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Decisione

32.2010.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 maggio 2010Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. IX,

X+bis sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XI, XII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza

del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime

di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla

rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio

2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella

causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito

un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella

causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia

possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

Considerandi

2.

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.4

Nella

decisione del 27 novembre 2009 l’UAI ha confermato all’assicurata la

diminuzione della rendita AI da intera a mezza fondandosi sulle conclusioni

della perizia del Centro Peritale per le Assicurazioni sociali (CPS) di

Bellinzona.

Il Dr. med.

__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto del 24

febbraio 2009, sottoscritto anche dal Dr. med __________, direttore del __________,

dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi

dell’assicurata e le constatazioni obiettive ha posto la seguente diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro:

"

(…)

‑ Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media

gravità (ICD10 F33.1)

Tale condizione

psicopatologica è presente dal 2007, dalla data dell'accertamento

pluridisciplinare SAM

‑ Cefalee recidivanti da anni” (doc. AI

120-5).

Lo

specialista ha quindi posto la seguente diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità di lavoro:

"

(…)

‑ Stato dopo emorragia subaracnoidea nel 1982 da aneurisma

dell'arteria comunicante posteriore e dell'arteria coroidea anteriore sinistra

‑ Sindrome cervico‑spondilogena cronica, discopatia

C51C6 anamnestica” (doc. AI 120-5).

Il Dr. __________

ha quindi illustrato la valutazione e la prognosi qui esposte:

"

(…)

5.

Valutazione e prognosi

Rispetto alla valutazione psichiatrica effettuata

a dicembre 2006 dal dr. __________ nell'ambito dell'accertamento pluridisciplinare

SAM lo stato di patimento psichico della peritanda appare sostanzialmente

invariato.

Persiste una condizione psicopatologica di tipo

depressivo che ha portato ad una compromissione delle competenze sociali e

lavorative della peritanda con perdita di interesse e deficit dell'iniziativa e

che insorta come reazione depressiva alla malattia cerebrovascolare, alle

disavventure matrimoniali e alla precaria situazione finanziaria conseguente,

ha assunto i caratteri del deficit affettivo recidivante ormai stabilizzato.

Rapportando lo stato psicopatologico attuale con

quello valutato in sede di perizia SAM non si rilevano però espressioni

patologiche tali da far pensare ad un peggioramento dello stato clinico della

peritanda rispetto a quanto rilevato dal dr. __________. In particolare gli

aspetti depressivi oggettivati nel corso dell'attuale accertamento clinico

ricalcano sostanzialmente quanto a suo tempo rilevato dal perito. Immodificati

sono infatti rimasti gli aspetti legati alle modeste risorse adattative della

peritanda che l'hanno portata e la mantengono tuttora in una condizione di

scarsa reattività di fronte alle esigenze socio‑lavorative, così come

immodificati risultano i comportamenti regressivi di delega alle istituzioni di

far fronte in sua vece a tali esigenze.

Da quando ha cessato di lavorare infatti la

peritanda si è sempre più chiusa all'intemo del proprio mondo, limitato alla

sorella e a qualche conoscente e finendo così per essere sempre più catturata

in un circolo vizioso in cui tale atteggiamento di "rifiuto

dell'esterno" sta sfociando nella cronicizzazione della sintomatologia

dépressiva con sempre meno spiragli per un cambiamento.

In occasione dell'attuale valutazione clinica

infatti ciò che risulta evidente è la tendenza alla cronicizzazione del

disturbo psicogeno. Sussiste una condizione di vuoto esistenziale, di perdita

di interesse e di deficit dell'iniziativa, espressioni di chiusura in una

posizione regressiva egocentrica che riflette forti bisogni di dipendenza e che

come si è detto hanno cristallizzato il quadro clinico nella condizione

depressiva esistente. In tale ambito inoltre si potrebbe obiettare sul fatto

che la peritanda non segue un regolare trattamento psicoterapico, ma va

sottolineato il fatto che si tratta di un quadro psicopatologico ormai

stabilizzato e per questo ben difficilmente passibile di modificazioni

sostanziali.

In conclusione i dati oggettivi e soggettivi al

momento attuale confermano quanto a suo tempo verificato in sede di perizia SAM

e non c'è stato alcun peggioramento della incapacità lavorativa rispetto ad

allora, quanto la tendenza alla cronicizzazione dello stato psicopatologico che

ne è alla base, inabilità che continua quindi ad essere limitata al 50%.

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

Le menomazioni qualitative e quantitative a

livello psicologico e mentale sono conseguenti alla condizione depressiva

recidivante di grado medio, ormai in via di cronicizzazione. L'entità del

quadro clinico obiettivato limita tuttora la capacità lucrativa della

peritanda, per esclusive cause psichiche, in misura del 50% dal 2007.

Analogamente sull'arco dell'intera giornata lavorativa c'è un rendimento

ridotto dei 50%. Come casalinga la capacità lavorativa è invece completa. Vista

la tendenza alla cronicizzazione, sul piano prognostico questa condizione è

difficilmente suscettibile di miglioramento anche in futuro.

Va infine precisato che i limiti alla capacità

lavorativa identificati per cause psichiche non sono addizionali a quelli

eventuali per motivi internistici.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

In considerazione della tendenza alla cronicizzazione

del quadro psicopatologico obiettivato, del fatto che la peritanda è ormai

fuori dal circuito lavorativo da circa 30 anni e per la sua non più giovane

età, eventuali programmi di riformazione o integrazione professionale non

avrebbero alcuna possibilità di successo.” (doc. AI 120-5+6+7)

2.5

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant,

pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a

établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins

du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione impugnata non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale del Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nel

proprio referto del 24 febbraio 2009 il perito ha diagnosticato una sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10 F33.1),

sottolineando che tale condizione psicopatologica è presente dal 2007, ovvero

dalla data dell'accertamento pluridisciplinare SAM, e cefalee recidivanti da

anni (doc. AI 120-5).

Lo

specialista ha indicato che il quadro psichico dell’assicurata è

sostanzialmente invariato rispetto all’ultimo accertamento peritale svolto in

ambito SAM dal Dr. __________. Da un confronto con quanto valutato in sede di

perizia SAM “…non si rilevano però espressioni patologiche tali da far

pensare ad un peggioramento dello stato clinico della peritanda rispetto a

quanto rilevato dal dr. __________. In particolare gli aspetti depressivi

oggettivati nel corso dell’attuale accertamento clinico ricalcano sostanzialmente

quanto a suo tempo rilevato dal perito” (doc. AI 120-5). Il Dr. __________

ha quindi specificato che sono rimasti immutati gli aspetti legati alle modeste

risorse adattive dell’assicurata che “l’hanno portata e la mantengono in una

condizione di scarsa reattivitità di fronte alle esigenze socio-lavorative,

così come i comportamenti regressivi di delega alle istituzioni di far fronte a

tali esigenze” (doc. AI 120-5).

Il quadro

patologico tende dunque verso una “cronicizzazione del disturbo psicogeno”,

ben difficilmente passibile di modificazioni sostanziali. Viene dunque

confermata la valutazione effettuata in ambito SAM e negato un peggioramento

dell’incapacità lavorativa con la conferma del 50% d’inabilità (doc. AI

120-5+6).

Il Dr. __________

nella perizia SAM del 20 dicembre 2006 era giunto ad una diagnosi che

sostanzialmente ricalca quella del Dr. __________ indicando una sindrome

ansiosodepressiva (ICD 10,

F41.2) con una compromissione della capacità lavorativa in ragione del 50%.

Analogamente

a quanto indicato dal Dr. __________, anche lo specialista sentito in ambito

SAM aveva rilevato che “la situazione psicopatologica attuale,

caratterizzata principalmente da quanto sopra segnalato, sembra avere i

caratteri della cronicizzazione senza una gravità tale da motivare una

compromissione della capacità lavorativa superiore al 50%” (doc. AI 84-22).

Nel

rapporto medico del 23 marzo 2009 il medico del SMR, Dr. __________, ha quindi

ripreso e confermato la valutazione del Dr. __________ (doc. AI 121-3).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste valutazioni peritali, che non sono del

resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell’interessata.

In

particolare, le certificazioni del 13 agosto 2007 del Dr. __________ (doc. AI

100-1) e del 22 agosto e 25 ottobre 2007 del Dr. __________ (doc. AI 108-28+30)

non permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Se i

referti in questione hanno indotto questa Corte a rinviare gli atti

all’amministrazione nell’ambito della precedente procedura (inc. 32.2007.339),

alla luce dell’accertamento peritale esperito presso il __________ le stesse,

oltre ad essere precedenti alla valutazione del Dr. __________, non consentono ora

di inficiare le conclusioni di quest’ultimo che si sovrappongono a quelle del

SAM svolte nel marzo del 2007.

Le

conclusioni del medico curante Dr. __________ e del Dr. __________, seppur

divergenti per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa

dell’insorgente, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal referto

peritale del Dr. __________ e vanno quindi intese nel senso di una diversa

valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua

capacità di lavoro.

Giova

ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Le

questioni relative alla patologia psichiatrica (aspetto diagnostico e

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente) che

avevano portato questa Corte ad annullare il precedente provvedimento e a

rinviare gli atti all’amministrazione (cfr. decisione del 23 ottobre 2008) sono

dunque state chiarite.

2.7

In

data 12 febbraio 2010 l’Ufficio AI ha trasmesso a questa Corte il referto del 3

febbraio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.

Lo specialista ha

posto la seguente diagnosi e valutazione:

" (…)

-

sindrome cervicovertebrale soprattutto lombovertebrale su

alterazioni degenerative significative in

stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare che interessa i corpi vertebrali lombari fino a L3, nonché un'osteocondrosi

con spondilosi L1/L2 e L2/L3 e L4/L5

-

iniziale gonartrosi al

ginocchio sinistro

-

rhizzartrosi alla mano destra con tendinosi di accompagnamento

alla muscolatura dell'avambraccio a destra

-

piede piano transverso e

metatarsalgie bilaterali

Egregi

signori,

ho

visto su incarico del medico curante dr.med.__________ questa vostra

sopramenzionata assicurata che è a beneficio attualmente di una rendita

d'invalidità al 50% per una problematica cerebrale. Essa lamenta da tempo, ma

soprattutto dal maggio 2009 dei disturbi che si sono intensificati in

particolar modo al ginocchio sinistro, alla colonna lombare, e una

sintomatologia persistente anche nella zona cervicale. La paziente ha avuto

bloccaggi a più riprese della colonna lombare. Sono state eseguite delle

infiltrazioni intramuscolari ed è stata sottoposta a varie fisioterapie. Vi

sarebbe stato anche nel maggio del 2009 un gonfiore al ginocchio sinistro che è

regredito. E' stata sottoposta, per valutazione approfondita, ad una RM del

ginocchio sinistro in data 07.09.2009 che ha mostrato dei reperti compatibili

soprattutto con una problematica degenerativa iniziale al compartimento

mediale. I disturbi principali sono secondo me da riferire ad una sindrome

lombovertebrale con una componente spondilogena lungo la gamba di sinistra. In

questo senso penso che i dolori accusati al ginocchio sinistro debbano essere

messi in relazione piuttosto con i disturbi della colonna lombare che con una

patologia vera e propria del ginocchio stesso.

Vi è

una chiara riduzione della mobilità della colonna lombare. Vi sono dei dolori

alla palpazione, vi è un'alterazione statica significativa. Radiologicamente si

evince poi uno stato dopo morbo di Scheuermann toracolombare che si estende

fino alle vertebre lombari di L3 e delle alterazioni degenerative importanti

che interessano i segmenti L1/L2 e L2/L3 e il segmento L4/L5. La paziente si è

poi lamentata anche di dolori al polso di destra con irradazione della

sintomatologia lungo l'avambraccio. Clinicamente vi era un dolore spiccato alla

palpazione nella zona dell'articolazione navicolare trapezio di destra con

dolori anche lungo gli estensori del pollice destro. L'indagine radiologica da

me effettuata mostra un'osteofitosi all'articolazione trapezio-metacarpale I di

destra nell'ambito di una rizzartrosi. Soffre di metatarsalgie su piede piano

transverso. Ho fatto eseguire dei plantari. Per quanto riguarda l'ulteriore

approccio terapeutico la paziente è trattata per i dolori con del Ponstan 500

mg fino a tre pastiglie al giorno e del Tramal 50 mg fino a quattro pastiglie

giornaliere. Ho prescritto delle sedute di ergoterapia con l'applicazione anche

di una stecca per rizzartrosi al pollice destro e della fisioterapia

ambulatoriale per quanto riguarda la colonna vertebrale.

Si

tratta in questa paziente di alterazioni degenerative significative che

comportano dal punto di vista muscolo-scheletrico delle limitazioni funzionali

in particolar modo in attività lavorative in cui debba mantenere posizioni non

ergonomiche, oppure debba rimanere seduta per un tempo prolungato più di 45

minuti, mantenere delle posizioni statiche con la parte superiore del corpo

leggermente piegata in avanti anche per breve tempo e debba eseguire movimenti

ripetuti di flessione e rotazione del tronco, alzare pesi superiori ai 5 kg. La paziente è pure limitata in attività lavorative da svolgere con la mano destra di tipo

manuale, manuale fine e contro resistenza utilizzando la forza in particolar

modo nella chiusura del pugno e nell'utilizzo della presa a pinza.

La

paziente è a beneficio di una rendita d'invalidità al 50% per delle

problematiche cerebrali in seguito ad un'emorragia cerebrale risalente al 1982.

Le patologie all'apparato muscolo-scheletrico sono senz'altro ulteriormente

invalidanti in questa paziente e possono portare ad un incremento

dell'incapacità professionale ad un 75%. Ritengo pertanto opportuno che si

esegua una rivalutazione della situazione dal punto di vista assicurativo se

necessario con una valutazione anche di tipo peritale in ambito reumatologico”

(doc. VII1).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 27 novembre 2009 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Il medico del SMR, Dr. __________,

nelle annotazioni del 26 febbraio 2010 ha ritenuto non condivisibile a priori un grado d’incapacità del 75%, come indicato dal Dr. __________, ed

evidenziato che il rapporto è stato eseguito oltre 2 mesi dopo la decisione

impugnata (doc. X +bis).

In concreto, il

referto del Dr. __________ del 3 febbraio 2010 è successivo alla decisione

impugnata.

Secondo

questa Corte esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il medico ha

messo in evidenza l’esistenza “da tempo, ma soprattutto dal maggio 2009

dei disturbi che si sono intensificati in particolar modo al ginocchio

sinistro, alla colonna lombare, e una sintomatologia persistente anche nella

zona cervicale”. Il medico inoltre ha evidenziato che le patologie

all'apparato muscolo-scheletrico di cui soffre RI 1 sono senz'altro

ulteriormente invalidanti e possono portare ad un incremento dell'incapacità

professionale sino al 75%

(doc. VII1, la sottolineatura è del redattore).

Il TCA rileva peraltro che già

nella perizia svolta in ambito SAM dal Dr. ______________, spec. FMH in

reumatologia, in data 9 gennaio 2007 erano stati diagnosticati una “Sindrome

cervicospondilogena cronica; - discopatia C5/C6 anamnestica. Lombalgie comuni recidivanti”

che a quel momento però non avevano influenza sulla capacità lavorativa (doc.

AI 84-26).

Nel rapporto medico del 23 marzo 2009 del SMR, il

Dr. __________ aveva a sua volta già posto una diagnosi, allora senza influsso

sulla capacità lavorativa, di “Sindrome cervicospondilogena cronica; -

discopatia C5/C6 anamnestica” (dco. AI 121-1).

Quindi

nello scritto del 30 novembre 2009, tre giorni dopo la notifica della decisione

impugnata, il Dr. __________ aveva comunicato all’UAI che “…lo stato di salute

della paziente è andato progressivamente aggravandosi sia per ciò che attiene

alla sintomatologia dolorosa generalizzata verosimilmente secondaria alla

fibromialgia che per i disturbi depressivi…” (doc. AI 133-1).

Di

conseguenza, vista la stretta vicinanza tra l’emanazione della decisione dell’UAI

del 27 novembre 2009 e la redazione del referto da parte del Dr. __________ del

30.

novembre 2009, nonché la valutazione del Dr. __________ che riferisce di un

aggravamento della patologia reumatologica nel mese di maggio 2009, questo

Tribunale non può escludere che l’eventuale peggioramento dello stato di salute

dal punto di vista reumatologico dell’interessata sia intervenuto prima

dell’emanazione della decisione impugnata.

Il

referto del Dr. __________ e quello del Dr. __________ devono quindi essere

ritenuti suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento

retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25 ottobre 2007

(cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo il TCA, non può essere condiviso il parere

dell’UAI secondo cui il peggioramento della patologia reumatologica riscontrato

è unicamente posteriore alla decisione impugnata.

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a

livello della patologia reumatologica, inteso a delucidare sia l’aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.9

In data 14

gennaio 2010 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, IV+bis).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata dall’avv. __________, ha diritto al versamento da parte

dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile

2003.

nella causa C., U 164/02 e STFA

del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 27 novembre 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 14 gennaio 2010.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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