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Decisione

32.2010.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 novembre 2010Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XX

e XXI sono stati trasmessi alle parti (doc. XXII, XXIII), per conoscenza.

1.12. In data 21

settembre 2010 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA nuova

documentazione medica, a dimostrazione della limitazione della capacità

lavorativa dell’interessato anche in attività adeguate.

Il

rappresentante ha quindi ribadito la richiesta di procedere ad una “valutazione

pratica da effettuare presso il centro di __________. Ciò allo scopo di

valutare al meglio la capacità lavorativa e la compatibilità professionale dei

singoli settori o dei profili professionali dove il signor RI 1 può essere

collocato”.

Infine,

il rappresentante ha affermato che “all’Ufficio AI si chiedono entrambe le

prestazioni: innanzitutto reinserire l’assicurato in un’attività professionale

e poi mettere in pagamento la rendita, qualora la prima ipotesi sia da scartare

perché non attuabile, rispettivamente se rimane un’incapacità al guadagno

residua almeno nella misura del 40%” (doc. XVII + F1-F2).

Nonostante

l’esplicita richiesta del TCA di voler prendere posizione in merito alle

osservazioni e alla documentazione prodotta dal rappresentante dell’assicurato

il 21 settembre 2010 (cfr. doc. XXIV), l’UAI, dopo avere ricevuto anche un sollecito

da parte di questo Tribunale (cfr. doc. XXV), in data 15 novembre 2010 ha comunicato di “rinunciare a presentare osservazioni scritte” (doc. XXVI).

Il doc.

XXVI è stato inviato all’assicurato (doc. XXVII), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare

all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Qualora una

prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era

insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel

merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3 b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le

condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,

tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I

384/06).

2.5. L’UAI, con

lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dal profilo psichiatrico

dell’assicurato, ha affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il

mandato di esperire una perizia psichiatrica (dr. __________ / dr.____________________).

Il dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, medico assistente,

nel rapporto del 21 maggio 2008, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i

dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia psichiatrica attuale, hanno

posto la diagnosi senza ripercussioni sull’attività lavorativa di “Distimia

(ICD10; F34.1)”.

Gli

specialisti hanno rilevato di avere potuto oggettivare, in occasione

dell’incontro peritale, la presenza dello stesso quadro clinico già descritto

dallo psichiatra curante, dr. __________. In particolare, essi hanno confermato

la sussistenza di una lieve deflessione del tono dell’umore in assenza tuttavia

di un’ideazione suicidale, ciò che conduce alla diagnosi di distimia, definita

come “una depressione cronica del tono dell’umore, della durata di almeno

alcuni anni, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve. In questo senso

essa non dà diritto a prestazioni da parte dell’AI” (doc. 42-5).

Gli

specialisti hanno considerato che la situazione psicopatologica

dell’interessato sembrerebbe essere reattiva ai disturbi di natura somatica e

dalla situazione generale in cui è venuto a trovarsi l’assicurato,

“caratterizzata da una perdita del suo ruolo in quanto non più valido sostegno

alla propria famiglia, da preoccupazioni finanziarie derivate dal fatto che si

è esaurito il suo diritto all’indennità giornaliera per la perdita di guadagno

e alla disoccupazione (l’assicurato si è già rivolto all’assistenza sociale) e

dal fatto di non poter immaginare prospettive future positive vista la

persistenza della sintomatologia dolorosa” (doc. 42-5).

Quanto

alla capacità lavorativa, gli specialisti hanno considerato che “da un punto di

vista strettamente psichiatrico il quadro clinico non risulta invalidante da un

punto di vista lavorativo, pone tuttavia l’indicazione ad un aiuto al collocamento

e ad un riallenamento al lavoro (lavoro che tenga conto dei limiti dettati dai

disturbi di natura somatica)”. A giustificazione della necessità di ricorrere

ad un aiuto al collocamento, gli specialisti hanno addotto il fatto che “il

disagio psichico dell’assicurato ne riduce l’iniziativa e lo slancio vitale e

in questo senso riduce la probabilità che da solo riesca a trovare una nuova

attività lavorativa a lui più confacente” (doc. 42-5).

Gli

specialisti hanno infine indicato che “un sollecito aiuto al collocamento, che

preveda un indispensabile periodo di riallenamento al lavoro, avrebbe inoltre

una valenza terapeutica, consentendo all’assicurato di uscire da un circolo

vizioso che porta ad una cronicizzazione della situazione e ad una cristallizzazione

nel ruolo di ammalato, che col tempo non può che portare ad un peggioramento

del disagio psichico che a quel punto risulterebbe invalidante” (doc. 42-5).

L’assicurato,

in sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’UAI di rifiuto di

una rendita, ha prodotto il seguente rapporto medico del 10 novembre 2009 del

dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia:

"

Si certifica che il signor RI 1, 1962, __________,

è tuttora in cura con lo scrivente per il perdurare di uno stato

psicopatologico ad impronta depressiva caratterizzato da una sintomatologia

dominata da un tono dell’umore costantemente ridotto, stati ansiosi

recidivanti, disturbi nell’induzione e nel mantenimento del sonno, importante

ritiro sociale, defuturizzazione, compromesse risorse reattive, vissuti di

incapacità, fallimento, rovina.

Tale quadro psicopatologico continua a

compromettere il paziente nelle proprie competenze sociali e lavorative in

misura completa.” (Doc. 67-2)

Nelle annotazioni del 9 dicembre 2009, il dr. __________

del SMR, medico chirurgo, specialista in medicina preventiva dei lavoratori e

psicotecnica (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione

dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Il 10.11.09 il dottor __________ psichiatra

attesta che il signor RI 1 RI 1 è tuttora in cura con lo scrivente per il

perdurare di uno stato psicopatologico ad impronta depressiva caratterizzato da

una sintomatologia dominata da un tono dell’umore costantemente ridotto, stati

ansiosi recidivanti, disturbi nell’induzione e nel mantenimento del sonno,

importante ritiro sociale, defuturizzazione, compromesse risorse reattive,

vissuti di incapacità, fallimento, rovina. Tale quadro psicopatologico continua

a compromettere il paziente nelle proprie competenze sociali e lavorative in

misura completa.

Conclusioni:

consultato il dr. __________, psichiatra SMR, si

concorda nel ritenere la descrizione del quadro clinico del tutto

sovrapponibile ad analoga contenuta in certificazione redatta dallo stesso

dottor __________ in data 15.02.2008 e presente agli atti. In quell’occasione

si precisava la diagnosi di sindrome distimica.

Una successiva valutazione peritale disposta

dall’UAI e condotta dal dottor __________ ribadiva la diagnosi di sindrome

distimica precisando però che nella fattispecie il quadro clinico presenta

caratteristiche tali da non risultare invalidante da un punto di vista

lavorativo.

Si ribadisce pertanto quanto già espresso in data

02.06.08, 02.12.08 e 30.09.09.” (Doc. 69-1)

2.6. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI, trasmettendo i

seguenti referti medici:

- referto

dell’11 marzo 2010 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, indirizzato

al curante dell’assicurato, dr. __________, del seguente tenore:

" Diagnosi:

Forma cronica di una

lombalgia sulla base degenerativa con discopatie

Depressione

Da valutare da parte

dell’Assicurazione Invalidità tramite una valutazione interdisciplinare

(…)

Valutazione:

In questo paziente

oggi 48 anni, secondo l’anamnesi ed i documenti che lei mi ha mandato, siamo

confrontati con una situazione abbastanza difficile da valutare con diverse

componenti somatiche e psicologiche.

Nel centro

dell’attenzione è una lombalgia cronica sulla base di alterazione degenerativa

con discopatia su diversi livelli, comunque clinicamente senza una situazione

radicolare e sicuramente senza deficit senso-motorio radicolare.

Come terapia

conservativa ha seguito diverse serie di fisioterapia, riabilitazione stazionaria

in giugno 2009 presso la Clinica di __________, infiltrazione ed è stato

valutato dal punto di vista neuro-chirurgico che non ha trovato un’indicazione

per un intervento chirurgico. È stata eseguita anche una valutazione

psichiatrica.

Con il fatto che il

paziente ha una depressione, il fatto che lui ha già 48 anni ed il fatto che

dal 2007 il paziente non è più abile al lavoro come autista di gru, il fatto

che ho avuto l’impressione che la motivazione per una reintegrazione

professionale è limitata ed il fatto che lui non ha un’altra formazione, vedo

poche possibilità nel mio campo per una reintegrazione professionale e dare

consigli intelligenti con l’obiettivo che il paziente potrebbe essere

economicamente indipendente con meno disturbi alla schiena.

Di conseguenza

chiedo gentilmente all’istituzione dell’Assicurazione Invalidità con il loro

team di valutare la situazione multidisciplinare e decidere finalmente a quale

punto un aiuto da parte dell’assicurazione è possibile, rispettivamente quali

sono eventualmente le alternative.” (Doc. B)

-

referto dell’8 marzo 2010 del dr. __________,

spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

" Con

la presente certifico che il signor RI 1, 04.01.1962, __________, è in mia cura

dal 23 gennaio 2009 per fibromialgia e per sindrome tendomiotica all’arto

inferiore destro che dopo una infiltrazione faccettaria non è migliorato.

Il paziente soffre

sempre di dolori al basso schiena irradianti alle cosce delle gambe soprattutto

dalla parte sinistra. Ciò ha come conseguenza il peggioramento dello stato

psicopatologico del paziente con forte depressione, stati ansiosi, insonnia,

abulia.

Ritengo che il

paziente sia inabile al lavoro al 100%.” (Doc. C)

L’assicurato ha pure trasmesso il referto del 4

maggio 2010 relativo all’esame MRI della colonna cervicale, eseguito dal dr. __________,

il quale è giunto alle seguenti conclusioni:

"

Conclusioni:

protrusione discale mediana-paramediana a

sinistra C4-C5;

artrosi unco-somatica prevalente a sinistra

C5-C6, C6-C7 con stenosi più importante del C6-C7:

possibile radicolopatia consensuale;

marginalmente compreso nell’indagine, alterazioni

artrosiche TH3-TH4; TH4-TH5 con sporgenza discale.

Su giudizio clinico, eventuale completamento con

RM dorsale.”

(Doc. D)

Nelle sue annotazioni del 6 maggio 2010, il dr.

D. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Assicurato nato nel 1962, inattivo dal 2004

Decisione UAI del 1.7.2005: grado AI 32%

Per sindrome lombospondilogena destra irritativa

non deficitaria su discopatia L4/L5 con protrusione dorsale, mediana

Assicurato dichiarato completamente abile in

attività confacente

Nuova richiesta prestazioni AI 18.12.2007

Viene fatta valere una problematica depressiva

invalidante

Perizia psichiatrica centro peritale 30.4.2008:

- viene riscontrata unicamente una distimia F34.1 di tipo

non invalidante

La documentazione medica conferma una situazione

a livello del rachide dorsale almeno invariata (prevale un quadro

fibromialgico, radiologicamente non progressione ma ev. regressione della

protrusione discale)

Decisione UAI del 19.2.2010: rifiuto di

prestazioni

Ricorso:

vengono presentati:

- rapporto dr. __________ del 11.3.2010:

◦ diagnosi di forma cronica di lombalgia su base

degenerativa

e depressione

◦ si conferma l’assenza di una problematica radicolare

- breve certificato del dr. __________ del 8.3.2010

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risultano nuovi

elementi, si conferma una problematica lombare nota con componente somatoforme.

La valutazione psichiatrica ha permesso di escludere una problematica

psichiatrica maggiore in questo assicurato tuttora integrato nell’ambito

familiare.” (Doc. X/1)

Nelle successive annotazioni del 20 maggio 2010,

il dr. __________ del SMR ha aggiunto:

"

Vedi nota del 6 maggio 2010

Ulteriore documentazione presentata:

referto RM del 4.5.2010 della colonna

cervicale:

- presenza di protrusione discale mediana paramediana

sinistra C4-C5

- artrosi unco-somatica C5/6 C6/7

- viene descritto un possibile restringimento foraminale a

sinistra a livello C5/6 C6/7

Valutazione:

il presente referto RM della colonna cervicale

evidenzia la presenza di alterazioni di tipo degenerativo di entità limitata a

livello del rachide cervicale. Tale referto non è accompagnato da una descrizione

di una eventuale sintomatologia clinica compatibile con il quadro radiologico.

Da notare che alterazioni di tipo degenerativo

sono fisiologiche in persone di 50 anni.

Faccio pure presente che in occasione della

visita neurologica del dr. __________ del 5.3.2010 non vengono descritti

disturbi suggestivi d’una rilevante patologia cervicale (forza muscolare

simmetrica, sensibilità normale, riflessi simmetrici medio attivi).

In conclusione:

assenza di nuovi elementi in favore d’una

modifica sostanziale dello stato di salute.” (Doc. X/2)

L’assicurato

ha poi trasmesso al TCA i seguenti certificati medici:

- referto

del 21 giugno 2010, in cui il dr. __________, rispondendo ad un’esplicita

richiesta del rappresentante dell’assicurato – il quale ha chiesto di indicare

quale sia la sintomatologia derivante dalla patologia alla cervicale; il grado

di incapacità lavorativa derivante da tale sintomatologia; il momento a partire

dal quale sono presenti questi sintomi (cfr. doc. E2) - ha indicato:

" In

risposta alla sua lettera del 18 giugno 2010 le comunico quanto segue.

1. dolori al collo

irradianti alle spalle ed alle braccia.

Considerandi

2.

il

paziente accusa dolore al collo nel portare oggetti pesanti, nei lavori da

eseguire sopra la testa, nell’uso ripetuto delle braccia. La capacità

lavorativa è ridotta del 30%.

3.

aprile 2010.” (Doc. E1)

- referto

del 18 agosto 2010, redatto dalla dr.ssa __________, medico assistente della

Clinica __________, del seguente tenore:

" Con

la presente si certifica che il signor RI 1 è stato degente presso la nostra

clinica dal 28.05.2010 fino al 19.08.2010. Per tale periodo il paziente è stato

inabile al lavoro nella misura del 100%.” (Doc. E4)

L’assicurato ha poi prodotto i seguenti referti:

- rapporto

di dimissione del 19 agosto 2010 dalla Clinica __________ – dove l’assicurato è

stato degente dal 28 maggio 2010 al 19 agosto 2010 - in cui la dr.ssa __________,

capo clinica e la dr.ssa __________, medico assistente, poste le diagnosi

psichiatriche di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità

media (ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”,

hanno indicato:

" Valutazione,

decorso e proposte:

Nella fase iniziale

del ricovero le problematiche erano multiple e comprendevano in particolare le

algie diffuse, l’astenia, gli episodi di ansia, irritabilità, ritiro sociale,

insonnia e tono dell’umore complessivamente deflesso. Per buona parte del

ricovero il quadro psicopatologico è stato caratterizzato dalla persistenza di

un tono dell’umore deflesso, accompagnato da sentimenti di inadeguatezza e

colpa soprattutto nei confronti dei familiari.

Durante la degenza

il paziente si è mostrato sufficientemente collaborante, rispettoso delle

regole della struttura, anche se poco propenso alla socializzazione e alla

frequentazione degli spazi relazionali. Nei colloqui con il personale medico è

apparso disponibile comunque al dialogo e aperto all’approfondimento delle

tematiche personali e sociali.

Dal punto di vista

farmacologico si è provveduto ad introdurre duloxetina come antidepressivo al

posto del citalopram e pregabalin sia per il controllo degli stati ansiosi che

delle algie ottenendo parziale beneficio. Tale impostazione ha consentito

infatti di far regredire in parte le somatizzazioni algiche. Si è assistito ad

una graduale, seppur parziale, remissione della sintomatologia depressiva, con

modesto miglioramento dello stato generale di rallentamento ideo-motorio, un

lieve recupero della cura del sé e un sufficiente ripristino del ritmo

sonno-veglia.

Relativamente alla

sintomatologia somatica, ha avuto luogo anche una valutazione internistica

effettuata dal dr__________, che ha consigliato di programmare prossimamente

una visita neurochirurgica sulla base della RMN cervicale già eseguita dal

paziente, che evidenziava discopatia, artrosi e possibile radicolopatia, che a

nostro avviso giustificano la seria sintomatologia algica lamentata dal

paziente.

Prima delle

dimissioni, si è proceduto con il graduale reinserimento nel proprio contesto

sociale di appartenenza, mediante lo svolgimento di congedi a domicilio,

durante i quali il paziente ha mantenuto un buon compenso psichico.

Si dimette pertanto

il paziente in stabili condizioni cliniche, rimandando al dr. __________ il

proseguimento della presa a carico ambulatoriale.” (Doc. F1)

- referto

del 30 agosto 2010 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, indirizzato

al dr. __________i, del seguente tenore:

" La

ringrazio per l’invio del soprannominato paziente che ho rivisto in data

30.08.10

Come lei sa, avevo

avuto l’occasione di vedere il paziente una prima volta nel 2004 e poi nel 2009. In quelle occasioni accusava dolori prevalentemente in sede lombare con irradiazioni alle gambe

soprattutto a dx. Una risonanza del 2002 e del 2004 mostrava incipienti

discopatie L4/5 con disidratazione ma non compressioni radicolari. La

situazione è rimasta più o meno invariata sia dal punto di vista clinico che

neuroradiologico nel 2009 dove clinicamente non notavo deficit sensomotori. La

risonanza del 2008 evidenziava una discopatia di leggera entità da L2/3 a L4/5

con una protrusione L4/5 in sede mediale senza conflitti radicolari.

Attualmente il

paziente accusa, oltre ai persistenti dolori lombari ed alla gamba dx ma in

maniera diffusa, anche fastidi cervicali associati a cefalee, disturbi in

entrambe le spalle ed in parte al braccio sx. Accusa dolori più o meno continui

quindi in ogni posizione. Non lavora da quattro anni e non è in AI.

All’esame clinico

noto una deambulazione leggermente claudicante a dx. Mobilità lombare ridotta e

dolente, ma il paziente evita in maniera evidente ogni mobilità lombare per

paura di dolori. Palpazione dolente e diffusa in tutto il rachide e della

muscolatura paravertebrale, ma in particolare dolenzia da L4 a S1. Il Lasègue è

bilateralmente negativo. Nessun deficit sensomotorio. Giving way bilaterale e

parestesia diffusa alla gamba dx. I riflessi sono mediovivi e simmetrici.

Mobilità della testa

normale ma dolente in ogni posizione in fase terminale. Palpazione dolente e

diffusa della muscolatura del cinto cervico-scapolare. L’esame neurologico

risulta normale con motoria trofica e sensibilità e riflessi mediovivi e

simmetrici, ma presenza di un chiaro Giving way bilaterale.

La RM del rachide

cervicale conferma discopatie diffuse in tutto il rachide cervicale ed anche

dorsale. A livello cervicale la discopatia è più pronunciata in C6/7 dove c’è,

oltre ad un’uncartrosi e spondilosi, una protrusione discale laterale a sx che

leggermente oblitera il forame ma non porta ad una diretta compressione

radicolare. Lieve protrusione anche in C4/5 e C5/6 prevalentemente a sx.

Patologia degenerativa più spiccata nella zona toracale dove ci sono delle

sclerosi dei piatti vertebrali. Le RX del rachide cervicale confermano in

effetti un’importante discopatia C6/7 con un’uncartrosi e spondilosi.

In considerazione di

quanto sopra evidentemente un procedere chirurgico non entra in considerazione

in quanto in assenza di ernie del disco è difficile prendere in considerazione

un’operazione, che in questo caso consisterebbe in un’eventuale fissazione ACIF

del segmento C6/7. Anche a livello lombare la situazione è tale che non

permette un intervento. Purtroppo penso che l’unica possibilità sia quella di

continuare conservativamente. In considerazione della patologia diffusa in

tutto il rachide, ritengo che il paziente risulti in effetti inabile al lavoro

in maniera definitiva almeno nella misura del 50%. A mio modo di vedere una

rendita AI parziale quindi sarebbe senz’altro indicata.” (Doc. F2)

Nonostante sia stata espressamente invitata dal

TCA ad esprimersi in merito a questi referti specialistici prodotti

dall’assicurato, l’amministrazione, con scritto del 15 novembre 2010, ha comunicato al TCA di rinunciare a presentare osservazioni scritte (doc. XXVI).

2.7

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,

con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato

ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità

dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in

precedenza.

Questa giurisprudenza è

poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V

376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è affidata

ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,

il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere

visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale - chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti - non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto sia la problematica somatica, sia quella

psichica, non sono state sufficientemente chiarite.

2.8.1

Va

preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007,

il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia effettuata da un

medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua persona e

all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva infatti

effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua firma,

l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia

sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non

era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai

sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione

completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH,

egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non

possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto

in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo

di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai

membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo

postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere

abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era

neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma

federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari

per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già avuto modo

di rilevare, sulla base delle precisazioni richieste in quell’occasione al SAM,

che in quel caso la dottoressa responsabile dello svolgimento della perizia

psichiatrica era in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un

certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e

psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del

diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione

all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc.

XII e i relativi allegati presenti nell’inc. 32.07.162), ritenendo pertanto di

poter prendere in considerazione il referto peritale psichiatrico stilato dal

medico in questione.

In un’altra sentenza 32.2007.187 del 18 giugno 2008, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto di poter prendere in

considerazione la perizia psichiatrica effettuata da un medico del SMR, dopo

avere accertato che lo stesso era in possesso del titolo di specialista in

psichiatria e psicoterapia, riconosciuto dalle competenti autorità, come

espressamente indicato dal medico responsabile del SMR,

rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del TCA.

Occorre qui sottolineare che, come giustamente

rilevato dall’amministrazione, in una sentenza 9C_218/2008 del 4 marzo 2009, il

Tribunale federale ha precisato che, con riferimento alle perizie mediche

specialistiche, il perito, ai sensi della giurisprudenza, deve avere una

formazione specialistica e non necessariamente essere in possesso del titolo

FMH. L’Alta Corte ha infatti osservato che:

"

(…)

Zu Unrecht macht die Versicherte geltend, die

Vorinstanz habe den Sachverhalt im Sinne von Art. 97 BGG offensichtlich

unrichtig festgestellt und dabei Bundesrecht im Sinne von Art. 95 BGG verletzt.

Soweit sie die Beweistauglichkeit des MEDAS-Gutachtens vom 11. Dezember 2006

anzweifelt mit der Begründung, mehrere der beteiligten Gutachter seien nicht

Träger eines Schweizerischen FMH-Facharzttitels, sei darauf hingewiesen, dass

ein Gutachter nach der Rechtsprechung über eine Fachausbildung, nicht jedoch

über eine FMH-Ausbildung verfügen muss und es bei Beteiligung mehrerer Ärzte an

einem Gutachten (z.B. bei einer Begutachtung durch eine MEDAS) genügt, wenn der

verantwortliche Gutachter die entsprechende Fachausbildung absolviert hat

(Urteil 9C_270/2008 vom 12. August 2008 E. 3.3).”

Nella citata sentenza 9C_270/2008 del 12 agosto

2008, il Tribunale federale ha indicato:

"

(…)

3.3

Soweit der Beschwerdeführer unter Hinweis

auf das Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 20.

November 2007 (I 142/07) die fachliche Ausbildung und Titel der am

MEDAS-Gutachten beteiligten Ärzte beanstandet oder in Zweifel zieht, ist dies

unbegründet. Das Bundesgericht hat im erwähnten Urteil vom 20. November 2007 entgegen

der Auffassung des Beschwerdeführers nicht zwingend eine FMH-Ausbildung für

Gutachter verlangt, sondern nur eine Fachausbildung, welche auch, wie dies auf

die Gutachterin B.________ zutrifft, im Ausland erworben werden kann. Das

interdisziplinäre Gutachten der MEDAS vom 19. Oktober 2006 wurde vom Chefarzt

und einer Fachärztin für Innere Medizin erstellt. Bei den konsiliarisch

zugezogenen Fachärzten hat u.a. Prof. Dr. med. F.________, Facharzt für

Psychiatrie, das Gutachten eingesehen und sich mit den Schlussfolgerungen

einverstanden erklärt. Damit kommt dem MEDAS-Gutachten auch hinsichtlich des

psychiatrischen Teils voller Beweiswert zu (vgl. auch BGE

123.

V 175; AHI 1998 S. 125). Zusätzlich ist

festzuhalten, dass ohnehin nicht sämtliche an der Ausarbeitung eines Gutachtens

beteiligten Ärzte über eine Fachausbildung verfügen müssen. Es genügt in diesem

Zusammenhang, dass der verantwortliche Gutachter die entsprechende

Fachausbildung absolviert hat.”

Il TCA, in una sentenza 35.2009.26 del 22 aprile 2009, a proposito del fatto che uno dei medici chiamato ad esprimere il proprio parere peritale

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, specializzatosi in neurologia e

psichiatria in Germania, non fosse in possesso di un titolo FMH, ha evidenziato

che “ai sensi della giurisprudenza della nostra Massima Istanza da un perito

non si pretende una formazione FMH, bensì è sufficiente che lo stesso disponga

di una formazione specialistica, la quale può essere conseguita anche

all’estero (cfr. STF 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 3.3.; STF

9C_218/2008 del 4 marzo 2009 consid. 4.2.)”.

Va inoltre rilevato che, in una sentenza STF

8C_343/07 del 1° febbraio 2008, l’Alta Corte, confermando la sentenza di questo

Tribunale 35.2006.8 del 21 maggio 2007, ha ribadito (cfr. sul tema sentenza I 648/04 del 9 maggio 2005, consid. 4.1) che è

ammesso e riconosciuto che un mandato peritale affidato ad un primario o

sostituto primario di un centro ospedaliero universitario possa essere

delegato, ad esempio ad un capoclinica. Il Tribunale federale ha quindi

considerato pienamente probante la perizia giudiziaria affidata al PD dott.

H.________, ma svolta dal dott. L.________, capoclinica, sottolineando che il

PD dott. H.________, pronunciandosi in un complemento peritale sulle valutazioni

del PD dott. K.________, critico nei confronti della perizia in oggetto, ha

integralmente confermato le conclusioni cui era in precedenza pervenuto il

dott. L.________.

Nella fattispecie concreta, in corso di causa il

TCA ha chiesto al dr. __________, Direttore del Centro peritale per le

assicurazioni sociali, alcune precisazioni in merito alla redazione del referto

peritale (chi ha effettuato i colloqui e chi ha redatto il referto), al titolo

di cui beneficiava il dr. __________ al momento dell’esame peritale e al ruolo

svolto dallo stesso dr. __________ nell’ambito del mandato peritale (doc. XVI).

Con scritto del 21 settembre 2010, il dr. __________

ha risposto:

"

In riferimento alla sua missiva del 20.09.2010

premetto quanto segue:

Il dr. __________ è

stato assunto come dipendente del Centro peritale per le assicurazioni sociali

poiché si trovava alla fine del suo iter di specializzazione in psichiatria e

psicoterapia. Egli aveva completato la sua formazione presso i servizi

psichiatrici ad essa preposti e, sulla scorta delle sue competenze, era stato

ritenuto idoneo per la mansione.

Le disposizioni

dell’FMH sulla formazione richiedono che un medico assistente, per ottenere il

titolo di specialista, tra le altre attività svolga anche dei lavori in ambito

peritale, con la supervisione di un medico specializzato nella disciplina.

L’assistente presta

la sua attività sotto la responsabilità del medico specialista. Il responsabile

stabilisce il grado di competenza ed autonomia del singolo collega,

differenziato in base al livello di formazione raggiunto, verificando le sue

capacità nella materia.

Al momento della

perizia suddetta, il dr. __________ aveva concluso tutto l’iter formativo in

psichiatria e psicoterapia. Pertanto, il livello di competenza e soprattutto di

autonomia del dr. __________ era oggettivamente molto elevato, pur necessitando

la mia attiva supervisione.

A conferma di ciò si

sottolinea che nel frattempo il dr. __________ ha ricevuto il titolo di

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

Ciò premesso,

rispondo alle sue domande specifiche.

1.

I colloqui e il referto peritale sono stati effettuati dal dr. __________,

come indicato a pag. 1 della perizia.

Il

sottoscritto non ha semplicemente apposto un “visto” formale in calce alla

perizia. La mia firma significa che ho personalmente ponderato, supervisionato

ed approvato il lavoro svolto, come prescritto dal mio ruolo di responsabile

verso i medici assistenti. Nella fattispecie: ho preso visione dell’incarto

dell’assicurato, ho discusso il caso clinico con il dr. __________, sia prima

che dopo il suo incontro con l’assicurato, l’ho ritenuto idoneo a svolgere la perizia. Ho verificato infine il suo elaborato peritale, per garantire la conformità ai

criteri di qualità per le perizie psichiatriche.

2.

Al momento dell’esame peritale, il dr. __________ non possedeva

ancora un titolo FMH in psichiatria e psicoterapia, ma aveva concretamente

terminato tutto l’iter di formazione in psichiatria e psicoterapia. Dal punto

di vista medico, il suo livello di competenza ed autonomia era elevato.” (Doc.

XVIII)

Pertanto,

nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto, la perizia psichiatrica

del 21 maggio 2008, allestita dal dr. __________ – il

quale, come precisato dal dr. __________, aveva concluso tutto l’iter formativo

in psichiatria e psicoterapia ed era solo in attesa del riconoscimento del

titolo di specialista FMH, regolarmente ottenuto in seguito (cfr.

doc. XVIII) – con la supervisione, l’approvazione del lavoro svolto e sotto la responsabilità

del dr. __________, Direttore del Centro peritale e specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. XVIII), può essere presa in

considerazione dal TCA.

2.8.2

Nel rapporto

peritale del 21 maggio 2008, il dr. __________ e il dr. __________, sulla base

dello studio della documentazione medica agli atti e dopo due colloqui con

l’interessato (in data 2 agosto 2007 e 23 agosto 2007), hanno ritenuto che l’assicurato

non presenti alcuna patologia psichiatrica invalidante, ma sia affetto unicamente

da una distimia. Essi hanno quindi concluso che, tenuto conto dei soli aspetti

psichiatrici, RI 1 sia da considerare abile al lavoro al 100% (doc. 42/1-6).

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal

dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.

Il

ricorrente ha criticato le conclusioni dei periti psichiatri, che hanno posto

unicamente la diagnosi di “distimia”, facendo presente di essere affetto da una

sindrome depressiva, constatata sia dai medici della Clinica di __________ –

dove è stato degente dal 2 giugno 2009 al 22 giugno 2009 (doc. 57/4-5) - sia da

quelli della Clinica __________ - dove è rimasto degente dal 28 maggio 2010 al

19.

agosto 2010 (cfr. doc. E4).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 19 febbraio 2010 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In casu, il

rapporto di dimissioni dalla Clinica __________, datato 19 agosto 2010 e

concernente il ricovero dell’interessato dal 28 maggio 2010 al 19 agosto 2010

(doc. F1), è successivo alla decisione

impugnata. Esso va tuttavia preso in considerazione, dato che i medici della

Clinica di __________ hanno riscontrato, tra l’altro, la presenza di una “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità media

(ICD10-F33.1)” (doc. F1), che peraltro

era già stata diagnosticata dai medici della Clinica di __________ nel giugno

2009.

Il TCA sottolinea, infatti, che nella lettera di dimissione

provvisoria del 22 giugno 2009, i medici della Clinica di __________ avevano

posto, tra le altre, la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in

trattamento” (doc. 57-4).

Nel

successivo rapporto del 6 luglio 2009, poi, i medici di __________, posta tra

le altre la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in trattamento”, avevano

rilevato che “durante la degenza il paziente è stato inoltre valutato dal

nostro consulente psichiatrico dr. __________, che ha incrementato il dosaggio

del Citalopram in utilizzo” (doc. 57-7).

Pertanto, potendo il referto del 19 agosto 2010 di dimissione dell’interessato dalla Clinica __________

permettere di accertare lo stato di

salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è

rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la

decisione del 19 febbraio

2010.

(cfr.

STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Da questi

referti della Clinica di __________ e della Clinica __________ sembrebbe quindi

che, dopo l’esecuzione del consulto peritale del 21 maggio 2008 da parte del

dr. ____________________ e del dr. __________ del CPAS, ma prima

dell’emanazione della decisione impugnata (del 19 febbraio 2010), le condizioni psichiche dell’assicurato abbiano

subito un peggioramento, che ha portato all’insorgenza di una sindrome

depressiva.

Quest’ultima

diagnosi, posta sia dai medici della Clinica di __________,

che da quelli della Clinica __________, non figura infatti tra le diagnosi poste dal

dr. __________ e dal dr. __________ nel referto peritale del 21 maggio 2008.

Questo

Tribunale sottolinea inoltre che, nonostante l’amministrazione sia stata chiamata,

a due riprese, dal TCA ad esprimersi in merito a questi certificati medici -

dai quali emergono degli aspetti sufficientemente pertinenti da potere mettere

in dubbio le conclusioni peritali - l’UAI ha rinunciato a prendere posizione

(doc. XXVI).

Alla luce

di questa omissione da parte dell’amministrazione, considerato inoltre il lungo

tempo (più di un anno e mezzo) trascorso tra la valutazione peritale e

l’emanazione della decisione impugnata, secondo questo Tribunale non è

possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con

sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto

di vista psichiatrico, giustifichi una piena capacità lavorativa, come

stabilito dal dr. __________ e dal dr. __________ e confermato dal dr. __________

e dal dr. __________ del SMR.

Gli atti

vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire al più presto una

perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

2.8.3

Dal profilo somatico, nella

precedente decisione del 1° luglio 2005, l’assicurato era stato considerato

totalmente inabile al lavoro nella sua precedente professione di gruista, ma

abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni

funzionali, sulla base della valutazione del 27 dicembre 2004 del dr. __________

del SMR (cfr. doc. 12-1).

In quell’occasione, il

medico del SMR aveva posto le diagnosi di “sindrome lombospondilogena a destra,

irritativa, non deficitaria, su discopatia L4-L5 con protrusione dorsale,

mediana, assenza di segni per una compressione di tipo radicolare” (doc. 12-1).

L’assicurato sia in sede

di procedura amministrativa, che in sede ricorsuale, ha prodotto dei referti

medici specialistici, a dimostrazione di un peggioramento delle sue patologie

anche a livello somatico.

A fronte della documentazione

prodotta dall’assicurato, sia il dr. __________, sia il dr. __________ del SMR

hanno ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato non abbia subito delle

modifiche di rilievo.

In particolare, il dr. __________

del SMR, nelle annotazioni del 6 maggio 2010, ha ritenuto che “dall’attuale documentazione non risultano nuovi elementi, si conferma una

problematica lombare nota con componente somatoforme” (doc. X/1).

Il TCA, non disponendo di

sufficienti elementi per potersi pronunciare, non può concordare con queste

considerazioni del medico del SMR, per i motivi seguenti.

Va innanzitutto

sottolineato che, in un referto del 16 maggio 2009, il dr. __________, spec.

FMH in neurochirurgia, ha rilevato che “la RM conferma un’incipiente discopatia

L2/3 a L4/5 con disidratazione”, oltre alla “presenza di artrosi delle faccette

articolari da L2/3 a L5/S1” (doc. 57-2).

Nel referto del 6 luglio

2009, concernente la degenza dell’assicurato dal 2 giugno 2009 al 22 giugno

2009, gli specialisti della Clinica di __________ hanno posto la diagnosi

principale di “lombalgia cronica in alterazioni degenerative con discopatia

L2-L3 e L4-L5, presenza di protrusioni discali L4-L5 senza conflitti

radicolari, artrosi delle faccette articolari L2-L3 e L5-S1; esito da

infiltrazione faccettaria L4-L5 con Kenakort” (doc. 57-7).

Inoltre, nel rapporto

medico dell’11 marzo 2010, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, dopo

avere posto la diagnosi di “forma cronica di una lombalgia sulla base

degenerativa con discopatie”, ha sottolineato come il caso dell’assicurato

presenti “una situazione abbastanza difficile da valutare con diverse

componenti somatiche e psicologiche”, con “al centro dell’attenzione una

lombalgia cronica sulla base di alterazioni degenerative con discopatia su

diversi livelli”, ritenendo opportuna una valutazione pluridisciplinare da

parte dell’UAI (doc. B).

Il TCA non può che

concordare con questa opinione dello specialista in neurologia, posto che,

rispetto al passato, dai referti sopraesposti, sembrerebbe emergere la presenza

di una progressione delle discopatie (interessanti, oltre che L4-5 come

riscontrato nel 2005 dal dr. __________, ora anche L2-3) e l’insorgenza di

un’artrosi delle faccette articolari L2-L3 e L5-S1.

Già solo per queste

ragioni si giustifica quindi il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga i necessari approfondimenti medici di natura

neurologica-neurochirurgica.

Inoltre, il TCA sottolinea

che, in corso di causa, l’assicurato ha prodotto nuovi referti medici, dai

quali risulta l’insorgenza di una nuova patologia a livello cervicale.

L’assicurato ha infatti

prodotto il referto dell’esame di MRI della colonna cervicale del 4 maggio

2010, dal quale risulta una protrusione discale mediana-paramediana a sinistra

C4-C5; un’artrosi unco-somatica prevalente a sinistra C5-C6, C6-C7 con stenosi

più importante del C6-C7; una possibile radicolopatia consensuale, oltre ad

alterazioni artrosi che TH3-TH4, TH4-TH5 con sporgenza discale (doc. D).

Il dr. __________, nelle

sue annotazioni mediche del 20 maggio 2010, ha concluso per l’“assenza di nuovi elementi in favore di una modifica sostanziale dello stato di salute”, facendo presente

che “alterazioni di tipo degenerativo sono fisiologiche in persone di 50 anni”

(doc. X/2).

Il TCA, non disponendo di

sufficienti elementi per poter escludere che l’insorgenza di alterazioni al

rachide cervicale e dorsale abbia un’influenza sulla capacità lavorativa

residua dell’interessato, non può concordare con queste considerazioni del

medico del SMR, ritenendo necessari ulteriori accertamenti medici

specialistici.

Va infatti sottolineato

che, nel referto del 21 giugno 2010, il dr. __________,

rispondendo ad un’esplicita richiesta del rappresentante dell’assicurato, ha

indicato che, a partire dal mese di aprile 2010, l’interessato presenta dei

dolori al collo irradianti alle spalle ed alle braccia, che limitano la sua

capacità lavorativa nella misura del 30% (doc. E1).

La presenza di discopatie diffuse in tutto il

rachide cervicale e dorsale è poi stata confermata dal dr. __________, nel suo

referto del 30 agosto 2010, nel quale - dopo avere riscontrato la presenza, a

livello lombare, di una situazione “rimasta più o meno invariata sia dal punto

di vista clinico che neuroradiologico” rispetto alla precedente visita del 2004

– ha rilevato che “attualmente il paziente accusa, oltre ai persistenti dolori

lombari ed alla gamba dx ma in maniera diffusa, anche fastidi cervicali

associati a cefalee, disturbi in entrambe le spalle ed in parte al braccio sx”

(doc. F2).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 19 febbraio 2010 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In casu, sia il

referto del dr. __________ del 21 giugno 2010 (doc. E1), che quello del dr. __________

del 30 agosto 2010 (doc. F2), sono successivi

alla decisione impugnata: essi vanno tuttavia presi in considerazione, dato

che, nonostante secondo il dr. __________, che non è uno specialista in

materia, i disturbi siano insorti nel mese di aprile 2010 (doc. E1), non si può

escludere che gli stessi siano insorti già prima.

Questo

Tribunale evidenzia inoltre che, nonostante l’amministrazione sia stata

chiamata a due riprese dal TCA ad esprimersi in merito a questi certificati

medici, l’UAI ha rinunciato a prendere posizione (doc. XXVI).

Alla luce

di questa omissione da parte dell’amministrazione, considerato inoltre il lungo

tempo trascorso tra la precedente valutazione del dr. __________ (del 27

dicembre 2004) e l’emanazione della decisione impugnata (del 19 febbraio 2010), secondo questo

Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,

concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario

dell’assicurato, dal punto di vista somatico, non abbia subito delle variazioni

con influsso sulla capacità lavorativa.

Gli atti

vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire al più presto una

perizia specialistica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

2.8.4

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza

federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa,

l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando

tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine

di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 19 febbraio 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8.4..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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