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32.2010.94

Definizione del metodo applicabile per il calcolo dell'invalidità. Rinvio degli atti per complemento istruttorio

2 agosto 2010Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.6. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224; Valterio,

op. cit., pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino

al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di

una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica

s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli

nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei

religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales

en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato

è ancora attivo nella sua economia do-mestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit., pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.7. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre

2007) secondo cui:

"

Se l’assicurato esercita

un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda

del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in

vigore sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa

presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività

lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di

un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto

alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata

esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività

lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in DTF 133 V 504 e nella STF 9C_15/2007 del 25

luglio 2007.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi

reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete

nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento

delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

2.8. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno

esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;

AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in

DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit.,

pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung

des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e

53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pag. 190 segg.).

Riguardo

alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I

276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:

"

(…)

2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente

qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées

(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation

avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation

avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en

corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI

en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire

potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,

assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On

décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en

fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à

la santé n'était pas survenue. Pour

les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré,

étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une

occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle,

familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire

circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée

valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du

ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications

professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF

117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la

question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la

situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que,

pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou

complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des

assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V

396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117

V 194 consid. 3b et les références).

(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)

2.9. Questo

Tribunale rileva innanzitutto che – viste le dichiarazioni dell’assicurata e

le risultanze degli atti di causa – l’Ufficio AI doveva quantomeno sentire

personalmente l’assi-curata per concludere con la sufficiente tranquillità che

ella andava considerata quale salariata a tempo pieno e, di conseguenza,

applicare il metodo del confronto dei redditi.

Nella

richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-8) l’assicurata non ha infatti

indicato alcuna attività salariata (“(…) attualmente al beneficio

dell’assistenza dal 2004 (18/5) (…)” (doc. AI 2/5 punto 6.3.1)) e, quale

persona senza attività lucrativa, ha dichiarato di essere “(…) casalinga (…)”

(doc. AI 2/5 punto 6.4.1). Dal Curriculum vitae risulta inoltre che – dopo aver

svolto nel periodo dal 1973 al mese di febbraio 2000 diverse attività

professionali, quale operaia, venditrice, commessa e cassiera nei settori tessile

e della vendita – dal 19 febbraio 2000 ella non ha più lavorato (doc. AI 8/4).

Ritenuto

che l’interruzione dell’attività lavorativa nel 2000 non era riconducibile a

motivi di salute – nell’anamnesi personale e sociale della perizia pluridisciplinare 23

aprile 2008 del SAM (doc. AI 53/1-21) si legge infatti che “(…) nel corso del

2000, dopo aver conosciuto un operaio milanese, vedovo padre di due figli, decide

di convivere con lui e si trasferisce a __________. Di nuovo la convivenza si

trasforma in una situazione drammatica; l’A. riferisce di essere stata regolarmente

picchiata dal compagno, uomo violento e brutale. In occasione di uno di questi

episodi avrebbe subito la frattura pluriframmentaria della testa dell’omero

sin.. (…)” (doc. AI 53/6) –, considerate le diverse circostanze venutesi a creare – sempre

dall’anamnesi personale e sociale della perizia del SAM risulta ancora che “(…)

nel corso del 2004, terrorizzata dal compagno, l’A. sarebbe scappata con il

proprio cane rifugiandosi a __________ dove le autorità doganali l’avrebbero

indirizzata verso i sevizi sociali di __________ dove avrebbe conosciuto

l’assistente sociale signora __________. Messa a beneficio di prestazioni

assistenziali da allora l’A. vive in un piccolo appartamento a __________. A

partire dal 2005, su consiglio dell’assistente sociale, viene presa a carico

presso il servizio psicosociale di __________ da parte della Dr.ssa __________

e dalla psicologa signora __________. (…)” (doc. AI 53/6) – e ritenuto l’aggravarsi

della situazione valetudinaria – “(…) a causa dei problemi funzionali alla

spalla sin., di ingravescenti dolori muscolo – scheletrici, nonché di stati

depressivi ricorrenti, l’A. non è più stata in grado di esercitare qualsiasi

attività lucrativa. Dal 2004 è sotto pubblica assistenza (circa 1'800 Fr. al

mese) (…)” (doc. AI 53/6) – l’Ufficio AI, per stabilire compiutamente cosa avrebbe fatto se il

danno alla salute non fosse subentrato, doveva necessariamente convocare

l’assicurata e interpellarla precisamente su dette evenienze.

In

particolare – omettendo di sentirla espressamente e puntualmente sui punti sopra

enunciati e rilevate le diverse indicazioni reiteratamente sostenute (anche nel

ricorso del 14 giugno 2007 l’avv. RA 1 aveva sostenuto che la sua assistita doveva

“(…) essere considerata casalinga a tutti gli effetti. (…)” (doc. AI 30/11) –, neanche

sulla base delle risultanze dei documenti citati a pag. 5 della risposta di

causa l’amministrazione poteva concludere con la sufficiente tranquillità che

l’assicurata fosse da ritenere salariata al 100%.

Nemmeno

è possibile concludere in questo senso anche sulla base della giurisprudenza

federale richiamata. Nella STFA I 342/97 (pubblicata in Pratique VSI 1996 pag.

208) l’Alta Corte si è infatti pronunciata in un caso diverso da quello presente

e, soprattutto, in quella fattispecie era l’assicurata stessa che pretendeva di

essere ritenuta salariata al 100% e contestava la ripartizione (salariata al

60% e casalinga al 40%) effettuata dall’amministrazione.

Già

per questo motivo si giustifica quindi l’annullamento della decisione impugnata

e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, sentita personalmente

l’assicurata, appuri cosa effettivamente avrebbe fatto nelle nuove circostanze

venutesi a creare dopo il rientro in Ticino, perché non ha ripreso un’attività

lavorativa e come mai dagli atti medici risulterebbe, da una parte, che non ha

più trovato un impiego (precisazione 7 settembre 2006 del dr. __________ sub

doc. AI 11/1 e rapporto 19 settembre 2005 del dr. __________ sub doc. AI

12/8-11) e, dall’altra parte, che nel 2005 sarebbe stata al beneficio

dell’assicurazione contro la disoccupazione (punto 7 del rapporto medico 17

ottobre 2006 della dr.ssa __________ sub doc. AI 16/1-3).

A

seconda dell’esito di questi accertamenti l’Ufficio AI – se necessario

dopo l’espletamento di un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica – stabilirà il metodo applicabile e statuirà nuovamente sulla domanda

di prestazioni.

2.10. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità

lavorativa sulla perizia pluridisciplinare 23 aprile 2008 del SAM e sulla

perizia reumatologica 24 novembre 2009 del dr. __________. Dal rapporto 23

aprile 2008 (doc. AI 53/1-21) risulta che i periti hanno fatto capo a tre

consultazioni specialistiche esterne d’ordine psichiatrico (dr.ssa __________),

neurologico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________) (cfr. punto 4.3

della perizia SAM). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi (punti 3 e 4

della perizia), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità

lavorativa (punto 5 della perizia), il SAM ha proceduto alla discussione dei

dati medici (punto 6 della perizia), tenendo conto sia delle valutazioni

specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la

permanenza dell’assicurata presso il centro peritale. I periti hanno concluso

che tanto nelle attività precedentemente svolte che quale casalinga la capacità

lavorativa è del 60%: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica

globale dell’A. per le attività svolte in qualità di operaia non qualificata,

venditrice, cassiera, è valutabile nella misura del 60% (limiti funzionali e

diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale). Pure

in qualità di casalinga il grado di capacità lavorativa dell’A. è valutabile

nella misura del 60%. (…)” (doc. AI 53/19). Circa le conseguenze sulla capacità

lavorativa i periti hanno osservato che “(…) le conseguenze sulla capacità di

lavoro nelle attività svolte dall’A. si manifestano nell’ambito delle

menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello reumatologico, nonché

psicologico e mentale. […] Nella nostra valutazione d’assieme riteniamo che i

limiti valetudinari espressi dai nostri consulenti in reumatologia e

psichiatria vadano integrati e non sommati in quanto in parte entrambi si riferiscono

ad un ridotto rendimento sul lavoro. Riteniamo pertanto che le attività svolte

in precedenza dall’A. sono ancora praticabili nella misura del 60% (limiti

funzionali e di rendimento sull’arco di un orario normale di lavoro). […] Per

quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità di

lavoro possiamo affermare che l’A. risulta inabile al 40% a partire da luglio

2004 (messa in evidenza dell’anchilosi alla spalla sin.). Da allora lo sviluppo

della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato importanti e

duraturi miglioramenti, l’A. è da considerare totalmente inabile al lavoro per

ca. tre mesi dopo l’intervento ortopedico alla spalla sin., vale a dire sino al

31.12.2007. A partire dall’1.01.2008 la capacità lavorativa è di nuovo valutabile

nella misura del 60%, come descritto sopra. (…)” (doc. AI 53/20). Riguardo alle

conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno concluso che “(…) alla

luce degli aspetti psicopatologici evidenziati non riteniamo possibile effettuare

provvedimenti d’integrazione professionale. Provvedimenti di questo tipo non erano

già stati previsti in occasione della valutazione da parte del consulente in integrazione

professionale presso l’UAI (atto del 22.02.2007). Non riteniamo possibile

migliorare la capacità di lavoro dell’A. nelle attività finora effettuate. Sul

piano medico - teorico riteniamo che l’A. è in grado di svolgere altre

attività, meglio adatte al suo stato di salute, rispettose dei limiti funzionali

descritti sopra (vedasi capitolo 8) con un grado di capacità lavorativa nella

misura del 75% (persistono i limiti in ambito psicologico e mentale), e ciò a

partire da luglio 2004. (…)” (doc. AI 53/21).

Nella

perizia reumatologica 24 novembre 2009 (doc. AI 79/1-11), il dr. __________

(già interpellato quale consulente esterno nell’ambito della perizia

pluridisciplinare del SAM) – ritenute le diagnosi poste, in particolare, nell’ambito della periartropatia

omeroscapolare parzialmente anchilosante, gli “(…) esiti da asportazione della

protesi, resurfacing e cambio della protesi alla spalla sinistra, l’1.9.2008 –

esiti da asportazione e cambio di protesi inversa in instabilità dolorosa con

sublussazione anteriore della spalla sinistra dopo protesizzazione parte

anatomica, l’8.5.2009 (…)” (doc. AI 79/10) e precisato che “(…) sulla base

delle constatazioni precedenti, la valutazione della capacità funzionale e di

carico residua, rimane sovrapponibile a quella formulata il 3.4.2008 (…)” (doc.

AI 79/8) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazio-ne,

ha concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo

del 100% a decorrere dall’1.1.2008. Come casalinga, sempre dall’1.1.2008,

ritengo l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%. È giustificato un periodo

di inabilità lavorativa completa per qualsiasi tipo di attività lavorativa,

durante 3 mesi, dopo il penultimo intervento di asportazione della protesi

della spalla sinistra con resurfacing e cambio della stessa, effettuato in

artroscopia l’1.9.2008 rispettivamente dopo l’ultimo intervento di cambio di

protesi realizzato l’8.5.2009. (…)” (doc. AI 79/10).

Alla

perizia pluridisciplinare 23 aprile 2008 del SAM e a quella reumatologica 24

novembre 2009 del dr. __________, limitatamente alla valutazione delle patologie

somatiche, va conferita piena forza probatoria poiché le stesse risultano essere

complete, concludenti, motivate e prive di contraddizioni e di elementi che

portano a dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351). Del resto, la

ricorrente non ha contestato validamente la valutazione della residua capacità

lavorativa dal punto di vista somatico – nessun medico che si è

occupato del suo caso ha contestato e tantomeno fornito la benché minima ragione

per potersi scostare dalle conclusioni peritali sotto questo aspetto – limitandosi a

produrre il rapporto medico concernente il ricovero presso la Clinica di __________

dal 12 marzo al 23 aprile 2010.

Quanto

all’aspetto extra somatico, visto il menzionato rapporto medico concernente il

ricovero presso la Clinica di __________ e considerate le annotazioni 31 maggio

2010 del dr. __________ e della dr.ssa __________, entrambi medici SMR, del

seguente tenore:

"

(…)

assicurata ricoverata presso la clinica di __________

dal 12.3.2010 al 23.4.2010

diagnosi: disturbo di personalità immaturo F 60.8 in

quadro di ritardo dello sviluppo (insufficienza ovarica con ipogonadismo),

livello intellettivo al limite inferiore della deficitarietà (non quantificati)

viene espressa una prognosi negativa per quanto concerne

continuità lavorativa e ripresa lavorativa.

La nuova documentazione riporta una diagnosi di

disturbo di personalità, già posta antecedentemente dal SPS (vedi rapporto del

04.12.2007), non citata durante la perizia SAM (nessuna presa di posizione circa

la sua presenza/assenza). Inoltre in perizia SAM di fronte alla diagnosi di

disturbo somatoforme, non esprime una valutazione circa i criteri di Foerster

(da sottolineare che anche nella più recente perizia reumatologica del 2009 da

parte del dr. __________ viene riportata una diagnosi fibromialgica).

Procedere: perizia psichiatrica con valutazione anche

del quoziente intellettivo, oltre che criteri di Foerster, ed aggiornamento

atti (vedi recente ricovero __________).

(…)" (X/1)

questo

Tribunale concorda con l’Ufficio AI che è necessario svolgere ulteriori accertamenti

medici di natura psichiatrica (da poi inglobare nella perizia pluridisciplinare

del SAM al fine di poter esprimere una valutazione globale) per potersi pronunciare

compiutamente sulla domanda di prestazioni.

2.11. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Al

riguardo il TCA rileva tuttavia quanto segue.

Nella

perizia pluridisciplinare 23 aprile 2008 i periti del SAM hanno, tra l’altro,

concluso che “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica

globale dell’A. per le attività svolte in qualità di operaia non qualificata,

venditrice, cassiera, è valutabile nella misura del 60% (limiti funzionali e

diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale) (…)”

(doc. AI 53/19) e precisato che “(…) non riteniamo possibile migliorare la

capacità lavorativa dell’A. nelle attività finora effettuata (…)” (doc. AI

53/20).

Anche

se i periti del SAM hanno concluso che in un’attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali posti la capacità lavorativa è del 75%, visto che le attività

adeguate (nelle quali potrebbe essere reintegrata completamente) indicate dalla

consulente in integrazione nel rapporto finale 22 febbraio 2007 (doc. AI

21/1-3, rapporto a cui la consulente ha rinviato anche nei susseguenti rapporti

6 giugno 2008 e 29 dicembre 2009 sub doc. AI 56/1-3 e 82/1-3) sono sostanzialmente

sovrapponibili a quelle già esercitate in precedenza (vedi le professioni

elencate nel curriculum vitae sub doc. AI 8/4), l’Ufficio AI dovrà verificare

se le attività indicate dalla consulente rispettano davvero i limiti funzionali

posti e/o se a tal proposito non è giustificata una riduzione del reddito da

invalido (in questo senso va qui rilevato che nei rapporti 22 febbraio 2007 e 6

giugno 2008 la consulente ha applicato una riduzione del 10% mentre che in

quello del 28 dicembre 2009 del 5%; cfr. doc. AI 21/2, 56/2-3 e 82/2).

In

ogni caso – ciò che non è stato fatto nella decisione impugnata ritenuto che il

reddito ipotetico da invalido è stato ridotto solo del 5%: fr. 51'368.--

ridotti del 5% danno fr. 48'799.60 – per il colcolo del reddito ipotetico da

invalido l’Ufficio AI dovrà considerare anche l’incapacità lavorativa medico

teorica che risulterà dagli ulteriori accertamenti medici da esperire.

2.12. Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di

assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di

oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I

911/06 del 2 febbraio 2007).

2.13. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi

dei considerandi e gli atti rinviati all’ammini-strazione affinché, effettuati

i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla

richiesta di prestazioni AI formulata dall’assicurata.

2.14. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli atti vengono rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai

considerandi, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni AI 10/16

agosto 2006 dell’assicurata.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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