32.2011.102
Revisione della rendita. Confermata la valutazione del SAM e del SMR che attesta un miglioramento del grado d'invalidità e la successiva soppressione della rendita. Mancanza di collaborazione dell'ass
4 novembre 2011Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.102
Data decisione, Autorità:
04.11.2011, TCA
Titolo:
Revisione della rendita. Confermata la valutazione del SAM e del SMR che attesta un miglioramento del grado d'invalidità e la successiva soppressione della rendita. Mancanza di collaborazione dell'assicurato durante la visita psichiatrica
OBBLIGO DI COLLABORARE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.102
BS/sc
Lugano
4 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 febbraio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1a, classe 1966, precedentemente attivo quale addetto al rifornimento di merce
e venditore presso una catena di negozi di abbigliamento, è stato posto al
beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio 2006 a seguito di patologie di natura cardiaca, reumatologica e psichiatrica (cfr. decisione 14 dicembre
2006 in doc. AI 18, per le motivazioni cfr. doc. AI 17).
1.2. Nell’agosto
2007 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 19).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM dal cui rapporto 31 luglio 2008 è risultato un miglioramento
della situazione valetudinaria nel senso di un’inabilità lavorativa del 20%
nella propria ed in altre attività (doc. AI 32), con progetto di decisione 17
luglio 2009 l’amministrazione ha soppresso la rendita non presentando
l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 40).
A
seguito di un peggioramento delle condizioni di salute segnalate dallo psichiatra
curante (cfr. scritto 29 luglio 2009 in doc. AI 41; rapporto 26 gennaio 2010
doc. AI 48), l’amministrazione ha proceduto ad una nuova valutazione reumatologica,
cardiologica e psichiatrica operata del proprio servizio medico (SMR). Con rapporto
9 giugno 2010 il SMR ha concluso che dal punto di vista internistico,
cardiologico e reumatologico l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del
20% (doc. AI 57-9).
Di
conseguenza, con decisione 16 febbraio 2011, in sostituzione della precedente pronunzia del 7 febbraio 2011, l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della
rendita, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 64).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite del suo
legale, insorge al TCA postulandone l’annul- lamento e chiedendo (implicitamente)
il ripristino della rendita intera. In via subordinata postula il rinvio degli
atti all’Ufficio AI per eseguire ulteriori accertamenti e rendere un nuovo giudizio.
L’insorgente contesta la residua capacità lavorativa medico-teorica valutata
dal SMR, nonché la determinazione del reddito da invalido. Dei singoli motivi
verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la valutazione medica ed economica.
1.5. L’11
e 12 maggio 2011 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni alla
risposta di causa, producendo nel contempo documentazione medica (VI e VII). Su
richiesta del TCA, il 23 maggio 2011 l’amministrazione ha preso posizione in
merito alla citata documentazione (IX).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. In
lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la
rendita AI dell’assicurato.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
2.5. Nel
caso in esame, nell’ambito della revisione l'Ufficio AI ha disposto una perizia
multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 31 luglio 2008 (doc. Al 32)
risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate
le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a
consulti specialistici esterni d’ordine cardiologico (dr. __________),
reumatologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________).
Sulla
base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza
presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Malattia coronarica bivasale con:
- angina pectoris stabile CCS II,
- esiti d'infarto miocardico
posterobasale (02.2005),
- stato dopo PTCA e stenting
di una stenosi complessa subtotale del RCX media e di stenosi filiforme della
RCA prossimale il 10.11.2005.
Fattori di rischio cardiovascolari:
- abuso nicotinico,
- ipertensione arteriosa,
- dislipidemia,
- familiarità,
Sindrome da disadattamento con umore depresso.
Sindrome del dolore cronico verosimilmente di natura
somatoforme.
Artralgia al polso sin. d'origine non chiara:
- DD: possibile presenza di un ganglio
articolare in sede dorsale, nell'ambito della diagnosi precedente. (…)"
(Doc. AI 32/10-11)
Tenuto
conto dei singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurato abile
all’80%, da intendersi quale rendimento ridotto nell’arco dell’intera giornata
lavorativa, nella sua precedente attività di venditore. In merito alle
conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno evidenziato:
"
(…)
L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre
attività. Dal punto di vista reumatologico non vi sono limitazioni funzionali.
Dal punto di vista cardiologico il nostro consulente ritiene l'A. allo stadio
attuale completamente abile al lavoro per delle attività che comportano uno
sforzo fisico di tipo prevalentemente dinamico sino a moderato, mentre sono da
evitare gli sforzi a forte componente isometrica di grado moderato-pesante.
Tenendo in considerazione che dal punto di vista
psichiatrico il nostro consulente valuta un'incapacità lavorativa nella misura
del 20% in qualsiasi attività, giungiamo alla conclusione che in un'altra attività
più adatta, che tiene in considerazione quanto detto sopra, la capacità
lavorativa globale è da considerare nella misura dell'80%, intesa come riduzione
del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Sulla base
dell'elevata capacità lavorativa residua e del parere del nostro consulente
psichiatra non riteniamo indicati provvedimenti d'integrazione professionale.
(…)" (Doc. AI 32-15)
A
seguito della segnalazione da parte dello psichiatra curante, dr. __________,
di un peggioramento della componente extrasomatica e dopo aver aggiornato la
documentazione medica, l’assicurato è stato visto dal SMR per una valutazione
reumatologica, cardiologica e psichiatrica.
Con
rapporto 9 giugno 2010 i medici dr. __________ (FMH in medicina interna), __________
(FMH in psichiatrica e psicoterapia) e __________ (FMH in medicina interna e
cardiologia) hanno concluso come segue:
"
(…)
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 44 anni in buone condizioni generali.
Cardiopatia ischemica con buon compenso di circolo e frazione d'elezione
conservata. Vengono lamentati dall'assicurato saltuari dolori toracici di tipo
aspecifico e puntiformi. Nessuna irradiazione del dolore. Inoltre, dispnea
presente soprattutto nelle ore prima dell'addormentamento alla sera. Episodi di
probabile extrasistolia sintomatica benigna, Inoltre, l'assicurato, dal punto
di vista reumatologico riferisce come unica sintomatologia un dolore presente
con frequenza alle piccole articolazioni delle mani e alle piccole
articolazioni dei piedi soprattutto durante la deambulazione. Tale
sintomatologia non corrisponde ad alcuna localizzazione sinovitica o ad alcuna
limitazione funzionale delle localizzazioni citate.
Viene documentato un pregresso episodio di lombalgia su
piccola ernia discale L5-S1 (vedi rapporto medico del Dr. __________ del
21.08.2009). L'assicurato, dal punto di vista lombare risulta oggi essere asintomatico.
L'obiettività del rachide risulta essere negativa.
La valutazione clinica odierna permette di definire i
limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in allegato.
Limitazioni determinate solo dalla nota sindrome del dolore cronico.
Dal punto di vista internistico, cardiologico e
reumatologico l'assicurato presenta una IL del 20% giustificata da una sindrome
da stanchezza cronica.
Prognosi favorevole dal punto di vista cardiologico e
reumatologico.
Si allega esame della funzionalità fisica e modulo per
la misurazione dell'escursione articolare.
Le conclusioni cliniche del presente rapporto medico
SMR vengono definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e degli accertamenti
approfonditi a disposizione." (Doc. AI 57-9)
Ritenuta
dunque la valutazione del SMR sovrapponibile alla perizia SAM, l’Ufficio AI ha
di conseguenza soppresso la rendita.
L’assicurato
contesta la valutazione del SMR ritenendo come insufficienti sia la valutazione
cardiologica che quella psichiatrica.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati
Fatti
i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1.
settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nel caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia
di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del
1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questa Corte non ha
motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente la valutazione
pluridisciplinare del SAM, i cui periti hanno compiutamente valutato le
differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una
conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce una capacità
lavorativa dell’80% tanto nella sua attività abituale di venditore quanto in
un’attività adeguata. Del resto, l’insorgente non ha sollevato delle contestazioni
in merito.
Anche
riguardo all’aggiornamento delle patologie fatte dal SMR nel giugno 2010,
questa Corte non può che aderire e questo per i seguenti motivi.
2.7.1.La problematica cardiologica è stata
esaminata dallo specialista dr. __________, il quale ha riscontrato una
cardiopatia ischemica con buon compenso di circolo e frazione d’eiezione conservata.
Egli ha riportato i dolori toracici fatti valere dall’assicurato, specificano
che non si tratta irradiazione degli stessi. Tale patologia non è stata
considerata invalidante dal dr. __________, come del resto anche risulta dal
rapporto 15 marzo 2010 del dr. __________, anch’egli specialista in cardiologia
(doc. AI 52). Pertanto, rispetto alla perizia del SAM, la situazione è rimasta
invariata. Infatti, il perito dr. __________ nel referto 14 luglio 2008 aveva
concluso per una piena abilità in tutte le professioni rispettose delle
limitazioni cardiache (da evitare sforzi a forte componente isometrica di grado
moderato-pesante; doc. AI 32.24).
L’8 febbraio 2011, a seguito di una progressione della malattia
coronarica, è stata eseguita una coronarografia con impianto di stent, dall’esito
finale buono (cfr. rapporto del __________, doc. B). Al riguardo, con
osservazioni 18 aprile 2011 il dr. __________ del SMR ha rettamente concluso
che si è trattato di un peggioramento temporaneo, risolto con l’impianto di uno
stent (doc. IVbis). La situazione cardiaca non è pertanto da ritenere
invalidante e rispecchia quanto accertato dal SAM. Tale conclusione è del resto
confermata dalla cartella clinica del dr. __________ (psichiatra curante), in
particolare quando riporta il contenuto della telefonata del 13 aprile 2011 con
il cardiologo __________, il quale aveva sostenuto che “non vi sono i
presupposti per un’AI dal punto di vista cardiologico”, escludendo infatti
una recidiva in quanto “ non crede che la dilatazione non sia stata fatta,
come accusa il paziente” (doc. E p. 6).
2.7.2. Nell’ambito
della perizia SAM la componente psichica è stata esaminata dal dr. __________.
Nel suo rapporto 28 maggio 2008, posta la diagnosi di sindrome da
disadattamento con umore depresso (ICD 10-F43.2), egli ha quantificato
un’incapacità lavorativa del 20%, consigliando la ripresa di un trattamento specialistico
per lavorare sui problemi psicologici di base e rinforzare l’autostima (doc. AI
32-21).
Con scritto 26 gennaio 2010 il dr. __________, psichiatra curante,
ha sostenuto un peggioramento della componente extra
somatica, evidenziando:
"
(…)
Patologia psichiatrica. Il paziente mi consulta quale psichiatra il
17.09.2010. Constato uno stato somato-psichico generale molto ridotto nelle sue
funzioni. Rispetto alla valutazione del collega __________ del 28.05.2008, noto
un peggioramento importante della sintomatologia. L'espressione del viso
varia da "sofferente" a "bloccata", spesso ha forte sudorazione
e altrettanto spesso il paziente non riesce a trattenersi dal pianto. A volte
esplode in una forte rabbia. L'umore è nettamente basso, idee suicidali sono la
regola. La capacità di trovare piacere e interesse è pressoché nulla. Il paziente
si sente stanco, privo di forze, ansioso. L'autostima e la fiducia in se stesso
sono assenti; il paziente si sente una nullità e si autocritica. La
psicomotricità oscilla tra una forte agitazione con scatti di rabbia e un
rallentamento e 'congelamento'.
Vi è una marcata riduzione della libido e una mancanza di capacità d'erezione.
Il signor __________, dell'Ufficio regionale di
collocamento di __________, mi telefona all'inizio dell'anno molto preoccupato
per il paziente; egli lo vede sempre di più abbattuto, la situazione complessiva
è peggiorata ed in pratica non è "collocabile". Il paziente, nelle
sue ricerche di un impiego, quando si presenta nei negozi perde il controllo;
questa perdita di controllo avviene pure durante il gioco delle carte con
amici.
Il paziente non riesce a gestire la sua situazione e
scivola sempre di più in una depressione grave." (Doc. AI 48-2)
Nell’ambito
della valutazione SMR del 9 giugno 2010 il dr. __________, specialista in
psichiatrica, ha innanzitutto fatto presente che dopo 20 minuti di colloquio
l’assicurato si è rifiutato di continuare, non opponendosi comunque all’esame
reumatologico e cardiologico. Egli ha poi rilevato che:
"
(…)
Alla luce dell'impossibilità di affrontare qualunque
argomento, se non soggettivi dolori precordiali, la mia valutazione si basa sia
sul breve colloquio con l'assicurato che sulla documentazione in dossier.
Mi trovo tuttavia in difficoltà, dal lato oggettivo, a
sostenere la posizione del curante Dr. __________ di uno stato
ansioso-depressivo che sta "scivolando" verso la depressione grave
con IL 100% continua dal febbraio 2005.
Il rifiuto di collaborazione non è, infatti, un
segno di depressione del tono dell'umore di qualsiasi gravità. In alcune
culture, un atteggiamento nervoso e aggressivo può essere un equivalente
depressivo, vi possono dunque essere risposte verbalizzate in modo eccessivo,
ma non il rifiuto del colloquio stesso. Anzi, il soggetto usa un atteggiamento
"esagerato" per attirare l'attenzione dell'interlocutore. Pur
nell'evidente impossibilità di raccogliere ulteriori elementi dal colloquio, ho
effettuato un confronto con la valutazione PSI del Dr. __________, rispettivamente
la descrizione della giornata raccolta dal medico SAM. (…)" (Doc. AI
57/6-7)
Dopo
aver eseguito un confronto con i dati della perizia SAM, il dr. __________ ha
concluso:
"
(…)
In particolare, si nota che l'assicurato mostra ansia,
tensione interna, ma non un tono dell'umore depresso; l'atteggiamento era
collaborante, ora nettamente oppositivo, non collaborante.
Una volta deciso di non continuare con l'esplorazione
psichiatrica, l'assicurato ha acconsentito, senza atteggiamenti di opposizione,
alla valutazione reumatologica, rispettivamente cardiologia. In particolare, ha
acconsentito a che il Prof. __________ valutasse la situazione sotto sforzo,
seguendolo per due rampe di scale in salita (circa 60 scalini).
La visita nel suo complesso si è conclusa alle ore
9.50.
In conclusione, pur nei suoi limiti, la valutazione
odierna permette di osservare discrepanze con l'osservazione SAM,
rispettivamente con il curante, Dr. __________.
Lo status psichico è sovrapponibile alla perizia
psichiatrica Dr. __________ (SAM 2008).
Diagnosi:
· Sindrome del dolore cronico verosimilmente di natura
somatoforme. (…)" (Doc. AI 57-9)
Al
riguardo, l’assicurato sostiene:
"
(…)
L'aggiornamento del rapporto SAM (recte: SMR) mette in
luce come il ricorrente abbia problemi nell'addormentamento e in genere del
sonno. Più di una volta emerge anche come dovendo rimanere attento in un
discorso vuoi professionale vuoi personale, si innervosisca. Ciò è messo in
luce anche in occasione di incontri per la ricerca di impiego. I medici del SAM
(recte: SMR) escludono la depressione perché l'assicurato non è stato
collaborativo.
Ora, tale visione è verosimilmente il frutto di
un'impressione errata e semplicistica data da un singolo incontro. Il
ricorrente non sente di riconoscere questa critica. Anzi, ha sempre dimostrato
di essere disponibile nei confronti dell'autorità. Inoltre occorre ricordare
che il ricorrente non è nuovo a patologie psichiatriche (anche per quel motivo
era stata erogata la rendita). Non solo, tale malessere di natura psichica è
intimamente legato alla problematica cardiaca.
La conclusione dei medici del SAM (recte: SMR) non è
concludente, anche perché in sostanza dimentica di confrontarsi con gli atti.
Il ricorrente è stato colpito in giovane età da più infarti e le carenze dal
profilo cardiaco aumentano sempre di più. È quindi comprensibile un'ansia che
va aumentando. Un'angoscia emersa ancora recentemente in occasione della visita
al __________ (Doc. B). Del resto da un rifiuto di collaborazione nulla
può emergere in senso per sé stante sfavorevole.
Potrebbe anche solo essere una reazione umanamente
comprensibile a fronte di una situazione di evidente stress emotivo, che crea
un blocco di natura comunicativa. Anche sotto questo profilo l'incarto va
completato con una valutazione psichica completa. (…)" (Doc. I)
Ora,
il dr. __________ ha individuato l’assenza di una connotazione del tono
dell’umore depresso nel rifiuto di collaborazione dell’assicurato (e di rifiuto
si tratta: “ A questo punto, all’improvviso, l’assicurato si fa oppositivo,
alza la voce, si rifiuta di continuare affermando, con parole scurrili, di
essere nervoso”; cfr. rapporto 9 giugno 2010 p. 8; doc. AI 57-6), precisando
che l’interessato “mostra ansia, tensione interna, ma non un tono dell’umore
depresso; l’atteggiamento era collaborante, ora nettamente oppositivo, non
collaborante” (cfr. sopra).
Questo
TCA non misconosce che dal 2005 è presente una componente depressiva dell’umore
(confermata anche nella perizia 31 luglio 2008 del SAM), come pure è
consapevole dei limiti delle conclusioni tratte dal dr. __________ del SMR dovuti
– va ricordato – al rifiuto di collaborare (al riguardo non è rilevante affermare,
come sostenuto nel ricorso, di aver dimostrato di essere sempre disponibile nei
confronti dell’autorità).
In
questo contesto, è tuttavia determinante che, come dettagliatamente esposto nel
rapporto 9 giugno 2010, lo status psichico descritto dal dr. __________ corrisponde
a quello riscontrato dal dr. __________ nella perizia SAM (doc. AI 57-8).
Pertanto, la conclusione del medico SMR di ritenere lo status psichico sovrapponibile
a quello del perito psichiatra, appare corretta.
2.7.3. Visto
quanto sopra, dalla valutazione del SMR non sono emersi elementi atti a
modificare le conclusioni peritali del SAM.
Inoltre,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
conclusione, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b, 400 e ivi riferimenti), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati, 115 V 142 consid. 8b) che il ricorrente presenta un’abilità al lavoro
dell’80% sia nella sua originaria attività lucrativa che in altre attività
adeguate.
2.8. Per
quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà, dal momento che l’assicurato
presenta un’incapacità lavorativa del 20% nella propria attività di venditore e
come addetto al rifornimento di merce ed in altre attività confacenti, è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF
114 V 313 consid. 3a e ivi riferimenti; STF 9C_856/2010
del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006.).
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola
il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b;
STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D.,
del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Pertanto, il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire mettendo a frutto
la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 80% del reddito realizzabile
senza il danno alla salute, ciò che non apre il diritto ad una rendita.
Alla
stessa percentuale d’invalidità del 20% si giunge anche mediante il raffronto
dei redditi, così come operato dal consulente in integrazione professionale nel
rapporto 1° dicembre 2008 (doc. AI 36). Inoltre va fatto presente che, pur
volendo considerare una riduzione sociale massima del 25% in luogo del 5%
riconosciuto dal consulente, l’assicurato non beneficerebbe del diritto alla
rendita [56'882 – 36'086.-- (salario statistico di fr. 60'144 meno 25% di
deduzione sociale e meno 20% relativo all’incapacità lavorativa medico-teorica)
x 100 : 56'882 = 36, 5%).
Visto il rilevante miglioramento della situazione
valetudinaria rispetto alla decisione 14 dicembre 2006, rettamente l’Ufficio AI
ha soppresso la rendita dal 1° aprile 2011 (il primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione contestata; art. 88bis cpv.
Considerandi
2.
lett. a OAI).
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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