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Decisione

32.2010.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 settembre 2010Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.6.7. In concreto,

l’UAI, sulla base di quanto indicato dal consulente IP, ha applicato al reddito

da invalido una riduzione del 18% per attività leggera e per attività a tempo

parziale (doc. AI 25-2), mentre il ricorrente ha postulato il riconoscimento

della riduzione massima consentita del 25% (doc. I).

Nel caso

di specie, questo Tribunale ritiene che la percentuale complessiva del 18%

stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

Contrariamente

a quanto postulato dall’insorgente un’ulteriore riduzione in considerazione

dell’età, l’assicurato è del 1955, e della lingua (è in Ticino dal 1991) non si

giustifica.

Anche per

quanto riguarda una presunta difficoltà nell’acquisire nuove metodologie di

lavoro (cfr. doc. I), il TCA non intravede ragioni per ulteriormente ridurre il

reddito da invalido. RI 1 ha infatti svolto svariate attività lavorative maturando

una certa esperienza (aiuto montatore elettricista, meccanico, aiuto

elettricista, impiegato di produzione) e la consulente ha rilevato che

l’assicurato potrebbe accedere ad attività semplici e non qualificate che non

richiedono grosse competenze linguistiche né tecnologiche (doc. AI 25-5).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

Considerandi

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione

senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un

salario da invalido di fr. 55'516.45, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la

riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 22'761.74,

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 54'080.-- (consid. 2.6.1) emerge un tasso d’invalidità del 57,9%, arrotondato al 58%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità,

come stabilito dall’amministrazione.

Nella

misura in cui l’UAI ha attribuito una mezza rendita d’invalidità dal 1°

settembre 2008 la sua decisione formale del 14 gennaio 2010 merita quindi

conferma.

2.7

L’avv. RA 1,

in via ricorsuale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti

economici e l’audizione di __________ (doc. I, IV).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti economici.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese

per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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