Lexipedia

Decisione

32.2011.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 luglio 2011Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i pazienti con una sindrome di Sjögren sono spesso affetti da astenia

ingravescente a carattere infiammatoria che riduce la capacità lavorativa”.

Vorrei, inoltre, attirare la sua attenzione su quanto scrive

il dr. med. __________ (pag. 17) dove dice che “in futuro sono possibili

periodi di assenza dal mondo del lavoro più o meno lunghi e più o meno

imprevisti”.

A proposito della perizia reumatologica il dr. __________

parla di progressione della malattia con un miglioramento della xerostomia.

Sottolineo che il sintomo è irreversibile e non vi sono possibilità di

guarigione dal morbo di Sjögren. Distingue inoltre la fibromialgia primaria

dalla presenza di sinoviti dicendo che non si può escludere una componente

nell’ambito della malattia autoimmune quale causa dei gonfiori articolari e dei

dolori muscolari.

Egregio Avvocato, spero che alla fine di questi miei

suggerimenti possano servirle nell’assistere la signora RI 1. La prego di

attirare l’attenzione sulla perizia cardiologica e che si presterebbe a

contestazione, ma anche a quella reumatologica immunologica. La parte

psichiatrica dovrebbe essere trattata in modo separato in quanto il disturbo di

personalità e la sindrome depressiva ricorrente non hanno niente in comune con

le malattie internistiche.” (Doc. A2)

-

referto del 29 dicembre 2010 del dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, del seguente tenore:

" Per

quanto posso affermare dal punto di vista reumatologico sono d’accordo con lei.

Si tratta di un caso complesso con varie patologie. Personalmente la seguo per

una sindrome di Sjögren, che è una malattia reumatologica infiammatoria

relativamente rara, con sindrome Sicca, sindrome di Raynaud ed eritema anulare.

Di fianco a questo presenta anche un’insufficienza renale su stenosi dell’arteria

renale così come una cardiopatia ischemica che ha già richiesto una posa di

stent.

Per quanto riguarda

unicamente il lato reumatologico la paziente è abile al massimo al 50%. È

chiaro che in un caso così complesso ci vorrebbe una valutazione multidisciplinare

almeno che qualche altro medico coinvolto non ritenga inabile al 100% già solo

per la sua patologia.” (Doc. A3)

-

referto del 24 settembre 2010 inviato al dr. __________

dal dr. __________, in cui ha indicato:

" Le

riferisco brevemente in merito alla summenzionata a cui ho effettuato il

controllo annuale il 16.9.2010.

Diagnosi:

- sindrome di

Sjögren su/con:

.

fattore reumatoide, anti-ANA, anti-SSA positivi

.

innalzamento dei parametri infiammatori

.

sindrome Sicca

.

sindrome di Raynaud dal 1990 su microangiopatia di grado

Medio

.

eritema anulare nell’ambito di un Morbo di Sjögren

- cardiopatia

ischemica su/con:

.

stato dopo probabile infarto miocardico nel 2001

.

stato dopo posa di stent per stenosi dell’arteria coronarica dx

2001

. stato dopo

posa di nuovo stent il 15.12.2008

- modica

insufficienza renale su stenosi filiforme dell’arteria renale

dx

- arteriopatia

periferica su/con:

.

stato dopo posa di stent dell’arteria iliaca 2007

- minima osteopenia

su/con:

.

T-Score collo del femore -1.8, T-Score colonna lombare -1.4

(dexa

del 21.04.2010)

Osservazioni: la

paziente in questo ultimo anno è stata stabile seppur con il Salagen ha avuto

un certo beneficio soggettivo per quel che riguarda la sindrome Sicca, che però

rimane importante. Da questo punto di vista ho già mandato varie lettere alla

cassa malati cercando di farle pagare le cure dentarie, ti allego l’ultima

copia dello scambio epistolare con la cassa malati. Essa si è anche recata dal

dr. __________ per il problema cutaneo che, come previsto, ha mostrato alla

biopsia la presenza di un eritema nodulare nell’ambito della sindrome di

Sjögren.

Il problema maggiore

rimane l’enorme stanchezza che può essere dovuta o alla sindrome di Sjögren, ma

mi domando se non ci siano altre cause come mancanza di ferro o una sindrome

depressiva. Da ultimo nelle ultime settimane ha sviluppato una tosse

persistente per cui sta prendendo degli antibiotici.

Allo stato colonna

vertebrale in asse normo mobile. Articolazioni periferiche normo movibili senza

sinoviti o deficit di mobilità. Non linfoadenopatie palpabili (ricordo che la

malattia di Sjögren è di base un rischio per lo sviluppo di tale malattia).

Le rx mani e piedi

non hanno mostrato erosioni. Agli esami del sangue parametri infiammatori nella

norma (VES 8 PCR inf 0.8), LHD e emogramma nella norma. Ho ripetuto una

densitometria ossea che mostra dei parametri di osteopenia lieve per cui non

serve al momento una terapia più aggressiva (vedi bifosfonati).

La paziente

continuerà con il Salagen come unica terapia e la rivedrò tra circa 6 mesi.”

(Doc. A3bis)

-

referto del 16 dicembre 2010 del Prof. dr. __________,

Direttore medico e Primario di cardiologia del __________, del seguente tenore:

" In

merito al suo scritto dello scorso 14 dicembre, le allego il mio ultimo

certificato redatto lo scorso 26.10.2010. Come potrà osservare, ritengo che la

paziente dovrebbe essere valutata inabile al lavoro tra il 70% e il 75%.

Per le altre

problematiche la prego di riferirsi agli altri medici specialisti che seguono

la paziente.” (Doc. A4)

-

referto del 26 ottobre 2010 del Prof. __________,

del seguente tenore:

" La

paziente a margine è in mia cura da circa 20 anni per una cardiopatia ischemica

ed ipertensiva. La paziente presenta un’ipertensione arteriosa reno-vascolare

in presenza di un rene grinzo a dx e presenza di una stenosi filiforme.

Nel 2002 la paziente

ha presentato dei disturbi anginosi, con lesione critica alla coronaria dx

trattata con posa di stent sulla coronaria dx media. In seguito, per la

presenza di una stenosi filiforme sul RIVA, in data 15.12.2008 è stata trattata

con angioplastica e stent Cypher sul RIVA medio.

Negli ultimi tempi

si segnala la comparsa di un Morbo di Sjögren con disturbi reumatici, la

paziente è trattata da parte del dr. __________ e per un lupus discoide è

trattata da parte del dr. __________, che mi leggono in parallelo.

Ricordo che la

paziente presenta anche un’arteriopatia periferica con stent sull’arteria

iliaca sx nel 2007.

Si tratta perciò di

una paziente con un quadro complesso a livello cardiologico, reno-vascolare,

ipertensivo, reumatologico per quanto riguarda il Morbo di Sjögren ed

immunologico per quanto riguarda il lupus discoide. La signora RI 1 è quindi in

cura da un reumatologo, un immunologo ed un cardiologo.

Sul piano generale

ella ha sviluppato una depressione reattiva alle sue malattie per le quali è in

cura dal dr. __________.

Visto l’insieme

della situazione ritengo che la paziente dovrebbe essere valutata inabile al

lavoro tra il 70% e il 75%.” (Doc. A4bis)

-

referto del 21 dicembre 2010 del dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" Seguo

la signora RI 1 dal marzo 2005 per una sindrome depressiva grave (ICD10-F32.2)

e un disturbo di personalità misto (ICD10-F61).

La paziente presenta

diverse altre patologie dermatologiche, immunologiche, cardiologiche,

vascolari, renali, reumatologiche, neurologiche.

Nel maggio, giugno e

luglio 2010 la paziente è stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare da

parte del SAM nell’ambito di una revisione della rendita AI al 50% di cui è

beneficiaria.

Nel rapporto di

revisione da me inviato alla AI il 22 settembre 2009 valutavo la paziente

inabile al lavoro al 100% con una prognosi psicopatologica incerta e una

prognosi lavorativa infausta. Ricordavo che, oltre ai deficit connessi alla

patologia, un comune ambiente di lavoro non sarebbe stato in grado di

sopportare la mancanza di continuità e regolarità nelle prestazioni della

signora RI 1 legate al carattere recidivante della patologia depressiva da cui

ella è affetta.

Nell’ambito della

perizia SAM la paziente è stata visitata dal dr. med. __________, che

diagnostica una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media

gravità (ICD10-F33.0) e un disturbo di personalità misto (ICD10-F61.0). Il

collega valuta una riduzione della capacità lavorativa del 40%.

In questo caso,

sulla base di una diagnosi sostanzialmente identica poiché la gravità della

malattia depressiva della paziente può fluttuare, il collega esprime

un’opinione differente dalla mia sulla capacità lavorativa.

Nei punti successivi

della perizia egli riporta che la paziente ha mostrato in passato episodi

depressivi maggiori sulla base di una distimia (depressione lieve) di base e

ritiene che dal punto di vista prognostico non possano attendersi miglioramenti

rilevanti. Su questa valutazione vi è, da parte mia, una piena concordanza.

Siamo quindi di

fronte ad una condizione in cui la paziente presenta un disturbo depressivo

ricorrente che episodicamente si manifesta con caratteristiche perlomeno medie,

in alcuni casi gravi.

La patologia

psichiatrica riduce la capacità di concentrazione, adeguamento, caricabilità e

resistenza allo stress, cioè potremmo dire in termini più generali le capacità

organizzative ed amministrative indispensabili per svolgere il lavoro d’ufficio

che ella aveva svolto in passato. Dobbiamo però considerare che ella non è in

grado di garantire una continuità delle sue prestazioni a causa delle

prevedibili ricadute che non sono, come in passato dimostrato, sufficientemente

prevenute dalla terapia che pure segue scrupolosamente. Quindi, se da un lato

la capacità lavorativa attuale o puntuale può essere oggetto di differente

valutazione, mi sembra del tutto evidente che l’eventuale residua capacità

lavorativa non sia realisticamente utilizzabile nel comune mercato del lavoro.

In questo quadro, ribadisco la mia valutazione di una inabilità lavorativa

globale al 100%.

Pur non essendo

prettamente mio compito, ritengo però di dovere esprimere alcune considerazioni

relative al fatto che le patologie da cui la paziente è affetta siano

globalmente state valutate come determinanti una incapacità lavorativa del 50%.

Queste patologie

comportano delle conseguenze inabilitanti relative ad aspetti differenti tra

loro che dovrebbero essere almeno parzialmente addizionate.

La patologia

psichiatrica diminuisce le capacità cognitive, organizzative, amministrative;

la patologia reumatologica riduce le facoltà manuali, l’assunzione di certe

posture, il sollevamento di pesi; la patologia dermatologica può essere

esacerbata dallo stress eccessivo; la patologia cardiologica riguarda

limitazioni nell’ambito della attività fisica e della possibilità di svolgere

lavori stressanti.

Ricordo che tutte le

patologie da cui la paziente è affetta sono valutate anche dai medici del SAM

come patologie dal decorso cronico e a prognosi non favorevole. La paziente

pertanto necessiterà di regolari controlli medici e potrà andare incontro a

periodi di recidiva o riesacerbazione delle varie patologie da cui è affetta.

Tale condizione, come già citato precedentemente, incide in maniera

evidentemente negativa sulle possibilità di fornire una prestazione regolare e

continuativa e quindi di poter realisticamente utilizzare la eventuale restante

capacità lavorativa.” (Doc. A5)

Chiamato a prendere posizione in merito ai

certificati medici prodotti dall’assicurata, il SMR, e meglio la dr.ssa __________,

ha ritenuto opportuno sottoporre il referto del dr. __________ al vaglio del

dr. __________ autore del consulto peritale psichiatrico (cfr. doc. VI/3).

Con scritto del 1° febbraio 2011, il dr. __________

ha risposto:

"

Ho preso visione della documentazione medica

allegata e delle domande poste dalla dr.ssa __________ del SMR nel rapporto redatto

in data 25.01.2011. In particolare in merito a quanto riportato dallo

psichiatra curante dell’assicurata dr. __________ nel suo scritto del

21.12.2010 prendo atto che egli sostanzialmente concorda sia con

l’inquadramento diagnostico da me formulato nel consulto psichiatrico inserito

alla perizia SAM sia con la descrizione da me fatta dell’evoluzione della

malattia dell’assicurata sia sul giudizio prognostico della stessa. Per quel

che riguarda le discrepanze tra i giudizi queste si limitano quindi alla

diversa valutazione della capacità lavorativa psichiatrica dell’assicurata. Per

quanto mi concerne, sono giunto a stimare una incapacità lavorativa del 40%

prendendo come elemento psicopatologico invalidante l’elemento relativo alla

depressione cronica di entità lieve del tono dell’umore sulla base della quale

si inscrivono gli episodi depressivi di intensità maggiore che sono comunque

stati circoscritti nel corso del tempo. La distimia persistente di base

unitamente al disturbo della personalità rappresentano a mio modo di vedere il

nucleo della patologia depressiva dell’assicurata e gli elementi

psicopatologici che riducono la sua capacità lavorativa. La malattia psichica

descritta erode in una certa misura la funzionalità strumentale dell’assicurata

riducendone in parte la caricabilità ma lasciandole comunque pressoché intatta

l’affidabilità, l’adattabilità, la comunicatività, la spinta motivazionale e la

capacità di investire le proprie energie residue nella realtà circostante.

Queste elencate sono le risorse spendibili dall’assicurata dal lato psichico.

Ritengo che il grado di incapacità lavorativa

psichiatrica designato non sia cumulabile con quello causato da patologie

somatiche.”

(Doc. VI/2)

Nelle annotazioni del 1° febbraio 2011, il dr. D.

__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________,

psichiatra del SMR, hanno osservato:

"

Assicurata peritata in ambito SAM 7.2010,

ritenuta abile al 50% quale segretaria come in precedenza

Diagnosi:

- sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media

gravità F33.0

- disturbo della personalità misto F61.0

- sindrome di Sjögren

- cardiopatia ischemica

▪ Stato dopo infarto nel 2001

▪ Stato dopo PTCA

Decisione UAI del 26.11.2010: nessun aumento del

grado AI

Ricorso:

documentazione presentata:

rapporto dr. __________ del 4.1.2011:

o

egli conferma la sua valutazione di una IL del

100%

o

egli critica in particolare la valutazione

cardiologica

rapporto dr. __________ del 29.12.2010 e

precedente rapporto del 24.9.2010:

o

egli la ritiene inabile al 50% dal punto di

vista reumatologico

breve certificato Prof. __________ del 16.12.2010

e del 26.10.2010:

o

egli ritiene l’assicurata inabile al 70%-75%

rapporto dr. __________ del 21.12.2010:

o

viene menzionata la diagnosi di sindrome

depressiva grave F32.2 e disturbo della personalità misto F61

o

egli ritiene che la CL residua non sia

sfruttabile a causa delle prevedibili ricadute dovute alla fluttuazione della

problematica psichiatrica

rapporto del dr. __________ 01.02.2011 dopo

richiesta SMR

dopo presa visione della documentazione (rapporto

dr. __________) conferma la propria valutazione e la IL del 40%, argomentandola

In conclusione, la documentazione medica agli

atti non modifica le conclusioni mediche basate sulla perizia pluridisciplinare

SAM del 7.2010 ma esprime apprezzamento differente dei vari curanti rispetto

alla valutazione peritale.” (Doc. VI/1)

2.10. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

Considerandi

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.11

Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di

salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta

analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari

ulteriori accertamenti per poter prendere una decisione con sufficiente

cognizione di causa.

Nonostante

l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione pluridisciplinare,

questo Tribunale ritiene di non potersi fondare sul referto peritale dei medici

del SAM del 23 agosto 2010 per stabilire quali siano i disturbi

dell’interessata e l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità

lavorativa residua.

Nelle annotazioni mediche del 2 novembre 2010 e

del 12 novembre 2010, il dr. __________ del SMR ha ritenuto che la

documentazione medica prodotta dall’assicurata non abbia apportato elementi

clinici oggettivi che permettano di oggettivare un sostanziale peggioramento

dello stato di salute dell’interessata rispetto a quanto valutato dai medici

del SAM nella perizia pluridisciplinare del 23 agosto 2010 (doc. 91-1 e 94-1).

Il rappresentante dell’assicurata ha contestato

queste conclusioni del medico SMR, trasmettendo una serie di referti medici a

dimostrazione di un peggioramento dello stato di salute dell’interessata, da

considerare quindi inabile al lavoro in misura superiore a quanto ritenuto dai

medici del SAM (doc. A2-5).

Nonostante queste contestazioni del

rappresentante dell’assicurata, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del

SMR - dopo avere ritenuto opportuno richiedere una presa di posizione in merito

ai referti medici prodotti dall’assicurata unicamente al consulente psichiatra,

dr. __________ - nelle annotazioni del 1° febbraio 2011, hanno ribadito che la

documentazione medica prodotta dall’insorgente non ha oggettivato nuovi

elementi clinici atti a dimostrare un peggioramento dello stato di salute dell’interessata,

ma si limitano ad esprimere solo un diverso apprezzamento dei disturbi fornito

dai curanti rispetto a quanto valutato dai medici del SAM (doc. VI/1).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene,

contrariamente a quanto stimato dai medici del SMR, che le patologie

dell’interessata necessitino di ulteriori approfondimenti.

2.11.1

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.11.2

Nel

caso di specie, dal profilo psichiatrico, secondo il consulente psichiatra del

SAM, dr. __________, l’assicurata, affetta da “sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.0);

disturbo di personalità ricorrente (ICD10-F61.0)”, presenta un’inabilità lavorativa del 40% (doc. 77-24).

Di parere divergente lo psichiatra curante, dr. __________,

a mente del quale l’assicurata, affetta da “sindrome depressiva grave

(ICD10-F32.2) e disturbo di personalità ricorrente (ICD10-F61.0)”, è da

considerare totalmente inabile al lavoro (doc. A5).

I medici

del SMR hanno ritenuto opportuno sottoporre le critiche del dr. __________ al

dr. __________, per una sua presa di posizione. Quest’ultimo, nello scritto del

1° febbraio 2011, ha evidenziato di avere considerato il grado di invalidità

dell’assicurata del 40% “prendendo come elemento psicopatologico invalidante

l’elemento relativo alla depressione cronica di entità lieve del tono dell’umore

sulla base della quale si inscrivono gli episodi depressivi di intensità

maggiore che sono comunque stati circoscritti nel corso del tempo” (doc. VI/2).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta

(cfr. consid. 2.11.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della

divergenza di valutazione quanto alle conseguenze delle patologie

dell’interessata sulla sua capacità lavorativa residua - non sia possibile, in

mancanza di ulteriori approfondimenti, stabilire con precisione quale sia l’esigibilità

lavorativa dell’interessata.

Già solo da questo profilo gli atti vanno quindi

rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia psichiatrica da parte

del Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia

l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità

lavorativa della ricorrente.

2.11.3

Quanto

all’aspetto somatico, i medici del SAM hanno considerato l’assicurata inabile

al lavoro globalmente nella misura del 50%, precisando che ella presenta

un’inabilità lavorativa del 50% dal profilo reumatologico, mentre dal profilo

cardiologico va considerata totalmente abile al lavoro nello svolgimento di

attività leggere, così pure dal profilo dermatologico.

Di parere

divergente i curanti dell’assicurata, a mente dei quali, per contro,

l’interessata deve essere considerata, secondo il dr. __________ inabile al

lavoro nella misura del 100% (cfr. doc. A2) o, secondo il Prof. __________,

quantomeno nella misura del 70%-75% (doc. A4).

Al riguardo, il TCA evidenzia innanzitutto che, nonostante

le critiche esposte dal dr. __________ e dal Prof. __________, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR, anziché richiedere una presa di posizione ai

medici del SAM anche con riferimento agli aspetti somatici, come già fatto con

riferimento all’aspetto psichiatrico, contattando il dr. __________, hanno omesso

di compiere ulteriori approfondimenti, limitandosi ad osservare che gli scritti

dei curanti esprimono un “apprezzamento differente dei vari curanti rispetto

alla valutazione peritale” (doc. VI/1).

Il TCA,

in mancanza di ulteriori approfondimenti specialistici, non può concordare con

queste considerazioni dei medici del SMR.

Infatti, è vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA

U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Pertanto, in

ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio

2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Va tuttavia sottolineato che i medici curanti, in

particolare il dr. __________, non si è limitato a genericamente contestare la

valutazione peritale del 23 agosto 2010 dei medici del SAM, ma ha fornito una

serie di elementi puntuali di critica nei confronti della valutazione peritale

cardiologica del dr. __________ e di quella reumatologica del dr. __________,

sottolineando l’importanza di “attirare l’attenzione sulla perizia cardiologica

e che si presterebbe a contestazione, ma anche a quella reumatologica

immunologica. La parte psichiatrica dovrebbe essere trattata in modo separato

in quanto il disturbo di personalità e la sindrome depressiva ricorrente non

hanno niente in comune con le malattie internistiche” (doc. A2)”.

In tale

contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio

sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se

specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di

sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti

del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di

osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer

3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Alla luce

delle considerazioni esposte dal dr. __________ e dal Prof. __________ – che,

inspiegabilmente secondo questo Tribunale, non sono state sottoposte al vaglio

dei medici del SAM per una presa di posizione da parte degli specialisti autori

della perizia pluridisciplinare del 23 agosto 2010 - il TCA, in applicazione

della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009,

pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.11.1.), non può, in

mancanza di ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quali siano le patologie dell’interessata e

l’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.

Tutti

questi aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite

l’esecuzione di una nuova accurata ed esaustiva perizia pluridisciplinare.

2.12

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare al fine

di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa della ricorrente. In tale contesto, i periti dovranno, in

particolare, dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati,

esprimersi a proposito della questione della cumulabilità o dell’integrazione

dei singoli gradi di incapacità lavorativa dell’interessata nei vari ambiti

(cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p.

485; I 606/03 del 19 agosto 2005; I 514/06

del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45; su questo

argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag. 203 e segg. (245-249)).

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 26 novembre 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.12..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster