32.2010.50
A ragione l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche
23 agosto 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.50
Data decisione, Autorità:
23.08.2010, TCA
Titolo:
A ragione l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
NON ENTRATA IN MATERIA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.50
LG/sc
Lugano
23 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1958, da ultimo attivo in qualità di impiegato di banca, in data 25
febbraio 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti (rendita), in quanto affetto da sordità dall’età di due anni e
conseguente sordomutismo (doc. AI 91-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 2 settembre
2004, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile
(doc. AI 116-1).
1.3. In data 27
giugno 2007 l’assicurato ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere affetto da “sordità
con problematiche di tipo psichiatrico” (doc. AI 140-5).
1.4. Esperiti gli
accertamenti del caso l’UAI, con decisione dell’8 luglio 2008 (doc. AI 156-1),
cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta dell’assicurato
essendo lo stato di salute rimasto invariato rispetto alle precedenti
valutazioni mediche.
1.5. Il 12
novembre 2009 RI 1 ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI per
adulti per la medesima patologia (doc. AI 158-1).
1.6. L’Ufficio
AI, con decisione del 4 febbraio 2010 (doc. AI 165-1), preavvisata con progetto
del 17 novembre 2009 (doc. AI 160-1), non è entrato nel merito della richiesta
di prestazioni non avendo l’assicurato credibilmente dimostrato che dopo
l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive hanno subìto
una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
1.7. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dal signor RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI per un nuovo e più completo apprezzamento
(doc. I).
L’insorgente
ha contestato l’agire dell’Ufficio AI che in occasione della nuova domanda di
prestazioni non ha neppure valutato il ricorrente dal punto di vista
psicologico.
Il
rappresentante ha quindi evidenziato la situazione nella quale si trova RI 1,
il quale “è pressoché impossibilitato a svolgere qualsiasi attività
lavorativa”, stenta a relazionarsi con l’ambiente circostante e in
particolare con terze persone (doc. I).
A
prescindere dalle attività lavorative svolte dall’assicurato in passato presso __________
e il Comune di __________ “nel contesto dell’attuale mondo del lavoro, senza
particolare formazione, senza possibilità di comunicare con terze persone, il
ricorrente non ha nessuna possibilità di rendersi professionalmente utile”
(doc. I)
Il
ricorrente ha quindi riproverato all’amministrazione di non aver preso in
considerazione l’eventualità di un piano di riqualifica professionale (doc. I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il certificato
medico del 10 febbraio 2010 della Dr.ssa __________ (doc. C) e lo scritto 11
febbraio 2010 del Dr. __________ (doc. D).
1.8. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV+bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla
perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto
da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1
LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova
domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;
DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8
marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
2.4. Nel caso in esame, avendo
l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA
è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure
no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nella
decisione dell’8 luglio 2008 l’UAI aveva respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato fondandosi sul rapporto del 24 luglio 2007 del Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, il quale ha posto una diagnosi di “Sordomuto.
Disagio psicologico derivante dalla condizione di emarginazione ed esclusione
sul lavoro” (doc. AI 147-1).
L’UAI ha
quindi considerato il rapporto medico del 6 agosto 2007 del Servizio
psico-sociale di __________, nel quale il Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, medico assistente, hanno posto
quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa quella di “Sindrome
da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD10 –
F: 43.23)”, mentre senza ripercussione sulla capacità lavorativa è stata
indicata la “Sordità a seguito di una meningite contratta all’età di 2 anni”
(doc. AI 148-2).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 13 marzo 2008 ha indicato che non scaturiva un peggioramento del quadro clinico a carattere psichiatrico “che
permane di modesto disagio da contestualizzarsi nell’ambito di una reazione di
questo handicap (sordomutismo come sequele di meningite contratta a 2 anni),
con prognosi stabile”. Veniva quindi confermata la totale capacità
lavorativa in attività adeguata (doc. AI 154-1).
Con
decisione dell’8 luglio 2008, cresciuta incontestata in giudicato, l’UAI ha quindi
respinto la richiesta di prestazioni di RI 1 essendo rimasto invariato lo stato
di salute (doc. AI 155-1).
Nell’ambito
della richiesta di prestazioni AI per adulti, inoltrata in data 12 novembre
2009, l’assicurato ha prodotto lo scritto dell’11 febbraio 2010 del Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia, qui integralmente riprodotto:
"
Prescindendo da ogni forma dottrinale, sul
terreno medico-clinico pratico, è lecito affermare e confermare che lesioni
cerebrali, sia infiammatorie che vascolari, coinvolgono zone importanti del
cervello se riescono a realizzare poi una lesione così importante come quella
dell’udito, da cui scaturisce una sordità; che diviene una sordità verbale, a
cui si associa conseguentemente una afasia sensoriale, e cioè il soggetto
diventa incapace di comprendere quello che gli viene detto, se non a gesti
mimici.
La sordità bilaterale rientra tra le possibili
complicazioni taridve di una brutta meningite cerebro-spinale.
Già di per sé stesso, questa complicazione
costituisce una particolare gravità sul futuro di una persona.
Per quanto il linguaggio sia una funzione
unitaria e complessa, DA UN PUNTO DI VISTA STRETTAMENTE PRATICO, presenta una
fase di comprensione ed una fase espressiva coordinata con l’udito, e tutto
questo, nel caso del signor RI 1, è venuto a mancare e a disgregarsi per
sempre.
In ogni caso, il modello “bio-medico” che integra
le conoscenze fisio-patologiche della malattia in causa, oltre al buon senso
clinico del medico pratico permette di statuire in maniera adeguata
sull’apprezzamento dell’incapacità lavorativa del soggetto in esame e di
determinarne la INVALIDITÀ.
E questo vale anche per l’apprezzamento
psico-sociale, e cioè lo stato ansioso-depressivo a cui va incontro un soggetto
portatore di handicap, se forzato a compiere attività a cui non riesce a tenere
il passo.
Il signor RI 1, per la sua infermità, ha diritto
a percepire una invalidità, in quanto incapace a lavorare al 100%” (doc. D).
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
Considerandi
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Alla luce
della documentazione medica contenuta nell’incarto e dell’esito degli
accertamenti compiuti, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l’UAI non è
entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata
dall’assicurato.
In
primis va evidenziato che RI 1, affetto da sordomutismo dall’età di due
anni, a seguito di una meningite, soffriva di problematiche di tipo
psichiatrico già nell’ambito della precedente richiesta di prestazioni (cfr.
doc. AI 140-1).
Il Dr. __________ aveva infatti diagnosticato un disagio psicologico
derivante dalla propria situazione fisica e aggiunto che l’assicurato doveva “imparare
un lavoro per il quale vi sia una possibilità di impiego anche con la sua
menomazione”. Inevitabile era – a suo dire - l’inserimento in un’attività
lavorativa “protetta” (doc. AI 147-5).
Da parte
loro, i medici del Servizio psico-sociale Dr. __________ e Dr. __________ avevano
indicato, nel referto del 6 agosto 2007, una “Sindrome da disadattamento con
disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD10 – F: 43.23)”.
Da questi
referti non era emerso un peggioramento del quadro clinico che veniva definito
dal Dr. __________ del SMR di “modesto disagio da contestualizzarsi
nell’ambito di una reazione di questo handicap), con prognosi stabile”
(cfr. annotazioni SMR 13 marzo 2008, doc. AI 154-1).
L’assicurato
ha peraltro beneficiato di un aiuto al collocamento da parte dell’Ufficio AI
(doc. AI 153-1).
Dal
referto dell’11 febbraio 2010 del medico curante, Dr. __________, non emerge
una sostanziale modifica, rispetto alla valutazione precedente dell’amministrazione,
delle condizioni di salute di RI 1.
Il Dr. __________
ha anch’egli diagnosticato la sordità dall’età di due anni e il conseguente
sordomutismo. Egli ha quindi illustrato in termini generali gli effetti delle
lesioni cerebrali sia infiammatorie che vascolari e della sordità, in relazione
con la meningite cerebro-spinale (doc. D).
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica il Dr. __________ ha confermato
quanto già il Dr. __________ e i medici del Servizio psicosociale avevano
precedentemente sottolineato, ovvero che l’insorgente soffre di uno stato
ansioso-depressivo conseguente all’andicap di cui è portatore: “E questo
vale anche per l’apprezzamento psico-sociale, e cioè lo stato
ansioso-depressivo a cui va incontro un soggetto portatore di handicap, se
forzato a compiere attività a cui non riesce a tenere il passo.” (doc. D).
Il
ricorrente ha quindi prodotto il certificato medico del 10 febbraio 2010 della
Dr.ssa __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria, nel quale la specialista
ha semplicemente attestato quanto già emerge dalla documentazione agli atti,
ovvero, che il paziente è affetto da sordità pressoché totale e bilaterale
(doc. C).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 4 marzo 2010 ha ribadito che il referto del Dr. __________ e quello della Dr.ssa __________ confermano una
problematica ben nota senza evidenziare una modifica dello stato di salute
(doc. IV bis).
Non
essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute
e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non
è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
2.7
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di un “nuovo e più completo
apprezzamento” (doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad
altri accertamenti medici.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fr. 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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