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Decisione

32.2010.97

Provvedimenti sanitari dell'AI per minori di 20 anni. Affezione dovuta ad un infortunio e quindi a carico dell'assicuratore LAINF

22 ottobre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i richiesti accertamenti, con decisione 16 marzo 2010 (preavvisata il 3

febbraio 2010) l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni

evidenziando:

" (…)

RI 1 non è assicurato obbligatoriamente per gli

infortuni pertanto l'Assicurazione Invalidità è tenuta a coprire i

provvedimenti solo nel caso in cui non sussista più uno stretto nesso temporale

fra infortunio e provvedimento erogato.

Almeno sino al momento attuale le cure prodigate al

ragazzo sono strettamente connesse all'infortunio. L'Assicurazione Invalidità

non è quindi tenuta a rispondere.

Si può inoltre presumere che il danno alla salute

patito da RI 1 non limiterà che in misura alquanto ridotta la scelta della

professione futura. Sono infatti molto poche le attività il cui svolgimento

necessitano di una visione binoculare. Non si può pertanto concludere che il

danno alla salute è suscettibile di causare in futuro una probabile perdita di

guadagno. (…)" (doc. AI 56-2)

1.3. Contro

la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso.

Postulando

il riconoscimento di provvedimenti sanitari, l’insorgente ha rilevato:

" (…)

La decisione dell'Ufficio AI non può essere accettata. In effetti, da un

lato gli atti dimostrano che una cura medica è tutt'ora necessaria.

Quindi va detto che il problema all'occhio esiste eccome, e che i

trattamenti cui si è sottoposto e si sottopone RI 1 sono suscettibili, in ogni

caso, di evitare di pregiudicare ulteriormente la situazione, ritenuto che

soffre pure di uno strabismo dell'occhio lesionato.

Oltretutto l'evento si è verificato nell'ottobre del 2006, e quindi

"l'interruzione della connessione temporale" è data.

Attualmente RI 1 sta frequentando il liceo. Sia attualmente che al

termine della formazione occorre del resto valutare se in tali attività avrà

delle difficoltà causate dal problema dall'occhio. Oltretutto, occorrerà

valutare in concreto la perdita di guadagno, e fra l'altro è del tutto

contestato che "le attività che necessitano di una visione binoculare sono

molto poche".

Le condizioni dell'art. 12 LAI sono date. Si chiede del resto di sentire

sia il dottor __________, e si richiede l'edizione dell'intera cartella clinica

di RI 1 da parte dell'__________. Del resto si tratta di interventi sanitari

destinati direttamente all'integrazione nella vita studentesca e professionale,

ed atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno, o

almeno di evitare di pregiudicarla ulteriormente.

Anche in questo senso, le condizioni dell'art. 12 LAI sono date.

(…)" (doc. I pag. 3)

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo

sostanzialmente le motivazioni esposte nella decisione impugnata.

1.5. In

data 12 maggio 2010 l’amministrazione ha trasmesso un atto medico (VIII).

Il

31 maggio 2010 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni ed indicato i

mezzi di prova da assumere (X).

considerato in

diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il

rilascio della garanzia per i provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI in relazione

alle affezioni all’occhio destro dovute all’infortunio del maggio 2006. Pacifico

che non si tratta di un’infermità congenita ex art. 13 LAI dal momento che le

lesioni dell’occhio sono appunto le conseguenze di un evento infortunistico.

2.3. Quale

misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai

provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male

ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo

duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale

di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende

la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile.

L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico

unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati

patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di

funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole

e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e

riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).

La

succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione

dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le

malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il

quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata

dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro

le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC

1981 p. 159 consid. 3a).

2.4. L’art.

5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella

salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate

Considerandi

invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità di guadagno

ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.

Per

valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui

la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far parte

della vita attiva (DTF 100 V 104).

Secondo

la giurisprudenza ricapitolata nella STFA 10 novembre 2006 nella causa R [I

436/05], consid. 3.2. “purché si possa prevedere il necessario successo

integrativo (DTF 100 V 43 consid. 2a, 99 consid. 3; cfr. pure la sentenza del

29.

settembre 2005 in re O., I 426/04), i provvedimenti sanitari dispensati ad

assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere diretti

in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così assunti, nonostante

il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione, dall'assicurazione

per l'invalidità, se, senza queste misure - che possono essere subitanee (ad

es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia),

ma comunque non illimitate (RCC 1984 p. 523) -, si otterrebbe una guarigione

incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile,

pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131

v 21 consid. 4.2 con riferimenti, 105 V 20; VSI 2003 p. 105 consid. 2). Dev'essere,

in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per

contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno

stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata

(STFA 23 settembre 2004 nella causa Z, I 23/04, consid. 2)”.

Vengono

quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad

una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato

patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera

rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19;

100.

V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della

(psico)terapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il trattamento

costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche se si tratta

di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 p. 65, disturbo ipercinetico:

Pratique VSI 2003 p. 104).

2.5

Va

rilevato che il danno alla salute a seguito di un infortunio può essere ragione

di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI nella misura in cui non esiste una

stretta relazione materiale e temporale con la cura primaria delle conseguenze

dell’infortunio (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, Zurigo 2010, p. 141 con riferimento a DTF 114 V 18 consid. 1b).

Va

poi ricordato che conformemente al marg. no. 77 della CPSAI (Circolare sui

provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità),

l’AI non è tenuta ad assegnare prestazioni per provvedimenti sanitari

d’integrazione finché tale obbligo incombe all’assicurazione contro gli infortuni.

Lo stesso marginale osserva “che l’assicurazione contro gli infortuni deve

rispondere in linea di massima anche delle ricadute e dei postumi tardivi anche

quando tra questi ultimi e la cura principale dell’infortunio o della malattia

non esiste più uno stretto nesso temporale”.

L’AI

è invece obbligata ad accordare prestazioni alle persone non sottoposte

all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (particolarmente ai

bambini, alle casalinghe ed agli indipendenti) non appena lo stretto nesso temporale

con la cura dell’infortunio è interrotto (marg. no. 80 CPSAI).

2.6

Nel

caso concreto, esaminati gli atti medici presenti nell’inser- to, con annotazione

27.

ottobre 2009 il dr. __________ ha evidenziato che “attualmente persiste

stretto nesso temporale tra infortunio e trattamento del danno“ (doc. AI

51-1).

Infatti,

già con rapporto 13 giugno 2006 il dr. __________, primario del __________ e __________

all’Os- pedale regionale di __________ aveva attestato un nesso di causalità naturale

tra i disturbi lamentati dal ragazzo e l’infortunio (doc. AI 1-1). Del resto,

il 10 maggio 2010 lo stesso dr. __________, evidenziando una stabilizzazione

della situazione clinica dell’occhio e descritti gli impedimenti funzionali

dovuti all’infortunio, ha rilevato che “le cure mediche prodigate sono

tuttora strettamente connesse con l’infortunio del 15.1.2006” (doc.

VIII/1).

Pertanto,

essendovi un legame sia materiale che temporale con l’infortunio, i

provvedimenti sanitari richiesti dal ragazzo non sono a carico dell’AI ma dell’assicurazione

malattia. Del resto, dallo scritto 6 novembre 2009 della cassa malati __________

emerge che la stessa ha versato fr. 10'575,05 in spese mediche e che la pratica non è stata ancora chiusa (doc. AI 53-1).

In

queste circostanze, accertata la connessione con l’infortunio, l’esame della fattispecie

ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAI – ventilato nella STCA di rinvio 5 marzo 2009 (cfr.

consid. 1.1) – risulta essere superfluo, così come da prassi e giurisprudenza citati

(cfr. consid. 2.5).

In

via abbondanziale, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che una visione monoculare permette in genere di svolgere la maggior

parte delle professioni (cfr. RAMI 1986 U 3, p. 258ss.: “Es entspreche einer

Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges

überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde

und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur

geringfügig ausfalle”). Ad esempio, nella sentenza U 183/98 dell’8 luglio

1999, il TFA non ha riscontrato una riduzione lavorativa, a seguito della

perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un

assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel

caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit

visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione

ottica adeguata, poteva risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e

presbiopia.

Per

questi motivi, alla richiesta di assunzione dei mezzi di prova fatta

dall’insorgente non è necessario dare seguito (cfr. consid. 1.3). Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di giustizia di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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