Lexipedia

Decisione

32.2010.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nato nel 1948, di professione muratore indipendente, il 30 ottobre 2006 ha chiesto di poter essere messo al beneficio di prestazioni dell’AI (doc. AI 1).

B. Dopo

aver esperito gli accertamenti medici necessari, in particolare una visita

presso il medico SMR, dr. med. __________ (doc. AI 28-1), ed aver effettuato

un’inchiesta per l’attività professionale indipendente presso il domicilio

dell’assicurato (doc. AI 42-1), con decisione del 28 settembre 2009 (doc. AI

49-1), preavvisata dal progetto di decisione del 19 agosto 2009 (doc. AI 45-1),

l’UAI ha respinto la richiesta essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

La decisione è cresciuta in giudicato.

C. Il

22 dicembre 2009 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda volta ad ottenere

prestazioni dell’AI (doc. AI 50-1).

D. Con

decisione del 17 febbraio 2010 (doc. AI 57-1), preavvisata dal progetto di

decisione del 23 dicembre 2009 (doc. AI 53-1), l’amministrazione non è entrata

nel merito della nuova richiesta di prestazioni poiché non è stato “credibilmente

dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze

oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle

prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.”

E.

RI 1, rappresentato dall’RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta

decisione (doc. I). Il ricorrente ha prodotto le fatture relative al lavoro

svolto nel 2009, sostenendo di aver conseguito un reddito di fr. 33'170,

inferiore pertanto a quello del 2007 e del 2008, e ha chiesto di annullare la

decisione e rinviare l’incarto all’UAI affinché l’amministrazione proceda ad

una rivalutazione del caso sulla base del reddito effettivo conseguito nel 2009

per determinare correttamente un eventuale diritto ad una rendita d’invalidità.

F. Tramite

risposta del 30 marzo 2010 l’UAI propone la reiezione del ricorso, rilevando

che l’assicurato con la nuova domanda di prestazioni del 22 dicembre 2009 non

ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in modo rilevante

e non si giustifica di conseguenza l’entrata in materia (art. 87 cpv. 3 e

OAI), né il reddito indicato dal ricorso può ritenersi il massimo reddito

conseguibile a causa del danno alla salute (doc. IV).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione

dell’AI).

Non

è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del

requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate,

quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente

decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti).

Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza

dell’11 settembre 2008,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV

Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999

pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von

Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica

deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è

possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione

iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece

che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo

diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).

Nel

caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica

(e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di

invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è

dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è

stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale

accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei

redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel

caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).

Nella

sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato

che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se

nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130.

V 69 consid. 5.2.5).

Va poi evidenziato che

più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus

dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”, riportato nella sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/06,

consid. 3).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia

a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265

consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004.

(sentenza del 20 giugno 2007, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130

V 343 consid. 3.5).

3.

In

concreto l’UAI, con decisione del 28 settembre 2009, cresciuta incontestata in

giudicato, accertata un’incapacità lavorativa del 50% sull’arco di una giornata

intera come muratore e un’abilità totale in attività confacenti al suo stato di

salute, ha respinto la richiesta di prestazioni poiché dal raffronto dei

redditi emergeva un grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 49-1).

Il

22.

dicembre 2009 l’insorgente, tramite il formulario “richiesta di prestazioni

AI per adulti”, ha inoltrato una nuova domanda senza allegare nessuna

modifica dello stato di fatto posto a fondamento della reiezione della rendita

(doc. AI 50), neppure in seguito alla notifica del progetto di decisione del 23

dicembre 2009 tramite il quale l’amministrazione ha precisato che “con la

nuova richiesta di prestazioni non si è credibilmente dimostrato che dopo

l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito

una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova

valutazione di una condizione invariata non è possibile.” (doc. AI 53).

Solo

con il ricorso l’insorgente ha prodotto le fatture emesse nel 2009 per il

lavoro indipendente svolto nel corso di quell’anno, facendo valere una

diminuzione del reddito conseguito e di conseguenza un diritto a prestazioni.

Con

sentenza 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 il TF ha confermato che nell’ambito di

una nuova domanda di prestazioni l’assicurato già nella nuova

richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti

in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi.

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza del 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza

rendita dal 1° marzo 2004 (oltre alla rendita intera cui aveva già diritto dal

1° dicembre 2002 al 29 febbraio 2004) e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato

una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non

aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle

prestazioni.

Il

TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non ha preso in

considerazione un certificato medico del 31 gennaio 2008 prodotto

dall’assicurato solo in sede di ricorso, affermando, al consid. 6:

"

Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdeführerin habe weder mit dem

Revisionsgesuch vom Februar 2008 noch innert der von der Beschwerdegegnerin

angesetzten Frist aktuelle Arztberichte eingereicht, so dass sie eine

Veränderung in den tatsächlichen Verhältnisse seit der letztmaligen materiellen

Überprüfung im Januar 2005 nicht rechtsgenüglich habe darzutun vermögen. Der

angefochtene Entscheid basiert weder auf einer offensichtlich unrichtigen

Sachverhaltsfeststellung, noch verletzt er sonstwie Bundesrecht. Eine

Rechtsfehlerhaftigkeit wird denn auch nicht geltend gemacht. Insbesondere

hat das kantonale Gericht zu Recht nicht auf den erst im vorinstanzlichen

Verfahren und daher verspätet (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil I

734/05 vom 8. März 2006 E. 3.2) eingereichten Bericht der Frau Dr. med.

D.________, Allgemeinmedizin FMH, vom 31. Januar 2008 abgestellt.

Nach dem Gesagten muss es mit dem vom

kantonalen Gericht bestätigten Nichteintreten der IV-Stelle auf das

Revisionsgesuch vom 19. Februar 2008 sein Bewenden haben."

(sottolineatura del redattore)

Va

ancora evidenziato che con sentenza I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella

pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche sentenza del 5 giugno 2008,8C_196/2008) , il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio

AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in

considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.

L’Alta

Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il

grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di

fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il

termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica

rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova

supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un

secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se per

contro viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova

supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli

atti ivi prodotti. Il TF ha affermato:

"

Wird im Revisionsgesuch (oder in der Neuanmeldung) kein

Eintretenstatbestand glaubhaft gemacht, führt dies, entgegen der offenbaren

Rechtsauffassung der Vorinstanz, nicht in allen Fällen dazu, dass eine

Nachfristansetzung gemäss BGE 130 V 68 f. Erw. 5.2.5 erfolgt. Die zitierte Rechtsprechung hat einzig die Fälle zum Gegenstand, in denen kein Eintretenstatbestand

glaubhaft gemacht, sondern bloss auf ergänzende Beweismittel, insbesondere

Arztberichte, hingewiesen wird, die noch beigebracht würden oder von der

Verwaltung beizuziehen seien (zitierter BGE, lit. A zweiter Absatz sowie

Erw. 5.2.5; Urteile H. vom 31. Oktober 2003, I 570/01, Erw. 2 und B. vom 13.

Januar 2005, I 606/04, Erw. 4 und F. vom 10. Februar 2005, I 619/04, lit. A.b

und Erw. 2). Wird demgegenüber, wie im hier zu beurteilenden Fall, ein

Revisionsgesuch ohne Hinweis auf ergänzende Beweismittel eingereicht, hat die

Verwaltung ohne Weiterungen über das Eintreten auf Grund des Gesuchs

(einschliesslich allfälliger Beilagen) zu befinden.

(…)

3.2

Mit Blick darauf,

dass Art. 87 Abs. 3 IVV (in der seit 1. März 2004 gültigen Fassung) nach wie

vor verlangt, dass im Gesuch um Revision glaubhaft zu machen ist, dass sich der

Grad der Invalidität in einer für den Anspruch erheblichen Weise geändert hat,

kann sich im Lichte des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen ATSG einzig fragen, ob die in BGE 130 V 68 f. Erw. 5.2.5 aufgestellten Grundsätze zur Beweisführungslast dahingehend zu modifizieren sind, dass der durch

Gesetz und Rechtsprechung umschriebenen Beweisführungslast bis zum Abschluss

des Einspracheverfahrens genügt werden kann (Erw. 2.2.2). Nach Erlass des

Einspracheentscheides datierende Beweismittel, die eine anspruchserhöhende

Tatsache glaubhaft machen sollen, sind demgegenüber stets im Wege eines neuen

Revisionsgesuchs vorzubringen. Damit ist kein überspitzter Formalismus

verbunden, sondern wird der in Art. 87 Abs. 3 IVV verankerten Regelungsabsicht

- beschränkte Beweisführungslast bei Revisions- oder Neuanmeldungsverfahren -

Rechnung getragen, die ihrerseits darauf beruht, dass dem Revisions- oder

Neuanmeldungsverfahren naturgemäss zumindest einmal eine Anspruchsprüfung nach

dem so genannten Untersuchungsprinzip vorangegangen war.

Indem das kantonale

Gericht entscheidwesentlich auf den erst im kantonalen Beschwerdeverfahren vom

Versicherten eingereichten Bericht des Dr. med. B.________ (vom 29. Januar

2001) abgestellt hat, ist der angefochtene Entscheid nach dem Gesagten

bundesrechtswidrig." (sottolineature del redattore)

Ne

segue che in concreto, accertato come nella nuova domanda del 22 dicembre 2009 (doc.

AI 50) non è stato reso verosimile che il grado d’invalidità è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni (l’età, cui accenna

l’insorgente, non può essere un motivo già solo perché sono trascorsi solo tre

mesi dalla decisione del 28 settembre 2009), né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o

da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita

modifica e che non sono state presentate osservazioni al progetto di

decisione, è a giusta ragione che l’UAI non è entrata nel merito della

richiesta. In applicazione della sopra citata giurisprudenza le prove prodotte

solo in sede di ricorso, ossia le fatture relative ai lavori svolti nel 2009 che

dovrebbero rendere verosimile l’asserita modifica del reddito che l’interessato

è in grado di conseguire con le sue attuali condizioni di salute, non possono

essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché

tardive (sentenza 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, sentenza I 734/05 dell’8

marzo 2006).

In queste condizioni

il ricorso va respinto.

4.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster