32.2010.61
Viste le risultanze mediche ed economiche a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita in via di revisione
12 ottobre 2010Italiano50 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2010.61
FS
Lugano
12 ottobre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, nel giugno 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti, indicando di avere “(…) problemi circolatori alle gambe e
dolori lombari e cervicali, sinovite, asma, allergie (…)” (doc. AI 1/1-7).
Con
decisione 7 giugno 2001 (doc. AI 23/1-2) – sulla base della perizia 1. febbario
2001 del Servizio Accetamento Medico (SAM) (doc. AI 18/1-19) – l’Ufficio AI ha
negato il diritto il diritto ad una rendita.
Questa
decisione è stata confermata da questo Tribunale con la STCA del 20 settembre 2001 (doc. AI 29/1-13).
1.2. Nel
mese di dicembre 2002 – dopo che con scritto 24 giugno 2002 l’Ufficio AI aveva
comunicato al dr. __________ che non riteneva adempiuti i presupposti per una
rivalutazione del diritto alla rendita (doc. AI 36/1) – l’assicurata ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 39/1-7).
Con
decisioni 11 marzo e 14 giugno 2004 – sulla base della perizia psichiatrica 13
ottobre 2003 del dr. __________ (doc. AI 57/1-10) e delle annotazioni 5
dicembre 2003 della dr.ssa __________ (doc. AI 60/1) – l’Ufficio AI ha riconosciuto
il diritto ad un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, a una mezza rendita dal 1. settembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 (doc.
AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2).
1.3. La
domanda di revisione del giugno 2005 (con richiesta di prestazioni AI per
adulti 13 giugno 2005 l’assicurata aveva chiesto l’aumento del grado di invalidità
all’80%; doc. AI 71/1-7) è sfociata nella decisione 8 gennaio 2007 (doc. AI
111/1-3) con la quale l’Ufficio AI – sulla base delle perizie reumatologica 27
ottobre 2005 del dr. __________ (doc. AI 83/1-6) e psichiatrica 16 gennaio 2006
con complemento 18 agosto 2006 della dr.ssa __________ (doc. AI 85/2-5 e 88/1),
nonché del rapporto finale 30 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale
(doc. AI 96/1-3 e 97/1) – ha soppresso il diritto alla rendita.
Questa
decisione è stata annullata dallo scrivente Tribunale che, con la STCA del 28 febbraio 2008 (doc. AI 129/1-18), ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché,
“(…) interpellata nuovamente la dr.ssa __________ per farsi precisare compiutamente
in cosa è consistito il miglioramento valetudinario quando è intervenuto e se è
presumibilmente duraturo, sottoposto questo parere al dr. __________ e se
necessario esperiti ulteriori accertamenti peritali, si pronunci nuovamente
sulla revisione intrapresa con la domanda di prestazioni inoltrata
dall’assicurata il 13 giugno 2005 (…)” (doc. AI 129/17).
1.4. Con
decisione 4 febbraio 2010 (doc. AI 168/1-3), preavvisata con progetto 11
novembre 2008 (doc. AI 143/12) –
sulla base del rapporto 16 giugno 2008 della dr.ssa __________ (doc. Ai
136/1-2), della perizia psichiatrica 11 settembre 2008 del __________ (doc. AI
140/1-11), della perizia reumatologica 6 luglio 2009 del dr. __________ (doc.
AI 165/1-8) e delle annotazioni 22 luglio e 25 settembre 2008, 16 febbraio, 4
maggio e 6 agosto 2009 del dr. __________ (doc. AI 138/1, 141/1, 157/1-2, 163/1
e 167/1) –, l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue
l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.5. Contro
la decisione 4 febbraio 2010 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale –
contestata la valutazione medica e il mancato esperimento di un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica – ha chiesto che “(…) alla ricorrente è
riconosciuta un’invalidità almeno del 50% (…) e subordinatamente che “(…) alla
parte ricorrente è riconosciuta un’invali-dità del …% (da stabilire dopo
l’istruttoria). (…)” (doc. AI 171/7). Contestualmente l’assicurata ha chiesto
di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
1.6. Con
scritto 12 marzo 2010 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato par
l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
1.7. Con
la risposta di causa – sulla base delle annotazioni del dr. __________ e del
rapporto supplementare della consulente in integrazione professionale, entrambi
del 17 marzo 2010 – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.8. Con
scritti 15 aprile e 17 maggio 2010 l’insorgente ha comunicato al TCA di non
avere osservazioni in merito alla documentazione prodotta dall’Ufficio AI con
la risposta e ha trasmesso il certificato medico 11 maggio 2010 della dr.ssa __________.
1.9. Con
osservazioni 28 maggio 2010 – viste le annotazioni 27 maggio 2010 del dr. __________
– l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF
130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non
ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha
modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del
grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene
pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con
riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 4 febbraio 2010 – con la quale
l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 1. aprile
2010 – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata
postula il riconoscimento del diritto, dopo il …, ad almeno una mezza rendita
e, in via subordinata, ad una rendita da stabilire previa ulteriore
istruttoria.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista
psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")
ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I
702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004,
consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung,
in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine,
va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e
l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del
19 maggio 2006).
2.6. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17
LPGA), pag. 379-380).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.7. Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag.
1480, n. 224).
A
sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino
al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di una
persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono
in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi
s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.8. Nel
caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)
secondo cui:
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge
e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado
d’invalidità nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa presumere che gli
assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano
gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.9. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in
assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784
segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150;
STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung
des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e
53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pag. 190 segg.).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I
276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:
"
(…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente
qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées
(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si
l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il
convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de
son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela
à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité
probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte
d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants,
l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que
ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209
consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la
base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la
reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force
probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)
2.10. Questo
Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la
ricorrente quale salariata nella misura del 100% e, di conseguenza, ha
applicato il metodo del confronto dei redditi per il calcolo dell’invalidità.
Dagli
atti di causa risulta in effetti che, anche se non ha mai esercitato
un’attività lavorativa, prima del danno alla salute l’assicurata si era
iscritta al collocamento e nella domanda d’indennità di disoccupazione del 25
giugno 1997 (doc. 1/1-4 dell’incarto disoccupazione) aveva precisato di essere
disposta a lavorare a tempo pieno.
Anche
dall’incarto cassa malati, in particolare dalla “richiesta informazioni” del 1.
ottobre 1998 (doc. 1/2 dell’incarto cassa malati), si evince che l’assicurata
cerca lavoro al 100% e che la stessa ha percepito, dal 19 ottobre 1998 al 31
maggio 1999, delle indennità giornaliere dalla Cammid sulla base di
un’incapacità lavorativa del 100%, fatto salvo il periodo dal 4 al 30 novembre 1998 in cui l’incapacità lavorativa era del 50%.
D’altra
parte, anche se invitata espressamente e a più riprese (doc. AI 92/1 e 93/1),
l’assicurata non ha contattato l’assisten-te sociale che avrebbe dovuto
esperire un’inchiesta a domicilio.
Dalla
sentenza del 27 aprile 2001 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano
(doc. AI 37/6-11) risulta inoltre che il matrimonio contratto il 30 marzo 1984
con __________ è stato sciolto per divorzio, che non sono stati fissati
contributi di mantenimento di un coniuge a favore dell’altro, che i figli (nati
il 17 aprile 1983 e il 7 novembre 1984) sono stati affidati al padre e che
l’assicurata (“(…) che farà di
tutto per attivarsi non appena possibile nella ricerca di un posto di lavoro
(…)” (doc. AI 37/11)) verserà al
marito un importo mensile di fr. 250.-- per figlio a titolo di contributo di
mantenimento.
Viste
le risultanze suindicate – ribadita la manifestata volontà di cercare un lavoro
a tempo pieno e ritenute le nuove condizioni economiche venutesi a creare
(nessun contributo dall’ex marito e obbligo di versargli un contributo per i
figli a lui affidati) – vi è dunque da concludere che senza il danno alla salute
l’assicurata avrebbe esercitato un’attività lavorativa al 100%.
Del
resto l’avv. RA 1 non ha contestato puntualmente le conclusioni a cui è giunta
l’amministrazione e si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che
“(…) omettendo tale [ndr.: si riferisce all’inchiesta a domicilio], importante
atto, non si è in concreto data la possibilità alla ricorrente di dimostrare
l’incapacità di svolgere i propri lavori domestici (…)” (doc. AI 171/6).
2.11. L’assicurata
era stata posta al beneficio di un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, di una
mezza rendita dal 1. settembre 2003 e di tre quarti di rendita dal 1. gennaio
2004 (doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2), sulla base delle seguenti
emergenze.
Ritenuto
l’aspetto reumatologico non necessitante di un ulteriore accertamento medico (doc.
AI 49/1-2) e sulla base della perizia psichiatrica 13 ottobre 2003 del dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 57/1-10), la dr.ssa __________,
medico SMR, nella proposta 5 dicembre 2003 (doc. AI 60/1), aveva concluso che:
"
(…)
Preso atto della perizia psichiatrica Dr. __________
del 13.10.2003 con le seguenti conclusioni:
Evoluzione peggiorativa della nota sindrome
neurastenica con componenti conversive, psicosomatiche e distimiche in paziente
con disturbo di personalità con successiva esacerbazione dell’isolamento
sociale e della regressione - involuzio-ne.
Il 60% per qualsiasi attività, instauratosi in modo
progressivo dall’ultima valutazione SAM del 2001.
Urgente presa a carico specialistica psichiatrica e
psicoterapeutica per arrestare ulteriore processo involutivo.
Procedere: il
perito non fornisce una data precisa per quanto concerne l’inizio della IL 60%.
L’ulteriore peggioramento della capacità lavorativa (già precedentemente
limitata del 20% secondo valutazione SAM del 2001) è avvenuto gradualmente.
Si deve quindi valutare l’inizio in base alla
documentazione medica a disposizione (la prima certificazione di peggioramento
dello stato di salute psichico risale al gennaio 2003 sul rapporto medico AI
del curante Dr. __________).
Quindi IL 60% per qualsiasi attività lavorativa dal
gennaio 2003 (comunque già dal 1999 presente diminuzione capacità lavorativa
del 20%).
Indicare sulla decisione la necessità di sottoporsi a
trattamento specialistico psichiatrico.
Revisione tra due anni.
(…)" (doc. AI 60/1)
Con
decisioni 11 marzo e 14 giugno 2004 –
trascorso l’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI; art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI fino al 31 dicembre 2007) e sulla base degli articoli 88a OAI e 28 cpv. 2
LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) –
l’Ufficio AI aveva quindi riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto
di rendita dal 1. giugno 2003, a una mezza rendita dal 1. settembre 2003 e a
tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 (doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2,
66/1-2 e 67/1-2).
2.12. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata. In tale contesto, va
rilevato che il TCA deve situarsi al mese di marzo 2004 (momento in cui dopo
gli accertamenti medici esperiti è stato riconosciuto il diritto a prestazioni)
e valutare se, dopo questo mese, le condizioni di salute dell’assicurata hanno
subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione del diritto alla rendita.
2.13. L’Ufficio
AI, conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella sentenza 28
febbraio 2008 (doc. AI 129/1-19) e nell’ambito della revisione intrapresa nel
luglio 2005 (doc. AI 76/1-2) – con
richiesta di prestazioni AI per adulti 13 giugno 2005 l’assicurata aveva
infatti chiesto l’aumento del grado di invalidità all’80% (doc. AI 71/1-7) –, ha
predisposto i seguenti accertamenti medici.
- perizia
13 ottobre 2005 (rapporto del 27 ottobre 2005, doc. AI 83/1-6), nella quale il
dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, posta la diagnosi di “(…)
fibromialgia – sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale a destra, su alterazioni
degenerative osteocondrotiche a livelli C6/C7, con spondilosi anteriore e
posteriore (…)” (doc. AI 83/5), circa il grado di capacità lavorativa
nell’esercizio dell’attività abituale svolta prima dell’insorgenza del danno
alla salute ha concluso che “(…) vi è quindi un peggioramento per quanto
riguarda i reperti reumatologici oggettivabili, sia clinicamente che radiologicamente.
Si tratta comunque di reperti di modesta entità, in particolar modo per quanto
riguarda la problematica cervicale. Tenendo in considerazione quindi questi
aspetti ritengo che nell’attività professionale svolta dalla paziente e cioè
quella di casalinga, vi siano delle limitazioni che raggiungono al massimo dal
punto di vista reumatologico, un 20%. Limitazioni simili anche per qualsiasi
tipo di attività lavorativa anche di tipo medio pesante.” (doc. AI 83/6);
- perizia
17 novembre 2005 (rapporto del 16 gennaio 2006, doc. AI 85/2-5), nella quale la
dr.ssa __________, capoclinica del servizio di psichiatria dell’Ospedale di __________,
posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità istrionico (ICD 10: F
60.04) (…)” (doc. AI 85/4), ha concluso che “(…) ciò che colpisce
nell'osservazione dell'A. è una evidente superficialità di giudizio, il che
suggerisce di testarne il Q1, che risulta però nella norma (106, vedi
allegato). Dal punto di vista psichiatrico non si ravvisano elementi che limitino
la capacità lavorativa: l'A. infatti appare addolorata per la morte del compagno,
ma non depressa. Le sue capacità di performance sono intatte, tanto che ella si
applica con piacere ad attività manuali creative. Certamente l'immaturità che
si percepisce durante l'esame peritale giustifica le difficoltà incontrate
dell'A. sia nell'attività lavorativa, sia nel ruolo di moglie e madre. Ci si mette
in contatto con il Dr. __________, il quale conferma come, dal punto di vista
reumatologico non sussistono limitazioni invalidanti. All'osservazione attuale
appaiono, quindi, affievoliti i sintomi che hanno giustificato il giudizio
medico assicurativo precedente. Si conclude valutando la capacità lavorativa
integra per occupazioni che non richiedano particolare onere fisico od
assunzione di responsabilità. (…)” (doc. AI 85-5);
- rapporto
16 giugno 2008 (doc. AI 136/1-2) nel quale la dr.ssa __________ ha così
risposto alle domande postele dall’Ufficio AI (doc. AI133/1): “(…) –
precisare compiutamente in cosa è consistito il miglioramento valetudinario: Al
momento della perizia da me eseguita nel Gennaio 2006 l’A. appariva eutimica,
riferiva di non aver più avvertito algie invalidanti da almeno due anni,
momento in cui, conclusa la relazione affettiva burrascosa con un tossicodipendente,
era riuscita a dare un assetto sereno alla propria vita, consolidato da una
nuova relazione definita armoniosa. Non erano evidenti alterazioni del
contenuto dell’ideazione, né limitazioni delle capacità di relazione, collaborazione
e comprensione. Non vi era alterazione del sensorio. Ciò in assenza di
qualsivoglia supporto specialistico. – Quando è intervenuto: Ci si riferisce a
quanto dichiarato dall’A. riguardo ad un miglioramento progressivo nel tempo e
presumibilmente coincidente alla risoluzione dei conflitti affettivi, quindi
nel 2004. – Se è presumibilmente duraturo: Le oscillazioni del tono dell’umore,
come la presenza di sintomatologia algica appaiono, nella storia dell’A.,
presentarsi in coincidenza a momenti di stress, legati o ai problemi affettivi,
o a questioni economiche. In assenza di supporto specifico, in grado di
attenuare la tendenza alla drammatizzazione, che caratterizza la modalità di
reazione dell’A. ai problemi della vita, è possibile che ella alterni fasi di
benessere ad altre in cui la sintomatologia di tipo conversivo si riproponga.
(…)” (doc. AI 136/1);
- perizia
11 settembre 2008 (doc. AI 140/1-11) nella quale il dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia e direttore del Centro peritale per le assicurazioni
sociali, non ha posto nessuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità di
lavoro e – sviluppate le seguenti
considerazione in sede di discussione: “(…) siamo confrontati con una donna
che, a buon titolo, non ha alcuna percezione soggettiva di aver un problema
psichico limitante. Effettivamente ella non presenta, al momento, una patologia
psichiatrica che possa condizionarla negativamente sul lavoro. Il disturbo di
personalità istrionico, egosintonico, non è da lei percepito come un
problema, venendo giudicato come un normale orientamento del proprio carattere,
che non crea particolari disagi, né limiti di sorta. La personalità istrionica,
infatti, è in questo caso un fattore di vulnerabilità, ma non risulta di per sé
invalidante. Essa condiziona questa persona in ambiti privati, che però non
inficiano direttamente la possibilità di produrre un impegno efficace e
durevole sul lavoro. Lo stile personologico di questa assicurata la rende
particolarmente teatrale, a tratti seduttiva nella sue manifestazioni verso le
altre persone, apparentemente fatua. Anche la descrizione dei sintomi è
connotata da questa teatralità. La vita emotiva si sviluppa costantemente in
relazione all’altro, che assume un’importanza notevole, anche rispetto alla
definizione del sé. Questo meccanismo è confermato indirettamente dalla
complessa, problematica, ma lunga relazione avuta in passato con un
tossicodipendente ed interrotasi, con grande sofferenza, tra il 2003 ed il
2004. Il dato è rafforzato ulteriormente dalla tendenza della signora a narrare
la propria vita e le proprie scelte sempre in relazione agli “altri significativi”.
Una simile struttura di personalità rende l’A. vulnerabile alle disconferme
ambientali, soprattutto in ambito affettivo. Pertanto è probabile che il quadro
psicopatologico descritto nella perizia psichiatrica del 2003 fosse interamente
reattivo ad una grave situazione di stress nella vita di copia. L’A. infatti
stava uscendo da una relazione problematica (e dispendiosa!) con un
tossicodipendente. E’ altresì probabile che, come affermato dalla dr.ssa __________
nel 2006, la risoluzione di tale relazione sentimentale difficile, abbia portato
ad una condizione di progressiva distensione psicologica. E’ pertanto
plausibile la modificazione nel tempo del quadro psicopatologico, che
giustifica la differenza tra l’osservazione psichiatrica del 2003 e quella
fatta nel 2006. Attualmente non si rilevano, come nel 2006, elementi
psichiatrici invalidanti. Lo status da me obiettivato risulta differente
rispetto agli elementi constatati nel 2003 dal perito psichiatra. Tutti i
fattori di fragilità sono sicuramente molto più sfumati che allora e non vedo
segni di progressione di alcun tipo. Non vi sono dati oggettivi che depongono
per una patologia dell’Asse I, secondo il manuale diagnostico DSM-IV. Concludo
quindi per un’assenza di comorbidità psichiatrica maggiore. (…)” (doc. AI
140/8-9), e dopo aver preso posizione in merito alla fibromialgia ravvisata dal
reumatologo e al disturbo del sonno –
ha concluso che “(…) l’A. non ha mai svolto alcuna attività lucrativa in
tutta la sua vita. Ciò nonostante, ella è sempre riuscita a far fronte alle
proprie necessità, in passato con l’aiuto del marito, negli ultimi undici anni
con l’aiuto delle istituzioni. I tentativi di intraprendere un’attività
lucrativa nel 1997, dopo la separazione, sono stati interrotti velocemente
perché ritenuti troppo faticosi, o poiché provocano problemi somatici vari. Attualmente
l’A. dubita che riuscirebbe a sostenere un qualsiasi lavoro, sia a causa
dell’età, della scarsa formazione, del problema del sonno (mai curato!), dei
dolori, e degli impegni famigliari come casalinga. Non entro nel merito di fattori
non pertinenti per l’AI. Sulla base di quanto osservato nella presente perizia,
queste convinzioni non afferiscono ad alcuna malattia psichica e credo debbano
rientrare quindi, sotto il capitolo delle scelte soggettive della persona. Non
vedo come si possa definire “regressione” o “involuzione” psicologica un simile
atteggiamento dell’assicurata. Parlare in questi termini mi sembrerebbe una
forzatura. Si consideri infatti che, in tutte le attività che stimolano il suo
interesse, l’A. è molto attiva, volenterosa e non risulta né regredita, né
passiva, né “involuta”, né depressa. (…)” (doc. AI 140/11);
- perizia
18 giugno 2009 (rapporto del 6 luglio 2009, doc. AI 165/1-8), nella quale il
dr. __________ – avuto riguardo
alla nuova documentazione medica sottopostagli (doc. AI 163/1) –, posta la diagnosi di “(…)
fibromialgia – sindrome cervico-vertebrale su alterazione degenerative
osteocondrotica C6/C7 – sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative
iniziali al segmento L2/L3 e su leggere alterazioni di tipo statico (…)”
(doc. AI 168/6), ha concluso che “(…) questa paziente è stata visitata da me
a più riprese nel 2001 e nel 2005. La situazione è da considerarsi
sostanzialmente invariata rispetto alle valutazioni antecedenti. Dal punto di
vista clinico non vi sono modifiche per quanto riguarda i reperti eruibili
attualmente. La paziente presenta un quadro clinico di una fibromialgia con dei
dolori sostanzialmente cronici, persistenti, senza comunque una grave progressione
della sintomatologia. La paziente definisce in effetti i suoi dolori
stazionari. Dal punto di vista clinico sono presenti tutti i tender points
necessari per la diagnosi di una fibromialgia. Sono presenti dei dolori nella
zona cervicale con un dolore alla mobilizzazione della colonna cervicale ed una
leggera limitazione della mobilità della stessa da riferire ad alterazioni
degenerative conosciute già da tempo al segmento C6/C7. Per quanto riguarda la
colonna lombare vi è una sindrome dolorosa da riferire piuttosto alla diagnosi
principale di fibromialgia, ma che può essere messa anche in relazione con una
leggera alterazione di tipo statico con una scoliosi sinistro convessa ed
un’iniziale alterazione degenerativa del segmento L2/L3 con una spondilosi
anteriore. Non vi sono alterazioni degenerative importanti di tipo
osteocondrotico. Tenendo in considerazione quindi le patologie evidenziate sia
dal punto di vista clinico che radiologico, ritengo che la paziente sia da
considerare inabile nell’attività professionale svolta attualmente, cioè quella
di casalinga soprattutto per delle attività lavorative particolarmente pesanti,
in cui debba alzare pesi superiori a 10 kg ripetutamente, mantenere delle posizioni statiche per un periodo prolungato o svolgere dei lavori in posizioni
non ergonomiche con la colonna vertebrale. Tenendo in considerazione
l’evoluzione del caso, le limitazioni che ne derivano, ritengo che questa
paziente presenti dal punto di vista reumatologico per l’attività di casalinga
un’incapacità lavorativa del 20%. Queste limitazioni sono da estendere anche
per qualsiasi attività lavorativa di tipo medio pesante. Non vi sono modifiche
dal punto di vista clinico e radiologico tali da determinare una differente
valutazione della capacità lavorativa rispetto alla mia perizia del 13.10.2005.
(…)” (doc. AI 165/7-8).
2.14. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique
VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del
libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25
febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI
o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici
esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie
conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.15. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti il dr. __________ e
la dr.ssa __________ nelle rispettive perizie psichiatriche del 16 gennaio 2006
e dell’11 settembre 2008 (doc. AI 85/2-5 e 140/1-11). In particolare il dr. __________
– appurata
l’assenza di diagnosi psichiatriche con ripercussioni sulla capacità lavorativa
– ha motivato diffusamente e in
modo convincente le ragioni per le quali vi è stata una modifica del quadro
psicologico che giustifica la differente valutazione tra l’osservazione
psichiatrica del 2003 e quella, da lui confermata, della dr.ssa __________ del
2006. Inoltre, anche se invitato espressamente a farlo (doc. AI 142/1), il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, non ha formulato alcuna osservazione in
merito alla perizia psichiatrica del dr. __________.
Questo
Tribunale deve fare proprie anche le conclusioni del dr. __________ che, nella
perizia 6 luglio 2009 (doc. AI 165/1-8), ha confermato la valutazione già
espressa nella perizia 27 ottobre 2005 (doc. AI 83/1-6) e ribadito che “(…) tenendo
in considerazione l’evoluzione del caso, le limitazioni che ne derivano,
ritengo che questa paziente presenti dal punto di vista reumatologico per
l’attività di casalinga un’incapacità lavorativa del 20%. Queste limitazioni
sono da estendere anche per qualsiasi attività lavorativa di tipo medio
pesante. (…)” (doc. AI 165/8).
Le
dettagliate ed approfondite valutazione peritali non sono state del resto validamente
smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
In
particolare non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo
ai certificati medici 7 marzo e 15 maggio 2010 nonché alla prescrizione di
fisioterapia della dr.ssa __________ (doc. C, D e F), FMH in medicina fisica e
riabilitazione, e alla RX bacino e eco-tomografia coscia sinistra del
03.03.2010.
La
dr.ssa __________ – senza
specificare quando l’assicurata si è presentata per la prima volta; va qui
ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata (in concreto il 4 febbraio 2010) quando si
ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b) –,
nel certificato 7 marzo 2010, non ha contestato le conclusioni a cui è giunto
il dr. __________ e, dopo aver osservato che “(…) con la documentazione in
possesso risulta difficoltoso esprimersi sulla disabilità motoria e sulla
effettiva capacità lavorativa (…)” (doc. C), nel certificato 15 maggio 2010,
ha concluso in modo del tutto generico e possibilistico che “(…)
accertamenti di laboratorio hanno rilevato un’incrementata eliminazione di
piombo nelle urine. Come risaputo, il piombo ha una spiccata tossicità sulle
fibre nervose e potrebbe essere responsabile sia di dolore neuropatico che di
disturbi del sonno. Il dolore cronico, la scarsa resistenza e la facile
affaticabilità dopo attività fisiche anche medio-leggere, rendono improbabile
un possibile reinserimento nell’ambiente lavorativo. (…)” (doc. F).
Al
riguardo anche il dr. __________, medico SMR FMH in medicina generale e medico
perito certificato SIM, nelle annotazioni 17 marzo (sulle quali, anche se invitato espressamente a farlo (VI),
l’assicurata non ha presentato alcuna osservazione) e 27 maggio 2010 ha concluso che:
"
(…)
la valutazione della dr.ssa __________ riscontra un
quadro disfunzionale, esprime pure una difficoltà ad esprimersi sulla
disabilità motoria e sulla effettiva capacità lavorativa. La radiografia del
bacino non mostra patologie di rilievo. La eco-tomografia della coscia non
evidenzia patologie strutturali, presenza unicamente un lipedema (raccolta di
tessuto adiposo sottocutaneo).
Valutazione
L’attuale rapporto della dr.ssa __________ non
evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla recente
rivalutazione reumatologica. Persiste un quadro disfunzionale valutato dal
perito prevalentemente nell’ambito di una fibromialgia con inoltre presenza di
alterazioni di tipo degenerativo di entità limitata.
(…)" (V/1)
"
(…)
Nuovo rapporto dr.ssa __________ del 11.5.2010:
viene posta la diagnosi principale di sindrome dal
dolore cronico si ipotizza una aumentata eliminazione di piombo nelle urine
Valutazione:
- dall’attuale rapporto della dr.ssa __________ non
risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata, prevale
la problematica somatoforme / fibromialgica già nota.
- Per quanto concerne la questione del piombo faccio
presente che i disturbi riferiti sono del tutto aspecifici e pure tipici per
una patologia somatoforme. Per la diagnosi d’una effettiva intossicazione da
piombo la misurazione nelle urine non è metodo indicato ma deve essere fatto
nel sangue, vedi direttiva SUVA:
(…)" (XI/1)
Visto
quanto precede – rammentato
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria rispetto al perito non è sufficiente a rimettere in discussione
una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(STF 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid, 7.4); non va infatti dimenticato
che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia) il TF ha già avuto modo di affermare che in caso di lite
non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante anche se
specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009) – sulla base delle
affidabili e concludenti valutazioni mediche sopra enunciate, è da ritenere
dimostrato che la situazione valetudinaria dell’assicurata è migliorata e che
essa vada ritenuta abile al lavoro nella misura dell’80% tanto quanto casalinga
che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
All’assicurata
va fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di
salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà
in futuro presentare una domanda di prestazioni. Il presente giudizio non
pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione
federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF
130 V 140 e 129 V 4).
2.16. Ritenuto
che l’assicurata va considerata quale salariata nella misura del 100% (cfr.
consid. 2.10), appurata una capacità lavorativa dell’80% in un’attività
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti e ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le
conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Riguardo
all’accertamento del reddito da valido, nel rapporto finale 30 ottobre 2006
(doc. AI 96/1-3), la consulente in integrazione professionale aveva in un primo
tempo concluso che “(…) in considerazione del fatto che l’A. non ha mai svolto
un’attività lucrativa di una certa importanza per determinare il reddito da
valido (in assenza di dati concreti) farò riferimento alle indicazioni del rilevamento
svizzero sui salari. Nel Canton Ticino una donna senza qualifiche che svolge
un’attività semplice e ripetitiva può infatti guadagnare un salario di Fr. 40'360.--
(tabella TA1, dati riferiti al Canton Ticino). (…)” (doc. AI 96/2).
Nel
rapporto supplementare 17 marzo 2010 (V/2), la medesima consulente, si è corretta
e ha precisato che “(…) per quanto riguarda il salario da valido va invece
precisato che a seguito delle indicazioni della Crte plenaria del Tribunale federale
delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA 13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone
quindi che il reddito da invalido (ndr. recte: da valido) vada d’ora in
poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA 1) dove si
determina un salario da valido di Fr. 51'368.-- (…)” (V/2).
Questa
Tribunale – vista l’assenza di una formazione professionale e ritenuto che
l’interessata non ha mai lavorato in precedenza – non può che confermare che anche
per il reddito da valido (come del resto rettamente fatto per quello da invalido)
va applicata la Tabella TA1 (per dei casi analoghi cfr. le STCA 24 febbraio
2010 [32.2009.162] e 17 novembre 2009 nella [32.2009.182]).
Di
conseguenza, i redditi ipotetici da valido e invalido per l’anno 2010 (viste le
attività generiche, semplici e ripetitive che ella avrebbe potuto e che
potrebbe ancora svolgere) si equivalgono e ammontano a fr. 53'098.19 (fr. 4'116.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2008]
aggiornati al 2009 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e
B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.
3a] e aggiornati al 2010 aumentandoli del 1.0% per il primo semestre
2010 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul
sito dell’Ufficio federale di statistica]).
Considerata
una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata la
riduzione del 5% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale – “(…) nel caso concreto valuto una
riduzione al reddito da invalido per attività leggere del 5% (…)”
(V/2, pag. 2); al proposito va
osservato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) – il
reddito ipotetico da invalido si attesta a fr. 40'354.62. (fr. 53'098.19 x 80%
ridotti del 5%).
Ritenuto
il reddito ipotetico da valido di fr. 53'098.19 e quello ipotetico da invalido
di fr. 40'354.62 si ottiene un grado d’invalidità del 24% ([53'098.19 -
40'354.62] x 100 : 53'098.19 = 24%) che non dà diritto ad alcuna rendita
d’invalidità (cfr. consid. 2.4).
2.17. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che
l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita finora erogata con effetto dal
1. aprile 2010 (art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI).
Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.18. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.19. Nel
ricorso l’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti
invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. dal 104
al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V
202 e 372 con riferimenti).
Nella presente
fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF
119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Per valutare, in
sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,
Considerandi
di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304
consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304
consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).
Nel
caso concreto, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del
ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi
precedenti, all’assicurata non poteva sfuggire – soprattutto perché rappresentata
da un avvocato – la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo
le quali le valutazioni peritali effettuate prima e dopo la STCA di rinvio del 28 febbraio 2008 non fossero più valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti