32.2010.95
Aumento del grado d'invalidità
3 agosto 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2010.95
Data decisione, Autorità:
03.08.2010, TCA
Titolo:
Aumento del grado d'invalidità
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.95
BS
Lugano
3 agosto 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che -
RI 1, classe 1975, con decisione 17 marzo 2010 (preavvisata il 4 settembre
2009) è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2007 al
28 febbraio 2009, presentando dopo il 1° marzo 2009 un grado d’invalidità del
18%;
-
con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione e l’erogazione della
rendita intera sino alla cessazione del versamento da parte della __________
delle indennità giornaliere, ossia fino al mese di settembre 2009. In via subordinata, ha chiesto l’erogazione della rendita intera sino al maggio 2009 (tre mesi
dopo la costatazione dell’avvenuto miglioramento);
- mediante
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto l’accoglimento del ricorso, nel
senso di accordare una rendita intera sino al mese di maggio 2009, evidenziando:
“….nonostante la capacità lavorativa dell’assicurato in
attività adeguate, valutata totale – benché provvisoriamente – a partire dal 16
febbraio 2009 in occasione della visita di chiusura della __________ di stessa
data, sia stata integralmente ribadita con il complemento dell’08 luglio 2009
del medesimo Istituto assicurativo (cfr. doc. 27 inc. LAINF) e il miglioramento
si è dunque dimostrato duraturo già a far tempo dal febbraio 2009, nella
fattispecie si ritiene corretto tenerlo in considerazione per la modificazione
del diritto unicamente trascorsi tre medi ex art. 88a cpv. 1 seconda frase OAI”
(VI).;
- il
10 giugno 2010 l’insorgente ha fatto presente di non avere ulteriori
osservazioni (VII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;
- nella
fattispecie, oggetto del contendere è sapere qual è il momento della soppressione
del diritto alla rendita intera;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%;
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle
circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
- se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv.1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.
2 OAI).
- nel
caso in esame pacifico è che a seguito della visita di chiusura del 16 febbraio
2009, il medico __________ della __________, dr. __________, ha ritenuto l’assicurato
totalmente abile in attività adeguate, riservandosi tuttavia una valutazione
definitiva sull’esigibilità dopo valutazione del problema neuropatico
infrapatellare (atti LAINF, doc. AI 23-14);
- dopo
il consulto specialistico presso il dr. __________, con rapporto 8 luglio 2009
il dr. __________ ha confermato l’esigibilità esposta nel precedente rapporto (atti
LAINF, doc. AI 27-1);
- non
sono state riscontrate patologie extra-infortunistiche;
- con
una residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate l’assicurato presenta
un grado d’invalidità del 18%, così come da decisione 16 ottobre 2009 della __________
(atti LAINF, doc. AI 33-1), grado d’invalidità fatto proprio dell’Ufficio AI
con la decisione contestata;
- l’aumento
del grado d’invalidità al 19% deciso dalla __________ con decisione su
opposizione 25 gennaio 2010 (doc. AI 61-1) non è rilevante in quanto non
raggiunge il grado pensionabile AI;
- tenuto
conto di quanto sopra, è corretto far risalire il miglioramento della residua
capacità lavorativa al luglio 2009 e non al mese di febbraio 2009 come
proposto dall’Ufficio AI con la risposta di causa. Infatti, in data 16 febbraio
2009 il dr. __________ ha visitato l’assicurato, attestando un’esigibilità
lavorativa provvisoria e disponendo nel contempo ulteriori accertamenti specialistici
presso il dr. __________. Sulla base dei rapporti 7 maggio 2009 e 18 maggio 209
del menzionato specialista (atti LAINF, doc. AI 24-1 e 25-1), in data 8 luglio
2009 il medico circondario della __________ ha potuto confermare la piena abilità
lavorativa in attività adeguate (atti LAINF, in doc. AI 27-1);
-
di conseguenza la rendita intera è da versare sino al 30 settembre 2009, vale
a dire tre mesi senza interruzione dopo il durevole miglioramento della residua
capacità al guadagno (art. 88a cpv. 1 OAI);
- in
questo senso la decisione contestata dev’essere modificata ed il ricorso va quindi
accolto;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.—sono a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà al ricorrente fr. 800.-- di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione
17 marzo 2010 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto alla rendita intera
dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2009.
Considerandi
2.
- Le spese di fr.
200.
-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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