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Decisione

32.2011.106

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3 maggio 2012Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

N. 36; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, S. 75).

Mangels einer strafrichterlichen Beurteilung hat der Sozialversicherungsrichter

selbstständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 129 V 354 E.

3.2 S. 358; 119 V 241 E. 3b S. 245) (…)” (STF

9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011 consid. 5.2 e 5.3)).

In

quell’evenienza, ritenuto che la sentenza impugnata non conteneva alcun accertamento

in merito alla questione a sapere se vi fosse stato una lesione intenzionale

dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.: “(…) Der

angefochtene Entscheid enthält keine Feststellungen dazu, ob die Versicherte

vorsätzlich gegen Art. 91 Abs. 1 SVG verstossen hat. Damit fehlen die notwendigen

sachverhaltlichen Grundlagen für die Beurteilung der Kürzung. Die Angelegenheit

ist deshalb zu ergänzender Sachverhaltsfeststellung und zum Entscheid über die

Kürzung gemäss Art. 21 Abs. 1 ATSG an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

Dieses Vorgehen rechtfertigt sich auch, weil der Entscheid über das

Kürzungsmass ein Ermessensentscheid ist (Urteil 1C_109/2009 vom 7. August

2009 E. 2, publ. in: RtiD 2010 I S. 186). (…)” (STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, consid. 5.5.2), il TF ha

annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti all’autorità giudiziaria

affinché, completata la fattispecie ai sensi dei considerandi, rendesse un

nuovo provvedimento.

2.4. Nella

fattispecie concreta, sulla sola base degli atti e conformemente alla giurisprudenza

menzionata al precedente considerando, questo Tribunale ritiene che non è

possibile concludere che la violazione dell’art. 91 cpv. 1 LCStr. sia avvenuta

intenzionalmente.

Infatti,

dal decreto di accusa 11 agosto 2008 (doc. 22/1-3 dell’incarto LAINF) risulta

che l’insorgente è stato condannato, tra l’altro, siccome ritenuto colpevole di

“(…) guida in stato di inattitudine per aver condotto il

motoveicolo __________ targato TI __________ essendo in stato di grave

ubriachezza (alcolemia: min. 2.62 – max. 2.90 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1999 per analogo reato; fatti avvenuti

a __________ il 22.07.2007; reato previsto dall’ART. 91 cpv. 1 LCStr. (…)”

(doc. 22/1 dell’incarto LAINF).

Dal

Decreto di accusa non è dunque possibile concludere che l’insorgente abbia

contravvenuto intenzionalmente al disposto di cui all’art. 91 cpv. 1 LCStr..

Dal

verbale d’interrogatorio della Polizia Cantonale del 24 agosto 2007 risulta, in

particolare, che:

"

(…)

D1: Si ricorda cosa ha fatto durante la serata prima

che avvenisse l’incidente?

R1: Ricordo unicamente che quella sera, 21.07.2007 mi

trovavo al mio domicilio a __________ e che stavo aspettando un’amica

proveniente da __________. Questa persona purtroppo non è mai giunta a casa

mia, con la stessa ho però avuto un colloquio telefonico durante il quale

abbiamo litigato. Causa questo diverbio e ad altri problemi personali mi

sentivo depresso. Decidevo quindi di recarmi a piedi a __________ per sfogarmi.

Arrivato in città mi recavo in vari EP nei quali sorbivo un’elevata quantità di

bevande alcoloche. Non so indicare in quali EP mi sia intrattenuto quella sera

in quanto, causa il colpo subito alla testa nell’incidente, ho parecchi vuoti

di memoria.

D2: Si ricorda che tipi di bevande alcoliche ha bevuto

quella sera?

R2: Non ricordo con precisione cosa abbia bevuto, so di

aver bevuto diversi superalcolici.

D3: Si ricorda come sia proseguita la serata?

R3: Oltre a questo mi ricordo unicamente che ad un

certo punto mi trovavo alla discoteca __________. Non so però indicare come sia

giunto in quel posto o fornire altri dettagli della serata. Ho in testa alcune

immagini confuse della ressa all’interno del locale e nient’altro. Non ho

nessun altro ricordo di quella serata fino al momento in cui mi sono svegliato

in una stanza di ospedale.

D4: Cosa mi può dire riguardo alla motoleggera con la

quale ha avuto l’incidente?

R4: Non ricordo assolutamente nulla. Di solito la tengo

o all’esterno della mia abitazione o nell’autorimessa. Non so però indicare in

quale momento mi sia messo alla guida né quali strade abbia percorso.

(…)" (doc. 5/5-6 dell’incarto LAINF)

Anche

dal rapporto 29 agosto 2007 dell’ispettore LAINF si evince che:

"

(…)

Fatto del 22.7.2007: la sera precedente il signor RI 1

aspettava un’amica da __________, ma la stessa non è venuta. Per svagarsi è

sceso in città a piedi per vedere i fuochi d’artificio e ricorda di essere

anche andato alla __________. Ricorda la musica del night. Da quel momento non

ricorda più nulla. Non sa dove abbia bevuto bevande alcoliche. Presume di

essere tornato a casa a prendere il suo scooter, ma non è sicuro. Rivede dei

“flash”, come se fosse stato seduto su uno scooter, sul suo scooter, come

passeggero.

(…)" (doc. 4/1-2 dell’incarto LAINF)

Ora,

considerato che l’amministrazione non ha intrapreso alcunché al fine di stabilire

se il delitto ex art. 91 cpv. 1 LCStr. è stato commesso intenzionalmente, ribadito

che dalla scarna documentazione sopra enunciata non è possibile concludere in

questo senso (dagli atti non risulta contestato che l’insor-gente è partito da

casa a piedi e che dopo aver consumato delle sostanze alcoliche si sarebbe

messo alla guida dello scooter; non è dunque dato di sapere né il momento in

cui si sarebbe messo alla guida del motoveicolo né lo stato di salute in

quell’istante) e conformemente alla giurisprudenza citata, la decisione del 24

febbraio 2011 va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché,

richiamato quantomeno l’in-tero incarto penale ed effettuati tutti gli

accertamenti utili a stabilire se il delitto è stato effettivamente commesso

intenzionalmente, proceda ad emettere un nuovo provvedimento.

Quanto

all’art. 7b cpv. 3 LAI in base al quale la decisione di ridurre o di rifiutare

prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in

particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria

dell’assicurato, esso non può trovare applicazione nel caso di specie per le

seguenti ragioni.

Nel

Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (5a

revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pagg. 3989-4130), circa il nuovo

art. 7b che regola le sanzioni, si legge, tra l’altro, che:

"

(…)

Questo articolo disciplina le conseguenze di una

violazione degli obblighi di ridurre il danno e di collaborare da parte

dell’assicurato.

(…)

Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione

militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono

essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado

della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.

(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4089-4090)

Dal

canto suo Meyer rileva che vista la disposizione sistematica

vi é da concludere che l’art. 7b cpv. 3 LAI va applicato unicamente nel caso di

lesione degli obblighi di cui agli articoli 7 cpv. 1 e 2 LAI e 43 cpv. 2 LPGA e

non nel caso in cui l’e-vento é stato provocato o aggravato da un crimine o un

delitto commesso intenzionalmente dall’assicurato; fattispecie, questa, nella

quale più della colpa personale maggiore rilievo riveste il trasferimento, riconducibile

al suo comportamento, del rischio sulle spalle dell’interessato (“(…)

Aufgrund der systhematischen Stellung ist anzunehmen, dass diese Vorschrift nur

für Verstösse gegen Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2 IVG sowie Art. 43 Abs. 2 ATSG

gilt, dagegen nicht für vorsätzliche Herbeiführungen und Verschlimmerungen der

Invalidität oder bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder Vergehns

nach Art. 21 Abs. 1 ATSG, wo nicht in erster Linie das Verschulden der

versicherten Person, sondern das Ausmass der durch ihr Verhalten bewirkten

Risikoverschiebung bestimmend ist (BGE 134 V 315). (…)” (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 7b, pag. 83)).

Se dovesse concludere che il delitto ex art. 91 cpv. 1 LCStr. è

stato commesso intenzionalmente – oltre alla giurisprudenza di cui alla DTF

120 V 224 che conferma la prassi dell’INSAI secondo cui nel caso di infortuni

avvenuti sotto l’influenza dell’alcool il tasso di riduzione viene fissato in

base al grado di ebrietà e la DTF 134 V 315, in particolare il consid. 3 a pag. 318, che conferma l’applicabilità di questa prassi anche per l’assicurazione

invalidità; vedi inoltre la STFA I 484/01 del 25 giugno 2003, consid. 5) – l’Ufficio AI,

nella commisurazione della riduzione da applicare, dovrà inoltre considerare le

osservazioni di cui allo scritto 23 aprile 2012 dell’insorgente con la relativa

documentazione (cfr. consid. 1.20).

2.5. Quanto

alla decisione 4 aprile 2011 (doc. AI 65/16-19 inc. 32.2011.124) con la quale

l’Ufficio AI ha stabilito che RI 1 dal 1. gennaio 2011 ha diritto ad una rendita pari a CHF 518.00 (doc. AI 65/16-19 dell’inc. 32.2011.124) precisando

che: “(…) CONGUAGLIO CON RENDITE GIÀ VERSATE: FR. 16734.- ANNULLA E SOSTITUISCE

LA DECISIONE DEL 24.02.2011, A SEGUITO DI UN ERRORE INTERNO (…)” (doc. AI

65/17 inc. 31.2011.124), va rilevato quanto segue.

A

norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o

una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

Questa

norma corrisponde all'art. 58 PA.

Inoltre

la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla

LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 dal n. 46 al 49

pagg. 681-682).

In

particolare il TF ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette

fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del

ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non

regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita

deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente

debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales

et la procédure cantonale, in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione

di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il

suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo

corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die

Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit

der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La

modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che

in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione

al Tribunale (Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 47 pag. 682).

L'amministrazione

non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la

risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo

termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al

giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Kieser, op.

cit., ad art. 53 n. 48 pag. 682).

L'art.

6 Lptca enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58

PA.

Nel

caso in esame la decisione 4 aprile 2011 è stata emanata entro il termine per

l’inoltro della risposta e con la stessa l’Ufficio AI ha annullato la decisione

del 24 febbraio 2011 (oggetto dell’incarto 32.2011.106) e stabilito che RI 1

dal 1. gennaio 2011 ha diritto ad una rendita pari a fr. 518.--.

Pertanto,

non corrispondendo la proposta dell’Ufficio AI alle richieste del ricorrente –

indipendentemente dall’inoltro del ricorso del 7 aprile 2011 (oggetto dell’incarto

32.2011.124) – il TCA deve entrare nel merito del suo ricorso avverso la decisione

del 24 febbraio 2011.

Ritenuto

inoltre che la decisione 24 febbraio 2011 – con la quale l’Ufficio AI ha

stabilito che la rendita intera va ridotta del 60% – deve essere annullata

(cfr. consid. 2.4), anche la decisione del 4 aprile 2011 che fissa l’ammontare

della rendita in funzione di detta riduzione deve subire la medesima sorte.

Lo

stesso discorso vale per la decisione 11 aprile 2011 (oggetto dell’incarto

32.2011.2011) con la quale l’Ufficio AI ha stabilito che l’importo da

restituire ammonta a fr. 9'125.--.

Al

riguardo il TCA rileva che nell’eventuale calcolo dell’impor-to da chiedere in

restituzione si dovrà debitamente motivare come si è giunti a tale risultato

(nella decisione del 24 febbraio 2011 risulta una compensazione di fr.

32'466.-- allorquando lo stesso importo sembrerebbe poi essere stato corretto

in fr. 16'250.-- sub. XXII e come risulta dall’incarto della Cassa sub.

XXII/bis, in particolare dalla lettera del calcolatore __________ indirizzata

all’USSI del 23 marzo 2011) rispettivamente spiegare all’insorgente se vi sono

state o meno compensazioni anche con l’assicurazione infortuni e con la

prestazione complementare come da lui sostenuto.

2.6. Con la decisione 24 febbraio 2011 (oggetto

dell’incarto 32.2011.106) l’Ufficio

AI ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

inoltrata dall’assicurato contestualmente alle osservazioni 5 gennaio 2011

(doc. AI 52/1) al progetto di decisione 7 dicembre 2010 (doc. AI 51/1-3).

2.6.1. L'art.

37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare

di patrocinio gratuito (DTF 132 V 200).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,

l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (vedi

STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e

Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504; cfr., d'altronde, FF

1999 3965).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono

l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di

esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art.

37, n. 23, pag. 504-505).

Per

quanto riguarda la questione di sapere se, nel quadro della procedura amministrativa,

l’assistenza di un avvocato è imposta (art. 37 cpv. 4 LPGA) e non

soltanto giustificata dalle circostanze (art. 61 lett. f LPGA; STFA I 812/05

del 24 gennaio 2006, consid. 4.3), occorre tenere conto delle circostanze del

caso di specie, della particolarità delle regole procedurali applicabili,

nonché delle specificità della procedura amministrativa in corso. In

particolare, si possono menzionare, oltre alla complessità delle questioni di

fatto e di diritto, le circostanze inerenti alla persona interessata, ad

esempio la sua capacità di orientarsi nella procedura. Pertanto, il fatto che

l’interessato possa beneficiare dell’assistenza di rappresentanti di

associazioni, di assistenti sociali, nonché di specialisti o di persone attive

in seno ad istituzioni sociali, consente di ammettere che l’intervento di un

avvocato non è né necessario né indicato (STF I 127/2007 succitata, consid. 4.3

e STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.2).

Di

regola, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile

di influenzare in modo particolarmente grave la situazione giuridica

dell’interessato. Se ciò non è il caso, una tale necessità esiste soltanto se

alla difficoltà relativa del caso si aggiunge la complessità della fattispecie

o delle questioni giuridiche, a cui l’assicurato non è in grado di far fronte

da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2 e riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza, una vertenza riguardante l’even-tuale diritto a provvedimenti

di integrazione, rispettivamente, alla rendita di invalidità, non è atta a

influenzare in maniera particolarmente grave la situazione

giuridica dell’interessato (STF 9C.105/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1 e

STFA I 519/04 del 7 giugno 2006, consid. 5.2 e 5.3).

La

necessità del gratuito patrocinio non può quindi essere riconosciuta a priori,

ma occorre piuttosto tenere conto della difficoltà del caso da un punto di

vista oggettivo.

2.6.2. Nella

presente fattispecie – lasciata aperta la questione a sapere se l’assicurato si

trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata

all’insuccesso – l’Ufficio AI gli ha negato il diritto all’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa adducendo che “(…) la condizione relativa

alla necessità dell’assistenza di un legale non è realizzata. Il caso in esame

rientra, infatti, nella casistica più consueta delle pratiche AI. Pertanto

l’assistenza di un avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata,

essendo possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate

procedere alla corretta interpretazione dei punti controversi. (…)” (doc.

AI 102/3).

Quello

riguardante RI 1 non è un caso ordinario.

Con

progetto di decisione 7 dicembre 2010 (doc. AI 51/1-3) l’Ufficio AI aveva, tra

l’altro, stabilito che “(…) come da decisione __________ del 16.09.2008 ed

in base all’art. 21 cpv. 1 LPGA, le prestazioni in contanti dovranno essere

ridotte del 60% per colpa grave. (…)” (doc. AI 51/2).

Visto

che dai soli atti non era possibile concludere che la

violazione dell’art. 91 cpv. 1 LCStr. fosse avvenuta intenzionalmente

(questione questa che rende la vertenza particolarmente complessa; cfr. consid.

2.4), per il solo fatto che la __________ con decisione

del 19 settembre 2008 aveva ridotto del 60% le prestazioni in contanti (doc.

23/1 dell’incarto LAINF) l’Ufficio AI non poteva ancora applicare automaticamente

la medesima riduzione alla rendita intera AI. Infatti, come visto (cfr. consid.

2.3), l’art. 37 cpv. 3 LAINF prevede espressamente una deroga all’art. 21 cpv.

1 LPGA.

Ritenuto

poi che nella decisione impugnata è stata computata una compensazione con USSI

pari a fr. 32'466.-- e che questo importo sembrerebbe poi essere stato corretto

in fr. 16'250.-- (doc. XXII/bis), questo Tribunale ritiene che le circostanze del

caso concreto fossero tali da imporre l’assistenza di un avvocato.

Per

quanto riguarda gli altri presupposti – lasciati aperti dal-l’Ufficio AI – cumulativamente

necessari per riconoscergli il diritto all’assistenza giudiziaria in sede

amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

Quo

alla probabilità di esito favorevole, le argomentazioni ricorsuali con le quali

l’insorgente ha fatto valere la mancata trasmissione nella procedura amministrativa

AI dell’incarto completo e la stringatezza delle motivazioni addotte per giustificare

la riduzione della rendita del 60% erano più che perti-nenti (cfr. consid. 2.2

e 2.4).

L’amministrazione

dovrà pertanto ancora appurare se è dato anche l’ulteriore presupposto

dell’indigenza e, in caso affermativo, pronunciarsi correttamente sull’importo

spettante al-l’assicurato (DTF 131 V 153).

2.7. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate devono

essere annullate e i ricorsi accolti ai sensi dei considerandi.

Al

ricorrente, patrocinato da un legale, vanno riconosciute congrue ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che nella fattispecie – tenuto conto in

particolare del grado (medio) di difficoltà delle cause in oggetto, del fatto

che le tesi e le argomentazioni addotte e sviluppate dall’insorgente in

relazione alle tre (congiunte) procedure sono in parte le medesime, ritenuto

come debba essere considerata solo l’attività svolta dal patrocinatore dalla

presentazione dei rispettivi gravami (e non anche quella precedente, come

risulterebbe invece dalla nota d’onorario indicativa presentata nell’aprile

2011 all’attenzione del Tribunale) – appare giustificato quantificare, spese

comprese, in complessivi fr. 4'500.-- (IVA inclusa).

Le

domande di assistenza giudiziaria per le procedure ricorsuali diventano pertanto

prive di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del

14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito delle procedure, le spese per complessivi fr. 1’000.-- sono poste

a carico dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. I

ricorsi sono accolti ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni impugnate

sono annullate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come

indicato nei considerandi 2.4, 2.5 e 2.6.2.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 1’000.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà al ricorrente fr. 4’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto le domande di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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