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Decisione

32.2010.81

Richiesta di prestazioni respinta non essendo il grado d'invalidità pensionabile (25%). Confermata valutazione medica e economica. Nessuna violazione del diritto di essere sentito

16 settembre 2010Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder

à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati.

Da profilo della patologia psichiatrica l’assicurata è stata

sottoposta ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico del Dr. __________

e del Dr. __________ del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, i quali

nel referto del 29 agosto 2009 hanno posto quale diagnosi con ripercussioni

sulla capacità di lavoro unicamente quella di “Asma bronchiale allergica”

(doc. AI 94-5).

Per

contro, non è stata evidenziata alcuna patologia

psichiatrica maggiore, una sintomatologia depressiva o un disturbo di

personalità clinicamente significativi, tali da compromettere in modo

determinante il funzionamento sociale e lavorativo della peritanda. Secondo i

periti non vi sono motivi psicologici che possano interferire con la capacità dell’assicurata

di reintegrasi nel circuito lavorativo e al di fuori di contesti protetti.

Le preoccupazioni

economiche ed una certa insicurezza esistenziale inciderebbero sulla capacità lucrativa

di RI 1 in misura inferiore al 20% (doc. AI 94-6).

Nel rapporto del 22 ottobre 2009 il medico del SMR, Dr. __________,

ha ripreso la diagnosi e le conclusioni dei periti del Centro Peritale per le

Assicurazioni Sociali (doc. AI 95-1).

Queste conclusioni specialistiche, che del resto non sono state

contestate attraverso dei referti medico-specialistici attestanti delle

patologie psichiatriche maggiormente invalidanti, possono essere fatte proprie

dal TCA.

Tale non

può essere il referto del medico curante Dr.ssa __________, FMH in medicina

generale, dell’11 febbraio 2010, prodotto in sede di osservazioni al progetto

di decisione del 19 gennaio 2010, nel quale, dal profilo della patologia

psichiatrica, vengono unicamente diagnosticati “Disturbi di personalità non

meglio identificati” (doc. AI 108-1).

La Dr.ssa

__________ si limita inoltre ad osservare che la paziente ha iniziato nel corso

degli anni diverse terapie psichiatriche che non hanno mai portato a netti

benefici (doc. AI 108-1).

Va poi

rilevato che il Servizio medico regionale (SMR), già nel rapporto medico del 18

aprile 2006, svolto dalla Dr.ssa __________ e dal Dr. __________, era giunto a

conclusioni sovrapponibili a quelle del Centro Peritale per le Assicurazioni

Sociali per quanto riguarda la patologia psichiatrica. I medici

dell’amministrazione avevano infatti diagnosticato “Problemi correlati a

eventi di vita negativi dell’infanzia (ICD-10:Z61)” non rilevando patologie

psichiatriche maggiori, disturbi depressivi o di personalità significativi a

carattere invalidante (doc. AI 62-10/11).

Dal profilo

della patologia somatica, contrariamente a quanto sostenuto dalla

ricorrente (cfr. doc. I, pag. 9), il SMR ha accuratamente valutato l’assicurata

durante l’esame medico svolto dalla Dr.ssa __________ e dal Dr. __________ nel

2006, i quali hanno diagnosticato, oltre ai “Problemi correlati a eventi di

vita negativi dell’infanzia (ICD-10:Z61)”: “Obesitas permagna (IMC=55

kg/m2). Ipertensione arteriosa, trattata (2003). Asma bronchiale allergica.

Lieve apnea morfea. Stato da artroscopia ginocchio sinistro (2000). Stato da

frattura caviglia sinistra (1996), polso sinistro (1991). Stato da frattura

corpo vertebrale L1 (1995). Sindrome lombospondilogena su alterazioni statiche”

(doc. AI 62-1).

I medici

del SMR hanno rilevato che dal punto di vista somatico vi è un’asma bronchiale

allergica che non consente un lavoro in un ambiente inquinato da fumo o sostanze

irritanti. Anche un lavoro fisicamente pesante non è esigibile. Per contro, per

l’attività di impiegata d’ufficio non vi sono particolari limiti funzionali

(doc. AI 62-12).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla

valutazione del SMR, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado

di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Il

referto della Dr. __________ dell’11 febbraio 2010 ha posto una diagnosi sovrapponibile a quella dei medici del SMR, laddove indica:

"

(…)

a)

- Asma bronchiale in parte allergica con necessità di terapie inalatorie 2-3

volte al giorno; questa affezione non permette un’attività lavorativa in

ambiente freddo ed in ambiente con presenza di polvere.

b)

- Obesità permagna con evidente difficoltà alla mobilizzazione sia con carico

che senza ed alla stazione eretta per molto tempo.

c) -

Gonalgia con:

- stato da artroscopia bilaterale e probabile gonartrosi; le posizioni

erette per troppo tempo ed il camminare per lunghi tragitti provoca dolore a

livello delle ginocchia.

d)

- Disturbi di personalità non meglio identificati, visto che la paziente ha

iniziato nel corso degli anni diverse terapie psichiatriche che non hanno mai

portato a netti benefici.

e)

- Ipertensione arteriosa attualmente ben compensata

f)

- Stato da frattura L1 con residue lombalgie

g)

- Stato da frattura polso sin.” (doc. AI 108-1).

Il medico

curante ha quindi contestato le attività esigibili indicate dalla Consulente in

integrazione professionale ritenendo che l’assicurata non sia in grado di

svolgere l’attività di operaia ausiliaria in lavori leggeri, nell’industria

farmaceutica e cioccolattiera e come impacchettatrice, in misura maggiore del

50% (doc. AI 108-1).

Nelle

annotazioni del 19 febbraio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha asserito

di concordare su alcuni punti con il medico curante, in particolare con i limiti

funzionali dell’assicurata: “ambiente di lavoro non freddo ed in ambiente

senza presenza di fumo di sigaretta ed agenti inquinanti; attività che non

comporti stazione eretta per molto tempo, il camminare per lunghi tragitti e

non in equilibrio instabile (terreno sconnesso, scale a pioli..)” (doc. AI

110-1).

Le

conclusioni del medico curante, seppur divergenti per quanto riguarda la

valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi

elementi oggettivi ignorati dai medici del SMR e del Centro Peritale per le

Assicurazioni Sociali e vanno quindi intese nel senso di una diversa

valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua

capacità di lavoro.

Giova

Considerandi

ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Tutto ben considerato, dunque,

a mente del TCA, non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni dei

medici del SMR e del Centro Peritale per le Assicurazioni

Sociali, alle quali deve essere attribuita, secondo la

giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.5.), forza probatoria

piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile in

misura del 80%, in ogni attività a decorrere dal mese di febbraio 2005.

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 21 dicembre

2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurata ha indicato

attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute, in

particolare nel mercato occupazionale riservato a personale femminile e non

qualificato o semi qualificato nel settore dell’industria con mansioni di

sorveglianza e controllo, addetto/a alla vendita di carburanti e altri prodotti

in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente d’incasso;

operaio/a ausiliario/a in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo,

imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie

presenti nel campo dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e

simili; operaio/a generico/a nell’industria cioccolatiera; operaio/a

nell’industria farmaceutica (controlli, condizionamento);

impacchettatore/trice, imballatore/trice e simili (MM) (doc. AI 99-1/2).

Nel

rapporto supplementare del 13 aprile 2010 la Consulente in integrazione ha

riconfermato la propria presa di posizione del 21 dicembre 2009 e malgrado il

Dr. __________ abbia indicato nuovi limiti funzionali (cfr. doc. AI 110-10)

ella non ha cambiato la valutazione delle attività esigibili.

Secondo

la Consulente “si tratta infatti di lavori che vengono svolti

prevalentemente all’interno (quindi in ambiente temperato) in stazione seduta e

senza la necessità di particolari spostamenti (che comunque avverrebbero su un

terreno piano). Per quanto riguarda la problematica della presenza di agenti

inquinanti nell’ambiente posso segnalare che nella maggior parte delle attività

indicate il lavoro viene svolto senza la presenza di queste sostanze. Solamente

una minima parte (che chiaramente deve essere evitata) potrebbero presentare

degli agenti inquinanti nell’ambiente” (doc. IV1).

La

Consulente ha quindi preso posizione sulle osservazioni della Dr. ssa __________

precisando che l’attività di addetta ai carburanti è da intendersi come un

lavoro essenzialmente d’incasso con alcune mansioni di riempimento scaffali e

comanda merce e dunque esigibile dall’assicurata. Per quanto riguarda invece

l’attività di operaia industriale la Consulente ha indicato che “si tratta

di attività in cui si può alternare le posizioni (eventualmente munendosi di

una sedia oppure di un piano di lavoro regolabile in altezza). Va comunque

precisato che la maggior parte delle mansioni sono svolte in posizione seduta

con la possibilità di alzarsi per andare a portare i prodotti e a

cercare il materiale necessario in altre postazioni” (doc. IV1).

Alla luce di tali precisazioni questa Corte non

ha motivo per distanziarsi dalla valutazione della Consulente in integrazione

professionale.

2.7

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1

lett. b LAI, sono determinanti i dati del 2006.

2.7.1

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso

di specie, l’assicurata, dopo aver svolto nel 2003/2004 un periodo di

accertamento della capacità reintegrativa e lavorativa al Centro per la

formazione professionale e sociale di __________ ha seguito, senza successo,

una formazione professionale empirica quale assistente d’ufficio presso il

citato Centro che è stata interrotta nel marzo del 2005. Da quel momento RI 1 non

ha più svolto alcuna attività lavorativa.

In

considerazione di ciò, l’amministrazione ha correttamente determinato il

reddito da valido sulla base dei dati statistici, in particolare facendo

riferimento al salario che ella avrebbe potuto percepire qualora avesse portato

a termine la formazione (interrotta per ragioni di salute).

Applicando

i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2006,

categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 51 “Commercio all’ingrosso

e intermed. comm” si ottiene un importo mensile di fr. 4’244.-- e di fr. 50’928.--

annuo che riportato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La

Vie économique, 5-2010, p. 86), ammonta a fr. 4'424.37 mensili oppure a fr. 53'092.44

per l'intero anno (fr. 4'424.37 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5

consid. 3a).

2.7.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso

concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurata, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.69

per l'intero anno (fr. 4’189.80. x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5

consid. 3a).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle

varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto, la consulente non ha applicato riduzioni dal reddito statistico (cfr.

doc. AI 99-1). Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un

salario da invalido di fr. 50'277.69, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 40'222.15 confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53'092.44

(consid. 2.7.1.) emerge un tasso d’invalidità del 24,2% arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione.

2.8

Con il

ricorso l’assicurata ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito e

di quello relativo al divieto d’arbitrio in quanto l’amministrazione avrebbe

ignorato, senza alcuna motivazione nella decisione impugnata, le problematiche

fisiche.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti

hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di

essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr.,

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica

anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).

Nel caso

in esame, come evidenziato nel consid. 2.6. il Servizio medico regionale (SMR)

ha accuratamente valutato le patologie fisiche dell’assicurata durante l’esame

medico svolto dalla Dr.ssa __________ e dal Dr. __________ nel 2006 (cfr.

rapporto medico del 18 aprile 2006, doc. AI 62-1) e in quello del Dr. __________

del 22 ottobre 2009 (doc. AI 95-1) sulla base dei quali, unitamente alla

perizia del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, l’Ufficio AI ha

emesso il progetto di decisione del 19 gennaio 2010 (doc. AI 103-1). Il

rappresentante della ricorrente ha potuto prendere visione di tutti gli atti

formanti l’incarto ed esprimersi in merito al progetto di decisione in data 17

febbraio 2010 (cfr. doc. AI 106-1).

In queste

circostanze, dunque, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere

sentito, né tantomeno del divieto d’arbitrio.

2.9

L’assicurata

nel suo atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziale

indipendente (doc. I, V).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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