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Decisione

32.2010.99

L'Ufficio AI respinge richiesta di rendita in difetto di invalidità rilevante. Ricorso respinto dal TCA

19 ottobre 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori attualmente presenti alle ginocchia dove è proponibile una ginnastica

specifica per il quadricipite.

In un lavoro adatto allo

stato di salute, che prenda in considerazione i limiti funzionali descritti

nell'allegato della perizia del dr. __________ l’assicurata è abile al lavoro

nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, a decorrere dal

mese di ottobre 2007, allorché veniva riferito un peggioramento dello stato di

salute.

Nella sua ultima attività principale come venditrice

presso la __________, a seguito dei limiti funzionali e di carico citati

nell'allegato, I'A è inabile al lavoro nella misura del 50% dall'ottobre 2007,

da intendere come diminuzione del rendimento in

un'attività sull'arco di una giornata lavorativa

normale.

Come parrucchiera, attività primaria esercitata fino al

1990, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati nell'allegato,

l'A è inabile nella misura del 70 %, sempre da intendere come diminuzione del

rendimento in un'attività svolta sull'arco di una giornata lavorativa normale,

a decorrere da ottobre 2007.

Come casalinga, l'A è abile al 100 % sull'arco di una

giornata lavorativa normale, ma con diminuzione

del rendimento del 30 %, a decorrere da ottobre

2007."

(Doc. AI 83/3)

Interpellato

il consulente IP, il quale ha concluso per un grado di invalidità dell’8%, mediante

la decisione contestata l’amministrazione ha negato la concessione della

rendita e di provvedimenti professionali (doc. AI 88 e sopra consid. 1.2).

In sede di ricorso

l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica, segnatamente certificati

della dr.ssa __________ e del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________

(V).

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;

Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pp. 329 e 332; ZAK

1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.

453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pp. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid.

3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

2.8. Nella

fattispecie, per quanto concerne le patologie principali di cui è affetta la ricorrente,

vale a dire “Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale con componente

radicolare irritativa S1 a destra, Sindrome cervicovertebrale parzialmente

spondilogena intermittente, Sindrome femoro patellare bilaterale prevalente a

destra”, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, specialista nella

materia che qui interessa, che ha compiutamente valutato il danno alla salute

lamentato dall’assicurata. Accertate le suesposte diagnosi, lo specialista ha

concluso che era possibile esigere dall’assicurata l’esecuzione di lavori

leggeri, sull’arco di tutta la giornata, rispettosi dei limiti funzionali descritti

nell’allegato, mentre che l’attività di venditrice era ritenuta esigibile

“solo” nella misura del 50%, quella di parrucchiera del 30% e quella di

casalinga del 70% (cfr. consid. 2.6).

__________il dr. __________

ha sottoposto la richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata,

stilando un dettagliato rapporto medico reumatologico in cui è stato accertato

che la ricorrente, affetta dalle citate diagnosi lombo-radicolari, era da considerare

limitata, da ottobre 2007 (allorquando aveva lamentato un peggioramento delle

sue condizioni), nel sollevamento di pesi medio-pesanti o di attrezzi pesanti, in

attività a braccia elevate, in posizione eretta, nei movimenti di rotazione, in

attività implicanti l’effettuazione di lunghi tragitti a piedi o il salire e

scendere scale o ponteggi. In lavori leggeri, rispettosi di tali limiti,

l’assicurata poteva essere attiva in misura completa, con rendimento completo,

mentre che quale venditrice era da ritenere limitata nella misura del 50% e come

parrucchiera del 70%. Nelle sue conclusioni il perito ha sottolineato la necessità

per l’assicurata di ridurre il peso corporeo, riduzione che permetterebbe di

diminuire i dolori lombari facilitando il ricondizionamento muscolare

progressivo auspicabile alla cerniera addominale e lenire i dolori alle

ginocchia (doc. AI 82 e consid. 2.6). A tale perizia, ben motivata, che non

evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti

di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena

conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid.

2.7).

Va

detto che gli specialisti interpellati in occasione della prima domanda di prestazioni

erano giunti ad analoghe conclusioni in merito alle diagnosi e alle limitazioni

da rispettare dall’assicurata nell’espletamento di un’attività lavorativa, pur

concludendo per un’abilità lavorativa residua inferiore. Secondo il dr. __________

infatti l’assicurata era da considerare totalmente incapace al

lavoro in qualità di venditrice o parrucchiera, mentre che in attività leggere

adeguate e rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute,

la stessa risultava abile nella misura del 70%. L’attività idonea era un’

attività prettamente sedentaria “che

permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, che eviti

posizioni statiche prolungate in piedi, che eviti la posizione da seduta oltre

un’ora senza pause adeguate per sgranchirsi, che eviti movimenti ripetitivi di

flessione/estensione o rotazione del tronco” (rapporto del 2 febbraio 2003,

doc. AI 19; rapporto del 3 dicembre 2004, doc. AI 42).

La

dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è del resto stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa

valenza invalidante delle medesime patologie o un peggioramento delle stesse.

Quanto

prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua

inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è

in grado di sovvertire le conclusioni dei periti o attestare un peggioramento

rispetto a quanto valutato in sede peritale.

In

effetti le certificazioni del 15 dicembre 2009 e del 7 aprile 2010 del medico

curante dr.ssa __________, generalista, per la quale in sostanza la sua

paziente sarebbe inabile nella misura del 50% in qualsiasi attività, non fanno

in sostanza altro che confermare gli accertamenti esperiti e in definitiva

anche le conclusioni tratte dal dr.__________, con particolare riferimento alle

diagnosi poste, giungendo tuttavia alla conclusione di un’abilità lavorativa residua

maggiore (doc. AI 93 e doc. V/1).

Ora, a ragione l’Ufficio AI, dopo aver interpellato il medico SMR, ha

rilevato come le certificazioni della dr.ssa ______________________________,

che peraltro è medico generalista e non è quindi - contrariamente allo specialista

interpellato dall’AI - specialista nella materia che qui interessa, non apportino

elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dal

perito.

In realtà, si tratta in definitiva di una descrizione solo parzialmente

diversa del quadro clinico reumatologico/ neurochirurgico e, quindi, in

sostanza di una valutazione differente delle conseguenti ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’assicu-rata. La dr.ssa __________ dichiara infatti di

non condividere le conclusioni del dr.__________, ma tralascia di esprimersi sulle

concrete ripercussioni delle diagnosticate patologie sulla capacità lavorativa,

Considerandi

limitandosi a riferire della sintomatologia algica cronica di cui soffre la sua

paziente (doc. AI 93). Ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia del

dr. __________, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono

sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli

assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA U 2002/01 del 7 dicembre 2001; cfr.

consid. 2.7), sulla base di dette generiche attestazioni non si può in questa sede

dipartirsi dalle conclusioni peritali. Del resto, tali referti non

portano alcun elemento nuovo di valutazione nè permettono di stabilire con

chiarezza un peggioramento dello stato di salute intervenuto successivamente al

provvedimento di diniego dell’ot-tobre 2005 e prima della resa della decisione

impugnata, la quale, sia ribadito, delimita il potere cognitivo del giudice (il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e

di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; DTF 130 V 140,

129.

V 4, 121 V 366 consid. 1b,

116.

V 248).

del resto le certificazioni del dr. __________i, neurochirurgo, del 30 marzo

2010.

e del suo capoclinica, dr. __________, del 15 marzo 2010, permettono di

concludere diversamente. Tali scritti riferiscono infatti dei reperti radiologici

di controllo effettuati nel marzo 2010 e documentano una situazione

“perfettamente sovrapponibile” a quella valutata nel 2007 con conferma delle

diagnosi poste dal dr. __________ nella perizia del 23 dicembre 2008 e una

stabilità del quadro radiologico con assenza di compressione radicolare S1.

Anche

il dr. __________ del SMR, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente,

nelle sue osservazioni del 17 maggio 2010, ha osservato come “l’attuale documentazione presentata in sede di ricorso non mostra una modifica dello stato di

salute dell’assicurata rispetto al momento della perizia dr. __________. Da

notare che l’attuale RM conferma una situazione invariata rispetto a quella

presente nel 2007” (doc. VII/bis).

Anche a tale valutazione del medico SMR, eseguita dopo approfondito

esame degli atti e supportata da valutazioni specialistiche, può essere fatto

affidamento, ove peraltro si ricordi che il TFA, in una decisione del 24 agosto

2006.

(I 938/05), ha nuovamente evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

del resto il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica rilevante o

fatto valere elementi oggettivi che possano in qualche modo mettere in dubbio tali

conclusioni o attestare un peggioramento dello stato di salute

intervenuto tra la valutazione del dr. __________ del 23 dicembre 2008 (doc. AI

82) e la decisione dell’8 marzo 2010.

In sostanza

si deve dunque ritenere che le ripercussioni sulla capacità lavorativa delle

patologie lombo-radicolari non abbiano subito un peggioramento (ma semmai un

miglioramento) rispetto al momento in cui l’Ufficio AI ha negato il diritto alla

rendita con provvedimento 13 ottobre 2005.

D’altra parte, va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò

fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57,

551.

e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360,125

V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino

al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava

una capacità lavorativa medico-teorica completa in attività leggere adeguate e rispettose

dei limiti funzionali descritti dal perito, mentre che l’attività di venditrice

era esigibile nella misura del 50%, quella di parrucchiera del 30% e quella di

casalinga del 70%.

2.9

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è

incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla

salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si

limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che

secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984

p. 347).

Nel

caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurata.

In

particolare, il consulente in integrazione professionale, in merito al raffronto

dei redditi, nel suo rapporto del 17 novembre 2009 ha concluso quanto segue:

"

(…)

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Salario da valido:

Come indicato nella sentenza del TCA del 25 settembre

2006, non avendo dei dati precisi, per determinare il reddito da valido si fa'

riferimento ai dati statistici delle tabelle RSS per un'attività non

qualificata. Per l'anno 2008 si determina pertanto un reddito da valido di Fr.

52130.

­-.

Salario da invalido:

A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e

delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi

che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei

valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2008 potrebbe

realizzare un salario mensile di Fr. 4'167.- (categoria 4.2: attività semplici

e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella

B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr.

4'344.- mensili oppure a Fr. 52'130.- per l'intero anno.

Per gli assicurati che a causa della particolare

situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri, e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 76).

La questione a sapere se e in qual misura, nel singolo

caso, i salari fondati sui dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze concrete (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente (STF I 870105).

Riduzione per attività leggera:

Le tabelle RSS di riferimento tengono conto delle

attività semplici e ripetitive senza distinguere attività pesanti o leggere.

Ora, in regola generale, le attività leggere sono meno remunerate da quelle pesanti.

Per cui una riduzione massimo del 10% può essere applicata (sentenza TFA in re

0.

27.3.1996, I 38196), nei casi in cui l'assicurato non è più in grado, a

causa del danno alla salute, di effettuare lavori pesanti. Nel caso concreto si

ritiene opportuno applicare una riduzione dell'8%.

Riduzione per limitazioni funzionali -

riduzione della redditività

Le limitazioni funzionali indicate dalla valutazione

medico - teorica sono pienamente compatibili con le attività adeguate determinate

nella presente valutazione.

Riduzione per età e anni di servizio:

Il discapito economico dovuto al limitato numero di

anni di servizio è ininfluente in quanto il tempo necessario al raggiungimento

dei redditi mediani si riduce a pochi anni. Quindi dal mio punto di vista una

riduzione del reddito ipotetico da invalido nel caso concreto non è giustificata.

Riduzione per nazionalità e permesso di

soggiorno:

Non è esatto affermare che la totalità degli stranieri

guadagna meno rispetto alla totalità degli svizzeri e stranieri (valori mediani

delle tabelle RSS). In effetti unicamente i lavoratori con permesso di dimora

temporanea (Cat. L) e i lavoratori con permesso di dimora (Cat. B) percepiscono

salari inferiori. Anche il discapito

economico patito dai lavoratori con permesso per frontalieri (Cat. G) è ininfluente

(in media -

2%) e addirittura, in buona parte del settore

terziario, i frontalieri percepiscono fino al 18% in più rispetto alla totalità

di svizzeri e frontalieri. Nel caso concreto non reputo necessaria una

riduzione per questo fattore.

Riduzione per tasso d'occupazione:

Una riduzione per attività a tempo parziale per le

donne non è applicabile. In effetti le lavoratrici a tempo parziale non

presentano nessun discapito economico riferendosi al rapporto tra tempo di lavoro

e salario mediamente percepito dalle lavoratrici a tempo parziale. Al

contrario, vi sono molte divisioni economiche dove le lavoratrici a tempo

parziale sono maggiormente remunerate rispetto al rapporto tra tempo di lavoro

e salario mediamente percepito dalle lavoratrici a tempo pieno.

Riduzione per GAP salariale:

Non siamo in presenza del gap salariale in quanto il

salario da valido è stato determinato su base statistica.

Riassumendo, considerando un reddito di partenza di Fr.

52'130.-, si applica una riduzione dell'8% per i motivi indicati sopra. Si

determina pertanto un salario da invalido di Fr. 47'960.­-.

Grado d'invalidità:

52'130 - 47'960 x 100 = 8%

52'130

La signora RI 1 presenta una capacità di guadagno

residua del 92% ed un grado d'invalidità dell'8%. (…)" (Doc. AI 88/3-4)

L’Ufficio

AI ha quindi negato un grado di invalidità sufficiente per l’erogazione di una

prestazione (doc. AI 90-93).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente,

meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella

determinazione del reddito da invalida, dei dati salariali nazionali risultanti

dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari

edita dall’Ufficio federale di statistica e delle indicazioni fornite dal TCA

nella STCA del 25 settembre 2006 (cfr. STFA I 222/04 del 5 settembre 2006; I

424/05 del 22 agosto 2006).

2.10

Visto

quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di rifiutare la concessione

di una rendita in assenza di un grado di invalidità sufficiente (art. 28 cpv. 1

LAI), essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà

in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono

poste a carico a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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