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Decisione

32.2011.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 agosto 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.4.4. In concreto,

nel rapporto del 25 febbraio 2010, il consulente IP ha accordato una riduzione del

20% (cfr. doc. 73-2).

Il TCA -

ritenuto che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 73 e 75; DTF

126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per distanziarsi da questa scelta

dell’amministrazione, rimasta peraltro incontestata dall’assicurato.

Procedendo

Considerandi

al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da

invalido di fr. 86'187.-, ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 35% e applicata la riduzione percentuale

del 20%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 24'132.-.

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79'204.-

(consid. 2.4.1.), emerge un tasso d’invalidità del 70%, percentuale che dà

diritto ad una rendita intera di invalidità, come proposto dall'amministrazione nelle osservazioni del 2 agosto

2011.

(doc. XIV).

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va annullata, il ricorso accolto e

l’assicurato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità a

decorrere dal 1° maggio 2009.

2.5

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione del 26 novembre 2010 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a versare

all’assicurato una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° maggio 2009.

2. Le spese

per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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