32.2010.72
Indipendente. Metodo straordinario. A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata valutazione del SMR per l'aspetto medico e inchiesta economica per indipe
15 settembre 2010Italiano44 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.72
Data decisione, Autorità:
15.09.2010, TCA
Titolo:
Indipendente. Metodo straordinario. A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata valutazione del SMR per l'aspetto medico e inchiesta economica per indipendenti per l'aspetto economico
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO STRAORDINARIO
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 49 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.72
LG/sc
Lugano
15 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 febbraio 2010
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1946, in data 8 maggio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti (rendita), segnalando di essere affetto da “disturbi
respiratori – enfisema polmonare” (doc.1-1/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite un rapporto
d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 44-1), l’UAI con
decisione dell’11 febbraio 2010 (doc. AI 49-1), preavvisata con progetto del 23
dicembre 2009 (doc. AI 45-1), ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, completato poi in data 3 maggio 2010 (doc. II, III,
IV), postulando in via principale il riconoscimento di una mezza rendita
d’invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2008 e in via subordinata il rinvio
degli atti all’UAI per nuovi accertamenti medici e amministrativi (doc. I, V).
In buona
sostanza l’insorgente ha contestato la valutazione medica dell’amministrazione
che si sarebbe fondata – a suo dire – sulla sola breve visita in agenzia presso
il SMR senza ulteriori accertamenti (doc. V).
Secondo
l’avv. RA 1 l’istruttoria svolta dall’amministrazione sarebbe insufficiente, in
particolare per quanto riguarda gli accertamenti medici: “assente la
diagnosi rilevante ai fini valetudinari; nessun accertamento relativo
all’esposizione alle polveri; assenza di motivazioni da un profilo
valetudinario” (doc. V, pag. 5).
Inoltre,
a mente del ricorrente, non vi è stato alcun accertamento relativo all’attività
svolta da __________ e all’opportunità di un cambiamento di occupazione (doc.
V, pag. 5).
1.4. L’UAI, in
risposta, fondandosi sulla valutazione medica del Dr. __________ del SMR e su
quella economica del rapporto d’inchiesta del 28 settembre 2009, ha ribadito la correttezza del proprio provvedimento e postulato la reiezione del gravame (doc.
VIII).
1.5. In data 4
giugno 2010 l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni ricorsuali
(doc. X).
Il
doc. X è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità oppure no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita
ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima
base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei
redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
A questo
proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi
regionali:
"
1I servizi
medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.
Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni
specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi
d'esame idonei.
2Se occorre, i
servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei
risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo
l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.
3Per ogni caso
esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto
scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una
raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di
prestazioni.
4I servizi
medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della
regione."
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7. Nella
decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato, sulla base del rapporto datato 6 novembre 2008 del medico del
SMR, Dr. __________, il quale dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, lo
status e il risultato degli esami supplementari paraclinici, ha posto la
seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
Diagnosi:
·
Asma bronchiale con ostruzione bronchiale di
gravità lieve‑moderata verosimilmente di tipo intrinseco
·
Sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative
·
Ipertensione arteriosa in trattamento
·
Iperplasia prostatica di grado I con leggero
aumento del PSA ben correlato con il volume prostatico (rapporto urologo
07.08.2007)
Valutazione/conclusione:
Le
limitazioni per questo 62.enne montatore di attrezzature alberghiere (cucina)
sono date dalla presenza di un asma, obiettivata negli esami agli atti,
peraltro ben controllata con l'attuale terapia (che è minore di quella
consigliata dal pneumologo, non ha mai usato Singulair), tant'è vero che
nell'ultimo anno almeno non ha mai dovuto ricorrere all'uso di Ventolin.
Diminuisce
la capacità di eseguire sforzi (portare pesi per lunghi tragitti e sulle
scale).
L'A.
dichiara che solitamente i pezzi vengono portati col camioncino vicino al posto
dove si montano, e che per i pezzi grandi lavorano in 2.
Anche
la sindrome lombo vertebrale pone dei limiti di caricabilità della schiena (che
peraltro all'esame clinico mostra una discreta‑buona mobilità, senza
contratture muscolari né dolenzia )
Non
comportano limitazioni le altre diagnosi
I
limiti funzionali sono espressi sopra.
Tenendo
conto dell'esame clinico, dell'anamnesi, dei referti medici ricevuti e della
descrizione dell'attività svolta, non si giustifica una ILL maggiore del 30%
nella sua attività.
Dal
luglio 2007
Per
altre attività medio‑leggere CL normale purché non esposte a agenti irritanti
per le vie respiratorie” (doc. AI 25-1/6)
Questa
valutazione non è stata validamente contestata dal patrocinatore
dell’assicurato che non ha prodotto la benché minima documentazione medica
dalla quale si potesse evincere che le conclusioni del medico SMR fossero
errate.
Va qui
ricordato che se da una parte la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
Considerandi
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Nel
referto del 28 maggio 2008 del medico curante Dr. __________, medico
generalista e dunque non specialista in reumatologia, antecedente alla
valutazione del SMR, viene sostanzialmente confermata la medesima diagnosi di:
“Broncopatia ostruttiva. Asma Bronchiale. Ipertensione arteriosa. Ernia
discale L3 L4” (doc. AI 36-3).
Il Dr. __________,
da parte sua, aveva invece valutato il paziente abile al lavoro al 50% (doc. AI
36-8).
Tutto ben considerato, a mente
del TCA, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. I), non vi
sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del medico del SMR, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in
precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,
complete e motivate.
Il Dr. __________ nel suo referto infatti ha debitamente tenuto conto delle affezioni
invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica
e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 70% nella sua
attività e al 100% in attività adeguate.
Le
conclusioni del medico curante, seppur divergenti per quanto riguarda la
valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi
elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ del SMR e vanno quindi intese
nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie
dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
del SMR, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute
dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in
misura del 70% nell’attività abituale e in misura piena in attività adeguate.
2.8
Al fine di stabilire il grado
d’invalidità dell’assicurato, membro con firma individuale della __________
(cfr. doc. AI 34-1) l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario
(cfr. consid. 2.3.).
L’assicurato, nel proprio
allegato ricorsuale, non ha contestato l’applicazione di questo metodo di
calcolo del grado d’invalidità (doc. I).
La
circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che
l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre
calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei
redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi
– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è
determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;
RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai
lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone
che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si
accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona
assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in
che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito
delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del
guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel
ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per
poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base
alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con
e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere
considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività
(RCC 1979 p. 230).
Come
visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un
indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima
e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più
possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Per
questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un
indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo
straordinario.
Inoltre,
è opportuno ricordare che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di
carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110
V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la
valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori
medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92
in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì
rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno
(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
Nel caso in esame
l’ispettore AI incaricato dell’inchiesta per l’attività professionale ha
ritenuto di dover procedere, per la valutazione dell’invalidità,
all’applicazione del metodo straordinario “in quanto i dati aziendali,
condizionati dalla situazione congiunturale, non permettono di quantificare
l’incidenza del danno alla salute del signor RI 1, sui redditi conseguiti”
(doc. AI 44-6).
Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, peraltro
non contestate dal ricorrente, non essendo possibile determinare concretamente
il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute
il TCA ritiene corretta l’applicazione del metodo straordinario.
2.9
In applicazione del metodo
straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta
economica per indipendenti eseguita il 10 settembre 2009 (doc. AI 30-1, 44-1).
Nel relativo rapporto
l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo
l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:
" (...)
Attività dell'impresa:
· Trattasi di un'azienda a conduzione
familiare, attiva quale fornitrice di apparecchiature per il settore
alberghiero. I clienti sono quindi alberghi, bar, ristoranti, ecc. Si va dalla
fornitura ed installazione delle apparecchiature, all'assistenza tecnica e la
manutenzione delle stesse.
· Vengono forniti impianti frigoriferi,
lavastoviglie industriali e non, macchine e vetrine gelato, congelatori,
macchine caffè, ecc.
· Le marche rappresentate sono l'Astoria
(macch. per caffè), lavastoviglie industriali Colged, - Wolk-Hoonwed, grandi
impianti di cucine Gico-MBM.
Prima dell'insorgenza del danno alla
salute il signor RI 1 risultava occupato a tempo pieno nelle varie mansioni che
la conduzione dell'azienda comporta:
15%: Misurazione e progettazione –
rilevamento misure, pianificare la disposizione della apparecchiature, schizzi,
stesura offerte, organizzazione attività aziendale in genere.
15%: Trasporto e montaggio cucine
(una dozzina di impianti l'anno, che occupano a livello lavorativo 2-4 giorni
ciascuno a dipendenza dell'importanza della struttura).
Trattasi di un'attività che viene svolta in due.
40% Manutenzione e riparazione di
apparecchiature. Un'attività che viene svolta da solo, sul posto per le
strutture importanti, ed in laboratorio per interventi su affettatrici,
lavapiatti, piccoli elettrodomestici in genere.
30% Lavoro di montaggio degli apparecchi singoli.
(…)
2.5
Cambiamenti
nell'organizzazione dell'impresa: quali misure sono imputabili ad danno alla
salute?
(cambiamenti logistici, sviluppo tecnologico,
diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a terzi,
modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di apertura,
ecc.). Decorrenza delle modifiche.
Dopo l'insorgenza del danno alla
salute il signor RI 1 riferisce di aver dovuto ridurre il suo impegno lavorativo
a ca. 3-4 ore lavorative ripartite sull'arco della giornata, in base alle
esigenze aziendali ed a come si sente.
3.
situazione del personale
3.1
Manodopera con/senza remunerazione
Collaboratori
Funzione
Percentuale lavorativa e salario
assoggettato all'AVS)
Persona (e)
Assicurata (e)
Vedi il confronto tra campi di attività
Si rimanda alle distinte dei salari AVS della Cassa TI 21, per
gli anni dal 2004 al 2008
Prima dell’insorgenza del danno alla salute intervenuto nel luglio
2007.
(cfr. distinta 2006) in azienda oltre all’assicurato collaborava la moglie
__________ a tempo parziale, nel frattempo poi entrata in AVS (1943). Qualche
ora la settimana in mansioni d’ufficio. La stessa possiede inoltre un bar a __________
gestito dalla figlia. Entrambe hanno la patente d’esercente.
Una segretaria a tempo parziale, attiva il pomeriggio dalle 13.00 in poi;
Un operaio a tempo pieno + una dipendente.
3.2
Cambiamenti imputabili al danno alla salute.
(concernenti il personale e la
percentuale lavorativa; data di inizio e fine)
Collaboratori
Funzione
Percentuale lavorativa e salario
assoggettato all'AVS)
Dal
Dal
L'operaio ha lasciato l'azienda nel
maggio 2008 per andare a lavorare in una ditta concorrente. In settembre 2008 è
poi entrato in ditta il figlio __________ del nostro assicurato. La
collaboratrice aveva smesso nel febb. 2007.
Oggigiorno l'attività continua quindi
con l'assicurato, il figlio e la segretaria a metà tempo.
Il figlio ha conseguito la maturità integrata quale elettricista.
Al di là dei problemi di salute
dell'interessato, come si può rilevare dai conti economici, l'azienda risente
della crisi, ed in particolare negli anni 2006 e 2007 ha avuto importanti perdite.
Essendo diminuito il lavoro non sono
più stati assunti altri dipendenti.
4.
Confronto tra campi di attività – VEDI
ALLEGATO 1
Si rimanda inoltre alle considerazioni di cui al punto 8.
5.
Evoluzione dei redditi dell'impresa – VEDI
ALLEGATO 2
Le chiusure contabili vengono
effettuate dalla Fiduciaria __________ di __________.
I conti 2008 non sono disponibili.
Vi è una proroga sino al gennaio 2010 per l'inoltro degli stessi al competente
Ufficio TPG.
I dati contabili aziendali sono
riassunti nella tabella allegata per gli anni dal 2004 al 2007.
Come si può rilevare le chiusure
sono in progressivo peggioramento, verosimilmente in relazione principalmente
alla situazione congiunturale, al maggior costo delle merci, alle difficoltà di
incasso, ecc. Nel 2007, anno peggiore, è stata inoltre consolidata una perdita
su debitori di fr. 42'000.--.
A livello retributivo, i signori RI 1
negli ultimi anni hanno ricevuto i seguenti salari:
Dati/Anni
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Assicurato
47'880.--
47'880.--
47'880.--
63'600.--
63'600.—
Moglie
16'800.--
16'800.--
16'800.--
AVS
AVS
In pratica l'assicurato, dopo
l'entrata in AVS della consorte, ha acquisito la sua quota-parte di stipendio.
Esaurite le prestazioni IPG lo
stipendio è stato adeguato a fr. 2'650.-- lordi mensili (cfr. fotocopia
conteggi 07 e 08-2009).
L'azienda nel 2007 e 2008 ha incamerato le prestazioni IPG dell'__________ versando la paga completa. Ai fini AVS si ê
proceduto in un secondo tempo alla richiesta di correzione per il pagamento dei
contributi.
6.
Provvedimenti di integrazione
(tramite adattamento
dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari).
No. L'interessato
ormai 63.enne, sfrutta al meglio la sua capacità di lavoro in seno all'azienda
di famiglia, dove può gestire a piacimento il suo impegno lavorativo.
Ritiene necessaria una perizia?
No - Caso già valutato a livello SMR”
(doc. AI 44-3/6).
Tenuto conto di quanto
sopra, l’ispettore ha proceduto al seguente calcolo dell’invalidità,
conformemente al metodo straordinario:
7.
Valutazione d'invalidità
Nel caso specifico
per la valutazione dell'invalidità si ritiene di dover procedere
all'applicazione del metodo straordinario, secondo la tabella TA7 (Suisse 06)
in quanto i dati aziendali, condizionati dalla situazione congiunturale, non
permettono di quantificare l'incidenza del danno alla salute del signor RI 1,
sui redditi conseguiti.
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno
Misuraz.
Progett. Ecc.
15%
0%
1)
Sfr. 6'402
Sfr.
11'524
Sfr. 0
Trasp.
Mont. Cucine
15%
50%
2)
Sfr. 5'913
Sfr.
10'643
Sfr.
5'322
Manut.
Riparaz.
40%
30%
3)
Sfr. 5'238
Sfr.
25'142
Sfr.
7'543
Mont
App. Singoli
30%
40%
4)
Sfr. 5'913
Sfr.
21'287
Sfr.
8'515
5)
Sfr.
0.
Sfr.
0.
6)
Sfr.
0.
Sfr.
0.
Totale
100%
32%
Sfr.
66'596
Sfr.
21'379
Secondo
richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2006
1)
TA 7 pos. 23, livello di qualificazione 03, uomini
2)
TA 7 pos. 12, livello di qualificazione 03, uomini
3)
TA 7 pos. 12, livello di qualificazione 04, uomini
4)
TA 7 pos. 12, livello di qualificazione 03, uomini
5)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
6)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
Reddito ipotetico senza invalidità
Sfr. 68'596
Reddito da invalido
Sfr. 47'217
Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno
Sfr. 21'379
Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale
31%
8.
Valutazione
Per quanto riguarda
le limitazioni lavorative nei singoli campi d'attività, tenuto conto delle
indicazioni mediche acquisite agli atti AI si ritiene che all'assicurato
risulti ancora esigibile in misura completa l'espletamento dei compiti di
misurazione, contatto clienti, progettazione, offerte, ecc.
Per quanto riguarda il
p.to 2, il trasporto e montaggio di cucine, la parte più pesante della sua
attività in relazione al peso delle apparecchiature e componenti delle cucine
manipolate e collocate, si considera che gli impedimenti lavorativi pratici
possano essere quantificati al 50 %. Il signor RI 1 si appoggia in particolare
sul figlio, il quale, secondo quanto riferito, farebbe capo saltuariamente ad
un colpo di mano da parte di amici, per il trasporto in base alle necessità.
L'assicurato si cimenterebbe per lo più nella direzione lavori, nella messa a
punto, livellare, regolare, siliconare e solo parzialmente di appoggio per lo
spostamento/sistemazione delle componenti.
Nell'ambito del
servizio manutenzione e riparazioni, possono essere svolte in misura
preponderante quelle effettuate in ditta, che concernono per lo più
apparecchiature di dimensione ridotta. Sul posto ci si reca per le cucine a
gas, le lavastoviglie, le celle refrigeranti, ecc. A dipendenza dell'entità del
lavoro incontra più o meno difficoltà.
Riesce comunque
ancora ad effettuare buona parte del servizio. Impedimenti considerandi pari al
30.
%.
Per il pt.o 4, la
consegna e montaggio di apparecchi singoli, l'impedimento viene considerato un
po' superiore, quindi al 40%, in seno ad una mansione, che malgrado l'uso dei
carrello, richiede comunque spesso di cimentarsi nello spostamento/collocamento
manuale. A dipendenza delle apparecchiature deve quindi ricorrere o meno
all'aiuto del figlio.
9.
Proposta
Non sono dati i
presupposti di legge per il riconoscimento di una rendita AI.
Valutazione secondo il metodo
straordinario – p.to 7."
(doc. AI 44/2-8)
Questo Tribunale non ha
motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 10
settembre 2009 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste,
cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6
settembre 2006).
La presa in considerazione
dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa
indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del
ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa
(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;
no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).
Il grado
di invalidità del 31% è insufficiente per poter mettere l'assicurato al
beneficio di una rendita di invalidità.
A
giusta ragione l’Ufficio AI ha quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni
assicurative.
Ne consegue la conferma
della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
2.10
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione.
Il consulente ha infatti rilevato che l’assicurato, oramai 63enne, “sfrutta
al meglio la sua capacità di lavoro in seno all’azienda di famiglia, dove può
gestire a piacimento il suo impegno lavorativo” (doc. AI 44-6).
2.11
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti
medici e amministrativi (doc. V).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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