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Decisione

32.2010.77

Conferma della decisione di non entrata in materia. L'assicurato non ha reso verosimile una modifica del suo stato di salute

29 settembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati medici inviati sono in effetti stati sottoposti

al vaglio del Servizio medico regionale Al di Bellinzona, il quale, in

un'annotazione del 10 dicembre 2009, ha potuto indicare che rispetto alle precedenti

decisioni non è riscontrabile un peggioramento dello stato di salute.

Per quanto concerne le osservazioni presentate il 26

gennaio 2010 contro il progetto di decisione del 18 gennaio 2010, possiamo così

esprimerci.

Nella fattispecie, le osservazioni introdotte il 26

gennaio 2010 non sono per contro state supportate da nuovi elementi oggettivi di

natura medica.

A fronte di tale situazione, ritenuta in particolare

l'assenza di referti medici che possano sostenere in modo inequivocabile le

argomentazioni da lei trasmesse nell'ambito della presente procedura, non disponiamo

di elementi oggettivi tali da imporre nuovamente l'esame del dossier al nostro SMR.

(…)" (doc. AI-224-1)

- con

il presente tempestivo ricorso l’assicurato postula l’an- nullamento della citata

decisione. Ribadendo un peggioramento delle sue condizioni di salute, egli ha

chiesto una “rivalutazione corretta”;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, evidenziando

come dai referti prodotti non risulta minimamente provato, rispetto all’ultima

decisione, una modifica della situazione valetudinaria;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007);

- qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a

pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione

retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza

e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i

requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello

di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande

identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata

da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,

117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117

V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraus-setzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 84-86);

- se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;

DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a);

- secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138

Considerandi

consid. 2; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Eccezionalmente, il

giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 p. 263), siano suscettibili di influenzare

il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di

essere sentito, siano ossequiati (DTF 130 V 138 consid. 2.1.);

- nel

caso in esame, va ricordato che nella precedente procedura l’assicurato, sulla

base della perizia 31 ottobre 2008 del SAM (nella quale i periti avevano in particolare

valutato la componente psichica dell’interessato, mentre l’aspetto neurologico

e reumatologico era stato vagliato dal SAM nel gennaio 2007), è stato ritenuto

inabile al 50% nella sua originaria attività di muratore e abile al 75% in attività

adeguate (doc. AI 196-1). Questa valutazione è stata confermata con la citata

STCA 28 gennaio 2009;

- con

l’intento di comprovare un peggioramento del suo stato di salute, l’insorgente

ha prodotto un brevissimo certificato del suo medico curante datato 9 febbraio

2009.

(doc. A1), praticamente illeggibile, ed uno datato 16 luglio 2009 del dr. __________

(doc. A4) avente il seguente tenore:

" (…)

Certifico di avere in mia cura il summenzionato

paziente.

Egli aveva subito una frattura del piatto tibiale

mediale a sinistra nell'agosto 2005.

Attualmente il paziente accusa un peggioramento della

situazione al ginocchio sinistro con dolori che gli impediscono di eseguire le

sue attività abituali.

Radiologicamente vi sono segni di una incipiente

artrosi al compartimento mediale del ginocchio sinistro. (doc. A4)

- valutata

la succitata documentazione, con nota 10 dicembre 2009 il dr. __________ del

SMR ha evidenziato:

" (…)

La scarsa nuova documentazione medica apportata non permette

di obiettivare una variazione considerevole dello stato globale da necessitare

un rientro in materia dopo un lasso di tempo così breve dalla dettagliata

valutazione del SAM.

In definitiva un rientro in materia non appare dal lato

medico indicato attualmente. (doc. AI 220-1)

- in

particolare, la problematica legata alla frattura del piatto tibiale mediale a

sinistra, occorsa a seguito dell’infortunio dell’agosto 2005, era stata

dettagliatamente esaminata nell’ambito della prima perizia SAM del 16 gennaio 2007, in particolare dal dr. __________, specialista in reumatologia (cfr. doc. AI 125-38);

- lo

stringato certificato 16 luglio 2009 del dr. __________ non apporta nuovi elementi

diagnostici rispetto a quanto era già stato valutato nella perizia multidisciplinare.

Inoltre non specifica asserito peggioramento del ginocchio sinistro, che causerebbero

dolori all’assicurato e che gli impedirebbero lo svolgimento delle sue abituali

attività. Del resto, il citato sanitario non ha indicato se l’incipiente

artrosi al compartimento mediale del ginocchio sinistro

modifica la residua capacità lavorativa in attività adeguate;

- in

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in

materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso;

- ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti

del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data

decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del

giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà

di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante

modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado d’inabilità;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

- visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente;

- va

rilevato che, diversamente da quanto statuito nella STCA 29 gennaio 2008 (cfr.

consid. 2.10), nella presente fattispecie non vi sono motivi per concedere all’insorgente

l’esonero dalle spese di giustizia essendo il ricorso sin dall'inizio da ritenere

siccome palesemente privo di possibilità di esito favorevole.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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