32.2010.54
Non entrata nel merito di una nuova domanda perchè l'assicurato non ha fatto valere una sostanziale modifica della situazione. Ricorso respinto
14 ottobre 2010Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.54
Data decisione, Autorità:
14.10.2010, TCA
Titolo:
Non entrata nel merito di una nuova domanda perchè l'assicurato non ha fatto valere una sostanziale modifica della situazione. Ricorso respinto
DIRITTO ALLA RENDITA
NON ENTRATA IN MATERIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.54
FC
Lugano
14 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 gennaio 2010 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione 24 maggio 2007 l’Ufficio AI ha respinto una prima
richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1963, poiché sulla base degli
accertamenti medici (cfr. perizia
del dr. __________ del 31 agosto 2005, doc. AI 30) e, dopo confronto dei
redditi (cfr. rapporto finale 22 maggio 2007 del consulente in integrazione e
relativa tabella, doc. AI 45), egli non presentava un grado d’invalidità
pensionabile.
Con
sentenza 26 novembre 2007, cresciuta in giudicato, il TCA ha respinto il ricorso
presentato avverso la decisione dell’Ufficio AI dall’assicurato, rappresentato
dall’RA 1 (STCA 32.2007.222).
1.2. In
data 24 maggio 2009, tramite l’RA 1, l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda
di prestazioni (doc. AI 64).
Mediante
decisione 28 gennaio 2010 (doc. AI 76), preavvisata con progetto 24 novembre
2009 (doc. AI 74/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di
prestazioni con la motivazione che, alla luce della documentazione prodotta
dall’assicurato, segnatamente i certificati medici del dr. __________ del 5
maggio 2008 e 11 aprile 2009, e della valutazione del medico SMR, non risultava
oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute (doc. A).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, tramite il proprio patrocinatore,
ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento ed il
conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso
precisando che il ricorrente non aveva reso verosimile una rilevante modifica
del proprio stato di salute, come del resto rilevato dal medico SMR nelle
allegate annotazioni del 26 marzo 2010.
1.5. Con
lettera 16 luglio 2010 l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ha nuovamente
ribadito la propria presa di posizione (VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; H
335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117
V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare
se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130
V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
Fatti
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Occorre
qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,
123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I
619/06, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in
materia, unico punto di giudizio è quello di sapere se l’amministrazione ha
rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della richiesta. Si tratta
quindi di valutare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante
peggioramento della proprie condizioni di salute.
In
occasione della prima decisione dell’Ufficio AI del 24 maggio 2007,
l’amministrazione aveva tratto le proprie conclusioni basandosi essenzialmente
sulla perizia 31 agosto 2005 del dr. __________ (doc. AI 30),
il quale, accertate, quali diagnosi principali, bronchiettasie del lobo medio e
del lobo inferiore destro (con, tra l’altro, sindrome bronco-ostruttiva
d’accompa-gnamento), atopia a pollini e ad acari, nonché possibile pregressa
asma bronchiale allergica complicata dall’apparizione di bronchettasia (cfr.
perizia p. 7), e descritti i limiti funzionali (cfr. perizia p. 9), con
riferimento alla capacità lavorativa aveva ritenuto l’assicurato abile
nell’attività di cameriere nella misura del 50% a condizione che tale professione
potesse essere svolta evitando i momenti di punta ed in locali senza fumo. In
attività adeguate sedentarie, in ambiente privo di agenti respiratori (fumo e allergeni),
la capacità lavorativa era stata valutata al 100% (cfr. perizia p. 10). Tale
perizia non era in seguito stata smentita da altre certificazioni, come del
resto concluso anche da questo TCA nella sentenza del 26 novembre 2007.
In
occasione della nuova domanda di prestazioni l’assicurato ha prodotto un
riassunto della cartella medica del suo medico curante dr.ssa __________, rapporti
di degenze ospedaliere dal 8 al 16 giugno 2007, dal 9 al 17 dicembre 2008, dal
29 aprile al 7 maggio 2009, dal 9 al 16 giugno 2009, dal 20 al 23 ottobre 2009,
oltre che un rapporto di riabilitazione polmonare del 2 luglio 2008 e
certificati del dr. __________ del 5 maggio 2008, dell’11 e del 16 aprile 2009,
del 16 settembre 2009.
Orbene,
esaminati gli atti, non risulta effettivamente essere stata resa verosimile una
rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità
di guadagno dell’assi-curato.
Innanzitutto,
questo TCA concorda con la valutazione 26 marzo 2010, nella quale il dr. __________,
medico SMR, valutata la documentazione prodotta dall’assicurato, ha concluso
che:
" (…)
L’attuale documentazione non evidenzia una sostanziale
modifica dello stato polmonare dell’assicurato. In particolare l’attuale valore
funzionale primario, ossia il FEV1 risulta leggermente migliore di quello in
occasione della perizia del 2005: 1.26 l/37% vs. attuali 1.48 l/44%. (…)
(…)" (doc. VIbis)
Il
medico SMR ha contestualmente riportato le conclusioni dell’esame effettuato il
18 agosto 2009 e di cui riferisce nel rapporto del 16 settembre 2009 il dr. __________,
capo servizio del servizio di pneumologia dell’Ospedale __________, che dal
febbraio 2008 ha in cura l’assicurato e che, commentando l’esito degli esami di
spirometria, ha osservato come rispetto al precedente controllo del 7 aprile
2009 fosse rilevabile un chiaro miglioramento con ostruzione meno marcata e
incremento del valore di FEV 1, pari a 160 ml pre-broncodilatatore (doc. VI).
Del
resto il dr. __________ si era già espresso in modo analogo il 15 maggio 2009
dopo aver preso visione dei rapporti del dr. __________ del 5 maggio 2008, 11 e
16 aprile 2009, rilevando come rispetto alla valutazione peritale del 12 ottobre
2005 la FEV1 era invariata, vi fossero segni di iperinflazione più marcati, ma
che in sostanza, malgrado la limitazione funzionale severa, l’insufficienza
respiratoria fosse solo parziale e lieve e, di conseguenza, la capacità
lavorativa quale cameriere del 40% e quella in attività adeguate, senza attività
fisica, fosse totale (doc. AI 63).
Pure
nelle Annotazioni del 19 novembre 2009 il dr. __________, preso atto del
rapporto del dr. __________ dell’11 aprile 2009, ha rilevato come non risultava una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato,
considerato come “l’attuale esigibilità fornita dal dr. __________ corrisponde
a quella fornita dalla perizia del 2005, perizia alla base della precedente
decisione cresciuta in giudicato” (doc. AI 73).
In effetti,
dall’esame degli atti prodotti risulta che dal punto di vista del danno alla
salute la situazione è rimasta sostanzialmente la medesima: l’assicurato
continua a soffrire di una malattia bronchietactatica severa oltre che di BPCO
stadio GOLD III di origine mista con una conseguente limitazione funzionale
severa.
Se è vero
che l’assicurato ha sofferto nel corso del 2007 di due polmoniti e due
esacerbazioni della BPCO, nel 2008 di due polmoniti e nel 2009 di una polmonite
e una esacerbazione di BPCO, con relativi ricoveri ospedalieri dall’8 al 16
giugno 2007, dal 9 al 17 dicembre 2008, dal 29 aprile al 7 maggio 2009 (con incapacità
lavorativa sino al 13 maggio 2009, doc. D) e dal 9 al 16 giugno 2009 oltre che
dal 20 al 23 ottobre 2009, va anche detto che tali episodi acuti passeggeri
sono in seguito stati (fortunatamente) seguiti da un buon ristabilimento della
situazione precedente e non hanno quindi indiziato una modifica duratura e
prolungata dello stato di salute. Prova ne sia anche il fatto che proprio il
controllo effettuato dal dr. __________ il 18 agosto 2009, e quindi a soli tre
mesi dal ricovero avvenuto all’Ospedale di __________, ha documentato uno stato
polmonare sostanzialmente invariato e addirittura un miglioramento dei valori
della funzione polmonare rispetto all’epoca della perizia del dr. __________.
Il dr. __________ ha in effetti altresì osservato che il paziente si sentiva “nell’insieme
abbastanza bene” e che “la situazione respiratoria si è stabilizzata,
sia dal lato soggettivo che anche oggettivo spirometrico vi è un certo
miglioramento dell’ostruzione” (doc. E e VIbis). Anche il rapporto relativo
all’ultima degenza, dal 20 al 23 ottobre 2009, per una polmonite, riferisce di
un “ottimo decorso clinico”(doc. L), e quello relativo al ricovero del giugno
2007 riferisce di una “progressiva risoluzione della sintomatologia
respiratoria” (doc. P). Anche a seguito del citato ricovero nel giugno 2009
l’assicurato ha potuto essere dimesso con quadro respiratorio ristabilito (doc.
N). Né del resto il rapporto di riabilitazione polmonare del 2 luglio 2008
documenta un peggioramento delle condizioni polmonari dell’assicurato (doc. O).
Del resto
con riferimento alle periodiche esacerbazioni della sintomatologia ai polmoni e
ai relativi ricoveri questo TCA, nella sentenza del 26 novembre 2007, già aveva
osservato:
"
2.5.Con il ricorso
l’assicurato sostiene un peggioramento rispetto alla perizia del dr. __________,
rilevando di essere stato recentemente ricoverato presso l’Ospedale
Malcantonese di __________ a seguito di problemi polmonari.
Nel relativo rapporto 2 luglio 2007 di degenza, durata
dall’8 giugno al 16 giugno 2007, oltre alle note diagnosi, si legge che motivo
del ricovero è stata una broncopatia cronica da bronchittasie con pregressa
resezione polmonare, con aumento della dispnea e del broncospasmo anche a
riposo. Trattato con antibiotici, l’assicurato è stato dimesso a seguito della
progressiva risoluzione della sintomatologia respiratoria con una proposta di
un programma fisioterapico disostruttivo (doc. IV).
(…)
Nel caso in esame, volendo tener conto del ricovero nel
giugno 2007 a seguito di un’ulteriore esacerbazione della sintomatologia ai
polmoni, questo TCA concorda con quanto sostenuto il 25 luglio 2007 dal SMR,
ossia che si è trattato di un passeggero peggioramento di durata inferiore a
tre mesi e quindi non rilevante. Al riguardo va infatti ricordato che ai sensi
dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento
determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione
notevole.
Va poi evidenziato che nel periodo esaminato dal dr. __________
l’assicurato aveva già avuto delle esacerbazioni infettive, tutte con
evoluzione favorevole, motivo per cui l’episodio del giugno 2007 non
costituisce un nuovo elemento non preso in considerazione. Questa Corte non
minimizza la serietà della patologia polmonare di cui l’assicurato è portatore.
Tuttavia, sulla base della dettagliata ed esaustiva perizia pneumologica, non
vi è motivo per discostarsi dalle valutazione conclusive del dr. __________i.
(…)
In conclusione, sulla base affidabili e concludenti valutazioni specialistiche
del dr. ____________________, tenuto conto dell’assenza di un rilevante peggioramento,
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V
188 consid. 2b) che il ricorrente, sebbene la sua originaria attività non è da
considerare pienamente esigibile, presenta comunque una piena abilità al lavoro
in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali esposti in perizia."
Va
anche detto che dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente, la quale,
come detto, conferma sostanzialmente una situazione medica invariata, non
risulta nemmeno una valutazione della capacità lavorativa che differisca da
quella della perizia del dr. __________. Nella certificazione dell’11 aprile
2009 il dr. __________ si limita in effetti a confermare la capacità lavorativa
del 40% nell’attività di cameriere (ossia nella misura in cui il paziente era
attivo) mentre che conferma la capacità lavorativa in attività senza sforzi
fisici e rispettose di diverse, elencate, limitazioni (doc. F). Del resto anche
nel certificato del 5 maggio 2008 il dr. __________ riferiva di un
miglioramento “rispetto al passato” dei valori gassometrici con insufficienza
respiratoria parziale solo lieve, confermando la parziale incapacità lavorativa
nella professione di cameriere e rimandando invece per quanto riguardava una
riqualifica professionale in un’attività più adatta ai suoi problemi polmonari
alla perizia del dr. __________, ritenendo l’assicurato “sicuramente in grado
di svolgere dei lavori senza attività fisica rilevante” (doc. I).
Né,
infine, il fatto che l’assicurato sia attivo come cameriere solo nella misura
del 30% può evidentemente mutare alle suesposte conclusioni sulla capacità
lavorativa medico teorica.
Se ne deve concludere che l’assicurato non è riuscito a comprovare
un rilevante peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla perizia del
dr. __________, nessuno dei documenti versati agli atti comprovando un
deterioramento duraturo (quindi di almeno tre mesi) delle sue condizioni.
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute rispetto alla decisione di diniego di prestazioni
del 24 maggio 2007, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non
può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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