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Decisione

32.2011.109

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Nella

Considerandi

presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in

quanto l’assicurato dal 21 agosto 2008 ha ripreso l’attività lavorativa all’Hotel __________ al 100%. Poi, a partire dal 1° dicembre 2008, ha rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione a tempo pieno ed ha cercato un’occupazione

al 100%, rimanendo iscritto all’assicurazione disoccupazione a tale

percentuale.

Egli

inoltre ha chiaramente indicato ai funzionari dell’URC di non avere problemi di

salute (cfr. consid. 2.5.).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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