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Decisione

32.2011.103

Nuova domanda. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica la perizia del SAM necessita di un complemento. Rinvio atti per complemento istruttorio, valutazione globale e resa di un nuovo provvedimen

16 novembre 2011Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori necessari per la stesura del ricorso. Non è, invece,

compresa l'attività svolta dal patrocinatore prima dell'emissione della

decisione impugnata, visto che il TFA, già prima dell'entrata in vigore della

LPGA, ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'assistenza giudiziaria nella

procedura amministrativa (DTF 125 V 32; DTF 117 V 408; SVR 2000 IV Nr. 18 pag.

55 = Pratique VSI 2000 pag. 164). Dal 1° gennaio 2003 l'art. 37 cpv. 4 LPGA prevede poi che nella procedura con l'assicuratore, se le circostanze lo

esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

La

nota d’onorario (per il lavoro svolto dall’avv. RA 1 nel periodo che, per le ragioni

sopra evidenziate, può qui essere considerato e, meglio, dal 3 marzo al 10

ottobre 2011) di complessivi CHF 1'614.10 (CHF 1'305.00 di onorario, CHF 189.50

di spese e CHF 119.60 di IVA) è suscettibile, alla luce della normativa (art.

61 cpv. 1 lett. g LPGA, art. 30 Lptca e il regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili [RL 3.1.1.7.1]) e della giurisprudenza (STF 8C_723/2009 del 14

gennaio 2010), di essere riconosciuta.

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del

16 agosto 2011 consid. 5).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato

nei considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1’614.10 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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