32.2010.65
Richiesta di una rendita d'invalidità di grado superiore rispetto a quella attribuita. Esame degli atti medici e calcolo del grado d'invalidità
8 settembre 2010Italiano73 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.65
Data decisione, Autorità:
08.09.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita d'invalidità di grado superiore rispetto a quella attribuita. Esame degli atti medici e calcolo del grado d'invalidità
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.65
cs
Lugano
8 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 febbraio 2010
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1954, attiva in qualità di aiuto cucina, ha inoltrato, il 2 ottobre
2006, una domanda tendente all’ottenimento di una rendita AI (doc. AI).
B. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
SAM del 9 febbraio 2009 (doc. AI 37-1), con decisione dell’11 febbraio 2010
(doc. A), preavvisata con progetto del 14 ottobre 2009 (doc. AI 48-1), l’UAI ha
assegnato ¼ di rendita AI dal 1.10.2006, una rendita intera dal 1.06.2007 e ¼
di rendita dal 1.05.2008 (doc. A).
C. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (doc. I). L’interessata, con riferimento a nuovi
rapporti medici del 1° marzo 2010 dei dr. med. __________ e __________ e del 3
marzo 2010 del dr. med. __________, fa valere che non vi è stato alcun
miglioramento dello stato di salute e chiede di poter essere messa a beneficio
di una rendita intera anche dopo il 1° maggio 2008.
D.
Con risposta del 29 marzo 2010 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
E. Il
16 aprile 2010 ed il 1° giugno 2010 la ricorrente ha prodotto ulteriore
documentazione (doc. VI e X), sulla quale l’UAI ha preso posizione il 27 aprile
2010 (doc. VIII) ed il 16 giugno 2010 (doc. XII).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo successivo dal 1°
gennaio 2008 all’11 febbraio 2010 seguente, data della decisione impugnata, che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano
applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in
maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene
pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid.
2).
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°
gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza
del 14 luglio 2006 nella
causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa
dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
6. In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione
a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona
assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007
del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche
in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha
evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora,
il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in
DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il
giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche
essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò
significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione
o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali
ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di
disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la
possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e
costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri
suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza
di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità
e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza
remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una
perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività
risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella
causa O., I 873/05)
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il
ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della
valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto
stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia
non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della
capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una
siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una
comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva
descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza
all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e
4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.
353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
7. Nel caso concreto alla luce dei certificati medici prodotti dalla
ricorrente, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del
SAM nei giorni 28 luglio, 13 e 29 agosto, 12 e 23 settembre nonché 28 novembre
2008 (doc. AI 37-1).
Dal
referto, datato 9 febbraio 2009 (doc. AI 37), risulta che i periti hanno fatto
capo a 5 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa __________),
reumatologica (dr. med. __________), cardiologica (dr. med. __________),
gastroenterologica (Dr. med. __________) e oftalmologica (dr. med. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di gonalgia a destra con versamento
articolare, deficit flessorio ed estensorio in esiti da impianto di protesi
totale l’1.3.2007, esiti da mobilizzazione chiusa del ginocchio destro il
16.4.2007, esiti da cambio della protesi ed artrolisi aperta del ginocchio ds.
in artrofibrosi, il 5.7.2007, gonartrosi bi compartimentale in varo a sinistra
con esiti da meniscectomia mediale a sin. il 24.10.2006, decondizionamento
muscolare, epatopatia cronica HCV correlata di genotipo 1, nota dal 2000 ma
presumibilmente di origine post-trasfusionale (dopo diverse trasfusioni di
sangue nel 1974 e 1979). Stato dopo terapia antivirale con PEG-Interferone e
Rivabivirina nel 2000 con diminuzione della viremia durante il trattamento a
ripresa della viremia alcuni mesi dopo la fine della terapia. Attuali segni
biologici leggeri di citolisi, ma la funzionalità epatica risulta normale. Dal
punto di vista clinico e ultrasonografico non ci sono segni per ipertensione
portale, sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F 45.3), dal 2003 più rilevante il quadro somatico, sindrome ansiosa non specificata (ICD-10, F 41.9), distimia (ICD-10, F 34.1) e le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di
piedi traverso piatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello,
spondilosi iperostotica, probabile anomalia di transizione lombosacrale,
disturbi statici del rachide, obesità (peso 73kg/stature 148,5 cm), sindrome algica generalizzata, aspecifica, ipotiroidismo trattato, stato dopo intervento
per sindrome del tunnel carpale, fibrillazione atriale parossistica; ventricolo
sinistro di dimensioni e FE normali, atrio sinistro di dimensione al limite
superiore della norma, FRCV: ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II,
famigliarità, lieve miopia, astigmatismo miotico e presbiopia.
Dalla
perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico l’insorgente presenta una
sfumata sindrome psichiatrica a impronta nevrotica (somatoforme, ansiosa), e
deflessione umorale lieve-media. Il quadro presentato produce una riduzione
della capacità lavorativa pari al 25% (abile al 75%) con le quote di dolore
cronico, di abbattimento, demotivazione tipici della deflessione umorale.
L’ansia presente può indurre anche perdita della capacità di organizzazione che
riducono nell’insieme la capacità lavorativa nella percentuale già indicata.
L’interessata non ha referenti psichiatri né li ha mai avuti: non assume alcuna
terapia farmacologica di interesse psichiatrico. La consulente ritiene che la
patologia psichiatrica influenza la capacità lavorativa dell’interessata
nell’ultimo lavoro svolto, poiché la peritanda presenta deflessione dell’umore,
ansia disorganizzante, abbattimento, apatia, anedonia, rallentamento
psicofisico che si associa a dolore cronico. Circa l’evoluzione dello stato di
salute, la consulente ritiene che la sintomatologia psichiatrica non pare aver
manifestato rilevanti peggioramenti negli anni: dal 2003 ad oggi, il quadro
appare complessivamente invariato. La sintomatologia dolorosa si sarebbe invece
acuita dopo gli interventi chirurgici. L’insorgente è in grado di svolgere
altre attività teoricamente esigibili e compatibili con il culturale, l’età, il
quadro fisico e le attitudini personali nella stessa percentuale già indicata.
Per
quanto concerne l’aspetto reumatologico, il consulente, dopo aver esaminato
tutta la documentazione a sua disposizione ed aver visitato la ricorrente, ha
descritto i limiti funzionali, precisando che dopo l’intervento di
meniscectomia mediale in artroscopia a sinistra del 24.10.2005 è giustificata
un’inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività durante 4 settimane
(quindi dal 24.10.2005 fino al 24.11.2005). Dal 25.11.2005 fino al giorno
antecedente all’intervento d’impianto di protesi totale al ginocchio ds dell’1.03.2007,
il consulente ritiene l’interessata, come aiuto cucina, inabile al lavoro nella
misura dei 2/3, da intendersi come diminuzione del rendimento sull’arco di una
giornata lavorativa normale, per i limiti funzionali e di carico, menzionati
nel consulto peritale, ma abile al lavoro in misura completa con rendimento
massimo in attività adatta allo stato di salute. Nell’intervallo a decorrere
dal 1.03.2007, fino a metà gennaio 2008, l’insorgente è inabile al lavoro nella
misura del 100% in qualsiasi attività lavorativa per le terapie subite
rispettivamente per i periodi di riabilitazione necessari. A decorrere da metà
gennaio 2008 l’insorgente è abile al lavoro in misura completa con rendimento
massimo in attività adatta allo stato di salute che tiene conto dei limiti
funzionali di carico riferiti nel consulto peritale, permanendo inabile al
lavoro nella misura dei 2/3, sempre da intendersi come diminuzione del
rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, per
l’ultima attività professionale principale di aiuto cucina.
Dal
punto di vista cardiologico, il consulente, dr. med. __________, ha evidenziato
come per quanto riguarda la capacità lavorativa, la questione
cardio-circolatoria rappresenta un problema assai marginale e non genera nessun
tipo di incapacità. La limitazione principale è infatti data soprattutto dai
problemi articolari. Anche dal punto di vista oftalmologico l’interessata non
ha avuto nessun problema se non la diminuzione dell’acuità visiva, specialmente
in vicinanza, confacente con l’età. Una diminuzione della capacità lavorativa
non si giustifica.
Infine,
per quanto concerne il consulto gastroenterologico, il dr. med. __________ ha
stabilito che un’infezione cronica da HCV può portare ad una stanchezza
anormale e può provocare dei dolori articolari che diminuiscono la capacità
lavorativa. Nel caso specifico l’incapacità lavorativa dovuta all’epatopatia
cronica è dell’ordine del 30-40%. Circa la prognosi, l’epatite C è stata
diagnosticata nel 2000, è presumibile che l’infezione sia stata contratta tra
il 1974 ed il 1979. L’evoluzione dell’epatite è molto lenta e non ci sono segni
clinici ed ultrasonografici per una fibrosi avanzata o una cirrosi.
Alla
luce dei cinque consulti specialistici, i periti hanno valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente a 1/3 nel suo ultimo lavoro svolto di aiuto cucina
(rendimento ridotto sull’arco di un orario normale di lavoro).
Per
quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno
affermato:
" Le menomazioni constatate si situano sia a livello
fisico che psicologico.
Nella sfera reumatologica i problemi di gonalgie bilaterali, riducono
la capacità lavorativa dell’insorgente nella sua ultima attività principale
come aiuto cucina svolta quasi esclusivamente in posizione eretta con necessità
di anteflessione e torsione del tronco nella misura dei 2/3.
Sul piano cardiaco le patologie riscontrate non generano incapacità
lavorative.
Sul piano gastroenterologico l’epatite C cronica genera una stanchezza
normale e può provare dei dolori articolari che diminuiscono la capacità
lavorativa, che il nostro consulente giudica nella misura del 30-40%.
Nella sfera psichiatrica le patologie constatate (sindrome somato-forme
da dolori persistenti, sindrome ansiosa non specificata, distimia), riducono la
capacità lavorativa dell’A. pari al 25%.
La diagnosi psichiatrica influisce sull’attività da ultimo svolta, nel
senso che l’A. presenta una deflessione, ansia disorganizzate, abbattimento,
apatia e anedonia lamento psicofisico che si associa a dolore cronico.
Nella sfera oftalmologica non si sono riscontrate patologie che
diminuiscono la capacità lavorativa dell’A.
Complessivamente l’evoluzione teorica della capacità lavorativa nella
sua ultima attività come aiuto cucina è stata dello 0% dal 24.10.2005 al
24.11.2005 (un mese dopo l’intervento di meniscectomia al ginocchio sin.). Dal
25.11.2005 fino al giorno antecedente l’intervento d’impianto di protesi totale
al ginocchio ds. avvenuto l’1.03.2007, giudichiamo l’A. abile nella misura di
1/3, inteso come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata
lavorativa normale.
Nell’intervallo dall’1.03.2007 fino a 6 mesi dopo l’ultimo intervento
chirurgico al ginocchio ds, avvenuto il 5.07.2007, riteniamo l’A. abile allo
0%. A decorrere da metà gennaio 2008, l’A. è abile nella misura di 1/3 nella
sua ultima professione (rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa
normale). Le incapacità lavorative per motivi reumatologici,
grastroenterologici e psichiatrici non vanno, a nostro avviso, sommati perché
considerano tutte una diminuzione del rendimento sul lavoro.
9 Conseguenze sulla capacità d’integrazione
Le patologie muscolo-scheletriche pongono dei limiti funzionali
all’A., la quale può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra
10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto
pesanti. La rotazione manuale è normale. L’A. può talvolta effettuare lavori al
di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso
assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in
piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata,
talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può assumere spesso la
posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga
durata. L’A. può talvolta camminare fino a 50 metri, di rado oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare
su terreno accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su scale a
pioli. Il nostro consulente ritiene che sia ipotizzabile nella distanza di
circa 6 mesi da un ulteriore cambio protesico al ginocchio ds., possa essere
aggiunto un perimetro deambulatorio superiore all’attuale permettendo all’A. un
calo ponderale di oltre 20 kg onde diminuire il carico sulle articolazioni
inferiori presentante alterazioni degenerative sintomatiche. Non ha proposte
terapeutiche.
Circa la patologia cardiaca il nostro consulente riterrebbe indicato
introdurre una terapia anti-aritmica per l’aritmia atriale rilevata a metà
2007. L’origine del disturbo del ritmo potrebbe essere ipertensiva, in quanto
all’esame clinico i valori della PA sono elevati. Consiglierebbe quindi
ulteriore controllo e se necessario un ampliamento della terapia
antipertensiva. Proporrebbe ad esempio del Cordarone, in seguito, dopo aver
effettuato un esame Holter, per documentare un ritmo sinusale continuo,
sospenderebbe l’anticoagulazione orale e manterrebbe l’Aspirina Cardio.
Sul piano gastroenterologico l’epatite C cronica riduce la capacità
lavorativa dell’A. del 30-40% per qualsiasi attività.
Sul piano psichiatrico i disturbi riscontrati riducono la capacità
lavorativa del 25%, il quadro appare complessivamente invariato dal 2003 ad
oggi, la prognosi viene ritenuta buona. Secondo la nostra consulente sarebbe
utile una presa a carico psichiatrica con introduzione di una terapia
farmacologica che sostenga l’umore (AD con effetto ansiolitico), una terapia
con Gabpebin per migliorare la gestione del dolore (anche in associazione con
un AD a doppio attacco). La nostra consulente non ritiene né utile né
proponibile in questa A. alcun provvedimento d’integrazione professionale in quanto
l’A. di fatto ha scarse risorse intellettuali e culturali e con il dolore
cronico e il quadro reattivo, ha ridotto anche la competenza lavorative
rispetto al fisico.
Circa l’evoluzione della capacità lavorativa in un lavoro adatto allo
stato di salute, giudichiamo l’A., dal 24.10.2005 al 24.11.2005, abile allo 0%
(un mese dopo l’intervento di meniscectomia mediale sin.) per qualsiasi
attività. Dal 25.11.2005 fino al giorno prima dell’intervento di protesi totale
al ginocchio ds. avvenuto l’1.03.2007, giudichiamo l’A. abile al 60% in un
lavoro adatto che rispecchi i limiti funzionali dell’A. Tra l’1.03.2007 fino a
6 mesi dopo l’ultimo intervento chirurgico ortopedico al ginocchio ds. avvenuto
il 5.07.2007, riteniamo l’A. abile allo 0% per qualsiasi attività.
Da metà gennaio 2008 l’A. è abile al 60% (inteso come rendimento
ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa) in attività adatta e che
rispetti i limiti funzionali dell’A.
Le capacità lavorative per motivi reumatologici, gastroenterologici e
psichiatrici, non vanno, a nostro avviso, sommati in quanto considerano un
rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa normale. Provvedimenti
d’integrazione professionali non sono al momento a nostro avviso proponibili
nell’attuale contesto psicofisico.” (doc. AI 37-31)
Sulla
base della perizia SAM, il medico SMR, dr. med. __________, ritenuto che
l’attività di aiuto cucina in pratica non è più esigibile, per quanto concerne
l’incapacità lavorativa in attività confacenti ed adatte al suo stato di
salute, si è così espresso:
" IL in attività adatta
IL 100% dal 24.10.2005 al 24.11.2005
IL 40% dal 25.11.2005 fino al giorno prima dell’intervento di protesi
totale al ginocchio ds. avvenuto il 1.03.2007.
IL 100% dal 11.03.2007 fino a metà gennaio 2008
IL 40% da metà gennaio 2008 l’A. è abile al 60% (inteso come
rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa)”
(doc. AI 38-2)
Agli
atti vi sono ulteriori certificati medici, tra cui quelli prodotti dalla
ricorrente in sede di osservazioni al progetto di decisione (del 22 luglio 2009
[dr. med. __________], doc. AI 50-1; del 21 ottobre 2009 [dr. med. __________],
doc. AI 51-1; del 7 ottobre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 51-2; del 6
agosto 2009 [Servizio di neurologica dell’__________], doc. AI 51-5; dell’8
settembre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 51-6; del 19 ottobre 2009 [dr.
med. __________, doc. AI 52-6; del 2 ottobre 2008 [Prof. Dr. __________], doc.
AI 52-7; 2 novembre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 52-8; del 30 ottobre 2009
[dr. med. __________], doc. AI 52-9).
Chiamato
a prendere posizione in merito il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato
che “l’attuale documentazione conferma una situazione ben nota. Da notare
che in occasione p.es. della visita dr. __________ era assente un versamento
articolare, versamento (indicatore per infiammazione in atto) ancora presente
in occasione della visita SAM. Si conferma una inidoneità per l’attività
abituale mentre un’attività rispettosa dei limiti funzionali risulta esigibile
come da perizia SAM.” (doc. AI 56-1).
In
sede di ricorso, l’insorgente ha prodotto ulteriore documenta-zione medica
(doc. I).
Un
certificato del 1° marzo 2010 del dr. med. __________, specialista FMH medicina
interna e medico curante della ricorrente, il quale ha affermato:
" In primo luogo la paziente presenta un’importante
sintomatologia dolorosa alle due ginocchia. A livello del ginocchio destro la
paziente aveva presentato un trauma distorsivo nel gennaio 2002. In seguito fu sottoposta a meniscectomia laterale mediale artroscopia del ginocchio destro il
6.05.2002. Più tardi, nel 2007, in considerazione dello sviluppo di
un’importante sintomatologia dolorosa nell’ambito di lesioni artrosiche la
paziente è poi stata sottoposta all’impianto di una protesi totale del
ginocchio destro il 1.03.2007. Nello stesso anno, vista la persistenza della
sintomatologia dolorosa è stata sottoposta a una mobilizzazione del ginocchio
destro in anestesia epidurale (il 16.04.2007). Considerato che questo intervento
non ha portato a un miglioramento è poi stata sottoposta alla sostituzione
della protesi del ginocchio destro e artrolisi aperta il 5.07.2007. Purtroppo,
malgrado la sostituzione della protesi la paziente continua a presentare una
importante sintomatologia dolorosa.
La paziente presenta pure una gonalgia sinistra per la quale è stata
prospettata la possibilità dell’impianto di una protesi che la paziente per ora
non intende sottoporsi visto l’esito negativo a livello del ginocchio destro.
La paziente presenta poi dei dolori tendomialgici diffusi nell’ambito
di una fibromialgia così come una sintomatologia dolorosa in sede lombare
nell’ambito di una sindrome lombo vertebrale cronica.
La paziente presenta pure uno stato di astenia, affaticabilità da
attribuire a una epatite C cronica per la quale era stata sottoposta a un
trattamento con Ribavirin e Peg Interferon senza successo. In questo contesto
sottolineamo pure la presenza di un ipotiroidismo forse secondario al
trattamento con Interferon eseguito per l’epatite C.
La paziente presenta poi una fibrillazione atriale parossistica,
un’ipertensione arteriosa, un diabete mellito di tipo II e una obesità.
Le patologie sopra menzionate hanno poi condotto progressiva-mente
all’istaurazione di uno stato ansioso-depressivo per il quale ho attualmente
chiesto un sostegno psichiatrico da parte del Dr. med. __________.
In considerazione delle patologie sopra menzionate ritengo la paziente
inabile al lavoro in misura completa.” (doc. C)
Sempre
il 1° marzo 2010 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha
affermato:
" la paziente soprammenzionata, in trattamento presso
il mio studio medico dal 07.09.2006 al 22.07.2009, presenta negli ultimi mesi
un’evoluzione stazionaria con sempre dolori al ginocchio dx in uno status
cambio protesi ginocchio dx con limitazione funzionale, come descritto
nell’ultimo rapporto del 22.07.2009.
In queste condizioni reputo che la capacità lavorativa della paziente
nella sua funzione quale aiuto cucina debba permanere del 100%. D’altronde,
considerando la situazione del ginocchio dx all’ultimo controllo del
22.07.2009, reputo che la paziente non possa lavorare anche in un’altra
funzione adattata.” (doc. D)
Il
3 marzo 2010 il dr. med. __________, FMH fisiatria specialista reumatologia, ha
affermato:
" Certifico che la paziente sopracitata è stata in
mie cure nel dicembre 2005 e nuovamente dal 23.10.2009 per dolori alle
ginocchia soprattutto a destra con versamento articolare che comportano un
notevole impedimento funzionale soprattutto nel camminare, nel restare a lungo
in piedi, inoltre per dolori al rachide sia lombare che cervicale.
Diagnosi: Gonalgia bilat. soprattutto a dx. con versamento articolare
cronico recidivante con deficit funzionale sia di flessione che estensione in esiti
di impianto di protesi totale (01.03.2007), esiti da mobilizzazione chiusa del
ginocchio dx. (16.04.2007), esiti da cambio della protesi ed artrolisi aperta
del ginocchio dx. (05.07.2007). Gonartrosi vara sin.- esiti da meniscectomia
mediale 24.10.2007. Sindrome cervico-lombo-vertebrale su turbe
statico-degenerative del rachide.
E’ stata in trattamento fisioterapico ambulatoriale e con medicamenti
antalgici e antinfiammatori in modo continuato a partire dal mese di ottobre
2009. Non è subentrato un cambiamento significativo e duraturo sia dei disturbi
che dei reperti oggettivi.
Capacità lavorativa quale aiuto-cucina: nelle attuali condizioni
valetudinarie dell’apparato locomotore ritengo la paziente inabile al 100%
nella professione finora esercitata di aiuto-cucina probabilmente in modo
definitivo.
Tenendo conto dell’attuale situazione delle ginocchia soprattutto del
destro e della problematica della schiena ritengo che la paziente non sia
idonea al lavoro quale salariata anche in un’altra attività più leggera
funzionalmente adattata.” (doc. F)
Il
29 marzo 2010, il dr. med. __________, medico SMR, specialista FMH medicina
generale, ha rilevato che “gli attuali rapporti confermano una situazione
clinica già nota e accertata in occasione della perizia SAM. Dai rapporti non
risulta una sostanziale modifica dello stato di salute.” (doc. IV/1).
Il
16 aprile 2010 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazio-ne medica (doc.
VI).
Il
14 aprile 2010 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicote-rapia, ha
affermato:
"
(…)
La presa a carico ha avuto inizio nel marzo 2010 e finora ha dato
luogo a due colloqui psichiatrici con la Dr.ssa __________, collaboratrice del Sottoscritto, e a un colloquio di contenuto psicogiuridico con il
Sottoscritto e la Dr.ssa __________.
Nonostante l’esiguità degli incontri effettuati con la paziente in
epigrafe, si può attestare e certificare con certezza un profondo stato di
sofferenza e disagio psichico ed emotivo che fanno propendere per una diagnosi
di sindrome mista ansioso-depressiva reattiva ad una comorbilità di fattori che
spaziano dalla sfera della salute a quella relazionale, lavorativa e sociale.
La paziente presenta una grave problematica psicopatologica cronica
che, unitamente a problemi dismetabolici ed internistici da cui è affetta, sono
la causa di uno stato clinico, psicopatologico ed esistenziale di completa
inabilità lavorativa.
La paziente lamenta tristezza e senso di angoscia ed impotenza;
afferma di non riuscire a dare un senso alla sua vita e a tutte le patologie somatiche,
organiche, internistiche e psichiche che non le consentono di condurre una vita
serena. Si riferisce nervosa e stanca perché non riesce a dormire più di un
paio d’ore a notte. Le sue giornate sono caratterizzate da continui pianti e da
uno stato d’ansia pervasiva.
La paziente vive costantemente circondata dalla patologia organica e
somatica che coinvolge lei e la sua famiglia e che la conduce in un circolo
vizioso in cui a sofferenza e preoccupazione segue angoscia e senso di impotenza
e rassegnazione.
La paziente vive una condizione di forte empasse da alcuni anni,
precisamente da quando i problemi organici hanno iniziato a debilitare il suo
stato di salute e a limitarne la valetudinarietà in maniera regressiva e
invalidante.
La diagnosi della paziente è pertanto di Sindrome mista ansioso
depressiva reattiva.
Questo comporta un atteggiamento apatico, abulico, anedonico,
accompagnato da sentimenti di autosvalutazione inappropriati. Ma il sintomo
sempre più evidente e preoccupante è l’angoscia di morte, che assume i diversi
aspetti di paura che questo eventi si verifichi e speranza quasi funesta che
questo non si verifichi.
La paziente continua a manifestare disturbi psicopatologici mag-giori
a strutturazione cronica. Si osserva un progressivo processo
involutivo/regressivo, dovuto anche alla sua problematica organica.
E’ evidente una riduzione marcata dell’interesse e della
partecipazione ad attività significative, accompagnata da sentimenti di
diminuzione delle prospettive future, da assenza di progettualità e di
qualunque tipo di prospettiva.
La paziente ha sviluppato inoltre un’ulteriore importante compro-missione
delle facoltà cognitive, volitive, affettive che comprome-ttono la sua già
ridotta autonomia e capacità valetudinaria.
Questa pluripatologia psichica ed organica trova traduzione nella sua
attuale condizione clinica complessiva caratterizzata dalla gravità della
sintomatologia precedentemente esplicitata.
Considerandi
Necessaria conseguenza ne è stata un nuovo riscontro negativo sul piano
psicofisico, psichico, relazionale e comportamentale.
Si conclude che la compromissione delle funzioni psichiche e somatiche
si ritiene essere al momento attuale cronica ed invalidante per cui la paziente
si trova tuttora in uno stato di angoscia pervasiva e destrutturante del suo
equilibrio psichico e personologico.
Da un punto di vista strettamente psichiatrico la paziente risulta
INABILE al lavoro nella misura del 100%, data la grave e rischiosa problematica
organica, ma anche e soprattutto la polipatologia psichiatrica che compromette
in modo significativo il suo stato psichico sul piano clinico e valetudinario.
Vi chiediamo pertanto di rivedere il progetto di decisione in virtù
del presente certificato medico attestante il grave quadro psicopatolo-gico che
caratterizza la paziente nell’ultimo periodo.” (doc. G1)
Il
4.
marzo 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,
malattie infettive e medicina farmaceutica, ha prodotto gli esami effettuati
nel corso del mese di febbraio 2010 ed ha affermato:
"
(...)
Valutazione:
Trattasi dunque di una paziente di 56 anni, conosciuta da una decina
d’anni per un’infezione HCV, acquisita probabilmente tramite trasfusioni
post-partali negli anni ’70.
La paziente è stata trattata già nel 2001 con Interferone Peghilato e
Ribavirina, abbiamo potuto ricostruire il decorso delle viremie sotto terapia
con il medico curante e stabilire che la viremia non si era mai negativizzata.
Si tratta pertanto di un non responder.
La valutazione attuale mette in luce un quadro di fibrosi epatica
avanzata, eventualmente già in fase cirrotica, senza segni di insufficienza
epatica o di complicanze di ipertensione portale. E’ indicato un controllo
tramite gastroscopia per esclusione di varici esofagee, preghiamo il Dr. __________,
che ci legge in copia, di convocare per questo la paziente.
Trattandosi di un non responder, non ha senso attualmente ripetere un
trattamento standard con Ribavirina ed Interferone. Sono attesi nuovi farmaci
in aggiunta alla terapia standard nel corso del 2011. Riprenderemo pertanto il
discorso terapia allora, per il momento sono da prevedere controlli semestrali
con screening per epatocarcinoma e controllo della funzionalità epatica.
Raccomandiamo il buon controllo del diabete, e un calo ponderale: la
sindrome metabolica, e in particolare il diabete, accelerano il processo di
evoluzione fibrotica nell’epatite C cronica.” (doc. G2)
Con
annotazioni del 26 aprile 2010 il dr. med. __________, FMH medicina generale,
certificato di capacità SGUM sonografia addominale e la dr.ssa __________,
specialista in psichiatria, hanno affermato:
"
(…)
Valutazione:
per quanto concerne la problematica epatica questa è stata debitamente
valutata in occasione della perizia SAM. Come confermato dal dr. __________ attualmente
non ci sono segni di insufficienza epatica o di ipertensione portale. La
presenza di una fibrosi epatica ha rilevanza prognostica ma non ha maggiori
ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata di quelle riconosciute
dal perito in occasione della perizia SAM. Da notare che l’attuale referto
sonografico (steatofibrosi epatica con epatomegalia senza segni di ipertensione
portale) corrisponde al referto evidenziato in occasione della perizia SAM
(fegato di dimensioni aumentate ad eco struttura iper-riflettente).
La valutazione psichiatrica in ambito SAM non viene di fatto
contestata, nel rapporto medico del 14.04.2010 il Dr __________ riporta una
diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva reattiva ad una comorbilità di
fattori, non spiega il diverso orientamento diagnostico rispetto alla
valutazione della dr.ssa __________ (diagnosi di sindrome somatoforme da dolore
persistente ICD 10 F 45.4, sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F 41.9, distimia ICD 10 F 34.1 presenti dal 2003 in maniera invariata). Lo psichiatra curante non
fornisce una descrizione dettagliata dello stato di salute (vengono riportate
solo le lamentele soggettive) né viene riportato l’esordio ma viene attestato
genericamente un “grave quadro psicopatologico che caratterizza la paziente
nell’ultimo periodo”, non è inoltre specificato in che modo la patologia a
livello psichico limiti o si ripercuota sulla CL.
Non viene menzionato se ora l’A è sotto trattamento farmacologico (il
perito SAM aveva indicato utile un’introduzione di una terapia
psicofarmacologica).
Tale documentazione non porta ad una diversa valutazione rispetto alla
decisione precedente.” (doc.VIII)
Il
1° giugno 2010 la ricorrente ha prodotto un certificato del 25 maggio 2010 del
dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha
affermato:
" la paziente sopramenzionata è seguita regolarmente
presso il mio studio medico, l’ultima volta in data 20.05.2010. Nell’arco degli
ultimi anni l’evoluzione è stazionaria con una sindrome dolorosa al ginocchio
dx in uno stato dopo cambio protesico con una limitazione funzionale con una
F/E 85/0/0.
Sulla base dei dati attualmente a disposizione, reputo che la
incapacità lavorativa della paziente nella sua funzione quale aiuto cucina
debba permanere al 100%. D’altronde non vedo un’attività lavorativa chiaramente
esigibile con la situazione del ginocchio.” (doc. H)
Con
annotazioni del 16 giugno 2010 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato
che “l’attuale certificato dr. __________ attesta una situazione stazionaria
con funzionalità limitata a livello del ginocchio destro, patologia già nota e
presa debitamente in considerazione in occasione della perizia SAM.” (doc.
XII/Bis).
8.
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002.
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001
pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
9.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 9 febbraio 2009 che ha in particolare concluso
per una capacità lavorativa di 1/3 nella precedente attività di aiuto cucina e
abile al 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata) da
metà gennaio 2008 in qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute
e che rispetti i limiti funzionali ivi descritti.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, sulla base dei 5 consulti (psichiatrico, reumatologico, cardiologico,
oftalmologico e gastroenterologico), sono giunti alla convincente conclusione
che l’assicurata è abile al lavoro all’60% (inteso come
rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata), da metà gennaio 2008, in qualsiasi professione.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,
personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni
attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di gonalgia a destra con versamento
articolare, deficit flessorio ed estensorio in esiti da impianto di protesi
totale l’1.3.2007, esiti da mobilizzazione chiusa del ginocchio destro il
16.4
, esiti da cambio della protesi ed artrolisi aperta del ginocchio ds.
in artrofibrosi, il 5.7.2007, gonartrosi bi compartimentale in varo a sinistra
con esiti da meniscectomia mediale a sin. il 24.10.2006, decondizionamento
muscolare, epatopatia cronica HCV correlata di genotipo 1, nota dal 2000 ma
presumibilmente di origine post-trasfusionale (dopo diverse trasfusioni di
sangue nel 1974 e 1979). Stato dopo terapia antivirale con PEG-Interferone e
Rivabivirna nel 2000 con diminuzione della viremia durante il trattamento a
ripresa della viremia alcuni mesi dopo la fine della terapia. Attuali segni
biologici leggeri di citolisi, ma la funzionalità epatica risulta normale. Dal
punto di vista clinico e ultrasonografico non ci sono segni per ipertensione
portale, sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F 45.3), dal 2003 più rilevante il quadro somatico, sindrome ansiosa non specificata (ICD-10, F 41.9), distimia (ICD-10, F 34.1).
I periti e i 5 consulenti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc.
AI 37-8) ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente sulla base
delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 28 luglio, 13 e
29.
agosto, 12 e 23 settembre, nonché 28 novembre 2008 (doc. AI 37-1). Il
consulente dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha inoltre
spiegato che l’interessata, inabile al lavoro nella misura del 100% dal
1.3
, ha migliorato la sua capacità lavorativa in attività confacenti al
suo stato valetudinario 6 mesi dopo l’ultimo intervento ortopedico al ginocchio
destro del 5.7.2007, quindi da metà gennaio 2008 (doc. AI 37-55).
10.
L’insorgente, in sede di progetto di decisione e nelle more processuali, ha
prodotto nuova documentazione, contestando la valutazione dei periti dal punto
di vista reumatologico, psichiatrico ed gastroenterologico e chiedendo il
diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2008.
Per
quanto concerne la patologia reumatologica, con il certificato del 7 ottobre
2009.
il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica (doc. AI 52-3), riassume
gli interventi subiti dalla paziente ed evidenzia di non aver riscontrato
elementi di giudizio che lascino sospettare la presenza di un eventuale errore
dell’arte nell’operato dei dr. med. __________ e __________, senza tuttavia
apportare elementi di novità circa la capacità lavorativa delle ricorrente in
attività leggere.
Neppure
i certificati del 22 luglio 2009, del 19 ottobre 2009, del 1° marzo 2010 e del
25.
maggio 2010 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e
traumatologia sono d’aiuto alla ricorrente poiché lo specialista afferma che “l’evoluzione
è stazionaria” (doc. D, H, 52-6 e 50-1) e non evidenzia un peggioramento
dello stato di salute rispetto al 9 febbraio 2009, data della perizia del SAM
(cfr. doc. AI 37).
Il
dr. med. __________, FMH fisiatria specialista in reumatologia con i
certificati del 30 ottobre 2009 (doc. AI 52-9) del 3 marzo 2010 (doc. F) evidenzia
come l’interessata sia nuovamente in cura dall’ottobre 2009 per dolori alle ginocchia
soprattutto a destra con versamento articolare con notevole impedimento
funzionale soprattutto nel restare a lungo in piedi, inoltre per dolori al
rachide sia lombare che cervicale. Nel certificato del 3 marzo 2010 afferma
inoltre che l’interessata è in cura con medicamenti antalgici e con un
trattamento fisioterapico, ma aggiunge che “non è subentrato un cambiamento
significativo e duraturo sia dei disturbi che dei reperti oggettivi”. Lo
specialista non si confronta con la perizia del SAM, in particolare non fa valere
un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente rispetto a quanto
attestato dai periti e non si esprime con precisione circa la capacità
lavorativa residua limitandosi ad affermare che la paziente non è idonea al
lavoro quale salariata anche in un’altra attività più leggera funzionalmente
adatta. Come rilevato pure dal medico SMR, dr. med. __________, in due
occasioni (doc. AI 56-1 e doc. IV/1), questi certificati confermano una
situazione già nota (cfr. in particolare la valutazione del 23 settembre 2008
del dr. med. __________ che aveva già evidenziato la presenza della gonalgia a
destra con versamento articolare, deficit flessorio ed estensorio in esiti da
impianto di protesi totale l’1.3.2007, esiti da mobilizzazione chiusa del
ginocchio destro il 16.4.2007, esiti da cambio della protesi ed artrolisi parte
del ginocchio destro in artrofibrosi, il 5.7.2007, gonartrosi bi
compartimentale in vaso a sinistra con esiti da meniscectomia mediale a
sinistra il 24.10.2006, oltre a una spondilosi iperostotica, una probabile
anomalia di transizione lombosacrale e disturbi statici del rachide, doc. AI
37-50). Essi si esauriscono per lo più in una differente valutazione della
capacità lavorativa rispetto a quanto stabilito dai periti, senza tuttavia dare
una spiegazione oggettiva.
Infine,
come emerge dalle valutazioni del dr. med. __________, va rilevato che il dr.
med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, che del resto non
si esprime circa l’incapacità lavorativa della ricorrente, con certificato
dell’8 settembre 2009 (doc. AI 51-6) ha attestato l’assenza di un versamento
articolare (“All’esame clinico l’allineamento globale degli arti inferiori è
simmetrico, assenza di tumefazione o versamento, assenza di calore o eritema.”),
ancora presente in occasione della perizia SAM (cfr. doc. AI 37-50: “gonalgia
a destra con versamento articolare (…)”).
Per
cui il TCA non ha nessun motivo per scostarsi dalle valuta-zioni dei periti del
SAM che hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione medica a loro
disposizione, hanno tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentata la
paziente ed hanno affidato l’esame della patologia reumatologica ad uno
specialista FMH in reumatologia, come il dr. med. __________.
Per
quanto concerne l’aspetto psichiatrico, l’attestazione del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapeuta, del 14 aprile 2010 (doc. G1), non è atta a
sovvertire le convincenti conclusioni cui è giunta la consulente del SAM, dr.ssa
med. __________, specialista in psichiatria.
In
effetti il curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle
valutazioni dei medici curanti, consid. 8: il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr.
DTF 125 V 353), si è limitato a certificare una totale inabilità lavorativa della
ricorrente senza tuttavia confrontarsi con le convincenti e concludenti
valutazioni della perita SAM, in particolare senza spiegare il diverso
orientamento diagnostico rispetto alla valutazione della dr.ssa med. __________,
senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ma
affermando che “la diagnosi della paziente è pertanto di Sindrome mista
ansioso-depressiva reattiva”, doc. G1) ed infine senza indicare se vi è
stato un peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto attestato nella
perizia SAM.
Come
rileva la dr.ssa med. __________, SMR, specialista in psichiatria, il curante inoltre
non fornisce una descrizione dettagliata dello stato di salute poiché vengono
riportate in particolare le lamentele soggettive, non indica l’esordio della
malattia ma solo un grave quadro psicopatologico che caratterizza la paziente nell’ultimo
periodo e non precisa se l’interessata sta seguendo un trattamento
farmacologico (doc. VIII/Bis).
Non
va poi dimenticato che la ricorrente si trova in cura presso il dr. med. __________
solo dal mese di marzo 2010 e lo stesso specialista afferma che “questa
pluripatologia psichica ed organica trova traduzione nella sua attuale
condizione clinica complessiva (…)” (sottolineature del redattore). Ora, va
rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante
deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto l’11 febbraio
2010), ritenuto che fatti
verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V
366.
consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Per
cui se ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute
successivamente all’emanazione della decisione, esso dovrà semmai essere
l’oggetto di una nuova domanda.
Ne
segue che anche dal lato psichiatrico la valutazione dei periti del SAM va confermata.
Per
quanto concerne il certificato del 4 marzo 2010 del dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna, malattie infettive e medicina
farmaceutica, il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come lo
specialista conferma che non vi sono segni di insufficienza epatica o
ipertensione portale e come dagli atti emerge che la presenza di una fibrosi
epatica ha rilevanza prognostica ma non ha maggiori ripercussioni sulla
capacità lavorativa dell’assicurata di quelle riconosciute dal perito in
occasione della perizia SAM e il referto sonografico corrisponde al referto
evidenziato in occasione della perizia SAM.
Va
ancora evidenziato come il Prof. __________ il 2 ottobre 2008 si limita a porre
la diagnosi ed ha indicare le cure da effettuare senza esprimersi circa la
capacità lavorativa in attività adeguate della ricorrente (doc. AI 52-7), così
come il dr. med. __________ il 2 novembre 2009 afferma che l’interessata dovrà
subire un intervento alla mano sinistra senza indicare alcunché circa
un’eventuale inabilità lavorativa (doc. AI 52-8) e la dr.ssa med. __________,
capo clinica del laboratorio di elettrofisiologia, il 6 agosto 2009 descrive
l’esito degli esami senza tuttavia prendere posizione circa la possibilità per
l’insorgente di svolgere altre attività (doc. AI 51-5).
Infine,
neppure le prese di posizione del medico curante, dr. med. __________, specialista
FMH medicina interna, possono essere d’aiuto alla ricorrente, non
confrontandosi in maniera convincente con la perizia SAM, ma descrivendo per lo
più le malattie di cui è affetta l’interessata.
Va
qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non
va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23
dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha
interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del
ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere
conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e
mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid.
3.2.3
e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per
il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti,
anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr.
anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20
marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con
riferimenti).
La
circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel
senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile
2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I
701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Inoltre,
va ribadito che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR,
dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, pure SMR e specialista in
psichiatria, i quali hanno confermato le conclusioni della perizia SAM secondo
cui da metà gennaio 2008 l’interessata è abile al lavoro al 60% (inteso come
rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata) in attività che rispetti i
limiti funzionali ivi descritti.
Va
a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una
decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere
ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico
SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei
rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.
3.
; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione,
l’UAI ha concluso che da metà gennaio 2008 l’interessata è abile al lavoro al
60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata).
Pur
se non contestato va ora esaminato se l’UAI ha proceduto al corretto raffronto
dei redditi.
11.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere
a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999
pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel
caso in esame, dunque, va preso in considerazione un salario annuo di fr.
58'873 (cfr. doc. AI 6-2: fr. 56'810 nel 2006 [4'370 X 13], aumentato a fr.
57'719 nel 2007 [+ 1,6%] e a fr. 58'873 nel 2008 [+ 2%]).
12.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza
confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una
seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali."
In
concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 51'368 (4'116 : 40 X
41.6
X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).
L’assicurata,
quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato fr. 58'873 nel 2008.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”: fr. 3’647 : 40 X 41.6
X 12
mesi = 45’515).
Non
sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009
sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto nel rapporto della consulente in integrazione (doc. AI 47-1) e nella
decisione impugnata (doc. A), a proposito della riduzione salariale, figura: “del
40% come da indicazione medica”.
Ciò
è dovuto al fatto che l’abilità al 60% è intesa come rendimento ridotto
sull’arco di un’intera giornata lavorativa (cfr. perizia, doc. AI 37-31).
A
questo proposito in una sentenza dell’11 marzo 2009 (inc. 32.2008.8), questo
Tribunale ha già avuto modo di affermare:
" 2.16. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da
invalido una riduzione percentuale del 10% per “attività leggera e le
difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata
inattività lavorativa” (doc. 53-2).
L’assicurato ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo
avviso troppo bassa, che avrebbe invece dovuto essere pari al 20%,
conformemente alla giurisprudenza federale in materia, vista la sua incapacità
lavorativa completa nella precedente attività e la ridotta capacità lavorativa
in attività adeguate (I).
Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA volta a chiarire i
motivi per i quali, contrariamente alla giurisprudenza federale in materia,
l’UAI non ha ritenuto opportuno applicare una percentuale di riduzione per
tenere conto del fatto che l’assicurato può esercitare un’attività lavorativa
adeguata solo a tempo parziale, l’ammini-strazione, con scritto del 10 febbraio
2009, ha confermato la correttezza della riduzione percentuale del 10%
stabilita nel rapporto della consulente IP del 27 settembre 2007. L’UAI ha
fondato la sua risposta sul rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 redatto
dalla consulente IP, del seguente tenore:
Su richiesta del TCA (vedi missiva del lodevole Tribunale ricevuta in
data 28 gennaio 2009), il giurista Signor X – nell’ambito del suo mandato – mi
chiede di giustificare ed eventualmente modificare le riduzioni per svantaggi
salariali applicate nel calcolo della CGR a favore dell’A. ed esplicitate nel
rapporto stilato dalla sottoscritta in data 27 settembre 2007.
Anzitutto bisogna specificare che l’assicurato possiede una capacità
lavorativa piena con rendimento ridotto (aspetto più volte specificato nella
perizia SAM ricevuta in data 10 aprile 2007 in particolare a pag. 6) e non una capacità lavorativa del 60% come erroneamente riportato sia dalla vicecancelliera
del TCA Sig.ra Y (nello scritto citato sopra) che dal rappresentante legale
dell’assicurato nello scritto pervenuto al TCA in data 11 gennaio 2009.
Questa distinzione è necessaria perché dà adito a fraintendimenti. La
sottoscritta, prediligendo la brevità/sintesi di scrittura ad una corretta
espressione della capacità lavorativa reale che ripeto essere del 100% con
rendimento ridotto del 40%, ha erroneamente indicato – nella parte conclusiva
del rapporto stilato in data 27 settembre 2007 – una CL del 60%.
Una capacità lavorativa completa con riduzione di rendimento, nel caso
specifico, vuol dire che l’assicurato può essere presente sul posto di lavoro
in misura completa (100%) ma il suo rendimento economico corrisponderà
solamente al 60% (del 100%). Questa diminuzione di rendimento è difficilmente
quantificabile a livello salariale, infatti vi saranno delle volte in cui
l’assicurato starà fisicamente meglio e quindi renderà economicamente di più e
a volte il suo danno alla salute influenzerà maggiormente il suo rendimento
lavorativo portandolo ad un prodotto minore del 60%, risulta quindi chiaro che
un DL difficilmente riuscirà a quantificare a livello salariale il rendimento
dell’assicurato, a meno che l’assicurato non lavori a cottimo.
Per tale motivo durante l’elaborazione dell’incarto, in base alle
indicazioni del SMR, viene applicata una media salariale corrispondente al
diminuito rendimento medico-teorico, senza ulteriore riduzione salariale.
Il TFA rileva che i dipendenti a tempo parziale non guadagnano
necessariamente meno, proporzionalmente parlando, dei lavoratori a tempo pieno,
notoriamente negli ambiti in cui esistono delle nicchie da colmare con dei
lavori a tempo parziale, molto ricercati dai datori di lavoro e remunerati di
conseguenza. Questo fattore di riduzione può essere considerato se l’attività
esigibile esaminata è un’occupazione essenzialmente femminile, inteso come
posto di lavoro femminile occupato da un uomo. Ciò non è il caso del nostro
assicurato che, nonostante il danno alla salute, possiede ancora un ampio
ventaglio di possibilità di impiego direttamente accessibili e confacenti al
problema di salute.
La riduzione richiesta dal rappresentante legale può essere
giustificata solamente nel caso che, in una determinata categoria di attività a
tempo parziale, quest’ultima è meno remunerata in rapporto al tempo pieno.
Per concludere, un’ulteriore riduzione per svantaggi salariali legati
all’attività a tempo parziale non viene applicata innanzitutto perché
l’assicurato possiede una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto
che non può essere comparata ad un’attività a tempo parziale (es.: occupazione
lavorativa pari al rendimento economico) per i motivi summenzionati e,
secondariamente, il ventaglio di attività lavorative accessibili all’assicurato
non presentano una perdita di guadagno rispetto ad un impiego al 100% con
rendimento al 100%.
Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione della pratica.”
(Doc. X/bis)
Al riguardo, il patrocinatore dell’interessato, nello scritto del 19
febbraio 2009, ha ritenuto non condivisibile la tesi espressa dalla consulente
IP (doc. XII).
Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla
riduzione percentuale del 10% (per tener conto dell’attività leggera e delle
difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata
inattività lavorativa) stabilita dalla consulente IP nel rapporto del 27
settembre 2007 (doc. 53-2).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per
costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione
senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Non può, in particolare, essere condivisa da questo Tribunale la
richiesta del rappresentante dell’assicurato di applicare al reddito da
invalido una ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che
l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo
parziale.
Va infatti sottolineato che, come giustamente rilevato dalla
consulente IP nel suo rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 (cfr. doc.
X/bis), il Tribunale federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
(…)
4.
Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17. August 2005 einen
leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn mit der Begründung
ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit der Annahme einer
auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis mittelschweren Tätigkeiten
bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt,
weil der Versicherte ganztags mit eingeschränkter Leistung arbeiten könne.
Das kantonale Gericht führt im angefochtenen Entscheid aus, die
Verwaltung habe die statistischen Angaben über die Entstehung eines
überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung falsch
interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen Tätigkeit mit
reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im vorliegenden
Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen Durchschnittslohn
angemessen.
Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der Versicherte habe als an einer
psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter einen zusätzlichen Lohnnachteil
in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem zusätzlichen Abzug im Umfang von 5% vom
Tabellenlohn Rechnung zu tragen.
5.
Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug damit, der sog.
Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit
in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch höhere Kosten des
Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und durch die das
Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in gleicher Weise
auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob dies zutrifft,
ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten
Fall grundsätzlich angezeigten Abzuges).
5.1
Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar
2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades bei
Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand Rechnung
tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional weniger
verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V 321
E. 3b/aa S. 322 f.; vgl. überdies BGE 126 V 75
E. 5a/cc S. 78 und S. 79 in fine; AHI 1998 S. 175 E. 4b). Erfasst werden sollte
mit diesem Abzug nur die eigentliche Teilzeitarbeit, nicht aber eine
vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I
292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I 2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee).
Das Gericht stützte sich bei der Begründung des Abzuges denn auch auf die
zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen über 90%) und prozentual abgestuften
Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und weniger bis maximal 90%)
differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V
321.
E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen zu dieser Tabelle in LSE 1994
S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen Kategorien von Arbeitnehmenden mit
Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin
darin nicht gefolgt werden, dass der höchstrichterlich unter dem Titel
Beschäftigungsgrad vorgesehene sog. Teilzeitabzug auch Vollzeittätigkeiten mit
eingeschränktem Rendement umfasse.
5.2
Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in der Regel
überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten, sind
höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden
Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei
Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich
regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei
Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit
tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass
dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt,
lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden
könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen
für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit.
Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere
Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.
5.3
Zusammenfassend besteht keine rechtsgenügliche Grundlage, um bei
vollzeitlich mit reduzierter Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten
regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus gehende,
überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen
Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad oder als eigenständiges neues Merkmal - beim
leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales
Gericht hiezu vernehmlassungsweise vortragen, führt zu keiner anderen
Betrachtungsweise.
5.4
Fällt demnach der von der Vorinstanz mit dieser Begründung
vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher auf die zusätzlich
mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die lohnbeeinflussenden Auswirkungen
der psychischen Erkrankung eingegangen werden. Denn es resultiert unabhängig
von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses Abzuges ein Invaliditätsgrad
unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens erforderlichen 40%.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto stabilito nella sentenza
appena riprodotta, essendo l’assicurato, dal profilo medico, ancora abile a
tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 40%, in un’attività
adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione del reddito da
invalido per tenere conto del fatto che l’assicurato può effettuare un’attività
adatta solo a tempo parziale, come preteso dal rappresentante dell’interessato.”
In
concreto, ritenuto che l’insorgente non ha mai contestato la riduzione
applicata dall’UAI né in sede di osservazioni al progetto di decisione né in
sede di ricorso, e che, per costante giurisprudenza, il giudice non può
scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF
126.
V 80 consid. 5b/dd e 6), questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla
valutazione della consulente in integrazione.
Ne
segue che raffrontando il reddito da invalido di fr. 30’821 (60% di fr. 51'368)
con quello da valido di fr. 58’873, si giunge ad un tasso d’invalidità del 48%,
che dà diritto ad ¼ di rendita.
Va
qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2009 e nel 2010, dovendoli
entrambi aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato non cambia.
Infatti, nel 2009 i salari da valido ed invalido andrebbero
aumentati del 2,1% (cfr. la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95) per un
grado d’invalidità del 48% (fr. 31’468 per il salario da invalido e fr. 60’109
per il salario da valido). Allo stesso modo per il 2010, aumentando i salari
del 1,2% (cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata
su www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html),
si raggiungerebbe un grado d’invalidità del 48% (31’846 per il salario da
invalido e fr. 60’830 per il salario da valido).
In
queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha assegnato alla ricorrente ¼
di rendita con effetto dal 1° maggio 2008, ossia tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute di metà gennaio 2008 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).
13.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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