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Decisione

32.2010.72

Indipendente. Metodo straordinario. A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata valutazione del SMR per l'aspetto medico e inchiesta economica per indipe

15 settembre 2010Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

A questo

proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi

regionali:

"

1I servizi

medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni

specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi

d'esame idonei.

2Se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei

risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo

l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

3Per ogni caso

esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto

scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una

raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di

prestazioni.

4I servizi

medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della

regione."

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Nella

decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurato, sulla base del rapporto datato 6 novembre 2008 del medico del

SMR, Dr. __________, il quale dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, lo

status e il risultato degli esami supplementari paraclinici, ha posto la

seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

Diagnosi:

·

Asma bronchiale con ostruzione bronchiale di

gravità lieve‑moderata verosimilmente di tipo intrinseco

·

Sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative

·

Ipertensione arteriosa in trattamento

·

Iperplasia prostatica di grado I con leggero

aumento del PSA ben correlato con il volume prostatico (rapporto urologo

07.08.2007)

Valutazione/conclusione:

Le

limitazioni per questo 62.enne montatore di attrezzature alberghiere (cucina)

sono date dalla presenza di un asma, obiettivata negli esami agli atti,

peraltro ben controllata con l'attuale terapia (che è minore di quella

consigliata dal pneumologo, non ha mai usato Singulair), tant'è vero che

nell'ultimo anno almeno non ha mai dovuto ricorrere all'uso di Ventolin.

Diminuisce

la capacità di eseguire sforzi (portare pesi per lunghi tragitti e sulle

scale).

L'A.

dichiara che solitamente i pezzi vengono portati col camioncino vicino al posto

dove si montano, e che per i pezzi grandi lavorano in 2.

Anche

la sindrome lombo vertebrale pone dei limiti di caricabilità della schiena (che

peraltro all'esame clinico mostra una discreta‑buona mobilità, senza

contratture muscolari né dolenzia )

Non

comportano limitazioni le altre diagnosi

I

limiti funzionali sono espressi sopra.

Tenendo

conto dell'esame clinico, dell'anamnesi, dei referti medici ricevuti e della

descrizione dell'attività svolta, non si giustifica una ILL maggiore del 30%

nella sua attività.

Dal

luglio 2007

Per

altre attività medio‑leggere CL normale purché non esposte a agenti irritanti

per le vie respiratorie” (doc. AI 25-1/6)

Questa

valutazione non è stata validamente contestata dal patrocinatore

dell’assicurato che non ha prodotto la benché minima documentazione medica

dalla quale si potesse evincere che le conclusioni del medico SMR fossero

errate.

Va qui

ricordato che se da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

Considerandi

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nel

referto del 28 maggio 2008 del medico curante Dr. __________, medico

generalista e dunque non specialista in reumatologia, antecedente alla

valutazione del SMR, viene sostanzialmente confermata la medesima diagnosi di:

“Broncopatia ostruttiva. Asma Bronchiale. Ipertensione arteriosa. Ernia

discale L3 L4” (doc. AI 36-3).

Il Dr. __________,

da parte sua, aveva invece valutato il paziente abile al lavoro al 50% (doc. AI

36-8).

Tutto ben considerato, a mente

del TCA, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. I), non vi

sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del medico del SMR, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in

precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,

complete e motivate.

Il Dr. __________ nel suo referto infatti ha debitamente tenuto conto delle affezioni

invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 70% nella sua

attività e al 100% in attività adeguate.

Le

conclusioni del medico curante, seppur divergenti per quanto riguarda la

valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi

elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ del SMR e vanno quindi intese

nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie

dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

del SMR, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute

dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in

misura del 70% nell’attività abituale e in misura piena in attività adeguate.

2.8

Al fine di stabilire il grado

d’invalidità dell’assicurato, membro con firma individuale della __________

(cfr. doc. AI 34-1) l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario

(cfr. consid. 2.3.).

L’assicurato, nel proprio

allegato ricorsuale, non ha contestato l’applicazione di questo metodo di

calcolo del grado d’invalidità (doc. I).

La

circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che

l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre

calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei

redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi

– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è

determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;

RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai

lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone

che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si

accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona

assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in

che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito

delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del

guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel

ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per

poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base

alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con

e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere

considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività

(RCC 1979 p. 230).

Come

visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di un

indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima

e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se

tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la

ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo

dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più

possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

Per

questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un

indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo

straordinario.

Inoltre,

è opportuno ricordare che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di

carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110

V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la

valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori

medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92

in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì

rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno

(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

Nel caso in esame

l’ispettore AI incaricato dell’inchiesta per l’attività professionale ha

ritenuto di dover procedere, per la valutazione dell’invalidità,

all’applicazione del metodo straordinario “in quanto i dati aziendali,

condizionati dalla situazione congiunturale, non permettono di quantificare

l’incidenza del danno alla salute del signor RI 1, sui redditi conseguiti”

(doc. AI 44-6).

Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, peraltro

non contestate dal ricorrente, non essendo possibile determinare concretamente

il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute

il TCA ritiene corretta l’applicazione del metodo straordinario.

2.9

In applicazione del metodo

straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta

economica per indipendenti eseguita il 10 settembre 2009 (doc. AI 30-1, 44-1).

Nel relativo rapporto

l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo

l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

" (...)

Attività dell'impresa:

· Trattasi di un'azienda a conduzione

familiare, attiva quale fornitrice di apparecchiature per il settore

alberghiero. I clienti sono quindi alberghi, bar, ristoranti, ecc. Si va dalla

fornitura ed installazione delle apparecchiature, all'assistenza tecnica e la

manutenzione delle stesse.

· Vengono forniti impianti frigoriferi,

lavastoviglie industriali e non, macchine e vetrine gelato, congelatori,

macchine caffè, ecc.

· Le marche rappresentate sono l'Astoria

(macch. per caffè), lavastoviglie industriali Colged, - Wolk-Hoonwed, grandi

impianti di cucine Gico-MBM.

Prima dell'insorgenza del danno alla

salute il signor RI 1 risultava occupato a tempo pieno nelle varie mansioni che

la conduzione dell'azienda comporta:

15%: Misurazione e progettazione –

rilevamento misure, pianificare la disposizione della apparecchiature, schizzi,

stesura offerte, organizzazione attività aziendale in genere.

15%: Trasporto e montaggio cucine

(una dozzina di impianti l'anno, che occupano a livello lavorativo 2-4 giorni

ciascuno a dipendenza dell'importanza della struttura).

Trattasi di un'attività che viene svolta in due.

40% Manutenzione e riparazione di

apparecchiature. Un'attività che viene svolta da solo, sul posto per le

strutture importanti, ed in laboratorio per interventi su affettatrici,

lavapiatti, piccoli elettrodomestici in genere.

30% Lavoro di montaggio degli apparecchi singoli.

(…)

2.5

Cambiamenti

nell'organizzazione dell'impresa: quali misure sono imputabili ad danno alla

salute?

(cambiamenti logistici, sviluppo tecnologico,

diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a terzi,

modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di apertura,

ecc.). Decorrenza delle modifiche.

Dopo l'insorgenza del danno alla

salute il signor RI 1 riferisce di aver dovuto ridurre il suo impegno lavorativo

a ca. 3-4 ore lavorative ripartite sull'arco della giornata, in base alle

esigenze aziendali ed a come si sente.

3.

situazione del personale

3.1

Manodopera con/senza remunerazione

Collaboratori

Funzione

Percentuale lavorativa e salario

assoggettato all'AVS)

Persona (e)

Assicurata (e)

Vedi il confronto tra campi di attività

Si rimanda alle distinte dei salari AVS della Cassa TI 21, per

gli anni dal 2004 al 2008

Prima dell’insorgenza del danno alla salute intervenuto nel luglio

2007.

(cfr. distinta 2006) in azienda oltre all’assicurato collaborava la moglie

__________ a tempo parziale, nel frattempo poi entrata in AVS (1943). Qualche

ora la settimana in mansioni d’ufficio. La stessa possiede inoltre un bar a __________

gestito dalla figlia. Entrambe hanno la patente d’esercente.

Una segretaria a tempo parziale, attiva il pomeriggio dalle 13.00 in poi;

Un operaio a tempo pieno + una dipendente.

3.2

Cambiamenti imputabili al danno alla salute.

(concernenti il personale e la

percentuale lavorativa; data di inizio e fine)

Collaboratori

Funzione

Percentuale lavorativa e salario

assoggettato all'AVS)

Dal

Dal

L'operaio ha lasciato l'azienda nel

maggio 2008 per andare a lavorare in una ditta concorrente. In settembre 2008 è

poi entrato in ditta il figlio __________ del nostro assicurato. La

collaboratrice aveva smesso nel febb. 2007.

Oggigiorno l'attività continua quindi

con l'assicurato, il figlio e la segretaria a metà tempo.

Il figlio ha conseguito la maturità integrata quale elettricista.

Al di là dei problemi di salute

dell'interessato, come si può rilevare dai conti economici, l'azienda risente

della crisi, ed in particolare negli anni 2006 e 2007 ha avuto importanti perdite.

Essendo diminuito il lavoro non sono

più stati assunti altri dipendenti.

4.

Confronto tra campi di attività – VEDI

ALLEGATO 1

Si rimanda inoltre alle considerazioni di cui al punto 8.

5.

Evoluzione dei redditi dell'impresa – VEDI

ALLEGATO 2

Le chiusure contabili vengono

effettuate dalla Fiduciaria __________ di __________.

I conti 2008 non sono disponibili.

Vi è una proroga sino al gennaio 2010 per l'inoltro degli stessi al competente

Ufficio TPG.

I dati contabili aziendali sono

riassunti nella tabella allegata per gli anni dal 2004 al 2007.

Come si può rilevare le chiusure

sono in progressivo peggioramento, verosimilmente in relazione principalmente

alla situazione congiunturale, al maggior costo delle merci, alle difficoltà di

incasso, ecc. Nel 2007, anno peggiore, è stata inoltre consolidata una perdita

su debitori di fr. 42'000.--.

A livello retributivo, i signori RI 1

negli ultimi anni hanno ricevuto i seguenti salari:

Dati/Anni

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Assicurato

47'880.--

47'880.--

47'880.--

63'600.--

63'600.—

Moglie

16'800.--

16'800.--

16'800.--

AVS

AVS

In pratica l'assicurato, dopo

l'entrata in AVS della consorte, ha acquisito la sua quota-parte di stipendio.

Esaurite le prestazioni IPG lo

stipendio è stato adeguato a fr. 2'650.-- lordi mensili (cfr. fotocopia

conteggi 07 e 08-2009).

L'azienda nel 2007 e 2008 ha incamerato le prestazioni IPG dell'__________ versando la paga completa. Ai fini AVS si ê

proceduto in un secondo tempo alla richiesta di correzione per il pagamento dei

contributi.

6.

Provvedimenti di integrazione

(tramite adattamento

dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari).

No. L'interessato

ormai 63.enne, sfrutta al meglio la sua capacità di lavoro in seno all'azienda

di famiglia, dove può gestire a piacimento il suo impegno lavorativo.

Ritiene necessaria una perizia?

No - Caso già valutato a livello SMR”

(doc. AI 44-3/6).

Tenuto conto di quanto

sopra, l’ispettore ha proceduto al seguente calcolo dell’invalidità,

conformemente al metodo straordinario:

7.

Valutazione d'invalidità

Nel caso specifico

per la valutazione dell'invalidità si ritiene di dover procedere

all'applicazione del metodo straordinario, secondo la tabella TA7 (Suisse 06)

in quanto i dati aziendali, condizionati dalla situazione congiunturale, non

permettono di quantificare l'incidenza del danno alla salute del signor RI 1,

sui redditi conseguiti.

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno

Misuraz.

Progett. Ecc.

15%

0%

1)

Sfr. 6'402

Sfr.

11'524

Sfr. 0

Trasp.

Mont. Cucine

15%

50%

2)

Sfr. 5'913

Sfr.

10'643

Sfr.

5'322

Manut.

Riparaz.

40%

30%

3)

Sfr. 5'238

Sfr.

25'142

Sfr.

7'543

Mont

App. Singoli

30%

40%

4)

Sfr. 5'913

Sfr.

21'287

Sfr.

8'515

5)

Sfr.

0.

Sfr.

0.

6)

Sfr.

0.

Sfr.

0.

Totale

100%

32%

Sfr.

66'596

Sfr.

21'379

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2006

1)

TA 7 pos. 23, livello di qualificazione 03, uomini

2)

TA 7 pos. 12, livello di qualificazione 03, uomini

3)

TA 7 pos. 12, livello di qualificazione 04, uomini

4)

TA 7 pos. 12, livello di qualificazione 03, uomini

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 68'596

Reddito da invalido

Sfr. 47'217

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

Sfr. 21'379

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

31%

8.

Valutazione

Per quanto riguarda

le limitazioni lavorative nei singoli campi d'attività, tenuto conto delle

indicazioni mediche acquisite agli atti AI si ritiene che all'assicurato

risulti ancora esigibile in misura completa l'espletamento dei compiti di

misurazione, contatto clienti, progettazione, offerte, ecc.

Per quanto riguarda il

p.to 2, il trasporto e montaggio di cucine, la parte più pesante della sua

attività in relazione al peso delle apparecchiature e componenti delle cucine

manipolate e collocate, si considera che gli impedimenti lavorativi pratici

possano essere quantificati al 50 %. Il signor RI 1 si appoggia in particolare

sul figlio, il quale, secondo quanto riferito, farebbe capo saltuariamente ad

un colpo di mano da parte di amici, per il trasporto in base alle necessità.

L'assicurato si cimenterebbe per lo più nella direzione lavori, nella messa a

punto, livellare, regolare, siliconare e solo parzialmente di appoggio per lo

spostamento/sistemazione delle componenti.

Nell'ambito del

servizio manutenzione e riparazioni, possono essere svolte in misura

preponderante quelle effettuate in ditta, che concernono per lo più

apparecchiature di dimensione ridotta. Sul posto ci si reca per le cucine a

gas, le lavastoviglie, le celle refrigeranti, ecc. A dipendenza dell'entità del

lavoro incontra più o meno difficoltà.

Riesce comunque

ancora ad effettuare buona parte del servizio. Impedimenti considerandi pari al

30.

%.

Per il pt.o 4, la

consegna e montaggio di apparecchi singoli, l'impedimento viene considerato un

po' superiore, quindi al 40%, in seno ad una mansione, che malgrado l'uso dei

carrello, richiede comunque spesso di cimentarsi nello spostamento/collocamento

manuale. A dipendenza delle apparecchiature deve quindi ricorrere o meno

all'aiuto del figlio.

9.

Proposta

Non sono dati i

presupposti di legge per il riconoscimento di una rendita AI.

Valutazione secondo il metodo

straordinario – p.to 7."

(doc. AI 44/2-8)

Questo Tribunale non ha

motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 10

settembre 2009 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste,

cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197 del 6

settembre 2006).

La presa in considerazione

dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa

indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del

ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa

(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;

no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Il grado

di invalidità del 31% è insufficiente per poter mettere l'assicurato al

beneficio di una rendita di invalidità.

A

giusta ragione l’Ufficio AI ha quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni

assicurative.

Ne consegue la conferma

della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

2.10

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione.

Il consulente ha infatti rilevato che l’assicurato, oramai 63enne, “sfrutta

al meglio la sua capacità di lavoro in seno all’azienda di famiglia, dove può

gestire a piacimento il suo impegno lavorativo” (doc. AI 44-6).

2.11

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti

medici e amministrativi (doc. V).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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