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Decisione

32.2011.102

Revisione della rendita. Confermata la valutazione del SAM e del SMR che attesta un miglioramento del grado d'invalidità e la successiva soppressione della rendita. Mancanza di collaborazione dell'ass

4 novembre 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e

del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3).

D'altra

parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a

livello amministrativo

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di

divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a

livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Il

TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1.

settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nel caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia

di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del

1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questa Corte non ha

motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente la valutazione

pluridisciplinare del SAM, i cui periti hanno compiutamente valutato le

differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità

lavorativa dell’80% tanto nella sua attività abituale di venditore quanto in

un’attività adeguata. Del resto, l’insorgente non ha sollevato delle contestazioni

in merito.

Anche

riguardo all’aggiornamento delle patologie fatte dal SMR nel giugno 2010,

questa Corte non può che aderire e questo per i seguenti motivi.

2.7.1.La problematica cardiologica è stata

esaminata dallo specialista dr. __________, il quale ha riscontrato una

cardiopatia ischemica con buon compenso di circolo e frazione d’eiezione conservata.

Egli ha riportato i dolori toracici fatti valere dall’assicurato, specificano

che non si tratta irradiazione degli stessi. Tale patologia non è stata

considerata invalidante dal dr. __________, come del resto anche risulta dal

rapporto 15 marzo 2010 del dr. __________, anch’egli specialista in cardiologia

(doc. AI 52). Pertanto, rispetto alla perizia del SAM, la situazione è rimasta

invariata. Infatti, il perito dr. __________ nel referto 14 luglio 2008 aveva

concluso per una piena abilità in tutte le professioni rispettose delle

limitazioni cardiache (da evitare sforzi a forte componente isometrica di grado

moderato-pesante; doc. AI 32.24).

L’8 febbraio 2011, a seguito di una progressione della malattia

coronarica, è stata eseguita una coronarografia con impianto di stent, dall’esito

finale buono (cfr. rapporto del __________, doc. B). Al riguardo, con

osservazioni 18 aprile 2011 il dr. __________ del SMR ha rettamente concluso

che si è trattato di un peggioramento temporaneo, risolto con l’impianto di uno

stent (doc. IVbis). La situazione cardiaca non è pertanto da ritenere

invalidante e rispecchia quanto accertato dal SAM. Tale conclusione è del resto

confermata dalla cartella clinica del dr. __________ (psichiatra curante), in

particolare quando riporta il contenuto della telefonata del 13 aprile 2011 con

il cardiologo __________, il quale aveva sostenuto che “non vi sono i

presupposti per un’AI dal punto di vista cardiologico”, escludendo infatti

una recidiva in quanto “ non crede che la dilatazione non sia stata fatta,

come accusa il paziente” (doc. E p. 6).

2.7.2. Nell’ambito

della perizia SAM la componente psichica è stata esaminata dal dr. __________.

Nel suo rapporto 28 maggio 2008, posta la diagnosi di sindrome da

disadattamento con umore depresso (ICD 10-F43.2), egli ha quantificato

un’incapacità lavorativa del 20%, consigliando la ripresa di un trattamento specialistico

per lavorare sui problemi psicologici di base e rinforzare l’autostima (doc. AI

32-21).

Con scritto 26 gennaio 2010 il dr. __________, psichiatra curante,

ha sostenuto un peggioramento della componente extra

somatica, evidenziando:

"

(…)

Patologia psichiatrica. Il paziente mi consulta quale psichiatra il

17.09.2010. Constato uno stato somato-psichico generale molto ridotto nelle sue

funzioni. Rispetto alla valutazione del collega __________ del 28.05.2008, noto

un peggioramento importante della sintomatologia. L'espressione del viso

varia da "sofferente" a "bloccata", spesso ha forte sudorazione

e altrettanto spesso il paziente non riesce a trattenersi dal pianto. A volte

esplode in una forte rabbia. L'umore è nettamente basso, idee suicidali sono la

regola. La capacità di trovare piacere e interesse è pressoché nulla. Il paziente

si sente stanco, privo di forze, ansioso. L'autostima e la fiducia in se stesso

sono assenti; il paziente si sente una nullità e si autocritica. La

psicomotricità oscilla tra una forte agitazione con scatti di rabbia e un

rallentamento e 'congelamento'.

Vi è una marcata riduzione della libido e una mancanza di capacità d'erezione.

Il signor __________, dell'Ufficio regionale di

collocamento di __________, mi telefona all'inizio dell'anno molto preoccupato

per il paziente; egli lo vede sempre di più abbattuto, la situazione complessiva

è peggiorata ed in pratica non è "collocabile". Il paziente, nelle

sue ricerche di un impiego, quando si presenta nei negozi perde il controllo;

questa perdita di controllo avviene pure durante il gioco delle carte con

amici.

Il paziente non riesce a gestire la sua situazione e

scivola sempre di più in una depressione grave." (Doc. AI 48-2)

Nell’ambito

della valutazione SMR del 9 giugno 2010 il dr. __________, specialista in

psichiatrica, ha innanzitutto fatto presente che dopo 20 minuti di colloquio

l’assicurato si è rifiutato di continuare, non opponendosi comunque all’esame

reumatologico e cardiologico. Egli ha poi rilevato che:

"

(…)

Alla luce dell'impossibilità di affrontare qualunque

argomento, se non soggettivi dolori precordiali, la mia valutazione si basa sia

sul breve colloquio con l'assicurato che sulla documentazione in dossier.

Mi trovo tuttavia in difficoltà, dal lato oggettivo, a

sostenere la posizione del curante Dr. __________ di uno stato

ansioso-depressivo che sta "scivolando" verso la depressione grave

con IL 100% continua dal febbraio 2005.

Il rifiuto di collaborazione non è, infatti, un

segno di depressione del tono dell'umore di qualsiasi gravità. In alcune

culture, un atteggiamento nervoso e aggressivo può essere un equivalente

depressivo, vi possono dunque essere risposte verbalizzate in modo eccessivo,

ma non il rifiuto del colloquio stesso. Anzi, il soggetto usa un atteggiamento

"esagerato" per attirare l'attenzione dell'interlocutore. Pur

nell'evidente impossibilità di raccogliere ulteriori elementi dal colloquio, ho

effettuato un confronto con la valutazione PSI del Dr. __________, rispettivamente

la descrizione della giornata raccolta dal medico SAM. (…)" (Doc. AI

57/6-7)

Dopo

aver eseguito un confronto con i dati della perizia SAM, il dr. __________ ha

concluso:

"

(…)

In particolare, si nota che l'assicurato mostra ansia,

tensione interna, ma non un tono dell'umore depresso; l'atteggiamento era

collaborante, ora nettamente oppositivo, non collaborante.

Una volta deciso di non continuare con l'esplorazione

psichiatrica, l'assicurato ha acconsentito, senza atteggiamenti di opposizione,

alla valutazione reumatologica, rispettivamente cardiologia. In particolare, ha

acconsentito a che il Prof. __________ valutasse la situazione sotto sforzo,

seguendolo per due rampe di scale in salita (circa 60 scalini).

La visita nel suo complesso si è conclusa alle ore

9.50.

In conclusione, pur nei suoi limiti, la valutazione

odierna permette di osservare discrepanze con l'osservazione SAM,

rispettivamente con il curante, Dr. __________.

Lo status psichico è sovrapponibile alla perizia

psichiatrica Dr. __________ (SAM 2008).

Diagnosi:

· Sindrome del dolore cronico verosimilmente di natura

somatoforme. (…)" (Doc. AI 57-9)

Al

riguardo, l’assicurato sostiene:

"

(…)

L'aggiornamento del rapporto SAM (recte: SMR) mette in

luce come il ricorrente abbia problemi nell'addormentamento e in genere del

sonno. Più di una volta emerge anche come dovendo rimanere attento in un

discorso vuoi professionale vuoi personale, si innervosisca. Ciò è messo in

luce anche in occasione di incontri per la ricerca di impiego. I medici del SAM

(recte: SMR) escludono la depressione perché l'assicurato non è stato

collaborativo.

Ora, tale visione è verosimilmente il frutto di

un'impressione errata e semplicistica data da un singolo incontro. Il

ricorrente non sente di riconoscere questa critica. Anzi, ha sempre dimostrato

di essere disponibile nei confronti dell'autorità. Inoltre occorre ricordare

che il ricorrente non è nuovo a patologie psichiatriche (anche per quel motivo

era stata erogata la rendita). Non solo, tale malessere di natura psichica è

intimamente legato alla problematica cardiaca.

La conclusione dei medici del SAM (recte: SMR) non è

concludente, anche perché in sostanza dimentica di confrontarsi con gli atti.

Il ricorrente è stato colpito in giovane età da più infarti e le carenze dal

profilo cardiaco aumentano sempre di più. È quindi comprensibile un'ansia che

va aumentando. Un'angoscia emersa ancora recentemente in occasione della visita

al __________ (Doc. B). Del resto da un rifiuto di collaborazione nulla

può emergere in senso per sé stante sfavorevole.

Potrebbe anche solo essere una reazione umanamente

comprensibile a fronte di una situazione di evidente stress emotivo, che crea

un blocco di natura comunicativa. Anche sotto questo profilo l'incarto va

completato con una valutazione psichica completa. (…)" (Doc. I)

Ora,

il dr. __________ ha individuato l’assenza di una connotazione del tono

dell’umore depresso nel rifiuto di collaborazione dell’assicurato (e di rifiuto

si tratta: “ A questo punto, all’improvviso, l’assicurato si fa oppositivo,

alza la voce, si rifiuta di continuare affermando, con parole scurrili, di

essere nervoso”; cfr. rapporto 9 giugno 2010 p. 8; doc. AI 57-6), precisando

che l’interessato “mostra ansia, tensione interna, ma non un tono dell’umore

depresso; l’atteggiamento era collaborante, ora nettamente oppositivo, non

collaborante” (cfr. sopra).

Questo

TCA non misconosce che dal 2005 è presente una componente depressiva dell’umore

(confermata anche nella perizia 31 luglio 2008 del SAM), come pure è

consapevole dei limiti delle conclusioni tratte dal dr. __________ del SMR dovuti

– va ricordato – al rifiuto di collaborare (al riguardo non è rilevante affermare,

come sostenuto nel ricorso, di aver dimostrato di essere sempre disponibile nei

confronti dell’autorità).

In

questo contesto, è tuttavia determinante che, come dettagliatamente esposto nel

rapporto 9 giugno 2010, lo status psichico descritto dal dr. __________ corrisponde

a quello riscontrato dal dr. __________ nella perizia SAM (doc. AI 57-8).

Pertanto, la conclusione del medico SMR di ritenere lo status psichico sovrapponibile

a quello del perito psichiatra, appare corretta.

2.7.3. Visto

quanto sopra, dalla valutazione del SMR non sono emersi elementi atti a

modificare le conclusioni peritali del SAM.

Inoltre,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e ivi riferimenti), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b) che il ricorrente presenta un’abilità al lavoro

dell’80% sia nella sua originaria attività lucrativa che in altre attività

adeguate.

2.8. Per

quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà, dal momento che l’assicurato

presenta un’incapacità lavorativa del 20% nella propria attività di venditore e

come addetto al rifornimento di merce ed in altre attività confacenti, è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114 V 313 consid. 3a e ivi riferimenti; STF 9C_856/2010

del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006.).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola

il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b;

STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D.,

del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Pertanto, il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire mettendo a frutto

la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 80% del reddito realizzabile

senza il danno alla salute, ciò che non apre il diritto ad una rendita.

Alla

stessa percentuale d’invalidità del 20% si giunge anche mediante il raffronto

dei redditi, così come operato dal consulente in integrazione professionale nel

rapporto 1° dicembre 2008 (doc. AI 36). Inoltre va fatto presente che, pur

volendo considerare una riduzione sociale massima del 25% in luogo del 5%

riconosciuto dal consulente, l’assicurato non beneficerebbe del diritto alla

rendita [56'882 – 36'086.-- (salario statistico di fr. 60'144 meno 25% di

deduzione sociale e meno 20% relativo all’incapacità lavorativa medico-teorica)

x 100 : 56'882 = 36, 5%).

Visto il rilevante miglioramento della situazione

valetudinaria rispetto alla decisione 14 dicembre 2006, rettamente l’Ufficio AI

ha soppresso la rendita dal 1° aprile 2011 (il primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione contestata; art. 88bis cpv.

Considerandi

2.

lett. a OAI).

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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