Lexipedia

Decisione

32.2011.117

Soppressione della rendita in via di revisione. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici. Effetto sospensivo

3 agosto 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i tre quarti di rendita é conforme o meno alla legislazione federale.

L’assicurata postula, con il ricorso, il diritto ad una rendita intera e, con

lo scritto 24 giugno 2011, il ripristino del diritto alla prestazione;

- secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è

intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di

fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). L’Alta

Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per

valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e

STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante

sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento

in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in

ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità

(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione;

- nella

fattispecie – vista la documentazione medica prodotta con scritto 22 aprile 2011

sub doc. da F a P e considerate le annotazioni 13 maggio 2011 nelle quali il

dr. __________, medico SMR, ha concluso che “dall’attuale documentazione [ndr.:

si riferisce ai doc. da F a P] risulta peggioramento stato di salute da

1.2011. Sicuramente necessario aggiornamento incarto (rapporto servizio di

neurologia, rapporto prof. __________), in seguito decisione se indicata

perizia in quest’assicurata nata nel 1951.(…)” (VIII/1) –, questo TCA

concorda con la necessità di procedere ad un aggiornamento dei dati medici volti

a stabilire l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata, nonché della

capacità lavorativa residua in un’attività adeguata e la necessità o meno di

esperire una nuova perizia medica;

- la

proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro non contestata

dall’assicurata per quanto attiene agli accertamenti indicati

dall’amministrazione e condivisi da questo Tribunale, appare pertanto

giustificata;

- quanto

alla valutazione economica, prematura vista la necessità di ulteriori accertamenti

medici, il TCA invita l’Ufficio AI ad applicare quanto già osservato da questo

Tribunale e meglio che: “(…) Determinante per l'accertamento

del reddito senza invalidità non è quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente

guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo

pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a). In questo senso non può qui essere

confermato il calcolo della consulente in integrazione che per stabilire il

reddito da invalido ha confermato il calcolo effettuato dal collocatore Tognini

che nel rapporto finale 12 gennaio 2009 sub doc. AI 42/1-3 ha considerato la quota parte salariata del 75% (per un caso in cui questo Tribunale ha dettagliato

le ragioni per le quali questo modo di calcolo non può essere applicato cfr. la

STCA del 7 febbraio 2011 inc. 32.2010.228 e la giurisprudenza ivi citata). (…)”

(STCA del 14 aprile 2011, inc. 31.2010.259, consid. 2.15.3);

- nella

DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la

riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione

di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo

ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

"

(…)

Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage

unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig

missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch

die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung

oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der

aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die

Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum

Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.

(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa

giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un

ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una

rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di

rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura

d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la

nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:

"

(…)

Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von

SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche

Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2.

Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen

Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten

kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier

interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE

106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen

namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die

Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine

Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.

(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)

Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF

9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010

consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella

composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;

- conformemente

alla suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti

non è possibile concludere che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha

voluto provocare abusivamente l’inizio dell’effetto della revisione;

l’amministrazione ha infatti interpellato l’assicurata e i suoi medici curanti al

fine di chiarire l’evoluzione dello stato di salute e (viste le annotazioni

16 marzo 2010 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) i dati da

parte dei medici curanti non possono giustificare una piena IL anche se per

attività di venditrice in piedi e non permettono di valutare esigibilità

residuali per attività adeguate (visto specialmente il buon decorso descritto

da parte dr. __________ ortopedico curante). Considerando la comorbidità

clinica presente in questa Ata in presenza di patologie con dolori cronici si

dovrà escludere evt. compromissioni della sfera psi. A SAM (reumatologico, vascolare

e psichiatrico) (…)” (doc. AI 52/1)) ha ordinato una perizia

a cura del SAM (doc. AI 53/1-2) – l’effetto sospensivo tolto con la

decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di

rinvio;

- di

conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra

enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda agli

accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.

Considerandi

2.

Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster