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Decisione

32.2010.51

Assicurata, al beneficio di un quarto di rendita di invalidità, sostiene un peggioramento delle sue condizioni e chiede aumento della rendita. Amministrazione ed anche il TCA confermano il diritto ad

4 agosto 2010Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i quali erano già stati prodotti in occasione del ricorso avverso la decisione

di non entrata nel merito del 10 marzo 2008 e, quindi, sottoposti anche ai

periti del SAM.

In

particolare, per quanto riferito al certificato del dr. __________, lo stesso

conclude per un’incapacità lavorativa del 70%, sottolineando i dolori lamentati

dalla paziente a piedi, anche, colonna lombare (con reperto di due discopatie

dolorose e un’instabilità del disco L4-L5), colonna cervicale, spalla sinistra

e polsi. Sottolinea le difficoltà di deambulazione dell’assicurata, anche a causa

del peso, oltre che a mantenere posizioni statiche sia da seduta che in piedi,

a manipolare oggetti, attrezzi e pulsanti anche leggeri e poco ingombranti e a sollevare

e trasportare carichi anche leggeri sui 5 kg oltre che eseguire movimenti di rotazione, piegata o inginocchiata (doc. E).

Ora,

contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la certificazione del dr. __________

e il reperto radiologico del 17 marzo 2008 sono stati adeguatamente considerati

dai periti del SAM, i quali hanno approfondito le varie patologie di cui è

affetta la ricorrente, inclusa l’ernia paramediana L5/S1. Il perito dr. __________,

nel suo rapporto del 24 agosto 2009, ha in effetti valutato anche quest’aspetto

esaminando in particolare le radiografie effettuate il 17 marzo 2008 e il 17

agosto 2009 e dalle quali sono emersi i reperti alla colonna lombare. Come già

esposto, il dr. __________, dopo aver osservato come la sintomatologia dolorosa

accusata dall'assicurata fosse riferibile primariamente ad un quadro a carattere

fibromialgico, ha rilevato, tra l’altro, la presenza di un'ernia para-mediana

L5/S1. Tuttavia il perito ha in proposito osservato che dal punto di vista clinico

non vi erano segni compressivi o irritativi radicolari nè segni deficitari

sensitivi motorici. Valutato il complesso delle problematiche reumatologiche,

come detto il perito ha, con motivazioni convincenti cui questa Corte deve

aderire, concluso per un grado di capacità lavorativa del 70% nell'attività da

ultimo esercitata, del 90% nell'attività di casalinga e del 100% in un'altra

attività leggera rispettosa dei limiti funzionali elencati (doc. AI 98-23-24).

D’altra

parte, il referto del dr__________, che risulta comunque superato già per il

fatto che è stato reso oltre un anno e mezzo prima della perizia del SAM, si

esaurisce in un elenco dei vari disturbi lamentati dalla ricorrente, che sono

stati oggetto di valutazione approfondita da parte del SAM, giungendo poi ad

una valutazione della capacità lavorativa diversa da quella peritale, che

tuttavia non poggia su nuove diagnosi o nuovi elementi clinici che possano in

qualche modo permettere di discostarsi dalle conclusioni peritali, né fornisce

elementi medici da cui si possa desumere l’eventuale peggioramento dello stato

di salute rispettivamente dai quali si possa dedurre una valutazione diversa

dell’incapacità lavorativa.

Si

tratta in definitiva di valutazioni diverse delle ripercussioni sulla capacità lavorativa

delle medesime patologie. A dette differenti e generiche valutazioni - che

peraltro non sostanziano i motivi per cui le diagnosi poste ne limiterebbero la

capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata dai periti -,

ribadite l’affidabilità e la completezza delle valutazioni specialistiche dei dr.

__________ e __________ - ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si

impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti

degli assicurati (anche se specialisti; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile

2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine,

STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con

il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) -, non si

può in questa sede aderire.

Infine,

con riferimento alla richiesta di essere sottoposta a ulteriori

approfondimenti, a ragione l’Ufficio AI ha osservato come le condizioni di

salute della ricorrente siano già state adeguatamente e approfonditamente

esaminate in occasione della perizia del SAM, che non ha trascurato alcun

aspetto rilevante.

del resto la ricorrente ha prodotto nuova certificazione medica che possa in

qualche modo lasciar supporre una lacunosità o non completezza degli

accertamenti peritali o documentare una modifica di

rilievo della manifestazione clinica delle patologie di cui soffre o in grado

di sostanziare un‘ulteriore riduzione della capacità lavorativa rispetto a

quella riscontrata dalla perizia SAM.

Se

ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun

certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione

dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130

V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano

sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato, con motivazioni

affidabili e complete, dal SAM.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti

specialistici dei dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), alla stessa può esser fatto

riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie

invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del

querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere siccome dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato

provvedimento lo stato di salute dell’assicurata era rimasto invariato rispetto

alle valutazioni mediche effettuate in precedenza, permettendo quindi di

concludere per un grado di inabilità lavorativa, invariato, del 40% e

conseguente conferma del diritto al quarto di rendita di invalidità.

I

periti del SAM hanno del resto esaustivamente illustrato come seppur rispetto

alle valutazioni mediche all’epoca della concessione del quarto di rendita -

che concludevano per delle limitazioni esclusivamente riconducibili a problemi

psichiatrici – si fossero aggiunte delle patologie reumatologiche con influsso

sulla capacità lavorativa, tuttavia l’insieme delle patologie invalidanti,

reumatologiche e psichiatriche, non comportavano un cambiamento della

valutazione globale della capacità lavorativa. In effetti, a detta dei periti, le incapacità lavorative descritte dai consulenti non devono essere

sommate, “in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità

lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento” (doc. AI 98-13). Secondo

la perizia andavano quindi confermate globalmente le valutazioni della capacità

lavorativa che avevano portato alla precedente decisione di attribuzione della

rendita del 15 maggio 2002, e alle successive conferme nel 2003 e 2004, fatto

questo che esclude l’esistenza di un motivo di revisione.

2.11. Appurato

dunque come lo stato di salute della ricorrente fosse rimasto sostanzialmente

invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate all’epoca della concessione

del quarto di rendita di invalidità (e alle successive conferme), con una conseguente

limitazione della capacità lavorativa del 60%, sia nell’attività precedentemente

svolta di cameriera ai piani che in altre attività adeguate, l’Ufficio AI ha di

conseguenza rettamente confermato il diritto ad un quarto di rendita.

Il

ricorso è di conseguenza respinto e la decisione dell’amministrazione

confermata.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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