32.2011.112
Soppressione della rendita in via di revisione. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici ed economici e resa di un nuovo provvedimento. Effetto sospensivo
22 giugno 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2011.112
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita in via di revisione. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici ed economici e resa di un nuovo provvedimento. Effetto sospensivo
EFFETTO SOSPENSIVO
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.112
FS
Lugano
22 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 14 maggio 2007 (doc. AI 31/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 26/1-3)
l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1970, al beneficio di una mezza rendita (grado
d’invalidità 50%) dal 1. maggio 2005;
- in
esito alla revisione avviata nell’ottobre 2007 (doc. AI 34/1-2), con comunicazione
del 20 marzo 2009 (doc. AI 44/1-2), l’amministrazione ha confermato il diritto
alla mezza rendita (doc. AI 44/1);
- nell’ambito
della revisione intrapresa nel febbraio 2010 (doc. AI 47/1-2) l’Ufficio AI, con
decisione 2 marzo 2011 (doc. 60/1-5), preavvisata con progetto 11 ottobre 2010
(doc. 53/1-4), ha soppresso il diritto alla rendita;
- con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
postulato l’annullamento della decisione ed il mantenimento del diritto alla
mezza rendita;
- con
la risposta di causa – rilevato che “(…) in considerazione di quanto sopra, ritenuti gli
elementi rilevanti del caso, osservate le obiezioni sollevate da controparte
nel presente gravame, lo scrivente Ufficio reputa opportuno riesaminare il caso
sia dal lato medico che dal lato economico. Vige in primis, la necessità di
definire al meglio le mansioni svolte dall’assi-curato in considerazione della
promozione professionale avvenuta nel 2006 segnalata dal datore di lavoro,
aspetto non definito; successivamente, risulta opportuno procedere ad un nuovo
accertamento medico specialistico atto a definire l’attuale stato di salute
dell’assicurato (anche alla luce di quanto indicato dalla dr.ssa __________ nel
rapporto del 02.04.2010) e l’evoluzione rispetto alla precedente perizia resa
dal dr. __________ nel 2006, e che precisi dettagliatamente le limitazioni
funzionali, ponendo una valutazione finale in merito alla capacità lavorativa
residua nell’attività abituale, alla luce del mansionario dettagliato, ed in
altre adeguate. L’ammini-strazione definirà, successivamente, la capacità di
guadagno residua ed emetterà una nuova decisione, debitamente preavvisata. (…)”
(IV) – l’Ufficio AI ha proposto al Tribunale di “(…) ritornare gli atti
all’amministrazione per procedere come indicato in tempi celeri. (…)” (IV);
- interpellato
dal TCA, con lettera del 27 maggio 2011, l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che
il suo assistito aderisce alla proposta di rinvio alle seguenti condizioni: “(…)
il ricorrente chiede innanzitutto che l’annullamento della decisione comporti
il versamento, nei più brevi termini, delle rendite retroattive e la ripresa
dei pagamenti della mezza rendita, con comunicazione alla LPP affinché la
stessa versi quanto di sua spettanza. (…)” (VI);
- con
osservazioni 14 giugno 2011 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) con
decisione del 02.03.2011 l’amministrazione aveva confermato la soppressione del
diritto alla mezza rendita AI con effetto dal 01.05.2001 togliendo l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso. (…)” (VIII) – si è opposto al
ripristino dell’effetto sospensivo osservando, in particolare, che “(…) lo
scrivente Ufficio conferma, quindi, il contenuto della risposta di causa del
09.05.2011 rilevando che, in caso di annullamento della decisione impugnata e
rinvio degli atti all’amministrazione per procedere ad ulteriore istruttoria, è
mantenuta la revoca dell’effetto sospensivo per la durata degli accertamenti
fino all’emissione del nuovo provvedimento impugnabile. (…)” (VIII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata);
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso
la mezza rendita é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurata
postula il ripristino del diritto alla prestazione;
- secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). L’Alta
Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per
valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,
come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e
STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento
in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in
ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità
(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella
fattispecie – visti la “dichiarazione chiarificatrice per il salario del sig. RI
1” e la risposta alla richiesta di informazioni della __________ SA pervenute
all’Ufficio AI il 3 novembre rispettivamente il 27 dicembre 2010 (doc. AI 54/3
e 59/1), considerati il questionario per la revisione della rendita 22 febbraio
2010 nel quale l’assicurato ha dichiarato uno stato di salute peggiorato da
circa un anno (doc. AI 47/1-2), nonché il rapporto medico di decorso 2 aprile
2010 nel quale la dr.ssa __________ ha attestato uno stato di salute
suscettibile di peggioramento (doc. AI 49/1-7) –, questo TCA concorda con
la necessità di procedere ad accertamenti volti a stabilire l’attività e il
mansionario dell’assicurato dopo la promozione professionale indicata dal
datore di lavoro e avvenuta nel 2006, l’evoluzione nonché il suo stato di
salute attuale e la capacità lavorativa, tanto nella sua abituale quanto in
un’altra adeguata attività lavorativa;
- la
proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro non contestata
dall’assicurato per quanto attiene agli accertamenti indicati
dall’amministrazione e condivisi da questo Tribunale, appare pertanto
giustificata;
- quanto
alla valutazione economica, prematura vista la necessità di ulteriori accertamenti
medici, il TCA rileva in particolare che per il calcolo del reddito da valido
saranno determinanti gli esiti degli accertamenti che l’Ufficio AI vorrà
esperire presso il datore di lavoro e che l’eventuale conferma dell’aggior-namento
al rincaro del salario di partenza, per l’anno 2005, di fr. 65'000.-- (doc. AI 61/1),
dovrà essere debitamente motivato;
- nella
DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la
riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione
di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo
ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
"
(…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage
unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig
missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch
die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung
oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die
Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum
Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa
giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un
ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una
rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di
rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura
d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la
nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
"
(…)
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von
SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche
Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2.
Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen
Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter
gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier
interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE
106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen
namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die
Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine
Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.
(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF
9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010
consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella
composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;
- conformemente
alla suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti
non è possibile concludere che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha
voluto provocare abusivamente l’inizio dell’effetto della revisione; l’amministrazione
ha infatti interpellato l’assicurato e il suo medico curante al fine di
chiarire l’evoluzione dello stato di salute e, visti i dubbi sulla
dichiarazione di salario segnalatigli dall’assicuratore LPP (doc. AI 51/1),
dopo essersi fatta trasmettere i certificati di salario per il 2008 e il 2009
(doc. AI 50/1 e 52/1-25), con lettera 25 novembre 2010 ha posto delle domande al datore di lavoro che ha risposto il 27 dicembre 2010 (doc. AI 58/1 e
59/1) – l’effetto sospensivo tolto con la decisione impugnata esplica
dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra
enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
- vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
Fatti
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda
agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova
decisione.
Considerandi
2.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,
il quale verserà al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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