32.2010.78
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15 settembre 2010Italiano31 min
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Numero d'incarto:
32.2010.78
Data decisione, Autorità:
15.09.2010, TCA
Titolo:
Indipendente. Metodo straordinario. L'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato non essendo il grado d'invalidità pensionabile (35%). Contestata, a torto, la ripartizione delle mansioni dell'A. in seno all'azienda: 70% pizzaiolo e 30% direzione
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.78
LG/sc
Lugano
15 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 febbraio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1951, indipendente, titolare dell’esercizio pubblico __________ a __________,
in data 14 dicembre 2007 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita)
segnalando di essere affetto da “diabete” e “frattura vertebrale” (doc. AI
1-1/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia
reumatologica del Dr. __________ (doc. AI 21-1) e un rapporto d’inchiesta per
l’attività professionale indipendente (doc. AI 26-1), l’UAI con decisione del
19 febbraio 2010 (doc. AI 45-1), preavvisata con progetto del 4 gennaio 2010
(doc. AI 38-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non
essendo il grado d’invalidità pensionabile (35%).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA contestando il calcolo del grado d’invalidità
eseguito dall’Ufficio AI, in particolare la suddivisione tra compiti di
direzione (30%) e mansioni di pizzaiolo (70%) ripresa nel rapporto d’inchiesta.
A mente
dell’avv. RA 1 il ricorrente non svolge alcuna attività di conduzione,
d’organizzazione o mansioni amministrative e contabili in seno all’esercizio
pubblico __________ (doc. I).
In via
ricorsuale viene dunque postulata la rettifica di tale ripartizione eliminando
la posizione “direzione 30%” ed inserendo unicamente le mansioni di pizzaiolo
al 100% (doc. I).
Il
rappresentante di RI 1 ha inoltre chiesto l’audizione della gerente
dell’esercizio pubblico, della moglie, del contabile, nonché l’interrogatorio
dello stesso ricorrente e in subordine un sopralluogo e l’audizione dei
camerieri (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, fondandosi sul rapporto d’inchiesta svolto e il sopralluogo
effettuato, nonché sulla retribuzione della dipendente a titolo di gerente per
un ammontare di fr. 900.-- lordi mensili, ha confermato la propria decisione e
postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.5. Il 19 aprile
2010 l’avv. RA 1 si è riconfermato nella propria richiesta di prove (doc. VI).
Il
doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui, invece
del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi
utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad
un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e riabilitazione, il mandato di esperire una perizia
reumatologica.
Nel
referto del 20 ottobre 2010 il Dr. __________ ha diagnosticato una “ - sindrome
lombo-vertebrale su alterazioni degenerative pluri-segmentali ai dischi
inter-vertebrali L4/L5 e L5/S1 senza segni deficitari sensitivo motorici. Stato
dopo Morbo di Scheuermann toracolombare, nonché alterazioni statiche della
colonna vertebrale con scoliosi a forma di S e tendenza ipercifotica toracale.
– claudicatio della gamba sinistra in paziente con una arteriopatia periferica
e stato dopo PTA femorale sinistra nel gennaio del 2005 e PTA femorale poplitea
destra nel marzo 2003, nonché ostruzioni crurali. – minima peri-artropatia omeroscapolare
tendinopatica alla spalla sinistra.
–
diabete mellito tipo II con iniziale nefropatia”
(doc. AI 21-8).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha ritenuto
l’assicurato inabile al 40% sia nell’attività di pizzaiolo che cuoco, mentre
nell’attività di gerente o nell’ambito dell’organizzazione del lavoro,
nell’ambito amministrativo nonché nell’incasso, egli è abile in forma completa
(100%).
In attività
lavorative adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dal perito, RI 1
è altresì abile al 100% (doc. AI 21-10).
Essendo il quadro clinico dell’assicurato
incontestato (cfr. doc. AI 43-1, doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su
questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.7. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, titolare di un
esercizio pubblico (__________ a __________) l’amministrazione ha applicato il
metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.).
La
circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che
l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre
calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei
redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi
– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è
determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;
RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai
lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone
che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si
accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona
assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in
che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito
delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del
guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel
ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per
poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base
alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con
e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere
considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività
(RCC 1979 p. 230).
Nella fattispecie
l’assicurato non ha contestato l’applicazione del metodo straordinario, bensì
la ripartizione stabilita dall’amministrazione delle mansiosi da lui svolte in
seno all’esercizio pubblico, ovvero di compiti di direzione al 30% e mansioni
di pizzaiolo al 100% (doc. I).
Per quanto riguarda
l’applicazione del metodo straordinario l’ispettore AI ha rilevato che in
considerazione dell’assenza dei dati fiscali 2008, del lungo periodo di chiusura
dell’esercizio pubblico a causa di un incendio (dal 29 agosto 2008 al 7 aprile
2009) e degli importi relativi alle indennità giornaliere di
malattia o infortunio percepiti dall’insorgente sin dal 2003, un confronto
attendibile dei redditi non appare possibile. Si è dunque ritenuto giustificato
procedere ad una valutazione del grado Al tramite il metodo straordinario.
Sulla base di queste considerazioni dell’amministrazione, non
Considerandi
essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto conseguire senza il danno alla salute il TCA ritiene corretta
l’applicazione, nel caso concreto, del metodo straordinario.
2.8
In applicazione del metodo
straordinario dunque, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire
un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 7 aprile 2009.
Nel relativo rapporto del
13.
maggio 2009 l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima
e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Prima dell'insorgenza del danno alla salute del
richiedente, la moglie si occupava della cucina con un impegno riferito al 50
%. Lo ha fatto sino all'epoca dell'incendio del locale. L'interessato da parte
sua riferisce di essersi dedicato alle mansioni di conduzione ed organizzative,
dell'intrattenimento clientela, delle comande della merce e delle mansioni
amministrative (30 %). Il lato
contabile è curato dalla fiduciaria __________ di __________. Impegnato inoltre
quale pizzaiolo principalmente la sera (70 %). A mezzogiorno si servono in
genere poche pizze. Del bar in generale si è sempre occupato il personale.
L'assicurato presenziava in esercizio normalmente
nelle fasce orarie dalle ore 09.00/10.00 sino alle 14.00 e dalle 18.00 alle
23/24.00.
Presente inoltre la gerente __________, una
cameriera a tempo pieno (__________) ed un'altra cameriera sull'arco della
stagione, a tempo parziale, impiegata a periodi (dati 2006).
Il figlio __________, 32.nne, negoziante in
orologi, vive in famiglia. In caso di necessità specifiche fornisce un colpo di
mano. Può capitare 4-5 volte al mese in ragione di un paio d'ore. Se del caso
può inoltre far capo a sporadici aiuti di parenti e conoscenti.
Alla riapertura dell'esercizio, avvenuta il
07.04
,ad orari di servizio e giorni invariati, il personale in dotazione è
costituito, secondo quanto riferito dal signor RI 1, da:
- una gerente, tuttora nella persona della signora __________, a tempo
parziale;
2.
cameriere a tempo pieno;
1.
cuoco a tempo pieno, impiegato dalle 10.00 alle
14.00
e dalle 17.00 alle 22.00, che in serata si occupa quindi anche della
produzione pizze, quale aiuto al titolare;
1.
aiuto-cucina a tempo pieno.
Nell'esercizio non vi lavora più la moglie,
che nel frattempo ha inoltrato domanda di revisione della sua pratica Al, per
intervenuto peggioramento dello stato di salute.
L'interessato dal canto suo presenzia dalle ore
10.
/11.00 alle 13.30/14.00 circa e dalle 18/19.00 sino alla chiusura. In
sostanza ha ridotto di 1 ½ - 2 h. la sua presenza in ristorante. Secondo quanto riferito, con un
impegno comunque ridotto, nel senso che a livello di mansioni di pizzaiolo è
stato ora sostituito in buona parte dal nuovo cuoco.
Riferisce problemi nel mantenimento della
posizione eretta prolungata, come richiesto dalla mansione di pizzaiolo.
Insorgerebbero disturbi alle gambe (operate). Nella primavera 2008 avrebbe subito un ulteriore
intervento alla sinistra, per problemi di circolazione.
4.
Confronto tra campi di attività - VEDI ALLEGATO 1
In considerazione
delle limitazioni mediche evidenziate in sede peritale, e della riduzione
dell'impegno lavorativo del richiedente, in seno all'attività di pizzaiolo, la
limitazione viene considerata al 50 %.
Per le attività più
consone, a livello amministrativo, di controllo del personale, di conduzione,
comande, intrattenimento della clientela, ecc. si può calcolare un impedimento massimo pratico del 10 %, trattandosi
di mansioni accessibili/esigibili.
Con questa
limitazione si tiene in debito conto eventuali assenze in caso di accentuazione
dei disturbi originati dal danno alla salute.
5.
Evoluzione
dei redditi dell'impresa - VEDI ALLEGATO 2
Per i redditi si
rimanda alla tabella riassuntiva allegata, per gli anni dal 2003 al 2007.
2.9
Oggetto del
contendere è la ripartizione delle mansioni dell’assicurato presso l’esercizio
pubblico __________ che l’ispettore AI ha stabilito nel rapporto del 13 maggio
2009.
Secondo
l’amministrazione RI 1 nella misura del 70% svolge l’attività di pizzaiolo,
mentre per il restante 30% è attivo nella direzione dell’esercizio pubblico.
Il
ricorrente ha contestato tale ripartizione sostenendo di svolgere l’attività di
pizzaiolo a tempo pieno.
A
sostegno delle proprie argomentazioni egli ha prodotto lo scritto del 14
gennaio 2008 all’Istituto delle assicurazioni sociali (doc. B) e asserito che
la sua formazione ed esperienza non gli consentono di svolgere le mansioni che
gli vengono attribuite (doc. I).
Questo
TCA non ha motivi per scostarsi dalla valutazione dell’Ufficio AI e dalla
ripartizione percentuale delle mansioni stabilita dall’ispettore, per le
ragioni che verranno qui sotto esposte.
Dal
rapporto del 13 maggio 2009 emerge che RI 1 non possiede il certificato di
gerenza. La gerenza è stata garantita dalla signora __________ fino al 2006 e
quindi da __________ che è presente presso il ristorante sull’arco della
giornata a più riprese, ma non effettuerebbe nessun servizio. Secondo
l’ispettore: “Si fa vedere ogni tanto per ragioni di presenza” per una
modesta retribuzione (doc. AI 26-4).
Prima
dell’insorgere del danno alla salute nell’esercizio pubblico lavorava oltre
all’assicurato, la moglie (50%), la gerente, una cameriera a tempo pieno e una
cameriera a tempo parziale.
L’assicurato
ha da parte sua asserito “di essersi dedicato alle mansioni di conduzione ed
organizzative, dell’intrattenimento clientela, delle comande della merce e
delle mansioni amministrative” (doc. AI 26-4).
Dal 2009 la
moglie ha cessato l’attività presso l’esercizio pubblico e oltre all’assicurato
e alla presenza saltuaria della gerente, vi sono due cameriere, un cuoco a
tempo pieno e un aiuto-cucina a tempo pieno (doc. AI 26-5).
Considerato
il numero di dipendenti presenti presso l’esercizio pubblico, la presenza
saltuaria della gerente (Va e viene. Non effettuerebbe nessun servizio),
la retribuzione modesta da lei percepita e le asserzioni dell’assicurato in
sede d’inchiesta non vi sono ragioni per dubitare della ripartizione delle
mansioni stabilita dall’ispettore AI. In particolare è da ritenere verosimile che
l’assicurato svolge compiti di gerenza in seno all’esercizio pubblico
occupandosi di attività di carattere amministrativo, di controllo del
personale, di comande e di gestione della clientela che altrimenti nessuno in
seno all’esercizio pubblico svolgerebbe.
Dagli
scritti della Divisione delle contribuzioni e dell’Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro si evince come sia l’insorgente ad occuparsi della
gestione e dell’assunzione del personale, a comunicare le condizioni salariali
dei dipendenti agli uffici competenti e a verificare le dichiarazioni salariali
alla Cassa AVS/AI/IPG (cfr. doc. AI da 27-1 a 27 11; doc. AI 27-23 a 26).
Questo Tribunale
rileva inoltre che nella documentazione della __________ per l’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia del 2007 l’assicurato si
definisce “proprietario ristorante” (doc. AI 2-1;3-1), mentre nei
certificati medici del Dr. __________ e del Dr. __________ viene indicato quale
“gerente”, “ristoratore indipendente”, “proprietario”
dell’esercizio pubblico (doc. AI 6-1; 7-1; 8-1).
Lo
scritto del 14 gennaio 2008 trasmesso all’Istituto delle assicurazioni sociali
non permette una diversa valutazione della fattispecie, in quanto è lo stesso RI
1.
ad affermare di lavorare al 100% in qualità di pizzaiolo presso il ristorante
__________.
Dal
profilo probatorio si tratta dunque di un’affermazione di parte che non
permette di smentire le constatazioni dell’ispettore AI.
Questo
Tribunale non ha dunque motivo per mettere in discussione le risultanze
dell’inchiesta economica del 13 maggio 2009 effettuata sul posto (sul valore
probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V
61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).
In
considerazione di ciò, è da ritenere verosimile la ripartizione delle mansioni
stabilita dall’ispettore AI del 30% per attività di direzione e del 70% quale
pizzaiolo risulta corretta.
L’ispettore AI ha quindi proceduto alla valutazione della capacità
al guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di
gestore di un ristorante – bar – pizzeria, prima e dopo il danno alla salute,
giungendo ad una percentuale di impedimenti del 38%.
L’Ufficio AI ha quindi
proceduto al seguente calcolo dell’invalidità conformemente al metodo
straordinario:
Metodo straordinario di valutazione
Numero di salari versati 12
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno
Direzione
22.04
30%
10%
1)
5'339.--
Sfr. 19'220
Sfr. 1'922
Mansioni
pizzaiolo
70%
50%
2)
3'700.--
Sfr. 31'080
Sfr.
15'540
3)
4)
5)
6)
Totale
100%
38%
Sfr. 50'300
Sfr.
17'462
Secondo
richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2006
1)
CA XX pos. 23, livello di qualificazione 04, uomini
2)
CA XX pos. 37, livello di qualificazione 04, uomini
3)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
4)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
5)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
6)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
Reddito ipotetico senza invalidità
Sfr. 50'300
Reddito da invalido
Sfr. 32'838
Diminuzione del reddito dell'attività prof. Imputabile al danno
Sfr. 17'462
8.
Valutazione
La valutazione secondo
la tabella TA 7 (Suisse 2006), porta ad un grado AI del 35 %." (doc. AI
26/4-7).
La presa in considerazione
dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa
indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del
ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa
(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;
no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).
Il grado
di invalidità del 35% è insufficiente per poter mettere l'assicurato al
beneficio di una rendita di invalidità. A giusta ragione l’Ufficio AI ha
quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni assicurative.
Ne consegue la conferma
della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
2.10
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel
caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in
considerazione. Il consulente ha infatti rilevato che “L'interessato, 58,ne, titolare di un ristorante - bar, risulta già
integrato professionalmente in modo idoneo nel suo esercizio, appena restaurato.” (doc. AI 26-6).
2.11
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’audizione della gerente dell’esercizio
pubblico, della moglie, del contabile, nonché l’interrogatorio dello stesso
ricorrente e in subordine un sopralluogo e l’audizione dei camerieri (doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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