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Decisione

32.2010.8

Domanda di revisione. Perizia giudiziaria multidisciplinare (problematica del tinnito e delle conseguenze psichiche). Riconoscimento in via eccezionale di una rendita erogabile dopo la decisione impug

22 settembre 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I periti

del SAM, premettendo che “si tratta di un caso molto complesso, con atti

contraddittori, un’anamnesi contraddittoria e quindi una grande difficoltà nel

fare il punto della situazione “, hanno ritenuto le singole incapacità

lavorative non sommabili, ma integrate, valutando al 70% l’abilità lavorativa

medico-teorica globale nell’ultima attività svolta d’impiegata d’ufficio,

addetta alla vendita ecc. ed in qualsiasi altra attività lavorativa e questo dalla

fine di settembre 2005 in avanti (cfr. pp. 53 e 57 della perizia, in doc. AI

90-53 e 57).

2.6. Con il presente ricorso l’assicurata contesta la perizia del SAM, in

particolare la valutazione medico-teorica in ambito ORL e psichiatrico.

L’insorgente

ha evidenziato il peggioramento del tinnito da III a IV grado, con conseguente

incapacità lavorativa di almeno il 50% attestato nella valutazione 11 ottobre

2005 della dr.ssa __________ (esaminata nella STCA 22 dicembre 2006; cfr. consid.

2.6), nonché il rapporto 8 marzo 2007 del reparto di psicosomatica

dell’Ospedale universitario di __________ in cui è stata valutata un’incapacità

lavorativa del 70% (documento esaminato in sede SAM), per sostenere un’inabilità

lavorativa maggiore di quella riconosciuta dall’Ufficio AI.

Essa ha

poi fatto riferimento al rapporto 19 novembre 2009 della dr.ssa __________, la

quale ha sostenuto come l’assicurata sia ora inabile al lavoro al 50%,

proponendo a titolo di reinserimento lavorativo un’attività in un ambiente

protetto inizialmente al 50% con un aumento graduale al 70% (doc. AI 119/ doc.

B).

L’insorgente

ha poi prodotto il rapporto 9 febbraio 2010 (doc. C) della psichiatra curante

ed il rapporto 8 febbraio 2010 del dr. __________, specialista in reumatologia

(doc. D). Con annotazioni 23 marzo 2010 i medici del SMR hanno osservato che i

citati due atti medici non evidenziano una modifica dello stato di salute

dell’interessata (X/bis).

Con

scritto 12 maggio 2010 la ricorrente ha prodotto un ulteriore rapporto della

psichiatra curante, datato 7 maggio 2010. In quel documento la dr.ssa __________ ha attestato un peggioramento delle condizioni psichiche negli ultimi due

mesi, per un’incapacità lavorativa non superiore al 50% (doc. E).

Al

riguardo, con annotazioni 21 maggio 2010 il SMR ha valutato un possibile

peggioramento dello stato di salute psichico dal marzo 2010 (XVI/bis),

peggioramento che l’Ufficio AI ha evidenziato di non poter tenere in

considerazione essendo subentrato dopo l’emissione della decisione contestata

(cfr. osservazioni 27 maggio 2010, doc. XVI).

Considerate

le summenzionate contrastanti valutazioni mediche agli atti, al fine di avere

un quadro chiaro dell’evoluzione dello stato di salute e delle ripercussioni

sulla capacità lavorativa dal gennaio 2005 (cfr. STCA 22 dicembre 2006; cfr.

consid. 2.4), questa Corte ha ordinato l’esecuzione di una perizia multidisciplinare

a cura del __________.

2.7.

In data 12 luglio 2011 il __________ ha redatto il rapporto peritale, dettagliato

e completo (XXXIII).

Dallo

stesso risulta che i periti hanno esaminato l’assicurata dal punto di vista

internistico, reumatologico, ORL e psichiatrico. È stata inoltre eseguita

un’indagine neuropsicologica.

Dopo

aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, hanno posto le diagnosi che

sostanzialmente corrispondono a quelle evidenziate nella valutazione SAM,

tranne che quella relativa alla patologia psichiatrica. La sindrome depressiva

ricorrente in episodio attuale lieve posta dal SAM è peggiorata in episodio di

media gravità (perizia p. 52).

Dal punto di vista internistico

non è stata accertata alcuna patologia con influenza sulla capacità lavorativa

(perizia p. 28).

Dal lato reumatologico, il

perito ha sostanzialmente confermato la perizia 6 dicembre 2007 del dr. __________,

come pure le limitazioni fisiche (pp. 32 e 33). La fibromialgia attestata nel

rapporto 8 febbraio 2010 del dr. __________ non è stata invece confermata (p.

33).

Per quanto riguarda

l’aspetto ORL, in particolare la problematica del tinnito, partendo da un grado

III lo specialista ha in particolare ritenuto che l’assicurata dovrebbe

lavorare in ambienti silenziosi ma non senza rumore, in un’attività che non

richieda troppa concentrazione, con limitata comunicazione acustica, possibilmente

in dialoghi a due. Egli ha poi precisato che se in queste condizioni

l’interessata possa riprendere una piena capacità lavorativa non dipende dal

tinnito ("… Meines Erachtens sollte die

konkrete Auswirkung des Tinnitus auf den Alltag und die Arbeit bestimmend sein

für die zukünftige berufliche Tätigkeit. So bieten sich ihr Tätigkeiten in

ruhiger, aber nicht geräuschloser Umgebung mit nicht allzu hoher Anforderung an

die konzentrationsfähigkeit und mit eingeschränkter akustischer Kommunikation,

wenn möglich nur in Zwiegesprächen an. Auf dieser Basis sollte die Explorandin

längerfristig eine für sie befriedigende und zumutbare Arbeit gefunden werden.

Ob sie allerdings eine 100 %-ige Arbeitsfähigkeit erlangen wird, hängt nicht

nur vom Tinnitus ab …" (doc. XXXIII, p. 37).

Infine, il perito

specialista in psichiatria ha accertato un tinnito persistente, depressione

ricorrente con episodio medio grave (ICD-10 F32), dolore somatoforme (ICD 10 F 45) e disturbi fobici con attacchi di panico (IDC 10 F 40). La capacità lavorativa è stata

valutata al 60% e l’assicurata deve evitare di stare in posti affollati, di

avere frequenti contatti con clienti o carichi di lavoro molto pesanti ("…

Bezüglich der Arbeits- und Leistungsfähigkeit der

Explorandin steht heute aus psychiatrischer Sicht das depressive Syndrom

wesentlich im Vordergrund, darüber hinaus muss allerdings auch die phobische

Symptomatik der Explorandin berücksichtigt werden. Aus psychiatrischer Sicht

erachte die Explorandin heute unter Aufbietung allen guten Willens zu maximal

60 % arbeitsfähig hierbei sollte die Explorandin nicht in grossen

Menschenmengen, mit häufigem Kundenkontakt oder mit hohen Arbeitsspitzen

belastet werden …" (doc. XXXIII, p. 46).

Il peggioramento, conformemente al rapporto 9 febbraio 2010 della dr.ss ____________________,

è stato fatto risalire al febbraio 2010 (p. 58). Il perito ha debitamente motivato

la maggiore capacità lavorativa rispetto a quanto certificato dalla psichiatra

curante (cfr. risposta alla domanda no. 7b, p. 5).

In

conclusione, i periti del ZMB hanno concluso per un’incapacità al lavoro

globale del 40% nella sua attività di impiegata di commercio e in altre

attività (risposta alle domande no. 8.2, 8.3 e 8.4, pp. 60 e 61).

2.8 Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che

esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella

causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht

im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Considerandi

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da

parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9

Ritornando

al caso in esame, questo Tribunale non intravvede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni esposte dal __________ nel dettagliato, esaustivo

e convincente rapporto del 12 luglio 2011. Né del resto le parti hanno

sollevato alcuna critica al riguardo.

Va poi rilevato che in

caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si

scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui

ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della

propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti

considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Ne

consegue che, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della

perizia __________, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che dal febbraio 2010 l’assicurata presenta un’incapacità

lavorativa del 40% nella propria professione di impiegata d’ufficio ed in altre

attività adeguate.

Ora, con

osservazioni 27 luglio 2011 alla perizia __________ l’Ufficio AI ha rilevato

che tale peggioramento è avvenuto dopo l’emanazione della decisione contestata

datata 31 novembre 2009 e che pertanto deve essere valutato nell’ambito di una

revisione della rendita (XXXVII). In effetti, per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è

stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi

d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che

questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 p.

263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali

delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati

(cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1), condizioni che, come verrà indicato nel

prosieguo, nel caso in esame sono date.

Per

quanto riguarda il periodo precedente, in merito all’evoluzione della capacità

lavorativa retrospettiva dal 1° aprile 2005 (n.b.: la precedente decisione su

opposizione, oggetto del primo ricorso, è del 20 aprile 2005; cfr. consid.

2.

), i periti del __________ hanno evidenziato:

" (…)

Insgesamt war Verlauf seit 21.04.2005 bis heute

sehr wechselhaft, beschrieben sind Besserungen und auch erhebliche

Verschlechterungen des Gesundheitszustandes, vor allem ab 10/05 als der

Tinnitus der Explorandin als verschlechtert angesehen wurde.

Bereits damals wurde aber auch auf eine nicht HNO-Verursachte

AUF hingewiesen.

Entsprechend kann nur auf die verschiedenen

damaligen ärztlichen Beurteilungen verwiesen werden, dortige Einschätzungen

schwanken zwischen 70% AUF und voller AF.

Eine medizinisch begründbare Einschätzung der

AF im Verlauf seit 9/2005 bis heute kann mit der notwendigen Sicherheit

retrospektiv nicht angegeben werden, geschätzt wird die durchschnittliche AUF

auf ca. 30-50%. Diese Arbeitsfähigkeit gilt auch

für eine andere geeignete Tätigkeit. (…)" (sottolineatura del

redattore; doc. XXXIII, pp. 57-58)

Facendo riferimento al

succitato passaggio, nelle osservazioni 5 settembre 2011 la ricorrente ha

evidenziato:

" (…)

Ora, ritenuto come questo lod. Tribunale abbia, con decisione 22

dicembre 2006 (inc. no. 32.2005.64), accertato il peggioramento del Tinnitus

dal mese di settembre 2005; tenuto contro del fatto che la perizia del SAM non

ha per nulla tenuto in considerazione tale decisione ignorando e

contraddicendo, senza motivazione alcuna, fatti accertati con la stessa;

ritenuto, quindi, come la perizia del SAM, per le motivazioni ampiamente

descritte nel ricorso in data 14 gennaio 2010 (che qui vengono ribadite e alle

quali si rinvia) non possa assurgere a rango di perizia neutra; considerate le

indicazioni dei periti del __________ e di quelli incaricati dalla __________,

alla ricorrente deve essere riconosciuta dal mese di settembre 2005

un'incapacità lavorativa del 50% almeno nella sua attività precedente ed in

altre attività adeguate." (doc. XXXVIII)

In primo luogo va fatto presente

che, secondo questa Corte, la perizia __________ non ha sconfessato la

valutazione multidisciplinare del SAM. Certo che in merito alla media

dell’incapacità lavorativa retrospettiva, non potendola quantificare con

sicurezza, i periti del __________ hanno accertato un’evoluzione tra il 30% ed

50% a causa dello stato di salute fluttuante.

Tuttavia ciò non

giustifica di riconoscere, come sostenuto dalla ricorrente, un’incapacità

lavorativa del 50% dal mese di settembre 2005.

Vero che nella sentenza 22

dicembre 2006 questo TCA aveva rilevato un peggioramento dello stato di salute nel

settembre 2005, dovuto principalmente alla problematica legata al tinnito

(passaggio, secondo la valutazione 11 ottobre 2005 dalla

dr.ssa __________, dal tinnito di grado III a quello massimo di grado IV).

Questa problematica è stata comunque relativizzata, almeno per quel che

concerne le ripercussioni sulla capacità lavorativa, dal __________. Spiegando

che dalla sola diagnosi di tinnito non si può dedurre un’incapacità lavorativa;

che per la valutazione della capacità lavorativa di tale affezione, in analogia

alle sindromi somatoformi, occorre un esame psichiatrico poiché attualmente al

medico somatico (“Somatiker”) non sono disponibili oggettivi criteri che

permettono di accertare con sufficiente cognizione eventuali limitazioni delle

capacità lavorativa, il perito specialista ha concluso che il peggioramento del

tinnito attestato dalla dr.ssa __________ non può essere confermato e tantomeno

costituire fondamento di ripercussioni sull’abilità lavorativa (“…Desgleichen

ist aus organischer Sicht die von Frau Dr. __________ festgestellte

Verschlimmerung des Tinnitus weder zu begründen noch eine Auswirkung auf di

Arbeitsfähigkeit festzulegen”; p. 57).

Ricordato che il rilevante

peggioramento (sindrome depressiva in episodio lieve a medio grave), causante

un’incapacità lavorativa del 40%, è stato accertato nel mese di febbraio 2010, secondo

questa Corte va confermata la valutazione del SAM e di conseguenza anche la decisione

30.

novembre 2009.

Per quel che concerne il

periodo successivo, come già detto, le conclusioni peritali del __________,

sottoposte ad un presa di posizione delle parti in causa, sono rilevanti e per

motivi di economia processuale sono da considerare nel presente giudizio.

Visto che dal 1° febbraio

2010.

l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 40% nella propria

attività di impiegata d’ufficio ed in altre attività confacenti, è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114.

V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010

del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006.).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola

il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b;

STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D.,

del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Pertanto,

il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua

capacità lavorativa residua corrisponde al 60% del reddito realizzabile senza

il danno alla salute, ciò che apre il diritto ad un quarti di rendita,

trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° febbraio 2011.

In

questo senso il ricorso va accolto e la decisione contestata va annullata

2.10

Ai sensi

dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e dell’art. 30 Lptca il ricorrente che vince

la causa ha diritto alla ripetibili.

Nel caso in esame va fatto presente che da

un punto di vista prettamente formale, l'assicurata non ha vinto la presente causa

giudiziaria, poiché questa Corte, pur avendo accolto ai sensi dei considerandi

il ricorso contro la decisione contestata di rifiuto di prestazioni, ha nella

sostanza confermato, nel risultato, il provvedimento stesso (cfr. STFA I 65/03

del 27 ottobre 2004 consid. 4). Ne consegue che l’insorgente non ha diritto

alle ripetibili.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la

particolarità della vertenza, non si accollano tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 30 novembre 2009 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad un quarto di rendita dal

febbraio 2011.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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