32.2011.103
Nuova domanda. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica la perizia del SAM necessita di un complemento. Rinvio atti per complemento istruttorio, valutazione globale e resa di un nuovo provvedimen
16 novembre 2011Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.103
Data decisione, Autorità:
16.11.2011, TCA
Titolo:
Nuova domanda. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica la perizia del SAM necessita di un complemento. Rinvio atti per complemento istruttorio, valutazione globale e resa di un nuovo provvedimeno. Nota d'onorario per ripetibili
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
NUOVA DOMANDA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.103
FS/sc
Lugano
16 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1 marzo
2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, casalinga dal 1990, nel mese di maggio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) problemi
di asma 2001 – problemi di schiena 1991 (…)” (doc. AI 2/1-7).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze delle inchieste economiche per le persone che
si occupano dell’economia domestica 4 agosto 2003 e 17 febbraio 2004 (doc. AI
14/1-6 e 28/1-3) nonché del rapporto d’esame clinico SMR a cura del dr. __________
del 16 ottobre 2003 (doc. AI 19/1-6) –, con decisione 19
febbraio 2004 (doc. AI 29/1-2), ha negato il diritto ad una rendita essendo il
grado d’invalidità non pensionabile.
L’amministrazione,
con decisione su opposizione 22 luglio 2004 (doc. AI 34/1-2), ha ritenuto
irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione 24 marzo 2003 interposta contro
la decisione del 19 febbraio 2004 (doc. AI 30/1).
In
esito al ricorso del 14 agosto 2004 (doc. AI 35/1-2) interposto dall’assicurata
contro la decisione su opposizione del 22 luglio 2004, questo Tribunale, con sentenza
7 settembre 2004 (doc. AI 40/1-5), lo ha dichiarato irricevibile rinviando gli
atti all’amministrazione affinché si pronunciasse sulla domanda di restituzione
dei termini.
Con
decisione 15 settembre 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI
ha respinto la domanda di restituzione dei termini (doc. AI 42/1-2).
1.2. L’Ufficio
AI, con decisione 21 febbraio 2007 (doc. AI 54/1-2) – sulla base delle
annotazioni 11 gennaio e 2 febbraio 2007 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
48/1 e 52/1) –, preavvisata con progetto 12 gennaio 2007 (doc. AI 49/1-2), non è
entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del 18 settembre 2006
(43/1-7).
In
esito al ricorso del 27 marzo 2007 (doc. AI 61/3) interposto dall’assicurata contro
la decisione del 21 febbraio 2007, questo Tribunale – vista la risposta 22
giugno 2007 nella quale l’Ufficio AI ha precisato che “(…) In concreto dai
certificati medici agli atti emerge a partire dal 2003 la presenza di un danno
alla salute psichica persistente curata con farmacoterapia, che alla luce delle
ultime certificazioni mediche giustifica una ulteriore valutazione. Per una
corretta valutazione del caso, si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler stralciare
il ricorso e retrocedere gli atti all'Ufficio AI del Cantone Ticino al fine
di entrare nel merito della domanda di prestazioni AI ed espletare i necessari
accertamenti medici mediante una valutazione peritale del danno psichico
dell'assicurata. (…)” (doc. 65/1-2) e considerato lo scritto 7 luglio 2007
con il quale l’assicurata ha comunicato di acconsentire all’immediato rinvio
degli atti all’Ufficio AI che disporrà di ulteriori accertamenti medici e provvederà
ad emettere un nuovo provvedimento – ha stralciato la causa dai ruoli (doc. AI
66/1-2).
1.3. Il
3 febbraio 2009 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 67/1-8).
L’Ufficio
AI – esperita una perizia pluridisciplinare 17 novembre 2010 a cura del SAM (doc. AI 85/1-52) e visti il rapporto 24 novembre 2010 e le annotazioni 17
febbraio 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 86/1-2 e 98/1) – con decisione
1. marzo 2011 (doc. AI 102/1-3), preavvisata con progetto 25 novembre 2010
(doc. AI 87/1-2), ha negato il diritto a prestazioni rilevando, in particolare,
che “(…) nel progetto di decisione è stato erroneamente indicato che: • “Con decisione del 21.02.2007 abbiamo respinto la sua
ulteriore richiesta di prestazioni AI in quanto non siamo entrati in materia
non essendo stato oggettivato un peggioramento dello suo stato di salute.”. Infatti l’Ufficio AI ha erroneamente chiuso la sua seconda domanda
di prestazioni datata 18.09.2006 invece di provvedere ad effettuare nuovi
accertamenti mediante valutazione peritale del suo danno psichico come ordinato
dal TCA. Si ritiene quindi giustificato, come affermato dall’Avv. RA 1 nelle
sue osservazioni pervenuteci in data 11 gennaio 2011, ritenere la presente
decisione quale evasione alla sua seconda richiesta di prestazioni datata 18
settembre 2006. Durante il mese di maggio 2010 lei è stata sottoposta ad una
perizia pluridisciplinare presso il SAM di Bellinzona, il quale ha concluso che
il suo stato di salute è rimasto stabile, in particolare dal punto di vista
psichiatrico, da anni. Il nostro Servizio Medico Regionale ha quindi confermato
che non vi è una sostanziale modifica del suo stato di salute rispetto al 2004,
anno in cui l’Ufficio ha emesso la sua prima decisione di rifiuto a prestazioni
AI nei suoi confronti in quanto il suo grado d’invalidità era del 18%. Per
quanto concerne l’aspetto economico si fa osservare come l’Ufficio AI, in assenza
di una sostanziale modifica dello stato di salute, non debba predisporre alcuna
inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, fa dunque
stato l’inchiesta effettuata dalla nostra assistente sociale nel 2004. (…)” (doc. AI 102/2).
1.4. Contro
la decisione 1. marzo 2011, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la
valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito
e rilevato che l’Ufficio AI avrebbe fornito delle informazioni errate al SAM
che possono aver influenzato negativamente l’opinione dei sanitari coinvolti – ha chiesto,
in via principale, il riconoscimento del diritto ad una rendita intera a far
tempo dalla data di presentazione della seconda domanda di prestazioni AI e, in
via subordinata, la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per ulteriori
accertamenti medici ed economici e resa di un nuovo provvedimento.
Con
istanza del medesimo giorno, e meglio del 22 marzo 2011, l’assicurata ha
chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa – osservato che alla perizia pluridisciplinare del SAM va
riconosciuta piena forza probatoria e precisato che “(…) l’obiezione
sollevata dalla ricorrente in merito all’influenza che può aver avuto sui medici
del SAM il fatto di menzionare un numero errato di richieste di prestazioni che
l’assicurata ha inoltrato, non può essere accolta. Non vi è alcun motivo per
dubitare infatti che i periti trattandosi di medici indipendenti e imparziali,
possano trattare in modo diverso gli assicurati in rapporto a quante domande
hanno inoltrato all’Ufficio AI e se queste siano o meno state respinte. Si ritiene
pertanto che tali dati, citati dal SAM a titolo puramente informativo, non
siano quindi atti a inficiare la valutazione medica. (…)” (V) – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con
lettera 16 settembre 2011 – dopo che con precedente scritto del 19 aprile 2011 si era limitata
a confermarsi nelle proprie allegazioni ed a comunicare di non avere ulteriori
mezzi di prova da produrre (VII) – la ricorrente ha trasmesso al TCA tre
rapporti d’uscita 16 luglio 2009, 29 luglio 2010 e 9 settembre 2011 della
Clinica __________ di __________ unitamente alla lettera 13 settembre 2011 del
dr. __________ indirizzata all’avv. RA 1 (doc. B/1, B/2, B/3 e B/4).
1.7. Con
osservazioni 23 settembre 2011 – rilevato che “(…) il Dr. __________ e
la Dr.ssa __________, nelle loro annotazioni del 22.09.2011, qui allegate, si sono
così determinati: “Circa
la documentazione prodotta la seconda degenza alla Clinica __________ era nota
ai periti del SAM che citano il rapporto in perizia. Le successive degenze sono
posteriori alla convocazione SAM. L’ultimo ricovero alla Clinica __________
parla di un quadro clinico che si era mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo
prima, si può quindi ammettere che un eventuale peggioramento sia avvenuto a
partire dal momento del ricovero (28.04.2011). E’ da sottolineare che la
perizia psichiatrica SAM non si esprime sui criteri di Foerster nonostante la
presenza di una diagnosi di fibromialgia. Proponiamo quindi una perizia
psichiatrica che valuti i criteri di Foerster oltre che prenda posizione
circa la diagnosi psichiatrica (agli atti infatti anche i successivi ricoveri
psichiatrici pongono la diagnosi di una s. depressiva ricorrente, diagnosi che
si discosta da quella posta dal perito SAM Dr. __________ di disturbo da disadattamento
sfociato in una sintomatologia depressiva persistente - F34.8) e la conseguente
CL.”. (…)” – l’Ufficio AI
ha chiesto il rinvio degli atti per esperire nuovi accertamenti medici.
1.8. Con
lettera 10 ottobre 2011 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…) di principio
non mi oppongo alla domanda di rinvio degli atti e quindi vi esprimo la mia adesione
alla suddetta proposta formulata da controparte. Domando comunque a
codesta lodevole Corte di voler statuire nell’ambito del decreto di stralcio
che sarà emesso, in merito all’assegna-zione a favore della ricorrente di congrue
ripetibili, considerato che, per salvaguardare i suoi diritti, ella è
stata costretta ad interporre il ricorso del 22.03.2011 contro la decisione
formale emessa dall’Ufficio AI il 01.03.2011. A tal fine produco a codesta
lodevole Corte l’allegata nota d’onorario, per un importo complessivo di Fr. 3'847.10,
chiedendo di volerne tenere debita considerazione per la statuizione sulle
ripetibili. (…)” (XIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali
in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 15
febbraio 2011 seguente, data della decisione impugnata, che delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF
132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le
nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). Va qui comunque rilevato che
la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni
legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata
sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19
maggio 2009, consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni.
L’insorgente
postula il riconoscimento del diritto a una rendita intera dalla data di
presentazione della seconda domanda di prestazioni AI e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici
e resa di un nuovo provvedimento.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo
del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I
870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI
2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.7. Nella
fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 19
febbraio 2004 (doc. AI 29/1-2) l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita
essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
L’amministrazione
– visto il Rapporto d’esame clinico SMR del 16 ottobre 2003 (doc. AI
19/1-6) nel quale il dr. __________, posta la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “(…) - Sindrome fibromialgica primaria con una
sindrome pan-ver-tebrale cronica e alterazione artrosica incipiente
dell’articola-zione sacroiliaca destra con un decondizionamento muscolare generale
- Iperagibilità bronchiale con tosse cronica persistente (…)” (doc. AI 19/4),
aveva concluso che “(…) nell’atti-vità di casalinga l’assicurata presenta
una limitazione medico-teorica oggettivabile dal danno alla salute presente del
25%. (…)” (doc. AI 19/5) e ritenute le risultanze dell’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica 17 febbraio 2004 (doc.
AI 28/1-3) – ha infatti ritenuto che “(…) dalla documentazione all’incarto e
in modo particolare dall’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, risulta che il danno alla salute di cui lei è
portatrice le comporta un impedimento nello svolgimento delle abituali mansioni
richieste nell’economia domestica del 18%. (…)” (doc. AI 29/1).
2.8. Questo
Tribunale deve innanzitutto stigmatizzare il fatto che l’amministrazione – nonostante la
STCA del 16 luglio 2007 (cfr. doc. AI 66/1-2 e consid. 1.2) avesse omologato la
transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti per accertamenti
medici di natura psichiatrica e resa di un nuovo provvedimento – sia rimasta
del tutto inattiva costringendo così l’assicurata ad inoltrare l’ulteriore
richiesta di prestazioni del 3 febbraio 2009 (doc. AI 67/1-8 e consid. 1.3).
L’Ufficio
AI, vista la domanda del 3 febbraio 2009 e ritenuto il rapporto medico 2 aprile
2010 (doc. AI 79/1-2) nel quale il medico SMR dr. __________ – posta la
diagnosi principale di “(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
di grado medio F 33.1 Sindrome da somatizzazione Compliance ridotta Possibile
epilessia parziale (vedi dr. __________) (…)” e quale ulteriori diagnosi
con influsso sulla CL “(…) Sindrome pan vertebrale cronica Fibromialgia (…)”
(doc. AI 79/1) – si è così espresso “(…) ad perizia SAM per definire limiti funzionali
quale casalinga e loro evoluzione dal 2005 a tuttora (…)” (doc. AI 79/2), ha ordinato un accertamento medico a cura del SAM (doc. AI 80/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 17 novembre 2010 (doc. AI 85/1-52) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a quattro
consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),
reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e pneumologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Disturbi depressivi nell’ambito di un disturbo
dell’adattamento (ICD-10 F 43.2), sfociato in una sintomatologia depressiva
persistente (ICD-10 F 34.8).
Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore
persistente.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Tratti istrionici di personalità con possibile sindrome
da conversione, con crisi psicogene non epilettiche.
Problemi nella relazione coniugale.
Asma bronchiale con sindrome ostruttiva di grado
moderato, reversibile post-beta 2:
- stabilità funzionale nel tempo;
- possibile componente atopica;
- possibile componente di post-nasal
drip;
- possibile componente di reflusso
gastroesofageo
Cefalea cronica di origine farmacologica, nonché
probabile emicrania.
(…)" (doc. AI 85/19)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione
e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
globale dell’A., nell’attività lucrativa svolta in qualità di operaia non
qualificata, è valutabile nella misura dell’80% (orario di lavoro normale, con riduzione
del rendimento). Nell’attuale situazione di casalinga il grado di capacità
lavorativa medico-teorico globale dell’A. è invece valutabile nella misura del
95% (attività sull’arco di una giornata usuale con riduzione del rendimento).
(…)” (doc. AI 85/25) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le
conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A.
nell'attività svolta in passato, quale operaia non qualificata presso un
calzaturificio, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi
constati a livello psichiatrico e a livello reumatologico.
Sul piano psichiatrico gli aspetti psicopatologici
relativi alla depressione persistente, portano l'A. a vedere sé stessa come una
vittima e gli altri come i responsabili dei danni che le sono stati arrecati.
Ciò l'ha fissata in una posizione psicologica molto difensiva, che le impedisce
di cambiare atteggiamento. Ne risulta pertanto una minor affidabilità, una
modica riduzione della caricabilità e resistenza al lavoro, aspetti che ne riducono
il rendimento.
Sul piano reumatologico la sintomatologia algica
cronica in relazione alla descritta fibromialgia primaria, comporta disturbi
del sonno e stanchezza cronica, ciò che riduce leggermente il rendimento sul
lavoro.
Precisiamo che le limitazioni descritte in ambito
psichiatrico e reumatologico non vanno addizionate aritmeticamente, bensì
integrate, in quanto entrambe manifestano il loro influsso sul rendimento e
quindi si sovrappongono.
L'attività lucrativa svolta in passato dall'A. in
qualità di operaia non qualificata preso un calzaturificio, va ritenuta ancora
praticabile nella misura dell'80%, come descritto al capitolo 7. La determinazione
temporale di questa limitazione della capacità di lavoro risulta difficilmente
precisabile, anche perchè l'A. ha esercitato un'attività lucrativa solo durante
due mesi nel corso del 1987. Alla luce di quanto evidenziato in occasione
dell'attuale accertamento interdisciplinare, non possiamo concordare con le
valutazioni espresse dai medici curanti, in occasione dei loro rapporti medici
AI (vedasi atti del 17.2.e del 10.4.2009). In particolar modo non possiamo
concordare con la valutazione dello psichiatra curante (capacità lavorativa 0%
da gennaio 2008), in quanto non possiamo constatare evidenti segni
psicopatologici, dimostranti una tale riduzione delle risorse psichiche e mentali
dell'A. Prendiamo pertanto atto che la decisione dell'Ufficio AI del Canton Ticino
del 19.2.2004 (rifiuto di prestazioni) è oramai cresciuta in giudicato.
Possiamo quindi affermare che l'attuale capacità
lavorativa nella misura dell'80% per l'attività lucrativa svolta di operaia non
qualificata, vada considerata a decorrere da febbraio 2006 (inizio della presa
a carico psichiatrica da parte del Dr. med. __________).
Da allora, ad eccezione dei periodi di ricovero
ospedaliero, lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro dell'A. non
ha presentato sostanziali e/o durature modifiche. Per quanto invece riguarda
l'attività svolta di casalinga, prendiamo atto che l'inchiesta economica
effettuata per l'Ufficio AI del Canton Ticino da parte dell'assistente sociale
signora __________ (atto del 17.2.2004), giustificava una percentuale
d'invalidità nella misura del 18%. In base a quanto argomentato sopra, possiamo
quindi affermare che la capacità lavorativa dell'A. quale casalinga, è da
considerare nella misura del 95% a decorrere da febbraio 2006.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In considerazione dell'esigua limitazione della
capacità lavorativa, nonché degli aspetti psicopatologici evidenziati
(attitudine molto difensiva, poco incline ai cambiamenti), non riteniamo
indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale. L'attuale
capacità lavorativa non è migliorabile tramite ragionevoli provvedimenti
medici. L'attuale presa a carico psichiatrica impedisce però un peggioramento
della sintomatologia depressiva.
Per le sole ragioni mediche l'A. va considerata in
grado di svolgere anche altre attività lucrative, rispettose delle limitazioni
descritte in ambito reumatologico, compatibili con le competenze professionali
dell'A. nella misura dell'80%, come descritto al capitolo 7, a decorrere da febbraio 2006.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE e DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Chiediamo venia per l'increscioso ritardo con cui
possiamo fornire l'attuale perizia, situazione dovuta all'inspiegabile latenza
nella ricezione del rapporto da parte del nostro consulente in pneumologia.
Sul piano pneumologico, benché attualmente, così come
in passato, non risultano evidenziabili limiti sostanziali e/o duraturi della
capacità lavorativa dell'A., vanno considerate non adatte attività professionali
a contatto con gli agenti irritativi delle vie respiratorie oppure comportanti
sforzi fisici pesanti e prolungati nel tempo.
Lasciamo al Servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 85/26-27)
2.9. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, per quanto riguarda la patologia
psichiatrica, non può fare proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti
del SAM.
Infatti,
il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, non ha motivato perché
egli esclude la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente posta dal dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, nei certificati medici 22 gennaio e 6 marzo
2007 (doc. AI 50/1-3, 55/2) nonché nel rapporto medico 17 febbraio 2009 (doc.
AI 72/1-4). Va qui evidenziato che detta diagnosi è stata confermata anche dai
medici specialisti della Clinica __________ di __________ sia nel rapporto
d’uscita 13 ottobre 2008 concernente la prima ammissione dal 22 aprile al 7 giugno
2008 che negli ulteriori rapporti d’uscita concernenti le degenze dal 28 aprile
al 6 giugno 2009, dal 31 maggio al 10 giugno 2010 e dal 28 aprile al 3 giugno
2011 (doc. AI 76/1-3, B/3 e B/4).
Nemmeno
il dr. __________ ha evidenziato i criteri in base ai quali i periti del SAM hanno
potuto considerare la diagnosi di “(…) Fibromialgia/sindrome somatoforme da
dolore persistente (…)” (doc. AI 85/19), quale diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).
Al
riguardo, anche i medici SMR, nelle annotazioni 22 settembre 2011, hanno
concluso che “(…) circa la documentazione prodotta [ndr.: si riferisce
ai tre rapporti d’uscita 16 luglio 2009, 29 luglio 2010 e 9 settembre 2011
della Clinica __________ e alla lettera 13 settembre 2011 del dr. __________
indirizzata all’avv. RA 1 sub doc. B/1, B/2, B/3 e B/4] la seconda degenza
alla Clinica __________ era nota ai periti SAM che citano il rapporto in
perizia. Le successive degenze sono posteriori alla convocazione SAM. L’ultimo
ricovero alla Clinica __________ parla di un quadro clinico che si era
mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo prima, si può quindi ammettere che un
eventuale peggioramento sia avvenuto a partire dal ricovero (28.04.2011). E’ da
sottolineare che la perizia psichiatrica SAM non si esprime sui criteri Foerster
nonostante la presenza di una diagnosi di fibromialgia. Proponiamo quindi una perizia
psichiatrica che valuti i criteri di Foerster oltre che prenda posizione circa
la diagnosi psichiatrica (agli atti infatti anche i successivi ricoveri psichiatrici
pongono la diagnosi di una s. depressiva ricorrente, diagnosi che si discosta
da quella posta dal perito SAM Dr. __________ di disturbo da disadattamento
sfociato in una sintomatologia depressiva persistente – F34.8) e la conseguente
CL. (…)” (XI/bis).
Questo
Tribunale, ritenuto che – dopo che il dr. __________ l’aveva posta nei certificati medici 22
gennaio e 6 marzo 2007 (doc. AI 50/1-3, 55/2) – la diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente è stata sempre confermata dai medici della Clinica __________
sin dal primo ricovero dal 22 aprile al 7 giugno 2008 (doc. AI 72/5-7) e, in
particolare, anche in occasione della degenza dal 31 maggio al 10 giugno 2010
(doc. B/3) – periodo questo antecedente alla perizia del SAM del 17 novembre
2010 – non può tuttavia escludere con la sufficiente tranquillità che un
peggioramento (come sembrerebbe abbiano invece ritenuto i medici SMR dr. __________
e dr.ssa __________ nelle annotazioni 22 settembre 2011: “(…) L’ultimo
ricovero alla Clinica __________ parla di un quadro clinico che si era
mantenuto stabile fino ad un mese e mezzo prima, si può quindi ammettere che un
eventuale peggioramento sia avvenuto a partire dal ricovero (28.04.2011).
(…)” (XI/1, la sottolineatura è del redattore)) sia insorto già prima
del 28 aprile 2011.
Del
resto, sempre nelle annotazioni 22 settembre 2011 – avuto riguardo alla
diagnosi di fibromialgia, già posta dal dr. __________ nel rapporto d’esame clinico
del 16 ottobre 2003 (cfr. doc. AI 19/1-6 e consid. 2.7) e confermata dai periti
del SAM –, i medici SMR hanno evidenziato pure che “(…) é da sottolineare
che la perizia psichiatrica SAM non si esprime sui criteri Foerster nonostante
la presenza di una diagnosi di fibromialgia. (…)” (XI/bis).
Di
conseguenza – anche alla luce della citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno
2011 pubblicata in DTF 137 V 210 (nella quale è stato precisato anche in quali
casi il Tribunale cantonale può rinviare gli atti all’assicuratore per un complemento
istruttorio, cfr. i consid. dal 4.4.1.1 al 4.4.1.4, pag. 263-265) –, nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“(…) Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen (…)” DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4, pag. 265), si giustifica
il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché (come del resto in sostanza auspicato
dalla medesima amministrazione nelle osservazioni 23 settembre 2011 sub. XI),
metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare sia
l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni nonché l’evoluzione nel
tempo sulla capacità lavorativa dell’assicurata. In particolare, oltre a
stabilire l’esistenza o meno dei criteri di Foester, necessari per poter
ritenere invalidante la diagnosi posta di “(…) Fibromialgia/sindrome
somatoforme da dolore persistente (…)” (doc. AI 85/19) (cfr. consid. 2.5), l’amministrazione
dovrà chiarire se e se del caso quando è subentrato un peggioramento della
situazione valetudinaria.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’Ufficio AI effettuerà una valutazione
globale delle patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente motivata, e si
pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
2.11. Con
scritto 10 ottobre 2011 l’assicurata ha chiesto l’assegna-zione di congrue
ripetibili allegando la nota d’onorario dell’avv. __________ (XIII e allegato
XIII/bis) di complessivi CHF 3'847.10 (CHF 3'240 di onorario, CHF 326.00 di
spese e CHF 281.10 di IVA).
Dalla
nota d’onorario risulta che è stata fatturata l'attività svolta dal 2 dicembre
2010 (apertura incarto) al 10 ottobre 2011 (data della lettera con la quale è
stata comunicata al TCA l’adesione alla proposta di rinvio formulata
dall’Ufficio AI e richiesta l’assegnazione di ripetibili).
La
decisione impugnata è datata 1. marzo 2011.
Secondo
la giurisprudenza l'attività svolta prima dell'inoltro di una causa non
entra in linea di conto per la fissazione delle ripetibili (RAMI 1997 KV 15,
pag. 321; DTF 114 V 228, consid. 3b e riferimenti), con la precisazione,
tuttavia, che nella commisurazione della nota professionale entrano in considerazione
Fatti
i lavori preparatori necessari per la stesura del ricorso. Non è, invece,
compresa l'attività svolta dal patrocinatore prima dell'emissione della
decisione impugnata, visto che il TFA, già prima dell'entrata in vigore della
LPGA, ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'assistenza giudiziaria nella
procedura amministrativa (DTF 125 V 32; DTF 117 V 408; SVR 2000 IV Nr. 18 pag.
55 = Pratique VSI 2000 pag. 164). Dal 1° gennaio 2003 l'art. 37 cpv. 4 LPGA prevede poi che nella procedura con l'assicuratore, se le circostanze lo
esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.
La
nota d’onorario (per il lavoro svolto dall’avv. RA 1 nel periodo che, per le ragioni
sopra evidenziate, può qui essere considerato e, meglio, dal 3 marzo al 10
ottobre 2011) di complessivi CHF 1'614.10 (CHF 1'305.00 di onorario, CHF 189.50
di spese e CHF 119.60 di IVA) è suscettibile, alla luce della normativa (art.
61 cpv. 1 lett. g LPGA, art. 30 Lptca e il regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili [RL 3.1.1.7.1]) e della giurisprudenza (STF 8C_723/2009 del 14
gennaio 2010), di essere riconosciuta.
La
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto
priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_206/2011 del
16 agosto 2011 consid. 5).
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato
nei considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 1’614.10 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che
rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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