32.2010.87
Reso verosimile un peggioramento dello stato di salute non considerato dall'Ufficio AI
24 agosto 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
32.2010.87
Data decisione, Autorità:
24.08.2010, TCA
Titolo:
Reso verosimile un peggioramento dello stato di salute non considerato dall'Ufficio AI
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.87
BS
Lugano
24 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 15 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che -
RI 1, classe 1948, a seguito di un infortunio occorsogli a settembre 2006,
nel mese di giugno 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
(doc. AI 1-1);
- eseguiti
gli accertamenti medici ed economici, con decisione 15 marzo 2010 (preavvisata
il 19 gennaio 2010) l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad un quarto di
rendita dal 1° settembre 2007, precisando che essendo la domanda di prestazioni
stata presentata tardivamente, il versamento decorre dal 1° dicembre 2009 (sei
mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni; art. 29 cpv. 1 LAI);
-
con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, evidenziando un
peggioramento delle sue condizioni di salute intervenuto negli ultimi 12 mesi,
ha sostenuto che il grado d’invalidità accertato dall’amministrazione non
corrisponde alla realtà dei fatti;
- mediante
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto il parziale accoglimento del
ricorso nel senso di versare il quarto di rendita dal 1° giugno 2008 (un anno retroattivamente
a partire dal deposito della domanda di prestazioni; art. 48 cpv. 2 vLAI) non
essendo in casu applicabile il nuovo art. 29 cpv. 1 LAI. In merito alla
problematica valetudinaria, l’amministrazione ha per contro confermato il grado
d’invalidità non avendo l’assicurato presentato documentazione medica attestante
un’inca-pacità lavorativa maggiore;
- pendente
causa, l’insorgente ha prodotto il rapporto 14 maggio 2010 del reumatologo dr. __________
(doc. VI/1), trasmesso dal TCA all’Ufficio AI per una presa di posizione (VII);
- con
osservazioni 27 maggio 2010 l’Ufficio AI, fondandosi sul nuovo rapporto e valutato
dal proprio servizio medico (SMR), ha chiesto l’accoglimento parziale del
ricorso e la riforma della decisione contestata nel senso di riconoscere al ricorrente
dal 1° giugno 2008 un’invalidità del 50%, con diritto alla mezza rendita (IX);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
Fatti
di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p.
1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
- nella
fattispecie in esame, dalla lettura del rapporto 14 maggio 2010 del dr. __________,
specialista in reumatologia, risulta in particolare, oltre ad un peggioramento
Considerandi
dei postumi dell’infortunio alla caviglia subito nel settembre 2006 (sviluppo
di un’importante artrosi postraumatica all’articolazione tibio-tarsica), una
grave patologia degenerativa alla colonna vertebrale di natura extra-infortunistica
non considerata dall’Ufficio AI causante, unitamente alla citata artrosi,
un’incapacità lavorativa duratura del 50% nella professione di magazziniere
precedentemente svolta dall’assicurato (doc. B);
- nelle
annotazioni 20 maggio 2010 il dr. __________ del SMR, fondandosi sul rapporto
del dr. __________, ha ritenuto che l’assicurato “dopo l’infortunio non ha
mai considerato una capacità lavorativa superiore al 50% nell’attività abituale
di magazziniere o in altra attività fisicamente leggera” (doc. VII/1);
- di
conseguenza, alla proposta dell’Ufficio AI di riconoscere un’incapacità al guadagno
del 50% va prestata adesione;
- essendo
il diritto alla rendita sorto il 1° settembre 2007 (dopo la decorrenza
dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI dall’infortunio) – quindi
prima dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della 5° a revisione dell’AI – è
(ancora) applicabile il vecchio art. 48 cpv. 2 v LAI (abrogato con la citata
revisione legislativa), il quale stabiliva che nel caso in cui l’assicurato si annunciava
più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto alla rendita, le prestazioni
venivano erogate solo per i dodici mesi precedenti la richiesta (occorre qui
rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti [DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid.
1.
, 127 V 466 consid. 1], che nel caso in esame corrisponde alla nascita del
diritto alla rendita).
Avendo
l’assicurato inoltrato la domanda di prestazioni nel mese di giugno 2009, il
versamento della rendita deve di conseguenza avvenire dal 1° giugno 2008;
- del
resto anche l’insorgente, con il citato scritto 12 agosto 2010, ha confermato di aderire alla proposta di erogazione della mezza rendita dal 1° giugno 2008
(XI);
- di
conseguenza il ricorso è accolto;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto
l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 15 marzo 2010 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto alla mezza
rendita dal 1° giugno 2008.
2.- Le spese di fr.
200.-- sono a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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