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Decisione

32.2010.79

Interessi di mora su prestazioni versate retroattivamente. Nessun diritto ad interessi se le prestazioni sono state anticipate dalla pubblica assistenza

14 giugno 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I

capoversi 4 e 3 dell’art. 26 LPGA sono entrati in vigore al 1° gennaio 2008, in

concomitanza con la 5a revisione dell’AI (RU 2007 5129 5148; FF 2005 3989);

- l’art.

6 OPGA, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prevedeva: che:

" Non hanno diritto a interessi di mora conformemente

all’art. 26 capoverso 2 LPGA:

a. l’avente diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati

vengono versati a terzi;

b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito

prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati

conformemente all’art. 2 capoverso 3. “

- nel

caso in esame, con riferimento all’art. 26 cpv. 4 lett. b LPGA

l’amministrazione ha fatto presente che avendo versato direttamente le rendite

arretrate all’Ufficio del sostegno sociale a titolo di compensazione di

prestazioni anticipate, quest’ultimo non ha diritto a percepire interessi di

mora. Lo stesso vale per l’assicurata in quanto gli arretrati sono stati

versati a terzi (art. 26 cpv. 4 lett. a LPGA);

- come

correttamente evidenziato dall’assicurata nelle osservazioni 6 maggio 2010, l’art.

26 cpv. 4 non è applicabile al caso in esame visto che l’eventuale diritto agli

interessi di mora sarebbe sorto prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 2008)

della citata norma di legge. In effetti, per quanto riguarda

le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel

diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF

130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF

130 V 329, 129 V 4 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1);

- nella

presa di posizione 17 maggio 2010 l’Ufficio AI ha giustamente rilevato che

l’art. 6 v.OAVS, in vigore sino al 31 dicembre 2007, contemplava la stessa normativa

dell’attuale art. 26 cpv. 4 LPGA. L’introduzione del citato articolo di legge era stata voluta per dotare la regolamentazione in questione di una

sufficiente base legale. Infatti, nel messaggio del Consiglio federale del 22

giugno 2005 concernente la 5a revisione dell’AI si legge:

"

Sin dall’inizio,

l’obbligo di versare interessi di mora sulle prestazioni è stato tuttavia limitato

dall’articolo 6 OPGA, secondo cui non sono dovuti interessi di mora se gli aventi

diritto non hanno subito alcun danno. Ciò è il caso, in particolare, se a una persona

sono state anticipate prestazioni da terzi (ad es. assicuratore collettivo, datore

di lavoro o aiuto sociale) o da altre assicurazioni sociali (ad es. assicurazione

contro la disoccupazione o assicurazione contro gli infortuni), prestazioni che

in 4074 seguito all’assegnazione successiva di una rendita AI possono essere

oggetto di una richiesta di restituzione e che possono essere compensate con il

versamento di arretrati. La legalità di questa disposizione è stata discussa

nella prassi sotto diversi aspetti (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 26 marg.

16). È perciò ragionevole che questa norma venga sancita direttamente nella

LPGA. Dal punto di vista materiale non cambia nulla”. ( sottolineatura del

redattore, FF 2005 p. 4073; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 26

marg. 35 p. 387);

-

visto quanto sopra, in applicazione dell’art. 6 vOPGA rettamente l’amministrazione

non ha corrisposto, né all’assicurata né all’Ufficio del sostegno sociale, degli

interessi di mora;

- di

conseguenza la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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