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Decisione

32.2010.86

Assicurata casalinga. Contestazione dello statuto di persona senza attività lucrativa

8 luglio 2010Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare

all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al

riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse

soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono

inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già

chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla

fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta

(DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono

all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente

delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10

p. 28; DTF 124 V 94).

Questo

Tribunale ritiene che la documentazione agli atti sia chiara e sufficiente per

l’evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

A

prescindere dal generico riferimento a mezzi di prova da assumere (documenti,

testi, perizie, interrogatorio formale ed informale, sopralluogo ecc…), va

fatto presente che allegata alla risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto gli

atti riguardanti l’assicurata, documentazione medica inclusa.

Nelle

osservazioni 10 maggio 2010 la ricorrente ha inoltre postulato l’esperimento di

una perizia psichiatrica “super partes” per attestare la sua inabilità

lavorativa causata dall’ag- gressione del 7 novembre 2003, come pure l’edizione

dal suo ex datore dei “documenti relativi alla copertura assicurativa dei

dipendenti che dimostrano che __________ aveva diritto all’indennizzo per

l’infortunio in data 7 novembre 2003, causa della sua totale inabilità lavorativa”(XIV).

Va qui ricordato come l’aspetto psichiatrico sia stato compiutamente valutato

dalla perizia 31 luglio 2009. Va parimenti evidenziato che l’evento scatenante

la patologia psichica non è stata l’aggressione, tant’è che né i certificati

medici né la perizia menzionano questo episodio. Per questi motivi non è necessario

procedere ad ulteriori accertamenti.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

della ricorrente. Occorre tuttavia esaminare l’istanza di concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.13. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 61, n. 86, p. 626).

Considerandi

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.

14.

cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.

anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

L'istante va considerato indigente quando non

è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza

intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua

famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100).

Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del

richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti

(DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori; STF 4P.158/ 2002 del 16 agosto 2002;

Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,

Appendice 2000/2004, n. 8 ad art. 3 Lag, p. 223). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di

mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non

entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui

l’interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, p.

479.

e giurisprudenza ivi citata).

Dal

punto di vista temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento

in cui si statuisce sulla richiesta di assistenza giudiziaria (STF 1P.542/ 2003

del 20 ottobre 2003; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice, n. 18 ad art. 3

Lag, p. 226), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e

decisione è importante (In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179

consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit.,

nn. 39, 40 e 41 con relative note, p. 485-486).

Il

limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al

minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (STF 5P.321/ 2004

del 21 settembre 2004; SVR 2007 AHV Nr. 7, SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 7b e 7c).

All'importo base LEF va infatti

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA U 102/04 del 20

settembre 2004). L'indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 p.

209.

consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., p. 3).

L'attestato municipale sullo stato di

indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 10 ad art. 156, p. 490).

Nel caso di specie, dal certificato municipale (doc. XIV/P1) risulta

che l’assicurata, coniugata e senza attività lucrativa, vive con il marito.

Quest’ultimo esercita l’attività di tassista indipendente con un reddito netto

di fr. 50'000.--, così come emerge dall’ultima tassazione (2008) disponibile

(doc. XVIII/). Non è stata dichiarata alcuna sostanza.

La

ricorrente deve far fronte a fr. 1’550.-- quale importo base mensile per debitore

coniugato con obblighi di mantenimento, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale

LEF, corrispondenti a fr. 18'600.-- annui. Tale importo

comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,

cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

del 1° gennaio 2001). A questo importo, conformemente alla succitata

giurisprudenza, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 2'790.--

/4’650.--.

Quale

ulteriore onere dev’essere computato il canone di locazione di fr. 15’000.--

all’anno, spese accessorie incluse (doc. XVII/1). Va, altresì, aggiunto il

premio annuo dell’assicurazione obbligatoria contro la malattie per entrambi i

coniugi. Al riguardo l’assicurata ha prodotto unicamente la pezza

giustificativa concernente il suo premio, pari a fr. 3'865,20 annui (doc.

XVIII/10) che, in mancanza di documentazione, può essere computata anche per il

marito. Si ottiene, quindi, un onere globale compreso tra fr. 44’120.-- (18'600

+ 15'000 + 2 x 3'865 + 2'790) e fr. 45'980.-- (18'600 + 15'000 + 2 x 3'865

+ 4’650).

L’insorgente

presenta, dunque, un’eccedenza annua oscillante tra fr. 5'880.-- (50’000

- 44’120) e fr. 4'020.-- (50’000 - 45'980) e quindi non può essere ritenuta

indigente.

In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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