32.2010.80
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29 novembre 2010Italiano58 min
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Numero d'incarto:
32.2010.80
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni non può essere confermata dal TCA,in mancanza di sufficienti approfondimenti dal profilo medico.Atti rinviati per esecuzione di una perizia medica pluridisciplinare
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.80
cr/DC/sc
Lugano
29 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 febbraio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1962, in precedenza attivo
quale gruista, nel mese di giugno 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome lombospondilogena dx
irritativa su discopatie” (doc. 1/1-7).
Con
decisione del 1° luglio 2005 - cresciuta in giudicato (cfr. doc. 28-1) -
l’Ufficio AI, sulla base della valutazione del dr. __________ del SMR – il
quale lo ha considerato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
attività, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte, rispettose dei suoi
limiti funzionali (doc. 12-1) - ha negato all’interessato il diritto ad una
rendita di invalidità e a misure di ordine professionale (cfr. doc. 20/1-3).
1.2. In data 18
dicembre 2007 RI 1 ha presentato all’UAI una nuova domanda di prestazioni AI
per adulti a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute dal
profilo psichico (doc. 32/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (doc.
42/1-6), con progetto di decisione dell’8 ottobre 2009 (cfr. doc. 62/1-2), poi
confermato con decisione del 19 febbraio 2010, l’Ufficio AI ha nuovamente negato
all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità e a misure di ordine
professionale, argomentando che:
"
Con la sua nuova richiesta, a parere del nostro
Servizio Medico Regionale, non è stato dimostrato che dopo l’emissione della
precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica
rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una
situazione invariata non è possibile.
Come già espresso nel rapporto della nostra
consulente in integrazione professionale del 28.06.2005, il percorso
socio-professionale del vostro rappresentato (bagaglio attitudinale e assenza
di una solida formazione scolastica) non permette di proporre un progetto
formativo volto al conseguimento di una qualifica. Per contro, su esplicita
richiesta del sig. RI 1, si rimane comunque a disposizione per un eventuale
aiuto al collocamento da parte del nostro Servizio di collocamento.
Osservazioni al progetto di decisione del
08.10.2009
In data 2.11.2009 abbiamo ricevuto delle
osservazioni al progetto del 08.10.2009, contestandolo sia dal lato medico che
da quello economico, allegando un certificato medico del dr. __________.
Abbiamo sottoposto le osservazioni al nostro
Servizio Medico Regionale il quale ha concluso che non si individuano elementi
di criticità giustificativi di una possibile revisione di quanto già valutato.”
Per quanto concerne la richiesta di misure di
reintegrazione e inserimento in attività confacenti, ribadiamo che su esplicita
richiesta scritta del sig. RI 1, si rimane a disposizione per un eventuale
aiuto al collocamento da parte del nostro Servizio al collocamento, ma che il
percorso socio-professionale del vostro rappresentato (bagaglio attitudinale e
assenza di una solida formazione scolastica) non permette di proporre un
progetto formativo volto al conseguimento di una qualifica.” (Doc. A)
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione affiché “proceda
innanzitutto ad una valutazione multidisciplinare tesa ad accertare l’influenza
sulla capacità di guadagno residua ed inoltre sottoponga il ricorrente ad una
valutazione pratica presso il centro CAP di __________” (doc. I).
Sostanzialmente
il rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione psichiatrica
eseguita dal dr. __________, ritenendo che lo stato di salute dell’interessato
si sia nel frattempo cronicizzato - vista la descrizione fornita dal dr. __________
della Clinica di __________ – motivo per il quale “non si comprende la non
influenza sulla capacità lavorativa” dell’affezione psichica (doc. I).
Il rappresentante
dell’interessato ha poi contestato la misura dell’aiuto al collocamento proposta
dall’amministrazione, ritenendola non adatta all’assicurato e “non adeguata per
consentire realmente all’assicurato di aumentare la sua capacità di
reintegrazione-collocamento”.
Per tali
ragioni, il rappresentante ha quindi chiesto che l’assicurato venga sottoposto
ad una “valutazione orientativa sui possibili sbocchi professionali e
contestualmente anche ad una valutazione pratica per verificare quali sono le
sue potenzialità”. Solo dopo lo svolgimento di questi approfondimenti, nel
momento in cui l’assicurato “saprà in quali settori e categorie cercare, presso
quali aziende e in quali settori sono presenti i profili a lui confacenti”, secondo
il rappresentate dell’assicurato, “sarà possibile individuare anche delle
misure di corta durata quali ad esempio un inserimento al posto di lavoro”
(doc. I).
1.4. In data 7
maggio 2010, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il referto
concernente l’esame MRI della colonna cervicale del 4 maggio 2010 (doc. VI +
D).
1.5. In data 1°
giugno 2010, inoltre, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA
copia dello scritto del 1° giugno 2010 inviato all’UAI, dal quale emerge che
l’interessato è stato ricoverato presso la Clinica __________, su richiesta del
suo psichiatra curante, dr. __________ (doc. VIII + bis).
1.6. L’UAI, in
risposta - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione specialistica
del Centro peritale e l’assenza di elementi atti a dimostrare l’esistenza di
una modifica sostanziale dello stato di salute dell’interessato, come indicato
dal dr. __________ del SMR - ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. X + 1-2).
1.7. In data 18
giugno 2010, il rappresentante dell’assicurato, alla luce del fatto che il
signor RI 1 è ancora ricoverato presso la Clinica __________, ha chiesto al TCA
una proroga del termine per poter presentare nuove prove (doc. XII).
Il TCA ha
accolto tale richiesta con scritto del 21 giugno 2010 (doc. XIII).
1.8. In data 23 agosto 2010, il
rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA nuovi referti medici,
riservandosi la facoltà di produrre copia del rapporto di uscita dalla Clinica __________, non appena ne verrà in possesso (doc. XIV +
E1-4).
Questo scritto è stato
trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. XV), con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte.
1.9. In corso di
causa, il TCA ha chiesto al dr. __________, direttore del Centro Peritale per
le assicurazioni sociali, alcune precisazioni in merito alla perizia del 21
maggio 2008 sottoscritta dallo stesso dr. __________ e dal dr. __________ (doc.
XVI).
1.10. Il dr. __________
ha risposto alle richieste del TCA in data 21 settembre 2010 (doc. XVIII).
Il doc.
XVIII è stato trasmesso alle parti (doc. XIX), per osservazioni.
1.11. Il
rappresentante dell’assicurato, con scritto del 23 settembre 2010, ha rilevato che l’interessato è stato visitato unicamente dal dr. __________, aggiungendo che
“proprio le contraddizioni in ambito psichiatrico sono uno degli elementi che
ci hanno indotto ad adire il TCA” (doc. XX).
L’UAI,
dal canto suo, con osservazioni del 4 ottobre 2010, dopo avere ribadito che la
perizia psichiatrica firmata dal dr. __________ e dal dr. __________ “risulta
assolutamente conforme alla giurisprudenza in materia” ed alla stessa va
pertanto attribuito pieno valore probatorio, ha nuovamente chiesto la reiezione
del ricorso (doc. XXI).
Fatti
I doc. XX
e XXI sono stati trasmessi alle parti (doc. XXII, XXIII), per conoscenza.
1.12. In data 21
settembre 2010 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA nuova
documentazione medica, a dimostrazione della limitazione della capacità
lavorativa dell’interessato anche in attività adeguate.
Il
rappresentante ha quindi ribadito la richiesta di procedere ad una “valutazione
pratica da effettuare presso il centro di __________. Ciò allo scopo di
valutare al meglio la capacità lavorativa e la compatibilità professionale dei
singoli settori o dei profili professionali dove il signor RI 1 può essere
collocato”.
Infine,
il rappresentante ha affermato che “all’Ufficio AI si chiedono entrambe le
prestazioni: innanzitutto reinserire l’assicurato in un’attività professionale
e poi mettere in pagamento la rendita, qualora la prima ipotesi sia da scartare
perché non attuabile, rispettivamente se rimane un’incapacità al guadagno
residua almeno nella misura del 40%” (doc. XVII + F1-F2).
Nonostante
l’esplicita richiesta del TCA di voler prendere posizione in merito alle
osservazioni e alla documentazione prodotta dal rappresentante dell’assicurato
il 21 settembre 2010 (cfr. doc. XXIV), l’UAI, dopo avere ricevuto anche un sollecito
da parte di questo Tribunale (cfr. doc. XXV), in data 15 novembre 2010 ha comunicato di “rinunciare a presentare osservazioni scritte” (doc. XXVI).
Il doc.
XXVI è stato inviato all’assicurato (doc. XXVII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I
384/06).
2.5. L’UAI, con
lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dal profilo psichiatrico
dell’assicurato, ha affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il
mandato di esperire una perizia psichiatrica (dr. __________ / dr.____________________).
Il dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, medico assistente,
nel rapporto del 21 maggio 2008, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i
dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia psichiatrica attuale, hanno
posto la diagnosi senza ripercussioni sull’attività lavorativa di “Distimia
(ICD10; F34.1)”.
Gli
specialisti hanno rilevato di avere potuto oggettivare, in occasione
dell’incontro peritale, la presenza dello stesso quadro clinico già descritto
dallo psichiatra curante, dr. __________. In particolare, essi hanno confermato
la sussistenza di una lieve deflessione del tono dell’umore in assenza tuttavia
di un’ideazione suicidale, ciò che conduce alla diagnosi di distimia, definita
come “una depressione cronica del tono dell’umore, della durata di almeno
alcuni anni, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di
sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve. In questo senso
essa non dà diritto a prestazioni da parte dell’AI” (doc. 42-5).
Gli
specialisti hanno considerato che la situazione psicopatologica
dell’interessato sembrerebbe essere reattiva ai disturbi di natura somatica e
dalla situazione generale in cui è venuto a trovarsi l’assicurato,
“caratterizzata da una perdita del suo ruolo in quanto non più valido sostegno
alla propria famiglia, da preoccupazioni finanziarie derivate dal fatto che si
è esaurito il suo diritto all’indennità giornaliera per la perdita di guadagno
e alla disoccupazione (l’assicurato si è già rivolto all’assistenza sociale) e
dal fatto di non poter immaginare prospettive future positive vista la
persistenza della sintomatologia dolorosa” (doc. 42-5).
Quanto
alla capacità lavorativa, gli specialisti hanno considerato che “da un punto di
vista strettamente psichiatrico il quadro clinico non risulta invalidante da un
punto di vista lavorativo, pone tuttavia l’indicazione ad un aiuto al collocamento
e ad un riallenamento al lavoro (lavoro che tenga conto dei limiti dettati dai
disturbi di natura somatica)”. A giustificazione della necessità di ricorrere
ad un aiuto al collocamento, gli specialisti hanno addotto il fatto che “il
disagio psichico dell’assicurato ne riduce l’iniziativa e lo slancio vitale e
in questo senso riduce la probabilità che da solo riesca a trovare una nuova
attività lavorativa a lui più confacente” (doc. 42-5).
Gli
specialisti hanno infine indicato che “un sollecito aiuto al collocamento, che
preveda un indispensabile periodo di riallenamento al lavoro, avrebbe inoltre
una valenza terapeutica, consentendo all’assicurato di uscire da un circolo
vizioso che porta ad una cronicizzazione della situazione e ad una cristallizzazione
nel ruolo di ammalato, che col tempo non può che portare ad un peggioramento
del disagio psichico che a quel punto risulterebbe invalidante” (doc. 42-5).
L’assicurato,
in sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’UAI di rifiuto di
una rendita, ha prodotto il seguente rapporto medico del 10 novembre 2009 del
dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia:
"
Si certifica che il signor RI 1, 1962, __________,
è tuttora in cura con lo scrivente per il perdurare di uno stato
psicopatologico ad impronta depressiva caratterizzato da una sintomatologia
dominata da un tono dell’umore costantemente ridotto, stati ansiosi
recidivanti, disturbi nell’induzione e nel mantenimento del sonno, importante
ritiro sociale, defuturizzazione, compromesse risorse reattive, vissuti di
incapacità, fallimento, rovina.
Tale quadro psicopatologico continua a
compromettere il paziente nelle proprie competenze sociali e lavorative in
misura completa.” (Doc. 67-2)
Nelle annotazioni del 9 dicembre 2009, il dr. __________
del SMR, medico chirurgo, specialista in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione
dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Il 10.11.09 il dottor __________ psichiatra
attesta che il signor RI 1 RI 1 è tuttora in cura con lo scrivente per il
perdurare di uno stato psicopatologico ad impronta depressiva caratterizzato da
una sintomatologia dominata da un tono dell’umore costantemente ridotto, stati
ansiosi recidivanti, disturbi nell’induzione e nel mantenimento del sonno,
importante ritiro sociale, defuturizzazione, compromesse risorse reattive,
vissuti di incapacità, fallimento, rovina. Tale quadro psicopatologico continua
a compromettere il paziente nelle proprie competenze sociali e lavorative in
misura completa.
Conclusioni:
consultato il dr. __________, psichiatra SMR, si
concorda nel ritenere la descrizione del quadro clinico del tutto
sovrapponibile ad analoga contenuta in certificazione redatta dallo stesso
dottor __________ in data 15.02.2008 e presente agli atti. In quell’occasione
si precisava la diagnosi di sindrome distimica.
Una successiva valutazione peritale disposta
dall’UAI e condotta dal dottor __________ ribadiva la diagnosi di sindrome
distimica precisando però che nella fattispecie il quadro clinico presenta
caratteristiche tali da non risultare invalidante da un punto di vista
lavorativo.
Si ribadisce pertanto quanto già espresso in data
02.06.08, 02.12.08 e 30.09.09.” (Doc. 69-1)
2.6. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI, trasmettendo i
seguenti referti medici:
- referto
dell’11 marzo 2010 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, indirizzato
al curante dell’assicurato, dr. __________, del seguente tenore:
" Diagnosi:
Forma cronica di una
lombalgia sulla base degenerativa con discopatie
Depressione
Da valutare da parte
dell’Assicurazione Invalidità tramite una valutazione interdisciplinare
(…)
Valutazione:
In questo paziente
oggi 48 anni, secondo l’anamnesi ed i documenti che lei mi ha mandato, siamo
confrontati con una situazione abbastanza difficile da valutare con diverse
componenti somatiche e psicologiche.
Nel centro
dell’attenzione è una lombalgia cronica sulla base di alterazione degenerativa
con discopatia su diversi livelli, comunque clinicamente senza una situazione
radicolare e sicuramente senza deficit senso-motorio radicolare.
Come terapia
conservativa ha seguito diverse serie di fisioterapia, riabilitazione stazionaria
in giugno 2009 presso la Clinica di __________, infiltrazione ed è stato
valutato dal punto di vista neuro-chirurgico che non ha trovato un’indicazione
per un intervento chirurgico. È stata eseguita anche una valutazione
psichiatrica.
Con il fatto che il
paziente ha una depressione, il fatto che lui ha già 48 anni ed il fatto che
dal 2007 il paziente non è più abile al lavoro come autista di gru, il fatto
che ho avuto l’impressione che la motivazione per una reintegrazione
professionale è limitata ed il fatto che lui non ha un’altra formazione, vedo
poche possibilità nel mio campo per una reintegrazione professionale e dare
consigli intelligenti con l’obiettivo che il paziente potrebbe essere
economicamente indipendente con meno disturbi alla schiena.
Di conseguenza
chiedo gentilmente all’istituzione dell’Assicurazione Invalidità con il loro
team di valutare la situazione multidisciplinare e decidere finalmente a quale
punto un aiuto da parte dell’assicurazione è possibile, rispettivamente quali
sono eventualmente le alternative.” (Doc. B)
-
referto dell’8 marzo 2010 del dr. __________,
spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:
" Con
la presente certifico che il signor RI 1, 04.01.1962, __________, è in mia cura
dal 23 gennaio 2009 per fibromialgia e per sindrome tendomiotica all’arto
inferiore destro che dopo una infiltrazione faccettaria non è migliorato.
Il paziente soffre
sempre di dolori al basso schiena irradianti alle cosce delle gambe soprattutto
dalla parte sinistra. Ciò ha come conseguenza il peggioramento dello stato
psicopatologico del paziente con forte depressione, stati ansiosi, insonnia,
abulia.
Ritengo che il
paziente sia inabile al lavoro al 100%.” (Doc. C)
L’assicurato ha pure trasmesso il referto del 4
maggio 2010 relativo all’esame MRI della colonna cervicale, eseguito dal dr. __________,
il quale è giunto alle seguenti conclusioni:
"
Conclusioni:
protrusione discale mediana-paramediana a
sinistra C4-C5;
artrosi unco-somatica prevalente a sinistra
C5-C6, C6-C7 con stenosi più importante del C6-C7:
possibile radicolopatia consensuale;
marginalmente compreso nell’indagine, alterazioni
artrosiche TH3-TH4; TH4-TH5 con sporgenza discale.
Su giudizio clinico, eventuale completamento con
RM dorsale.”
(Doc. D)
Nelle sue annotazioni del 6 maggio 2010, il dr.
D. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Assicurato nato nel 1962, inattivo dal 2004
Decisione UAI del 1.7.2005: grado AI 32%
Per sindrome lombospondilogena destra irritativa
non deficitaria su discopatia L4/L5 con protrusione dorsale, mediana
Assicurato dichiarato completamente abile in
attività confacente
Nuova richiesta prestazioni AI 18.12.2007
Viene fatta valere una problematica depressiva
invalidante
Perizia psichiatrica centro peritale 30.4.2008:
- viene riscontrata unicamente una distimia F34.1 di tipo
non invalidante
La documentazione medica conferma una situazione
a livello del rachide dorsale almeno invariata (prevale un quadro
fibromialgico, radiologicamente non progressione ma ev. regressione della
protrusione discale)
Decisione UAI del 19.2.2010: rifiuto di
prestazioni
Ricorso:
vengono presentati:
- rapporto dr. __________ del 11.3.2010:
◦ diagnosi di forma cronica di lombalgia su base
degenerativa
e depressione
◦ si conferma l’assenza di una problematica radicolare
- breve certificato del dr. __________ del 8.3.2010
Valutazione:
dall’attuale documentazione non risultano nuovi
elementi, si conferma una problematica lombare nota con componente somatoforme.
La valutazione psichiatrica ha permesso di escludere una problematica
psichiatrica maggiore in questo assicurato tuttora integrato nell’ambito
familiare.” (Doc. X/1)
Nelle successive annotazioni del 20 maggio 2010,
il dr. __________ del SMR ha aggiunto:
"
Vedi nota del 6 maggio 2010
Ulteriore documentazione presentata:
referto RM del 4.5.2010 della colonna
cervicale:
- presenza di protrusione discale mediana paramediana
sinistra C4-C5
- artrosi unco-somatica C5/6 C6/7
- viene descritto un possibile restringimento foraminale a
sinistra a livello C5/6 C6/7
Valutazione:
il presente referto RM della colonna cervicale
evidenzia la presenza di alterazioni di tipo degenerativo di entità limitata a
livello del rachide cervicale. Tale referto non è accompagnato da una descrizione
di una eventuale sintomatologia clinica compatibile con il quadro radiologico.
Da notare che alterazioni di tipo degenerativo
sono fisiologiche in persone di 50 anni.
Faccio pure presente che in occasione della
visita neurologica del dr. __________ del 5.3.2010 non vengono descritti
disturbi suggestivi d’una rilevante patologia cervicale (forza muscolare
simmetrica, sensibilità normale, riflessi simmetrici medio attivi).
In conclusione:
assenza di nuovi elementi in favore d’una
modifica sostanziale dello stato di salute.” (Doc. X/2)
L’assicurato
ha poi trasmesso al TCA i seguenti certificati medici:
- referto
del 21 giugno 2010, in cui il dr. __________, rispondendo ad un’esplicita
richiesta del rappresentante dell’assicurato – il quale ha chiesto di indicare
quale sia la sintomatologia derivante dalla patologia alla cervicale; il grado
di incapacità lavorativa derivante da tale sintomatologia; il momento a partire
dal quale sono presenti questi sintomi (cfr. doc. E2) - ha indicato:
" In
risposta alla sua lettera del 18 giugno 2010 le comunico quanto segue.
1. dolori al collo
irradianti alle spalle ed alle braccia.
Considerandi
2.
il
paziente accusa dolore al collo nel portare oggetti pesanti, nei lavori da
eseguire sopra la testa, nell’uso ripetuto delle braccia. La capacità
lavorativa è ridotta del 30%.
3.
aprile 2010.” (Doc. E1)
- referto
del 18 agosto 2010, redatto dalla dr.ssa __________, medico assistente della
Clinica __________, del seguente tenore:
" Con
la presente si certifica che il signor RI 1 è stato degente presso la nostra
clinica dal 28.05.2010 fino al 19.08.2010. Per tale periodo il paziente è stato
inabile al lavoro nella misura del 100%.” (Doc. E4)
L’assicurato ha poi prodotto i seguenti referti:
- rapporto
di dimissione del 19 agosto 2010 dalla Clinica __________ – dove l’assicurato è
stato degente dal 28 maggio 2010 al 19 agosto 2010 - in cui la dr.ssa __________,
capo clinica e la dr.ssa __________, medico assistente, poste le diagnosi
psichiatriche di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità
media (ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”,
hanno indicato:
" Valutazione,
decorso e proposte:
Nella fase iniziale
del ricovero le problematiche erano multiple e comprendevano in particolare le
algie diffuse, l’astenia, gli episodi di ansia, irritabilità, ritiro sociale,
insonnia e tono dell’umore complessivamente deflesso. Per buona parte del
ricovero il quadro psicopatologico è stato caratterizzato dalla persistenza di
un tono dell’umore deflesso, accompagnato da sentimenti di inadeguatezza e
colpa soprattutto nei confronti dei familiari.
Durante la degenza
il paziente si è mostrato sufficientemente collaborante, rispettoso delle
regole della struttura, anche se poco propenso alla socializzazione e alla
frequentazione degli spazi relazionali. Nei colloqui con il personale medico è
apparso disponibile comunque al dialogo e aperto all’approfondimento delle
tematiche personali e sociali.
Dal punto di vista
farmacologico si è provveduto ad introdurre duloxetina come antidepressivo al
posto del citalopram e pregabalin sia per il controllo degli stati ansiosi che
delle algie ottenendo parziale beneficio. Tale impostazione ha consentito
infatti di far regredire in parte le somatizzazioni algiche. Si è assistito ad
una graduale, seppur parziale, remissione della sintomatologia depressiva, con
modesto miglioramento dello stato generale di rallentamento ideo-motorio, un
lieve recupero della cura del sé e un sufficiente ripristino del ritmo
sonno-veglia.
Relativamente alla
sintomatologia somatica, ha avuto luogo anche una valutazione internistica
effettuata dal dr__________, che ha consigliato di programmare prossimamente
una visita neurochirurgica sulla base della RMN cervicale già eseguita dal
paziente, che evidenziava discopatia, artrosi e possibile radicolopatia, che a
nostro avviso giustificano la seria sintomatologia algica lamentata dal
paziente.
Prima delle
dimissioni, si è proceduto con il graduale reinserimento nel proprio contesto
sociale di appartenenza, mediante lo svolgimento di congedi a domicilio,
durante i quali il paziente ha mantenuto un buon compenso psichico.
Si dimette pertanto
il paziente in stabili condizioni cliniche, rimandando al dr. __________ il
proseguimento della presa a carico ambulatoriale.” (Doc. F1)
- referto
del 30 agosto 2010 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, indirizzato
al dr. __________i, del seguente tenore:
" La
ringrazio per l’invio del soprannominato paziente che ho rivisto in data
30.08.10
Come lei sa, avevo
avuto l’occasione di vedere il paziente una prima volta nel 2004 e poi nel 2009. In quelle occasioni accusava dolori prevalentemente in sede lombare con irradiazioni alle gambe
soprattutto a dx. Una risonanza del 2002 e del 2004 mostrava incipienti
discopatie L4/5 con disidratazione ma non compressioni radicolari. La
situazione è rimasta più o meno invariata sia dal punto di vista clinico che
neuroradiologico nel 2009 dove clinicamente non notavo deficit sensomotori. La
risonanza del 2008 evidenziava una discopatia di leggera entità da L2/3 a L4/5
con una protrusione L4/5 in sede mediale senza conflitti radicolari.
Attualmente il
paziente accusa, oltre ai persistenti dolori lombari ed alla gamba dx ma in
maniera diffusa, anche fastidi cervicali associati a cefalee, disturbi in
entrambe le spalle ed in parte al braccio sx. Accusa dolori più o meno continui
quindi in ogni posizione. Non lavora da quattro anni e non è in AI.
All’esame clinico
noto una deambulazione leggermente claudicante a dx. Mobilità lombare ridotta e
dolente, ma il paziente evita in maniera evidente ogni mobilità lombare per
paura di dolori. Palpazione dolente e diffusa in tutto il rachide e della
muscolatura paravertebrale, ma in particolare dolenzia da L4 a S1. Il Lasègue è
bilateralmente negativo. Nessun deficit sensomotorio. Giving way bilaterale e
parestesia diffusa alla gamba dx. I riflessi sono mediovivi e simmetrici.
Mobilità della testa
normale ma dolente in ogni posizione in fase terminale. Palpazione dolente e
diffusa della muscolatura del cinto cervico-scapolare. L’esame neurologico
risulta normale con motoria trofica e sensibilità e riflessi mediovivi e
simmetrici, ma presenza di un chiaro Giving way bilaterale.
La RM del rachide
cervicale conferma discopatie diffuse in tutto il rachide cervicale ed anche
dorsale. A livello cervicale la discopatia è più pronunciata in C6/7 dove c’è,
oltre ad un’uncartrosi e spondilosi, una protrusione discale laterale a sx che
leggermente oblitera il forame ma non porta ad una diretta compressione
radicolare. Lieve protrusione anche in C4/5 e C5/6 prevalentemente a sx.
Patologia degenerativa più spiccata nella zona toracale dove ci sono delle
sclerosi dei piatti vertebrali. Le RX del rachide cervicale confermano in
effetti un’importante discopatia C6/7 con un’uncartrosi e spondilosi.
In considerazione di
quanto sopra evidentemente un procedere chirurgico non entra in considerazione
in quanto in assenza di ernie del disco è difficile prendere in considerazione
un’operazione, che in questo caso consisterebbe in un’eventuale fissazione ACIF
del segmento C6/7. Anche a livello lombare la situazione è tale che non
permette un intervento. Purtroppo penso che l’unica possibilità sia quella di
continuare conservativamente. In considerazione della patologia diffusa in
tutto il rachide, ritengo che il paziente risulti in effetti inabile al lavoro
in maniera definitiva almeno nella misura del 50%. A mio modo di vedere una
rendita AI parziale quindi sarebbe senz’altro indicata.” (Doc. F2)
Nonostante sia stata espressamente invitata dal
TCA ad esprimersi in merito a questi referti specialistici prodotti
dall’assicurato, l’amministrazione, con scritto del 15 novembre 2010, ha comunicato al TCA di rinunciare a presentare osservazioni scritte (doc. XXVI).
2.7
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,
con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato
ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità
dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in
precedenza.
Questa giurisprudenza è
poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V
376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione conferiti
dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è affidata
ad un centro d'accertamento medico (SAM).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,
il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso
valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere
visitato personalmente l’assicurato.
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale - chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti - non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto sia la problematica somatica, sia quella
psichica, non sono state sufficientemente chiarite.
2.8.1
Va
preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007,
il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia effettuata da un
medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua persona e
all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva infatti
effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua firma,
l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia
sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non
era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai
sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione
completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH,
egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non
possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto
in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo
di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai
membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo
postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.
Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere
abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era
neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma
federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari
per ottenere un’autorizzazione in tal senso.
In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008, cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già avuto modo
di rilevare, sulla base delle precisazioni richieste in quell’occasione al SAM,
che in quel caso la dottoressa responsabile dello svolgimento della perizia
psichiatrica era in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un
certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e
psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del
diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione
all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc.
XII e i relativi allegati presenti nell’inc. 32.07.162), ritenendo pertanto di
poter prendere in considerazione il referto peritale psichiatrico stilato dal
medico in questione.
In un’altra sentenza 32.2007.187 del 18 giugno 2008, cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto di poter prendere in
considerazione la perizia psichiatrica effettuata da un medico del SMR, dopo
avere accertato che lo stesso era in possesso del titolo di specialista in
psichiatria e psicoterapia, riconosciuto dalle competenti autorità, come
espressamente indicato dal medico responsabile del SMR,
rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del TCA.
Occorre qui sottolineare che, come giustamente
rilevato dall’amministrazione, in una sentenza 9C_218/2008 del 4 marzo 2009, il
Tribunale federale ha precisato che, con riferimento alle perizie mediche
specialistiche, il perito, ai sensi della giurisprudenza, deve avere una
formazione specialistica e non necessariamente essere in possesso del titolo
FMH. L’Alta Corte ha infatti osservato che:
"
(…)
Zu Unrecht macht die Versicherte geltend, die
Vorinstanz habe den Sachverhalt im Sinne von Art. 97 BGG offensichtlich
unrichtig festgestellt und dabei Bundesrecht im Sinne von Art. 95 BGG verletzt.
Soweit sie die Beweistauglichkeit des MEDAS-Gutachtens vom 11. Dezember 2006
anzweifelt mit der Begründung, mehrere der beteiligten Gutachter seien nicht
Träger eines Schweizerischen FMH-Facharzttitels, sei darauf hingewiesen, dass
ein Gutachter nach der Rechtsprechung über eine Fachausbildung, nicht jedoch
über eine FMH-Ausbildung verfügen muss und es bei Beteiligung mehrerer Ärzte an
einem Gutachten (z.B. bei einer Begutachtung durch eine MEDAS) genügt, wenn der
verantwortliche Gutachter die entsprechende Fachausbildung absolviert hat
(Urteil 9C_270/2008 vom 12. August 2008 E. 3.3).”
Nella citata sentenza 9C_270/2008 del 12 agosto
2008, il Tribunale federale ha indicato:
"
(…)
3.3
Soweit der Beschwerdeführer unter Hinweis
auf das Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 20.
November 2007 (I 142/07) die fachliche Ausbildung und Titel der am
MEDAS-Gutachten beteiligten Ärzte beanstandet oder in Zweifel zieht, ist dies
unbegründet. Das Bundesgericht hat im erwähnten Urteil vom 20. November 2007 entgegen
der Auffassung des Beschwerdeführers nicht zwingend eine FMH-Ausbildung für
Gutachter verlangt, sondern nur eine Fachausbildung, welche auch, wie dies auf
die Gutachterin B.________ zutrifft, im Ausland erworben werden kann. Das
interdisziplinäre Gutachten der MEDAS vom 19. Oktober 2006 wurde vom Chefarzt
und einer Fachärztin für Innere Medizin erstellt. Bei den konsiliarisch
zugezogenen Fachärzten hat u.a. Prof. Dr. med. F.________, Facharzt für
Psychiatrie, das Gutachten eingesehen und sich mit den Schlussfolgerungen
einverstanden erklärt. Damit kommt dem MEDAS-Gutachten auch hinsichtlich des
psychiatrischen Teils voller Beweiswert zu (vgl. auch BGE
123.
V 175; AHI 1998 S. 125). Zusätzlich ist
festzuhalten, dass ohnehin nicht sämtliche an der Ausarbeitung eines Gutachtens
beteiligten Ärzte über eine Fachausbildung verfügen müssen. Es genügt in diesem
Zusammenhang, dass der verantwortliche Gutachter die entsprechende
Fachausbildung absolviert hat.”
Il TCA, in una sentenza 35.2009.26 del 22 aprile 2009, a proposito del fatto che uno dei medici chiamato ad esprimere il proprio parere peritale
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, specializzatosi in neurologia e
psichiatria in Germania, non fosse in possesso di un titolo FMH, ha evidenziato
che “ai sensi della giurisprudenza della nostra Massima Istanza da un perito
non si pretende una formazione FMH, bensì è sufficiente che lo stesso disponga
di una formazione specialistica, la quale può essere conseguita anche
all’estero (cfr. STF 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 3.3.; STF
9C_218/2008 del 4 marzo 2009 consid. 4.2.)”.
Va inoltre rilevato che, in una sentenza STF
8C_343/07 del 1° febbraio 2008, l’Alta Corte, confermando la sentenza di questo
Tribunale 35.2006.8 del 21 maggio 2007, ha ribadito (cfr. sul tema sentenza I 648/04 del 9 maggio 2005, consid. 4.1) che è
ammesso e riconosciuto che un mandato peritale affidato ad un primario o
sostituto primario di un centro ospedaliero universitario possa essere
delegato, ad esempio ad un capoclinica. Il Tribunale federale ha quindi
considerato pienamente probante la perizia giudiziaria affidata al PD dott.
H.________, ma svolta dal dott. L.________, capoclinica, sottolineando che il
PD dott. H.________, pronunciandosi in un complemento peritale sulle valutazioni
del PD dott. K.________, critico nei confronti della perizia in oggetto, ha
integralmente confermato le conclusioni cui era in precedenza pervenuto il
dott. L.________.
Nella fattispecie concreta, in corso di causa il
TCA ha chiesto al dr. __________, Direttore del Centro peritale per le
assicurazioni sociali, alcune precisazioni in merito alla redazione del referto
peritale (chi ha effettuato i colloqui e chi ha redatto il referto), al titolo
di cui beneficiava il dr. __________ al momento dell’esame peritale e al ruolo
svolto dallo stesso dr. __________ nell’ambito del mandato peritale (doc. XVI).
Con scritto del 21 settembre 2010, il dr. __________
ha risposto:
"
In riferimento alla sua missiva del 20.09.2010
premetto quanto segue:
Il dr. __________ è
stato assunto come dipendente del Centro peritale per le assicurazioni sociali
poiché si trovava alla fine del suo iter di specializzazione in psichiatria e
psicoterapia. Egli aveva completato la sua formazione presso i servizi
psichiatrici ad essa preposti e, sulla scorta delle sue competenze, era stato
ritenuto idoneo per la mansione.
Le disposizioni
dell’FMH sulla formazione richiedono che un medico assistente, per ottenere il
titolo di specialista, tra le altre attività svolga anche dei lavori in ambito
peritale, con la supervisione di un medico specializzato nella disciplina.
L’assistente presta
la sua attività sotto la responsabilità del medico specialista. Il responsabile
stabilisce il grado di competenza ed autonomia del singolo collega,
differenziato in base al livello di formazione raggiunto, verificando le sue
capacità nella materia.
Al momento della
perizia suddetta, il dr. __________ aveva concluso tutto l’iter formativo in
psichiatria e psicoterapia. Pertanto, il livello di competenza e soprattutto di
autonomia del dr. __________ era oggettivamente molto elevato, pur necessitando
la mia attiva supervisione.
A conferma di ciò si
sottolinea che nel frattempo il dr. __________ ha ricevuto il titolo di
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.
Ciò premesso,
rispondo alle sue domande specifiche.
1.
I colloqui e il referto peritale sono stati effettuati dal dr. __________,
come indicato a pag. 1 della perizia.
Il
sottoscritto non ha semplicemente apposto un “visto” formale in calce alla
perizia. La mia firma significa che ho personalmente ponderato, supervisionato
ed approvato il lavoro svolto, come prescritto dal mio ruolo di responsabile
verso i medici assistenti. Nella fattispecie: ho preso visione dell’incarto
dell’assicurato, ho discusso il caso clinico con il dr. __________, sia prima
che dopo il suo incontro con l’assicurato, l’ho ritenuto idoneo a svolgere la perizia. Ho verificato infine il suo elaborato peritale, per garantire la conformità ai
criteri di qualità per le perizie psichiatriche.
2.
Al momento dell’esame peritale, il dr. __________ non possedeva
ancora un titolo FMH in psichiatria e psicoterapia, ma aveva concretamente
terminato tutto l’iter di formazione in psichiatria e psicoterapia. Dal punto
di vista medico, il suo livello di competenza ed autonomia era elevato.” (Doc.
XVIII)
Pertanto,
nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto, la perizia psichiatrica
del 21 maggio 2008, allestita dal dr. __________ – il
quale, come precisato dal dr. __________, aveva concluso tutto l’iter formativo
in psichiatria e psicoterapia ed era solo in attesa del riconoscimento del
titolo di specialista FMH, regolarmente ottenuto in seguito (cfr.
doc. XVIII) – con la supervisione, l’approvazione del lavoro svolto e sotto la responsabilità
del dr. __________, Direttore del Centro peritale e specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. XVIII), può essere presa in
considerazione dal TCA.
2.8.2
Nel rapporto
peritale del 21 maggio 2008, il dr. __________ e il dr. __________, sulla base
dello studio della documentazione medica agli atti e dopo due colloqui con
l’interessato (in data 2 agosto 2007 e 23 agosto 2007), hanno ritenuto che l’assicurato
non presenti alcuna patologia psichiatrica invalidante, ma sia affetto unicamente
da una distimia. Essi hanno quindi concluso che, tenuto conto dei soli aspetti
psichiatrici, RI 1 sia da considerare abile al lavoro al 100% (doc. 42/1-6).
Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal
dr. __________ e dal dr. __________ del SMR.
Il
ricorrente ha criticato le conclusioni dei periti psichiatri, che hanno posto
unicamente la diagnosi di “distimia”, facendo presente di essere affetto da una
sindrome depressiva, constatata sia dai medici della Clinica di __________ –
dove è stato degente dal 2 giugno 2009 al 22 giugno 2009 (doc. 57/4-5) - sia da
quelli della Clinica __________ - dove è rimasto degente dal 28 maggio 2010 al
19.
agosto 2010 (cfr. doc. E4).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 19 febbraio 2010 – quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
In casu, il
rapporto di dimissioni dalla Clinica __________, datato 19 agosto 2010 e
concernente il ricovero dell’interessato dal 28 maggio 2010 al 19 agosto 2010
(doc. F1), è successivo alla decisione
impugnata. Esso va tuttavia preso in considerazione, dato che i medici della
Clinica di __________ hanno riscontrato, tra l’altro, la presenza di una “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità media
(ICD10-F33.1)” (doc. F1), che peraltro
era già stata diagnosticata dai medici della Clinica di __________ nel giugno
2009.
Il TCA sottolinea, infatti, che nella lettera di dimissione
provvisoria del 22 giugno 2009, i medici della Clinica di __________ avevano
posto, tra le altre, la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in
trattamento” (doc. 57-4).
Nel
successivo rapporto del 6 luglio 2009, poi, i medici di __________, posta tra
le altre la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva in trattamento”, avevano
rilevato che “durante la degenza il paziente è stato inoltre valutato dal
nostro consulente psichiatrico dr. __________, che ha incrementato il dosaggio
del Citalopram in utilizzo” (doc. 57-7).
Pertanto, potendo il referto del 19 agosto 2010 di dimissione dell’interessato dalla Clinica __________
permettere di accertare lo stato di
salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è
rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in
evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la
decisione del 19 febbraio
2010.
(cfr.
STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Da questi
referti della Clinica di __________ e della Clinica __________ sembrebbe quindi
che, dopo l’esecuzione del consulto peritale del 21 maggio 2008 da parte del
dr. ____________________ e del dr. __________ del CPAS, ma prima
dell’emanazione della decisione impugnata (del 19 febbraio 2010), le condizioni psichiche dell’assicurato abbiano
subito un peggioramento, che ha portato all’insorgenza di una sindrome
depressiva.
Quest’ultima
diagnosi, posta sia dai medici della Clinica di __________,
che da quelli della Clinica __________, non figura infatti tra le diagnosi poste dal
dr. __________ e dal dr. __________ nel referto peritale del 21 maggio 2008.
Questo
Tribunale sottolinea inoltre che, nonostante l’amministrazione sia stata chiamata,
a due riprese, dal TCA ad esprimersi in merito a questi certificati medici -
dai quali emergono degli aspetti sufficientemente pertinenti da potere mettere
in dubbio le conclusioni peritali - l’UAI ha rinunciato a prendere posizione
(doc. XXVI).
Alla luce
di questa omissione da parte dell’amministrazione, considerato inoltre il lungo
tempo (più di un anno e mezzo) trascorso tra la valutazione peritale e
l’emanazione della decisione impugnata, secondo questo Tribunale non è
possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con
sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto
di vista psichiatrico, giustifichi una piena capacità lavorativa, come
stabilito dal dr. __________ e dal dr. __________ e confermato dal dr. __________
e dal dr. __________ del SMR.
Gli atti
vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire al più presto una
perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le
ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
2.8.3
Dal profilo somatico, nella
precedente decisione del 1° luglio 2005, l’assicurato era stato considerato
totalmente inabile al lavoro nella sua precedente professione di gruista, ma
abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni
funzionali, sulla base della valutazione del 27 dicembre 2004 del dr. __________
del SMR (cfr. doc. 12-1).
In quell’occasione, il
medico del SMR aveva posto le diagnosi di “sindrome lombospondilogena a destra,
irritativa, non deficitaria, su discopatia L4-L5 con protrusione dorsale,
mediana, assenza di segni per una compressione di tipo radicolare” (doc. 12-1).
L’assicurato sia in sede
di procedura amministrativa, che in sede ricorsuale, ha prodotto dei referti
medici specialistici, a dimostrazione di un peggioramento delle sue patologie
anche a livello somatico.
A fronte della documentazione
prodotta dall’assicurato, sia il dr. __________, sia il dr. __________ del SMR
hanno ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato non abbia subito delle
modifiche di rilievo.
In particolare, il dr. __________
del SMR, nelle annotazioni del 6 maggio 2010, ha ritenuto che “dall’attuale documentazione non risultano nuovi elementi, si conferma una
problematica lombare nota con componente somatoforme” (doc. X/1).
Il TCA, non disponendo di
sufficienti elementi per potersi pronunciare, non può concordare con queste
considerazioni del medico del SMR, per i motivi seguenti.
Va innanzitutto
sottolineato che, in un referto del 16 maggio 2009, il dr. __________, spec.
FMH in neurochirurgia, ha rilevato che “la RM conferma un’incipiente discopatia
L2/3 a L4/5 con disidratazione”, oltre alla “presenza di artrosi delle faccette
articolari da L2/3 a L5/S1” (doc. 57-2).
Nel referto del 6 luglio
2009, concernente la degenza dell’assicurato dal 2 giugno 2009 al 22 giugno
2009, gli specialisti della Clinica di __________ hanno posto la diagnosi
principale di “lombalgia cronica in alterazioni degenerative con discopatia
L2-L3 e L4-L5, presenza di protrusioni discali L4-L5 senza conflitti
radicolari, artrosi delle faccette articolari L2-L3 e L5-S1; esito da
infiltrazione faccettaria L4-L5 con Kenakort” (doc. 57-7).
Inoltre, nel rapporto
medico dell’11 marzo 2010, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, dopo
avere posto la diagnosi di “forma cronica di una lombalgia sulla base
degenerativa con discopatie”, ha sottolineato come il caso dell’assicurato
presenti “una situazione abbastanza difficile da valutare con diverse
componenti somatiche e psicologiche”, con “al centro dell’attenzione una
lombalgia cronica sulla base di alterazioni degenerative con discopatia su
diversi livelli”, ritenendo opportuna una valutazione pluridisciplinare da
parte dell’UAI (doc. B).
Il TCA non può che
concordare con questa opinione dello specialista in neurologia, posto che,
rispetto al passato, dai referti sopraesposti, sembrerebbe emergere la presenza
di una progressione delle discopatie (interessanti, oltre che L4-5 come
riscontrato nel 2005 dal dr. __________, ora anche L2-3) e l’insorgenza di
un’artrosi delle faccette articolari L2-L3 e L5-S1.
Già solo per queste
ragioni si giustifica quindi il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga i necessari approfondimenti medici di natura
neurologica-neurochirurgica.
Inoltre, il TCA sottolinea
che, in corso di causa, l’assicurato ha prodotto nuovi referti medici, dai
quali risulta l’insorgenza di una nuova patologia a livello cervicale.
L’assicurato ha infatti
prodotto il referto dell’esame di MRI della colonna cervicale del 4 maggio
2010, dal quale risulta una protrusione discale mediana-paramediana a sinistra
C4-C5; un’artrosi unco-somatica prevalente a sinistra C5-C6, C6-C7 con stenosi
più importante del C6-C7; una possibile radicolopatia consensuale, oltre ad
alterazioni artrosi che TH3-TH4, TH4-TH5 con sporgenza discale (doc. D).
Il dr. __________, nelle
sue annotazioni mediche del 20 maggio 2010, ha concluso per l’“assenza di nuovi elementi in favore di una modifica sostanziale dello stato di salute”, facendo presente
che “alterazioni di tipo degenerativo sono fisiologiche in persone di 50 anni”
(doc. X/2).
Il TCA, non disponendo di
sufficienti elementi per poter escludere che l’insorgenza di alterazioni al
rachide cervicale e dorsale abbia un’influenza sulla capacità lavorativa
residua dell’interessato, non può concordare con queste considerazioni del
medico del SMR, ritenendo necessari ulteriori accertamenti medici
specialistici.
Va infatti sottolineato
che, nel referto del 21 giugno 2010, il dr. __________,
rispondendo ad un’esplicita richiesta del rappresentante dell’assicurato, ha
indicato che, a partire dal mese di aprile 2010, l’interessato presenta dei
dolori al collo irradianti alle spalle ed alle braccia, che limitano la sua
capacità lavorativa nella misura del 30% (doc. E1).
La presenza di discopatie diffuse in tutto il
rachide cervicale e dorsale è poi stata confermata dal dr. __________, nel suo
referto del 30 agosto 2010, nel quale - dopo avere riscontrato la presenza, a
livello lombare, di una situazione “rimasta più o meno invariata sia dal punto
di vista clinico che neuroradiologico” rispetto alla precedente visita del 2004
– ha rilevato che “attualmente il paziente accusa, oltre ai persistenti dolori
lombari ed alla gamba dx ma in maniera diffusa, anche fastidi cervicali
associati a cefalee, disturbi in entrambe le spalle ed in parte al braccio sx”
(doc. F2).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 19 febbraio 2010 – quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003.
IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In casu, sia il
referto del dr. __________ del 21 giugno 2010 (doc. E1), che quello del dr. __________
del 30 agosto 2010 (doc. F2), sono successivi
alla decisione impugnata: essi vanno tuttavia presi in considerazione, dato
che, nonostante secondo il dr. __________, che non è uno specialista in
materia, i disturbi siano insorti nel mese di aprile 2010 (doc. E1), non si può
escludere che gli stessi siano insorti già prima.
Questo
Tribunale evidenzia inoltre che, nonostante l’amministrazione sia stata
chiamata a due riprese dal TCA ad esprimersi in merito a questi certificati
medici, l’UAI ha rinunciato a prendere posizione (doc. XXVI).
Alla luce
di questa omissione da parte dell’amministrazione, considerato inoltre il lungo
tempo trascorso tra la precedente valutazione del dr. __________ (del 27
dicembre 2004) e l’emanazione della decisione impugnata (del 19 febbraio 2010), secondo questo
Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,
concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario
dell’assicurato, dal punto di vista somatico, non abbia subito delle variazioni
con influsso sulla capacità lavorativa.
Gli atti
vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire al più presto una
perizia specialistica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le
ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
2.8.4
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza
federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa,
l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando
tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine
di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla
capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 19 febbraio 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8.4..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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