32.2011.106
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3 maggio 2012Italiano37 min
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Numero d'incarto:
32.2011.106
Data decisione, Autorità:
03.05.2012, TCA
Titolo:
La riduzione della rendita ex art. 21 LPGA é possibile solo se l'A. ha provocato l'evento assicurato commettendo intenzionalmente un delitto. Rinvio atti per accertamenti e quindi, se del caso, determinare la riduzione da applicare, l'importo della rendita e della restituzione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 37 cpv. 3 LAINF
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 21 LPGA
art. 37 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.106
32.2011.124
32.2011.131
FS
Lugano
3 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 25 marzo 2011, 7
aprile 2011 e 15 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 24 febbraio 2011, 4
aprile 2011 e 11 aprile 2011 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 24 febbraio 2011 (doc. AI 61/1-3 inc. 32.2011.106), preavvisata il 7
dicembre 2010 (doc. AI 51/1-3 inc. 32.2011.106), l’Ufficio AI ha riconosciuto a
RI 1 il diritto ad una rendita intera a far tempo dal 1. luglio 2008. Contestualmente
(come emerge dalla motivazione sub doc. AI 59/1-3 inc. 32.2011.106) l’amministrazione,
oltre a respingere la richiesta di gratuito patrocinio per la sede am-ministrativa,
ha stabilito che “(…) come da decisione __________ del 16.09.2008 ed in base
all’art. 21 cpv. 1 LPGA, le prestazioni in contanti dovranno essere ridotte del
60% per colpa grave. (…)” (doc. AI 59/2 inc. 32.2011.106).
1.2. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – conte-stata la violazione del diritto di essere sentito e sostenuto
che andava considerata la situazione personale e finanziaria – ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI “(…)
affinché, dopo aver garantito all’assicurato un corretto esercizio del proprio
diritto di essere sentito, renda una nuova decisione tenuto conto della situazione
personale e finanziaria. (…)” (doc. AI 62/13 inc. 32.2011.106).
Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio tanto nella procedura amministrativa quanto in sede
giudiziaria.
Con
ulteriore scritto 29 marzo 2011 l’assicurato ha trasmesso la corrispondenza
intercorsa con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, la quale è stata
notificata all’Ufficio AI ai fini della risposta di causa (IV con allegati doc.
B/1 e B/2 e V inc. 32.2011.106).
1.3. Con
la risposta di causa – osservato che nella fattispecie in esame la violazione del diritto
di essere sentito può essere sanata davanti a questo Tribunale che gode di
pieno potere cognitivo; che “(…) il comportamento dell’assicurato (guida di
un motoveicolo in stato di ebrietà (media del 2.76 grammi per mille), perdita del controllo di quest’ultimo ed uscita di strada riportando delle
ferite gravi) realizza quindi gli estremi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr e si
configura penalmente quale delitto ai sensi dell’art. 10 CP. Il nesso causale fra
la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell’infortunio è indubbio,
visto che dalla documentazione non emergono altri fattori (estranei alla guida
stessa) atti a spiegare l’accaduto e che il grado di alcolemia riscontrato
nell’assicurato è idoneo, secondo l’e-sperienza, a causare la perdita di
padronanza di un veicolo a motore. […] Nel caso che qui ci occupa, in
considerazione di un tasso medio di alcolemia pari al 2.76 grammi per mille, la riduzione del 60% messa in atto dall’amministrazione non presta il fianco a
critiche, avendo quest’ultima agito conformemente alla giurisprudenza
summenzionata. (…)” (VI inc. 32.2011.106); che l’art. 7b cpv. 3 LAI non
sarebbe applicabile e confermato inoltre il rifiuto del gratuito patrocinio in
sede amministrativa adducendo che “(…) la fattispecie in esame non
presentava elementi di particolare difficoltà (si è trattato in sostanza di
applicare – anche in ambito AI – la stessa sanzione (già) addottata dalla __________
mediante decisione 16.09.2008 cresciuta incontestata in giudicato) e
l’assistenza di un avvocato non risultava pertanto giustificata nel caso
specifico. (…)” (VI inc. 32.2011.106) – l’Ufficio AI ha chiesto
di respingere il ricorso.
1.4. Con
scritto 19 aprile 2011 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni
(VIII inc. 31.2011.106).
1.5. Con
decisione 4 aprile 2011 (doc. AI 65/16-19 inc. 32.2011.124) l’Ufficio AI ha
stabilito che RI 1 dal 1. gennaio 2011 ha diritto ad una rendita pari a CHF 518.00 precisando che: “(…) CONGUAGLIO CON RENDITE GIÀ VERSATE: FR. 16734.-
ANNULLA E SOSTITUISCE LA DECISIONE DEL 24.02.2011, A SEGUITO DI UN ERRORE INTERNO
(…)” (doc. AI 65/17 inc. 31.2011.124).
1.6. Contro
la decisione del 4 aprile 2011, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestando la
possibilità di procedere ad un riesame della decisione del 24 febbraio 2011 che
è pendente presso questo tribunale e facendo valere una violazione del diritto
di essere sentito (mancato rispetto della procedura del preavviso ex art. 57a
LAI) – ha postulato la congiunzione della presente causa con quella di cui
all’inc. 32. 2011.106 e l’annullamento della decisione impugnata. Contestualmente,
oltre ad instare per il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio, nella denegata ipotesi in cui venisse obbligato a restituire
l’importo di fr. 9'643.-- e sostenuta la possibilità di un’estensione dell’oggetto
della lite, ha formulato domanda di condono di ogni eventuale richiesta di
restituzione.
1.7. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – precisato che con la decisione 4 aprile
2011 si è “(…) impropriamente ed inavertitamente indicato […] che la stessa
annulla e sostituisce quella del 24 febbraio 2011 (…)” e che con la
medesima si è semplicemente “(…) rettificato l’importo della rendita AI spettante
all’assicurato (modificando il calcolo secondo quanto indicato negli scritti
del 10 e 23 marzo 2011), comunicando di conseguenza a quest’ultimo a quanto
ammonta la somma (esatta) versata a partire dal mese di aprile 2011 (ovverosia
CHF 518.- mensili e non CHF 1'296.- mensili) (…)” (IV inc. 32.2011.124) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
L’amministrazione
ha inoltre domandato di congiungere le procedure di cui agli incarti
32.2011.106 e 32.2011.124 e quanto alla domanda di condono (a suo dire prematura
in quanto la decisione 11 aprile 2011, nel frattempo emanata e con cui è stato
fatto ordine di restituire l’importo di fr. 9'125.--, non è ancora cresciuta in
giudicato) di dichiararla irricevibile.
1.8. Con
scritto 2 maggio 2011 l’insorgente ha precisato di essersi visto costretto ad
impugnare la decisione del 4 aprile 2011 affinché il ricorso contro la
precedente decisione del 24 febbraio 2011 (il cui esito risulta fondamentale
per poter calcolare il diritto alla rendita) non diventasse privo di oggetto e
ha ribadito che (per economia processuale) la domanda di condono venga accolta (VI
inc. 32.2011.124).
1.9. Con
decisione 11 aprile 2011 l’Ufficio AI – osservato che “(…)
con decisione del 24 febbraio 2011 il nostro ufficio le ha riconosciuto una
rendita intera d’invalidità (grado d’invalidità 100%) di fr. 1'234.- dal 1°
luglio 2008, aumentata a fr. 1'273.- dal 1° gennaio 2009 e fr. 1'296.- dal 1°
gennaio 2011. Tuttavia, conformemente ai disposti dell’art. 21 cpv. 1 della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), la rendita in questione sottostava a una riduzione del 60% causa colpa
grave. Dopo verifica si è però accertato che l’ammontare delle prestazioni
riconosciute con la decisione del 24 febbraio 2011 non sottostavano a questa
riduzione. Gli importi sono stati infatti versati per intero. (…)” (doc. AI
67/1 inc. 32.2011.131) – ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 9'125.-- per
prestazioni ricevute indebitamente (doc. AI 67/1-2 inc. 32.2011.131).
1.10. Anche
contro la decisione dell’11 aprile 2011, sempre tramite l’avv. RA 1,
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la
possibilità di procedere ad una domanda di restituzione allorquando la
decisione del 24 febbraio 2011 non è cresciuta in giudicato ed è pendente
presso questo Tribunale e facendo valere una violazione del diritto di essere
sentito (mancato rispetto della procedura del preavviso ex art. 57a LAI) – ha postulato
la congiunzione della causa con quelle precedenti di cui agli incarti
32.2011.106 e 32.2011.124 e l’annullamento della decisione impugnata. Contestualmente,
chiedendo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio, l’insorgente (ribadita la buona fede nonché lo stato di bisogno) ha
chiesto di riconoscergli il condono dell’importo di fr. 9'125.-- chiestogli in
restituzione.
1.11. Con
scritto 15 aprile 2011 l’insorgente ha trasmesso al TCA la nota d’onorario per
complessivi fr. 7'063.20 (II/bis inc. 32.2011.131; trattasi delle tre procedure
di cui agli incarti 32.2011.106, 32.2011.124 e 32.2011.131) e – osservato che
in tutte le procedure ha ritenuto di dover inoltrare ricorso al fine di evitare
un pregiudizio irreparabile al suo assistito e considerata l’entità delle spese
– ha chiesto al presidente del TCA “(…) se fosse possibile darmi
un qualche suggerimento (…)” (II inc. 32.2011.131).
Con
lettera 19 aprile 2011 il presidente del TCA ha comunicato all’avv. RA 1 che “(…)
non ho alcun suggerimento da darle (…)” (III inc. 31.2011.131).
1.12. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) non va dimenticato
che se l’Ufficio AI dovesse attendere la crescita in giudicato della decisione
del 24 febbraio 2011, quest’ul-timo rischierebbe di incorrere nella
prescrizione annuale del diritto alla restituzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr.
in tal senso STCA del 16.6.2010 in re P., consid. 2.8). (…)”, che “(…)
l’art. 3 cpv. 1 OPGA prescrive che l’ammontare della restituzione è stabilito
mediante decisione (e non preavviso; cfr. pure a tal proposito STCA del
16.6.2010 in re P. con la quale codesto lodevole TCA ha confermato la decisione
di ordine di restituzione emanata dall’amministrazione). (…)” e che “(…)
nel caso in esame la Cassa, nonostante fosse al corrente del fatto che
l’importo della rendita (intera) sottostava ad una riduzione del 60% per colpa
grave, ha versato all’assicurato la somma integrale per il lasso di tempo che
va dal 1.7.2008 al 31.3.2011. Procedendo in tal senso la Cassa ha evidentemente
commesso un errore manifesto. La rettifica del versamento sbagliato di tale
importo effettuato dalla Cassa riveste, del resto, un’importanza particolare,
considerato come la somma da rimborsare raggiunga complessivamente oltre i CHF
9'000.-- (…)” (VI inc. 32.2011.131) – ha chiesto di respingere
il ricorso. L’amministrazione ha inoltre domandato di congiungere le procedure
di cui agli incarti 32.2011.106, 32.2011.124 e 32.2011.131 e, quanto alla
domanda di condono – sostenuto che questo Tribunale “(…) non può chinarsi sulla
richiesta di condono inoltrata dall’assicurato (cfr. il punto 5.2 del gravame),
in quanto la stessa non è oggetto della decisione querelata e risulta di
conseguenza prematura. Infatti, si giustifica pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente. (…)” (VI inc. 32.2011.131) – ha ribadito la richiesta
di dichiararla irricevibile.
1.13. Con
scritto 26 maggio 2011 l’insorgente ha sostenuto che non potendo stabilire
l’entità esatta dell’importo da chiedere in restituzione (la decisione del 24
febbraio 2011 essendo an-cora sub judice) il termine di perenzione di un anno
ex art. 25 cpv. 2 LPGA non poteva iniziare a decorrere e che inoltre – avendo con il
ricorso contro la decisione del 24 febbraio 2011 deferito al TCA la competenza
a statuire circa la leggitimità della riduzione delle prestazioni erogate – “(…) nel
caso concreto è lecito perlomeno domandarsi se all’Ufficio AI è ancora concesso
pronunciarsi in proposito. (…)” (VIII inc. 32.2011.131). Contestualmente
l’insorgente si è confermato nella domanda di condono e quale ulteriore mezzo
di prova ha trasmesso al TCA “(…) due recenti decisioni che nel frattempo ha
emanato il Servizio della Prestazione complementare e nelle quali, nonostante
tutti gli sforzi intrapresi dall’as-sicurato per evitare che sia pregiudicato
nell’esercizio dei suoi diritti, l’importo chiesto in restituzione dall’Uffico
AI risulta già concretamente compensato con le prestazioni complementari retroattive
a cui quest’ultimo ha diritto. (…)” (VIII inc. 32.2011.131 e allegati
VIII/1 e VIII/2).
1.14. Con
decreto 17 giugno 2011 il vicepresidente del TCA ha congiunto le procedure
dipendenti dai ricorsi del 25 marzo 2011, 7 aprile 2011 e 15 aprile 2011 (X
inc. 32.2011.106 e 32.2011.131 e VIII inc. 32.2011.124).
(Di
seguito, laddove non è indicato diversamente, la documentazione citata si
riferirà pertanto agli atti di cui all’incarto principale 32.2011.106).
1.15. Con
scritto 29 settembre 2011 l’insorgente ha trasmesso al TCA la lettera dello
stesso giorno indirizzata all’Ufficio AI e il rapporto medico 12 settembre 2011
del dr. __________ indirizzato al dr. __________ (XI e allegati doc. C/1 e C/2).
Al
riguardo l’Ufficio AI si è espresso nelle osservazioni del 10 ottobre 2011
(XIII).
1.16. Con
scritto 14 dicembre 2011 il ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
e meglio: il verbale del colloquio del 10 ottobre 2011 con un ispettore della __________
con allegati, la lettera 5 dicembre 2011 e la decisione 12 dicembre 2011 della __________
e l’opposizione 19 maggio 2011 interposta contro le decisioni 12 maggio 2011 emanate
dalla Cassa cantonale di compensazione (XV e allegati doc. da D/1 a D/6).
1.17. Invitato
a prendere visione degli incarti completi presso la cancelleria del TCA (XVI), con
scritto 6 febbraio 2012 l’avv. RA 1 ha formulato le proprie osservazioni con le
quali si è sostanzialmente confermato nelle proprie allegazioni (XX).
1.18. Con
lettera 9 febbraio 2012 il TCA ha trasmesso all’Ufficio AI i doc. XV, XVIII,
XIX e XX e lo ha invitato a esprimersi compiutamente sull’importo di fr.
9'125.-- chiesto in restituzione (doc. XXI).
Con
osservazioni 28 febbraio 2012 l’Ufficio AI si è confermato integralmente nelle
proprie risposte di causa e nelle osservazioni 10 ottobre 2011; circa l’importo
chiesto in restituzione ha prodotto la presa di posizione 20 febbraio 2012
della Cassa cantonale di compensazione e il relativo incarto (XXII e allegato
XXII/bis).
1.19. I
doc. XXI, XXII e l’allegato XXII/bis sono stati trasmessi all’insorgente
(XXIII) che, con scritto 12 marzo 2012, ha confermato la propria posizione (XXIV e allegato XXIV/bis).
1.20. Con
scritto 23 aprile 2012 il ricorrente ha trasmesso al TCA la consultazione chirurgia
vertebrale del 13 marzo 2012 del dr. __________ della Clinica __________ di __________
sostenendo che “(…) nella misura in cui il pregiudizio invalidante succitato
risulta preesistente al secondo incidente della circolazione stradale, anche
per questo motivo la riduzione della rendita eseguita dall’Ufficio AI non
risulta proporzionata. (…)” (XXV e allegato XXV/bis).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. L’insorgente
ha fatto anzitutto valere una lesione del diritto di essere sentito in
relazione a tutte e tre le procedure amministrative sfociate nelle decisioni
qui impugnate.
La
questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita considerato
che, come si vedrà nei prossimi considerandi, le decisioni impugnate devono
comunque essere annullate e i ricorsi accolti per altri motivi.
Al
riguardo il TCA – ricordato che qualora l’istanza superiore gode dello stesso
potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza
ammette che il vizio (purché non particolarmente grave) possa essere sanato nel
corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia
entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127 V 437 consid.
3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b) – evidenzia comunque che invitato a visionare
gli incarti completi presso il TCA l’avv. RA 1 vi ha proceduto ed ha inoltrato
le proprie osservazioni in merito (XVI e XX).
Va
qui in ogni caso stigmatizzato il fatto che l’Ufficio AI – nonostante la richiesta
in tal senso formulata nelle osservazioni al progetto di decisione del 7 dicembre
2010 (doc. AI 52/1) – ha proceduto all’emissione della decisione del 24
febbraio 2011 senza previamente trasmettere l’intero incarto all’avv. RA 1.
Giova qui evidenziare che il diritto di essere sentito
– espressamente sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. – garantisce segnatamente il
diritto dell'amministrato di prendere parte a una procedura decisionale
suscettibile di ledere la sua sfera giuridicamente protetta (DTF 121 V 152 e
giurisprudenza ivi citata). In tale diritto rientra anche il diritto
dell’assicurato di partecipare all’assunzione delle prove rilevanti o quantomeno
di potersi esprimere sul relativo esito probatorio se questo è idoneo a influenzare
la decisione (DTF 122 V 157, 121 V 360), ciò che presuppone che l’assicurato
formuli una doman-da per ottenere il diritto di consultare gli atti che gli
sono o gli dovrebbero essere noti (art. 47 LPGA; DTF 132 V 387). Di regola gli
Uffici AI subordinano la consultazione degli atti a una domanda scritta (art. 8
OPGA). Si tratta di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di
regola l’annulla-mento della decisione impugnata, a prescindere dall’inciden-za
di una tale lesione sul risultato materiale della procedura (DTF 127 V 437
consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati).
Per
la stessa ragione può qui restare irrisolta anche la questione a sapere se le
decisioni 4 e 11 aprile 2011 (incarti 32.2011.124 e 32.2011.131) debbano essere
annullate in quanto lesive della procedura di preavviso ex art. 57a LAI.
2.3. Secondo
l’art. 21 cpv. 1 LPGA se l’assicurato ha provocato l’evento assicurato
intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni
pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure,
in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Chiamato
a pronunciarsi sul mantenimento, sotto l’egida della LPGA, di una riduzione
della prestazione pronunciata in virtù dell’art. 37 cpv. 3 LAINF (nel suo tenore
in vigore fino al 31 di-cembre 2002) a causa della commissione, da parte
dell’assi-curato, di un crimine o di un delitto, il Tribunale federale (TF),
nella STF 8C_11/2008 del 10 giugno 2008 pubblicata in DTF 134 V 277, ha rilevato che l’entrata in vigore della LPGA ha unificato in larga misura i regimi di
riduzione e di rifiuto di prestazioni contenuti nelle diverse leggi; ha posto
il principio che il rifiuto e la restituzione delle prestazioni presuppongono
un comportamento intenzionale e ha mantenuto delle deroghe in materia di
assicurazione contro gli infortuni (“(…) La
LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a unifié dans une large mesure les régimes des réductions ou des refus de prestations disséminés jusqu'alors dans
les diverses lois d'assurances sociales. Elle a aussi introduit des
assouplissements en posant le principe que le refus ou la réduction des
prestations n'est désormais autorisé qu'en présence d'un comportement
intentionnel; elle a laissé subsister des dérogations en matière
d'assurance-accidents (pour une vue d'ensemble, voir Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, notes 1 ss ad art. 21). (…)” (DTF 134 V 277, consid. 2.2 pag. 279)).
Quanto
al nuovo tenore dell’art. 37 cpv. 3 LAINF, in vigore dal 1. gennaio 2003,
l’Alta Corte ha precisato che la nuova versione contiene una doppia deroga
all’art. 21 LPGA permettendo, nel caso di un crimine o delitto non intenzionale,
da una parte una riduzione delle prestazioni in contanti a favore
dell’assicurato, dall’altra parte una riduzione al massimo della metà delle
prestazioni in contanti per i superstiti (“(…) Cette nouvelle version de l'art. 37 al. 3 LAA contient donc une double
dérogation à l'art. 21 LPGA. En premier lieu, elle permet une réduction des
prestations de l'assuré en cas de crime ou de délit non intentionnel. En second
lieu, quand l'assuré a lui-même commis, non intentionnellement, un crime ou un
délit, les prestations en espèces pour les survivants peuvent être réduites de
moitié au plus. (…)” (DTF
134 V 277, consid. 2.4 pag. 280)).
L’art.
91 LCStr. regola la guida in stato di inattitudine e, secondo il cpv. 1, chiunque
conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena
detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è rilevata
una concentrazione qualificata di alcool nel sangue.
In
merito all’art. 91 cpv. 1 LCStr., nella STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010, la
nostra Massima Istanza ha confermato le conclusioni della precedente autorità
giudiziaria che aveva ritenuto che il condurre un autoveicolo con una concentrazione
qualificata di alcool nel sangue ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr configurasse
un delitto, precisando che lo stesso poteva essere commesso tanto intenzionalmente,
in particolare per dolo eventuale, quanto per negligenza (“(…) La juridiction cantonale a retenu, à juste titre, que le comportement
de l'inti-mé, qui conduisait un véhicule en état d'ébriété avec un taux
d'alcoolémie qualifié, était constitutif d'un délit (art. 91 al. 1 LCR en
corrélation avec l'art. 10 CP et l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance de
l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie limites
admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). On précisera dans ce
contexte que la conduite d'un véhicule en étant pris de boisson est une
infraction qui peut être commise intentionnellement, notamment par dol
éventuel, ou par négligence (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,
volume II, 2002 n. 24 et 25 ad art. 91 LCR, p. 812; Bussy/Rusconi, Code suisse
de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, 1996, art. 91 LCR
no 5.1) (…)” (STF 8C_737/2009
del 27 agosto 2010, consid. 3.1)).
Nella
STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, pubblicata parzialmente in DTF 136 V 362,
chiamata a pronunciarsi circa la ricevibilità della domanda di riduzione della
rendita presentata per la prima volta davanti al Tribunale federale, l’Alta
Corte ha concluso che “(…) la domanda dell'organo esecutivo
intesa alla riduzione della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 21 cpv. 1
LPGA (per guida in stato di ebrietà) presentata per la prima volta nel ricorso
in materia di diritto pubblico è ammissi-bile, anche se la riduzione non era
oggetto della decisione amministrativa né del giudizio dell'istanza precedente.
L'oggetto della lite è la rendita, la riduzione del suo importo essendo un
aspetto parziale. Come tale la riduzione configura un nuovo argomento di
diritto nell'ambito dell'oggetto litigioso (consid. 3.4.4), che in ogni caso è
ammissibile laddove la domanda di riduzione della rendita si fonda su fatti
risultanti dagli atti (consid. 4.1).” (regesto della DTF 136 V 362).
Contestualmente,
al considerando 5 non pubblicato nella DTF 136 V 362, il TF, osservato che con
decreto di accusa cresciuto in giudicato l’assicurato era stato condannato a 21
giorni di detenzione, ha ribadito che condurre un autoveicolo in stato di
ebrietà ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr configura un delitto che può essere
punito anche se commesso per negligenza e, rilevato che il decreto di accusa
non si esprimeva puntualmente su questo aspetto, ha evidenziato che l’inten-zionalità
va intesa nel senso penale bastando il dolo eventuale e appurata in modo
indipendente dall’istanza chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art.
21 cpv. 1 LPGA ( “(…) 5.2 Unbestritten und aktenmässig belegt ist die Invalidität
der Beschwerdegegnerin auf den von ihr selber verursachten Autounfall vom 1.
August 2003 zurückzuführen. Ebenso ist unbestritten und aktenkundig, dass sie
dabei in angetrunkenem Zustand (Mindestalkoholgehalt 1,22 Gewichtspromille) gefahren
war. Dies ist ein Vergehen (Art. 91 Abs. 1 SVG [in
der am 1. August 2003 in Kraft gewesenen Fassung vom 20. März 1975] i.V.m. Art.
9 Abs. 2 und Art. 333 Abs. 2 StGB [in der am 1. August 2003 in Kraft gewesenen Fassung]; BGE 120 V 224 E. 3a S. 227). Die Beschwerdegegnerin hat den
Versicherungsfall demnach bei Ausübung eines Vergehens herbeigeführt (vgl. BGE
129 V 354 E. 3.1 S. 357; Urteil I 484/01 vom 25. Juni 2003 E. 4.1, publ. in:
SVR 2004 IV Nr. 2 S. 4). Sie wurde deswegen mit rechtskräftigem Strafbefehl zu
21 Tagen Gefängnis verurteilt. 5.3 Strafrechtlich ist nicht nur die
vorsätzliche, sondern auch die fahrlässige Begehung strafbar (Art. 100 Ziff. 1
SVG). Der Strafbefehl äussert sich deshalb nicht ausdrücklich dazu, ob die Tat
vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Demgegenüber ist für eine Kürzung
nach Art. 21 Abs. 1 ATSG eine vorsätzliche Begehung erforderlich. Der Begriff
der Vorsätzlichkeit ist im strafrechtlichen Sinne zu verstehen, wobei auch
Eventualvorsatz genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, N. 17 zu Art. 21
ATSG; MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZE-LER, Bundessozialversicherungsrecht, 2009, S. 41
Fatti
N. 36; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, S. 75).
Mangels einer strafrichterlichen Beurteilung hat der Sozialversicherungsrichter
selbstständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 129 V 354 E.
3.2 S. 358; 119 V 241 E. 3b S. 245) (…)” (STF
9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011 consid. 5.2 e 5.3)).
In
quell’evenienza, ritenuto che la sentenza impugnata non conteneva alcun accertamento
in merito alla questione a sapere se vi fosse stato una lesione intenzionale
dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.: “(…) Der
angefochtene Entscheid enthält keine Feststellungen dazu, ob die Versicherte
vorsätzlich gegen Art. 91 Abs. 1 SVG verstossen hat. Damit fehlen die notwendigen
sachverhaltlichen Grundlagen für die Beurteilung der Kürzung. Die Angelegenheit
ist deshalb zu ergänzender Sachverhaltsfeststellung und zum Entscheid über die
Kürzung gemäss Art. 21 Abs. 1 ATSG an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
Dieses Vorgehen rechtfertigt sich auch, weil der Entscheid über das
Kürzungsmass ein Ermessensentscheid ist (Urteil 1C_109/2009 vom 7. August
2009 E. 2, publ. in: RtiD 2010 I S. 186). (…)” (STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, consid. 5.5.2), il TF ha
annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti all’autorità giudiziaria
affinché, completata la fattispecie ai sensi dei considerandi, rendesse un
nuovo provvedimento.
2.4. Nella
fattispecie concreta, sulla sola base degli atti e conformemente alla giurisprudenza
menzionata al precedente considerando, questo Tribunale ritiene che non è
possibile concludere che la violazione dell’art. 91 cpv. 1 LCStr. sia avvenuta
intenzionalmente.
Infatti,
dal decreto di accusa 11 agosto 2008 (doc. 22/1-3 dell’incarto LAINF) risulta
che l’insorgente è stato condannato, tra l’altro, siccome ritenuto colpevole di
“(…) guida in stato di inattitudine per aver condotto il
motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di grave
ubriachezza (alcolemia: min. 2.62 – max. 2.90 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1999 per analogo reato; fatti avvenuti
a __________ il 22.07.2007; reato previsto dall’ART. 91 cpv. 1 LCStr. (…)”
(doc. 22/1 dell’incarto LAINF).
Dal
Decreto di accusa non è dunque possibile concludere che l’insorgente abbia
contravvenuto intenzionalmente al disposto di cui all’art. 91 cpv. 1 LCStr..
Dal
verbale d’interrogatorio della Polizia Cantonale del 24 agosto 2007 risulta, in
particolare, che:
"
(…)
D1: Si ricorda cosa ha fatto durante la serata prima
che avvenisse l’incidente?
R1: Ricordo unicamente che quella sera, 21.07.2007 mi
trovavo al mio domicilio a __________ e che stavo aspettando un’amica
proveniente da __________. Questa persona purtroppo non è mai giunta a casa
mia, con la stessa ho però avuto un colloquio telefonico durante il quale
abbiamo litigato. Causa questo diverbio e ad altri problemi personali mi
sentivo depresso. Decidevo quindi di recarmi a piedi a __________ per sfogarmi.
Arrivato in città mi recavo in vari EP nei quali sorbivo un’elevata quantità di
bevande alcoloche. Non so indicare in quali EP mi sia intrattenuto quella sera
in quanto, causa il colpo subito alla testa nell’incidente, ho parecchi vuoti
di memoria.
D2: Si ricorda che tipi di bevande alcoliche ha bevuto
quella sera?
R2: Non ricordo con precisione cosa abbia bevuto, so di
aver bevuto diversi superalcolici.
D3: Si ricorda come sia proseguita la serata?
R3: Oltre a questo mi ricordo unicamente che ad un
certo punto mi trovavo alla discoteca __________. Non so però indicare come sia
giunto in quel posto o fornire altri dettagli della serata. Ho in testa alcune
immagini confuse della ressa all’interno del locale e nient’altro. Non ho
nessun altro ricordo di quella serata fino al momento in cui mi sono svegliato
in una stanza di ospedale.
D4: Cosa mi può dire riguardo alla motoleggera con la
quale ha avuto l’incidente?
R4: Non ricordo assolutamente nulla. Di solito la tengo
o all’esterno della mia abitazione o nell’autorimessa. Non so però indicare in
quale momento mi sia messo alla guida né quali strade abbia percorso.
(…)" (doc. 5/5-6 dell’incarto LAINF)
Anche
dal rapporto 29 agosto 2007 dell’ispettore LAINF si evince che:
"
(…)
Fatto del 22.7.2007: la sera precedente il signor RI 1
aspettava un’amica da __________, ma la stessa non è venuta. Per svagarsi è
sceso in città a piedi per vedere i fuochi d’artificio e ricorda di essere
anche andato alla __________. Ricorda la musica del night. Da quel momento non
ricorda più nulla. Non sa dove abbia bevuto bevande alcoliche. Presume di
essere tornato a casa a prendere il suo scooter, ma non è sicuro. Rivede dei
“flash”, come se fosse stato seduto su uno scooter, sul suo scooter, come
passeggero.
(…)" (doc. 4/1-2 dell’incarto LAINF)
Ora,
considerato che l’amministrazione non ha intrapreso alcunché al fine di stabilire
se il delitto ex art. 91 cpv. 1 LCStr. è stato commesso intenzionalmente, ribadito
che dalla scarna documentazione sopra enunciata non è possibile concludere in
questo senso (dagli atti non risulta contestato che l’insor-gente è partito da
casa a piedi e che dopo aver consumato delle sostanze alcoliche si sarebbe
messo alla guida dello scooter; non è dunque dato di sapere né il momento in
cui si sarebbe messo alla guida del motoveicolo né lo stato di salute in
quell’istante) e conformemente alla giurisprudenza citata, la decisione del 24
febbraio 2011 va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché,
richiamato quantomeno l’in-tero incarto penale ed effettuati tutti gli
accertamenti utili a stabilire se il delitto è stato effettivamente commesso
intenzionalmente, proceda ad emettere un nuovo provvedimento.
Quanto
all’art. 7b cpv. 3 LAI in base al quale la decisione di ridurre o di rifiutare
prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in
particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria
dell’assicurato, esso non può trovare applicazione nel caso di specie per le
seguenti ragioni.
Nel
Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (5a
revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pagg. 3989-4130), circa il nuovo
art. 7b che regola le sanzioni, si legge, tra l’altro, che:
"
(…)
Questo articolo disciplina le conseguenze di una
violazione degli obblighi di ridurre il danno e di collaborare da parte
dell’assicurato.
(…)
Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione
militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono
essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado
della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.
(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4089-4090)
Dal
canto suo Meyer rileva che vista la disposizione sistematica
vi é da concludere che l’art. 7b cpv. 3 LAI va applicato unicamente nel caso di
lesione degli obblighi di cui agli articoli 7 cpv. 1 e 2 LAI e 43 cpv. 2 LPGA e
non nel caso in cui l’e-vento é stato provocato o aggravato da un crimine o un
delitto commesso intenzionalmente dall’assicurato; fattispecie, questa, nella
quale più della colpa personale maggiore rilievo riveste il trasferimento, riconducibile
al suo comportamento, del rischio sulle spalle dell’interessato (“(…)
Aufgrund der systhematischen Stellung ist anzunehmen, dass diese Vorschrift nur
für Verstösse gegen Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2 IVG sowie Art. 43 Abs. 2 ATSG
gilt, dagegen nicht für vorsätzliche Herbeiführungen und Verschlimmerungen der
Invalidität oder bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder Vergehns
nach Art. 21 Abs. 1 ATSG, wo nicht in erster Linie das Verschulden der
versicherten Person, sondern das Ausmass der durch ihr Verhalten bewirkten
Risikoverschiebung bestimmend ist (BGE 134 V 315). (…)” (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 7b, pag. 83)).
Se dovesse concludere che il delitto ex art. 91 cpv. 1 LCStr. è
stato commesso intenzionalmente – oltre alla giurisprudenza di cui alla DTF
120 V 224 che conferma la prassi dell’INSAI secondo cui nel caso di infortuni
avvenuti sotto l’influenza dell’alcool il tasso di riduzione viene fissato in
base al grado di ebrietà e la DTF 134 V 315, in particolare il consid. 3 a pag. 318, che conferma l’applicabilità di questa prassi anche per l’assicurazione
invalidità; vedi inoltre la STFA I 484/01 del 25 giugno 2003, consid. 5) – l’Ufficio AI,
nella commisurazione della riduzione da applicare, dovrà inoltre considerare le
osservazioni di cui allo scritto 23 aprile 2012 dell’insorgente con la relativa
documentazione (cfr. consid. 1.20).
2.5. Quanto
alla decisione 4 aprile 2011 (doc. AI 65/16-19 inc. 32.2011.124) con la quale
l’Ufficio AI ha stabilito che RI 1 dal 1. gennaio 2011 ha diritto ad una rendita pari a CHF 518.00 (doc. AI 65/16-19 dell’inc. 32.2011.124) precisando
che: “(…) CONGUAGLIO CON RENDITE GIÀ VERSATE: FR. 16734.- ANNULLA E SOSTITUISCE
LA DECISIONE DEL 24.02.2011, A SEGUITO DI UN ERRORE INTERNO (…)” (doc. AI
65/17 inc. 31.2011.124), va rilevato quanto segue.
A
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o
una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Questa
norma corrisponde all'art. 58 PA.
Inoltre
la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla
LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 dal n. 46 al 49
pagg. 681-682).
In
particolare il TF ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette
fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del
ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non
regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita
deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente
debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales
et la procédure cantonale, in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione
di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il
suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die
Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit
der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La
modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che
in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione
al Tribunale (Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 47 pag. 682).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Kieser, op.
cit., ad art. 53 n. 48 pag. 682).
L'art.
6 Lptca enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58
PA.
Nel
caso in esame la decisione 4 aprile 2011 è stata emanata entro il termine per
l’inoltro della risposta e con la stessa l’Ufficio AI ha annullato la decisione
del 24 febbraio 2011 (oggetto dell’incarto 32.2011.106) e stabilito che RI 1
dal 1. gennaio 2011 ha diritto ad una rendita pari a fr. 518.--.
Pertanto,
non corrispondendo la proposta dell’Ufficio AI alle richieste del ricorrente –
indipendentemente dall’inoltro del ricorso del 7 aprile 2011 (oggetto dell’incarto
32.2011.124) – il TCA deve entrare nel merito del suo ricorso avverso la decisione
del 24 febbraio 2011.
Ritenuto
inoltre che la decisione 24 febbraio 2011 – con la quale l’Ufficio AI ha
stabilito che la rendita intera va ridotta del 60% – deve essere annullata
(cfr. consid. 2.4), anche la decisione del 4 aprile 2011 che fissa l’ammontare
della rendita in funzione di detta riduzione deve subire la medesima sorte.
Lo
stesso discorso vale per la decisione 11 aprile 2011 (oggetto dell’incarto
32.2011.2011) con la quale l’Ufficio AI ha stabilito che l’importo da
restituire ammonta a fr. 9'125.--.
Al
riguardo il TCA rileva che nell’eventuale calcolo dell’impor-to da chiedere in
restituzione si dovrà debitamente motivare come si è giunti a tale risultato
(nella decisione del 24 febbraio 2011 risulta una compensazione di fr.
32'466.-- allorquando lo stesso importo sembrerebbe poi essere stato corretto
in fr. 16'250.-- sub. XXII e come risulta dall’incarto della Cassa sub.
XXII/bis, in particolare dalla lettera del calcolatore __________ indirizzata
all’USSI del 23 marzo 2011) rispettivamente spiegare all’insorgente se vi sono
state o meno compensazioni anche con l’assicurazione infortuni e con la
prestazione complementare come da lui sostenuto.
2.6. Con la decisione 24 febbraio 2011 (oggetto
dell’incarto 32.2011.106) l’Ufficio
AI ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
inoltrata dall’assicurato contestualmente alle osservazioni 5 gennaio 2011
(doc. AI 52/1) al progetto di decisione 7 dicembre 2010 (doc. AI 51/1-3).
2.6.1. L'art.
37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda.
Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare
di patrocinio gratuito (DTF 132 V 200).
Secondo
dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,
l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (vedi
STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e
Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504; cfr., d'altronde, FF
1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono
l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di
esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti
criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art.
37, n. 23, pag. 504-505).
Per
quanto riguarda la questione di sapere se, nel quadro della procedura amministrativa,
l’assistenza di un avvocato è imposta (art. 37 cpv. 4 LPGA) e non
soltanto giustificata dalle circostanze (art. 61 lett. f LPGA; STFA I 812/05
del 24 gennaio 2006, consid. 4.3), occorre tenere conto delle circostanze del
caso di specie, della particolarità delle regole procedurali applicabili,
nonché delle specificità della procedura amministrativa in corso. In
particolare, si possono menzionare, oltre alla complessità delle questioni di
fatto e di diritto, le circostanze inerenti alla persona interessata, ad
esempio la sua capacità di orientarsi nella procedura. Pertanto, il fatto che
l’interessato possa beneficiare dell’assistenza di rappresentanti di
associazioni, di assistenti sociali, nonché di specialisti o di persone attive
in seno ad istituzioni sociali, consente di ammettere che l’intervento di un
avvocato non è né necessario né indicato (STF I 127/2007 succitata, consid. 4.3
e STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.2).
Di
regola, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile
di influenzare in modo particolarmente grave la situazione giuridica
dell’interessato. Se ciò non è il caso, una tale necessità esiste soltanto se
alla difficoltà relativa del caso si aggiunge la complessità della fattispecie
o delle questioni giuridiche, a cui l’assicurato non è in grado di far fronte
da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2 e riferimenti).
Secondo
la giurisprudenza, una vertenza riguardante l’even-tuale diritto a provvedimenti
di integrazione, rispettivamente, alla rendita di invalidità, non è atta a
influenzare in maniera particolarmente grave la situazione
giuridica dell’interessato (STF 9C.105/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1 e
STFA I 519/04 del 7 giugno 2006, consid. 5.2 e 5.3).
La
necessità del gratuito patrocinio non può quindi essere riconosciuta a priori,
ma occorre piuttosto tenere conto della difficoltà del caso da un punto di
vista oggettivo.
2.6.2. Nella
presente fattispecie – lasciata aperta la questione a sapere se l’assicurato si
trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata
all’insuccesso – l’Ufficio AI gli ha negato il diritto all’assistenza
giudiziaria in sede amministrativa adducendo che “(…) la condizione relativa
alla necessità dell’assistenza di un legale non è realizzata. Il caso in esame
rientra, infatti, nella casistica più consueta delle pratiche AI. Pertanto
l’assistenza di un avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata,
essendo possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate
procedere alla corretta interpretazione dei punti controversi. (…)” (doc.
AI 102/3).
Quello
riguardante RI 1 non è un caso ordinario.
Con
progetto di decisione 7 dicembre 2010 (doc. AI 51/1-3) l’Ufficio AI aveva, tra
l’altro, stabilito che “(…) come da decisione __________ del 16.09.2008 ed
in base all’art. 21 cpv. 1 LPGA, le prestazioni in contanti dovranno essere
ridotte del 60% per colpa grave. (…)” (doc. AI 51/2).
Visto
che dai soli atti non era possibile concludere che la
violazione dell’art. 91 cpv. 1 LCStr. fosse avvenuta intenzionalmente
(questione questa che rende la vertenza particolarmente complessa; cfr. consid.
2.4), per il solo fatto che la __________ con decisione
del 19 settembre 2008 aveva ridotto del 60% le prestazioni in contanti (doc.
23/1 dell’incarto LAINF) l’Ufficio AI non poteva ancora applicare automaticamente
la medesima riduzione alla rendita intera AI. Infatti, come visto (cfr. consid.
2.3), l’art. 37 cpv. 3 LAINF prevede espressamente una deroga all’art. 21 cpv.
1 LPGA.
Ritenuto
poi che nella decisione impugnata è stata computata una compensazione con USSI
pari a fr. 32'466.-- e che questo importo sembrerebbe poi essere stato corretto
in fr. 16'250.-- (doc. XXII/bis), questo Tribunale ritiene che le circostanze del
caso concreto fossero tali da imporre l’assistenza di un avvocato.
Per
quanto riguarda gli altri presupposti – lasciati aperti dal-l’Ufficio AI – cumulativamente
necessari per riconoscergli il diritto all’assistenza giudiziaria in sede
amministrativa, il TCA rileva quanto segue.
Quo
alla probabilità di esito favorevole, le argomentazioni ricorsuali con le quali
l’insorgente ha fatto valere la mancata trasmissione nella procedura amministrativa
AI dell’incarto completo e la stringatezza delle motivazioni addotte per giustificare
la riduzione della rendita del 60% erano più che perti-nenti (cfr. consid. 2.2
e 2.4).
L’amministrazione
dovrà pertanto ancora appurare se è dato anche l’ulteriore presupposto
dell’indigenza e, in caso affermativo, pronunciarsi correttamente sull’importo
spettante al-l’assicurato (DTF 131 V 153).
2.7. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate devono
essere annullate e i ricorsi accolti ai sensi dei considerandi.
Al
ricorrente, patrocinato da un legale, vanno riconosciute congrue ripetibili
(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che nella fattispecie – tenuto conto in
particolare del grado (medio) di difficoltà delle cause in oggetto, del fatto
che le tesi e le argomentazioni addotte e sviluppate dall’insorgente in
relazione alle tre (congiunte) procedure sono in parte le medesime, ritenuto
come debba essere considerata solo l’attività svolta dal patrocinatore dalla
presentazione dei rispettivi gravami (e non anche quella precedente, come
risulterebbe invece dalla nota d’onorario indicativa presentata nell’aprile
2011 all’attenzione del Tribunale) – appare giustificato quantificare, spese
comprese, in complessivi fr. 4'500.-- (IVA inclusa).
Le
domande di assistenza giudiziaria per le procedure ricorsuali diventano pertanto
prive di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del
14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito delle procedure, le spese per complessivi fr. 1’000.-- sono poste
a carico dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. I
ricorsi sono accolti ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni impugnate
sono annullate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come
indicato nei considerandi 2.4, 2.5 e 2.6.2.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 1’000.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà al ricorrente fr. 4’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto le domande di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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