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Decisione

32.2010.95

Aumento del grado d'invalidità

3 agosto 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.95

Data decisione, Autorità:

03.08.2010, TCA

Titolo:

Aumento del grado d'invalidità

GRADO DI INVALIDITÀ

art. 4 LAI

art. 17 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.95

BS

Lugano

3 agosto 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 aprile 2010 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 marzo 2010 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto

e in diritto

che -

RI 1, classe 1975, con decisione 17 marzo 2010 (preavvisata il 4 settembre

2009) è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2007 al

28 febbraio 2009, presentando dopo il 1° marzo 2009 un grado d’invalidità del

18%;

-

con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite del suo

rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione e l’erogazione della

rendita intera sino alla cessazione del versamento da parte della __________

delle indennità giornaliere, ossia fino al mese di settembre 2009. In via subordinata, ha chiesto l’erogazione della rendita intera sino al maggio 2009 (tre mesi

dopo la costatazione dell’avvenuto miglioramento);

- mediante

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto l’accoglimento del ricorso, nel

senso di accordare una rendita intera sino al mese di maggio 2009, evidenziando:

“….nonostante la capacità lavorativa dell’assicurato in

attività adeguate, valutata totale – benché provvisoriamente – a partire dal 16

febbraio 2009 in occasione della visita di chiusura della __________ di stessa

data, sia stata integralmente ribadita con il complemento dell’08 luglio 2009

del medesimo Istituto assicurativo (cfr. doc. 27 inc. LAINF) e il miglioramento

si è dunque dimostrato duraturo già a far tempo dal febbraio 2009, nella

fattispecie si ritiene corretto tenerlo in considerazione per la modificazione

del diritto unicamente trascorsi tre medi ex art. 88a cpv. 1 seconda frase OAI”

(VI).;

- il

10 giugno 2010 l’insorgente ha fatto presente di non avere ulteriori

osservazioni (VII);

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;

- nella

fattispecie, oggetto del contendere è sapere qual è il momento della soppressione

del diritto alla rendita intera;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%;

- se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante

suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla

rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V

372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle

circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

- se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv.1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI).

- nel

caso in esame pacifico è che a seguito della visita di chiusura del 16 febbraio

2009, il medico __________ della __________, dr. __________, ha ritenuto l’assicurato

totalmente abile in attività adeguate, riservandosi tuttavia una valutazione

definitiva sull’esigibilità dopo valutazione del problema neuropatico

infrapatellare (atti LAINF, doc. AI 23-14);

- dopo

il consulto specialistico presso il dr. __________, con rapporto 8 luglio 2009

il dr. __________ ha confermato l’esigibilità esposta nel precedente rapporto (atti

LAINF, doc. AI 27-1);

- non

sono state riscontrate patologie extra-infortunistiche;

- con

una residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate l’assicurato presenta

un grado d’invalidità del 18%, così come da decisione 16 ottobre 2009 della __________

(atti LAINF, doc. AI 33-1), grado d’invalidità fatto proprio dell’Ufficio AI

con la decisione contestata;

- l’aumento

del grado d’invalidità al 19% deciso dalla __________ con decisione su

opposizione 25 gennaio 2010 (doc. AI 61-1) non è rilevante in quanto non

raggiunge il grado pensionabile AI;

- tenuto

conto di quanto sopra, è corretto far risalire il miglioramento della residua

capacità lavorativa al luglio 2009 e non al mese di febbraio 2009 come

proposto dall’Ufficio AI con la risposta di causa. Infatti, in data 16 febbraio

2009 il dr. __________ ha visitato l’assicurato, attestando un’esigibilità

lavorativa provvisoria e disponendo nel contempo ulteriori accertamenti specialistici

presso il dr. __________. Sulla base dei rapporti 7 maggio 2009 e 18 maggio 209

del menzionato specialista (atti LAINF, doc. AI 24-1 e 25-1), in data 8 luglio

2009 il medico circondario della __________ ha potuto confermare la piena abilità

lavorativa in attività adeguate (atti LAINF, in doc. AI 27-1);

-

di conseguenza la rendita intera è da versare sino al 30 settembre 2009, vale

a dire tre mesi senza interruzione dopo il durevole miglioramento della residua

capacità al guadagno (art. 88a cpv. 1 OAI);

- in

questo senso la decisione contestata dev’essere modificata ed il ricorso va quindi

accolto;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.—sono a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà al ricorrente fr. 800.-- di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione

17 marzo 2010 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto alla rendita intera

dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2009.

Considerandi

2.

- Le spese di fr.

200.

-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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