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32.2011.113

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 dicembre 2011Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Deve

innanzitutto essere premesso che al fine di stabilire il grado d’invalidità,

l’Ufficio AI, ha considerato l’assicurata salariata al 100% e, di conseguenza,

ha applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi.

Tale

conclusione, rimasta peraltro incontestata, deve essere confermata da questo

Tribunale visto che alle domande:

"

(…)

1. se non fosse intervenuto il danno alla

salute, in quale misura avrebbe svolto un’attività lucrativa? (p.f. motivare la

risposta)

Considerandi

2.

che tipo di attività avrebbe svolto?

3.

a partire da quando avrebbe ripreso

l’attività lucrativa?

4.

presso quale datore di lavoro avrebbe

presumibilmente lavorato?

5.

con quale orario giornaliero

rispettivamente settimanale?

6.

è stata iscritta ad una cassa di

disoccupazione o ad un ufficio regionale di collocamento? Se sì, voglia

indicarci il nome e l’indirizzo.

7.

ha effettuato ricerche di lavoro?

Se sì, favorisca trasmettere copia

della documentazione relativa alle sue richieste.

Se

no, per quale motivo?

8.

chi si sarebbe occupato della cura dei

figli in assenza dell’assicurata? (nome della persona, grado di parentela,

luogo di domicilio).

(…)" (doc. AI 42/1)

l’assicurata

ha risposto:

"

(…)

1). Al

100% poiché è sempre stata intenzione dell’assicurata svolgere una attività

lucrativa e rendersi economicamente indipendente.

2.

) Operaia

generica.

3.

) Dal

momento in cui i 2 bambini, specie il più piccolo avrebbero terminato la scuola

d’infanzia e iniziato quella elementare.

4.

) Avrei

certamente continuato a lavorare presso la ditta __________.

5.

) A

tempo pieno, 40 ore la settimana.

6.

) No,

poiché non avevo un anno di contributi versati nel corso degli ultimi 24 mesi.

7.

) No.

8.

) I

miei figli, una volta raggiunto l'età di scolarizzazione sarebbero stati accuditi

dalla sottoscritta e da mio marito, titolare di una ditta di impresa di pulizia

che come tale può gestire il proprio tempo di lavoro come meglio crede.

(…)" (doc. AI 44/1-2)

Del

resto, già nell’inchiesta domestica del 20 maggio 2010 (doc. AI 34/1-8),

l’insorgente aveva dichiarato che “(…) in assenza del danno alla salute

sarebbe stata sua intenzione svolgere un’attività lavorativa anche in misura

del 100%. (…)” (doc. AI 34/3).

2.6

L’Ufficio

AI, sulla base delle annotazioni 23 settembre 2009, nelle quali il dr. __________,

medico SMR, ha concluso che l’assicurata “(…) deve essere valutata con una perizia

SAM: psichiatrica, reumatologica e cardiologica. In presenza della diagnosi

di sindrome del dolore cronico (rispettivamente fibromialgia) si tenga conto

dei noti criteri di Förster e delle condizioni di Mosimann (…)” (doc. AI

28/1), ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM)

(doc. AI 29/1-2).

Dalla

perizia plurisciplinare effettuata il 5 febbraio 2010 (doc. AI 30/1-48) risulta

che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. __________), reumatologica

(dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1

Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

grado medio (ICD-10 F 33.1) con sindrome biologica).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Fibromialgia.

Stato dopo febbre reumatica all’età di 18 anni con

cardite e valvulopatia postreumatismale.

Emicrania con evoluzione cronica e consumo elevato di

triptani.

5.2

Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Cardiopatia reumatica in:

- stato dopo impianto di protesi aortica

meccanica ATS, 24.11.2004,

- sclerosi della valvola mitrale con

insufficienza lieve-moderata,

- ventricolo sin. di dimensioni

e FE normali, lieve ipocinesia settale, atrio sin. dilatato,

- FRCV: ipertensione arteriosa,

sovrappeso tabagismo dieci sigarette al dì (ca. 20 P/Y),

- strutture filiformi nel tratto

di eflusso del ventricolo sin., diagnosi differenziale: strands, vegetazioni.

Temperature subfebbrili anamnestiche di origine

indeterminata (sedimentazione 20/h., PCR 2 mg/l, pro calcitonina < 0,05 µg/l).

(…)" (doc. AI 30/18)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la

capacità lavorativa dell’A., nel suo ultimo impiego di operaia presso una ditta

di confezionamento di dolci, viene valutata del 60% (inteso come rendimento ridotto

sull’arco di una giornata lavorativa completa). (…)” (doc. AI 30/25), il

SAM ha concluso:

"

(…)

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Le menomazioni constatate si situano nella sfera

psicologica ed in ambito somatico.

Nella sfera psichiatrica l'A. soffre di una sindrome

depressiva ricorrente con un episodio attuale di grado medio ed una sindrome

somatoforme da dolore persistente. Secondo il Dr. __________ entrambe le diagnosi

si potenziano tra di loro e condizionano il decorso resistente al trattamento

farmacologico e psicoterapico intrapreso dall'A.. Il tutto va interpretato

nell'ambito di un vissuto di sofferenza psicologica legata ai ricordi del suo

passato e soprattutto alla separazione dalla figlia primogenita che l'A. non

vede da anni. In seguito la problematica cardiaca prima e poi l'insorgenza di

quella algica ed emicranica ha contribuito all'insorgenza di una sintomatologia

depressiva che ha un andamento verso la cronicità. Il quadro clinico ha,

secondo il consulente, le caratteristiche di media gravità ed influisce

parzialmente sulla capacità lavorativa dell'A.. Il Dr. __________ ritiene che

l'A. presenti un'incapacità lavorativa nella misura del 40% per ragioni psichiatriche

e questo a partire dall'8.1.2009, in coincidenza con la presa a carico

psichiatrica da parte del Dr. __________. La prognosi potrebbe anche peggiorare

in futuro. La diminuzione della capacità lavorativa, per ragioni psichiatriche,

si spiega a causa dello stato d'angoscia, di ansia, la ruminazione di pensieri

pessimistici, l'alterazione delle funzioni volitive e la sintomatologia algica

che rendono l'A. più lenta, meno precisa, con una maggiore esauribilità, una

minore precisione ed una minore tenuta e caricabilità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico il consulente Dr. __________

pone la diagnosi di fibromialgia e conferma le valutazioni reumatologiche del

Dr. __________ e del PD Dr. __________ dell'università di __________. Non

evidenzia alcun segno per malattie reumatologiche infiammatorie, né per un'altra

patologia associata alla fibromialgia. Come operaia presso l'industria

dolciaria o venditrice in un negozio di alimentari ritiene l'A. abile al lavoro

a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 5%. La

diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dalla presenza di una

sindrome algica generalizzata associata a disturbi del sonno, stanchezza e ad

un decondizionamento psicofisico.

La valutazione neurologica del Dr. __________ ha

evidenziato la diagnosi di emicrania con evoluzione cronica e consumo elevato

di triptani ed una sindrome dolorosa cronica diffusa non spiegata però da

patologia neurologica. A causa dell'emicrania, in occasione di cefalee intense

l'A., secondo il Dr. __________, potrebbe essere costretta ad interrompere l'attività

lavorativa, ciò non dovrebbe superare il 20% complessivo.

La valutazione del Dr. __________, cardiologo, non ha

portato elementi a favore di un'incapacità lavorativa per la problematica

cardiologica nella sua ultima attività svolta di operaia nell'industria dolciaria.

Complessivamente riteniamo che l'A. presenti una

capacità lavorativa residua del 60% (rendimento ridotto) nella sua ultima

attività di operaia nell'industria dolciaria e questo a partire dall'8.1.2009,

in coincidenza con la presa a carico psichiatrica da parte del Dr. __________.

L'incapacità lavorativa si giustifica prevalentemente per la patologia

psichiatrica, in questa percentuale vanno però integrati un 5% d'incapacità

lavorativa per motivi reumatologici ed un 20% d'incapacità lavorativa per

motivi neurologici. Le incapacità lavorative per problemi psichiatrici,

reumatologici e neurologici non vanno, a nostro avviso, sommate, ma integrate

in quanto tutte considerano una sindrome da dolore cronico che rende l'A. più

lenta, imprecisa, maggiormente esauribile, con una caricabilità lavorativa

minore e la necessità di maggiori pause sul lavoro.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Non riteniamo indicati provvedimenti d'integrazione

professionale, soprattutto a causa della psicopatologia attualmente non ancora

ben stabilizzata.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta

un'incapacità lavorativa nella misura del 40% per ogni attività lavorativa ed

una capacità lavorativa del 70% nell'attività di casalinga. Dal punto di vista

terapeutico il consulente psichiatra ritiene che il trattamento

psicofarmacologico attualmente in atto sia adeguato. Il tasso dei medicamenti

nel siero mostra una buona compliance terapeutica. Il consulente ritiene che si

potrebbe eventualmente ancora tentare in alternativa un trattamento combinato

con Venlafaxina ed Amitriptilina, di provata efficacia antalgica. Riterrebbe

inoltre necessario instaurare un programma multidisciplinare del dolore, con

regolare trattamento con tecnica di rilassamento (tipo Jacobson) ed una terapia

di sostegno sociale, in cui si provveda a sostenere l'A. con un servizio di

aiuto domiciliare per evitare un sovraccarico ai figli delle mansioni

domestiche. Il Dr. __________ riterrebbe anche indicato un soggiorno in ambito

ospedaliero per procedere in modo intensivo ad un trattamento globale della

sintomatologia.

Nella sfera reumatologica l'A. è in grado di svolgere

un'attività pesante a mediamente pesante a tempo pieno, ma con un rendimento

ridotto nella misura del 10%. In un'attività leggera l'A. è abile al lavoro a

tempo pieno, ma con un rendimento ridotto nella misura del 5%. II consulente

nella sua relazione scritta pone i limiti funzionali. Ritiene l'A., nella

situazione attuale, abile come casalinga nella misura del 90%. Non ritiene vi

siano possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A..

Per quanto riguarda la patologia neurologica, in

particolare l'emicrania, l'A. presenta un'incapacità lavorativa massima del 20%

dovuta all'interruzione temporanea di un'attività lavorativa a causa di cefalee

intense. Il consulente non ha proposte terapeutiche dal punto di vista

neurologico.

Il Dr. __________, cardiologo, ritiene che l'A.

presenti una capacità lavorativa del 20% per attività pesanti. Dal punto di vista

terapeutico, vista la presenza di temperature subfebbrili da diverso tempo,

proporrebbe di effettuare un'ecocardiografia transesofagea per escludere un

processo endocarditico. Secondo alcune direttive internazionali vi sarebbe

inoltre l'indicazione per una profilassi secondaria con penicillina fino a

un'età di 35-40 anni, a seconda della gravità della valvulopatia residua. Fatta

eccezione per le alterazioni nel tratto di eflusso sin. di natura ancora non

chiara, la situazione cardiologica sembra al consulente favorevole.

Complessivamente riteniamo che in un'attività leggera

ed adatta che rispetti i limiti funzionali dettati dai vari consulenti, la

capacità lavorativa residua dell'A. raggiunga il 60% a partire dall'8.1.2009

(presa a carico psichiatrica). L'incapacità lavorativa è giustificata

soprattutto dalla problematica psichiatrica. Prognosi passibile di

peggioramento per quanto riguarda la patologia psichiatrica. Le incapacità

lavorative per motivi psichiatrici, reumatologici e neurologici non vanno sommate,

ma integrate per i motivi esposti al punto 8 della perizia. L'A. viene giudicata

abile al 70% come casalinga, (incapacità lavorativa dovuta prevalentemente per

la problematica psichiatrica).

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Per quanto riguarda lo stato subfebbrile lamentato

dall'A., l'attuale perizia non ha chiarito un'eziologia. Gli esami di

laboratorio non hanno mostrato una chiara sindrome infiammatoria (ad eccezione

di una sedimentazione a 20/h), mentre ad una misurazione della temperatura

corporea durante lo status, l'A. risultava afebbrile. Il consulente cardiologo

suggerisce ulteriori approfondimenti diagnostici (vedi consulto).

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 30/26-28)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, le risposte alle domande volte a

sapere se senza il danno alla salute avrebbe esercitato un’attività lucrativa

(cfr. consid. 2.5) e considerata la valutazione 12 gennaio 2011 del consulente

in integrazione (doc. AI 45/1-2) – con decisione 2 marzo 2011 ha quindi negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

2.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna

2003, pag. 453).

In una

sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un

Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210.

e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e

del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3).

D'altra

parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività

dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a

livello amministrativo

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di

divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a

livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Il

TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29

settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio

2011).

Giova

qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29

settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio

2011.

per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che

stabilisce una capacità lavorativa del 60% sia nella sua ultima attività di operaia

presso una ditta di confezionamento dolci che in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti dal gennaio 2009.

La

dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

In

particolare, per quanto riguarda la documentazione medica allegata alle osservazioni

25.

gennaio 2011 (doc. AI 48/1-3, 48/4-6, 48/7-8 e 48/9-10) e, in parte,

riproposta con il ricorso, va rilevato quanto segue.

Il

dr. __________, FMH medicina interna spec. cardiologia – che nel

rapporto medico 16 febbraio 2009 (doc. AI 6/1-4) aveva già evidenziato che: “(…)

la diagnosi cardiologica di cui sopra non incide sulla capacità di lavoro della

paziente. (…)” (doc. AI 6/3 e che “(…) la patologia cardiaca non

costituisce impedimento lavorativo (…)” (doc. AI 6/4) –, nel rapporto

16.

novembre 2010, non ha posto delle diagnosi su cui non si siano chinati i

periti del SAM, non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…)

dal profilo cardiaco e dell’inter-vento valvolare nessun problema. Avevo già

escluso un’en-docardite 2 anni fa. (…)”(doc. C = doc. AI 48/4-7).

La

dr.ssa __________, FMH in gastroenterologia, nel rapporto 12 novembre 2010

(doc. D = doc. AI 48/9-10) – posta la diagnosi di “(…) 1. malattia ulcerosa peptica con

alterazioni cicatriziale del bulbo duodenale e bulbite duodeni. Istologia per

Helicobacter Pylori: POSITIVO 2. Polipectomia di un polipo a base larga < 1 cm dx 12.11.2010 (…)” (doc. AI 48/9) – non si è espressa sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…)

gli esami endoscopici hanno dunque evidenziato una malattia ulcerosa peptica

associata ad Helicobacter Pylori e una piccola lesione polipoide nel colon dx.

Premesso il tuo consenso ho prescritto alla paziente un trattamento eradicativo

anti-Helicobacter. Rivedrò la paziente il 12 gennaio 2011 per verificare il

successo terapeutico di tale trattamento. (…)” (doc. AI 48/10).

La

dr.ssa __________, capo clinica del servizio di neurologia dell’Ospedale regionale

di __________, nel rapporto 1. ottobre 2010 (48/7-9) – posta la

diagnosi di “(…) 1. Lombosciatalgia dx DD radicolopatia L5 iperalgica non

deficitaria, s. pseudoradicolare 2. Emicrania con aura: • RM cerebrale (23.10.2009): nella norma • terapia: Topiramento 100 mg 1 cp x3/die,

Cymbalta 60 mg x2/die 3. Sindrome fibromialgica 4. Pregressa sostituzione

valvolare aortica per insufficienza valvolare severa di origine reumatica (…)” (doc. AI 47/7) – non si è espressa sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…)

la paziente presenta dunque una sindrome clinica compatibile con radicolopatia

L5 iperalgica; tuttavia, la RMN lombare non evidenzia conflitti radicolari a

tale livello sebbene sia presenta una faccettopatia significativa bilaterale. È

possibile in alternativa si tratti di una sindrome lombare pseudo radicolare

(steroidi, analgesici, fisioterapia). (…)” (doc. AI 48/8).

Al

riguardo, il dr. __________, nell’annotazione 1. marzo 2011, ha osservato che “(…) per quanto riguarda la grave malattia valvolare reumatica

(sottolineatura del ricorrente), essa si riferisce allo stato della valvola

prima dell’intervento di sostituzione, la situazione é migliorata dopo

l’intervento (vista dal cardiologo in perizia e come risulta anche dal rapporto

del dr. __________ allegato come prova). L’unica novità è l’insorgere di un

episodio di sciatalgia, episodio acuto suscettibile di risoluzione a breve

termine, e senza che alla RM risultassero conflitti radicolari. La patologia

gastroenterologica é curabile con adeguato trattamento (patologia ulcerosa) e

non comporta una IL prolungata mentre un polipo del colon (asportato) non

compromette in nessun modo la CL. (…)” (doc. AI 50/1; sui compiti e il

valore probatorio attribuiti ai rapporti interni del SMR cfr. art. 59 LAI e 49

OAI, nonché STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 e riferimenti).

Invitata

espressamente a formulare delle osservazioni all’annotazione 1. marzo 2011 del

dr. __________, l’insorgente è rimasta silente (cfr. consid. 1.5).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L’insorgente

nemmeno ha prodotto il (dettagliato) rapporto del dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia (a cui è stata trasmessa la perizia del SAM [cfr.

doc. AI 38/1 e 40/1]), che aveva preannunciato con il ricorso. Il TCA, alla

luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito

attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro

un termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla

produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010

del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

In

questo senso, la domanda di un’ulteriore e più approfondita valutazione medica formulata

con il ricorso (cfr. consid. 1.3), va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

2.9

Per

quel che concerne la valutazione economica – fatta propria la

conclusione dell’Ufficio AI, peraltro rimasta in contestata, secondo la quale

per il calcolo del reddito da valido “(…) nel caso in cui il precedente

datore di lavoro non è più attivo, o in quello in cui il rapporto di lavoro era

stato sciolto prima dell’insorgere del danno alla salute occorre far

riferimento ai dati forniti dall’Ufficio federale di statistica (tabella TA1,

valori federali). Nel caso specifico si fa riferimento ai dati statistici RSS

(categoria 36 attività manifatturiere; livello 4 attività semplici e

ripetitive) (…)” (doc. AI 46/2) – questo Tribunale rileva

quanto segue.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel

caso concreto sono determinanti i dati del 2010 visto che l’inabilità al lavoro

è iniziata nel gennaio 2009 (cfr. consid. 2.8 e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

In

concreto, nel 2010, il reddito da valido risulta essere di fr. 47'178.68 (Tabella

TA1 2008, p.to 36,37 altre industrie manifatturiere, livello di qualifica 4:

fr. 3'698.-- aggiornati al 2009 riportati su 41.2 ore [cfr.

tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

1/2-2011, settore D industrie manifatturiere pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati

al 2010 aumentandoli dello 0.8% per i quattro trimestri 2010

[cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito

dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 47'178.68).

Nel

2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo

ipotetico da invalido pari a fr. 52'993.05 (fr. 4'116.--

[ultimo dato disponibile valido per il 2008] aggiornati al 2009 e riportati su

41.7

ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati al 2010 aumentandoli

dello 0.8% per i quattro trimestri 2010 [cfr. la tab. relativa

all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di

statistica] = fr. 52'993.05). Ritenuta una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata, il

reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 31'795.83 (fr.

52'993.05 x 60% = fr. 31'795.83).

Ritenuto

il reddito da valido di fr. 47'178.68 e da invalido di

fr. 31'795.83 si ottiene un grado d’invalidità del 33%

([47'178.68 - 31'795.83] x 100

: 47'178.68 = 32.60% arrotondato al 33% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad

alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

Va

qui osservato che, potendo sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua

svolgendo un’attività semplice e ripetitiva piuttosto che non nella sua ultima

attività di operaia presso una ditta di confezionamento dolci (attività questa

che va classificata sotto il p.to 36,37 “altre industrie manifatturiere”

della Tabella TA1), nella fattispecie non è indicato un raffronto percentuale

dei redditi.

Quanto

alla negazione del diritto ad una riformazione professionale – ricordato che

per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento

a DTF 126 V 80 consid. 6) – questo Tribunale deve fare propria la valutazione del consulente in

integrazione che nel rapporto 12 gennaio 2011 ha concluso che “(…) pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando il grado

di incapacità lavorativa del 33% e l’iter scolastico-socio-professionale

dell’assicurata, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di

ordine professionale. Nonostante sia stato rifiutato precedentemente (vedi rapporto

__________ del 19.10.2010), nel caso in cui l’Ata si dimostrasse veramente

motivata e su richiesta scritta, si potrà valutare l’adozione di un aiuto al

collocamento. (…)” (doc. AI 45/2).

Va

qui rilevato che anche il SAM aveva concluso che “(…) non riteniamo indicati

provvedimenti d’integrazione professionali, soprattutto a causa della psicopatologia

attualmente non ancora ben stabilizzata. (…)” (doc. AI 30/27).

2.10

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione contestata

va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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