32.2010.57
A ragione l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche
30 agosto 2010Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.57
Data decisione, Autorità:
30.08.2010, TCA
Titolo:
A ragione l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
NON ENTRATA IN MATERIA
PERIZIA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 OAI
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.57
LG/sc
Lugano
30 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 1° febbraio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1958, precedentemente attivo in qualità di muratore, in data 22 settembre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti segnalando di essere affetto da “sindrome
lombo vertebrale cronica ricorrente” (doc. AI 1-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 17 marzo
2006 (doc. AI 37-1), poi confermata con decisione su opposizione del 24 maggio
2007 (doc. AI 56-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità
inferiore al 40%.
1.3. In data 31
luglio 2008 l’assicurato, rappresentato dal Sindacato __________, ha inoltrato
una richiesta di riesame all’Ufficio AI (doc. AI 60-1) lamentando un lento ma
progressivo peggioramento delle condizioni di salute.
Egli ha
allegato il rapporto del 15 febbraio 2008 del Dr. __________ (doc. AI 61-1) e
successivamente – in sede di osservazioni al progetto di decisione del 10
settembre 2008 (doc. AI 67-1) – il referto del 12 novembre 2008 del Dr. __________
(doc. AI 72-1).
1.4. L’UAI con
decisione del 16 gennaio 2009 (doc. AI 74-1), cresciuta incontestata in
giudicato, preavvisata con progetto del 10 settembre 2008 (doc. AI 67-1), non è
entrato in materia sulla richiesta di riesame non essendo stati oggettivati
elementi atti a dimostrare un subentrato peggioramento dello stato
valetudinario.
1.5. Il 16
settembre 2009 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti
segnalando una “Lesione del menisco – nuova patologia. Ernia discale”
(doc. AI 77-1/7).
1.6. L’UAI con
decisione del 1° febbraio 2010 (doc. AI 85-1), preavvisata con progetto del 4
dicembre 2009 (doc. AI 81-1), non è entrato nel merito della richiesta di
prestazioni non essendo stato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione
delle precedenti decisioni le circostanze oggettive hanno subìto una modifica
rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
1.7. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dal __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una mezza rendita
d’invalidità (doc. I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha allegato il certificato
del 25 febbraio 2010 del Dr. __________ (doc. A2) e quello del 1° marzo 2010 della
Dr.ssa __________ (doc. A3).
1.8. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV+bis).
1.9. Con scritto
del 27 aprile 2009 il __________ ha rinunciato a rappresentare l’assicurato
(doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Qualora una prima
richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla
perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto
da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1
LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova
domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;
DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8
marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
2.4. Nel caso in esame, avendo
l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA
è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure
no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nell’ambito
della richiesta di prestazioni del 16 settembre 2009 l’assicurato ha prodotto
il referto del 15 dicembre 2009 del Dr. __________ (doc. AI 84-1), mentre in
sede ricorsuale ha allegato il certificato medico del 25 febbraio 2010 del Dr. __________
(doc. AI 87-8) e lo scritto del 1° marzo 2010 della Dr.ssa __________ (doc. AI
87-1).
Il Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e reumatologia nel rapporto del 25 febbraio 2010 ha posto seguente diagnosi:
“Sindrome algica somatoforme:
-
sindrome lombospondilogena bilaterale con
insufficienza muscolare relativa:
-
stato dopo blocco lombare iperalgico 12/01 e
07/03
-
discrete discopatie L3/4 e L4/5, lieve
restringimento del canale spinale costituzionale (RM 02/05 e 02/08)
-
cifosi toracica prolungata
-
decondizionamento fisico
-
disturbo algico somatoforme
-
compromissione biopsicosociale importante” (doc.
A2)
Lo
specialista ha così concluso la sua valutazione:
"
(…)
VALUTAZIONE: si tratta di una sindrome algica cronica con insufficienza
muscolare reattiva e decondizionamento fisico in paziente che aveva manifestato
un primo blocco vertebrale lombare nel 12/2001.
Sono
note discrete discopatie L3/4 e L4/5 senza attuale evidente componente
radicolare.
Fatti
I
disturbi all’apparato locomotore si combinano con aspetti somatoformi e si
inseriscono in una compromissione psicosociale importante.
COMMENTO: la valutazione teorica reumatologica dell’incapacità lavorativa (vedi
precedenti rapporti) si scontra con aspetti extrareumatologici che contribuiscono
in maniera spiccata e predominante all’impossibilità pratica di reinserimento
professionale.
In
tale senso parla pure la presenza di alcuni criteri di Förster (1996), in
particolare la perdita dell’integrazione sociale, la situazione sociale molto
sfavorevole, la sintomatologia cronica senza remissioni nonché l’inefficacia
delle misure terapeutiche intraprese nel corso degli anni.
A ciò
si aggiunge l’assenza di formazione e le strategie di coping inesistenti e non
mobilizzabili” (doc. AI 87-8).
La Dr.ssa
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del 1° marzo
2010 ha specificato quanto segue:
“Il
paziente giunge alle mie consultazioni sollecitando una presa di posizione nei
confronti della decisione dell’Ufficio invalidità di negazione di una rendita.
Come
già più volte esplicitato allo stesso, il paziente è in mia cura su
segnalazione del dr. med. __________ di __________ per una sindrome
ansioso-depressiva, una sindrome lombovertebrale e una sindrome da dolore somatoforme.
Da
anni vive a carico dell’assistenza, da solo, senza mezzi economici, privo di
reti di sostegno valide.
Nega
abuso di sostanze alcoliche e di sostanze psicoattive, l’attenzione è
totalmente polarizzata sulla sintomatologia dolorosa cronica da lui vissuta
come invalidante.
Continua
ad essere in mia cura con una terapia antidepressiva con Paronex cpv 0-0-1 e
Stilnox cpr 0-0-1.
Vedo
il paziente regolarmente ogni due-tre mesi per una rivalutazione farmacologica,
non avendo incapacità di insingt e scarse di koping.
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa per la patologia psichiatrica presentata
preciso che il paziente non presenta una patologia psichiatrica maggiore nel
senso di psicosi, depressione grave, disturbo bipolare, disturbo schizoaffettivo
né un disturbo di personalità tale da compromettere la relazione con gli altri
e l’ambiente. La somatizzazione presentata è correlata ad un quadro di
solitudine, di autosvalutazione e il paziente utilizza il proprio corpo quale
mezzo di comunicazione per il proprio disagio. Continua a presentare dal mio
punto di vista un’incapacità lavorativa massima del 50% che non è stata
recuperata visto il lungo periodo di incapacità lavorativa, la posizione
regressiva invalidante da lui assunta” (doc. AI 87-1).
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
Considerandi
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Alla luce
della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene
che, a ragione, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di
prestazioni inoltrata dall’assicurato.
Nell’ambito
della prima richiesta di prestazioni l’amministrazione ha fatto riferimento
alla perizia del Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria,
svolta per conto dell’assicuratore “__________”.
Lo
specialista, nel referto dell’8 gennaio 2004, aveva posto la diagnosi di “Sindrome
lombovertebrale cronica con/da
turbe
statiche e funzionali modiche del rachide, alterazioni degenerative: -
osteocondrosi L3/4 con protrusione discale; - condrosi e spondilartrosi L4/5
con ernia discale mediana all’origine di una relativa stenosi del canale
spinale” (doc. LaMal 1-16).
In merito
alla capacità lavorativa il Dr. __________ aveva indicato che il paziente era a
quel momento inabile al lavoro in forma completa per l’attività lucrativa
svolta, con un’abilità al 50% dal 1° febbraio 2004 e successivamente abile al
100%. Per contro, in un’attività adeguata era da ritenere abile in forma
completa e da subito (doc. LaMAl 1-16).
Nella
valutazione del 12 novembre 2008 il Dr. __________ ha evidenziato che il
paziente è in condizioni simili alla precedente valutazione del 2004. In considerazione della stabilità sia dei reperti clinici che morfologici lo specialista non ha
ritenuto di dover modificare la valutazione della capacità fisica
dell’assicurato (doc. AI 72-4).
Il paziente
è quindi stato ritenuto abile al lavoro in forma normale (rendimento e
presenza) in attività adeguate (doc. AI 72-5).
Nell’ambito
della richiesta di prestazioni AI per adulti del 16 settembre 2009 RI 1 ha
prodotto – in sede di osservazioni al progetto di decisione del 4 dicembre 2009
(doc. AI 81-1) il certificato medico del 15 dicembre 2009 del Dr. __________,
medico generalista, il quale attesta in maniera stringata che il paziente “lamenta
importanti dolori lombosciatalgici con una sindrome ansioso depressiva
reattiva. Vi prego di convocarlo per una vostra definizione del caso presso una
commissione pluridisciplinare” (doc. AI 84-1).
La
patologia reumatologica indicata dal Dr. __________ è ben nota
all’amministrazione, ed è stata valutata in modo approfondito nei referti del
Dr. __________.
Per
quanto riguarda invece la patologia psichiatrica il certificato si limita ad
indicare una “sindrome ansioso depressiva reattiva”.
Questo
referto, steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria, stringato,
generico, privo di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione
riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessato e
del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della
patologia e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie
quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto
medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è
atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito
interpellato dall’amministrazione.
Giova
ricordare al riguardo in tale contesto un principio ripetutamente riconosciuto
dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del
medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001,
consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto
di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
La
patologia psichiatrica era inoltre già stata valutata nell’ambito della prima
richiesta di prestazioni, in sede di opposizione alla decisione del 17 marzo
2006.
(doc. AI 37-1; 47-1), quando è stato prodotto il referto della Dr.ssa __________
(doc. AI 47-1).
A quel
momento era stata negata la presenza di una patologia psichiatrica di tipo
invalidante (doc. AI 51-1).
In
allegato al ricorso al TCA l’assicurato ha quindi prodotto il certificato
medico del 25 febbraio 2010 del Dr. __________ (doc. A2) e lo scritto del 1°
marzo 2010 della Dr.ssa __________ (doc. A3).
Il Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e reumatologia, nel referto del 25 febbraio 2010 ha esposto una diagnosi sovrapponibile a quella del Dr. __________.
Il medico
curante ha infatti diagnosticato:
“Sindrome algica somatoforme:
-
sindrome lombospondilogena bilaterale con
insufficienza muscolare relativa:
-
stato dopo blocco lombare iperalgico 12/01 e
07/03
-
discrete discopatie L3/4 e L4/5, lieve
restringimento del canale spinale costituzionale (RM 02/05 e 02/08)
-
cifosi toracica prolungata
-
decondizionamento fisico
-
disturbo algico somatoforme
-
compromissione biopsicosociale importante” (doc.
A2)
Il Dr. __________
ha quindi evidenziato che la valutazione reumatologica dell’incapacità
lavorativa si scontra con aspetti extrareumatologici che contribuiscono in
maniera spiccata e predominante all’impossibilità pratica di reinserimento
professionale (doc. A2).
Anche il
certificato medico del 1° marzo 2010 della Dr. ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, non permette a questa Corte una diversa valutazione
della fattispecie.
La Dr. __________
ha ripreso integralmente la propria valutazione del 2006 precisando che il
paziente non presenta una patologia psichiatrica maggiore. La psichiatra ha poi
indicato la medesima percentuale (50%) d’incapacità lavorativa fissata nel
referto del 17 maggio 2006 (cfr. doc. AI 47-1, A3), già preso in considerazione
nella decisione su opposizione del 24 maggio 2007, cresciuta in giudicato.
Nelle
annotazioni dei medici del SMR, Dr. __________, spec. FMH in medicina generale
e Dr.ssa __________, spec. in psichiatria, viene rilevato che dalla nuova
documentazione medica prodotta “risulta una situazione somatica invariata”.
I medici
del SMR, Dr. __________ e la Dr. __________, hanno inoltre precisato che il
rapporto della Dr.ssa __________ è sovrapponibile a quello del 17 maggio 2006
(doc. IV bis).
Non
essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute
e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non
è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
2.7
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fr. 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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