32.2010.59
Decisione di non entrata in materia. Durante la procedura giudiziaria l'assicurata ha reso verosimile una rilevante modifica dello stato di salute. Ricorso accolto e atti trasmessi all'Ufficio AI per
23 agosto 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2010.59
Data decisione, Autorità:
23.08.2010, TCA
Titolo:
Decisione di non entrata in materia. Durante la procedura giudiziaria l'assicurata ha reso verosimile una rilevante modifica dello stato di salute. Ricorso accolto e atti trasmessi all'Ufficio AI per accertamenti, senza accollo di spese di giustizia
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.59
BS
Lugano
23 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione del 1° febbraio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
ed in diritto
che - con
decisione 12 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
inoltrata da RI 1, classe 1967;
- con
decisione 1° febbraio 2010 (preavvisata il 6 novembre 2009) l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della nuova domanda di rendita del 28 ottobre 2009 non avendo
l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica della situazione valetudinaria
rispetto alla precedente decisione;
- contro
la decisione amministrativa l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA, facendo
presente, sulla base di un certificato medico allegato, un peggioramento del
suo stato di salute;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo
che quanto prodotto non attesta una sostanziale modifica delle condizioni di
salute;
- l’8
marzo 2010 lo psichiatra curante dell’assicurata, dr. __________, ha inviato al
TCA un circostanziato e dettagliato certificato medico (IV);
- con
osservazioni 25 marzo 2010 l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni 18 marzo
2010 del proprio servizio medico, evidenzia che con il citato rapporto dello
psichiatra curante l’insorgente ha reso verosimile una modifica delle
condizioni valetudinarie, motivo per cui propone la retrocessione degli atti per
l’entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni e, di conseguenza, per
esaminare l’eventuale effettiva esistenza di un peggioramento dello stato di
salute e, nell’affer- mativa, le ripercussioni sull’incapacità al guadagno (VIII);
- il
4 aprile 2010 l’assicurata ha preannunciato di inviare un certificato medico
del dr. __________ (X), trasmesso, su richiesta del TCA, il 23 aprile 2010
(XII);
- con
osservazioni 30 aprile 2010 l’Ufficio AI, ribadendo la proposta di retrocessione
degli atti per l’entrata in materia della nuova domanda di prestazioni, ha fatto
presente che il certificato prodotto verrà esaminato nell’ambito
dell’istruttoria (XIV);
- il
2 agosto 2010 l’assicurata ha inviato uno scritto (XVI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni;
- qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza
e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid.
4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenver- sicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra
nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di
vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Grundfigur von Invalidenren- tenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198).
Infine, se l'assicurato
interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice
esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in
materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice
non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 p. 269 consid. 1a);
- nel
caso in esame il 28 ottobre 2009 l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda
di prestazioni (doc. AI 40-1). Solo con i citati rapporti dei
dr. __________ e __________ – prodotti successivamente al ricorso – essa ha
soddisfatto il requisito di rendere verosimile una modifica delle proprie
condizioni valetudinarie. In particolare è risultata una patologia psichiatrica
non esistente al momento della decisione 12 febbraio 2007;
- in
queste circostanze, previo annullamento della decisione
contestata, s’impone una retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché
entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica
delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta
e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti del diritto a
prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurata;
- ne
consegue che il ricorso va accolto e l’Ufficio AI risulta essere soccombente;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso;
- considerati
Fatti
i motivi alla base dell’accoglimento del gravame, si prescinde dal prelievo di
spese di giustizia.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché entri nel merito della
nuova domanda di prestazioni.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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