32.2010.79
Interessi di mora su prestazioni versate retroattivamente. Nessun diritto ad interessi se le prestazioni sono state anticipate dalla pubblica assistenza
14 giugno 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2010.79
Data decisione, Autorità:
14.06.2010, TCA
Titolo:
Interessi di mora su prestazioni versate retroattivamente. Nessun diritto ad interessi se le prestazioni sono state anticipate dalla pubblica assistenza
INTERESSI DI MORA
art. 26 LPGA
art. 26 cpv. 3 LPGA
art. 26 cpv. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.79
BS
Lugano
14 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 marzo 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
che -
con sentenza 5 settembre 2007 questo TCA, in accoglimento del ricorso presentato
da __________ contro la decisione 4 ottobre 2006 dell’Ufficio AI, ha ripristinato
il diritto ad una mezza rendita d’invalidità anche dopo il 1° dicembre 2006
(inc. 32.2006.153);
- adito
su ricorso dell’Ufficio AI, con pronunzia 9 settembre 2009 il TF ha confermato
la sentenza cantonale e, di conseguenza, il ripristino del versamento della
rendita (9C_696/ 2007);
- dando
seguito al giudizio federale, con decisione 11 marzo 2010 l’Ufficio AI ha
erogato la mezza rendita con effetto dal 1° marzo 2010 (doc. AI 106-1). Successivamente,
con decisione 17 marzo 2010 l’Ufficio AI ha determinato l’ammontare delle rendite
retroattive per il periodo 1° dicembre 2006 – 28 febbraio 2010, versando
l’importo di fr. 28'772.-- all’Ufficio del sostegno sociale in compensazione
delle prestazioni anticipate da quest’ultimo (doc. AI 106);
-
__________, ha contestato la decisione 17 marzo 2010 non avendo l’Ufficio AI
riconosciuto l’interesse di mora sulle rendite arretrate;
- con
risposta di causa l’Ufficio AI, postulando la reiezione del ricorso, ha fatto
presente che, in applicazione dell’art. 26 cpv. 4 lett. b LPGA, sulle rendite
arretrate non sono dovuti gli interessi di mora essendo state versate
all’Ufficio del sostegno sociale che aveva fornito prestazioni anticipate;
- il
6 maggio 2010 l’assicurata ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di
causa (VI), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione
dell’Ufficio AI datata 17 maggio 2010 (VIII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto alla corresponsione di interessi
di mora sulle rendite arretrate;
- l’art. 26 cpv. 2 LPGA recita: “sempre che
l’assicurato si sia pienamente attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione
sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita
del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto”, mentre
il capoverso 3 stabilisce che: “se i ritardi sono causati da assicuratori
esteri non sono dovuti interessi di mora”.
Infine,
l’art. 26 cpv. 4 LPGA prescrive:
" Non hanno diritto a interessi di mora:
a. la persona avente diritto alle prestazioni o i suoi
eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi;
b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito
prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 e ai quali le
prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;
c. altre assicurazioni sociali che hanno fornito
prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 70."
A sua
volta, l’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce che i versamenti retroattivi di prestazioni
dell’assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti al datore di lavoro o all’assistenza
pubblica o privata, se questi versano anticipi (lett. a) o ad un’assicurazione
che fornisce prestazioni anticipate (lett. b);
Fatti
I
capoversi 4 e 3 dell’art. 26 LPGA sono entrati in vigore al 1° gennaio 2008, in
concomitanza con la 5a revisione dell’AI (RU 2007 5129 5148; FF 2005 3989);
- l’art.
6 OPGA, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prevedeva: che:
" Non hanno diritto a interessi di mora conformemente
all’art. 26 capoverso 2 LPGA:
a. l’avente diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati
vengono versati a terzi;
b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito
prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati
conformemente all’art. 2 capoverso 3. “
- nel
caso in esame, con riferimento all’art. 26 cpv. 4 lett. b LPGA
l’amministrazione ha fatto presente che avendo versato direttamente le rendite
arretrate all’Ufficio del sostegno sociale a titolo di compensazione di
prestazioni anticipate, quest’ultimo non ha diritto a percepire interessi di
mora. Lo stesso vale per l’assicurata in quanto gli arretrati sono stati
versati a terzi (art. 26 cpv. 4 lett. a LPGA);
- come
correttamente evidenziato dall’assicurata nelle osservazioni 6 maggio 2010, l’art.
26 cpv. 4 non è applicabile al caso in esame visto che l’eventuale diritto agli
interessi di mora sarebbe sorto prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 2008)
della citata norma di legge. In effetti, per quanto riguarda
le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF
130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF
130 V 329, 129 V 4 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1);
- nella
presa di posizione 17 maggio 2010 l’Ufficio AI ha giustamente rilevato che
l’art. 6 v.OAVS, in vigore sino al 31 dicembre 2007, contemplava la stessa normativa
dell’attuale art. 26 cpv. 4 LPGA. L’introduzione del citato articolo di legge era stata voluta per dotare la regolamentazione in questione di una
sufficiente base legale. Infatti, nel messaggio del Consiglio federale del 22
giugno 2005 concernente la 5a revisione dell’AI si legge:
"
Sin dall’inizio,
l’obbligo di versare interessi di mora sulle prestazioni è stato tuttavia limitato
dall’articolo 6 OPGA, secondo cui non sono dovuti interessi di mora se gli aventi
diritto non hanno subito alcun danno. Ciò è il caso, in particolare, se a una persona
sono state anticipate prestazioni da terzi (ad es. assicuratore collettivo, datore
di lavoro o aiuto sociale) o da altre assicurazioni sociali (ad es. assicurazione
contro la disoccupazione o assicurazione contro gli infortuni), prestazioni che
in 4074 seguito all’assegnazione successiva di una rendita AI possono essere
oggetto di una richiesta di restituzione e che possono essere compensate con il
versamento di arretrati. La legalità di questa disposizione è stata discussa
nella prassi sotto diversi aspetti (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 26 marg.
16). È perciò ragionevole che questa norma venga sancita direttamente nella
LPGA. Dal punto di vista materiale non cambia nulla”. ( sottolineatura del
redattore, FF 2005 p. 4073; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 26
marg. 35 p. 387);
-
visto quanto sopra, in applicazione dell’art. 6 vOPGA rettamente l’amministrazione
non ha corrisposto, né all’assicurata né all’Ufficio del sostegno sociale, degli
interessi di mora;
- di
conseguenza la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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