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Decisione

32.2010.65

Richiesta di una rendita d'invalidità di grado superiore rispetto a quella attribuita. Esame degli atti medici e calcolo del grado d'invalidità

8 settembre 2010Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

6. In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione

a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona

assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Questa

giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007

del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,

namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora,

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in

DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il

giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche

essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò

significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione

o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali

ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di

disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la

possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e

costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri

suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza

di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità

e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza

remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività

risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella

causa O., I 873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il

ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della

valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto

stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia

non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della

capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una

siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una

comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva

descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza

all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e

4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.

353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

del 4 luglio 2007, I 384/06).

7. Nel caso concreto alla luce dei certificati medici prodotti dalla

ricorrente, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del

SAM nei giorni 28 luglio, 13 e 29 agosto, 12 e 23 settembre nonché 28 novembre

2008 (doc. AI 37-1).

Dal

referto, datato 9 febbraio 2009 (doc. AI 37), risulta che i periti hanno fatto

capo a 5 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa __________),

reumatologica (dr. med. __________), cardiologica (dr. med. __________),

gastroenterologica (Dr. med. __________) e oftalmologica (dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di gonalgia a destra con versamento

articolare, deficit flessorio ed estensorio in esiti da impianto di protesi

totale l’1.3.2007, esiti da mobilizzazione chiusa del ginocchio destro il

16.4.2007, esiti da cambio della protesi ed artrolisi aperta del ginocchio ds.

in artrofibrosi, il 5.7.2007, gonartrosi bi compartimentale in varo a sinistra

con esiti da meniscectomia mediale a sin. il 24.10.2006, decondizionamento

muscolare, epatopatia cronica HCV correlata di genotipo 1, nota dal 2000 ma

presumibilmente di origine post-trasfusionale (dopo diverse trasfusioni di

sangue nel 1974 e 1979). Stato dopo terapia antivirale con PEG-Interferone e

Rivabivirina nel 2000 con diminuzione della viremia durante il trattamento a

ripresa della viremia alcuni mesi dopo la fine della terapia. Attuali segni

biologici leggeri di citolisi, ma la funzionalità epatica risulta normale. Dal

punto di vista clinico e ultrasonografico non ci sono segni per ipertensione

portale, sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F 45.3), dal 2003 più rilevante il quadro somatico, sindrome ansiosa non specificata (ICD-10, F 41.9), distimia (ICD-10, F 34.1) e le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di

piedi traverso piatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello,

spondilosi iperostotica, probabile anomalia di transizione lombosacrale,

disturbi statici del rachide, obesità (peso 73kg/stature 148,5 cm), sindrome algica generalizzata, aspecifica, ipotiroidismo trattato, stato dopo intervento

per sindrome del tunnel carpale, fibrillazione atriale parossistica; ventricolo

sinistro di dimensioni e FE normali, atrio sinistro di dimensione al limite

superiore della norma, FRCV: ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II,

famigliarità, lieve miopia, astigmatismo miotico e presbiopia.

Dalla

perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico l’insorgente presenta una

sfumata sindrome psichiatrica a impronta nevrotica (somatoforme, ansiosa), e

deflessione umorale lieve-media. Il quadro presentato produce una riduzione

della capacità lavorativa pari al 25% (abile al 75%) con le quote di dolore

cronico, di abbattimento, demotivazione tipici della deflessione umorale.

L’ansia presente può indurre anche perdita della capacità di organizzazione che

riducono nell’insieme la capacità lavorativa nella percentuale già indicata.

L’interessata non ha referenti psichiatri né li ha mai avuti: non assume alcuna

terapia farmacologica di interesse psichiatrico. La consulente ritiene che la

patologia psichiatrica influenza la capacità lavorativa dell’interessata

nell’ultimo lavoro svolto, poiché la peritanda presenta deflessione dell’umore,

ansia disorganizzante, abbattimento, apatia, anedonia, rallentamento

psicofisico che si associa a dolore cronico. Circa l’evoluzione dello stato di

salute, la consulente ritiene che la sintomatologia psichiatrica non pare aver

manifestato rilevanti peggioramenti negli anni: dal 2003 ad oggi, il quadro

appare complessivamente invariato. La sintomatologia dolorosa si sarebbe invece

acuita dopo gli interventi chirurgici. L’insorgente è in grado di svolgere

altre attività teoricamente esigibili e compatibili con il culturale, l’età, il

quadro fisico e le attitudini personali nella stessa percentuale già indicata.

Per

quanto concerne l’aspetto reumatologico, il consulente, dopo aver esaminato

tutta la documentazione a sua disposizione ed aver visitato la ricorrente, ha

descritto i limiti funzionali, precisando che dopo l’intervento di

meniscectomia mediale in artroscopia a sinistra del 24.10.2005 è giustificata

un’inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività durante 4 settimane

(quindi dal 24.10.2005 fino al 24.11.2005). Dal 25.11.2005 fino al giorno

antecedente all’intervento d’impianto di protesi totale al ginocchio ds dell’1.03.2007,

il consulente ritiene l’interessata, come aiuto cucina, inabile al lavoro nella

misura dei 2/3, da intendersi come diminuzione del rendimento sull’arco di una

giornata lavorativa normale, per i limiti funzionali e di carico, menzionati

nel consulto peritale, ma abile al lavoro in misura completa con rendimento

massimo in attività adatta allo stato di salute. Nell’intervallo a decorrere

dal 1.03.2007, fino a metà gennaio 2008, l’insorgente è inabile al lavoro nella

misura del 100% in qualsiasi attività lavorativa per le terapie subite

rispettivamente per i periodi di riabilitazione necessari. A decorrere da metà

gennaio 2008 l’insorgente è abile al lavoro in misura completa con rendimento

massimo in attività adatta allo stato di salute che tiene conto dei limiti

funzionali di carico riferiti nel consulto peritale, permanendo inabile al

lavoro nella misura dei 2/3, sempre da intendersi come diminuzione del

rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, per

l’ultima attività professionale principale di aiuto cucina.

Dal

punto di vista cardiologico, il consulente, dr. med. __________, ha evidenziato

come per quanto riguarda la capacità lavorativa, la questione

cardio-circolatoria rappresenta un problema assai marginale e non genera nessun

tipo di incapacità. La limitazione principale è infatti data soprattutto dai

problemi articolari. Anche dal punto di vista oftalmologico l’interessata non

ha avuto nessun problema se non la diminuzione dell’acuità visiva, specialmente

in vicinanza, confacente con l’età. Una diminuzione della capacità lavorativa

non si giustifica.

Infine,

per quanto concerne il consulto gastroenterologico, il dr. med. __________ ha

stabilito che un’infezione cronica da HCV può portare ad una stanchezza

anormale e può provocare dei dolori articolari che diminuiscono la capacità

lavorativa. Nel caso specifico l’incapacità lavorativa dovuta all’epatopatia

cronica è dell’ordine del 30-40%. Circa la prognosi, l’epatite C è stata

diagnosticata nel 2000, è presumibile che l’infezione sia stata contratta tra

il 1974 ed il 1979. L’evoluzione dell’epatite è molto lenta e non ci sono segni

clinici ed ultrasonografici per una fibrosi avanzata o una cirrosi.

Alla

luce dei cinque consulti specialistici, i periti hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente a 1/3 nel suo ultimo lavoro svolto di aiuto cucina

(rendimento ridotto sull’arco di un orario normale di lavoro).

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno

affermato:

" Le menomazioni constatate si situano sia a livello

fisico che psicologico.

Nella sfera reumatologica i problemi di gonalgie bilaterali, riducono

la capacità lavorativa dell’insorgente nella sua ultima attività principale

come aiuto cucina svolta quasi esclusivamente in posizione eretta con necessità

di anteflessione e torsione del tronco nella misura dei 2/3.

Sul piano cardiaco le patologie riscontrate non generano incapacità

lavorative.

Sul piano gastroenterologico l’epatite C cronica genera una stanchezza

normale e può provare dei dolori articolari che diminuiscono la capacità

lavorativa, che il nostro consulente giudica nella misura del 30-40%.

Nella sfera psichiatrica le patologie constatate (sindrome somato-forme

da dolori persistenti, sindrome ansiosa non specificata, distimia), riducono la

capacità lavorativa dell’A. pari al 25%.

La diagnosi psichiatrica influisce sull’attività da ultimo svolta, nel

senso che l’A. presenta una deflessione, ansia disorganizzate, abbattimento,

apatia e anedonia lamento psicofisico che si associa a dolore cronico.

Nella sfera oftalmologica non si sono riscontrate patologie che

diminuiscono la capacità lavorativa dell’A.

Complessivamente l’evoluzione teorica della capacità lavorativa nella

sua ultima attività come aiuto cucina è stata dello 0% dal 24.10.2005 al

24.11.2005 (un mese dopo l’intervento di meniscectomia al ginocchio sin.). Dal

25.11.2005 fino al giorno antecedente l’intervento d’impianto di protesi totale

al ginocchio ds. avvenuto l’1.03.2007, giudichiamo l’A. abile nella misura di

1/3, inteso come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata

lavorativa normale.

Nell’intervallo dall’1.03.2007 fino a 6 mesi dopo l’ultimo intervento

chirurgico al ginocchio ds, avvenuto il 5.07.2007, riteniamo l’A. abile allo

0%. A decorrere da metà gennaio 2008, l’A. è abile nella misura di 1/3 nella

sua ultima professione (rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa

normale). Le incapacità lavorative per motivi reumatologici,

grastroenterologici e psichiatrici non vanno, a nostro avviso, sommati perché

considerano tutte una diminuzione del rendimento sul lavoro.

9 Conseguenze sulla capacità d’integrazione

Le patologie muscolo-scheletriche pongono dei limiti funzionali

all’A., la quale può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado tra

10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto

pesanti. La rotazione manuale è normale. L’A. può talvolta effettuare lavori al

di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso

assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata,

talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può assumere spesso la

posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga

durata. L’A. può talvolta camminare fino a 50 metri, di rado oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare

su terreno accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su scale a

pioli. Il nostro consulente ritiene che sia ipotizzabile nella distanza di

circa 6 mesi da un ulteriore cambio protesico al ginocchio ds., possa essere

aggiunto un perimetro deambulatorio superiore all’attuale permettendo all’A. un

calo ponderale di oltre 20 kg onde diminuire il carico sulle articolazioni

inferiori presentante alterazioni degenerative sintomatiche. Non ha proposte

terapeutiche.

Circa la patologia cardiaca il nostro consulente riterrebbe indicato

introdurre una terapia anti-aritmica per l’aritmia atriale rilevata a metà

2007. L’origine del disturbo del ritmo potrebbe essere ipertensiva, in quanto

all’esame clinico i valori della PA sono elevati. Consiglierebbe quindi

ulteriore controllo e se necessario un ampliamento della terapia

antipertensiva. Proporrebbe ad esempio del Cordarone, in seguito, dopo aver

effettuato un esame Holter, per documentare un ritmo sinusale continuo,

sospenderebbe l’anticoagulazione orale e manterrebbe l’Aspirina Cardio.

Sul piano gastroenterologico l’epatite C cronica riduce la capacità

lavorativa dell’A. del 30-40% per qualsiasi attività.

Sul piano psichiatrico i disturbi riscontrati riducono la capacità

lavorativa del 25%, il quadro appare complessivamente invariato dal 2003 ad

oggi, la prognosi viene ritenuta buona. Secondo la nostra consulente sarebbe

utile una presa a carico psichiatrica con introduzione di una terapia

farmacologica che sostenga l’umore (AD con effetto ansiolitico), una terapia

con Gabpebin per migliorare la gestione del dolore (anche in associazione con

un AD a doppio attacco). La nostra consulente non ritiene né utile né

proponibile in questa A. alcun provvedimento d’integrazione professionale in quanto

l’A. di fatto ha scarse risorse intellettuali e culturali e con il dolore

cronico e il quadro reattivo, ha ridotto anche la competenza lavorative

rispetto al fisico.

Circa l’evoluzione della capacità lavorativa in un lavoro adatto allo

stato di salute, giudichiamo l’A., dal 24.10.2005 al 24.11.2005, abile allo 0%

(un mese dopo l’intervento di meniscectomia mediale sin.) per qualsiasi

attività. Dal 25.11.2005 fino al giorno prima dell’intervento di protesi totale

al ginocchio ds. avvenuto l’1.03.2007, giudichiamo l’A. abile al 60% in un

lavoro adatto che rispecchi i limiti funzionali dell’A. Tra l’1.03.2007 fino a

6 mesi dopo l’ultimo intervento chirurgico ortopedico al ginocchio ds. avvenuto

il 5.07.2007, riteniamo l’A. abile allo 0% per qualsiasi attività.

Da metà gennaio 2008 l’A. è abile al 60% (inteso come rendimento

ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa) in attività adatta e che

rispetti i limiti funzionali dell’A.

Le capacità lavorative per motivi reumatologici, gastroenterologici e

psichiatrici, non vanno, a nostro avviso, sommati in quanto considerano un

rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa normale. Provvedimenti

d’integrazione professionali non sono al momento a nostro avviso proponibili

nell’attuale contesto psicofisico.” (doc. AI 37-31)

Sulla

base della perizia SAM, il medico SMR, dr. med. __________, ritenuto che

l’attività di aiuto cucina in pratica non è più esigibile, per quanto concerne

l’incapacità lavorativa in attività confacenti ed adatte al suo stato di

salute, si è così espresso:

" IL in attività adatta

IL 100% dal 24.10.2005 al 24.11.2005

IL 40% dal 25.11.2005 fino al giorno prima dell’intervento di protesi

totale al ginocchio ds. avvenuto il 1.03.2007.

IL 100% dal 11.03.2007 fino a metà gennaio 2008

IL 40% da metà gennaio 2008 l’A. è abile al 60% (inteso come

rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa)”

(doc. AI 38-2)

Agli

atti vi sono ulteriori certificati medici, tra cui quelli prodotti dalla

ricorrente in sede di osservazioni al progetto di decisione (del 22 luglio 2009

[dr. med. __________], doc. AI 50-1; del 21 ottobre 2009 [dr. med. __________],

doc. AI 51-1; del 7 ottobre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 51-2; del 6

agosto 2009 [Servizio di neurologica dell’__________], doc. AI 51-5; dell’8

settembre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 51-6; del 19 ottobre 2009 [dr.

med. __________, doc. AI 52-6; del 2 ottobre 2008 [Prof. Dr. __________], doc.

AI 52-7; 2 novembre 2009 [dr. med. __________], doc. AI 52-8; del 30 ottobre 2009

[dr. med. __________], doc. AI 52-9).

Chiamato

a prendere posizione in merito il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato

che “l’attuale documentazione conferma una situazione ben nota. Da notare

che in occasione p.es. della visita dr. __________ era assente un versamento

articolare, versamento (indicatore per infiammazione in atto) ancora presente

in occasione della visita SAM. Si conferma una inidoneità per l’attività

abituale mentre un’attività rispettosa dei limiti funzionali risulta esigibile

come da perizia SAM.” (doc. AI 56-1).

In

sede di ricorso, l’insorgente ha prodotto ulteriore documenta-zione medica

(doc. I).

Un

certificato del 1° marzo 2010 del dr. med. __________, specialista FMH medicina

interna e medico curante della ricorrente, il quale ha affermato:

" In primo luogo la paziente presenta un’importante

sintomatologia dolorosa alle due ginocchia. A livello del ginocchio destro la

paziente aveva presentato un trauma distorsivo nel gennaio 2002. In seguito fu sottoposta a meniscectomia laterale mediale artroscopia del ginocchio destro il

6.05.2002. Più tardi, nel 2007, in considerazione dello sviluppo di

un’importante sintomatologia dolorosa nell’ambito di lesioni artrosiche la

paziente è poi stata sottoposta all’impianto di una protesi totale del

ginocchio destro il 1.03.2007. Nello stesso anno, vista la persistenza della

sintomatologia dolorosa è stata sottoposta a una mobilizzazione del ginocchio

destro in anestesia epidurale (il 16.04.2007). Considerato che questo intervento

non ha portato a un miglioramento è poi stata sottoposta alla sostituzione

della protesi del ginocchio destro e artrolisi aperta il 5.07.2007. Purtroppo,

malgrado la sostituzione della protesi la paziente continua a presentare una

importante sintomatologia dolorosa.

La paziente presenta pure una gonalgia sinistra per la quale è stata

prospettata la possibilità dell’impianto di una protesi che la paziente per ora

non intende sottoporsi visto l’esito negativo a livello del ginocchio destro.

La paziente presenta poi dei dolori tendomialgici diffusi nell’ambito

di una fibromialgia così come una sintomatologia dolorosa in sede lombare

nell’ambito di una sindrome lombo vertebrale cronica.

La paziente presenta pure uno stato di astenia, affaticabilità da

attribuire a una epatite C cronica per la quale era stata sottoposta a un

trattamento con Ribavirin e Peg Interferon senza successo. In questo contesto

sottolineamo pure la presenza di un ipotiroidismo forse secondario al

trattamento con Interferon eseguito per l’epatite C.

La paziente presenta poi una fibrillazione atriale parossistica,

un’ipertensione arteriosa, un diabete mellito di tipo II e una obesità.

Le patologie sopra menzionate hanno poi condotto progressiva-mente

all’istaurazione di uno stato ansioso-depressivo per il quale ho attualmente

chiesto un sostegno psichiatrico da parte del Dr. med. __________.

In considerazione delle patologie sopra menzionate ritengo la paziente

inabile al lavoro in misura completa.” (doc. C)

Sempre

il 1° marzo 2010 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha

affermato:

" la paziente soprammenzionata, in trattamento presso

il mio studio medico dal 07.09.2006 al 22.07.2009, presenta negli ultimi mesi

un’evoluzione stazionaria con sempre dolori al ginocchio dx in uno status

cambio protesi ginocchio dx con limitazione funzionale, come descritto

nell’ultimo rapporto del 22.07.2009.

In queste condizioni reputo che la capacità lavorativa della paziente

nella sua funzione quale aiuto cucina debba permanere del 100%. D’altronde,

considerando la situazione del ginocchio dx all’ultimo controllo del

22.07.2009, reputo che la paziente non possa lavorare anche in un’altra

funzione adattata.” (doc. D)

Il

3 marzo 2010 il dr. med. __________, FMH fisiatria specialista reumatologia, ha

affermato:

" Certifico che la paziente sopracitata è stata in

mie cure nel dicembre 2005 e nuovamente dal 23.10.2009 per dolori alle

ginocchia soprattutto a destra con versamento articolare che comportano un

notevole impedimento funzionale soprattutto nel camminare, nel restare a lungo

in piedi, inoltre per dolori al rachide sia lombare che cervicale.

Diagnosi: Gonalgia bilat. soprattutto a dx. con versamento articolare

cronico recidivante con deficit funzionale sia di flessione che estensione in esiti

di impianto di protesi totale (01.03.2007), esiti da mobilizzazione chiusa del

ginocchio dx. (16.04.2007), esiti da cambio della protesi ed artrolisi aperta

del ginocchio dx. (05.07.2007). Gonartrosi vara sin.- esiti da meniscectomia

mediale 24.10.2007. Sindrome cervico-lombo-vertebrale su turbe

statico-degenerative del rachide.

E’ stata in trattamento fisioterapico ambulatoriale e con medicamenti

antalgici e antinfiammatori in modo continuato a partire dal mese di ottobre

2009. Non è subentrato un cambiamento significativo e duraturo sia dei disturbi

che dei reperti oggettivi.

Capacità lavorativa quale aiuto-cucina: nelle attuali condizioni

valetudinarie dell’apparato locomotore ritengo la paziente inabile al 100%

nella professione finora esercitata di aiuto-cucina probabilmente in modo

definitivo.

Tenendo conto dell’attuale situazione delle ginocchia soprattutto del

destro e della problematica della schiena ritengo che la paziente non sia

idonea al lavoro quale salariata anche in un’altra attività più leggera

funzionalmente adattata.” (doc. F)

Il

29 marzo 2010, il dr. med. __________, medico SMR, specialista FMH medicina

generale, ha rilevato che “gli attuali rapporti confermano una situazione

clinica già nota e accertata in occasione della perizia SAM. Dai rapporti non

risulta una sostanziale modifica dello stato di salute.” (doc. IV/1).

Il

16 aprile 2010 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazio-ne medica (doc.

VI).

Il

14 aprile 2010 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicote-rapia, ha

affermato:

"

(…)

La presa a carico ha avuto inizio nel marzo 2010 e finora ha dato

luogo a due colloqui psichiatrici con la Dr.ssa __________, collaboratrice del Sottoscritto, e a un colloquio di contenuto psicogiuridico con il

Sottoscritto e la Dr.ssa __________.

Nonostante l’esiguità degli incontri effettuati con la paziente in

epigrafe, si può attestare e certificare con certezza un profondo stato di

sofferenza e disagio psichico ed emotivo che fanno propendere per una diagnosi

di sindrome mista ansioso-depressiva reattiva ad una comorbilità di fattori che

spaziano dalla sfera della salute a quella relazionale, lavorativa e sociale.

La paziente presenta una grave problematica psicopatologica cronica

che, unitamente a problemi dismetabolici ed internistici da cui è affetta, sono

la causa di uno stato clinico, psicopatologico ed esistenziale di completa

inabilità lavorativa.

La paziente lamenta tristezza e senso di angoscia ed impotenza;

afferma di non riuscire a dare un senso alla sua vita e a tutte le patologie somatiche,

organiche, internistiche e psichiche che non le consentono di condurre una vita

serena. Si riferisce nervosa e stanca perché non riesce a dormire più di un

paio d’ore a notte. Le sue giornate sono caratterizzate da continui pianti e da

uno stato d’ansia pervasiva.

La paziente vive costantemente circondata dalla patologia organica e

somatica che coinvolge lei e la sua famiglia e che la conduce in un circolo

vizioso in cui a sofferenza e preoccupazione segue angoscia e senso di impotenza

e rassegnazione.

La paziente vive una condizione di forte empasse da alcuni anni,

precisamente da quando i problemi organici hanno iniziato a debilitare il suo

stato di salute e a limitarne la valetudinarietà in maniera regressiva e

invalidante.

La diagnosi della paziente è pertanto di Sindrome mista ansioso

depressiva reattiva.

Questo comporta un atteggiamento apatico, abulico, anedonico,

accompagnato da sentimenti di autosvalutazione inappropriati. Ma il sintomo

sempre più evidente e preoccupante è l’angoscia di morte, che assume i diversi

aspetti di paura che questo eventi si verifichi e speranza quasi funesta che

questo non si verifichi.

La paziente continua a manifestare disturbi psicopatologici mag-giori

a strutturazione cronica. Si osserva un progressivo processo

involutivo/regressivo, dovuto anche alla sua problematica organica.

E’ evidente una riduzione marcata dell’interesse e della

partecipazione ad attività significative, accompagnata da sentimenti di

diminuzione delle prospettive future, da assenza di progettualità e di

qualunque tipo di prospettiva.

La paziente ha sviluppato inoltre un’ulteriore importante compro-missione

delle facoltà cognitive, volitive, affettive che comprome-ttono la sua già

ridotta autonomia e capacità valetudinaria.

Questa pluripatologia psichica ed organica trova traduzione nella sua

attuale condizione clinica complessiva caratterizzata dalla gravità della

sintomatologia precedentemente esplicitata.

Considerandi

Necessaria conseguenza ne è stata un nuovo riscontro negativo sul piano

psicofisico, psichico, relazionale e comportamentale.

Si conclude che la compromissione delle funzioni psichiche e somatiche

si ritiene essere al momento attuale cronica ed invalidante per cui la paziente

si trova tuttora in uno stato di angoscia pervasiva e destrutturante del suo

equilibrio psichico e personologico.

Da un punto di vista strettamente psichiatrico la paziente risulta

INABILE al lavoro nella misura del 100%, data la grave e rischiosa problematica

organica, ma anche e soprattutto la polipatologia psichiatrica che compromette

in modo significativo il suo stato psichico sul piano clinico e valetudinario.

Vi chiediamo pertanto di rivedere il progetto di decisione in virtù

del presente certificato medico attestante il grave quadro psicopatolo-gico che

caratterizza la paziente nell’ultimo periodo.” (doc. G1)

Il

4.

marzo 2010 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,

malattie infettive e medicina farmaceutica, ha prodotto gli esami effettuati

nel corso del mese di febbraio 2010 ed ha affermato:

"

(...)

Valutazione:

Trattasi dunque di una paziente di 56 anni, conosciuta da una decina

d’anni per un’infezione HCV, acquisita probabilmente tramite trasfusioni

post-partali negli anni ’70.

La paziente è stata trattata già nel 2001 con Interferone Peghilato e

Ribavirina, abbiamo potuto ricostruire il decorso delle viremie sotto terapia

con il medico curante e stabilire che la viremia non si era mai negativizzata.

Si tratta pertanto di un non responder.

La valutazione attuale mette in luce un quadro di fibrosi epatica

avanzata, eventualmente già in fase cirrotica, senza segni di insufficienza

epatica o di complicanze di ipertensione portale. E’ indicato un controllo

tramite gastroscopia per esclusione di varici esofagee, preghiamo il Dr. __________,

che ci legge in copia, di convocare per questo la paziente.

Trattandosi di un non responder, non ha senso attualmente ripetere un

trattamento standard con Ribavirina ed Interferone. Sono attesi nuovi farmaci

in aggiunta alla terapia standard nel corso del 2011. Riprenderemo pertanto il

discorso terapia allora, per il momento sono da prevedere controlli semestrali

con screening per epatocarcinoma e controllo della funzionalità epatica.

Raccomandiamo il buon controllo del diabete, e un calo ponderale: la

sindrome metabolica, e in particolare il diabete, accelerano il processo di

evoluzione fibrotica nell’epatite C cronica.” (doc. G2)

Con

annotazioni del 26 aprile 2010 il dr. med. __________, FMH medicina generale,

certificato di capacità SGUM sonografia addominale e la dr.ssa __________,

specialista in psichiatria, hanno affermato:

"

(…)

Valutazione:

per quanto concerne la problematica epatica questa è stata debitamente

valutata in occasione della perizia SAM. Come confermato dal dr. __________ attualmente

non ci sono segni di insufficienza epatica o di ipertensione portale. La

presenza di una fibrosi epatica ha rilevanza prognostica ma non ha maggiori

ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata di quelle riconosciute

dal perito in occasione della perizia SAM. Da notare che l’attuale referto

sonografico (steatofibrosi epatica con epatomegalia senza segni di ipertensione

portale) corrisponde al referto evidenziato in occasione della perizia SAM

(fegato di dimensioni aumentate ad eco struttura iper-riflettente).

La valutazione psichiatrica in ambito SAM non viene di fatto

contestata, nel rapporto medico del 14.04.2010 il Dr __________ riporta una

diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva reattiva ad una comorbilità di

fattori, non spiega il diverso orientamento diagnostico rispetto alla

valutazione della dr.ssa __________ (diagnosi di sindrome somatoforme da dolore

persistente ICD 10 F 45.4, sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F 41.9, distimia ICD 10 F 34.1 presenti dal 2003 in maniera invariata). Lo psichiatra curante non

fornisce una descrizione dettagliata dello stato di salute (vengono riportate

solo le lamentele soggettive) né viene riportato l’esordio ma viene attestato

genericamente un “grave quadro psicopatologico che caratterizza la paziente

nell’ultimo periodo”, non è inoltre specificato in che modo la patologia a

livello psichico limiti o si ripercuota sulla CL.

Non viene menzionato se ora l’A è sotto trattamento farmacologico (il

perito SAM aveva indicato utile un’introduzione di una terapia

psicofarmacologica).

Tale documentazione non porta ad una diversa valutazione rispetto alla

decisione precedente.” (doc.VIII)

Il

1° giugno 2010 la ricorrente ha prodotto un certificato del 25 maggio 2010 del

dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha

affermato:

" la paziente sopramenzionata è seguita regolarmente

presso il mio studio medico, l’ultima volta in data 20.05.2010. Nell’arco degli

ultimi anni l’evoluzione è stazionaria con una sindrome dolorosa al ginocchio

dx in uno stato dopo cambio protesico con una limitazione funzionale con una

F/E 85/0/0.

Sulla base dei dati attualmente a disposizione, reputo che la

incapacità lavorativa della paziente nella sua funzione quale aiuto cucina

debba permanere al 100%. D’altronde non vedo un’attività lavorativa chiaramente

esigibile con la situazione del ginocchio.” (doc. H)

Con

annotazioni del 16 giugno 2010 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato

che “l’attuale certificato dr. __________ attesta una situazione stazionaria

con funzionalità limitata a livello del ginocchio destro, patologia già nota e

presa debitamente in considerazione in occasione della perizia SAM.” (doc.

XII/Bis).

8.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

9.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM del 9 febbraio 2009 che ha in particolare concluso

per una capacità lavorativa di 1/3 nella precedente attività di aiuto cucina e

abile al 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata) da

metà gennaio 2008 in qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute

e che rispetti i limiti funzionali ivi descritti.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, sulla base dei 5 consulti (psichiatrico, reumatologico, cardiologico,

oftalmologico e gastroenterologico), sono giunti alla convincente conclusione

che l’assicurata è abile al lavoro all’60% (inteso come

rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata), da metà gennaio 2008, in qualsiasi professione.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni

attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di gonalgia a destra con versamento

articolare, deficit flessorio ed estensorio in esiti da impianto di protesi

totale l’1.3.2007, esiti da mobilizzazione chiusa del ginocchio destro il

16.4

, esiti da cambio della protesi ed artrolisi aperta del ginocchio ds.

in artrofibrosi, il 5.7.2007, gonartrosi bi compartimentale in varo a sinistra

con esiti da meniscectomia mediale a sin. il 24.10.2006, decondizionamento

muscolare, epatopatia cronica HCV correlata di genotipo 1, nota dal 2000 ma

presumibilmente di origine post-trasfusionale (dopo diverse trasfusioni di

sangue nel 1974 e 1979). Stato dopo terapia antivirale con PEG-Interferone e

Rivabivirna nel 2000 con diminuzione della viremia durante il trattamento a

ripresa della viremia alcuni mesi dopo la fine della terapia. Attuali segni

biologici leggeri di citolisi, ma la funzionalità epatica risulta normale. Dal

punto di vista clinico e ultrasonografico non ci sono segni per ipertensione

portale, sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F 45.3), dal 2003 più rilevante il quadro somatico, sindrome ansiosa non specificata (ICD-10, F 41.9), distimia (ICD-10, F 34.1).

I periti e i 5 consulenti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc.

AI 37-8) ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 28 luglio, 13 e

29.

agosto, 12 e 23 settembre, nonché 28 novembre 2008 (doc. AI 37-1). Il

consulente dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha inoltre

spiegato che l’interessata, inabile al lavoro nella misura del 100% dal

1.3

, ha migliorato la sua capacità lavorativa in attività confacenti al

suo stato valetudinario 6 mesi dopo l’ultimo intervento ortopedico al ginocchio

destro del 5.7.2007, quindi da metà gennaio 2008 (doc. AI 37-55).

10.

L’insorgente, in sede di progetto di decisione e nelle more processuali, ha

prodotto nuova documentazione, contestando la valutazione dei periti dal punto

di vista reumatologico, psichiatrico ed gastroenterologico e chiedendo il

diritto ad una rendita intera anche dopo il 30 aprile 2008.

Per

quanto concerne la patologia reumatologica, con il certificato del 7 ottobre

2009.

il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica (doc. AI 52-3), riassume

gli interventi subiti dalla paziente ed evidenzia di non aver riscontrato

elementi di giudizio che lascino sospettare la presenza di un eventuale errore

dell’arte nell’operato dei dr. med. __________ e __________, senza tuttavia

apportare elementi di novità circa la capacità lavorativa delle ricorrente in

attività leggere.

Neppure

i certificati del 22 luglio 2009, del 19 ottobre 2009, del 1° marzo 2010 e del

25.

maggio 2010 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e

traumatologia sono d’aiuto alla ricorrente poiché lo specialista afferma che “l’evoluzione

è stazionaria” (doc. D, H, 52-6 e 50-1) e non evidenzia un peggioramento

dello stato di salute rispetto al 9 febbraio 2009, data della perizia del SAM

(cfr. doc. AI 37).

Il

dr. med. __________, FMH fisiatria specialista in reumatologia con i

certificati del 30 ottobre 2009 (doc. AI 52-9) del 3 marzo 2010 (doc. F) evidenzia

come l’interessata sia nuovamente in cura dall’ottobre 2009 per dolori alle ginocchia

soprattutto a destra con versamento articolare con notevole impedimento

funzionale soprattutto nel restare a lungo in piedi, inoltre per dolori al

rachide sia lombare che cervicale. Nel certificato del 3 marzo 2010 afferma

inoltre che l’interessata è in cura con medicamenti antalgici e con un

trattamento fisioterapico, ma aggiunge che “non è subentrato un cambiamento

significativo e duraturo sia dei disturbi che dei reperti oggettivi”. Lo

specialista non si confronta con la perizia del SAM, in particolare non fa valere

un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente rispetto a quanto

attestato dai periti e non si esprime con precisione circa la capacità

lavorativa residua limitandosi ad affermare che la paziente non è idonea al

lavoro quale salariata anche in un’altra attività più leggera funzionalmente

adatta. Come rilevato pure dal medico SMR, dr. med. __________, in due

occasioni (doc. AI 56-1 e doc. IV/1), questi certificati confermano una

situazione già nota (cfr. in particolare la valutazione del 23 settembre 2008

del dr. med. __________ che aveva già evidenziato la presenza della gonalgia a

destra con versamento articolare, deficit flessorio ed estensorio in esiti da

impianto di protesi totale l’1.3.2007, esiti da mobilizzazione chiusa del

ginocchio destro il 16.4.2007, esiti da cambio della protesi ed artrolisi parte

del ginocchio destro in artrofibrosi, il 5.7.2007, gonartrosi bi

compartimentale in vaso a sinistra con esiti da meniscectomia mediale a

sinistra il 24.10.2006, oltre a una spondilosi iperostotica, una probabile

anomalia di transizione lombosacrale e disturbi statici del rachide, doc. AI

37-50). Essi si esauriscono per lo più in una differente valutazione della

capacità lavorativa rispetto a quanto stabilito dai periti, senza tuttavia dare

una spiegazione oggettiva.

Infine,

come emerge dalle valutazioni del dr. med. __________, va rilevato che il dr.

med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, che del resto non

si esprime circa l’incapacità lavorativa della ricorrente, con certificato

dell’8 settembre 2009 (doc. AI 51-6) ha attestato l’assenza di un versamento

articolare (“All’esame clinico l’allineamento globale degli arti inferiori è

simmetrico, assenza di tumefazione o versamento, assenza di calore o eritema.”),

ancora presente in occasione della perizia SAM (cfr. doc. AI 37-50: “gonalgia

a destra con versamento articolare (…)”).

Per

cui il TCA non ha nessun motivo per scostarsi dalle valuta-zioni dei periti del

SAM che hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione medica a loro

disposizione, hanno tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentata la

paziente ed hanno affidato l’esame della patologia reumatologica ad uno

specialista FMH in reumatologia, come il dr. med. __________.

Per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico, l’attestazione del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapeuta, del 14 aprile 2010 (doc. G1), non è atta a

sovvertire le convincenti conclusioni cui è giunta la consulente del SAM, dr.ssa

med. __________, specialista in psichiatria.

In

effetti il curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle

valutazioni dei medici curanti, consid. 8: il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr.

DTF 125 V 353), si è limitato a certificare una totale inabilità lavorativa della

ricorrente senza tuttavia confrontarsi con le convincenti e concludenti

valutazioni della perita SAM, in particolare senza spiegare il diverso

orientamento diagnostico rispetto alla valutazione della dr.ssa med. __________,

senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ma

affermando che “la diagnosi della paziente è pertanto di Sindrome mista

ansioso-depressiva reattiva”, doc. G1) ed infine senza indicare se vi è

stato un peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto attestato nella

perizia SAM.

Come

rileva la dr.ssa med. __________, SMR, specialista in psichiatria, il curante inoltre

non fornisce una descrizione dettagliata dello stato di salute poiché vengono

riportate in particolare le lamentele soggettive, non indica l’esordio della

malattia ma solo un grave quadro psicopatologico che caratterizza la paziente nell’ultimo

periodo e non precisa se l’interessata sta seguendo un trattamento

farmacologico (doc. VIII/Bis).

Non

va poi dimenticato che la ricorrente si trova in cura presso il dr. med. __________

solo dal mese di marzo 2010 e lo stesso specialista afferma che “questa

pluripatologia psichica ed organica trova traduzione nella sua attuale

condizione clinica complessiva (…)” (sottolineature del redattore). Ora, va

rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante

deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto l’11 febbraio

2010), ritenuto che fatti

verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V

366.

consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Per

cui se ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute

successivamente all’emanazione della decisione, esso dovrà semmai essere

l’oggetto di una nuova domanda.

Ne

segue che anche dal lato psichiatrico la valutazione dei periti del SAM va confermata.

Per

quanto concerne il certificato del 4 marzo 2010 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna, malattie infettive e medicina

farmaceutica, il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come lo

specialista conferma che non vi sono segni di insufficienza epatica o

ipertensione portale e come dagli atti emerge che la presenza di una fibrosi

epatica ha rilevanza prognostica ma non ha maggiori ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’assicurata di quelle riconosciute dal perito in

occasione della perizia SAM e il referto sonografico corrisponde al referto

evidenziato in occasione della perizia SAM.

Va

ancora evidenziato come il Prof. __________ il 2 ottobre 2008 si limita a porre

la diagnosi ed ha indicare le cure da effettuare senza esprimersi circa la

capacità lavorativa in attività adeguate della ricorrente (doc. AI 52-7), così

come il dr. med. __________ il 2 novembre 2009 afferma che l’interessata dovrà

subire un intervento alla mano sinistra senza indicare alcunché circa

un’eventuale inabilità lavorativa (doc. AI 52-8) e la dr.ssa med. __________,

capo clinica del laboratorio di elettrofisiologia, il 6 agosto 2009 descrive

l’esito degli esami senza tuttavia prendere posizione circa la possibilità per

l’insorgente di svolgere altre attività (doc. AI 51-5).

Infine,

neppure le prese di posizione del medico curante, dr. med. __________, specialista

FMH medicina interna, possono essere d’aiuto alla ricorrente, non

confrontandosi in maniera convincente con la perizia SAM, ma descrivendo per lo

più le malattie di cui è affetta l’interessata.

Va

qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23

dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha

interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del

ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere

conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e

mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid.

3.2.3

e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per

il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti,

anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr.

anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20

marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con

riferimenti).

La

circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel

senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile

2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I

701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Inoltre,

va ribadito che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR,

dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, pure SMR e specialista in

psichiatria, i quali hanno confermato le conclusioni della perizia SAM secondo

cui da metà gennaio 2008 l’interessata è abile al lavoro al 60% (inteso come

rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata) in attività che rispetti i

limiti funzionali ivi descritti.

Va

a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una

decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico

SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei

rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.

3.

; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione,

l’UAI ha concluso che da metà gennaio 2008 l’interessata è abile al lavoro al

60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata).

Pur

se non contestato va ora esaminato se l’UAI ha proceduto al corretto raffronto

dei redditi.

11.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere

a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999

pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

Nel

caso in esame, dunque, va preso in considerazione un salario annuo di fr.

58'873 (cfr. doc. AI 6-2: fr. 56'810 nel 2006 [4'370 X 13], aumentato a fr.

57'719 nel 2007 [+ 1,6%] e a fr. 58'873 nel 2008 [+ 2%]).

12.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza

confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una

seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 51'368 (4'116 : 40 X

41.6

X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).

L’assicurata,

quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato fr. 58'873 nel 2008.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”: fr. 3’647 : 40 X 41.6

X 12

mesi = 45’515).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto nel rapporto della consulente in integrazione (doc. AI 47-1) e nella

decisione impugnata (doc. A), a proposito della riduzione salariale, figura: “del

40% come da indicazione medica”.

Ciò

è dovuto al fatto che l’abilità al 60% è intesa come rendimento ridotto

sull’arco di un’intera giornata lavorativa (cfr. perizia, doc. AI 37-31).

A

questo proposito in una sentenza dell’11 marzo 2009 (inc. 32.2008.8), questo

Tribunale ha già avuto modo di affermare:

" 2.16. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da

invalido una riduzione percentuale del 10% per “attività leggera e le

difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata

inattività lavorativa” (doc. 53-2).

L’assicurato ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo

avviso troppo bassa, che avrebbe invece dovuto essere pari al 20%,

conformemente alla giurisprudenza federale in materia, vista la sua incapacità

lavorativa completa nella precedente attività e la ridotta capacità lavorativa

in attività adeguate (I).

Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA volta a chiarire i

motivi per i quali, contrariamente alla giurisprudenza federale in materia,

l’UAI non ha ritenuto opportuno applicare una percentuale di riduzione per

tenere conto del fatto che l’assicurato può esercitare un’attività lavorativa

adeguata solo a tempo parziale, l’ammini-strazione, con scritto del 10 febbraio

2009, ha confermato la correttezza della riduzione percentuale del 10%

stabilita nel rapporto della consulente IP del 27 settembre 2007. L’UAI ha

fondato la sua risposta sul rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 redatto

dalla consulente IP, del seguente tenore:

Su richiesta del TCA (vedi missiva del lodevole Tribunale ricevuta in

data 28 gennaio 2009), il giurista Signor X – nell’ambito del suo mandato – mi

chiede di giustificare ed eventualmente modificare le riduzioni per svantaggi

salariali applicate nel calcolo della CGR a favore dell’A. ed esplicitate nel

rapporto stilato dalla sottoscritta in data 27 settembre 2007.

Anzitutto bisogna specificare che l’assicurato possiede una capacità

lavorativa piena con rendimento ridotto (aspetto più volte specificato nella

perizia SAM ricevuta in data 10 aprile 2007 in particolare a pag. 6) e non una capacità lavorativa del 60% come erroneamente riportato sia dalla vicecancelliera

del TCA Sig.ra Y (nello scritto citato sopra) che dal rappresentante legale

dell’assicurato nello scritto pervenuto al TCA in data 11 gennaio 2009.

Questa distinzione è necessaria perché dà adito a fraintendimenti. La

sottoscritta, prediligendo la brevità/sintesi di scrittura ad una corretta

espressione della capacità lavorativa reale che ripeto essere del 100% con

rendimento ridotto del 40%, ha erroneamente indicato – nella parte conclusiva

del rapporto stilato in data 27 settembre 2007 – una CL del 60%.

Una capacità lavorativa completa con riduzione di rendimento, nel caso

specifico, vuol dire che l’assicurato può essere presente sul posto di lavoro

in misura completa (100%) ma il suo rendimento economico corrisponderà

solamente al 60% (del 100%). Questa diminuzione di rendimento è difficilmente

quantificabile a livello salariale, infatti vi saranno delle volte in cui

l’assicurato starà fisicamente meglio e quindi renderà economicamente di più e

a volte il suo danno alla salute influenzerà maggiormente il suo rendimento

lavorativo portandolo ad un prodotto minore del 60%, risulta quindi chiaro che

un DL difficilmente riuscirà a quantificare a livello salariale il rendimento

dell’assicurato, a meno che l’assicurato non lavori a cottimo.

Per tale motivo durante l’elaborazione dell’incarto, in base alle

indicazioni del SMR, viene applicata una media salariale corrispondente al

diminuito rendimento medico-teorico, senza ulteriore riduzione salariale.

Il TFA rileva che i dipendenti a tempo parziale non guadagnano

necessariamente meno, proporzionalmente parlando, dei lavoratori a tempo pieno,

notoriamente negli ambiti in cui esistono delle nicchie da colmare con dei

lavori a tempo parziale, molto ricercati dai datori di lavoro e remunerati di

conseguenza. Questo fattore di riduzione può essere considerato se l’attività

esigibile esaminata è un’occupazione essenzialmente femminile, inteso come

posto di lavoro femminile occupato da un uomo. Ciò non è il caso del nostro

assicurato che, nonostante il danno alla salute, possiede ancora un ampio

ventaglio di possibilità di impiego direttamente accessibili e confacenti al

problema di salute.

La riduzione richiesta dal rappresentante legale può essere

giustificata solamente nel caso che, in una determinata categoria di attività a

tempo parziale, quest’ultima è meno remunerata in rapporto al tempo pieno.

Per concludere, un’ulteriore riduzione per svantaggi salariali legati

all’attività a tempo parziale non viene applicata innanzitutto perché

l’assicurato possiede una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto

che non può essere comparata ad un’attività a tempo parziale (es.: occupazione

lavorativa pari al rendimento economico) per i motivi summenzionati e,

secondariamente, il ventaglio di attività lavorative accessibili all’assicurato

non presentano una perdita di guadagno rispetto ad un impiego al 100% con

rendimento al 100%.

Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione della pratica.”

(Doc. X/bis)

Al riguardo, il patrocinatore dell’interessato, nello scritto del 19

febbraio 2009, ha ritenuto non condivisibile la tesi espressa dalla consulente

IP (doc. XII).

Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla

riduzione percentuale del 10% (per tener conto dell’attività leggera e delle

difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata

inattività lavorativa) stabilita dalla consulente IP nel rapporto del 27

settembre 2007 (doc. 53-2).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per

costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione

senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Non può, in particolare, essere condivisa da questo Tribunale la

richiesta del rappresentante dell’assicurato di applicare al reddito da

invalido una ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che

l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo

parziale.

Va infatti sottolineato che, come giustamente rilevato dalla

consulente IP nel suo rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 (cfr. doc.

X/bis), il Tribunale federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

(…)

4.

Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17. August 2005 einen

leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn mit der Begründung

ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit der Annahme einer

auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis mittelschweren Tätigkeiten

bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt,

weil der Versicherte ganztags mit eingeschränkter Leistung arbeiten könne.

Das kantonale Gericht führt im angefochtenen Entscheid aus, die

Verwaltung habe die statistischen Angaben über die Entstehung eines

überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung falsch

interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen Tätigkeit mit

reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im vorliegenden

Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen Durchschnittslohn

angemessen.

Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der Versicherte habe als an einer

psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter einen zusätzlichen Lohnnachteil

in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem zusätzlichen Abzug im Umfang von 5% vom

Tabellenlohn Rechnung zu tragen.

5.

Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug damit, der sog.

Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit

in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch höhere Kosten des

Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und durch die das

Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in gleicher Weise

auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob dies zutrifft,

ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten

Fall grundsätzlich angezeigten Abzuges).

5.1

Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar

2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades bei

Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand Rechnung

tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional weniger

verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V 321

E. 3b/aa S. 322 f.; vgl. überdies BGE 126 V 75

E. 5a/cc S. 78 und S. 79 in fine; AHI 1998 S. 175 E. 4b). Erfasst werden sollte

mit diesem Abzug nur die eigentliche Teilzeitarbeit, nicht aber eine

vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I

292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I 2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee).

Das Gericht stützte sich bei der Begründung des Abzuges denn auch auf die

zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen über 90%) und prozentual abgestuften

Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und weniger bis maximal 90%)

differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V

321.

E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen zu dieser Tabelle in LSE 1994

S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen Kategorien von Arbeitnehmenden mit

Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin

darin nicht gefolgt werden, dass der höchstrichterlich unter dem Titel

Beschäftigungsgrad vorgesehene sog. Teilzeitabzug auch Vollzeittätigkeiten mit

eingeschränktem Rendement umfasse.

5.2

Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in der Regel

überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten, sind

höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden

Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei

Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich

regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei

Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit

tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass

dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt,

lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden

könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen

für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit.

Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere

Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.

5.3

Zusammenfassend besteht keine rechtsgenügliche Grundlage, um bei

vollzeitlich mit reduzierter Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten

regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus gehende,

überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen

Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad oder als eigenständiges neues Merkmal - beim

leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales

Gericht hiezu vernehmlassungsweise vortragen, führt zu keiner anderen

Betrachtungsweise.

5.4

Fällt demnach der von der Vorinstanz mit dieser Begründung

vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher auf die zusätzlich

mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die lohnbeeinflussenden Auswirkungen

der psychischen Erkrankung eingegangen werden. Denn es resultiert unabhängig

von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses Abzuges ein Invaliditätsgrad

unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens erforderlichen 40%.”

Nel caso di specie, analogamente a quanto stabilito nella sentenza

appena riprodotta, essendo l’assicurato, dal profilo medico, ancora abile a

tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 40%, in un’attività

adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione del reddito da

invalido per tenere conto del fatto che l’assicurato può effettuare un’attività

adatta solo a tempo parziale, come preteso dal rappresentante dell’interessato.”

In

concreto, ritenuto che l’insorgente non ha mai contestato la riduzione

applicata dall’UAI né in sede di osservazioni al progetto di decisione né in

sede di ricorso, e che, per costante giurisprudenza, il giudice non può

scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF

126.

V 80 consid. 5b/dd e 6), questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla

valutazione della consulente in integrazione.

Ne

segue che raffrontando il reddito da invalido di fr. 30’821 (60% di fr. 51'368)

con quello da valido di fr. 58’873, si giunge ad un tasso d’invalidità del 48%,

che dà diritto ad ¼ di rendita.

Va

qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2009 e nel 2010, dovendoli

entrambi aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato non cambia.

Infatti, nel 2009 i salari da valido ed invalido andrebbero

aumentati del 2,1% (cfr. la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95) per un

grado d’invalidità del 48% (fr. 31’468 per il salario da invalido e fr. 60’109

per il salario da valido). Allo stesso modo per il 2010, aumentando i salari

del 1,2% (cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata

su www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html),

si raggiungerebbe un grado d’invalidità del 48% (31’846 per il salario da

invalido e fr. 60’830 per il salario da valido).

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha assegnato alla ricorrente ¼

di rendita con effetto dal 1° maggio 2008, ossia tre mesi dopo il miglioramento

dello stato di salute di metà gennaio 2008 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

13.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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