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Decisione

32.2011.110

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 novembre 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati della misurazione dell’escursione articolare (doc. AI 25/8) e della

capacità funzionale residua (doc. AI 25/7), i medici SMR hanno espresso la

seguente valutazione:

"

(…)

Assicurato di 56 anni in buone condizioni generali.

Lombalgia da 3-4 anni, indagini radiologiche con

evidenza di minime alterazioni degenerative.

Gli specialisti Dr. med. __________ e Dr. med. __________

riscontrano una discrepanza tra sintomatologia riferita a alterazioni

degenerative evidenziate radiologicamente.

Anche dal punto di vista obiettivo la discrepanza viene

confermata.

Il Dr. med. __________ certificava una IL del 20% in

data in attività abituale dal 23.11.2010.

Veniva definita una cronicizzazione dei dolori con

probabile componente somatoforme.

La valutazione clinica odierna permette di definire i

limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in allegato.

Dal settembre 2010 (rapporto medico Dr. med. __________

per AI) è medicalmente giustificata una incapacità lavorativa del 20%

nell'abituale attività di pizzaiolo. Tale incapacità lavorativa risulta giustificata

da limitazione per dolore in posizione in piedi, dalla necessità di pause di

riposo maggiori.

Si può giudicare come lavoro adatto allo stato di

salute attuale un'attività che tenga pienamente conto della capacità funzionale

e di carico residua e di tutti i limiti funzionali descritti nell'esame della

funzionalità fisica allegato.

In attività lavorativa adatta allo stato di salute,

l'assicurato presenta una incapacità lavorativa del 0%.

IL definite come tempo lavorativo.

Prognosi favorevole.

Si allega modulo per la misurazione dell'escursione

articolare.

Si allega modulo per esame della funzionalità fisica.

Dal lato psichico, alla presenza di una documentazione

medica silente per patologie psichiatriche, in assenza di cure psichiatriche o

psicoterapeutiche dichiarate presenti o pregresse, ci si deve basare sull'osservazione

odierna. L'A.o non ha evidenziato durante il colloquio problemi grossolani di

attenzione, concentrazione o memoria. Non ha mostrato evidenti disturbi

cognitivi. Non si sono resi evidenti segni o sintomi d'interesse

psicopatologico in qualsiasi funzione dell'Io, quindi non sono percepibili

segni o sintomi relativi a:

Disturbi della vitalità

Disturbi dell'attività

Disturbi della consistenza

Disturbi della demarcazione

Disturbi dell'identità

In pratica, non s'intuiscono disturbi formali del

pensiero, dell'umore, rispettivamente disturbi d'ansia di qualsiasi natura, di

tipo endogeno, rispettivamente esogeno, cioè causati da stress esterni.

In conclusione non sono oggettivabili limitazioni di

alcun tipo per ragioni psichiatriche in qualsiasi attività.

Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR sono

definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e gli accertamenti

approfonditi a disposizione.

(…)" (doc. AI 25/5-6)

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione

medico-teorica della capacità lavorativa residua.

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato

personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente valutazione 18 gennaio 2011 dei medici SMR

dr. __________ e dr. __________. In essa è stato debitamente tenuto conto delle

affezioni di cui l’assicu-rato è portatore, con conclusioni logiche e prive di

contraddizioni circa l’incapacità lavorativa del 30%, dal settembre 2010, nell’attività

abituale quale pizzaiolo e dello 0% in attività adeguate rispettose dei limiti

funzionali posti. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica

che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni dei

medici SMR.

In

particolare, nella lettera 15 marzo 2011 indirizzata all’avv. RA 1, il dr. __________,

FMH in medicina interna / malattie reumatiche, ha evidenziato che “(…) come

da me già ben sottolineato nei citati rapporti (ndr.: si riferisce ai suoi

precedenti rapporti 16 settembre e 23 novembre 2010 inviati alla Dr.ssa __________

sub doc. AI 8/6-8 e 19/1-2), l’assicurato presenta un quadro algico ormai

cronicizzato, particolarmente intenso a livello lombare, il quale può venire

solo parzialmente spiegato dalla presenza di una spondilolisi con listesi di I°

tra L5 ed S1, nonché da alterazioni degenerative ai due livelli lombari

inferiori. Bisogna inoltre sottolineare come i dolori da lui lamentati siano

del tutto indipendenti dall’attività svolta o dalla posizione assunta (non

lavora ormai più da circa due anni) e non siano stati influenzati in modo

soddisfacente neppure dalle adeguate terapie medicamentose e fisiatriche più

volte eseguite nel corso degli anni. Ciò fa pensare allo sviluppo di una

sindrome del dolore cronico con una probabile componente

funzionale-somatoforme. Gli esami oggettivi da me più volte ripetuti hanno

confermato una discreta dolenzia a livello lombare, in assenza di segni per una

radicolopatia, né tanto meno per una reale instabilità della colonna. Alle

medesime conclusioni erano giunti pure il dr. __________, reumatologo a __________,

che aveva avuto occasione di visitare il signor RI 1 nel settembre 2009, così

come il dr. __________, neurologo a __________. Le diagnosi riportate nella

valutazione peritale dai colleghi dr. __________ e dr. __________, riprendono

le medesime diagnosi già da me menzionate nei rapporti sopra citati. Desidero

inoltre sottolineare come nel mio rapporto AI del 30.09.2010 avessi considerato

l’assicurato ancora abile al lavoro nella misura dell’80% (sottolineo comunque

come si trattasse di una valutazione medico-teorica, in contrasto con il quadro

algico da lui presentato). Alle medesime conclusioni di incapacità lavorativa

sono pure giunti i colleghi dell’AI, considerando il signor RI 1 ancora abile

al lavoro nella misura del 70% in qualità di pizzaiolo ed al 100% in un’attività

fisicamente adeguata. Nel frattempo non sono insorti nuovi problemi tali da

poter giustificare un cambiamento della mia posizione espressa nel settembre

2010. Purtroppo la prognosi, come già accennato, resta sfavorevole, soprattutto

in considerazione dell’impossibilità per l’assicurato di trovare un posto di

lavoro e di venire così reinserito in un qualsiasi ambito lavorativo. A mio

modesto parere sarà ben difficile, con motivazioni di natura medica, ottenere

una rivalutazione della decisione AI (che andrebbe a sconfessare la valutazione

non solo dei colleghi dell’AI, ma anche del dr. __________ e la mia stessa

valutazione). Misure di riqualifica professionale, alla sua età e con la scarsa

scolarizzazione, non entrano evidentemente in considerazione. A mio parere

bisognerà comunque cercare di convincere l’AI ad intraprendere tutte le misure

necessarie per reinserire l’assicurato nel mondo del lavoro (aiuto al collocamento).

(…)” (VIII/bis).

Al

riguardo questo Tribunale rileva che il dr. __________ non si é scostato dalle

diagnosi poste dai medici SMR – “(…) Le diagnosi riportate nella valutazione

peritale dai colleghi dr. __________ e dr. __________, riprendono le medesime

diagnosi già da me menzionate nei rapporti sopra citati. (…)” (VIII/bis) –

e che, ritenuta una situazione stazionaria, ha confermato una capacità lavorativa

medico teorica dell’80% nell’attività abituale di pizzaiolo – “(…) Desidero

inoltre sottolineare come nel mio rapporto AI del 30.09.2010 avessi considerato

l’assicurato ancora abile al lavoro nella misura dell’80% (sottolineo comunque

come si trattasse di una valutazione medico-teorica, in contrasto con il quadro

algico da lui presentato). […] Nel frattempo non sono insorti nuovi problemi

tali da poter giustificare un cambiamento della mia posizione espressa nel settembre

2010. (…)” (VIII/bis).

Anche

il dr. __________, nelle annotazioni 27 giugno 2011, avuto riguardo alla

scritto 15 marzo 2011 del dr. __________, ha concluso che “(…) l’attuale

scritto conferma espressamente una situazione invariata e la bontà della

valutazione SMR (…)” (X/1).

Quanto

all’assunto del dr. __________ secondo cui “(…) la prognosi, come già

accennato, resta sfavorevole, soprattutto in considerazione dell’impossibilità

per l’assicurato di trovare un posto di lavoro e di venire così reinserito in

un qualsiasi ambito lavorativo. (…)” (VIII/bis), va rilevato che il

sanitario non distingue chiaramente gli aspetti medici, di sua competenza, da

quelli che rientrano nei compiti del consulente in integrazione (per costante

giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al

fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso

di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348)). Va poi evidenziato

che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano

di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano

un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue

capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF

123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid.

5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente

all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura

del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del

lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono

tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid.

3b).

In

questo senso la domanda di un’ulteriore perizia medica va disattesa. In

effetti, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29 cpv. 2 Cost. (STF

9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va

qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.7. Quanto

alla valutazione economica, visto che l’assicurato presenta, dal settembre 2010,

secondo la valutazione bidisciplinare del SMR, una capacità lavorativa del 70%

nella sua attività abituale di pizzaiolo, per ridurre il danno egli poteva

continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua professione.

In

questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I

759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza

se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze

peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio

sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.

3b).

Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008

del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che

un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione

abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque concludere che,

nel caso concreto, il ricorrente presenta un grado d’invalidità del 30% che non

dà diritto ad alcuna rendita (cfr. consid. 2.3).

A

titolo abbondanziale il TCA rileva ancora che, anche volendo, per pura ipotesi

di lavoro, procedere ad un confronto dei redditi – come ha fatto

l’amministrazione senza tuttavia interpellare i consulenti in integrazione – il

grado d’invalidità non sarebbe pensionabile.

Infatti,

nel 2011, il reddito da valido risulta essere di fr. 53'746.18 (salario annuo nel 2008 di fr. 51'350.-- (fr.

3'950 x 13 mensilità; cfr. doc. AI 17/8) aumentati del 2.1% per il 2009, dello 0.8%

per il 2010 e del 1.7% per il primo semestre 2011 (cfr. la

tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali, pubblicata in

La Vie économique 1/2-2011 pag. 95 e la tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica) = fr.

53'746.18) e quello da invalido di fr. 53'489.33 (fr. 4'806.-- (ultimo dato disponibile valido per il 2008) aggiornati al 2009 e

riportati su 41.7 ore (cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95),

moltiplicati per 12 (ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a), aumentati dello

0.8% per il 2010 e del 1.7% per il primo semestre 2011 (cfr.

la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali, pubblicata

in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95 e la tab. relativa all’evolu-zione dei

salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica)

e ridotti del 15% (riduzione “(…) del 5% per attività leggere, del 10% per

altri fattori sociali (…)” [doc. AI 31/2]) come riconosciuto dall’Ufficio

AI = fr. 53'489.33).

Ritenuti un reddito da valido di fr. 53'746.18 e da invalido di fr. 53'489.33 si ottiene un grado d’invalidità dello

0% ([53'746.18 - 53'489.33] x 100 : 53'746.18 = 0.47%

arrotondato allo 0% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2).

A

ragione l’amministrazione ha negato anche il diritto ad una riformazione professionale.

Infatti,

invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subìto, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Giova

qui inoltre ricordare che il dr. __________, nella lettera 15 marzo 2011 indirizzata

all’avv. RA 1, ha, in particolare, evidenziato che “(…) misure di riqualifica

professionale, alla sua età e con la scarsa scolarizzazione, non entrano evidentemente

in considerazione. (…)” (VIII/bis).

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione contestata

va confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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