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Decisione

32.2010.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 settembre 2010Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui, invece

del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi

utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad

un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e riabilitazione, il mandato di esperire una perizia

reumatologica.

Nel

referto del 20 ottobre 2010 il Dr. __________ ha diagnosticato una “ - sindrome

lombo-vertebrale su alterazioni degenerative pluri-segmentali ai dischi

inter-vertebrali L4/L5 e L5/S1 senza segni deficitari sensitivo motorici. Stato

dopo Morbo di Scheuermann toracolombare, nonché alterazioni statiche della

colonna vertebrale con scoliosi a forma di S e tendenza ipercifotica toracale.

– claudicatio della gamba sinistra in paziente con una arteriopatia periferica

e stato dopo PTA femorale sinistra nel gennaio del 2005 e PTA femorale poplitea

destra nel marzo 2003, nonché ostruzioni crurali. – minima peri-artropatia omeroscapolare

tendinopatica alla spalla sinistra.

diabete mellito tipo II con iniziale nefropatia”

(doc. AI 21-8).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha ritenuto

l’assicurato inabile al 40% sia nell’attività di pizzaiolo che cuoco, mentre

nell’attività di gerente o nell’ambito dell’organizzazione del lavoro,

nell’ambito amministrativo nonché nell’incasso, egli è abile in forma completa

(100%).

In attività

lavorative adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dal perito, RI 1

è altresì abile al 100% (doc. AI 21-10).

Essendo il quadro clinico dell’assicurato

incontestato (cfr. doc. AI 43-1, doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su

questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

2.7. Al

fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, titolare di un

esercizio pubblico (__________ a __________) l’amministrazione ha applicato il

metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).

La

circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che

l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre

calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei

redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi

– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è

determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;

RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai

lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone

che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si

accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona

assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in

che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito

delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del

guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel

ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per

poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base

alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con

e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere

considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività

(RCC 1979 p. 230).

Nella fattispecie

l’assicurato non ha contestato l’applicazione del metodo straordinario, bensì

la ripartizione stabilita dall’amministrazione delle mansiosi da lui svolte in

seno all’esercizio pubblico, ovvero di compiti di direzione al 30% e mansioni

di pizzaiolo al 100% (doc. I).

Per quanto riguarda

l’applicazione del metodo straordinario l’ispettore AI ha rilevato che in

considerazione dell’assenza dei dati fiscali 2008, del lungo periodo di chiusura

dell’esercizio pubblico a causa di un incendio (dal 29 agosto 2008 al 7 aprile

2009) e degli importi relativi alle indennità giornaliere di

malattia o infortunio percepiti dall’insorgente sin dal 2003, un confronto

attendibile dei redditi non appare possibile. Si è dunque ritenuto giustificato

procedere ad una valutazione del grado Al tramite il metodo straordinario.

Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, non

Considerandi

essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto conseguire senza il danno alla salute il TCA ritiene corretta

l’applicazione, nel caso concreto, del metodo straordinario.

2.8

In applicazione del metodo

straordinario dunque, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire

un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 7 aprile 2009.

Nel relativo rapporto del

13.

maggio 2009 l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima

e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

Prima dell'insorgenza del danno alla salute del

richiedente, la moglie si occupava della cucina con un impegno riferito al 50

%. Lo ha fatto sino all'epoca dell'incendio del locale. L'interessato da parte

sua riferisce di essersi dedicato alle mansioni di conduzione ed organizzative,

dell'intrattenimento clientela, delle comande della merce e delle mansioni

amministrative (30 %). Il lato

contabile è curato dalla fiduciaria __________ di __________. Impegnato inoltre

quale pizzaiolo principalmente la sera (70 %). A mezzogiorno si servono in

genere poche pizze. Del bar in generale si è sempre occupato il personale.

L'assicurato presenziava in esercizio normalmente

nelle fasce orarie dalle ore 09.00/10.00 sino alle 14.00 e dalle 18.00 alle

23/24.00.

Presente inoltre la gerente __________, una

cameriera a tempo pieno (__________) ed un'altra cameriera sull'arco della

stagione, a tempo parziale, impiegata a periodi (dati 2006).

Il figlio __________, 32.nne, negoziante in

orologi, vive in famiglia. In caso di necessità specifiche fornisce un colpo di

mano. Può capitare 4-5 volte al mese in ragione di un paio d'ore. Se del caso

può inoltre far capo a sporadici aiuti di parenti e conoscenti.

Alla riapertura dell'esercizio, avvenuta il

07.04

,ad orari di servizio e giorni invariati, il personale in dotazione è

costituito, secondo quanto riferito dal signor RI 1, da:

- una gerente, tuttora nella persona della signora __________, a tempo

parziale;

2.

cameriere a tempo pieno;

1.

cuoco a tempo pieno, impiegato dalle 10.00 alle

14.00

e dalle 17.00 alle 22.00, che in serata si occupa quindi anche della

produzione pizze, quale aiuto al titolare;

1.

aiuto-cucina a tempo pieno.

Nell'esercizio non vi lavora più la moglie,

che nel frattempo ha inoltrato domanda di revisione della sua pratica Al, per

intervenuto peggioramento dello stato di salute.

L'interessato dal canto suo presenzia dalle ore

10.

/11.00 alle 13.30/14.00 circa e dalle 18/19.00 sino alla chiusura. In

sostanza ha ridotto di 1 ½ - 2 h. la sua presenza in ristorante. Secondo quanto riferito, con un

impegno comunque ridotto, nel senso che a livello di mansioni di pizzaiolo è

stato ora sostituito in buona parte dal nuovo cuoco.

Riferisce problemi nel mantenimento della

posizione eretta prolungata, come richiesto dalla mansione di pizzaiolo.

Insorgerebbero disturbi alle gambe (operate). Nella primavera 2008 avrebbe subito un ulteriore

intervento alla sinistra, per problemi di circolazione.

4.

Confronto tra campi di attività - VEDI ALLEGATO 1

In considerazione

delle limitazioni mediche evidenziate in sede peritale, e della riduzione

dell'impegno lavorativo del richiedente, in seno all'attività di pizzaiolo, la

limitazione viene considerata al 50 %.

Per le attività più

consone, a livello amministrativo, di controllo del personale, di conduzione,

comande, intrattenimento della clientela, ecc. si può calcolare un impedimento massimo pratico del 10 %, trattandosi

di mansioni accessibili/esigibili.

Con questa

limitazione si tiene in debito conto eventuali assenze in caso di accentuazione

dei disturbi originati dal danno alla salute.

5.

Evoluzione

dei redditi dell'impresa - VEDI ALLEGATO 2

Per i redditi si

rimanda alla tabella riassuntiva allegata, per gli anni dal 2003 al 2007.

2.9

Oggetto del

contendere è la ripartizione delle mansioni dell’assicurato presso l’esercizio

pubblico __________ che l’ispettore AI ha stabilito nel rapporto del 13 maggio

2009.

Secondo

l’amministrazione RI 1 nella misura del 70% svolge l’attività di pizzaiolo,

mentre per il restante 30% è attivo nella direzione dell’esercizio pubblico.

Il

ricorrente ha contestato tale ripartizione sostenendo di svolgere l’attività di

pizzaiolo a tempo pieno.

A

sostegno delle proprie argomentazioni egli ha prodotto lo scritto del 14

gennaio 2008 all’Istituto delle assicurazioni sociali (doc. B) e asserito che

la sua formazione ed esperienza non gli consentono di svolgere le mansioni che

gli vengono attribuite (doc. I).

Questo

TCA non ha motivi per scostarsi dalla valutazione dell’Ufficio AI e dalla

ripartizione percentuale delle mansioni stabilita dall’ispettore, per le

ragioni che verranno qui sotto esposte.

Dal

rapporto del 13 maggio 2009 emerge che RI 1 non possiede il certificato di

gerenza. La gerenza è stata garantita dalla signora __________ fino al 2006 e

quindi da __________ che è presente presso il ristorante sull’arco della

giornata a più riprese, ma non effettuerebbe nessun servizio. Secondo

l’ispettore: “Si fa vedere ogni tanto per ragioni di presenza” per una

modesta retribuzione (doc. AI 26-4).

Prima

dell’insorgere del danno alla salute nell’esercizio pubblico lavorava oltre

all’assicurato, la moglie (50%), la gerente, una cameriera a tempo pieno e una

cameriera a tempo parziale.

L’assicurato

ha da parte sua asserito “di essersi dedicato alle mansioni di conduzione ed

organizzative, dell’intrattenimento clientela, delle comande della merce e

delle mansioni amministrative” (doc. AI 26-4).

Dal 2009 la

moglie ha cessato l’attività presso l’esercizio pubblico e oltre all’assicurato

e alla presenza saltuaria della gerente, vi sono due cameriere, un cuoco a

tempo pieno e un aiuto-cucina a tempo pieno (doc. AI 26-5).

Considerato

il numero di dipendenti presenti presso l’esercizio pubblico, la presenza

saltuaria della gerente (Va e viene. Non effettuerebbe nessun servizio),

la retribuzione modesta da lei percepita e le asserzioni dell’assicurato in

sede d’inchiesta non vi sono ragioni per dubitare della ripartizione delle

mansioni stabilita dall’ispettore AI. In particolare è da ritenere verosimile che

l’assicurato svolge compiti di gerenza in seno all’esercizio pubblico

occupandosi di attività di carattere amministrativo, di controllo del

personale, di comande e di gestione della clientela che altrimenti nessuno in

seno all’esercizio pubblico svolgerebbe.

Dagli

scritti della Divisione delle contribuzioni e dell’Ufficio per la sorveglianza

del mercato del lavoro si evince come sia l’insorgente ad occuparsi della

gestione e dell’assunzione del personale, a comunicare le condizioni salariali

dei dipendenti agli uffici competenti e a verificare le dichiarazioni salariali

alla Cassa AVS/AI/IPG (cfr. doc. AI da 27-1 a 27 11; doc. AI 27-23 a 26).

Questo Tribunale

rileva inoltre che nella documentazione della __________ per l’assicurazione

collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia del 2007 l’assicurato si

definisce “proprietario ristorante” (doc. AI 2-1;3-1), mentre nei

certificati medici del Dr. __________ e del Dr. __________ viene indicato quale

“gerente”, “ristoratore indipendente”, “proprietario”

dell’esercizio pubblico (doc. AI 6-1; 7-1; 8-1).

Lo

scritto del 14 gennaio 2008 trasmesso all’Istituto delle assicurazioni sociali

non permette una diversa valutazione della fattispecie, in quanto è lo stesso RI

1.

ad affermare di lavorare al 100% in qualità di pizzaiolo presso il ristorante

__________.

Dal

profilo probatorio si tratta dunque di un’affermazione di parte che non

permette di smentire le constatazioni dell’ispettore AI.

Questo

Tribunale non ha dunque motivo per mettere in discussione le risultanze

dell’inchiesta economica del 13 maggio 2009 effettuata sul posto (sul valore

probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V

61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).

In

considerazione di ciò, è da ritenere verosimile la ripartizione delle mansioni

stabilita dall’ispettore AI del 30% per attività di direzione e del 70% quale

pizzaiolo risulta corretta.

L’ispettore AI ha quindi proceduto alla valutazione della capacità

al guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di

gestore di un ristorante – bar – pizzeria, prima e dopo il danno alla salute,

giungendo ad una percentuale di impedimenti del 38%.

L’Ufficio AI ha quindi

proceduto al seguente calcolo dell’invalidità conformemente al metodo

straordinario:

Metodo straordinario di valutazione

Numero di salari versati 12

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno

Direzione

22.04

30%

10%

1)

5'339.--

Sfr. 19'220

Sfr. 1'922

Mansioni

pizzaiolo

70%

50%

2)

3'700.--

Sfr. 31'080

Sfr.

15'540

3)

4)

5)

6)

Totale

100%

38%

Sfr. 50'300

Sfr.

17'462

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2006

1)

CA XX pos. 23, livello di qualificazione 04, uomini

2)

CA XX pos. 37, livello di qualificazione 04, uomini

3)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

4)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 50'300

Reddito da invalido

Sfr. 32'838

Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno

Sfr. 17'462

8.

Valutazione

La valutazione secondo

la tabella TA 7 (Suisse 2006), porta ad un grado AI del 35 %." (doc. AI

26/4-7).

La presa in considerazione

dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa

indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del

ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa

(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;

no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Il grado

di invalidità del 35% è insufficiente per poter mettere l'assicurato al

beneficio di una rendita di invalidità. A giusta ragione l’Ufficio AI ha

quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni assicurative.

Ne consegue la conferma

della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

2.10

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel

caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in

considerazione. Il consulente ha infatti rilevato che “L'interessato, 58,ne, titolare di un ristorante - bar, risulta già

integrato professionalmente in modo idoneo nel suo esercizio, appena restaurato.” (doc. AI 26-6).

2.11

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’audizione della gerente dell’esercizio

pubblico, della moglie, del contabile, nonché l’interrogatorio dello stesso

ricorrente e in subordine un sopralluogo e l’audizione dei camerieri (doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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