32.2011.116
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27 ottobre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2011.116
Data decisione, Autorità:
27.10.2011, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile. L'insorgente non ha espresso la volontà di modificare il dispositivo della decisione impugnata, ma ha invocato il principio della buona fede e quello della grave difficoltà che devono essere affrontati con la domanda di condono. AG respinta per mancaza di esito favorevole
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
BUONA FEDE
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 61 let. b LPGA
art. 3 LPTCA
art. 3 OPGA
art. 3 cpv. 1 OPGA
art. 3 cpv. 2 OPGA
art. 3 cpv. 3 OPGA
art. 4 OPGA
art. 4 cpv. 1 OPGA
art. 4 cpv. 2 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.116
LG/DC/sc
Lugano
27 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 25 giugno 2004 dell’Ufficio AI del Cantone Zurigo, cresciuta
incontestata in giudicato, RI 1 è stato messo al beneficio di una rendita
intera d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2003 (doc. AI 23-1).
1.2. In sede di
revisione della rendita avviata nel maggio 2006 l’Ufficio AI, con comunicazione
del 23 agosto 2006, ha confermato l’erogazione della rendita intera
d’invalidità all’assicurato (doc. AI 34-1).
1.3.
Con decisione del 1° marzo 2011 (doc. AI 43-1), preavvisata con progetto del
3 dicembre 2010 (doc. AI 39-1), l’UAI ha comunicato all’assicurato la modifica
dell’importo della rendita d’invalidità, a seguito del riconoscimento anche alla
moglie __________ di una rendita d’invalidità.
Di
conseguenza è stato ordinato all’assicurato di restituire le prestazioni
percepite a torto.
Al
riguardo l’amministrazione si è così espressa:
“(…)
Mit unserer Verfügung vom 3. Dezember 2010
teilten wir RI 1 mit, dass seine Invalidenrente infolge des Anspruchs seiner
getrennt lebenden Ehefrau auf eine eigene Invalidenrente neu berechnet wurde.
Wie in unserem Vorbescheid vom 3. Dezember 2010
erwähnt, sind wir nach Art. 25 ATSG verpflichtet, die RI 1zaro zu Unrecht
ausgerichteten Renten zurückzufordern. Ùber die Höhe unserer Rückforderung
orientert Sie die nachfolgende Aufstellung:
Neuer Rentenanspruch:
01.04.2009 – 30.11.2010 20 x 1'524.00 CHF
30'480.00
Bereits ausbezahlte Rente:
01.04.2009 – 30.11.2010 20 x 1’741.00 CHF
34'820.00
Total unserer Rückforderung CHF
4'340.00” (doc. AI 43-1).
1.4. Contro questa decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA.
Egli ha innanzitutto evidenziato
che i coniugi RI 1, separati, vivono rispettivamente a __________ (marito) e __________
(moglie) e dal 15 gennaio 2008 non vi è più stata comunicazione tra di loro e
che RI 1 è venuto dunque a conoscenza della rendita della
moglie solo con il progetto di decisione del 3 dicembre 2010 (doc. I).
Il rappresentante del
ricorrente ha poi chiesto l’annullamento della decisione di restituzione rilevando:
" Orbene,
il presente caso costituisce con ogni evidenza un caso di applicazione
dell’art. 25 cpv. 1 LPGA.
Infatti, sia il requisito della buona fede e della grave
difficoltà sono in concreto dati. E pertanto l’Ufficio dell’assicurazione
invalidità, d’ufficio, non avrebbe dovuto procedere alla richiesta di
restituzione, essendo patente che entrambe le condizioni erano adempiute.
Procedendo alla decisione di restituzione, l’Ufficio dell’assicurazione
invalidità ha disatteso l’art. 25 cpv. 1 LPGA e quindi violato il diritto
federale” (doc. I, pag. 4).
Il legale ha poi postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la presente procedura (doc. I).
1.5. Nella risposta del 26 maggio
2011 l’UAI ha sottolineato che il ricorso non ha contestato l’importo della
nuova rendita, tantomeno la somma da restituire all’amministrazione. Ne
discende che la questione della buona fede e delle gravi difficoltà economiche
è da valutare esaminando la domanda di condono che è già stata inoltrata da RI
1 il 7 gennaio 2011.
L’UAI ha quindi postulato
la reiezione del gravame e la conferma della decisione impuganta (doc. VI).
1.6. Il 10 giugno 2011 il
patrocinatore di RI 1 ha richiamato l’incarto AI dall’Ufficio AI di Zurigo e
quello relativo alla separazione dei signori Lazzaro al Tribunale del distretto
di __________ (doc. VIII+1/2).
Il doc. VIII è
stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. IX).
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
Il
capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza
del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se
il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318 consid. 5).
Per
costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di
regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose
sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46
consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.
15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (DTF 122 V 21; RCC
1989 p. 547, 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundes- gerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1994, ad art. 3 p. 68).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una
prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La
prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no
quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti
oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del
20 ottobre 2000).
Secondo
l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione
l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono
manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3).
2.3. A proposito
del condono, l’art. 4 OPGA prevede che se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse (cpv. 1). Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è
il momento in cui la
decisione
di restituzione passa in giudicato (cpv. 2). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (doc. 4). Sul condono è pronunciata una decisione
(doc. 5).
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono
solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.4. Nella
decisione del 1° marzo 2011, preavvisata con progetto del 3 dicembre 2010,
l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato l’importo della rendita intera
d’invalidità a cui egli ha diritto nel periodo dal 1° aprile 2009 al 30
novembre 2010 (20 x 1'524.-- = fr. 30'480.-- ) e postulato la restituzione
delle prestazioni già erogate per il medesimo periodo (20 x 1'741.-- = fr.
34'820.--), pari a fr. 4'340.-- (doc. AI 39-1; 43-1).
RI 1,
tramite il precedente patrocinatore, __________., aveva inoltrato un’istanza di
condono in data 7 gennaio 2010 (doc. AI 40-1).
L’11 gennaio 2011 l’UAI ha
trasmesso per competenza l’istanza di condono alla Cassa cantonale di
compensazione del Cantone __________ (doc. AI 42-1).
Nella risposta di causa
l’UAI ha correttamente sottolineato (cfr. consid. 2.3.) che l’istanza di
condono non è stata ancora evasa dalla competente autorità, non essendo
cresciuta in giudicato la decisione di restituzione (cfr. doc. VI).
D’altra
parte già nella decisione formale del 1° marzo 2011 figurava l’indicazione che
il condono sarebbe stato esaminato solo al momento della crescita in giudicato
formale della decisione di restituzione (cfr. doc. AI 43-1).
Non
essendo peraltro conosciuti tutti gli elementi necessari per evadere la domanda
di condono l’amministrazione non poteva ritenere manifestamente date le
condizioni per il condono e quindi rinunciare ad emettere la decisione di
restituzione (art. 3 cpv. 3 OPGA).
2.5. Il ricorso
deve contenere, tra l'altro, le conclusioni ed i motivi fatti valere dal
ricorrente (cfr. art. 3 Lptca e art. 61 lett. b LPGA). Sono da intendere quali
conclusioni la chiara volontà – da esaminare d'ufficio, trattandosi di un
requisito d'ordine (cfr. DTF 119 V 312 consid. 1b e riferimenti; 116 V 356
consid. 2b) – manifestata per iscritto dall'insorgente di ricorrere e di
ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (cfr. STFA H
112/02 del 27 marzo 2003);
Nella
presente fattispecie l’insorgente non ha espresso la volontà di
modificare il dispositivo della decisione impugnata che quantifica l’importo
della rendita intera modificata all’assicurato dal 1° aprile 2009 al 30
novembre 2010 e chiede la restituzione di fr. 4'340.-- (cfr. doc. I).
Fatti
Il
ricorrente ha invece invocato il principio della buona fede e quello della
grave difficoltà in caso di restituzione dell’importo richiesto (cfr. doc. I).
Ora, tali
quesiti devono però essere affrontati al momento di esaminare la domanda di
condono (cfr. consid. 2.3. e 2.4.).
Il
presente ricorso è pertanto irricevibile.
2.6. Essendo il
ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità
dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti comulativi per la
concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. fra le tante, DTF 125 V 202
consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta.
2.7. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
decreta
1. Il ricorso
è irricevibile.
Considerandi
2.
L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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