32.2010.89
Viste le risultanze mediche ed economiche a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera limitata nel tempo
19 ottobre 2010Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.89
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, TCA
Titolo:
Viste le risultanze mediche ed economiche a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera limitata nel tempo
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.89
FS/sc
Lugano
19 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1948, da ultimo attivo presso una ditta di arredamenti quale
operaio-autista per le consegne e il montaggio a domicilio di mobili (doc. AI
9/1-3), nel mese di gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti (doc. AI 1/1-6).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare sulla base
della perizia reumatologica 18 maggio 2007 del dr. __________ (doc. AI 34/1-12)
e del rapporto finale 23 agosto 2007 della consulente in integrazione professionale
(doc. AI 39/1-2 e 40/1) – l’Ufficio AI, con decisione 13 marzo 2008, preavvisata il 5
settembre 2007 (doc. AI 41/1-4), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad
una rendita intera dal 1. febbraio 2006 al 30 giugno 2007 (doc. AI 61/6-10).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento del diritto alla rendita
intera anche dopo il 1. luglio 2007 (doc. AI 62/2).
1.4. In
risposta l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la documentazione medica prodotta
dal ricorrente (certificato medico 6 marzo e 24 aprile 2008 del dr. __________
sub doc. AI 61/11 e 63/3 e rapporto 22 aprile 2008 della dr.ssa __________ sub
doc. AI 62/3-4) al vaglio del SMR (doc. AI 64/1 e 65/1-3), ha proposto il
rinvio degli atti per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica
e reumatologica) ad opera del SAM atta a definire l’evoluzione dello stato
valetudinario del ricorrente dopo il mese di aprile 2007 (doc. AI 66/1-2).
1.5. Il
vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni con decreto del 5
giugno 2008 (inc. 32.2008.72) ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta
transazione (doc. AI 69/1-2).
1.6. Esperita
la perizia pluridisciplinare 27 febbraio 2009 del SAM (doc. AI 80/1-27) e visto
il rapporto finale 15 dicembre 2009 del consulente in integrazione professionale
(doc. AI 88/1-4), l’Ufficio AI, con decisione 2 marzo 2010 (doc. AI 93/1-3), preavvisata
con progetto 19 gennaio 2010 (doc. AI 89/1-3), ha confermato il diritto alla
rendita intera limitatamente al periodo dal 1 febbraio 2006 al 30 giugno 2007.
1.7. Contro
questa decisione (oggetto della presente vertenza) l’assicurato, sempre tramite
il RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la
valutazione medica – ha chiesto di essere posto al beneficio di almeno una
mezza rendita a decorrere dal luglio 2007.
1.8. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.9. Con
scritto 21 aprile 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto 16 aprile
2010 del dr. __________ indirizzato al suo rappresentante.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 2 marzo 2010, con la quale l’Ufficio AI
ha confermato il diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2006 al 30 giugno
2007, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurato
postula il diritto ad almeno una mezza rendita anche dopo il 30 giugno 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 =
RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 133 V 545, 131 V 164, 131 V 120 e
125 V 143).
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.
2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V
264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).
2.7. Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che, a seguito del decreto di stralcio 5
giugno 2008 con il quale il vicepresidente del TCA ha omologato la transazione
intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti
medici (doc. AI 69/1-2), l’amministrazione – ritenuto che il dr. __________,
FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 18 maggio
2007 (doc. AI 34/1-12), aveva concluso che “(…) dal punto di vista
reumatologico, in un’attività adeguata, può essere ritenuta una capacità lavorativa
residua medico-teorica per un lavoro a tempo pieno, con una limitazione del
rendimento del 10% a partire dall’aprile 2007. (…)” (doc. AI 34/12) – ha ordinato
una perizia a cura SAM per determinare l’evoluzione dello stato di salute e la
relativa capacità lavorativa dopo il gennaio 2008 (doc. AI 75/1 e 77/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 27 febbraio 2009 (doc. AI 80/1-27) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale cronica in:
- alterazioni degenerative della
colonna cervicale (condrosi C3-4 con spondilosi anteriore, osteocondrosi C5-6
con spondilosi ed uncartrosi).
Sindrome lombospondilogena cronica in:
- alterazioni degenerative della
colonna lombare (prolasso discale sottoligamentare a sin. L2-3, condrosi L4-5,
spondilosi plurisegmantale),
- disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi destro-convessa
lombare),
- decondizionamento muscolare.
Periartropatia omeroscapolare bilaterale in:
- rottura della cuffia rotatoria alla
spalla ds.,
- esiti da débridement artroscopico,
sutura, riparazione con plastica a livello della cuffia rotatoria della spalla
sin., il 22.05.2006.
Minimo deficit estensorio al gomito sin. in:
- esiti da lussazione del gomito sin.
nel 1977 ca..
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Piedi transversopiatti bilaterali in:
- esiti da intervento per alluce
rigido a ds. nel febbraio 2005.
Sindrome algica generalizzata.
Obesità con BMI 31,5 kg/m2.
(…)" (doc. AI 80/9-10)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di operaio in una ditta di
arredamenti, è considerato nella misura dello 0%, in quanto attività non più
esigibile. (…)” (doc. AI 80/13), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle
patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal
punto di vista psichico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti,
dell'anamnesi richiesta e degli esami descritti al capitolo 6, il nostro
consulente pone le diagnosi di sindrome cervicovertebrale cronica in alterazioni
degenerative della colonna cervicale (condrosi C3-4 con spondilosi anteriore,
osteocondrosi C5-6 con spondilosi ed uncartrosi), sindrome lombospondilogena
cronica in alterazioni degenerative della colonna lombare (prolasso discale
sottolegamentare a sin. L2-3, condrosi L4-5, spondilosi plurisegmentale),
disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare
scoliosi destro-convessa lombare), decondizionamento muscolare, obesità,
periartropatia omeroscapolare bilaterale in rottura della cuffia rotatoria alla
spalla ds., esiti da débridement artroscopico sutura, riparazione con plastica
a livello della cuffia rotatoria della spalla sin., il 22.05.2006, minimo deficit
estensorio al gomito sin. in esiti da lussazione del gomito sin. nel 1977 ca.,
piedi transversopiatti bilaterali, esiti da intervento per alluce rigido a ds.
nel febbraio 2005, sindrome algica generalizzata. Ciò comporta delle
limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi sino
all'altezza dei fianchi, sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il
maneggiare attrezzi (soprattutto di un certo peso), il lavorare al disopra della
testa, la rotazione del tronco, l'assunzione di certe posizioni.
Come già descritto dal perito reumatologo Dr. __________
in aprile 2007 (vedasi atto 18.05.2007), nell'attività principale da ultimo
esercitata di operaio in una ditta di arredamenti (autista, magazziniere
montatore), impiego che richiedeva il sollevare, portare, montare-smontare
mobili o parti di essi, che pesavano più di 15-20 kg, in particolare in posizioni inergonomiche per la colonna vertebrale, si riconferma
un'inabilità lavorativa al 100 % a decorrere dal 2005.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre
attività. Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'A.
può spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può
molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di
media entità, di rado attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto
pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al
di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in
piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto
spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione
seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata.
L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso
camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su
scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro
consulente giudica l'A. abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento
ridotto del 10%, a decorrere dal 23.01.2008, quando era stato di nuovo dichiarato
inabile al lavoro in misura completa dall'ortopedico curante (vedi atto
6.03.2008). Da notare che la capacità funzionale e di carico dell'A. ha subito
un cambiamento, a seguito dell'insorgenza della rottura alla cuffia rotatoria
ds. che in combinazione con gli esiti da intervento di ricostruzione della
cuffia rotatoria a sin., porta ad una diminuita caricabilità delle spalle
confermando le difficoltà nell'esercitare movimenti oltre il piano orizzontale.
Come già descritto al capitolo 6, dal punto di vista
psichico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.
Giungiamo quindi alla conclusione che in un'attività
adatta, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità
lavorativa globale è da considerare nella misura del 90% inteso come riduzione
del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Si riconferma quindi
la valutazione percentuale già espressa dal Dr. __________ nella sua perizia
reumatologica di aprile 2007 (vedasi atto 18.05.2007) ma, in considerazione di
un peggioramento dello stato di salute descritto agli atti, vi è stato un
cambiamento della capacità funzionale e di carico (come descritto sopra) a
decorrere da gennaio 2008.
Sulla base di quanto descritto dal nostro consulente
psichiatra non sono indicati provvedimenti d'integrazione professionale. Non vi
sono proposte terapeutiche in grado di migliorare la capacità funzionale e di
carico residua dell'A..
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 80/13-15)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 31 marzo
2008 del dr. __________ (doc. AI 81/1-3), medico SMR, e considerato il rapporto
finale 15 dicembre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI
88/1-4) –, con decisione 2 marzo 2010 (doc. AI 93/1-3), preavvisata con progetto
19 gennaio 2009 (doc. AI 89/1-3), ha respinto un ulteriore diritto a
prestazioni e confermato il diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2006
al 30 giugno 2007.
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122
V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già
di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni. In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali – confermata la perizia reumatologica 18 maggio 2007 nella quale il
dr. __________ aveva concluso per una incapacità lavorativa totale dal febbraio
2005 e una capacità lavorativa del 100% con una limitazione del rendimento del
10% in un’attivi-tà adeguata dal mese di aprile 2007 (doc. AI 34/1-12) – hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assi-curato è portatore,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che conferma
un’incapacità lavorativa completa nella sua attività abituale e una capacità
lavorativa del 90% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di una
giornata lavorativa) in un’attività adeguata dal mese di aprile 2007.
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata
del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
In
particolare il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto
16 aprile 2010, non ha contestato le valutazioni del SAM, non si è espresso
sulla capacità lavorativa e – posta la diagnosi di “(…) reazione depressiva prolungata
(ICD-10:F43.21) nell’ambito di una Sindrome da disadattamento (…)” (doc. C)
– ha solo attestato che l’assicurato è sottoposto ad un regolare
trattamento ambulatoriale psichiatrico integrato a base di psicofarmacoterapia
e psicoterapia di sostegno dal 3 marzo 2010. Va qui ricordato che l’Alta Corte,
nella STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, ha considerato ininfluente un certificato medico nel quale lo psichiatra curante aveva riferito unicamente
dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media
gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza
(presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici.
Se
da una parte la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 27 febbraio 2009 del
SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento delle
patologie somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una
capacità lavorativa del 90% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di
una giornata lavorativa) in un’attività adeguata dal mese di aprile 2007.
Va
qui fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10. Quanto
alla valutazione economica – rimasta incontestata –, conformemente alla
giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80
consid. 5b/cc) – considerato un reddito da valido nel 2007 che va corretto in fr.
63'002.16 (salario annuo del 2006 di fr. 62'010.--, risultanti dal questionario
per il datore di lavoro sub doc. AI 9/1-3 e ritenuti dai consulenti in
integrazione professionale nei rapporti finali sub doc. AI 39/1-2, 40/1 e
88/1-4, aumentati del 1.6%; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei
salari pubblicata in La Vie économique 7/8-2010 pag. 91) e quello da invalido
per lo stesso anno che va corretto in fr. 44'402.13 (fr. 4'732.-- [dato
relativo al 2006] aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e dividendo per
2140; cfr. la tabella B10.3 relativa all’indice dei salari nominali e reali pubblicata
in La Vie économique 7/8-2010 pag. 91] riportati su 41.7 ore [cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90] moltiplicati dapprima per 12 [ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, consid. 3a] e in seguito per il 90% e ridotti del 18% come stabilito dal
consulente in integrazione sub doc. AI 88/3) –
il grado d’invalidità nel 2007 è del 30% ([63'002.16 - 44'402.13] x 100 : 63'002.16 = 29.52%
arrotondato al 30% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130 V 21 consid. 3.2).
2.11. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che
l’Ufficio AI – dopo avergli riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.
febbraio 2006 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 2
lett. b LAI fino al 31 dicembre 2007): come visto al consid. 2.9 il dr. __________
nella perizia reumatologica 18 maggio 2007 sub doc. AI 34/1-12, confermata dal
SAM, aveva concluso per una incapacità lavorativa totale dal febbraio 2005) fino al 30
giugno 2007 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI:
come visto al consid. 2.9 il dr. __________ nella perizia reumatologica 18
maggio 2007 sub doc. AI 34/1-12, confermata dal SAM, ha attestato una capacità
lavorativa in un’attività adeguata del 100% con una limitazione del rendimento
del 10% dal mese di aprile 2007) ha respinto il diritto a prestazioni dal 1.
luglio 2007.
La
decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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