32.2011.110
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11 novembre 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
32.2011.110
Data decisione, Autorità:
11.11.2011, TCA
Titolo:
Grado d'invalidità non pensionabile. Negato il diritto a una riformazione professionale. Conferma della valutazione bidisciplinare dei medici SMR. Valutazione economica (mercato equilibrato del lavoro, confronto percentuale dei redditi, confronto dei redditi da valido e invalido)
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.110
FS/sc
Lugano
11 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1954, da ultimo attivo quale pizzaiolo presso il Ristorante ____________________
(doc. 1/1-2 incarto disoccupazione), nel mese di settembre 2010 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-9).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare la valutazione
bidisciplinare 18 gennaio 2011 del Servizio Medico Regionale (SMR) a cura del
dr. __________ e del dr. __________ (doc. AI 25/1-8) – l’Ufficio AI, con decisione
1° marzo 2011, preavvisata con progetto 19 gennaio 2011 (doc. AI 26/1-3), ha
negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile
(doc. AI 31/1-3).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di riconoscergli “(…)
una rendita AI del 75%, sulla base di un grado d’invalidità del 60% almeno.
(…)” (I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) il Servizio medico regionale
(SMR) nel rapporto 18.01.2011 redatto dopo esame medico, ha considerato la
documentazione medica presente agli atti, quindi anche il rapporto del dr. __________
del 30.09.2010. Si rammenta che il dr. __________ ha valutato, dal lato
puramente reumatologico, una capacità lavorativa residua dell’80% nella
precedente attività di pizzaiolo senza riscontrare significative limitazioni.
Da notare che il SMR ha, inoltre, esaminato la funzionalità fisica (cfr.
allegato al rapporto SMR del 18.01.2011). (…)” (IV) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 14 giugno 2011 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni e
ha trasmesso al TCA la lettera 15 marzo 2011 del dr. __________ indirizzata
all’avv. RA 1.
1.6. Con
osservazioni 1. luglio 2011 – sulla base delle annotazioni 27 giugno 2011 nelle
quali il dr. __________, circa lo scritto 15 marzo 2011 del dr. __________, ha
concluso che “(…) l’attuale scritto conferma espressamente una situazione
invariata e la bontà della valutazione SMR (…)” (X/1) – l’Ufficio AI ha
confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
L’insorgente
postula la riforma del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto
a tre quarti di rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente
all’annotazione 29 novembre 2010 nella quale il dr. __________, medico SMR, ha
concluso che “(…) alla luce dell’insufficienza di elementi medici agli atti,
necessari per oggettivare il globale stato di salute dell’A., si rende necessaria
una valutazione specialistica bi-disciplinare SMR (psichiatria-reumatologia),
avente lo scopo di valutare l’evolu-zione dello stato di salute dell’A. dal
2009 ad oggi, rispettivamente le limitazioni funzionali per l’abituale attività
o per attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione della CL
residua (…)” (doc. AI 22/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una valutazione
bidisciplinare a cura del SMR (doc. AI 23/1).
Dal
referto 18 gennaio 2011 (doc. AI 25/1-8) risulta che il dr. __________, medico
SMR e spec. FMH in medicina interna, e il dr. __________, medico SMR e FMH in
psichiatria e psicoterapia, raccolta ed esaminata la documentazione agli atti e
tenuto conto delle risultanze della visita medica – posta la diagnosi di “(…)
• Sindrome lombo
vertebrale cronica su: •
Spondilolisi L5 co anterolistesi di 1° L5 su S1 • Discopatia L4-L5 e L5-S1 con piccola ernia intraforaminale L4-L5
sinistra e possibile contatto con la radice di L4 sx, avanzata spondilo artrosi
• Componente funzionale
somatoforme (…)” (doc. AI 25/5) –, hanno
concluso per un’incapacità lavorativa del 30% nell’attività abituale di
pizzaiolo dal settembre 2010 e dello 0% in un’attività adeguata.
Esposti
Fatti
i risultati della misurazione dell’escursione articolare (doc. AI 25/8) e della
capacità funzionale residua (doc. AI 25/7), i medici SMR hanno espresso la
seguente valutazione:
"
(…)
Assicurato di 56 anni in buone condizioni generali.
Lombalgia da 3-4 anni, indagini radiologiche con
evidenza di minime alterazioni degenerative.
Gli specialisti Dr. med. __________ e Dr. med. __________
riscontrano una discrepanza tra sintomatologia riferita a alterazioni
degenerative evidenziate radiologicamente.
Anche dal punto di vista obiettivo la discrepanza viene
confermata.
Il Dr. med. __________ certificava una IL del 20% in
data in attività abituale dal 23.11.2010.
Veniva definita una cronicizzazione dei dolori con
probabile componente somatoforme.
La valutazione clinica odierna permette di definire i
limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in allegato.
Dal settembre 2010 (rapporto medico Dr. med. __________
per AI) è medicalmente giustificata una incapacità lavorativa del 20%
nell'abituale attività di pizzaiolo. Tale incapacità lavorativa risulta giustificata
da limitazione per dolore in posizione in piedi, dalla necessità di pause di
riposo maggiori.
Si può giudicare come lavoro adatto allo stato di
salute attuale un'attività che tenga pienamente conto della capacità funzionale
e di carico residua e di tutti i limiti funzionali descritti nell'esame della
funzionalità fisica allegato.
In attività lavorativa adatta allo stato di salute,
l'assicurato presenta una incapacità lavorativa del 0%.
IL definite come tempo lavorativo.
Prognosi favorevole.
Si allega modulo per la misurazione dell'escursione
articolare.
Si allega modulo per esame della funzionalità fisica.
Dal lato psichico, alla presenza di una documentazione
medica silente per patologie psichiatriche, in assenza di cure psichiatriche o
psicoterapeutiche dichiarate presenti o pregresse, ci si deve basare sull'osservazione
odierna. L'A.o non ha evidenziato durante il colloquio problemi grossolani di
attenzione, concentrazione o memoria. Non ha mostrato evidenti disturbi
cognitivi. Non si sono resi evidenti segni o sintomi d'interesse
psicopatologico in qualsiasi funzione dell'Io, quindi non sono percepibili
segni o sintomi relativi a:
Disturbi della vitalità
Disturbi dell'attività
Disturbi della consistenza
Disturbi della demarcazione
Disturbi dell'identità
In pratica, non s'intuiscono disturbi formali del
pensiero, dell'umore, rispettivamente disturbi d'ansia di qualsiasi natura, di
tipo endogeno, rispettivamente esogeno, cioè causati da stress esterni.
In conclusione non sono oggettivabili limitazioni di
alcun tipo per ragioni psichiatriche in qualsiasi attività.
Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR sono
definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e gli accertamenti
approfonditi a disposizione.
(…)" (doc. AI 25/5-6)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione
medico-teorica della capacità lavorativa residua.
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato
personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nella
fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in
dubbio la dettagliata e convincente valutazione 18 gennaio 2011 dei medici SMR
dr. __________ e dr. __________. In essa è stato debitamente tenuto conto delle
affezioni di cui l’assicu-rato è portatore, con conclusioni logiche e prive di
contraddizioni circa l’incapacità lavorativa del 30%, dal settembre 2010, nell’attività
abituale quale pizzaiolo e dello 0% in attività adeguate rispettose dei limiti
funzionali posti. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione medica
che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni dei
medici SMR.
In
particolare, nella lettera 15 marzo 2011 indirizzata all’avv. RA 1, il dr. __________,
FMH in medicina interna / malattie reumatiche, ha evidenziato che “(…) come
da me già ben sottolineato nei citati rapporti (ndr.: si riferisce ai suoi
precedenti rapporti 16 settembre e 23 novembre 2010 inviati alla Dr.ssa __________
sub doc. AI 8/6-8 e 19/1-2), l’assicurato presenta un quadro algico ormai
cronicizzato, particolarmente intenso a livello lombare, il quale può venire
solo parzialmente spiegato dalla presenza di una spondilolisi con listesi di I°
tra L5 ed S1, nonché da alterazioni degenerative ai due livelli lombari
inferiori. Bisogna inoltre sottolineare come i dolori da lui lamentati siano
del tutto indipendenti dall’attività svolta o dalla posizione assunta (non
lavora ormai più da circa due anni) e non siano stati influenzati in modo
soddisfacente neppure dalle adeguate terapie medicamentose e fisiatriche più
volte eseguite nel corso degli anni. Ciò fa pensare allo sviluppo di una
sindrome del dolore cronico con una probabile componente
funzionale-somatoforme. Gli esami oggettivi da me più volte ripetuti hanno
confermato una discreta dolenzia a livello lombare, in assenza di segni per una
radicolopatia, né tanto meno per una reale instabilità della colonna. Alle
medesime conclusioni erano giunti pure il dr. __________, reumatologo a __________,
che aveva avuto occasione di visitare il signor RI 1 nel settembre 2009, così
come il dr. __________, neurologo a __________. Le diagnosi riportate nella
valutazione peritale dai colleghi dr. __________ e dr. __________, riprendono
le medesime diagnosi già da me menzionate nei rapporti sopra citati. Desidero
inoltre sottolineare come nel mio rapporto AI del 30.09.2010 avessi considerato
l’assicurato ancora abile al lavoro nella misura dell’80% (sottolineo comunque
come si trattasse di una valutazione medico-teorica, in contrasto con il quadro
algico da lui presentato). Alle medesime conclusioni di incapacità lavorativa
sono pure giunti i colleghi dell’AI, considerando il signor RI 1 ancora abile
al lavoro nella misura del 70% in qualità di pizzaiolo ed al 100% in un’attività
fisicamente adeguata. Nel frattempo non sono insorti nuovi problemi tali da
poter giustificare un cambiamento della mia posizione espressa nel settembre
2010. Purtroppo la prognosi, come già accennato, resta sfavorevole, soprattutto
in considerazione dell’impossibilità per l’assicurato di trovare un posto di
lavoro e di venire così reinserito in un qualsiasi ambito lavorativo. A mio
modesto parere sarà ben difficile, con motivazioni di natura medica, ottenere
una rivalutazione della decisione AI (che andrebbe a sconfessare la valutazione
non solo dei colleghi dell’AI, ma anche del dr. __________ e la mia stessa
valutazione). Misure di riqualifica professionale, alla sua età e con la scarsa
scolarizzazione, non entrano evidentemente in considerazione. A mio parere
bisognerà comunque cercare di convincere l’AI ad intraprendere tutte le misure
necessarie per reinserire l’assicurato nel mondo del lavoro (aiuto al collocamento).
(…)” (VIII/bis).
Al
riguardo questo Tribunale rileva che il dr. __________ non si é scostato dalle
diagnosi poste dai medici SMR – “(…) Le diagnosi riportate nella valutazione
peritale dai colleghi dr. __________ e dr. __________, riprendono le medesime
diagnosi già da me menzionate nei rapporti sopra citati. (…)” (VIII/bis) –
e che, ritenuta una situazione stazionaria, ha confermato una capacità lavorativa
medico teorica dell’80% nell’attività abituale di pizzaiolo – “(…) Desidero
inoltre sottolineare come nel mio rapporto AI del 30.09.2010 avessi considerato
l’assicurato ancora abile al lavoro nella misura dell’80% (sottolineo comunque
come si trattasse di una valutazione medico-teorica, in contrasto con il quadro
algico da lui presentato). […] Nel frattempo non sono insorti nuovi problemi
tali da poter giustificare un cambiamento della mia posizione espressa nel settembre
2010. (…)” (VIII/bis).
Anche
il dr. __________, nelle annotazioni 27 giugno 2011, avuto riguardo alla
scritto 15 marzo 2011 del dr. __________, ha concluso che “(…) l’attuale
scritto conferma espressamente una situazione invariata e la bontà della
valutazione SMR (…)” (X/1).
Quanto
all’assunto del dr. __________ secondo cui “(…) la prognosi, come già
accennato, resta sfavorevole, soprattutto in considerazione dell’impossibilità
per l’assicurato di trovare un posto di lavoro e di venire così reinserito in
un qualsiasi ambito lavorativo. (…)” (VIII/bis), va rilevato che il
sanitario non distingue chiaramente gli aspetti medici, di sua competenza, da
quelli che rientrano nei compiti del consulente in integrazione (per costante
giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al
fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso
di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348)). Va poi evidenziato
che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di
lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano
di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano
un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,
l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue
capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF
123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid.
5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente
all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura
del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del
lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono
tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid.
3b).
In
questo senso la domanda di un’ulteriore perizia medica va disattesa. In
effetti, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29 cpv. 2 Cost. (STF
9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va
qui inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.7. Quanto
alla valutazione economica, visto che l’assicurato presenta, dal settembre 2010,
secondo la valutazione bidisciplinare del SMR, una capacità lavorativa del 70%
nella sua attività abituale di pizzaiolo, per ridurre il danno egli poteva
continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua professione.
In
questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF
114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I
759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza
se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze
peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio
sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b).
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008
del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che
un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione
abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla
medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17
marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque concludere che,
nel caso concreto, il ricorrente presenta un grado d’invalidità del 30% che non
dà diritto ad alcuna rendita (cfr. consid. 2.3).
A
titolo abbondanziale il TCA rileva ancora che, anche volendo, per pura ipotesi
di lavoro, procedere ad un confronto dei redditi – come ha fatto
l’amministrazione senza tuttavia interpellare i consulenti in integrazione – il
grado d’invalidità non sarebbe pensionabile.
Infatti,
nel 2011, il reddito da valido risulta essere di fr. 53'746.18 (salario annuo nel 2008 di fr. 51'350.-- (fr.
3'950 x 13 mensilità; cfr. doc. AI 17/8) aumentati del 2.1% per il 2009, dello 0.8%
per il 2010 e del 1.7% per il primo semestre 2011 (cfr. la
tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali, pubblicata in
La Vie économique 1/2-2011 pag. 95 e la tab. relativa all’evoluzione dei salari
nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica) = fr.
53'746.18) e quello da invalido di fr. 53'489.33 (fr. 4'806.-- (ultimo dato disponibile valido per il 2008) aggiornati al 2009 e
riportati su 41.7 ore (cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95),
moltiplicati per 12 (ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a), aumentati dello
0.8% per il 2010 e del 1.7% per il primo semestre 2011 (cfr.
la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali, pubblicata
in La Vie économique 1/2-2011 pag. 95 e la tab. relativa all’evolu-zione dei
salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica)
e ridotti del 15% (riduzione “(…) del 5% per attività leggere, del 10% per
altri fattori sociali (…)” [doc. AI 31/2]) come riconosciuto dall’Ufficio
AI = fr. 53'489.33).
Ritenuti un reddito da valido di fr. 53'746.18 e da invalido di fr. 53'489.33 si ottiene un grado d’invalidità dello
0% ([53'746.18 - 53'489.33] x 100 : 53'746.18 = 0.47%
arrotondato allo 0% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2).
A
ragione l’amministrazione ha negato anche il diritto ad una riformazione professionale.
Infatti,
invalido ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subìto, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Giova
qui inoltre ricordare che il dr. __________, nella lettera 15 marzo 2011 indirizzata
all’avv. RA 1, ha, in particolare, evidenziato che “(…) misure di riqualifica
professionale, alla sua età e con la scarsa scolarizzazione, non entrano evidentemente
in considerazione. (…)” (VIII/bis).
2.8. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione contestata
va confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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