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Decisione

32.2010.98

Esclusione di una psicoterapista dalla lista degli esecutori di prestazioni sanitarie riconsciuti dall'AI. Terapia era iniziata prima dell'esclusione. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare i

25 maggio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1.- Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 16 marzo 2010 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI per l’accertamento di cui

ai considerandi.

Considerandi

2.

- Le spese di fr.

200.

-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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