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Decisione

32.2010.57

A ragione l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche

30 agosto 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

disturbi all’apparato locomotore si combinano con aspetti somatoformi e si

inseriscono in una compromissione psicosociale importante.

COMMENTO: la valutazione teorica reumatologica dell’incapacità lavorativa (vedi

precedenti rapporti) si scontra con aspetti extrareumatologici che contribuiscono

in maniera spiccata e predominante all’impossibilità pratica di reinserimento

professionale.

In

tale senso parla pure la presenza di alcuni criteri di Förster (1996), in

particolare la perdita dell’integrazione sociale, la situazione sociale molto

sfavorevole, la sintomatologia cronica senza remissioni nonché l’inefficacia

delle misure terapeutiche intraprese nel corso degli anni.

A ciò

si aggiunge l’assenza di formazione e le strategie di coping inesistenti e non

mobilizzabili” (doc. AI 87-8).

La Dr.ssa

__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del 1° marzo

2010 ha specificato quanto segue:

“Il

paziente giunge alle mie consultazioni sollecitando una presa di posizione nei

confronti della decisione dell’Ufficio invalidità di negazione di una rendita.

Come

già più volte esplicitato allo stesso, il paziente è in mia cura su

segnalazione del dr. med. __________ di __________ per una sindrome

ansioso-depressiva, una sindrome lombovertebrale e una sindrome da dolore somatoforme.

Da

anni vive a carico dell’assistenza, da solo, senza mezzi economici, privo di

reti di sostegno valide.

Nega

abuso di sostanze alcoliche e di sostanze psicoattive, l’attenzione è

totalmente polarizzata sulla sintomatologia dolorosa cronica da lui vissuta

come invalidante.

Continua

ad essere in mia cura con una terapia antidepressiva con Paronex cpv 0-0-1 e

Stilnox cpr 0-0-1.

Vedo

il paziente regolarmente ogni due-tre mesi per una rivalutazione farmacologica,

non avendo incapacità di insingt e scarse di koping.

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa per la patologia psichiatrica presentata

preciso che il paziente non presenta una patologia psichiatrica maggiore nel

senso di psicosi, depressione grave, disturbo bipolare, disturbo schizoaffettivo

né un disturbo di personalità tale da compromettere la relazione con gli altri

e l’ambiente. La somatizzazione presentata è correlata ad un quadro di

solitudine, di autosvalutazione e il paziente utilizza il proprio corpo quale

mezzo di comunicazione per il proprio disagio. Continua a presentare dal mio

punto di vista un’incapacità lavorativa massima del 50% che non è stata

recuperata visto il lungo periodo di incapacità lavorativa, la posizione

regressiva invalidante da lui assunta” (doc. AI 87-1).

2.5. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

Considerandi

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6

Alla luce

della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene

che, a ragione, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di

prestazioni inoltrata dall’assicurato.

Nell’ambito

della prima richiesta di prestazioni l’amministrazione ha fatto riferimento

alla perizia del Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria,

svolta per conto dell’assicuratore “__________”.

Lo

specialista, nel referto dell’8 gennaio 2004, aveva posto la diagnosi di “Sindrome

lombovertebrale cronica con/da

turbe

statiche e funzionali modiche del rachide, alterazioni degenerative: -

osteocondrosi L3/4 con protrusione discale; - condrosi e spondilartrosi L4/5

con ernia discale mediana all’origine di una relativa stenosi del canale

spinale” (doc. LaMal 1-16).

In merito

alla capacità lavorativa il Dr. __________ aveva indicato che il paziente era a

quel momento inabile al lavoro in forma completa per l’attività lucrativa

svolta, con un’abilità al 50% dal 1° febbraio 2004 e successivamente abile al

100%. Per contro, in un’attività adeguata era da ritenere abile in forma

completa e da subito (doc. LaMAl 1-16).

Nella

valutazione del 12 novembre 2008 il Dr. __________ ha evidenziato che il

paziente è in condizioni simili alla precedente valutazione del 2004. In considerazione della stabilità sia dei reperti clinici che morfologici lo specialista non ha

ritenuto di dover modificare la valutazione della capacità fisica

dell’assicurato (doc. AI 72-4).

Il paziente

è quindi stato ritenuto abile al lavoro in forma normale (rendimento e

presenza) in attività adeguate (doc. AI 72-5).

Nell’ambito

della richiesta di prestazioni AI per adulti del 16 settembre 2009 RI 1 ha

prodotto – in sede di osservazioni al progetto di decisione del 4 dicembre 2009

(doc. AI 81-1) il certificato medico del 15 dicembre 2009 del Dr. __________,

medico generalista, il quale attesta in maniera stringata che il paziente “lamenta

importanti dolori lombosciatalgici con una sindrome ansioso depressiva

reattiva. Vi prego di convocarlo per una vostra definizione del caso presso una

commissione pluridisciplinare” (doc. AI 84-1).

La

patologia reumatologica indicata dal Dr. __________ è ben nota

all’amministrazione, ed è stata valutata in modo approfondito nei referti del

Dr. __________.

Per

quanto riguarda invece la patologia psichiatrica il certificato si limita ad

indicare una “sindrome ansioso depressiva reattiva”.

Questo

referto, steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria, stringato,

generico, privo di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione

riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessato e

del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della

patologia e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie

quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto

medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è

atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito

interpellato dall’amministrazione.

Giova

ricordare al riguardo in tale contesto un principio ripetutamente riconosciuto

dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del

medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001,

consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto

di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

La

patologia psichiatrica era inoltre già stata valutata nell’ambito della prima

richiesta di prestazioni, in sede di opposizione alla decisione del 17 marzo

2006.

(doc. AI 37-1; 47-1), quando è stato prodotto il referto della Dr.ssa __________

(doc. AI 47-1).

A quel

momento era stata negata la presenza di una patologia psichiatrica di tipo

invalidante (doc. AI 51-1).

In

allegato al ricorso al TCA l’assicurato ha quindi prodotto il certificato

medico del 25 febbraio 2010 del Dr. __________ (doc. A2) e lo scritto del 1°

marzo 2010 della Dr.ssa __________ (doc. A3).

Il Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e reumatologia, nel referto del 25 febbraio 2010 ha esposto una diagnosi sovrapponibile a quella del Dr. __________.

Il medico

curante ha infatti diagnosticato:

“Sindrome algica somatoforme:

-

sindrome lombospondilogena bilaterale con

insufficienza muscolare relativa:

-

stato dopo blocco lombare iperalgico 12/01 e

07/03

-

discrete discopatie L3/4 e L4/5, lieve

restringimento del canale spinale costituzionale (RM 02/05 e 02/08)

-

cifosi toracica prolungata

-

decondizionamento fisico

-

disturbo algico somatoforme

-

compromissione biopsicosociale importante” (doc.

A2)

Il Dr. __________

ha quindi evidenziato che la valutazione reumatologica dell’incapacità

lavorativa si scontra con aspetti extrareumatologici che contribuiscono in

maniera spiccata e predominante all’impossibilità pratica di reinserimento

professionale (doc. A2).

Anche il

certificato medico del 1° marzo 2010 della Dr. ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, non permette a questa Corte una diversa valutazione

della fattispecie.

La Dr. __________

ha ripreso integralmente la propria valutazione del 2006 precisando che il

paziente non presenta una patologia psichiatrica maggiore. La psichiatra ha poi

indicato la medesima percentuale (50%) d’incapacità lavorativa fissata nel

referto del 17 maggio 2006 (cfr. doc. AI 47-1, A3), già preso in considerazione

nella decisione su opposizione del 24 maggio 2007, cresciuta in giudicato.

Nelle

annotazioni dei medici del SMR, Dr. __________, spec. FMH in medicina generale

e Dr.ssa __________, spec. in psichiatria, viene rilevato che dalla nuova

documentazione medica prodotta “risulta una situazione somatica invariata”.

I medici

del SMR, Dr. __________ e la Dr. __________, hanno inoltre precisato che il

rapporto della Dr.ssa __________ è sovrapponibile a quello del 17 maggio 2006

(doc. IV bis).

Non

essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute

e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non

è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fr. 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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