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Decisione

32.2010.69

Riduzione del grado d'invalidità da intero ad un quarto confermata dopo esame degli atti medici

9 dicembre 2010Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.4. Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6

novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale

per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di

vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con

riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 13 novembre

2003 (doc. AI 43-1), tramite la quale l’UAI ha assegnato una rendita intera con

effetto dal 1° febbraio 2003 (doc. AI 42-1).

A questo

proposito va evidenziato che il 28 luglio 2003 il medico SMR __________, dopo

aver posto la diagnosi di displasia congenita anche bilaterale, stato dopo

intervento di lussazione chirurgica dell’anca sinistra con debriment

dell’articolazione coxofemorale, osteotomia del grande trocantere e

osteoectomia di proeminenza sul collo femorale 2/2002, modesta sindrome

post-trombotica gamba sinistra in stato dopo trombosi iliaco-femorale sinistra

3/2002 complicato con embolia polmonare, ha ritenuto:

"

(…)

Per quanto concerne la richiesta di rendita, la IL 100% certificata dal 2/2002 fino novembre 2002 è

giustificato ed essenzialmente legato all’intervento chirurgico del 2/2002. Il

seguente periodo di IL 50% dal novembre 2002 al aprile 2003 e IL 100% da metà

aprile 2003 continua, è giustificato dalla limitazione funzionale legato alla

persistenza dei disturbi all’anca sinistra e alla sindrome postrombotica con

forte limitazione nell’attività lavorativa di laboratorista svolta

essenzialmente in posizione eretta (vedi rapporto datore di lavoro).

Per quanto concerne la richiesta di

provvedimenti professionali, la situazione non è

ancora da considerare stazionario in quanto previsto ulteriore intervento a

livello dell’anca sinistra verosimilmente in autunno 2003. Queste misure

possono quindi solo essere esaminate a distanza di circa tre mesi

dall’intervento.

Si può quindi definire il caso in merito alla

rendita riconoscendo i periodi di IL sopraindicati.

Revisione inizio 2004 (a distanza di tre mesi

dall’intervento previsto) per valutazione misure professionali da intraprendere.

(…)”

(doc. AI 27-1)

Con

perizia dell’11 giugno 2008 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e

ortopedia, dopo aver posto la diagnosi di stato dopo duplice intervento di

lussazione e debridement dell’anca sinistra, stato dopo lussazione e

debridement dell’anca destra in sindrome da impingement delle anche

bilateralmente, stato dopo trombosi profonda arto inferiore destro, stato dopo

embolia polmonare, attualmente paziente anti coagulata con Marcumar, ha

evidenziato:

"

(…)

La paziente può sollevare normalmente pesi

leggeri fino a 5 kg. Molto ridotto nel sollevamento di pesi fino a 10 kg. Esigua fino 25 kg. Nullo oltre i 25 kg. Non ha nessuna difficoltà a sollevare pesi di 5 e più

kg oltre il piano orizzontale. Può eseguire normalmente lavori leggeri e di

precisione. Molto ridotta nell’esecuzione di lavori medi, nessuna possibilità

di eseguire lavori pesanti di manovalanza o lavori molto pesanti. La rotazione

della mano può essere effettuata in modo normale. La paziente può normalmente

fare lavori con braccia elevate. E’ ridotta nell’attività che richiedono una

rotazione del busto. Ridotta nelle attività che richiedono la posizione seduta

e piegata in avanti, molto ridotta l’attività eretta e piegata in avanti.

Esigua la possibilità di stare in posizione

inginocchiata e con posizione di ginocchia in flessione. Anche la posizione

seduta ed eretta può essere mantenuta in misura ridotta.

Per gli spostamenti si può spostare normalmente

anche oltre i 50 metri. Risulta ridotta per gli spostamenti per lunghi tragitti

e molto ridotta per gli spostamenti su terreno accidentato. Ridotta la

possibilità di salire e scendere le scale, esigua la possibilità di salire e

scendere ponteggi e scale a pioli.

L’impiego delle 2 mani è possibile normalmente

così come l’equilibrio e il bilanciamento.

2.3. L’attività attuale è ancora praticabile?

Si.

2.4 se si, in quale misura (ore al giorno)?

6 ore al giorno

2.5. E’ presente inoltre una diminuzione della

capacità di lavoro?

No.

Bisogna qui specificare che la paziente riferisce

che nella sua precedente attività di laborantista lavorava dalle 7.00 di

mattina fino alle 19.20 di sera senza pausa sul mezzogiorno.

Si trattava di un’attività che svolgeva

prevalentemente in piedi e che spesso e volentieri la costringeva anche a

salire e scendere le scale. Una attività quindi di questo tipo anche per un

orario ridotto non è più attuabile.

Ritengo però che un’attività di laborantista

normale in cui si possa frequentemente alternare la posizione seduta alla

posizione eretta e che non richiede lo spostamento di pesi oltre i 5 kg e lo spostamento su terreni sconnessi, salire e scendere le scale, per una attività di questo

tipo le prestazioni possono essere svolte senza una riduzione delle

prestazioni.

(…)

2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro?

Nel certificato della Clinica __________ di __________

del 16.8.06 si può leggere che è stata documentata una ripresa lavorativa

teorica al 50% dal maggio 2005.

Nell’ulteriore controllo del 8.2.06 non è più

stata documentata una capacità lavorativa ma non è stata neanche certificata

una incapacità lavorativa.

Ritengo quindi che l’ulteriore inabilità

lavorativa al 50% deve essere considerata ulteriormente.

Non può essere stabilita una data di modifica

della capacità lavorativa dal 2006 fino alla visita odierna.” (doc. AI 90)

Il 20

gennaio 2009 il medico SMR, dr. med. __________, alla luce della documentazione

medica prodotta dall’insorgente, ha affermato:

"

PROCEDERE

Trattasi di un’A. 34enne, laborante chimica;

attività svolta dal 1994 al 2002.

Come conseguenza di una caduta dai pattini sono

subentrati dolori all’anca sx, che in seguito ad indagini radiologiche si è

evidenziata una sindrome da “inmpigment della anche bilateralmente”. Il

18.02.2002 fu eseguito un intervento di “debridement anca sx” (con un nuovo e

successivo re-intervento anca sx nel 22.09.2003), intervento complicato da

un’embolia polmonare e da una trombosi profonda dell’arto inferiore dx, con

sequele di insufficienza venosa periferica (una successiva indagine evidenziò

una Sindrome di May-Thurner). Lo stesso intervento di debridement fu eseguito

successivamente all’anca contro laterale dx il 24.01.2005. L’A. ha presentato

quindi:

IL 100% dal 02.2002;

IL 50% dall’11.2002;

IL 100% dal 04.2003 in avanti.

Permangono quindi oltre che conseguenze di natura

ortopedica (vedere perizia Dr. med. __________ dell’11.06.2008) anche

conseguenze post-trombotica ed infine una precaria consequenziale condizione

psichica dell’A.

Alla luce di ciò si rende necessaria una

valutazione pluridisciplinare SAM avente lo scopo di valutare l’evoluzione

dello stato di salute dell’A. (dal 2005 ad oggi) rispettivamente le limitazioni

funzionali per l’abituale attività o per attività adeguate e la determinazione

temporale della CL residua.” (doc. AI 105-1)

Dopo

aver ricevuto dall’insorgente, in sede di osservazioni al progetto di decisione

del 20 novembre 2008 (doc. AI 98-1), un certificato del 10 dicembre 2008 del

dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna (doc. AI 102-2) ed

aver richiamato ulteriori atti medici (attestato del 26 novembre 2008 del dr.

med. __________, specialista FMH medicina interna ematologia e onco-ematologia

[doc. AI 104-2], certificato dell’8 gennaio 2009 del dr. med. __________ [doc.

AI 104-3], certificato dell’11 dicembre 2008 del dr. med. __________,

specialista FMH angiologia, flebologo [doc. AI 104-5], certificato del 10

dicembre 2008 dei dr. med. __________ e dr. med. __________ del servizio di

angiologia dell’Ospedale Regionale di __________ [doc. AI 104-6], certificato

del 6 agosto 2008 del dr. med. __________ [doc. AI 104-7]), il medico SMR, dr.

med. __________, ha ritenuto necessario far allestire una perizia

pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 105-1).

Dal

referto, datato 23 luglio 2009 (doc. AI 112), risulta che i periti hanno fatto

capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr. med. __________),

ortopedica (dr. med. __________), angiologica-flebologica (dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di coxalgie bilaterali residue con sindrome

da impedimento femoroacetabolare cronico bilaterale, stato dopo contusione

pelvica a sinistra, stato dopo osteotomie trocanteriche femorali, lussazioni coxofemorali

e sbrigliamenti acetabolari dell’anca sinistra (2002 e 2003) e dell’anca destra

(2005), esiti da trombosi venosa profonda iliaca sinistra, stato dopo embolie

polmonari, sindrome post-trombotica dell’arto inferiore sin. parzialmente

occlusiva e da riflusso con lesione dell’asse iliaco-femoro-popliteo sinistro,

sindrome di May-Thurner e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa

di frustrazione esistenziale, compulsioni e problemi di autostima in

personalità rigida (doc. AI 112-11).

Dalla

perizia emerge che dal punto di vista psichiatrico non c’è alcuna incapacità

lavorativa. Il consulente, dr. med. __________ ha evidenziato come per tutto

l’arco della sua attività lavorativa in qualità di laboratorista chimica

l’assicurata ha dato il meglio di sé stessa ottenendo delle gratificazioni che

hanno influito positivamente sulla sua autoconsiderazione. A causa del danno

alla salute l’interessata ha poi presentato diversi periodi di incapacità

lavorativa ed infine è stata licenziata dal datore di lavoro. Il licenziamento

ha rappresentato un evento che l’assicurata non è riuscita a metabolizzare e

che ancora adesso è risentito da lei come una ferita profonda non rimarginata.

Dal lato psicologico ciò corrisponde ad una incrinatura del narcisismo

ovverosia una riduzione dell’autostima che ha prodotto una difficoltà ad

integrare i problemi legati allo stato di salute e alla rinuncia nei confronti

del suo desiderio di maternità. Come effetto di una compensazione psicologica

l’assicurata si è orientata verso il compito di casalinga evidenziando una

compulsione a pulire e a tenere in ordine. Il dr. med. __________ diagnostica

una frustrazione esistenziale, compulsioni e problemi di autostima in

personalità rigida.

Per

quanto concerne l’aspetto ortopedico, il dr. med. __________, ha evidenziato

che l’insorgente cammina in maniera relativamente fluida, con leggero pendolio.

Vi è una limitazione funzionale delle articolazioni coxofemorali la quale si

manifesta soprattutto nella flessione e nell’adduzione. Anche l’intrarotazione

è accompagnata da reazioni dolorose. Radiologicamente nelle tecniche standard

gli spazi articolari appaiono conservati. Alterazioni cartilaginee nel settore

coxofemorale sono possibili. Le possibili persistenti alterazioni cartilaginee

coxofemorali sull’arco di cinque-sei anni non mostrano segni di progredienza.

E’ pure attendibile che una parte dei disturbi coxofemorali siano di origine

capsulare. Il consulente è giunto alla conclusione che il grado di capacità

lavorativa è da considerare nella misura del 75% in qualunque attività

lucrativa.

Dal punto

di vista angiologico-flebologico l’insorgente è stata valutata capace al lavoro

al 60% nell’ultima attività svolta e in qualsiasi altra attività confacente al

suo stato di salute. Il consulente ha evidenziato che la sindrome

post-trombotica attuale è classificabile con uno stadio di malattia venosa

cronica C2s, eventualmente C3s secondo CEAP clinicamente ben compensata

(sindrome di May-Thurner possibile). Si tratta di una sindrome post-trombotica

mista, con componente parzialmente occlusiva, ma ricanalizzazione relativamente

soddisfacente a livello del bacino, drenaggio contro laterale via vene della

regione del piccolo bacino, ma senza coinvolgimento dell’utero. Il fattore

limitante la qualità della vita socio professionale è la claudicatio venosa e

la sindrome da stasi che provoca importanti disturbi e dolori.

Alla luce

dei tre consulti specialistici, i periti hanno valutato la capacità lavorativa

dell’insorgente nella misura del 60%, inteso come riduzione del tempo di

lavoro, nell’attività da ultimo esercitata di laboratorista in chimica.

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno

affermato:

"

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano

dalle patologie ortopediche ed angiologiche-flebologiche, mentre invece, come

descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico non vi sono

limitazioni della capacità lavorativa.

Dal punto di vista ortopedico, vi sono delle

coxalgie bilaterali residue, una sindrome da impedimento femoro-acetabolare

cronico bilaterale, uno stato dopo contusione pelvina a sinistra ed uno stato

dopo osteotomie trocanteriche femorali, lussazioni coxofemorali e sbrigliamenti

acetabolari dell’anca sin. (2002 e 2003) e dell’anca ds. (2005). La diminuzione

della capacità lavorativa, sotto il profilo ortopedico, nella misura del 25%,

si giustifica con la presenza di una limitazione funzionale sia pur di moderata

entità, delle articolazioni coxofemorali. Permane inoltre un quadro algico

attendibile ed attribuibile sia ad alterazioni cartilaginee persistenti

coxofemorali, sia a possibili aderenze capsulare. Vi è poi la problematica

circolatoria all’arto inferiore sinistro, la presenza di una trombofilia e la

maggior vulnerabilità in caso anche di traumi minori.

Dal punto di vista angiologico-flebologico vi

sono gli esiti da trombosi venosa profonda dell’iliaca sinistra ed una sindrome

post-trombotica ileofemoropoplitea sinistra con trombosi multifattoriale

(trombofilia, intervento chirurgico). La sindrome post-trombotica attuale è

clinicamente ben compensata: si tratta di una sindrome post-trombotica mista

con componente parzialmente occlusiva, ma ricanalizzazione relativamente

soddisfacente a livello del bacino, drenaggio contro laterale via vene della

regione del piccolo bacino, ma senza coinvolgimento dell’utero. Dal punto di

vista angiologico-flebologico il fattore limitante la qualità della vita socio

professionale è la claudicatio venosa e la sindrome da stasi che provoca importanti

disturbi e dolori, con necessità di un’anticoagulazione orale con Marcumar.

Sulla base delle patologie angiologiche-flebologiche vi è una limitazione per

la stazione eretta prolungata, ma anche alla deambulazione per lunghi tratti,

in generale la posizione verticale (anche da seduta) causa un’importante stasi

venosa a livello dell’arto inferiore sinistro, con conseguente gonfiore e

soprattutto con dolori. Una parte dei dolori probabilmente proviene anche dalla

claudicatio venosa a livello spinale. La capacità lavorativa viene ridotta

soprattutto per chi deve stare molto fermo, in piedi, come nell’attività da

ultimo esercitata dall’A. Anche stando seduta, la sindrome da stasi chiaramente

avrebbe il suo impatto, come descritto sopra. Sulla base di queste constatazioni

il nostro consulente valuta un’inabilità lavorativa nella misura del 40%: le

limitazioni funzionali sono legate alla sindrome post-trombotica.

Riteniamo che le incapacità lavorative descritte

dai nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie

che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una

riduzione del tempo di lavoro.

Globalmente, dal punto di vista fisico e

psichico, l’attuale grado di capacità lavorativa dell’A. nell’attività da ultimo

esercitata di laboratorista in chimica, viene valutato nella misura del 60%

inteso come riduzione del tempo di lavoro. Riteniamo tale valutazione valida

almeno dalla perizia medica effettuata in giugno 2008 dal Dr. __________,

ortopedia __________, per conto dell’UAI del Ct. Ticino, che aveva ritenuto

l’attività da ultimo esercitata ancora praticabile per sei ore al giorno senza

riduzione del rendimento: le limitazioni descritte in questa perizia confermano

le limitazioni descritti dal Dr. __________ in giugno 2008 (vedasi atto

dell’11.06.2008), a cui si aggiungono ora quelle dal punto di vista

angiologico-flebologico.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

L’A. è in grado di svolgere altre attività

lavorative purché siano fisicamente non troppo pesanti e concedano un certo

cambiamento di posizione. Sono da sconsigliare lavori che richiedono il

trasporto ripetuto di pesi oltre i 5 kg, che esigano il cammino più frequente

sulle scale o su terreno accidentato e che costringano ad assumere posizioni inginocchiate

od addirittura accovacciate. Considerate queste limitazioni dovrebbe essere

possibile, dal punto di vista ortopedico, mantenere una capacità lavorativa

attorno al 75%.

Dal punto di vista angiologico-flebologico vi

sono limitazioni per quanto riguarda la stazione eretta prolungata, ma anche la

deambulazione per lunghi tratti: in generale la posizione verticale (anche da

seduta) causa importante stasi venosa a livello dell’arto inferiore sin., con

conseguente gonfiore e soprattutto con dolori: sulla base di queste

constatazioni, secondo il nostro consulente, dal punto di vista

angiologico-flebologico vi è un’incapacità lavorativa in un’altra attività

nella misura del 40%.

Giungiamo quindi alla conclusione che, visto

quanto descritto al capitolo 8 per quanto riguarda la somma delle incapacità

lavorative, anche in un’altra attività che tiene in considerazione le

limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare

nella misura del 60% (riduzione del tempo di lavoro). Come casalinga vi è una

capacità lavorativa nella misura del 70%.

Tale valutazione, come già descritto al capitolo

8, vale almeno dalla perizia medica effettuata in giugno 2008 dal Dr. __________

(vedasi atto dell’11.06.2008).” (doc. AI 112/14-15)

Il medico

SMR, dr. med. __________, sulla base della sopra citata perizia, ha posto la

diagnosi principale di coxalgie bilaterali residue con sindrome da impedimento

femoroacetabolare cronico bilaterale, stato dopo contusione pelvina a sinistra,

stato dopo osteotomie trocanteriche femorali, lussazioni coxofemorali e

sbrigliamenti acetabolari dell’anca sinistra (2002 e 2003) e dell’anca destra

(2005), esiti da trombosi venosa profonda iliaca sinistra, stato dopo embolie polmonari,

sindrome post-trombotica dell’arto inferiore sinistro parzialmente occlusiva e

da reflusso con lesione dell’asse iliaco-femoro-popliteo sinistro, sindrome di

May-Thurner e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di

frustrazione esistenziale, compulsioni e problemi di autostima in personalità

rigida (doc. AI 117-1). Il medico SMR, dopo aver descritto i limiti funzionali,

ha evidenziato che dal profilo psichiatrico non vi è nessuna limitazione della

capacità lavorativa, mentre globalmente dal lato psico-fisico c’è un’incapacità

lavorativa del 40% dal giugno 2008 con limitazioni ortopediche ed angiologiche

(doc. AI 117-3).

Pendente

causa l’insorgente ha allegato una valutazione flebologica dell’11 maggio 2010

del dr. med. __________, specialista FMH angiologia, flebologo, il quale, dopo

aver posto la diagnosi di sindrome post-trombotica all’arto inferiore sinistro

parzialmente occlusiva (vena femorale superficiale) con ricanalizzazione

parziale dell’asse iliaco su sindrome di May Thurner, trombofilia con mutazione

eterozigote e trombofilica del fattore II, ha affermato:

"

(…)

Il quadro clinico è caratterizzato da una

sindrome da stasi con edema all’arto inferiore sinistro e dolori in posizione

prolungata eretta e seduta.

Lieve claudicatio venosa durante la deambulazione

prolungata.

Dolori cronici addominali su probabile sindrome

da stasi pelvica e dismenorrea.

Il decorso della malattia è caratterizzato da una

stabilità ormai da anni dei sintomi che ormai perdurano dalla data della

diagnosi di trombosi avvenuta cioè nel 2002 dovuta agli esiti da intervento

chirurgico ortopedico per correzione di malformazione congenita dell’anca

sinistra con conseguente embolia polmonare e appunto trombosi venosa profonda.

Conclusioni

A mio parere quindi, sulla scorta dell’esame

clinico e strumentale, peraltro invariato rispetto ai precedenti controlli, è

sicuramente indicato un’incapacità lavorativa almeno del 50%.” (doc. C/2)

L’insorgente

ha pure prodotto un certificato del 3 maggio 2010 della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale ha affermato:

"

(…)

Con la presente la informo in merito alla persona

summenzionata che seguo nel mio studio dal 14.4.2010 (data del primo colloquio)

su segnalazione del medico curante Dr. med. __________ di __________.

Le osservazioni qui di seguito si basano

sull’osservazione della paziente avvenuta nell’ambito di due colloqui (secondo

incontro il 27.4.2010) e sulla lettura della perizia medica effettuata in

ambito AI dal Dr. Med. __________.

Concordo innanzi tutto in linea di massima con le

osservazioni del collega aggiungendo però che la paziente presenta, a mio

avviso, anche uno stato ansioso-depressivo in misura consona alla situazione

che sta vivendo. Stato che è peggiorato di recente e che ha quindi indotto il

curante ad indirizzarla dalla sottoscritta.

La signora RI 1 si presenta curata nel proprio

aspetto, collaborante e disponibile al colloquio. Orientata nei tre domini non

presenta alterazioni della memoria (sia a breve che lungo termine) mentre si

evidenzia una lieve diminuzione dell’attenzione e della concentrazione

presumibilmente a causa dello stato d’ansia di fondo. Il morale viene riferito

come altalenante, al momento del colloquio tende al polo negativo; emerge

chiaramente uno stato di sfiducia in se stessa ed un lieve pessimismo verso il

futuro.

Ricordando in particolare la prima operazione

subita, la paziente esterna ancora molta rabbia. Il vissuto è in parte

vittimistico.

Il ritmo del sonno è disturbato soprattutto da

risvegli notturni che traggono solo parziale beneficio dall’assunzione di

Stilnox 10 mg 1 pst prima di coricarsi.

La paziente riferisce inoltre di sentirsi spesso

nervosa, di non riuscire a sopportare lo stress in genere, di sentirsi stanca e

di affaticarsi con facilità; gestirebbe inoltre male ogni sorta di imprevisto.

Forte è il sentimento di impotenza verso la

propria problematica fisica (“cerco di impegnarmi al massimo nelle cure, ma non

vedo mai risultati soddisfacenti”).

Vi è una chiara difficoltà ad elaborarla come

pure ad accettare il licenziamento che si è aggiunto in seguito.

I dolori fisici rappresentano presumibilmente

anche il canale di sfogo della ferita narcisistica creata appunto dalla perdita

del posto di lavoro.

A tutto ciò si aggiunge la rinuncia nei confronti

di maternità (peraltro non controindicata a livello medico) che genera

ulteriore sofferenza dal momento che rappresentava/rappresenta una grande

aspettativa per la paziente.

La psicoterapia appena iniziata dovrebbe poter

aiutare la signora ad elaborare i propri eventi di vita negativi ma non è

ancora ben chiaro, dal punto di vista specialistico, quali siano effettivamente

le risorse per poterlo fare.

Ancora da valutare eventualmente anche

Considerandi

l’introduzione di un antidepressivo al fine di migliorare soprattutto gli

aspetti ansiosi.

Dal punto di vista specialistico, al momento

attuale, valuto la paziente inabile nella sua professione del 50%. La prognosi

è presumibilmente da ritenersi per ora ancora incerta.” (doc. C1)

__________ Chiamati ad esprimersi

in merito i medici SMR, dr. med. __________, FMH medicina generale e dr.ssa

med. __________, specialista in psichiatria, hanno affermato:

"

(…)

La Dr.ssa __________ concorda in linea di massima

con le osservazioni del perito SAM dr. __________, riportando uno stato ansioso

depressivo recente con inizio dal 14.04.2010 di colloqui psichiatrici. Per ora

in trattamento sembra solo con un ipnotico in quanto la psichiatra si riserva

di valutare se eventualmente introdurre un antidepressivo.

La dr.ssa __________ riporta a suo giudizio

un’attuale CL del 50% nella sua professione senza specificare in quale modo il

quadro clinico limiti la CL.

Vista la documentazione psichiatrica agli atti

l’eventuale peggioramento del quadro clinico è eventualmente avvenuto da

nemmeno due mesi e quindi è posteriore alla decisione UAI.

Le conclusioni SMR precedenti possono essere

quindi confermate.” (doc. X/Bis)

L’11

novembre 2010 l’insorgente ha prodotto un attestato del 25 ottobre 2010 della __________

di __________ da cui emerge tra l’altro:

"

(…)

Die Patientin leidet unter inguinalen

Restbeschwerden bds. bei Status nach chirurgischer Hüftluxation links 2002

sowie 2003 mit Offsetkorrektur. Die sonographische Untersuchung der

Inguinalregion bds. erbrachte keine Pathologien. Das Arthro-MRI der linken

Hüfte zeigt keine wesentliche Labrumdegeneration bei Status nach

Pfannenrandtrimmung und Offsetkorrektur. Es besteht eine beginnende Arthrose

mit Gelenkspaltverschmälerung lateral und postero-inferior.

Wir empfehlen eine Viskosupplementationstherapie

durch die Rheumatologen im Hause (mit Ostenil und ggf. in Kombination mit

Corticosteroid). Von einer erneuten chirurgischen Intervention raten wir zur

Zeit ab, zumal die bisherigen Eingriffe keine wesentliche Besserung erbrachten.

Langfristig würde bei Fortschreiten der Arthrose wohl nur noch eine

hüftprothetische Versorgung sinvoll sein. Für einen solchen Eingriff ist die

Patientin noch zu jung.

Zur Zeit ist auch ein Verfahren hinsichtlich

IV-Rente offen. Aktuell ist die Patientin als ausgebildete Laborantin nicht

arbeitsfähig.” (doc. D)

Sulla

base della sopra citata documentazione il medico SMR, dr. med. __________, ha

affermato che “l’attuale rapporto della clinica __________ conferma una

clinica ed una diagnosi ortopedica nota. Non risultano nuovi elementi clinici

di rilievo, non risulta una modifica dei disturbi rispetto alla valutazione SAM”

(doc. XVIII).

2.5

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.6

Chiamato

a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo

Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del

SAM del 23 luglio 2009 che ha stabilito un miglioramento dello stato di salute

dell’insorgente perlomeno dal mese di giugno 2008, nel senso che la capacità

lavorativa dell’insorgente è aumentata al 60% nella sua precedente attività di

laboratorista in chimica e raggiunge il 60% anche in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute (doc. AI 112-15).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

La

perizia ha infatti valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi,

si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurata, è stata stabilita in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni mediche e

nell'apprezzamento della situazione medica. Le conclusioni sono inoltre motivate.

I periti, sulla base dei 3

consulti (ortopedico, angiologico-flebologico e psichiatrico), sono giunti alla

convincente conclusione che l’assicurata è abile al lavoro al 60% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata),

sia nella precedente attività che in qualsiasi altra professione da giugno 2008.

Gli specialisti, dopo aver

descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, personale-sociale,

professionale e patologica della ricorrente, le affezioni attuali e le

costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di coxalgie bilaterali residue con sindrome da

impedimento femoroacetabolare cronico bilaterale, stato dopo contusione pelvina

a sinistra, stato dopo osteotomie trocanteriche femorali, lussazioni

coxofemorali e sbrigliamenti acetabolari dell’anca sinistra (2002 e 2003) e

dell’anca destra (2005), esiti da trombosi venosa profonda iliaca sinistra,

stato dopo embolie polmonari, sindrome post-trombotica dell’arto inferiore sin.

parzialmente occlusiva e da riflusso con lesione dell’asse

iliaco-femoro-popliteo sinistro, sindrome di May-Thurner e la diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa di frustrazione esistenziale, compulsioni e

problemi di autostima in personalità rigida (doc. AI 112-11).

I periti

e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa

loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente ed

il miglioramento del suo stato di salute sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate i giorni 27 e 29 aprile, nonché il 5 e il 13

maggio 2009 (doc. AI 112-1).

Questo Tribunale

sulla base del referto peritale del 23 luglio 2009 del SAM deve pertanto

concludere che rispetto alla situazione presente nel 2003 l’insorgente ha globalmente

conosciuto un miglioramento del suo stato di salute a partire dal mese di

giugno 2008 (cfr. doc. AI 90 e doc. AI 112-15), che ha portato la sua

incapacità lavorativa nella precedente attività ed in altre attività confacenti

al suo stato di salute al 40%, inteso come riduzione del tempo di lavoro. Non

va del resto dimenticato che già nella decisione del 30 settembre 2003 l’UAI ha

affermato che “esaminati gli atti acquisiti in sede d’istruttoria,

segnatamente di carattere medico ed economico, emerge che l’attuale stato di

salute della Signora RI 1, le impedisce di svolgere una normale attività

lavorativa a partire dal 18.02.2002. Per quello che concerne la richiesta di

presa a carico di provvedimenti professionali, il nostro Servizio Medico

Regionale (SMR) ritiene che attualmente la situazione medica dell’assicurata RI

1.

non è ancora da considerare stazionaria, in quanto è previsto un

ulteriore intervento chirurgico verosimilmente nel autunno 2003. Sarà pertanto

effettuata una revisione del caso a breve termine, non appena si sarà

stabilizzata la situazione” (doc. AI 42-1, sottolineatura del redattore).

Del resto la stessa insorgente il 25 maggio 2010 ha affermato che “la richiesta della ricorrente quale formulata nell’istanza di ricorso del

16.

marzo 2010 va pertanto modificata nel senso che a essa è riconosciuto il

diritto a una mezza-rendita a decorrere da aprile 2010” (doc. VIII).

Ne segue

che a giusta ragione l’UAI, accertato un miglioramento globale dello stato

valetudinario della ricorrente, ha proceduto alla revisione della rendita.

La

documentazione prodotta pendente causa dall’insorgente non è atta a sovvertire

le conclusioni peritali.

Con il

certificato dell’11 maggio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH angiologia,

flebologo, ribadisce infatti la sua precedente valutazione di un’incapacità

lavorativa almeno del 50%, già presa in considerazione dai periti dell’UAI

(doc. C2 e doc. AI 112-2).

Allo

stesso modo il rapporto della visita presso la Clinica __________ di __________

del 25 ottobre 2010, come accertato dal medico SMR, dr. med. __________,

riporta una diagnosi ortopedica già nota da cui non emergono nuovi elementi

clinici di rilievo e dal quale non risulta una modifica dei disturbi rispetto

alla valutazione SAM (cfr. doc. XVIII/Bis). Per cui l’indicazione di una totale

incapacità lavorativa nella precedente attività degli specialisti __________

altro non è se non una diversa valutazione del medesimo stato valetudinario.

Infine

l’insorgente ha prodotto un certificato della dr.ssa med. __________ del 3

maggio 2010 la quale, pur concordando “in linea di massima con le

osservazioni” peritali in ambito psichiatrico ha tuttavia accertato che “la

paziente presenta, a mio avviso, anche uno stato ansioso-depressivo in misura

consona alla situazione che sta vivendo” ed ha valutato l’insorgente “inabile

nella sua professione nella misura del 50%” (doc. C1).

La

curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei

medici curanti, consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), che

non ha posto una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ha infatti

affermato che vi è pure uno stato “ansioso depressivo”, doc. C1), non si

è espressa sulla capacità lavorativa in attività adeguata, ma ha affermato che

l’interessata è inabile al 50% nella sua precedente attività senza tuttavia

specificare in quale modo il quadro clinico limita la capacità lavorativa.

La

specialista ha evidenziato come l’insorgente “si presenta curata nel proprio

aspetto, collaborante e disponibile al colloquio” e “orientata nei tre

domini non presenta alterazioni della memoria (sia a breve che a lungo termine)”.

Inoltre la curante parla di “lieve diminuzione dell’attenzione e della

concentrazione” e ”lieve pessimismo verso il futuro” e non ha

ritenuto necessario la prescrizione di antidepressivi (“ancora da valutare

eventualmente anche l’introduzione di un antidepressivo al fine di migliorare

soprattutto gli aspetti ansiosi”).

Va qui

rilevato che con sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 il Tribunale federale

ha affermato:

"

(…)

4.2

In questo contesto,

il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un

disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa

invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in

cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

4.3

Secondo il sistema di classificazione ICD-10

convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica

dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non

sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal

riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di

affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a

seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24

agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I

488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su

osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione

giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo

caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre

diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I

653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico

evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione

dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla

salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I

649/06]).”

Inoltre

la dr.ssa med. __________ ha affermato di seguire l’insorgente dal “14.4.2010

(data del primo colloquio) su segnalazione del medico curante Dr. med. __________

di __________” e che lo stato ansioso-depressivo ”è peggiorato di recente”

ciò che “ha quindi indotto il curante ad indirizzarla alla sottoscritta”

(doc. C1, sottolineature del redattore).

Come

rilevano la dr.ssa med. __________, SMR, specialista in psichiatria, e il dr.

med. __________, SMR, “l’eventuale peggioramento del quadro clinico è

eventualmente avvenuto da nemmeno due mesi e quindi è posteriore alla decisione

UAI” (doc. X/Bis).

La

valutazione dei medici SMR, trasmessa l’11 giugno 2010 alla ricorrente per

conoscenza, non è stata contestata.

Ora,

va rammentato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante

deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto il 18

febbraio 2010), ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Nella misura in cui ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute (psichico)

successivo all’emanazione della decisione impugnata, esso dovrà semmai essere

l’oggetto di una nuova domanda.

Va qui ribadito

che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________

e dalla dr.ssa __________, pure medico SMR e specialista in psichiatria.

Va qui

evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non va

poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre

2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due

medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha

confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della

differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale

(cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05

del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di

fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se

specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF

125.

V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006

consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

La

circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel

senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile

2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I

701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Va ancora

evidenziato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa

o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e

sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

A questo riguardo va

ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così

decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece

no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009

consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico

SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei

rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.

3.

; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione,

l’UAI ha concluso che da giugno 2008 l’interessata è abile al lavoro al 60%

(inteso come rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata).

2.7

In concreto,

ritenuto che l’incapacità lavorativa della ricorrente nella sua precedente

attività lucrativa di laboratorista chimica è del 40%, intesa come riduzione

del tempo di lavoro, può esserle assegnata al massimo ¼ di rendita.

Infatti,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394

consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze

ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito

tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.

434).

Alla luce

di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presentava dal giugno 2008,

secondo la perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 60% nella sua

precedente occupazione, la ricorrente, per ridurre il danno, doveva continuare

a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di laboratorista

chimica. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21

agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di

incapacità lavorativa del 40% della ricorrente nella precedente attività

raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), vi sono i

presupposti per concederle al massimo il diritto ad ¼ di rendita.

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un

cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la

restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,

l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI

1993.

U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A questo

proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha

rammentato che:

"

Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son

ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf.

ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il

pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond

au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts

du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail -

de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum,

ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.” (sottolineatura del redattore)

Ne segue che, se dal raffronto dei redditi

dovesse emergere un’inabilità maggiore l’insorgente, in virtù del suo obbligo

di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa, avrebbe diritto al massimo

ad ¼ di rendita, che verrebbe invece soppresso in caso di inabilità inferiore

al 40%.

2.8

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel

caso in esame, dunque, va preso in considerazione un salario annuo di fr. 62'632

che l’interessata potrebbe conseguire svolgendo la sua precedente attività nel

2008.

(cfr. doc. AI 120-1: fr. 57'850 nel 2002 [doc. AI 8-2], aggiornato a fr. 62'632

al 2008 [+ 1,3% nel 2003; + 0,9% nel 2004; + 1,0% nel 2005; + 1,2% nel 2006, +

1,6% nel 2007; + 2% nel 2008]; cfr. la vie économique 6-2010 tabella B 10.2,

pag. 95).

2.9

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 il TF ha affermato che:

"

(…)

3.3

In una recente

sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta

ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 51’368 (4’116 : 40 X

41.6

X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).

L’assicurata,

quale laboratorista in chimica, avrebbe guadagnato fr. 62’632 nel 2008.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 23,24 “cokeria; industria chimica”: fr. 4’626 :

40.

X 41.6 X 12 mesi = 57’732).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente

a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non

riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto, nel calcolo interno, l’UAI ha tenuto conto di una riduzione del 5%

per attività leggere (cfr. doc. AI 120-2). Ritenuto che la riduzione del 5% è

conforme alla giurisprudenza sopra menzionata, questo Tribunale non ha motivo

per scostarsene.

Ne segue

che il reddito da invalido di fr. 51'368 va ridotto del 5% a fr. 48'800.

Ritenuto che l’interessata può svolgere altre attività confacenti al suo stato

di salute nella misura del 60%, il reddito da invalido ammonta a fr. 29'280

che, raffrontato con quello da valido di fr. 62'632, dà un tasso d’invalidità

del 53%.

Rilevato

tuttavia l’obbligo di sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa (cfr.

consid. 8), l’interessata è tenuta a svolgere la sua precedente attività che le

permette di ridurre la sua incapacità lavorativa, e dunque il suo diritto alla

rendita, al 40%.

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha ridotto la rendita da intera

ad un quarto con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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