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Decisione

32.2010.66

Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio degli atti all'amministrazione come proposto anche dalla stessa, pe

23 aprile 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli atti vengono rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai

considerandi, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni AI 6/10

luglio 2007 dell’assicurato.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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