32.2010.66
Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio degli atti all'amministrazione come proposto anche dalla stessa, pe
23 aprile 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2010.66
Data decisione, Autorità:
23.04.2010, TCA
Titolo:
Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio degli atti all'amministrazione come proposto anche dalla stessa, per completare l'istruttoria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 57a LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.66
FS
Lugano
23 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 febbraio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 11 febbraio 2010 (doc. A) l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1973, al
beneficio di una rendita intera dal 1. gennaio 2008 al 30 settembre 2008 e a
una mezza rendita dal 1. ottobre 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello
stato di salute; art. 88a cpv. 1 OAI);
- con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’amministrazione affinché,
esperiti i necessari accertamenti medici ed in ossequio alla procedura del
preavviso (art. 57a LAI), si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.
Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
- con
la risposta di causa – vista la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale e
considerate le annotazioni 26 marzo 2010 del dr. __________ – l’Ufficio AI
ha, in via principale, proposto al Tribunale di “(…) voler retrocedere gli atti
all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti
medici del caso mediante l’allestimento di una (nuova) perizia pluridisciplinare
(di natura psichiatrica, reumatologica, neurologica e cardiologica) atta a definire
l’evoluzione dello stato valetudinario del ricorrente dal mese di gennaio 2007 in poi (…)” (IV);
- interpellato
dal TCA, con osservazioni 8 aprile 2010, l’avv. RA 1 ha, in particolare, comunicato che “(…) il rinvio degli atti (una volta annullata la decisione impugnata)
è quanto postulato dal ricorrente nel presente ricorso. Dato che l’UAI nella
sua risposta dice di aderire in via principale alla richiesta del ricorrente e
che le allegate annotazioni del medico (IV + bis) confermano la lacunosità
dell’istruttoria, si riconferma quindi quanto postulato nel gravame, che deve
essere accolto. (…)” (VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2008 al 30
settembre 2008 e ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2008. L’assicurato postula
il rinvio degli atti per nuovi accertamenti;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
- per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164, 131 V 120;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006);
- nella
fattispecie, vista la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale – in
particolare il rapporto 11 febbraio 2010 nel quale il dr. __________, FMH in neurologia,
ha, in particolare, attestato che “(…) il quadro clinico attuale è sovrapponibile
a quello precedente, senza nuovi deficit focali. Anche il bilancio radiologico
panvertebrale non ha messo in evidenza nuovi aspetti: da rilevare la presenza oltre
alla severa scoliosi sinistro-convessa del rachide dorso-lombare e ad un’osteo-condrosi
L2-L3 la presenza di un’iperintensità di segnale intramidollare a livello C4-C5
e all’altezza di D2, invariato rispetto all’indagine precedente del 2007. Di
fronte a questa situazione sarebbe opportuno che il paziente possa beneficiare
di una nuova valutazione stazionaria al meglio in ambito neuro-riabilitativo
per poter individuare le risorse terapeutiche medicamentose e fisioterapiche
ancora possibili. Al fine di meglio organizzare un tale ricovero è indicata una
valutazione dapprima ambulatoriale per poter meglio valutare il paziente e
fissare gli obiettivi per il ricovero. (…)” (doc. R) nonché il rapporto 3 marzo
2010 nel quale la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha
attestato che “(…) la problematica psichica di cui il signor RI 1 è portatore è
intimamente collegata all’importante patologia somatica che costituisce
l’aspetto predominate dal punto di vista medico che a nostro parere andrebbe
rivalutato anche dal punto di vista assicurativo (…)” (doc. S) – questo Tribunale
concorda con l’Ufficio AI che – viste le annotazioni 26 marzo 2010 nelle quali il dr. __________,
medico SMR, ha concluso: “(…) in considerazione dell’istruttoria carente
indicata perizia SAM comprendente valutazione peritale psichiatrica, reumatologica,
neurologica e cardiaca per definire evoluzione CL ed esigibilità da 1.2007 a tuttora (…)” (doc. IV/Bis) – è necessario svolgere ulteriori accertamenti per potersi pronunciare
sulla domanda di prestazioni dell’assicurato. In particolare l’amministrazione
è pure chiamata ad applicare correttamente la procedura del preavviso ex art.
57a LAI (la decisione qui impugnata non è infatti stata preceduta da un
preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI). La proposta di rinvio degli atti
all’Ufficio AI per completare l’istruttoria (che corrisponde a quanto postulato
con il ricorso) appare dunque giustificata;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra
enunciati, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni AI formulata
dall’assicurato;
- vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di
assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di
oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I
911/06 del 2 febbraio 2007);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai
considerandi, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni AI 6/10
luglio 2007 dell’assicurato.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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