32.2011.109
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 ottobre 2011Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.109
Data decisione, Autorità:
27.10.2011, TCA
Titolo:
L'UAI ha rettamente ritenuto l'assicurato inabile al 100% dal 16 aprile al 20 agosto 2008, ma pienamente abile dal 21 agosto 2008 quando l'assicurato ha ripreso l'attività lavorativa al 100% e poi rivendicato il diritto all'indennità di disoccupazione al 100%. AG respinta
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 3 cpv. 1 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.109
LG/sc
Lugano
27 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 febbraio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1980, precedentemente attivo quale ausiliario di cucina presso l’Hotel __________
e quindi presso la Fondazione __________ di __________, in data 4 settembre 2009 ha inoltrato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per una neurosifilide
meningo-vascolare con ictus ischemico frontale a destra (doc. AI 1-1; 4-19;
15-1; 20-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
neurologica svolta dal Dr. __________ (doc. AI 28-1), l’UAI con decisione del 3
febbraio 2011 (doc. AI 51-1), preavvisata con progetto del 18 novembre 2010
(doc. AI 46-1), ha respinto la domanda di prestazioni non avendo l’assicurato
presentato un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità
lavorativa, ai sensi dell’art. 28 LAI.
1.3. Contro
questa decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità,
a far tempo dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2009, ed una mezza rendita dal 1°
dicembre 2009 (doc. I).
Il
ricorrente ha contestato la valutazione economica svolta dall’amministrazione.
In particolare il reddito da invalido, ritenuto non corretto e la riduzione del
14% applicata dall’UAI, considerata insufficiente. L’avv. RA 1 ha proposto una
riduzione non inferiore al 20% (doc. I).
In via
ricorsuale viene quindi contestata la conclusione dell’Ufficio AI che ha
ritenuto l’insorgente abile al lavoro in maniera completa avendo quest’ultimo
richiesto di essere posto a beneficio dell’indennità di disoccupazione al 100%
a partire dal 1° dicembre 2008. Secondo il legale è “molto più probabile che
RI 1, persona estremamente semplice, si sia collocato in misura completa
involontariamente” (doc. I).
Il
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. II; V+1).
1.4. Nella
risposta del 4 maggio 2011 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
VI).
1.5. Il 10 maggio
2011 l’avv. RA 1 ha contestato le argomentazioni dell’amministrazione
riconfermandosi nelle proprie allegazioni di causa (doc. VIII).
Il doc.
VIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in
neurologia, il mandato di esperire una perizia neurologica.
Nel
rapporto peritale del 19 luglio 2010 il Dr. __________ ha posto la diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di “- esiti di rammollimento
ischemico nella sostanza bianca frontale a livello di giunzione fra i territori
delle arterie cerebrali media e anteriore destre (16.4.2008) associato ad una
neuro sifilide meningo-vascolare: emisindrome sensitivo-motoria sinistra
residuale a predominanza brachiale; - modici disturbi neuropsicologici
residuali” (doc. AI 28-6).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa lo specialista ha indicato un’inabilità
completa (100%) dal 16 aprile 2008 al 31 agosto 2009, mentre dal 1° settembre
2009 l’insorgente è considerato abile al 50% (doc. AI 28-8).
Essendo
il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr. doc. I), è quindi
superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.4. Ai sensi
dell'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008:
"
L’assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le
mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per
cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per
cento."
Questo
articolo ha sostituito il precedente articolo 29 cpv. 1 vLAI, che prevedeva
che:
"
il diritto alla rendita secondo l'articolo 28
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a presenta
un'incapacità permanente al guadagno (art. 7LPGA) pari almeno al 40 per cento,
oppure
b è
stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6
LPGA) per almeno il 40 per cento in media."
Ai sensi
dell’art. 29ter OAI, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante
almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto.
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi del “vecchio” art. 29
cpv. 1 LAI, ripreso ora dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l'assicurato
è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una
capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua
rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto
se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle
forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC
1964 p. 168).
2.5. Nell’evenienza
concreta, dal punto di vista medico l’assicurato è ritenuto inabile in misura
completa (100%) dal 16 aprile 2008 al 31 agosto 2009, mentre dal 1° settembre
2009 è considerato abile al 50% (cfr. consid. 2.3.).
Dalle
tavole processuali emerge che RI 1 ha lavorato presso l’Hotel __________ugano,
quale ausiliario di cucina, dal 16 marzo al 31 ottobre 2005, dal 1° aprile al
30 novembre 2006, dal 1° marzo al 30 novembre 2007 e dal 3 marzo al 30 novembre
2008 (doc. AI 3-1).
Nel
periodo di inabilità lavorativa al 100% dal 16 aprile 2008 al 20 agosto 2008
egli ha beneficiato delle indennità giornaliere da parte della __________
Assicurazione malattia SA (doc. AI 39-1).
Dal 21
agosto 2008 l’assicurato ha ripreso l’attività lavorativa all’Hotel __________
a tempo pieno sino al termine del rapporto lavorativo al 30 novembre 2008
(l’ultimo giorno di lavoro risulta il 23 novembre 2008 (doc. AI 14-2; 14-8).
Dal 1°
dicembre 2008 RI 1 ha quindi rivendicato il diritto all’indennità di
disoccupazione a tempo pieno (doc. diso 5-1) ed ha sempre cercato
un’occupazione a tempo pieno (doc. diso 1-1; 4-1; 8-1; 10-1; 12-1; 13-1; 15-1;
19-1; 20-1), rimanendo iscritto all’assicurazione disoccupazione a tale
percentuale.
Nell’”Intervista
iniziale” del 17 febbraio 2009 alla domanda “ha problemi di salute che
limitano la possibilità di lavorare o di svolgere l’attività professionale ?”
l’insorgente ha risposto: “…di non avere problemi di salute che ne possano
limitare la disponibilità al collocamento” (doc. diso 11-1).
Come
rettamente evidenziato anche dall’Ufficio AI l’assicurato ha quindi trovato
un’occupazione al 40% presso la Fondazione __________ a far tempo dal 7
settembre 2009 (doc. diso 23-1/4), continuando a cercare un’occupazione a tempo
pieno (doc. diso 29-1; 31-1; 34-1; 36-1; 45-1; 47-1).
Alla luce
di quanto sopra, il TCA non può che condividere l’agire dell’amministrazione
che ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 16 aprile 2008 al 20 agosto
2008, ma pienamente abile a partire dal 21 agosto 2008.
In tali
circostanze non avendo l’assicurato presentato un periodo ininterrotto di un
anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 28 LAI, la
richiesta di prestazioni va respinta.
2.6. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
consid. 2.7.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così
espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.7. Deve
essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (doc.
II; V+1).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Nella
Considerandi
presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in
quanto l’assicurato dal 21 agosto 2008 ha ripreso l’attività lavorativa all’Hotel __________ al 100%. Poi, a partire dal 1° dicembre 2008, ha rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione a tempo pieno ed ha cercato un’occupazione
al 100%, rimanendo iscritto all’assicurazione disoccupazione a tale
percentuale.
Egli
inoltre ha chiaramente indicato ai funzionari dell’URC di non avere problemi di
salute (cfr. consid. 2.5.).
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster