32.2010.94
Definizione del metodo applicabile per il calcolo dell'invalidità. Rinvio degli atti per complemento istruttorio
2 agosto 2010Italiano31 min
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Numero d'incarto:
32.2010.94
Data decisione, Autorità:
02.08.2010, TCA
Titolo:
Definizione del metodo applicabile per il calcolo dell'invalidità. Rinvio degli atti per complemento istruttorio
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.94
FS
Lugano
2 agosto 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 febbraio 2010 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 16 maggio 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
di RI 1, classe 1954, poiché, sulla base degli accertamenti del caso, non presentava
un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 26/1-2).
Con
ricorso 14 giugno 2007 (doc. AI 30/3-15) l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha
contestato la succitata decisione amministrativa.
Con
decreto 13 settembre 2007 il vicepresidente del TCA ha stralciato la causa dai
ruoli e rinviato gli atti all’Ufficio AI per espletare i necessari accertamenti
medici (doc. AI 41/1-3).
1.2. Con
decisione 25 febbraio 2010 (doc. AI 84/1-5), preavvisata con progetto 3 luglio
2008 (doc. AI 58/1-3) – sulla base della perizia pluridisciplinare 23 aprile 2008 del Servizio
accertamento medico (SAM), del rapporto complementare 6 giugno 2008 della
consulente in integrazione professionale e della perizia reumatologica 24
novembre 2009 del dr. __________ –, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.3. Contro
la decisione 25 febbraio 2010, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la
valutazione medica e quella economica, in particolare l’applicazione del metodo
del confronto dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità – ha chiesto di
essere posta al beneficio di una rendità d’invalidità. Contestualmente
l’assicurata ha formulato domanda di assistenza giudiziaria.
1.4. Con
la risposta di causa – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in
seguito – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 18 maggio 2010 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto medico
concernente il ricovero dell’assicurata presso la Clinica di __________.
1.6. Con
osservazioni 1° giugno 2010, sulla base delle annotazioni 31 maggio 2010 del
dr. __________ e della dr.ssa. __________, l’Ufficio AI ha proposto al TCA la
retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici di natura psichiatrica.
1.7. Con
scritto 16 giugno 2010 l’avv. RA 1 ha comunicato che “(…) di per sé
l’assicurata non si oppone al rinvio degli atti all’amministrazione per
esperire una nuova perizia; tuttavia postula che la domanda di assistenza
presentata venga mantenuta e accolta. (…)” (XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg.
con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a
STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 25 febbraio 2010, con la quale
l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, è conforme o
meno alla legislazione federale.
L’assicurata
postula il diritto ad una rendita.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224; Valterio,
op. cit., pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino
al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales
en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia do-mestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit., pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre
2007) secondo cui:
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in
vigore sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in DTF 133 V 504 e nella STF 9C_15/2007 del 25
luglio 2007.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi
reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete
nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento
delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
2.8. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in
DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit.,
pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung
des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e
53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pag. 190 segg.).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I
276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:
"
(…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente
qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées
(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire
potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à
la santé n'était pas survenue. Pour
les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré,
étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une
occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle,
familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire
circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée
valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du
ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF
117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que,
pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou
complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des
assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V
396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117
V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)
2.9. Questo
Tribunale rileva innanzitutto che – viste le dichiarazioni dell’assicurata e
le risultanze degli atti di causa – l’Ufficio AI doveva quantomeno sentire
personalmente l’assi-curata per concludere con la sufficiente tranquillità che
ella andava considerata quale salariata a tempo pieno e, di conseguenza,
applicare il metodo del confronto dei redditi.
Nella
richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-8) l’assicurata non ha infatti
indicato alcuna attività salariata (“(…) attualmente al beneficio
dell’assistenza dal 2004 (18/5) (…)” (doc. AI 2/5 punto 6.3.1)) e, quale
persona senza attività lucrativa, ha dichiarato di essere “(…) casalinga (…)”
(doc. AI 2/5 punto 6.4.1). Dal Curriculum vitae risulta inoltre che – dopo aver
svolto nel periodo dal 1973 al mese di febbraio 2000 diverse attività
professionali, quale operaia, venditrice, commessa e cassiera nei settori tessile
e della vendita – dal 19 febbraio 2000 ella non ha più lavorato (doc. AI 8/4).
Ritenuto
che l’interruzione dell’attività lavorativa nel 2000 non era riconducibile a
motivi di salute – nell’anamnesi personale e sociale della perizia pluridisciplinare 23
aprile 2008 del SAM (doc. AI 53/1-21) si legge infatti che “(…) nel corso del
2000, dopo aver conosciuto un operaio milanese, vedovo padre di due figli, decide
di convivere con lui e si trasferisce a __________. Di nuovo la convivenza si
trasforma in una situazione drammatica; l’A. riferisce di essere stata regolarmente
picchiata dal compagno, uomo violento e brutale. In occasione di uno di questi
episodi avrebbe subito la frattura pluriframmentaria della testa dell’omero
sin.. (…)” (doc. AI 53/6) –, considerate le diverse circostanze venutesi a creare – sempre
dall’anamnesi personale e sociale della perizia del SAM risulta ancora che “(…)
nel corso del 2004, terrorizzata dal compagno, l’A. sarebbe scappata con il
proprio cane rifugiandosi a __________ dove le autorità doganali l’avrebbero
indirizzata verso i sevizi sociali di __________ dove avrebbe conosciuto
l’assistente sociale signora __________. Messa a beneficio di prestazioni
assistenziali da allora l’A. vive in un piccolo appartamento a __________. A
partire dal 2005, su consiglio dell’assistente sociale, viene presa a carico
presso il servizio psicosociale di __________ da parte della Dr.ssa __________
e dalla psicologa signora __________. (…)” (doc. AI 53/6) – e ritenuto l’aggravarsi
della situazione valetudinaria – “(…) a causa dei problemi funzionali alla
spalla sin., di ingravescenti dolori muscolo – scheletrici, nonché di stati
depressivi ricorrenti, l’A. non è più stata in grado di esercitare qualsiasi
attività lucrativa. Dal 2004 è sotto pubblica assistenza (circa 1'800 Fr. al
mese) (…)” (doc. AI 53/6) – l’Ufficio AI, per stabilire compiutamente cosa avrebbe fatto se il
danno alla salute non fosse subentrato, doveva necessariamente convocare
l’assicurata e interpellarla precisamente su dette evenienze.
In
particolare – omettendo di sentirla espressamente e puntualmente sui punti sopra
enunciati e rilevate le diverse indicazioni reiteratamente sostenute (anche nel
ricorso del 14 giugno 2007 l’avv. RA 1 aveva sostenuto che la sua assistita doveva
“(…) essere considerata casalinga a tutti gli effetti. (…)” (doc. AI 30/11) –, neanche
sulla base delle risultanze dei documenti citati a pag. 5 della risposta di
causa l’amministrazione poteva concludere con la sufficiente tranquillità che
l’assicurata fosse da ritenere salariata al 100%.
Nemmeno
è possibile concludere in questo senso anche sulla base della giurisprudenza
federale richiamata. Nella STFA I 342/97 (pubblicata in Pratique VSI 1996 pag.
208) l’Alta Corte si è infatti pronunciata in un caso diverso da quello presente
e, soprattutto, in quella fattispecie era l’assicurata stessa che pretendeva di
essere ritenuta salariata al 100% e contestava la ripartizione (salariata al
60% e casalinga al 40%) effettuata dall’amministrazione.
Già
per questo motivo si giustifica quindi l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, sentita personalmente
l’assicurata, appuri cosa effettivamente avrebbe fatto nelle nuove circostanze
venutesi a creare dopo il rientro in Ticino, perché non ha ripreso un’attività
lavorativa e come mai dagli atti medici risulterebbe, da una parte, che non ha
più trovato un impiego (precisazione 7 settembre 2006 del dr. __________ sub
doc. AI 11/1 e rapporto 19 settembre 2005 del dr. __________ sub doc. AI
12/8-11) e, dall’altra parte, che nel 2005 sarebbe stata al beneficio
dell’assicurazione contro la disoccupazione (punto 7 del rapporto medico 17
ottobre 2006 della dr.ssa __________ sub doc. AI 16/1-3).
A
seconda dell’esito di questi accertamenti l’Ufficio AI – se necessario
dopo l’espletamento di un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica – stabilirà il metodo applicabile e statuirà nuovamente sulla domanda
di prestazioni.
2.10. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità
lavorativa sulla perizia pluridisciplinare 23 aprile 2008 del SAM e sulla
perizia reumatologica 24 novembre 2009 del dr. __________. Dal rapporto 23
aprile 2008 (doc. AI 53/1-21) risulta che i periti hanno fatto capo a tre
consultazioni specialistiche esterne d’ordine psichiatrico (dr.ssa __________),
neurologico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________) (cfr. punto 4.3
della perizia SAM). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi (punti 3 e 4
della perizia), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità
lavorativa (punto 5 della perizia), il SAM ha proceduto alla discussione dei
dati medici (punto 6 della perizia), tenendo conto sia delle valutazioni
specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la
permanenza dell’assicurata presso il centro peritale. I periti hanno concluso
che tanto nelle attività precedentemente svolte che quale casalinga la capacità
lavorativa è del 60%: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica
globale dell’A. per le attività svolte in qualità di operaia non qualificata,
venditrice, cassiera, è valutabile nella misura del 60% (limiti funzionali e
diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale). Pure
in qualità di casalinga il grado di capacità lavorativa dell’A. è valutabile
nella misura del 60%. (…)” (doc. AI 53/19). Circa le conseguenze sulla capacità
lavorativa i periti hanno osservato che “(…) le conseguenze sulla capacità di
lavoro nelle attività svolte dall’A. si manifestano nell’ambito delle
menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello reumatologico, nonché
psicologico e mentale. […] Nella nostra valutazione d’assieme riteniamo che i
limiti valetudinari espressi dai nostri consulenti in reumatologia e
psichiatria vadano integrati e non sommati in quanto in parte entrambi si riferiscono
ad un ridotto rendimento sul lavoro. Riteniamo pertanto che le attività svolte
in precedenza dall’A. sono ancora praticabili nella misura del 60% (limiti
funzionali e di rendimento sull’arco di un orario normale di lavoro). […] Per
quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità di
lavoro possiamo affermare che l’A. risulta inabile al 40% a partire da luglio
2004 (messa in evidenza dell’anchilosi alla spalla sin.). Da allora lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato importanti e
duraturi miglioramenti, l’A. è da considerare totalmente inabile al lavoro per
ca. tre mesi dopo l’intervento ortopedico alla spalla sin., vale a dire sino al
31.12.2007. A partire dall’1.01.2008 la capacità lavorativa è di nuovo valutabile
nella misura del 60%, come descritto sopra. (…)” (doc. AI 53/20). Riguardo alle
conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno concluso che “(…) alla
luce degli aspetti psicopatologici evidenziati non riteniamo possibile effettuare
provvedimenti d’integrazione professionale. Provvedimenti di questo tipo non erano
già stati previsti in occasione della valutazione da parte del consulente in integrazione
professionale presso l’UAI (atto del 22.02.2007). Non riteniamo possibile
migliorare la capacità di lavoro dell’A. nelle attività finora effettuate. Sul
piano medico - teorico riteniamo che l’A. è in grado di svolgere altre
attività, meglio adatte al suo stato di salute, rispettose dei limiti funzionali
descritti sopra (vedasi capitolo 8) con un grado di capacità lavorativa nella
misura del 75% (persistono i limiti in ambito psicologico e mentale), e ciò a
partire da luglio 2004. (…)” (doc. AI 53/21).
Nella
perizia reumatologica 24 novembre 2009 (doc. AI 79/1-11), il dr. __________
(già interpellato quale consulente esterno nell’ambito della perizia
pluridisciplinare del SAM) – ritenute le diagnosi poste, in particolare, nell’ambito della periartropatia
omeroscapolare parzialmente anchilosante, gli “(…) esiti da asportazione della
protesi, resurfacing e cambio della protesi alla spalla sinistra, l’1.9.2008 –
esiti da asportazione e cambio di protesi inversa in instabilità dolorosa con
sublussazione anteriore della spalla sinistra dopo protesizzazione parte
anatomica, l’8.5.2009 (…)” (doc. AI 79/10) e precisato che “(…) sulla base
delle constatazioni precedenti, la valutazione della capacità funzionale e di
carico residua, rimane sovrapponibile a quella formulata il 3.4.2008 (…)” (doc.
AI 79/8) –, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazio-ne,
ha concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100% a decorrere dall’1.1.2008. Come casalinga, sempre dall’1.1.2008,
ritengo l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa
usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%. È giustificato un periodo
di inabilità lavorativa completa per qualsiasi tipo di attività lavorativa,
durante 3 mesi, dopo il penultimo intervento di asportazione della protesi
della spalla sinistra con resurfacing e cambio della stessa, effettuato in
artroscopia l’1.9.2008 rispettivamente dopo l’ultimo intervento di cambio di
protesi realizzato l’8.5.2009. (…)” (doc. AI 79/10).
Alla
perizia pluridisciplinare 23 aprile 2008 del SAM e a quella reumatologica 24
novembre 2009 del dr. __________, limitatamente alla valutazione delle patologie
somatiche, va conferita piena forza probatoria poiché le stesse risultano essere
complete, concludenti, motivate e prive di contraddizioni e di elementi che
portano a dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351). Del resto, la
ricorrente non ha contestato validamente la valutazione della residua capacità
lavorativa dal punto di vista somatico – nessun medico che si è
occupato del suo caso ha contestato e tantomeno fornito la benché minima ragione
per potersi scostare dalle conclusioni peritali sotto questo aspetto – limitandosi a
produrre il rapporto medico concernente il ricovero presso la Clinica di __________
dal 12 marzo al 23 aprile 2010.
Quanto
all’aspetto extra somatico, visto il menzionato rapporto medico concernente il
ricovero presso la Clinica di __________ e considerate le annotazioni 31 maggio
2010 del dr. __________ e della dr.ssa __________, entrambi medici SMR, del
seguente tenore:
"
(…)
assicurata ricoverata presso la clinica di __________
dal 12.3.2010 al 23.4.2010
diagnosi: disturbo di personalità immaturo F 60.8 in
quadro di ritardo dello sviluppo (insufficienza ovarica con ipogonadismo),
livello intellettivo al limite inferiore della deficitarietà (non quantificati)
viene espressa una prognosi negativa per quanto concerne
continuità lavorativa e ripresa lavorativa.
La nuova documentazione riporta una diagnosi di
disturbo di personalità, già posta antecedentemente dal SPS (vedi rapporto del
04.12.2007), non citata durante la perizia SAM (nessuna presa di posizione circa
la sua presenza/assenza). Inoltre in perizia SAM di fronte alla diagnosi di
disturbo somatoforme, non esprime una valutazione circa i criteri di Foerster
(da sottolineare che anche nella più recente perizia reumatologica del 2009 da
parte del dr. __________ viene riportata una diagnosi fibromialgica).
Procedere: perizia psichiatrica con valutazione anche
del quoziente intellettivo, oltre che criteri di Foerster, ed aggiornamento
atti (vedi recente ricovero __________).
(…)" (X/1)
questo
Tribunale concorda con l’Ufficio AI che è necessario svolgere ulteriori accertamenti
medici di natura psichiatrica (da poi inglobare nella perizia pluridisciplinare
del SAM al fine di poter esprimere una valutazione globale) per potersi pronunciare
compiutamente sulla domanda di prestazioni.
2.11. Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Al
riguardo il TCA rileva tuttavia quanto segue.
Nella
perizia pluridisciplinare 23 aprile 2008 i periti del SAM hanno, tra l’altro,
concluso che “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica
globale dell’A. per le attività svolte in qualità di operaia non qualificata,
venditrice, cassiera, è valutabile nella misura del 60% (limiti funzionali e
diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale) (…)”
(doc. AI 53/19) e precisato che “(…) non riteniamo possibile migliorare la
capacità lavorativa dell’A. nelle attività finora effettuata (…)” (doc. AI
53/20).
Anche
se i periti del SAM hanno concluso che in un’attività adeguata rispettosa dei
limiti funzionali posti la capacità lavorativa è del 75%, visto che le attività
adeguate (nelle quali potrebbe essere reintegrata completamente) indicate dalla
consulente in integrazione nel rapporto finale 22 febbraio 2007 (doc. AI
21/1-3, rapporto a cui la consulente ha rinviato anche nei susseguenti rapporti
6 giugno 2008 e 29 dicembre 2009 sub doc. AI 56/1-3 e 82/1-3) sono sostanzialmente
sovrapponibili a quelle già esercitate in precedenza (vedi le professioni
elencate nel curriculum vitae sub doc. AI 8/4), l’Ufficio AI dovrà verificare
se le attività indicate dalla consulente rispettano davvero i limiti funzionali
posti e/o se a tal proposito non è giustificata una riduzione del reddito da
invalido (in questo senso va qui rilevato che nei rapporti 22 febbraio 2007 e 6
giugno 2008 la consulente ha applicato una riduzione del 10% mentre che in
quello del 28 dicembre 2009 del 5%; cfr. doc. AI 21/2, 56/2-3 e 82/2).
In
ogni caso – ciò che non è stato fatto nella decisione impugnata ritenuto che il
reddito ipotetico da invalido è stato ridotto solo del 5%: fr. 51'368.--
ridotti del 5% danno fr. 48'799.60 – per il colcolo del reddito ipotetico da
invalido l’Ufficio AI dovrà considerare anche l’incapacità lavorativa medico
teorica che risulterà dagli ulteriori accertamenti medici da esperire.
2.12. Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di
assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di
oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I
911/06 del 2 febbraio 2007).
2.13. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi
dei considerandi e gli atti rinviati all’ammini-strazione affinché, effettuati
i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla
richiesta di prestazioni AI formulata dall’assicurata.
2.14. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai
considerandi, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni AI 10/16
agosto 2006 dell’assicurata.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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