32.2010.82
Assicurato con visione monoculare. Valutazione medica insufficiente. Rinvio per accertare la capacità lavorativa nella professione di tecnico di lavastoviglie
3 febbraio 2011Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.82
Data decisione, Autorità:
03.02.2011, TCA
Titolo:
Assicurato con visione monoculare. Valutazione medica insufficiente. Rinvio per accertare la capacità lavorativa nella professione di tecnico di lavastoviglie
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.82
BS/sc
Lugano
3 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 febbraio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, a seguito di un distacco retinico all’occhio destro è stato operato
il 26 luglio 2005 (atti cassa malati in doc. AI 13-8) ed il 10 febbraio 2006
(nuovo intervento di vitrectomia; atti cassa malati in doc. AI 13-6). A causa
dell’insorgenza di una cataratta senile all’occhio destro, in data 31 marzo
2006 l’assicurato ha subito un terzo intervento (operazione di facoemulsificazione
ecc.; cfr. atti cassa malati in doc. AI 13-5).
Nell’aprile
2006 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, chiedendo in
particolare la copertura dei costi relativi a mezzi ausiliari quali occhiali e
lenti a contatto (doc. AI 2). Con decisioni 18 giugno 2007 (doc. AI 21) e 2 novembre
2007 (doc. AI 33), l’Ufficio AI ha negato il rilascio della garanzia sia per i provvedimenti
sanitari sia per gli occhiali e lenti a contatto.
Con
decisione 22 febbraio 2008 (preavvisata il 21 settembre 2007; doc. AI 28)
l’amministrazione ha invece riconosciuto all’assicurato una rendita intera
d’invalidità dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2007, ritenendolo dal maggio 2007 totalmente
abile sia nella sua abituale professione che in altre attività adeguate (doc.
AI 31 e 37).
1.2. A
seguito dell’inoltro di una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 48), esperiti
Fatti
i necessari accertamenti, con decisione 21 ottobre 2008 (preavvisata il 15 luglio
2008; doc. AI 64) l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni,
non avendo riscontrato rilevanti modifiche rispetto alla precedente decisione
del 22 febbraio 2008 (doc. AI 73).
Contro
la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso (doc. AI 80-3).
Con
la risposta di causa l’amministrazione ha proposto al Tribunale il rinvio degli
atti per ulteriori indagini mediche, facendo presente che il SMR (Servizio
medico regionale dell’AI) ha ritenuto indicato effettuare una perizia
oftalmologica per stabilire la capacità lavorativa dell’insorgente nella sua
abituale attività ed in altre attività adeguate (doc. AI 83), proposta alla
quale l’assicurato ha aderito.
Di
conseguenza, con decreto 23 gennaio 2009 questa Corte ha stralciato dai ruoli la
causa omologando la citata transazione (inc. 32.2008.220; doc. AI 84).
1.3. L’Ufficio
AI ha affidato alla dr.ssa __________ l’esecuzione di una perizia oftalmologica
(doc. AI 89).
Fondandosi
sugli esiti della perizia, con decisione 22 febbraio 2010 (preavvisata il 13
gennaio 2010; doc. AI 99) l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni
sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(…)
Conformemente alla transazione intervenuta (v. TCA
23.01.2009) sono stati effettuati ulteriori accertamenti medici ed in
particolare è stato affidato un mandato peritale alla Dr.ssa __________. La perizia
permette di stabilire che non siamo in presenza di affezioni invalidanti.
Infatti, viene oggettivato unicamente un breve periodo d'incapacità lavorativa
dal 03.03.2009 al 15.04.2009 che non dà diritto a prestazioni da parte del
nostro Ufficio." (Doc. AI 102-1)
1.4. Contro
la summenzionata decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, è
nuovamente insorto al TCA, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di
un grado d’invalidità di almeno il 50% (con conseguente decisione sul suo
diritto ad una rendita d’invalidità e/o ad una riformazione professionale). In
via subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per
una nuova decisione di merito.
Contestando
le risultanze della perizia oftalmologica, egli sostiene in particolare di non
essere più in grado di svolgere la sua attività di tecnico di lavastoviglie industriali
e quindi per la determinazione del grado d’invalidità deve essere tenuto conto
dell’abilità lavorativa in attività adeguate. L’insorgente chiede inoltre di essere
posto al beneficio di una riformazione professionale, come per esempio quella
per diventare commerciante in ambito tecnico, ritenendo con ogni probabilità di
avere una perdita di guadagno superiore al 20%.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Fatta esaminare
dal SMR la nuova documentazione medica prodotta con il gravame,
l’amministrazione ha confermato la perizia oftalmologica ribadendo che non vi
sono elementi dal lato medico che depongano per un’incapacità lavorativa superiore
a quella già attestata nelle precedenti valutazioni.
1.6. Il
7 giugno 2010 l’insorgente ha presentato le proprie osservazioni alla risposta
di causa (VIII), seguite da quelle dell’Ufficio AI (X).
1.7. In
data 16 agosto 2010 il ricorrente ha prodotto una perizia specialistica dell’__________
di __________, dalla quale risulta un’incapacità lavorativa del 100 %.
L’assicurato ha poi chiesto la rifusione dei costi della perizia privata nella
misura in cui la stessa risultasse decisiva ai fini della causa e che l’Ufficio
AI risultasse soccombente (XII).
Interpellato
dal TCA, il 23 agosto 2010 l’amministrazione ha trasmesso le osservazioni del
SMR sulla perizia dell’__________ (XIV).
Con
scritto 27 settembre 2010 l’insorgente ha prodotto le osservazioni dell’__________
sulla presa di posizione del SMR (XIV).
Infine,
su richiesta di questa Corte, il 12 ottobre 2010 l’Ufficio AI si è espresso in
merito alle menzionate osservazioni 27 settembre 2010 del ricorrente (XX).
considerato
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4
Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198
consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.5
Nel
caso in esame, a seguito della transazione di cui al decreto 23 gennaio 2009
del TCA (cfr. consid. 1.2), l'Ufficio AI ha disposto una perizia oftalmologica
eseguita dalla dr.ssa __________. Con rapporto 27 luglio 2000 la specialista in
oftalmologia e oftalmochirurgia ha posto la seguente diagnosi:
"
(…)
Bilateralmente miopia Magna (-10.00/-12.00 diottrie);
odx status dopo intervento di distacco retinico:
vitrectomia pars plana, cerchiaggio, criocoagulazione e peeling (26.07.05);
status dopo membrana epiretinica trattata con
vitrectomia e peeling della membrana (10.02.06) con conseguente cataratta
secondaria ed atrofia maculare;
status dopo intervento di cataratta:
facoemulsificazione ed introduzione di lente intraoculare (31.03.06);
osx status dopo distacco retinico senza coinvolgimento
maculare trattato con vitrectomia, cerchiaggio e criocoagulazione (05.03.09);
status dopo sindrome cervico-brachiale destra;
status dopo intervento decompressivo presso il servizio
di __________ dell'Ospedale __________;
residuo ipodistesia mano destra. (…)" (Doc. AI
94/1-2)
La
perita, sulla base di diversi esami oftalmologici svolti presso il suo studio come
pure sulla base dell’elettroretinogramma eseguito l’8 giugno 2009 presso
l’Ospedale __________ di __________, riguardo alla capacità lavorativa ha
concluso che, tranne che per un breve periodo d’incapacità lavorativa (dal 3 marzo
2009.
al 15 aprile 2009, a causa dell’intervento del 5 marzo 2009 a seguito di un distacco retinico all’occhio sinistro senza coinvolgimento maculare trattato con
vitrectomia, cerchiaggio e criocoagulazione), “l’acuità visiva all’occhio
sinistro di 90% e 30% per l’occhio destro ed il risultato del campo visivo, non
mostrano indicazioni per l’invalidità permanente nell’attuale professione del
paziente come tecnico di lavastoviglie” (doc. AI 94-3).
Infine,
su richiesta del SMR, con scritto 16 settembre 2009 la dr.ssa __________ ha
risposto che “il signor RI 1 né per la miopia né per l’intervento eseguito
per il distacco retinico, non presenta alcuna limitazione funzionale per il sollevamento
dei pesi” (doc. AI 97-1).
L’assicurato
contesta le conclusioni della perizia. Egli sostiene che a causa dell’assenza della
stereopsi non può continuare a svolgere la sua precedente attività, facendo
presente di essere stato licenziato dal suo datore di lavoro a motivo del grave
disturbo visivo. Evidenziando come notoriamente i pazienti con un pregresso
distacco retinico, per evitare un aumento eccessivo della pressione intraorbitale,
non dovrebbero sollevare pesi superiori a 20 kg, l’insorgente rileva le difficoltà che incontrerebbe, benché con l’ausilio di carrelli per il trasporto di merci
pesanti, nel trasportare, sollevare e spostare lavastoviglie, generalmente del
peso tra i 100 e i 120 kg, in ambienti angusti passando da scale e pianerotti
senza l’eventualità di un montacarichi.
2.6
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni
(Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
2.7
L’assicurato
contesta le conclusioni peritali, ritenendo che non può continuare la sua
precedente attività di tecnico di lavatrice, non avendo egli una visione binoculare
ed una stereospsia perfetta.
Dagli
atti di causa risulta che con rapporto 21 maggio 2007 all’assicurazione __________
l’allora oculista curante, dr. __________, ha evidenziato che il paziente è da
considerare quasi monocolo, con una stereopsi non ottimale, sconsigliando tutte
le attività lavorative che comportino l’utilizzo di apparecchi con i quali ci
si possa ferire facilmente come pure lavori sui ponteggi (doc. AI 19). Nel
successivo rapporto 2 giugno 2008, reso per conto dell’Ufficio AI nell’ambito
della seconda domanda di prestazioni, il dr. __________ ha in particolare sostenuto
come l’assicurato non possa continuare al 100% la precedente attività, ma sia
in grado di svolgere un’attività adeguata di 40 ore settimanali. Egli ha
altresì indicato di verificare la possibilità per una riformazione
professionale (doc. AI 80-81).
Anche
il medico generico, dr.ssa __________ nel rapporto 29 maggio 2008 ha rilevato che “l’attività svolta come montatore elettricista non è più possibile richiedere
l’impegno per la pericolosità nell’ambito di cavi elettrici” e che da subito
può essere “impiegato in altre attività senza elettricità” (doc. 80-86).
Il
dr. __________, specialista in oftalmologia, il 26 febbraio 2010 ha attestato che l’assicurato “è disturbato per tutte le attività che richiedono una vista di
profondità perfetta, consigliando una reintegrazione professionale in un’attività
da effettuare con una vista monoculare” (doc. JJ).
Da
ultimo, nella perizia privata 4 agosto 2010 i medici della Clinica oculistica
dell’__________ di __________ hanno concluso per una ridotta capacità lavorativa
dell’assicurato quale tecnico di lavastoviglie per via dell’assenza del campo
visivo, ma hanno ritenuto l’assicurato pienamente abile in attività che non
richiedano un visione stereoscopica. Essi hanno inoltre sostenuto come l’interessato
non adempia ai requisiti visivi per la conduzione di un autoveicolo (doc. TT/
1).
Al
riguardo, con osservazioni 20 agosto 2010 il dr. __________ del SMR ha evidenziato
che “i dati riscontrati in occasione della perimetria sono molto discordanti
e variabili nei 2 giorni di misurazione (23.7.2010, rispettivamente 30.7.2010),
fatto non spiegabile organicamente. Inoltre raddoppiando le distanza dell’esame
il campo visivo non è raddoppiato come sarebbe d’aspettarsi in presenza di
problema organico”, muovendo sospetti di aggravamento per simulazione. Per
questi motivi egli ha ritenuto non attendibili le risultanze della perizia privata
(doc. XIV). Su richiesta dell’insorgente, gli specialisti dell’__________ hanno
ritenuto comprensibili i sospetti di simulazione espressi dal medico del SMR, facendo
tuttavia notare che altri fattori, come ad esempio l’affaticamento, possono
essere stati la causa del mancato raddoppiamento del campo visivo (doc. TT). In
questo contesto nelle osservazioni 27 settembre 2010 l’insorgente ha spiegato
che, contrariamente a quanto è avvenuto per la prima misurazione, in occasione
della seconda misurazione aveva raggiunto __________ direttamente dal Ticino
dopo un viaggio di ben 4 ore e mezza, circostanza che gli ha provocato grande
affaticamento (XVII).
2.8
Occorre
ricordare che secondo la giurisprudenza gli assicurati
che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di
attendere alla maggior parte della attività professionali, escluse quelle che
richiedono una visione binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con
riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi
ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap
risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente
corretto in larga misura grazie all’assuefazione e all’adattamento
dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione, peraltro minima,
della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che
l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile, l’adattamento alla
situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a seconda dell’età
dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad
esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è limitata a quelle
attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica
piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o
ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di movimenti di
precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3b).
Nella sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001,
confermata dal TFA con pronunzia U 162/01 del 12 luglio 2001, questo Tribunale aveva
ammesso il diritto a una rendita di invalidità permanente del 20%, trattandosi
di un assicurato, di professione pittore/imbianchino, vittima di un trauma
all’occhio sinistro con perdita quasi totale dell’acuità visiva. L’interessato
è stato giudicato non più in grado di svolgere mansioni di montaggio e
smontaggio delle impalcature, a causa del rischio di caduta, nonché, in
generale, tutte quelle mansioni che richiedono precisione nella loro
esecuzione.
Questa Corte con
sentenza 35.1998.91 del 1° settembre 1999 ha riconosciuto ad un assicurato, tecnico e venditore, affetto da uno scotoma
centrale-paracentrale interno all’oc-chio sinistro a seguito di un infortunio,
un grado d’invalidità globale del 16% poiché era stato accertato che
l’interessato “fosse chiamato, fra le altre cose, a compiere dei lavori di
alta precisione, come, ad esempio, dei lavori di riparazione su apparecchiature
elettroniche miniaturizzate, lavori che richiedono, notoriamente, delle esigenze
visive elevate”(cfr. p. 15).
Con pronuncia
32.2007.375
del 15 gennaio 2009 relativa ad un assicurato che soffriva di una corioretinosi
miopica all’occhio destro ed uno stato dopo l’intervento bilaterale di cataratta,
questa Corte aveva concluso per la completa abilità lavorativa del ricorrente
nell’attività di impiegato amministrativo, con la limitazione per lavori che
richiedono una visione stereoscopica.
Infine, con sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999 il TFA non ha riscontrato una
riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione
binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato
disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta
Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo
i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, poteva
risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia.
2.9
Nella fattispecie in
esame, a prescindere dal sospetto di simulazione, va
fatto presente che non è dato a sapere, con il grado di verosomilginza
preponderante, se per l’attività di tecnico di lavastoviglie è necessaria una
visione binoculare e una stereopsi perfetta, così come postulato
dall’insorgente.
Certo che la
dr.ssa __________ ha sostenuto che “l’acuità visiva dell’occhio sinistro di
90% e 30% per l’occhio destro ed il risultato del campo visivo, non mostrano
indicazioni per l’invalidità preponderante nell’attuale professione del
paziente come tecnico di lavastoviglie” (doc. AI 94-3); ma non risulta tuttavia
che essa fosse a conoscenza dell’esatto mansionario dell’assicurato. Anche
nella perizia dell’__________ non si fa riferimento alle singole attività che
compongono la professione di tecnico di lavastoviglie industriali.
Va fatto presente
che dal verbale di colloquio 23 aprile 2008 dell’assicurato
presso l’AI risulta che “le macchine lavastoviglie venivano consegnate
direttamente sul luogo del cliente e si occupava di posarle e di fare la messa
in funzione, inoltre eseguiva anche le riparazioni e la manutenzione” (doc.
AI 42-3). Nel formulario compilato il 27 giugno 2007 dall’ex datore di lavoro si
evince in particolare come la maggior parte del tempo lavorativo l’assicurato
era occupato dalla riparazione e messa in funzione di lavastoviglie (doc. AI
22-5). Certo che non si trattava di
lavori, come indicato nella citata STCA inc. 35.1998.91 del 1° settembre 1999, “di alta precisione, come, ad esempio, dei lavori di riparazione su
apparecchiature elettroniche miniaturizzate, lavori che richiedono, notoriamente,
delle esigenze visive elevate”, ma comunque
l’insorgente svolgeva attività che richiedono una certa dose di precisione.
Come
detto, manca una chiara valutazione medica sull’esigibilità delle singole
mansioni dell’attività precedentemente svolta dall’assicurato. Orbene, secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio
(SVR 2002 AHV Nr. 1 p. 2 = Die Praxis 2002 p. 155 consid. f; Freivogel,
Bemerkungen zum Verfahren vor der Rekurskommission für die Ausgleichskassen und
die IV-Stellen, in BJM 2000, p. 289-290; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 23-26) o procedere personalmente a tale
complemento. Un rinvio all’assicuratore non viola né il principio della
semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
Nella
fattispecie in esame, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti, annullata
la decisione contestata, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché,
mediante espletamento di una nuova perizia oftalmologica, previa definizione
delle singole mansioni da sottoporre per valutazione al perito, stabilisca se
l’assicurato può continuare a svolgere e in che misura l’attività di tecnico di
lavastoviglie industriali, come pure attività adeguate. Il perito accerterà
anche la problematica sollevata dal SMR in merito alla riduzione del campo
visivo. In esito agli accertamenti, l’amministrazione statuirà mediante una
nuova decisione sul diritto dell’assicurato alla rendita, previo esame di
un’eventuale riformazione professionale come espressamente richiesto
dall’insorgente.
2.10
Ai sensi dell’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l’importanza della lite e la complessità del procedimento.
Secondo la giurisprudenza sono rifusi agli assicurati sotto forma di
ripetibili i costi delle perizie private nella misura in cui tale perizie sono
rilevanti per l’esito della vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 14 ad art. 45, pag. 578).
L’art. 45
cpv. 1 LPGA stabilisce che l’assicuratore sociale assume le spese per
l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun
provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili
per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate
successivamente.
L’art.
78.
cpv. 3 OAI precisa inoltre che le spese dei provvedimenti d’accertamento
sono assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’ufficio AI
o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure
erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.
Va
al riguardo anche rilevato che, secondo la giurisprudenza, l’assicurato ha diritto
alla rifusione dei costi della perizia privata nel caso in cui la stessa sia
stata determinante per il rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori
accertamenti. La perizia privata ha infatti influito in misura determinante
sulla conclusione della procedura (STF 8C_388/20107 del 7 dicembre 2010 consid.
10,8C_673/2009 consid. 8.3 tutte con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 14
aprile 2007 consid. 3).
Nella
fattispecie in esame la perizia privata dell’__________ non si è rivelata
decisiva per l’esito della presente vertenza che necessita, come visto, di
essere ulteriormente indagata dal perito medico. Per il che la richiesta di
rimborso delle relative spese non può essere accolta.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione contestata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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