32.2010.98
Esclusione di una psicoterapista dalla lista degli esecutori di prestazioni sanitarie riconsciuti dall'AI. Terapia era iniziata prima dell'esclusione. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare i
25 maggio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2010.98
Data decisione, Autorità:
25.05.2010, TCA
Titolo:
Esclusione di una psicoterapista dalla lista degli esecutori di prestazioni sanitarie riconsciuti dall'AI. Terapia era iniziata prima dell'esclusione. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare i presuppoti per il riconoscimento della chiesta psicoterapia sino alla fine del 2010
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 14 cpv. 1 let. a LAI
art. 26bis LAI
art. 27 cpv. 1 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.98
BS
Lugano
25 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 16 marzo 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che -
RI 1, nato nel 1999, è stato posto al beneficio di provvedimenti sanitari per
la cura dell’infermità congenita 404 OIC (turbe cerebrali congenite) (cfr.
comunicazione 5 giugno 2009 dell’Ufficio AI in doc. AI 8-1);
- in
data 2 novembre 2009 il padre di RI 1 ha chiesto la presa a carico di una psicoterapia
per suo figlio, iniziata il 18 marzo 2009, presso la psicoterapeuta __________
(doc. AI 9-1);
- con
decisione 16 marzo 2010 (preavvisata il 2 febbraio 2010) l’Ufficio AI ha respinto
la concessione di una garanzia per l’assunzione dei costi della chiesta terapia
in quanto la signora __________ non è più presente nell’elenco dei psicoterapisti
riconosciuti dall’AI (doc. AI 16-1);
-
con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, patrocinato dall’avv. , postula
l’annullamento della decisione e la conseguente presa a carico dei costi della
psicoterapia eseguita da __________ Facendo presente come quest’ultima beneficia
di una regolare autorizzazione cantonale d’esercizio in proprio dell’attività
di psicoterapeuta, l’insorgente contesta la lettera circolare dell’AI n. 280 in
cui figura la cancellazione della succitata dall’elenco degli psicoterapisti
riconosciuti dall’AI;
- mediante
la risposta di causa l’Ufficio AI, con riferimento alla menzionata lettera
circolare, ha evidenziato che al momento dell’inizio del trattamento la
psicoterapeuta __________ aderiva ancora alla Convenzione tariffale. Di
conseguenza l’amministrazione postula il rinvio degli atti per verificare se
sono realizzati i presupposti per il riconoscimento della psicoterapia;
- preso
atto della risposta di causa, con osservazioni 17 maggio 2010 l’insorgente
sostiene l’accoglimento del ricorso “per mancanza di retroattività”, rilevando
come l’amministrazione abbia richiesto la retrocessione degli atti per
verificare l’esistenza dei presupposti di un’eventuale presa a carico della
chiesta terapia;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG;
- secondo
l’art. 13 cpv. 1 LAI gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno
diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite. Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a
nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o
di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI). Il Consiglio
federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le
quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le
prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI). Facendo
uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato
l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
-
secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. a LAI i provvedimenti sanitari comprendono la
cura eseguita dal medico stesso o, su sua prescrizione, dal personale
sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio, ad eccezione delle
terapie logopediche e psicomotorie;
- giusta
l’art. 26 bis LAI (“scelta tra personale sanitario ausiliario, stabilimenti e
fornitori di mezzi ausiliari”) l’assicurato ha libera scelta tra il personale
sanitario ausiliario, gli stabilimenti e i laboratori, che eseguono i
provvedimenti d’integrazione, e i fornitori di mezzi ausiliari, in quanto essi
soddisfacciano le prescrizioni cantonali e le esigenze dell’assicurazione (cpv.
1). Il Consiglio federale, consultati i Cantoni e le organizzazioni
interessate, emana le prescrizioni sul riconoscimento degli agenti esecutori
indicati nel capoverso 1 (cpv. 2).
- ai
sensi dell’art. 27 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha facoltà di stipulare
convenzioni con il corpo medico e le associazioni professionali del settore
sanitario, gli stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti
d’integrazione e i fornitori di mezzi ausiliari, per disciplinare la loro
collaborazione con gli organi dell’assicurazione e per stabilire le tariffe;
- nel
giugno 2007 l’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali) ha concluso
con tre associazioni svizzere attive nell’ambito della psicoterapia una
convenzione tariffale in merito ai trattamenti psicoterapeutici a carico
dell’AI (cfr. http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/596/lang:
fre/category:55);
-
con lettera circolare AI n. 280 del 12 agosto 2009 l’UFAS ha elencato le
persone non facenti più parte degli psicoterapisti riconosciuti, tra cui __________,
in quanto non adempienti le condizioni professionali stabilite nella
convenzione tariffale. Tale lettera conclude che “ le persone summenzionate
non sono dunque più riconosciute dall’assicurazione invalidità quali organi
d’esecuzione della psicoterapia. Con l’Associazione Svizzera dei psicoterapeuti
(ASP) è stato convenuto che le terapie in corso o fondate su una decisione
possono tuttavia proseguire, ma al massimo fino alla fine del 2010. Le
decisione che andassero oltre tale termine vanno adeguate “(doc. F);
- dal
momento che la terapia è iniziata (18 marzo 2009) prima dell’esclusione (luglio
2009) della psicoterapeuta __________ dall’elenco dei psicoterapisti riconosciuti,
rettamente l’Ufficio AI propone il rinvio degli atti al fine di verificare se
sono dati i requisiti materiali per riconoscere i chiesti provvedimenti sanitari
dispensati sotto forma di psicoterapia, rinvio a cui l’insorgente non si è
opposto;
- annullata
di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto ai sensi dei
considerandi;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito
della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono a carico dell’Ufficio AI;
- considerato
l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere al ricorrente
un’indennità per ripetibili di fr. 600.--.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
Fatti
1.- Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 16 marzo 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI per l’accertamento di cui
ai considerandi.
Considerandi
2.
- Le spese di fr.
200.
-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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