32.2011.113
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6 dicembre 2011Italiano39 min
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Numero d'incarto:
32.2011.113
Data decisione, Autorità:
06.12.2011, TCA
Titolo:
Grado d'invalidità non pensionabile. Conferma della perizia SAM. Valutazione economica (raffronto redditi; A. sfrutta al meglio la capacità lavorativa residua svolgendo un'attività semplice e ripetitiva e non la sua ultima attività). Negato il diritto a una riformazione professionale
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.113
FS/sc
Lugano
6 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
mese di febbraio 2009 RI 1, classe 1975, da ultimo attiva quale operaia stagionale
di fabbrica presso la __________ di __________ (doc. AI 8/1-7), ha presentato
una domanda di prestazioni AI per adulti a motivo di malattia cardiaca e psichiatrica
(doc. AI 2/1-10).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – segnatamente la perizia pluridisciplinare 5 febbraio 2010 del SAM
(doc. AI 30/1-48), l’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica 25 maggio 2010 (doc. AI 34/1-8), il rapporto finale 19
ottobre 2010 e la valutazione 12 gennaio 2011 del consulente in integrazione
(doc. AI 41/1-2 e 45/1-2) e le annotazioni 1. marzo 2011 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 50/1) – l’Ufficio AI, con decisione 2 marzo 2011, preavvisata con progetto 19
gennaio 2011 (doc. AI 46/1-3), ha negato il diritto ad una rendita, il grado
d’invalidità non raggiungendo il minimo pensionabile, ed a provvedimenti professionali,
il consulente in integrazione non ritenendo opportuno la loro messa in atto
(doc. AI 51/1-3).
1.3. Contro
questa decisione, tramite il consulente RA 1, l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la
valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito
– ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti all’Ufficio AI per una nuova e più approfondita valutazione medica.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato, in particolare, che la documentazione
medica allegata al ricorso “(…) è già stata sottoposta al vaglio del Servizio
medico regionale (SMR) in fase di audizione. Il SMR con annotazione del
01.03.2011, agli atti, ha chiaramente indicato che la grave malattia valvolare
reumatica indicata da controparte si riferiva allo stato della valvola
precedente l’intervento di sostituzione, con situazione migliorata dopo
l’intervento, miglioramento constatato dal dr. __________, cardiologo e perito
incaricato del consulto specialistico per la perizia del 05.02.2010 effettuata
presso il Servizio accertamento medico (SAM), e come si evince, inoltre, dal
medesimo rapporto ritrasmesso da controparte e redatto dal dr. __________. Dal
lato medico il SMR aveva rilevato un episodio di sciatalgia, indicando che si
trattava di episodio acuto suscettibile di risoluzione a breve termine e senza
che alla RM risultassero conflitti radicolari. Per la patologia
gastroenterologica il SMR aveva indicato che la medesima era curabile con
adeguato trattamento e non comportava inabilità lavorativa prolungata, mentre
un polipo del colon asportato non comprometteva in alcun modo la capacità
lavorativa. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Invitata
espressamente a formulare osservazioni scritte all’an-notazione 1. marzo 2011
del medico SMR, l’assicurata è rimasta silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’Ufficio AI per una nuova e più approfondita valutazione medica.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo
del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. Deve
innanzitutto essere premesso che al fine di stabilire il grado d’invalidità,
l’Ufficio AI, ha considerato l’assicurata salariata al 100% e, di conseguenza,
ha applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi.
Tale
conclusione, rimasta peraltro incontestata, deve essere confermata da questo
Tribunale visto che alle domande:
"
(…)
1. se non fosse intervenuto il danno alla
salute, in quale misura avrebbe svolto un’attività lucrativa? (p.f. motivare la
risposta)
Considerandi
2.
che tipo di attività avrebbe svolto?
3.
a partire da quando avrebbe ripreso
l’attività lucrativa?
4.
presso quale datore di lavoro avrebbe
presumibilmente lavorato?
5.
con quale orario giornaliero
rispettivamente settimanale?
6.
è stata iscritta ad una cassa di
disoccupazione o ad un ufficio regionale di collocamento? Se sì, voglia
indicarci il nome e l’indirizzo.
7.
ha effettuato ricerche di lavoro?
Se sì, favorisca trasmettere copia
della documentazione relativa alle sue richieste.
Se
no, per quale motivo?
8.
chi si sarebbe occupato della cura dei
figli in assenza dell’assicurata? (nome della persona, grado di parentela,
luogo di domicilio).
(…)" (doc. AI 42/1)
l’assicurata
ha risposto:
"
(…)
1). Al
100% poiché è sempre stata intenzione dell’assicurata svolgere una attività
lucrativa e rendersi economicamente indipendente.
2.
) Operaia
generica.
3.
) Dal
momento in cui i 2 bambini, specie il più piccolo avrebbero terminato la scuola
d’infanzia e iniziato quella elementare.
4.
) Avrei
certamente continuato a lavorare presso la ditta __________.
5.
) A
tempo pieno, 40 ore la settimana.
6.
) No,
poiché non avevo un anno di contributi versati nel corso degli ultimi 24 mesi.
7.
) No.
8.
) I
miei figli, una volta raggiunto l'età di scolarizzazione sarebbero stati accuditi
dalla sottoscritta e da mio marito, titolare di una ditta di impresa di pulizia
che come tale può gestire il proprio tempo di lavoro come meglio crede.
(…)" (doc. AI 44/1-2)
Del
resto, già nell’inchiesta domestica del 20 maggio 2010 (doc. AI 34/1-8),
l’insorgente aveva dichiarato che “(…) in assenza del danno alla salute
sarebbe stata sua intenzione svolgere un’attività lavorativa anche in misura
del 100%. (…)” (doc. AI 34/3).
2.6
L’Ufficio
AI, sulla base delle annotazioni 23 settembre 2009, nelle quali il dr. __________,
medico SMR, ha concluso che l’assicurata “(…) deve essere valutata con una perizia
SAM: psichiatrica, reumatologica e cardiologica. In presenza della diagnosi
di sindrome del dolore cronico (rispettivamente fibromialgia) si tenga conto
dei noti criteri di Förster e delle condizioni di Mosimann (…)” (doc. AI
28/1), ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM)
(doc. AI 29/1-2).
Dalla
perizia plurisciplinare effettuata il 5 febbraio 2010 (doc. AI 30/1-48) risulta
che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________), cardiologica (dr. __________), reumatologica
(dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1
Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
grado medio (ICD-10 F 33.1) con sindrome biologica).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
Fibromialgia.
Stato dopo febbre reumatica all’età di 18 anni con
cardite e valvulopatia postreumatismale.
Emicrania con evoluzione cronica e consumo elevato di
triptani.
5.2
Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Cardiopatia reumatica in:
- stato dopo impianto di protesi aortica
meccanica ATS, 24.11.2004,
- sclerosi della valvola mitrale con
insufficienza lieve-moderata,
- ventricolo sin. di dimensioni
e FE normali, lieve ipocinesia settale, atrio sin. dilatato,
- FRCV: ipertensione arteriosa,
sovrappeso tabagismo dieci sigarette al dì (ca. 20 P/Y),
- strutture filiformi nel tratto
di eflusso del ventricolo sin., diagnosi differenziale: strands, vegetazioni.
Temperature subfebbrili anamnestiche di origine
indeterminata (sedimentazione 20/h., PCR 2 mg/l, pro calcitonina < 0,05 µg/l).
(…)" (doc. AI 30/18)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la
capacità lavorativa dell’A., nel suo ultimo impiego di operaia presso una ditta
di confezionamento di dolci, viene valutata del 60% (inteso come rendimento ridotto
sull’arco di una giornata lavorativa completa). (…)” (doc. AI 30/25), il
SAM ha concluso:
"
(…)
8.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Le menomazioni constatate si situano nella sfera
psicologica ed in ambito somatico.
Nella sfera psichiatrica l'A. soffre di una sindrome
depressiva ricorrente con un episodio attuale di grado medio ed una sindrome
somatoforme da dolore persistente. Secondo il Dr. __________ entrambe le diagnosi
si potenziano tra di loro e condizionano il decorso resistente al trattamento
farmacologico e psicoterapico intrapreso dall'A.. Il tutto va interpretato
nell'ambito di un vissuto di sofferenza psicologica legata ai ricordi del suo
passato e soprattutto alla separazione dalla figlia primogenita che l'A. non
vede da anni. In seguito la problematica cardiaca prima e poi l'insorgenza di
quella algica ed emicranica ha contribuito all'insorgenza di una sintomatologia
depressiva che ha un andamento verso la cronicità. Il quadro clinico ha,
secondo il consulente, le caratteristiche di media gravità ed influisce
parzialmente sulla capacità lavorativa dell'A.. Il Dr. __________ ritiene che
l'A. presenti un'incapacità lavorativa nella misura del 40% per ragioni psichiatriche
e questo a partire dall'8.1.2009, in coincidenza con la presa a carico
psichiatrica da parte del Dr. __________. La prognosi potrebbe anche peggiorare
in futuro. La diminuzione della capacità lavorativa, per ragioni psichiatriche,
si spiega a causa dello stato d'angoscia, di ansia, la ruminazione di pensieri
pessimistici, l'alterazione delle funzioni volitive e la sintomatologia algica
che rendono l'A. più lenta, meno precisa, con una maggiore esauribilità, una
minore precisione ed una minore tenuta e caricabilità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico il consulente Dr. __________
pone la diagnosi di fibromialgia e conferma le valutazioni reumatologiche del
Dr. __________ e del PD Dr. __________ dell'università di __________. Non
evidenzia alcun segno per malattie reumatologiche infiammatorie, né per un'altra
patologia associata alla fibromialgia. Come operaia presso l'industria
dolciaria o venditrice in un negozio di alimentari ritiene l'A. abile al lavoro
a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 5%. La
diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dalla presenza di una
sindrome algica generalizzata associata a disturbi del sonno, stanchezza e ad
un decondizionamento psicofisico.
La valutazione neurologica del Dr. __________ ha
evidenziato la diagnosi di emicrania con evoluzione cronica e consumo elevato
di triptani ed una sindrome dolorosa cronica diffusa non spiegata però da
patologia neurologica. A causa dell'emicrania, in occasione di cefalee intense
l'A., secondo il Dr. __________, potrebbe essere costretta ad interrompere l'attività
lavorativa, ciò non dovrebbe superare il 20% complessivo.
La valutazione del Dr. __________, cardiologo, non ha
portato elementi a favore di un'incapacità lavorativa per la problematica
cardiologica nella sua ultima attività svolta di operaia nell'industria dolciaria.
Complessivamente riteniamo che l'A. presenti una
capacità lavorativa residua del 60% (rendimento ridotto) nella sua ultima
attività di operaia nell'industria dolciaria e questo a partire dall'8.1.2009,
in coincidenza con la presa a carico psichiatrica da parte del Dr. __________.
L'incapacità lavorativa si giustifica prevalentemente per la patologia
psichiatrica, in questa percentuale vanno però integrati un 5% d'incapacità
lavorativa per motivi reumatologici ed un 20% d'incapacità lavorativa per
motivi neurologici. Le incapacità lavorative per problemi psichiatrici,
reumatologici e neurologici non vanno, a nostro avviso, sommate, ma integrate
in quanto tutte considerano una sindrome da dolore cronico che rende l'A. più
lenta, imprecisa, maggiormente esauribile, con una caricabilità lavorativa
minore e la necessità di maggiori pause sul lavoro.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Non riteniamo indicati provvedimenti d'integrazione
professionale, soprattutto a causa della psicopatologia attualmente non ancora
ben stabilizzata.
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta
un'incapacità lavorativa nella misura del 40% per ogni attività lavorativa ed
una capacità lavorativa del 70% nell'attività di casalinga. Dal punto di vista
terapeutico il consulente psichiatra ritiene che il trattamento
psicofarmacologico attualmente in atto sia adeguato. Il tasso dei medicamenti
nel siero mostra una buona compliance terapeutica. Il consulente ritiene che si
potrebbe eventualmente ancora tentare in alternativa un trattamento combinato
con Venlafaxina ed Amitriptilina, di provata efficacia antalgica. Riterrebbe
inoltre necessario instaurare un programma multidisciplinare del dolore, con
regolare trattamento con tecnica di rilassamento (tipo Jacobson) ed una terapia
di sostegno sociale, in cui si provveda a sostenere l'A. con un servizio di
aiuto domiciliare per evitare un sovraccarico ai figli delle mansioni
domestiche. Il Dr. __________ riterrebbe anche indicato un soggiorno in ambito
ospedaliero per procedere in modo intensivo ad un trattamento globale della
sintomatologia.
Nella sfera reumatologica l'A. è in grado di svolgere
un'attività pesante a mediamente pesante a tempo pieno, ma con un rendimento
ridotto nella misura del 10%. In un'attività leggera l'A. è abile al lavoro a
tempo pieno, ma con un rendimento ridotto nella misura del 5%. II consulente
nella sua relazione scritta pone i limiti funzionali. Ritiene l'A., nella
situazione attuale, abile come casalinga nella misura del 90%. Non ritiene vi
siano possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A..
Per quanto riguarda la patologia neurologica, in
particolare l'emicrania, l'A. presenta un'incapacità lavorativa massima del 20%
dovuta all'interruzione temporanea di un'attività lavorativa a causa di cefalee
intense. Il consulente non ha proposte terapeutiche dal punto di vista
neurologico.
Il Dr. __________, cardiologo, ritiene che l'A.
presenti una capacità lavorativa del 20% per attività pesanti. Dal punto di vista
terapeutico, vista la presenza di temperature subfebbrili da diverso tempo,
proporrebbe di effettuare un'ecocardiografia transesofagea per escludere un
processo endocarditico. Secondo alcune direttive internazionali vi sarebbe
inoltre l'indicazione per una profilassi secondaria con penicillina fino a
un'età di 35-40 anni, a seconda della gravità della valvulopatia residua. Fatta
eccezione per le alterazioni nel tratto di eflusso sin. di natura ancora non
chiara, la situazione cardiologica sembra al consulente favorevole.
Complessivamente riteniamo che in un'attività leggera
ed adatta che rispetti i limiti funzionali dettati dai vari consulenti, la
capacità lavorativa residua dell'A. raggiunga il 60% a partire dall'8.1.2009
(presa a carico psichiatrica). L'incapacità lavorativa è giustificata
soprattutto dalla problematica psichiatrica. Prognosi passibile di
peggioramento per quanto riguarda la patologia psichiatrica. Le incapacità
lavorative per motivi psichiatrici, reumatologici e neurologici non vanno sommate,
ma integrate per i motivi esposti al punto 8 della perizia. L'A. viene giudicata
abile al 70% come casalinga, (incapacità lavorativa dovuta prevalentemente per
la problematica psichiatrica).
10.
OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Per quanto riguarda lo stato subfebbrile lamentato
dall'A., l'attuale perizia non ha chiarito un'eziologia. Gli esami di
laboratorio non hanno mostrato una chiara sindrome infiammatoria (ad eccezione
di una sedimentazione a 20/h), mentre ad una misurazione della temperatura
corporea durante lo status, l'A. risultava afebbrile. Il consulente cardiologo
suggerisce ulteriori approfondimenti diagnostici (vedi consulto).
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 30/26-28)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, le risposte alle domande volte a
sapere se senza il danno alla salute avrebbe esercitato un’attività lucrativa
(cfr. consid. 2.5) e considerata la valutazione 12 gennaio 2011 del consulente
in integrazione (doc. AI 45/1-2) – con decisione 2 marzo 2011 ha quindi negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.7
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna
2003, pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210.
e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività
dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011.
per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è
portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che
stabilisce una capacità lavorativa del 60% sia nella sua ultima attività di operaia
presso una ditta di confezionamento dolci che in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti dal gennaio 2009.
La
dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
In
particolare, per quanto riguarda la documentazione medica allegata alle osservazioni
25.
gennaio 2011 (doc. AI 48/1-3, 48/4-6, 48/7-8 e 48/9-10) e, in parte,
riproposta con il ricorso, va rilevato quanto segue.
Il
dr. __________, FMH medicina interna spec. cardiologia – che nel
rapporto medico 16 febbraio 2009 (doc. AI 6/1-4) aveva già evidenziato che: “(…)
la diagnosi cardiologica di cui sopra non incide sulla capacità di lavoro della
paziente. (…)” (doc. AI 6/3 e che “(…) la patologia cardiaca non
costituisce impedimento lavorativo (…)” (doc. AI 6/4) –, nel rapporto
16.
novembre 2010, non ha posto delle diagnosi su cui non si siano chinati i
periti del SAM, non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…)
dal profilo cardiaco e dell’inter-vento valvolare nessun problema. Avevo già
escluso un’en-docardite 2 anni fa. (…)”(doc. C = doc. AI 48/4-7).
La
dr.ssa __________, FMH in gastroenterologia, nel rapporto 12 novembre 2010
(doc. D = doc. AI 48/9-10) – posta la diagnosi di “(…) 1. malattia ulcerosa peptica con
alterazioni cicatriziale del bulbo duodenale e bulbite duodeni. Istologia per
Helicobacter Pylori: POSITIVO 2. Polipectomia di un polipo a base larga < 1 cm dx 12.11.2010 (…)” (doc. AI 48/9) – non si è espressa sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…)
gli esami endoscopici hanno dunque evidenziato una malattia ulcerosa peptica
associata ad Helicobacter Pylori e una piccola lesione polipoide nel colon dx.
Premesso il tuo consenso ho prescritto alla paziente un trattamento eradicativo
anti-Helicobacter. Rivedrò la paziente il 12 gennaio 2011 per verificare il
successo terapeutico di tale trattamento. (…)” (doc. AI 48/10).
La
dr.ssa __________, capo clinica del servizio di neurologia dell’Ospedale regionale
di __________, nel rapporto 1. ottobre 2010 (48/7-9) – posta la
diagnosi di “(…) 1. Lombosciatalgia dx DD radicolopatia L5 iperalgica non
deficitaria, s. pseudoradicolare 2. Emicrania con aura: • RM cerebrale (23.10.2009): nella norma • terapia: Topiramento 100 mg 1 cp x3/die,
Cymbalta 60 mg x2/die 3. Sindrome fibromialgica 4. Pregressa sostituzione
valvolare aortica per insufficienza valvolare severa di origine reumatica (…)” (doc. AI 47/7) – non si è espressa sulla capacità lavorativa e ha concluso che “(…)
la paziente presenta dunque una sindrome clinica compatibile con radicolopatia
L5 iperalgica; tuttavia, la RMN lombare non evidenzia conflitti radicolari a
tale livello sebbene sia presenta una faccettopatia significativa bilaterale. È
possibile in alternativa si tratti di una sindrome lombare pseudo radicolare
(steroidi, analgesici, fisioterapia). (…)” (doc. AI 48/8).
Al
riguardo, il dr. __________, nell’annotazione 1. marzo 2011, ha osservato che “(…) per quanto riguarda la grave malattia valvolare reumatica
(sottolineatura del ricorrente), essa si riferisce allo stato della valvola
prima dell’intervento di sostituzione, la situazione é migliorata dopo
l’intervento (vista dal cardiologo in perizia e come risulta anche dal rapporto
del dr. __________ allegato come prova). L’unica novità è l’insorgere di un
episodio di sciatalgia, episodio acuto suscettibile di risoluzione a breve
termine, e senza che alla RM risultassero conflitti radicolari. La patologia
gastroenterologica é curabile con adeguato trattamento (patologia ulcerosa) e
non comporta una IL prolungata mentre un polipo del colon (asportato) non
compromette in nessun modo la CL. (…)” (doc. AI 50/1; sui compiti e il
valore probatorio attribuiti ai rapporti interni del SMR cfr. art. 59 LAI e 49
OAI, nonché STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 e riferimenti).
Invitata
espressamente a formulare delle osservazioni all’annotazione 1. marzo 2011 del
dr. __________, l’insorgente è rimasta silente (cfr. consid. 1.5).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’insorgente
nemmeno ha prodotto il (dettagliato) rapporto del dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia (a cui è stata trasmessa la perizia del SAM [cfr.
doc. AI 38/1 e 40/1]), che aveva preannunciato con il ricorso. Il TCA, alla
luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito
attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro
un termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla
produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010
del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
In
questo senso, la domanda di un’ulteriore e più approfondita valutazione medica formulata
con il ricorso (cfr. consid. 1.3), va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010.
consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
2.9
Per
quel che concerne la valutazione economica – fatta propria la
conclusione dell’Ufficio AI, peraltro rimasta in contestata, secondo la quale
per il calcolo del reddito da valido “(…) nel caso in cui il precedente
datore di lavoro non è più attivo, o in quello in cui il rapporto di lavoro era
stato sciolto prima dell’insorgere del danno alla salute occorre far
riferimento ai dati forniti dall’Ufficio federale di statistica (tabella TA1,
valori federali). Nel caso specifico si fa riferimento ai dati statistici RSS
(categoria 36 attività manifatturiere; livello 4 attività semplici e
ripetitive) (…)” (doc. AI 46/2) – questo Tribunale rileva
quanto segue.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel
caso concreto sono determinanti i dati del 2010 visto che l’inabilità al lavoro
è iniziata nel gennaio 2009 (cfr. consid. 2.8 e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
In
concreto, nel 2010, il reddito da valido risulta essere di fr. 47'178.68 (Tabella
TA1 2008, p.to 36,37 altre industrie manifatturiere, livello di qualifica 4:
fr. 3'698.-- aggiornati al 2009 riportati su 41.2 ore [cfr.
tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique,
1/2-2011, settore D industrie manifatturiere pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati
al 2010 aumentandoli dello 0.8% per i quattro trimestri 2010
[cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito
dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 47'178.68).
Nel
2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,
livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo
ipotetico da invalido pari a fr. 52'993.05 (fr. 4'116.--
[ultimo dato disponibile valido per il 2008] aggiornati al 2009 e riportati su
41.7
ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati al 2010 aumentandoli
dello 0.8% per i quattro trimestri 2010 [cfr. la tab. relativa
all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di
statistica] = fr. 52'993.05). Ritenuta una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata, il
reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 31'795.83 (fr.
52'993.05 x 60% = fr. 31'795.83).
Ritenuto
il reddito da valido di fr. 47'178.68 e da invalido di
fr. 31'795.83 si ottiene un grado d’invalidità del 33%
([47'178.68 - 31'795.83] x 100
: 47'178.68 = 32.60% arrotondato al 33% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad
alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
Va
qui osservato che, potendo sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua
svolgendo un’attività semplice e ripetitiva piuttosto che non nella sua ultima
attività di operaia presso una ditta di confezionamento dolci (attività questa
che va classificata sotto il p.to 36,37 “altre industrie manifatturiere”
della Tabella TA1), nella fattispecie non è indicato un raffronto percentuale
dei redditi.
Quanto
alla negazione del diritto ad una riformazione professionale – ricordato che
per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento
a DTF 126 V 80 consid. 6) – questo Tribunale deve fare propria la valutazione del consulente in
integrazione che nel rapporto 12 gennaio 2011 ha concluso che “(…) pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando il grado
di incapacità lavorativa del 33% e l’iter scolastico-socio-professionale
dell’assicurata, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di
ordine professionale. Nonostante sia stato rifiutato precedentemente (vedi rapporto
__________ del 19.10.2010), nel caso in cui l’Ata si dimostrasse veramente
motivata e su richiesta scritta, si potrà valutare l’adozione di un aiuto al
collocamento. (…)” (doc. AI 45/2).
Va
qui rilevato che anche il SAM aveva concluso che “(…) non riteniamo indicati
provvedimenti d’integrazione professionali, soprattutto a causa della psicopatologia
attualmente non ancora ben stabilizzata. (…)” (doc. AI 30/27).
2.10
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione contestata
va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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