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Decisione

32.2010.89

Viste le risultanze mediche ed economiche a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera limitata nel tempo

19 ottobre 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V

264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).

2.7. Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che, a seguito del decreto di stralcio 5

giugno 2008 con il quale il vicepresidente del TCA ha omologato la transazione

intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti

medici (doc. AI 69/1-2), l’amministrazione – ritenuto che il dr. __________,

FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 18 maggio

2007 (doc. AI 34/1-12), aveva concluso che “(…) dal punto di vista

reumatologico, in un’attività adeguata, può essere ritenuta una capacità lavorativa

residua medico-teorica per un lavoro a tempo pieno, con una limitazione del

rendimento del 10% a partire dall’aprile 2007. (…)” (doc. AI 34/12) – ha ordinato

una perizia a cura SAM per determinare l’evoluzione dello stato di salute e la

relativa capacità lavorativa dopo il gennaio 2008 (doc. AI 75/1 e 77/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 27 febbraio 2009 (doc. AI 80/1-27) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome cervicovertebrale cronica in:

- alterazioni degenerative della

colonna cervicale (condrosi C3-4 con spondilosi anteriore, osteocondrosi C5-6

con spondilosi ed uncartrosi).

Sindrome lombospondilogena cronica in:

- alterazioni degenerative della

colonna lombare (prolasso discale sottoligamentare a sin. L2-3, condrosi L4-5,

spondilosi plurisegmantale),

- disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi destro-convessa

lombare),

- decondizionamento muscolare.

Periartropatia omeroscapolare bilaterale in:

- rottura della cuffia rotatoria alla

spalla ds.,

- esiti da débridement artroscopico,

sutura, riparazione con plastica a livello della cuffia rotatoria della spalla

sin., il 22.05.2006.

Minimo deficit estensorio al gomito sin. in:

- esiti da lussazione del gomito sin.

nel 1977 ca..

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Piedi transversopiatti bilaterali in:

- esiti da intervento per alluce

rigido a ds. nel febbraio 2005.

Sindrome algica generalizzata.

Obesità con BMI 31,5 kg/m2.

(…)" (doc. AI 80/9-10)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica

globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di operaio in una ditta di

arredamenti, è considerato nella misura dello 0%, in quanto attività non più

esigibile. (…)” (doc. AI 80/13), hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle

patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal

punto di vista psichico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico sulla base degli atti,

dell'anamnesi richiesta e degli esami descritti al capitolo 6, il nostro

consulente pone le diagnosi di sindrome cervicovertebrale cronica in alterazioni

degenerative della colonna cervicale (condrosi C3-4 con spondilosi anteriore,

osteocondrosi C5-6 con spondilosi ed uncartrosi), sindrome lombospondilogena

cronica in alterazioni degenerative della colonna lombare (prolasso discale

sottolegamentare a sin. L2-3, condrosi L4-5, spondilosi plurisegmentale),

disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare

scoliosi destro-convessa lombare), decondizionamento muscolare, obesità,

periartropatia omeroscapolare bilaterale in rottura della cuffia rotatoria alla

spalla ds., esiti da débridement artroscopico sutura, riparazione con plastica

a livello della cuffia rotatoria della spalla sin., il 22.05.2006, minimo deficit

estensorio al gomito sin. in esiti da lussazione del gomito sin. nel 1977 ca.,

piedi transversopiatti bilaterali, esiti da intervento per alluce rigido a ds.

nel febbraio 2005, sindrome algica generalizzata. Ciò comporta delle

limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi sino

all'altezza dei fianchi, sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il

maneggiare attrezzi (soprattutto di un certo peso), il lavorare al disopra della

testa, la rotazione del tronco, l'assunzione di certe posizioni.

Come già descritto dal perito reumatologo Dr. __________

in aprile 2007 (vedasi atto 18.05.2007), nell'attività principale da ultimo

esercitata di operaio in una ditta di arredamenti (autista, magazziniere

montatore), impiego che richiedeva il sollevare, portare, montare-smontare

mobili o parti di essi, che pesavano più di 15-20 kg, in particolare in posizioni inergonomiche per la colonna vertebrale, si riconferma

un'inabilità lavorativa al 100 % a decorrere dal 2005.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre

attività. Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'A.

può spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può

molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di

media entità, di rado attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto

pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al

di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso

assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto

spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione

seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata.

L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso

camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su

scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, il nostro

consulente giudica l'A. abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento

ridotto del 10%, a decorrere dal 23.01.2008, quando era stato di nuovo dichiarato

inabile al lavoro in misura completa dall'ortopedico curante (vedi atto

6.03.2008). Da notare che la capacità funzionale e di carico dell'A. ha subito

un cambiamento, a seguito dell'insorgenza della rottura alla cuffia rotatoria

ds. che in combinazione con gli esiti da intervento di ricostruzione della

cuffia rotatoria a sin., porta ad una diminuita caricabilità delle spalle

confermando le difficoltà nell'esercitare movimenti oltre il piano orizzontale.

Come già descritto al capitolo 6, dal punto di vista

psichico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.

Giungiamo quindi alla conclusione che in un'attività

adatta, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità

lavorativa globale è da considerare nella misura del 90% inteso come riduzione

del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Si riconferma quindi

la valutazione percentuale già espressa dal Dr. __________ nella sua perizia

reumatologica di aprile 2007 (vedasi atto 18.05.2007) ma, in considerazione di

un peggioramento dello stato di salute descritto agli atti, vi è stato un

cambiamento della capacità funzionale e di carico (come descritto sopra) a

decorrere da gennaio 2008.

Sulla base di quanto descritto dal nostro consulente

psichiatra non sono indicati provvedimenti d'integrazione professionale. Non vi

sono proposte terapeutiche in grado di migliorare la capacità funzionale e di

carico residua dell'A..

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 80/13-15)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 31 marzo

2008 del dr. __________ (doc. AI 81/1-3), medico SMR, e considerato il rapporto

finale 15 dicembre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI

88/1-4) –, con decisione 2 marzo 2010 (doc. AI 93/1-3), preavvisata con progetto

19 gennaio 2009 (doc. AI 89/1-3), ha respinto un ulteriore diritto a

prestazioni e confermato il diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2006

al 30 giugno 2007.

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V

160 consid. 1c; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni. In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali – confermata la perizia reumatologica 18 maggio 2007 nella quale il

dr. __________ aveva concluso per una incapacità lavorativa totale dal febbraio

2005 e una capacità lavorativa del 100% con una limitazione del rendimento del

10% in un’attivi-tà adeguata dal mese di aprile 2007 (doc. AI 34/1-12) – hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assi-curato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che conferma

un’incapacità lavorativa completa nella sua attività abituale e una capacità

lavorativa del 90% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di una

giornata lavorativa) in un’attività adeguata dal mese di aprile 2007.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata

del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie.

In

particolare il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto

16 aprile 2010, non ha contestato le valutazioni del SAM, non si è espresso

sulla capacità lavorativa e – posta la diagnosi di “(…) reazione depressiva prolungata

(ICD-10:F43.21) nell’ambito di una Sindrome da disadattamento (…)” (doc. C)

– ha solo attestato che l’assicurato è sottoposto ad un regolare

trattamento ambulatoriale psichiatrico integrato a base di psicofarmacoterapia

e psicoterapia di sostegno dal 3 marzo 2010. Va qui ricordato che l’Alta Corte,

nella STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, ha considerato ininfluente un certificato medico nel quale lo psichiatra curante aveva riferito unicamente

dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media

gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza

(presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici.

Se

da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 27 febbraio 2009 del

SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento delle

patologie somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una

capacità lavorativa del 90% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco di

una giornata lavorativa) in un’attività adeguata dal mese di aprile 2007.

Va

qui fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.10. Quanto

alla valutazione economica – rimasta incontestata –, conformemente alla

giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80

consid. 5b/cc) – considerato un reddito da valido nel 2007 che va corretto in fr.

63'002.16 (salario annuo del 2006 di fr. 62'010.--, risultanti dal questionario

per il datore di lavoro sub doc. AI 9/1-3 e ritenuti dai consulenti in

integrazione professionale nei rapporti finali sub doc. AI 39/1-2, 40/1 e

88/1-4, aumentati del 1.6%; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei

salari pubblicata in La Vie économique 7/8-2010 pag. 91) e quello da invalido

per lo stesso anno che va corretto in fr. 44'402.13 (fr. 4'732.-- [dato

relativo al 2006] aggiornati al 2007 [moltiplicando per 2175 e dividendo per

2140; cfr. la tabella B10.3 relativa all’indice dei salari nominali e reali pubblicata

in La Vie économique 7/8-2010 pag. 91] riportati su 41.7 ore [cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90] moltiplicati dapprima per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a] e in seguito per il 90% e ridotti del 18% come stabilito dal

consulente in integrazione sub doc. AI 88/3) –

il grado d’invalidità nel 2007 è del 30% ([63'002.16 - 44'402.13] x 100 : 63'002.16 = 29.52%

arrotondato al 30% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130 V 21 consid. 3.2).

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che

l’Ufficio AI – dopo avergli riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.

febbraio 2006 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 2

lett. b LAI fino al 31 dicembre 2007): come visto al consid. 2.9 il dr. __________

nella perizia reumatologica 18 maggio 2007 sub doc. AI 34/1-12, confermata dal

SAM, aveva concluso per una incapacità lavorativa totale dal febbraio 2005) fino al 30

giugno 2007 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI:

come visto al consid. 2.9 il dr. __________ nella perizia reumatologica 18

maggio 2007 sub doc. AI 34/1-12, confermata dal SAM, ha attestato una capacità

lavorativa in un’attività adeguata del 100% con una limitazione del rendimento

del 10% dal mese di aprile 2007) ha respinto il diritto a prestazioni dal 1.

luglio 2007.

La

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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