben redatto ai fini medico-assicurativi

con neutrale valutazione sia clinica che delle esigibilità residuali.

In fase di osservazioni al progetto viene

apportata la documentazione di Op. per ernia inguinale nel giugno 2009 e ricordo

che questa non porta che una inabilità lavorativa che transitoriamente e per un

periodo di 2-4 settimane al massimo e quindi questa documentazione non varia le

esigibilità durevoli già note dal lato assicurativo AI.

Inoltre il certificato medico della dr.ssa __________

non apporta nulla di nuovo anche dal lato psi certificando uno stato invariato.

Ed infine la documentazione neurochirurgica del

2007 dr. __________ ricordo che è stata considerata dai colleghi specialisti

del SAM.

In conclusione non ritengo presenti nuovi atti

medici da giustificare una riconsiderazione delle esigibilità lavorative in

questa fase di osservazioni al progetto di decisione e considero ancora attuali

le limitazioni del SAM.” (Doc. 32-1)

2.5. L’assicurato

ha contestato la decisione di rifiuto delle prestazioni dell’UAI, trasmettendo

al TCA i seguenti referti:

-

certificato dell’11 febbraio 2010 della dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" Con

la presente certifico di seguire il summenzionato paziente dal 4.10.2006 a

tutt’oggi per una depressione cronica con sindrome da disadattamento e

lombalgia cronica (vedi certificato dr. __________).

Nell’ultimo anno le

sue condizioni psichiche sono peggiorate in relazione anche al peggioramento

della malattia della moglie ipovedente la quale non riesce ad essere

autosufficiente e richiede il costante aiuto sia per quanto riguarda le

faccende domestiche sia per l’accudimento.

Il paziente soffre

di grande tensione nervosa con insonnia ribelle al punto che deve uscire di

casa durante la notte e camminare per calmarsi nonostante la cura farmacologica

a base di neurolettici (Truxal 50 mg, Tranxilium 50 mg, Dalmadorm 30 mg e

Temesta expidet 2.5 mg in riserva).

Una rivalutazione

del suo caso è necessaria a mio avviso visto che l’incapacità lavorativa dal

punto di vista psichiatrico è presente in misura del 50%.” (Doc. A9)

-

certificato del 29 settembre 2009 dell’Ospedale

regionale di __________ con la lista dei medicamenti prescritti alla dimissione

(doc. A9);

-

lista dei medicamenti acquistati presso la

Farmacia __________ di __________ dal 24 novembre 2005 all’8 febbraio 2010 (doc.

A4-A7);

-

certificato del 16 febbraio 2010 del dr. __________,

spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

" Certifico

che il signor RI 1, nato il 02.05.1956, di __________, è costantemente in cura

medica per diverse affezioni e più precisamente:

o

sindrome lombovertebrale su discopatie

plurisegmentarie, turbe degenerative

o

Periartrite scapolo omerale sin.

o

Stato depressivo (cura specialistica)

Malgrado le diverse

terapie il paziente non segnala dei miglioramenti, in particolare

l’infiltrazione praticata a livello della spalla sin. non avrebbe portato ad

alcun giovamento.” (Doc. A3)

Nelle annotazioni del 16 marzo 2010, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________,

specialista in psichiatra del SMR, ha osservato:

"

Assicurato nato nel 1956, cameriere, in pratica

inattivo dal 2007

Valutazione peritale psichiatrica per conto __________

di 7.2007 (dr.ssa __________)

o

diagnosi di disturbo dell’adattamento con

reazione depressiva prolungata F43.21 di entità lieve

o

assenza di IL dal punto di vista psichiatrico

__________

interrompe in seguito le IG

“Ricaduta” in seguito con IL 100% dal 1.1.2008

senza però ulteriori pagamenti da parte __________ non avendo pagato i premi da

dopo 9.2007

Perizia

SAM 7.2008:

Diagnosi:

depressione di media entità persistente F34.8 (altre

sindromi affettive persistenti)

Sindrome

lombovertebrale

Tendenza

allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli

Impedimento

reumatologico quale cameriere : 20%

Impedimento

psi 30%-40%

Impedimento

complessivo 35%

Viene

calcolato un grado AI 26%

Segue

decisione del 25.1.2010 di rifiuto

Certificato dr.ssa __________ del 16.2.2010:

peggioramento

condizioni psichiche nell’ultimo anno, moglie

ipovedente

e che non è più autosufficiente

viene

attestata Il 50%

certificato dr. __________ del 16.2.2010:

diagnosi

di

sindrome

lombovertebrale

periartrite

scapolo omerale sinistra

stato

depressivo

L’assicurato ha prodotto la lista rilasciata

dalla farmacia di __________ che attesta le cure a cui si è sottoposto. C’è da

rilevare che la quantità di medicamenti acquistati è di gran lunga inferiore a

coprire il fabbisogno richiesto dalla prescrizione medica psichiatrica. Si

legge infatti che l’assicurato ha acquistato l’antidepressivo Cymbalta nel 2009

ogni circa 3 mesi (scatola di 28 cp) a fronte di una prescrizione di due

compresse al giorno (quindi risulta una copertura di appena 14 giorni); idem

per Tranxilium (scatola di 50 cp a fronte di una prescrizione di 2 ½ cp/die),

Dlamadorm (30 cp a fronte di una posologia di 1 cp/die).

Ciò quindi evidenzia a nostro avviso inequivocabilmente

una aderenza terapeutica non regolare.

La dr.ssa __________ certifica il 11.02.2010 un

peggioramento clinico nell’ultimo anno (la stessa dr.ssa __________ nel suo

certificato del 21.07.2009 attestava che le condizioni del suo paziente erano

invariate rispetto all’anno 2008). I sintomi riportati sono rappresentati da

tensione nervosa e insonnia ribelle presente nonostante la terapia

farmacologica che ripetiamo agli atti è discontinua. Tale sintomatologia era

già stata riferita e presa in considerazione sia nella valutazione della dr.ssa

__________ nel 2007 che durante la perizia SAM del 2008.

Non viene specificato nel certificato della

psichiatra curante in che modo la sintomatologia psichiatrica limiti la CL in

misura del 50% (è da rilevare che di fronte ad un ipotetico peggioramento dello

stato di salute viene attestata una CL aumentata al 50% se si confronta il

precedente certificato della dr.ssa __________ del 21.7.2009 dove a fronte di

condizioni psichiche invariate rispetto al 2008 l’assicurato era considerato

“inabile psichicamente in modo completo”).

Tale documentazione non modifica quindi le

conclusioni a cui si era giunti in precedenza.” (Doc. IV/bis)

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore

del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15

p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant

été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents

pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM il 19 settembre 2008, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

2.7.1. Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato infatti sottoposto, in data 22 luglio

2008, ad un esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,

dal quale è emerso che egli, alla luce delle sue patologie, deve essere

considerato inabile al lavoro al 20% nella sua precedente attività, ma abile al

lavoro al 100% in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr.

doc. 23-20).

Considerandi

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che non

sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti.

L’assicurato si è infatti limitato a produrre un

certificato medico del 16 febbraio 2010 del suo curante, dr. __________, spec.

in medicina generale, il quale ha attestato che l’interessato, “costantemente

in cura medica per diverse affezioni”, “malgrado le diverse terapie non segnala

dei miglioramenti” (doc. A3).

Tale certificato medico non apporta nuovi

elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla

valutazione specialistica approfondita e ben motivata del dr. __________.

2.7.2

Quanto alla

patologia psichiatrica, nel suo consulto peritale del 9 luglio 2008 eseguito

nell’ambito della perizia SAM, il dr. __________ ha diagnosticato la presenza

di una depressione di media entità persistente (ICD10-F34.8), ritenendo

l’assicurato, da questo profilo, inabile al lavoro nella misura del 30%-40% a

causa della “mancanza dell’iniziativa, della perdita dell’autofiducia e della

diminuzione della resistenza” (doc. 23/24-25).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni peritali del dr. __________,

che non possono essere smentite dal certificato della psichiatra curante

prodotto dall’assicurato in sede ricorsuale.

La dr.ssa

__________, infatti, nel suo certificato dell’11 febbraio 2010, dopo avere

ribadito che l’assicurato è affetto da una depressione cronica, si è limitata

ad indicare che l’assicurato ha presentato “nell’ultimo anno” un peggioramento

delle sue condizioni psichiche - a causa anche del peggioramento delle

condizioni di salute della moglie – che lo rende inabile al lavoro nella misura

del 50% (doc. A9). La curante non ha tuttavia spiegato in che cosa

consisterebbe il presunto peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessato.

Nelle

annotazioni mediche del 16 marzo 2010, il dr. __________ e la dr.ssa __________

del SMR, hanno rilevato che il presunto peggioramento delle condizioni

psichiche dell’assicurato, intervenuto, secondo quanto attestato nel

certificato medico dell’11 febbraio 2010 dalla dr.ssa __________, “nell’ultimo

anno”, contrasta con quanto attestato dalla stessa psichiatra curante in un

precedente certificato medico del 21 luglio 2009, nel quale la dr.ssa __________

aveva certificato la presenza di “condizioni psichiche invariate rispetto

all’anno 2008” (doc. 30-8).

I medici

del SMR hanno inoltre rilevato che a fronte di una patologia psichiatrica

invariata (depressione cronica), già presa in considerazione nella perizia del

dr. __________, la curante non spiega “in che modo la sintomatologia

psichiatrica limiti in misura del 50% la capacità lavorativa residua”.

Il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno poi posto l’accento sul fatto che la

curante, nel precedente rapporto medico del 21 luglio 2009, a fronte di uno stato clinico stazionario rispetto al 2008, ha attestato una totale incapacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. 30-8), mentre nel certificato medico

dell’11 febbraio 2010, pur attestando un peggioramento delle condizioni

cliniche, ritenga che l’incapacità lavorativa dell’interessato sia del 50%

(doc. A9).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi da tali valutazioni dei medici SMR.

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato,

dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente e approfonditamente

vagliato dal dr. __________ e non vi sono motivi per distanziarsi da tali

conclusioni, ritenuto che il referto dell’11 febbraio 2010 della dr.ssa __________

non apporta nuovi elementi, non apprezzati dal consulente del SAM, in grado di

influire sulla sua valutazione specialistica approfondita e ben motivata (cfr.

STF 9C_683/2008 del 25 febbraio 2009).

Infine è utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che

le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre

2001.

nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si ricorda

tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi

diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in

epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita

il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.7.3

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata,

l’assicurato presenta un grado di incapacità lavorativa del 35% sia nella sua

precedente professione di cameriere, sia in attività adeguate.

2.8

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2007 (visto che l’assicurato va considerato

inabile al lavoro dall’ottobre 2006).

2.9

Per quel che

concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’UAI ha

quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 52’830.40, conformemente a quanto indicato dal consulente incaricato nel rapporto del 10

ottobre 2008, sulla base dell’ultimo salario percepito dall’interessato nel

2006.

e del relativo adeguamento al 2007 (cfr. doc. 27-2).

Il TCA,

nonostante le critiche, peraltro generiche, espresse dall’assicurato riguardo alla

determinazione del reddito da valido (cfr. doc. I), non può che considerare

corretto il modo di agire dell’amministrazione.

Va

infatti sottolineato che, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più

concretamente possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

2.10

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nella

presente fattispecie, utilizzando, conformemente alla

giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportato

su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili

oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,

pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.

60'226.07.

L’assicurato,

quale cameriere, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 52’830.-- / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.9.). Tale reddito si situa sopra

la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 45'896.39,

cfr. Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi e ristoranti”, livello di qualifica

4, fr. 3’611.-- X 12 mesi = 43'332.-- riportato su 41.7 = fr. 45'173.61 e aggiornato

al 2007).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.7.3.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 65%, il

reddito statistico citato va ridotto del 35% e ammonta a fr. 39’146.95 (fr. 60'226.07 ridotti del 35%).

2.11

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten

Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur

noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die

IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.12

In concreto,

l’UAI non ha applicato decurtazioni dal reddito statistico (doc. 27-3 e 28-1) e

l’assicurato non ha contestato tale circostanza.

Il TCA

non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’UAI

nell’applicazione della riduzione concessa.

Partendo quindi da un salario da invalido di fr. 39’146.95, confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52’830.40

(consid. 2.9.), emerge un tasso d’invalidità del 25,9 % arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di

invalidità come stabilito dall’amministrazione.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.13

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente

conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che il consulente, nel suo rapporto del 10 ottobre 2008, ha considerato quanto segue:

"

(...)

Considerando l’età ed il trascorso professionale

non si propongono provvedimenti volti ad una riqualifica.

Nel caso in cui l’assicurato lo desiderasse e su

sua esplicita richiesta, potrebbe beneficiare di misure di aiuto al collocamento.”

(Doc. 27-4)

Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone

richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.

2.14

L’assicurato

ha chiesto al TCA che venga esperita una “perizia

neutra” (doc. I).

Al

proposito va ribadito che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.15

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster