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Decisione

32.2010.87

Reso verosimile un peggioramento dello stato di salute non considerato dall'Ufficio AI

24 agosto 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p.

1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli

ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili

in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);

- nella

fattispecie in esame, dalla lettura del rapporto 14 maggio 2010 del dr. __________,

specialista in reumatologia, risulta in particolare, oltre ad un peggioramento

Considerandi

dei postumi dell’infortunio alla caviglia subito nel settembre 2006 (sviluppo

di un’importante artrosi postraumatica all’articolazione tibio-tarsica), una

grave patologia degenerativa alla colonna vertebrale di natura extra-infortunistica

non considerata dall’Ufficio AI causante, unitamente alla citata artrosi,

un’incapacità lavorativa duratura del 50% nella professione di magazziniere

precedentemente svolta dall’assicurato (doc. B);

- nelle

annotazioni 20 maggio 2010 il dr. __________ del SMR, fondandosi sul rapporto

del dr. __________, ha ritenuto che l’assicurato “dopo l’infortunio non ha

mai considerato una capacità lavorativa superiore al 50% nell’attività abituale

di magazziniere o in altra attività fisicamente leggera” (doc. VII/1);

- di

conseguenza, alla proposta dell’Ufficio AI di riconoscere un’incapacità al guadagno

del 50% va prestata adesione;

- essendo

il diritto alla rendita sorto il 1° settembre 2007 (dopo la decorrenza

dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI dall’infortunio) – quindi

prima dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della 5° a revisione dell’AI – è

(ancora) applicabile il vecchio art. 48 cpv. 2 v LAI (abrogato con la citata

revisione legislativa), il quale stabiliva che nel caso in cui l’assicurato si annunciava

più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto alla rendita, le prestazioni

venivano erogate solo per i dodici mesi precedenti la richiesta (occorre qui

rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti [DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446

seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid.

1.

, 127 V 466 consid. 1], che nel caso in esame corrisponde alla nascita del

diritto alla rendita).

Avendo

l’assicurato inoltrato la domanda di prestazioni nel mese di giugno 2009, il

versamento della rendita deve di conseguenza avvenire dal 1° giugno 2008;

- del

resto anche l’insorgente, con il citato scritto 12 agosto 2010, ha confermato di aderire alla proposta di erogazione della mezza rendita dal 1° giugno 2008

(XI);

- di

conseguenza il ricorso è accolto;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- visto

l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 15 marzo 2010 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto alla mezza

rendita dal 1° giugno 2008.

2.- Le spese di fr.

200.-- sono a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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