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32.2011.107

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2011Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.4. Nel caso di

specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di

salute dell’assicurata, ha dapprima fatto esperire una perizia pluridisciplinare

affidata ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica

(dr. __________), chirurgico-vascolare (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 19 marzo 2010, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome lomboradicolare

S1/L5 cronica a destra in note discopatie bi segmentali L4/L5 e L5/S1

(protrusione discale a base larga L4/L5 con spondilartrosi ipertrofica,

protrusione discale paramediana a destra L5/S1 a contatto con l’origine della

radice di S1 a destra, alla RM lombare dell’1.10.2003); disturbi statici del

rachide (iperlordosi lombare, ampia scoliosi sinistroconvessa lombare);

decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (peso 87 kg / statura 172.5 cm); 2. sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale in minime alterazioni

degenerative della colonna cervicale (uncartrosi C5/C6); decondizionamento e

sbilancio muscolare; 3. periartropatia omeroscapolare tendopatica con

sintomatologia di attrito a destra; 4. periartropatia dell’anca destra” (doc. 75-21).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha considerato l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa usuale, ma con una riduzione del 50%, nella sua precedente attività

di gerente-cameriera, ma abile al lavoro al 100%, con un rendimento completo,

nello svolgimento di attività leggere e adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali, a partire dal 13 luglio 2008 (doc. 75-24).

L’aspetto

vascolare è, invece, stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in

chirurgia vascolare, il quale, nel suo rapporto del 24 marzo 2010, posta la

diagnosi di “stato dopo stripping della vena safena magna di destra” (doc.

75-31), ha indicato che “alla visita odierna non ho trovato nessun segno per

un’insufficienza venosa cronica dell’arto inferiore di destra”, aggiungendo

che, a suo avviso, “i disturbi derivano dalla colonna lombare” (doc. 75-32).

Il dr. __________

ha quindi considerato, dal suo punto di vista specialistico, l’assicurata

pienamente abile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 75-32).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto del 23 aprile 2010, ha posto la diagnosi di “sindrome depressiva persistente

(ICD10-F34.8)” (doc. 75-28).

Il dr. __________ ha indicato che “siamo

confrontati con una depressione cronica del tono dell’umore non comunque

sufficientemente grave da giustificare una diagnosi a prognosi negativa come

quella di una vera e propria sindrome depressiva ricorrente” (doc. 75-29).

Lo specialista ha rilevato che “il quadro

psicopatologico cronicizzato indebolisce la capacità dell’assicurata di fare

fronte alle situazioni, rendendola poco concentrata sull’obiettivo e ripiegata

su ruminazioni e rivendicazioni che contribuiscono a fiaccare la sua efficacia

e la sua resistenza” (doc. 75-29).

Il dr. __________ ha considerato che “la terapia

specialistica ha aiutato l’assicurata a contenere le quote ansiose e a ridurre

l’impatto della sofferenza riconducibile al nucleo depressivo. Non ritengo che

provvedimenti di altro tipo possano migliorare lo stato di salute dell’assicurata”

(doc. 75-29).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha considerato l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% in qualsiasi

attività lavorativa (doc. 75-28).

Infine, a proposito dell’evoluzione dei disturbi

dell’interessata, lo specialista ha ritenuto che esiste una riduzione della

capacità lavorativa a partire dal mese di gennaio 2009, aggiungendo che

“l’evoluzione della sintomatologia ha mostrato un contenimento delle quote

ansiose mentre per quel che riguarda la timia e il nucleo depressivo che la

sostiene il quadro psicopatologico ha mostrato una tendenza alla

cronicizzazione” (doc. 75-28).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 21 giugno 2010, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome lombo-radicolare L5-S1

cronica a destra in note discopatie bi segmentali L4-L5 e L5-S1 (protrusione

discale a base larga L4-L5 con spondilartrosi ipertrofica, protrusione discale

paramediana a destra L5-S1 a contatto con l’origine della radice di S1 a

destra, alla MRI lombare dell’1.10.2003); disturbi statici del rachide

(iperlordosi lombare, ampia scoliosi sinistro-convessa lombare);

decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità con BMI 29,5 kg/m2; 2.

sindrome cervico-spondilogena cronica bilaterale in minime alterazioni

degenerative della colonna cervicale (uncartrosi C5-C6); decondizionamento e

sbilancio muscolare; 3. periartropatia omero-scapolare tendopatica con

sintomatologia di attrito a destra; 4. periartropatia dell’anca destra; 5.

sindrome depressiva persistente”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa quelle di “stato dopo stripping della vena safena magna di

destra; tabagismo cronico” (doc. 75/10-11).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50%, inteso come riduzione del

rendimento sull’arco di un’intera giornata di lavoro, nella sua precedente

attività di gerente-cameriera (doc. 75-14), a partire dal 13 luglio 2008 (doc.

75-15), ma abile al lavoro al 70%, intesa come riduzione del rendimento

sull’arco di un’intera giornata lavorativa, in qualsiasi altra attività leggera

adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali, a partire dal mese di

gennaio 2009 (doc. 75-16).

I medici

del SAM hanno precisato che “riteniamo che le incapacità lavorative descritte

dai nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie

che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una

riduzione del rendimento” (doc. 75-15).

Nel rapporto medico del 5 luglio 2010, il dr. __________

del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati

di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),

ha osservato:

"

Assicurata nata nel 1956, gerente/cucitrice,

inattiva dal 2000, in assistenza

Stato dopo rifiuto prestazioni nel 2006

Nuova domanda 7.2008

Attuale valutazione SAM:.

Impedimento reuma 50% quale gerente, 0% in

attività adatta

Assenza di impedimento vascolare

Impedimento psi 30%

Prognosi negativa per quanto concerne futuro

miglioramento”.

(Doc. 76-2)

A seguito dell’opposizione dell’assicurata contro

il progetto di decisione del 18 agosto 2010 di rifiuto delle prestazioni (doc.

82), nelle annotazioni del 21 settembre 2010, il dr. __________ del SMR ha

ritenuto opportuno affidare al SAM l’incarico di svolgere un complemento

peritale neurologico (doc. 86-1).

Nel

rapporto peritale del 10 dicembre 2010, il dr. __________, specialista FMH in

neurologia, ha posto le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di

“dolori agli arti inferiori, in particolare alla gamba destra attualmente non

riferibili a patologia neurologica specifica, in particolare senza reperti

indicativi di una lesione radicolare attualmente sintomatica; sindrome dolorosa

cervicobrachiale bilaterale non spiegata da patologia neurologica; lievissima

sindrome del tunnel carpale a destra; disturbi d’equilibrio mal sistematizzati soggettivi,

senza reperti neurologici oggettivi significativi” (doc. 90-22).

Il dr. __________ ha rilevato che “per quel che

riguarda gli aspetti strettamente neurologici non trovo reperti determinanti

un’incapacità lavorativa”, aggiungendo che “per quel che riguarda gli aspetti

neurologici non vi è mai stata riduzione della capacità lavorativa” (doc.

90-22).

Globalmente,

quindi, nel rapporto del 10 febbraio 2011, i medici del SAM hanno indicato che

“l’attuale valutazione neurologica non ha evidenziato patologie tali da

giustificare una riduzione della capacità lavorativa e quindi modificare la

valutazione precedente SAM”, concludendo che l’assicurata è da ritenere “abile

al lavoro al 50% come gerente-cameriera considerando le patologie

reumatologiche, psichiatriche e vascolari” (doc. 90-17).

Nello

svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali,

l’interessata è per contro da considerare abile al lavoro nella misura del 70%

(doc. 90-17).

Nelle

annotazioni del 21 febbraio 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Complemento peritale (perizia neurologica ed

esame RM lombare)

-

assenza di ulteriore patologia con influsso

sulla CL

conclusione:

si conferma quindi validità della valutazione

peritale precedente come da nota SMR 5.7.2010 dopo perizia SAM.” (Doc. 93-1)

2.5. In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI del 28 febbraio

2011 di rifiuto delle prestazioni, trasmettendo al TCA la seguente documentazione

medica:

-

attestato medico del 2 febbraio 2009, redatto

dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente

tenore:

" Si

attesta che la paziente a margine è in cura specialistica presso il nostro

studio dal 14 gennaio 2009.

La paziente allo

stato attuale presenta un’esacerbazione della sintomatologia ansioso depressiva

che ha necessitato un trattamento semistazionario presso la Clinica di giorno __________,

attualmente in corso.

In considerazione

dell’evoluzione clinica osservata, non si ritiene esigibile una ripresa

lavorativa a medio termine.” (Doc. A5)

-

referto del 24 febbraio 2011 redatto dalla

dr.ssa __________, medico assistente del reparto di medicina interna

dell’Ospedale regionale di __________, del seguente tenore:

" Breve

rapporto d’uscita per il medico curante

La paziente a

margine è stata vista nel nostro Servizio di Pronto Soccorso il 24 febbraio

2011.

Diagnosi all’uscita:

crisi d’ansia

Discussione:

paziente già in

terapia psichiatrica, che si presenta in P.S. lamentando sensazione che gli

“cada la lingua” per cui la deve sorreggere con entrambe le mani.

All’ispezione del

cavo orale non edema dell’ugula né delle parti molli, paziente eupnoica.

Restante status nella norma.

Somministrato 1 mg

di Temesta con risoluzione della sensazione spiacevole.

Durante il periodo

di osservazione in P.S. la paziente ha poi iniziato a lamentare a turno

pesantezza della testa, parestesie migranti, dolore addominale ecc per cui è

stato somministrato Dafalgan 1g con miglioramento della sintomatologia.

ECG: RSR, FC 62 bpm,

asse intermedio, non segni ischemici in atto.

Proposta

terapeutica:

- prossimamente

contattare il proprio psichiatra di fiducia per discutere un eventuale

potenziamento della terapia ansiolitica.” (Doc. A4)

-

breve rapporto d’uscita del 21 settembre 2010

dell’Ospedale regionale di __________, dal quale risulta la diagnosi di

“vertigini e cefalea” (doc. A3).

Nelle annotazioni del 4 aprile 2011, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

Vedi nota del 21.2.2011 dopo aggiornamento

peritale neurologico

Decisione del 28.2.2011: nessun diritto a rendita

in presenza di grado AI 9%

Ricorso: Breve certificato PS del 21.9.2010,

consulto per vertigini

Breve

rapporto d’uscita PS del 24.2.2011: diagnosi di crisi d’ansia

Certificato 2.2.2009 dr. __________

Valutazione:

assenza di nuovi elementi di rilievo.” (Doc.

IV/bis)

In corso di causa, l’assicurata ha poi trasmesso

al TCA il seguente referto del 20 maggio 2011, redatto dal dr__________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia:

"

Si certifica che la signora RI 1, 1953, __________,

è in cura con lo scrivente da aprile 2011 per uno stato psicopatologico di tipo

depressivo caratterizzato da riduzione importante del tono dell’umore, ansia,

somatizzazioni, agitazione, insonnia, isolamento, labilità emotiva con

frequenti crisi di pianto, ridotte capacità reattive, deficit cognitivi,

pessimismo.

Per tale condizione è sottoposta a regolari

colloqui psicoterapici e ad una farmacoterapia a base di antidepressivi,

ansiolitici, ipnoinduttori.

Tale condizione psicopatologica determina

un’incapacità lavorativa in misura completa.” (Doc. B)

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

Considerandi

210.

il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische

Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei

zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (ATF

137.

V 232-233 e 236-237)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la

problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

Il TCA

non può, infatti, considerare esaustiva la valutazione peritale del dr. __________,

alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurata.

Per

quanto concerne gli aspetti somatici, il TCA non ha motivo di distanziarsi né dall’approfondita

valutazione reumatologica effettuata, nell’ambito della perizia

pluridisciplinare del SAM, dal dr. __________ né da quella vascolare svolta,

sempre nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM, dal dr. __________,

né, infine, dal complemento peritale neurologico eseguito dal dr. __________,

che, del resto, non sono stati smentiti da altre certificazioni

medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Questo

Tribunale non concorda invece con quanto stabilito dall’amministrazione nella

decisione impugnata a proposito all’apprezzamento delle patologie psichiatriche

e all’influsso che le stesse hanno sulla capacità lavorativa residua

dell’assicurata, per i motivi qui sotto esposti.

Il TCA

rileva, infatti, che secondo il consulente psichiatra del SAM, dr. __________,

l’assicurata, affetta da “sindrome depressiva persistente (ICD10-F34.8)”,

presenta un’abilità lavorativa del 70% in qualsiasi attività

(doc. 75-28).

L’assicurata

ha contestato la valutazione psichiatrica del dr. __________, producendo un

referto del suo psichiatra curante, dr. __________, datato 20 maggio 2011, nel

quale lo specialista ha indicato di avere in cura l’interessata a partire dal

mese di aprile 2011 “per uno stato psicopatologico di tipo depressivo

caratterizzato da riduzione importante del tono dell’umore, ansia,

somatizzazioni, agitazione, insonnia, isolamento, labilità emotiva con

frequenti crisi di pianto, ridotte capacità reattive, deficit cognitivi,

pessimismo”, che la rende completamente inabile al lavoro (doc. B).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 28 febbraio 2011 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

concreto, il referto del dr. __________ è sì successivo alla decisione

impugnata, come rilevato dall’amministrazione nelle osservazioni del 17 giugno

2011.

(doc. VIII).

Esso va tuttavia preso in

considerazione, secondo questo Tribunale, dato che se, da una parte, è

innegabile che l’assicurata è in cura dal dr. __________ solo a partire dal

mese di aprile 2011 - e quindi in un periodo di tempo successivo all’emanazione

della decisione impugnata - è, d’altra parte, altrettanto vero che nel referto del 24 febbraio 2011 - precedente la decisione impugnata -

la dr.ssa __________ del reparto di medicina interna dell’Ospedale regionale di

__________, posta la diagnosi all’uscita di “crisi d’ansia”, ha espressamente

indicato, quale proposta terapeutica, di “prossimamente contattare il proprio

psichiatra di fiducia per discutere un eventuale potenziamento della terapia

ansiolitica” (doc. A4).

Alla

luce di queste considerazioni della dr.ssa __________, a mente del TCA, lo

stato di salute psichico dell’interessata potrebbe quindi essere peggiorato già

prima dell’emanazione della decisione impugnata, contrariamente a quanto

ritenuto dall’Ufficio AI nelle osservazioni del 17 giugno 2011, redatte, è bene

sottolinearlo, senza avere prima sottoposto la documentazione medica prodotta

dall’assicurata al vaglio del consulente psichiatra, dr. __________.

Pertanto,

potendo il referto del dr. __________, unitamente a quello della dr.ssa __________,

permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al

provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente

giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento

retrospettivo della situazione precedente la decisione del 28 febbraio 2011 (cfr. STFA U 299/02 del

2.

settembre 2003).

In simili condizioni, secondo questo Tribunale

non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale psichiatrico,

concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario

dell’assicurata, dal punto di vista psichiatrico, giustifichi una capacità

lavorativa del 70%, come stabilito dal dr. __________ nell’ambito della perizia

pluridisciplinare del SAM e confermato dal dr. __________ del SMR nelle

annotazioni del 4 aprile 2011.

2.8

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico, da parte del dr.

__________, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali

ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione

globale di tutte le patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente motivata,

e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 28 febbraio 2011 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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