32.2010.77
Conferma della decisione di non entrata in materia. L'assicurato non ha reso verosimile una modifica del suo stato di salute
29 settembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2010.77
Data decisione, Autorità:
29.09.2010, TCA
Titolo:
Conferma della decisione di non entrata in materia. L'assicurato non ha reso verosimile una modifica del suo stato di salute
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.77
BS/lb
Lugano
29 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 8 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - con
decisione 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di rendita
inoltrata da RI 1, classe 1959;
- la
decisione amministrativa è stata confermata da questa Corte con sentenza 28 gennaio
2009, dopo allestimento di una perizia giudiziaria presso il SAM (inc. 32.2007.384).
Il 27 maggio 2009 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso
inoltrato dall’assicurato contro il giudizio cantonale (9C_175/2009);
- nel
mese di marzo 2009 l’assicurato ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni,
indicando problemi alla schiena, al ginocchio, alla gamba sinistra, ai piedi ed
ai polpacci, sostenendo di essere totalmente incapace al lavoro dal 2002 (doc.
AI 209). Egli ha prodotto dei certificati medici (doc. AI 216-2/3);
- con
decisione 2 febbraio 2010 (preavvisata il 18 gennaio 2010) l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della nuova domanda di rendita, evidenziando:
"
(…)
Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente
dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le circostanze
oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Fatti
I certificati medici inviati sono in effetti stati sottoposti
al vaglio del Servizio medico regionale Al di Bellinzona, il quale, in
un'annotazione del 10 dicembre 2009, ha potuto indicare che rispetto alle precedenti
decisioni non è riscontrabile un peggioramento dello stato di salute.
Per quanto concerne le osservazioni presentate il 26
gennaio 2010 contro il progetto di decisione del 18 gennaio 2010, possiamo così
esprimerci.
Nella fattispecie, le osservazioni introdotte il 26
gennaio 2010 non sono per contro state supportate da nuovi elementi oggettivi di
natura medica.
A fronte di tale situazione, ritenuta in particolare
l'assenza di referti medici che possano sostenere in modo inequivocabile le
argomentazioni da lei trasmesse nell'ambito della presente procedura, non disponiamo
di elementi oggettivi tali da imporre nuovamente l'esame del dossier al nostro SMR.
(…)" (doc. AI-224-1)
- con
il presente tempestivo ricorso l’assicurato postula l’an- nullamento della citata
decisione. Ribadendo un peggioramento delle sue condizioni di salute, egli ha
chiesto una “rivalutazione corretta”;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, evidenziando
come dai referti prodotti non risulta minimamente provato, rispetto all’ultima
decisione, una modifica della situazione valetudinaria;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007);
- qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza
e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117
V 198 consid. 4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraus-setzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 84-86);
- se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;
DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a);
- secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138
Considerandi
consid. 2; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Eccezionalmente, il
giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 p. 263), siano suscettibili di influenzare
il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di
essere sentito, siano ossequiati (DTF 130 V 138 consid. 2.1.);
- nel
caso in esame, va ricordato che nella precedente procedura l’assicurato, sulla
base della perizia 31 ottobre 2008 del SAM (nella quale i periti avevano in particolare
valutato la componente psichica dell’interessato, mentre l’aspetto neurologico
e reumatologico era stato vagliato dal SAM nel gennaio 2007), è stato ritenuto
inabile al 50% nella sua originaria attività di muratore e abile al 75% in attività
adeguate (doc. AI 196-1). Questa valutazione è stata confermata con la citata
STCA 28 gennaio 2009;
- con
l’intento di comprovare un peggioramento del suo stato di salute, l’insorgente
ha prodotto un brevissimo certificato del suo medico curante datato 9 febbraio
2009.
(doc. A1), praticamente illeggibile, ed uno datato 16 luglio 2009 del dr. __________
(doc. A4) avente il seguente tenore:
" (…)
Certifico di avere in mia cura il summenzionato
paziente.
Egli aveva subito una frattura del piatto tibiale
mediale a sinistra nell'agosto 2005.
Attualmente il paziente accusa un peggioramento della
situazione al ginocchio sinistro con dolori che gli impediscono di eseguire le
sue attività abituali.
Radiologicamente vi sono segni di una incipiente
artrosi al compartimento mediale del ginocchio sinistro. (doc. A4)
- valutata
la succitata documentazione, con nota 10 dicembre 2009 il dr. __________ del
SMR ha evidenziato:
" (…)
La scarsa nuova documentazione medica apportata non permette
di obiettivare una variazione considerevole dello stato globale da necessitare
un rientro in materia dopo un lasso di tempo così breve dalla dettagliata
valutazione del SAM.
In definitiva un rientro in materia non appare dal lato
medico indicato attualmente. (doc. AI 220-1)
- in
particolare, la problematica legata alla frattura del piatto tibiale mediale a
sinistra, occorsa a seguito dell’infortunio dell’agosto 2005, era stata
dettagliatamente esaminata nell’ambito della prima perizia SAM del 16 gennaio 2007, in particolare dal dr. __________, specialista in reumatologia (cfr. doc. AI 125-38);
- lo
stringato certificato 16 luglio 2009 del dr. __________ non apporta nuovi elementi
diagnostici rispetto a quanto era già stato valutato nella perizia multidisciplinare.
Inoltre non specifica asserito peggioramento del ginocchio sinistro, che causerebbero
dolori all’assicurato e che gli impedirebbero lo svolgimento delle sue abituali
attività. Del resto, il citato sanitario non ha indicato se l’incipiente
artrosi al compartimento mediale del ginocchio sinistro
modifica la residua capacità lavorativa in attività adeguate;
- in
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso;
- ciò
non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti
del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data
decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del
giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà
di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante
modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente
documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che
potrebbero influire sul grado d’inabilità;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
- visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente;
- va
rilevato che, diversamente da quanto statuito nella STCA 29 gennaio 2008 (cfr.
consid. 2.10), nella presente fattispecie non vi sono motivi per concedere all’insorgente
l’esonero dalle spese di giustizia essendo il ricorso sin dall'inizio da ritenere
siccome palesemente privo di possibilità di esito favorevole.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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