32.2010.97
Provvedimenti sanitari dell'AI per minori di 20 anni. Affezione dovuta ad un infortunio e quindi a carico dell'assicuratore LAINF
22 ottobre 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.97
Data decisione, Autorità:
22.10.2010, TCA
Titolo:
Provvedimenti sanitari dell'AI per minori di 20 anni. Affezione dovuta ad un infortunio e quindi a carico dell'assicuratore LAINF
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 5 cpv. 2 LAI
art. 12 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.97
BS
Lugano
22 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 16 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1992, a causa di un infortunio (occorso il 15 gennaio 2006) ha subito
un’ampia lesione dell’occhio destro con danno alla cornea, all’iride, al
cristallino ed alla retina (cfr. certificato 16 agosto 2006 del Capo Clinica
del __________ e __________ dell’Ospedale regionale di __________; inc. LAINF doc.
12-3).
A
seguito della richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora
compiuto i 20 anni, inoltrata nel giugno 2006 da parte dei genitori del ragazzo,
con decisione 28 marzo 2008 l’Ufficio AI ha negato l’assunzione dei costi
relativi a provvedimenti sanitari sostenendo essenzialmente che lo stato di
salute non era ancora stabilizzato (doc. AI 27-1).
Con
sentenza 5 marzo 2009 questo TCA, in accoglimento del ricorso inoltrato
dall’assicurato, ha annullato la decisione 28 marzo 2008 rinviando gli atti
all’Ufficio AI affinché “previo esame della connessione temporale e
materiale con l’assicuratore contro gli infortuni, valuti la fattispecie sotto
l’as- petto dell’art. 5 cpv. 2 LAI, rendendo successivamente una nuova
decisione sulla richiesta di prestazioni inoltrata dall’assicurato” (inc.
32.2008.78 consid. 2.5 in doc. AI 36-7).
1.2. Esperiti
Fatti
i richiesti accertamenti, con decisione 16 marzo 2010 (preavvisata il 3
febbraio 2010) l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni
evidenziando:
" (…)
RI 1 non è assicurato obbligatoriamente per gli
infortuni pertanto l'Assicurazione Invalidità è tenuta a coprire i
provvedimenti solo nel caso in cui non sussista più uno stretto nesso temporale
fra infortunio e provvedimento erogato.
Almeno sino al momento attuale le cure prodigate al
ragazzo sono strettamente connesse all'infortunio. L'Assicurazione Invalidità
non è quindi tenuta a rispondere.
Si può inoltre presumere che il danno alla salute
patito da RI 1 non limiterà che in misura alquanto ridotta la scelta della
professione futura. Sono infatti molto poche le attività il cui svolgimento
necessitano di una visione binoculare. Non si può pertanto concludere che il
danno alla salute è suscettibile di causare in futuro una probabile perdita di
guadagno. (…)" (doc. AI 56-2)
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso.
Postulando
il riconoscimento di provvedimenti sanitari, l’insorgente ha rilevato:
" (…)
La decisione dell'Ufficio AI non può essere accettata. In effetti, da un
lato gli atti dimostrano che una cura medica è tutt'ora necessaria.
Quindi va detto che il problema all'occhio esiste eccome, e che i
trattamenti cui si è sottoposto e si sottopone RI 1 sono suscettibili, in ogni
caso, di evitare di pregiudicare ulteriormente la situazione, ritenuto che
soffre pure di uno strabismo dell'occhio lesionato.
Oltretutto l'evento si è verificato nell'ottobre del 2006, e quindi
"l'interruzione della connessione temporale" è data.
Attualmente RI 1 sta frequentando il liceo. Sia attualmente che al
termine della formazione occorre del resto valutare se in tali attività avrà
delle difficoltà causate dal problema dall'occhio. Oltretutto, occorrerà
valutare in concreto la perdita di guadagno, e fra l'altro è del tutto
contestato che "le attività che necessitano di una visione binoculare sono
molto poche".
Le condizioni dell'art. 12 LAI sono date. Si chiede del resto di sentire
sia il dottor __________, e si richiede l'edizione dell'intera cartella clinica
di RI 1 da parte dell'__________. Del resto si tratta di interventi sanitari
destinati direttamente all'integrazione nella vita studentesca e professionale,
ed atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno, o
almeno di evitare di pregiudicarla ulteriormente.
Anche in questo senso, le condizioni dell'art. 12 LAI sono date.
(…)" (doc. I pag. 3)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo
sostanzialmente le motivazioni esposte nella decisione impugnata.
1.5. In
data 12 maggio 2010 l’amministrazione ha trasmesso un atto medico (VIII).
Il
31 maggio 2010 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni ed indicato i
mezzi di prova da assumere (X).
considerato in
diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
rilascio della garanzia per i provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI in relazione
alle affezioni all’occhio destro dovute all’infortunio del maggio 2006. Pacifico
che non si tratta di un’infermità congenita ex art. 13 LAI dal momento che le
lesioni dell’occhio sono appunto le conseguenze di un evento infortunistico.
2.3. Quale
misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male
ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale
di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende
la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile.
L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico
unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati
patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di
funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole
e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e
riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).
La
succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione
dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le
malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il
quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata
dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro
le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC
1981 p. 159 consid. 3a).
2.4. L’art.
5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella
salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate
Considerandi
invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità di guadagno
ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.
Per
valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui
la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far parte
della vita attiva (DTF 100 V 104).
Secondo
la giurisprudenza ricapitolata nella STFA 10 novembre 2006 nella causa R [I
436/05], consid. 3.2. “purché si possa prevedere il necessario successo
integrativo (DTF 100 V 43 consid. 2a, 99 consid. 3; cfr. pure la sentenza del
29.
settembre 2005 in re O., I 426/04), i provvedimenti sanitari dispensati ad
assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere diretti
in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così assunti, nonostante
il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione, dall'assicurazione
per l'invalidità, se, senza queste misure - che possono essere subitanee (ad
es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia),
ma comunque non illimitate (RCC 1984 p. 523) -, si otterrebbe una guarigione
incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile,
pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131
v 21 consid. 4.2 con riferimenti, 105 V 20; VSI 2003 p. 105 consid. 2). Dev'essere,
in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per
contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno
stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata
(STFA 23 settembre 2004 nella causa Z, I 23/04, consid. 2)”.
Vengono
quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad
una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato
patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera
rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19;
100.
V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della
(psico)terapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il trattamento
costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche se si tratta
di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 p. 65, disturbo ipercinetico:
Pratique VSI 2003 p. 104).
2.5
Va
rilevato che il danno alla salute a seguito di un infortunio può essere ragione
di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI nella misura in cui non esiste una
stretta relazione materiale e temporale con la cura primaria delle conseguenze
dell’infortunio (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, Zurigo 2010, p. 141 con riferimento a DTF 114 V 18 consid. 1b).
Va
poi ricordato che conformemente al marg. no. 77 della CPSAI (Circolare sui
provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità),
l’AI non è tenuta ad assegnare prestazioni per provvedimenti sanitari
d’integrazione finché tale obbligo incombe all’assicurazione contro gli infortuni.
Lo stesso marginale osserva “che l’assicurazione contro gli infortuni deve
rispondere in linea di massima anche delle ricadute e dei postumi tardivi anche
quando tra questi ultimi e la cura principale dell’infortunio o della malattia
non esiste più uno stretto nesso temporale”.
L’AI
è invece obbligata ad accordare prestazioni alle persone non sottoposte
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (particolarmente ai
bambini, alle casalinghe ed agli indipendenti) non appena lo stretto nesso temporale
con la cura dell’infortunio è interrotto (marg. no. 80 CPSAI).
2.6
Nel
caso concreto, esaminati gli atti medici presenti nell’inser- to, con annotazione
27.
ottobre 2009 il dr. __________ ha evidenziato che “attualmente persiste
stretto nesso temporale tra infortunio e trattamento del danno“ (doc. AI
51-1).
Infatti,
già con rapporto 13 giugno 2006 il dr. __________, primario del __________ e __________
all’Os- pedale regionale di __________ aveva attestato un nesso di causalità naturale
tra i disturbi lamentati dal ragazzo e l’infortunio (doc. AI 1-1). Del resto,
il 10 maggio 2010 lo stesso dr. __________, evidenziando una stabilizzazione
della situazione clinica dell’occhio e descritti gli impedimenti funzionali
dovuti all’infortunio, ha rilevato che “le cure mediche prodigate sono
tuttora strettamente connesse con l’infortunio del 15.1.2006” (doc.
VIII/1).
Pertanto,
essendovi un legame sia materiale che temporale con l’infortunio, i
provvedimenti sanitari richiesti dal ragazzo non sono a carico dell’AI ma dell’assicurazione
malattia. Del resto, dallo scritto 6 novembre 2009 della cassa malati __________
emerge che la stessa ha versato fr. 10'575,05 in spese mediche e che la pratica non è stata ancora chiusa (doc. AI 53-1).
In
queste circostanze, accertata la connessione con l’infortunio, l’esame della fattispecie
ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAI – ventilato nella STCA di rinvio 5 marzo 2009 (cfr.
consid. 1.1) – risulta essere superfluo, così come da prassi e giurisprudenza citati
(cfr. consid. 2.5).
In
via abbondanziale, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che una visione monoculare permette in genere di svolgere la maggior
parte delle professioni (cfr. RAMI 1986 U 3, p. 258ss.: “Es entspreche einer
Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges
überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde
und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur
geringfügig ausfalle”). Ad esempio, nella sentenza U 183/98 dell’8 luglio
1999, il TFA non ha riscontrato una riduzione lavorativa, a seguito della
perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un
assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel
caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit
visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione
ottica adeguata, poteva risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e
presbiopia.
Per
questi motivi, alla richiesta di assunzione dei mezzi di prova fatta
dall’insorgente non è necessario dare seguito (cfr. consid. 1.3). Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V
344.
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di giustizia di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster