32.2011.117
Soppressione della rendita in via di revisione. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici. Effetto sospensivo
3 agosto 2011Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2011.117
Data decisione, Autorità:
03.08.2011, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita in via di revisione. Rinvio atti per ulteriori accertamenti medici. Effetto sospensivo
EFFETTO SOSPENSIVO
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.117
FS
Lugano
3 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 8 marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisioni 26 luglio e 26 agosto 2005 (doc. AI 35/1-5, 36/1-6, 36/7-12 e
36/13-18) l’Ufficio AI ha posto RI 1i, classe 1951, al beneficio di un quarto
di rendita (grado d’invalidità 48%) dal 1. agosto 2003 e a tre quarti di
rendita (grado d’invalidità 65%) dal 1. giugno 2004;
- in
esito alla revisione avviata nel giugno 2008 (doc. AI 42/1-2) – sulla base
della perizia pluridisciplinare 28 giugno 2010 del Servizio accertamento medico
(SAM) (doc. AI 58/1-54), del rapporto medico 7 luglio 2010 e delle annotazioni
3 marzo 2011 del dr. __________, medico SMR (doc. AI 60/1-3 e 71/1), e
dell’inchiesta economica 5 gennaio 2011 per le persone che si occupano
dell’economia domestica (doc. AI 65/1-7) –l’Ufficio AI, con
decisione 8 marzo 2011 (doc. 72/1-4), preavvisata con progetto 21 gennaio 2011
(doc. 66/1-3), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto con effetto
dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso;
- con
il presente tempestivo ricorso – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,
in seguito – l’assicurata ha postulato l’annullamento della decisione e il riconoscimento
del diritto ad una rendita intera, chiedendo, in subordine, di concederle il
tempo per produrre la necessaria documentazione medica (ortopedica,
neurologica, ginecologica e internistica);
- con
la risposta di causa – rilevato come l’assicurata sollevi le medesime obiezioni
già trattate in sede di audizione e vista l’assenza di atti medici che giustifichino
una diversa valutazione – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso;
- con
scritto 22 aprile 2011 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni e
ha trasmesso al TCA diversa documentazione medica;
- con
osservazioni 16 maggio 2011– rilevato che “(…) non era, quindi, affatto intenzione dello
scrivente Ufficio sminuire i problemi di salute patiti dalla signora RI 1,
bensì rilevare che con il ricorso non erano stati prodotti elementi clinici
atti ad inficiare le conclusioni peritali SAM, attualmente vincolanti. Ora, con
la replica del 22 aprile 2011 sono stati prodotti i seguenti documenti medici:
[…] Tali documenti sono stati sottoposti al vaglio del SMR. Con annotazione SMR
allegata del 13.05.2011 è stato ritenuto, in base all’attuale documentazione prodotta
con la replica, un peggioramento dello stato di salute da gennaio 2011. Dal
lato medico appare opportuno aggiornare i dati medici (rapporto servizio di
neurologia, rapporto dr. __________), in base ai quali verrà valutato se procedere
o meno ad una nuova perizia medica. (…)” (VII) – l’Ufficio AI ha proposto
al Tribunale il rinvio degli atti “(…) per procedere come indicato.
Successivamente, in considerazione delle risultanze dell’aspetto medico ed in
applicazione del metodo misto, l’amministrazione emetterà una nuova decisione,
precedentemente preavvisata, in merito alle prestazioni concernenti la signora RI
1. (…)” (VIII);
- interpellata
dal TCA, con lettera del 26 maggio 2011, l’insorgente – osservato che
“(…) interpreto e mi si corregga se son fallace: √ L’AI ritira la sua decisione √ Ergo la rendita è ripristinata con
effetto dalla sua sospensione √ Si procederà ad un aggiornamento della documentazione medica (tempistica
non indicata) √ Si
determinerà l’opportunità di una nuova perizia medica (rammento all’AI il
diritto di essere sentito … nel caso venga involontariamente dimenticato) √ Successivamente sarà emanata una
nuova decisione (…)” (X) – ha comunicato
al TCA che “(…) le osservazioni scritte, bene sono evidenziate a pagina 2 e
la mia decisione è quella di esprimere l’accordo con tale proposta che, ribadisco,
null’altro è che quanto già, in sostanza, si ventilava con le osservazioni avverso
al progetto di decisione. (…)” (X);
- con
osservazioni 14 giugno 2011 l’Ufficio AI – rilevato che “(…) con
decisione del 08.03.2011 l’amministrazione aveva confermato la soppressione del
diritto a tre quarti di rendita AI con effetto dal 01.05.2011 togliendo
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. (…)” (XII) – si è opposto
al ripristino dell’effetto sospensivo osservando che, conformemente alla
giurisprudenza federale, “(…) il ritiro dell’effetto sospensivo di un
ricorso, legato ad una decisione di riduzione o soppressione di una rendita in
via di revisione, perdura fino a che l’amministrazione rende la sua nuova
decisione. […] In merito alla tempistica dell’istruttoria, si informa la
signora RI 1 che l’Ufficio AI procederà agli accertamenti precisati nelle osservazioni
del 16.05.2011 dopo aver ricevuto da parte del lodevole Tribunale il necessario
atto che pone termine al presente contenzioso (decreto di stralcio o sentenza (…)”
(XII);
- con
scritto 24 giugno 2011, viste le osservazioni 14 giugno dell’Ufficio AI,
l’insorgente ha concluso che “(…) a questo punto non posso assolutamente accettare
quanto si propone l’AI e chiedo a questo lodevole Tribunale: √ L’annullamento della decisione AI √ Il ripristino della rendita
ingiustamente soppressa (…)” (XIV);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata);
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso
Fatti
i tre quarti di rendita é conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata postula, con il ricorso, il diritto ad una rendita intera e, con
lo scritto 24 giugno 2011, il ripristino del diritto alla prestazione;
- secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). L’Alta
Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per
valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,
come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e
STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento
in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in
ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità
(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella
fattispecie – vista la documentazione medica prodotta con scritto 22 aprile 2011
sub doc. da F a P e considerate le annotazioni 13 maggio 2011 nelle quali il
dr. __________, medico SMR, ha concluso che “dall’attuale documentazione [ndr.:
si riferisce ai doc. da F a P] risulta peggioramento stato di salute da
1.2011. Sicuramente necessario aggiornamento incarto (rapporto servizio di
neurologia, rapporto prof. __________), in seguito decisione se indicata
perizia in quest’assicurata nata nel 1951.(…)” (VIII/1) –, questo TCA
concorda con la necessità di procedere ad un aggiornamento dei dati medici volti
a stabilire l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata, nonché della
capacità lavorativa residua in un’attività adeguata e la necessità o meno di
esperire una nuova perizia medica;
- la
proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro non contestata
dall’assicurata per quanto attiene agli accertamenti indicati
dall’amministrazione e condivisi da questo Tribunale, appare pertanto
giustificata;
- quanto
alla valutazione economica, prematura vista la necessità di ulteriori accertamenti
medici, il TCA invita l’Ufficio AI ad applicare quanto già osservato da questo
Tribunale e meglio che: “(…) Determinante per l'accertamento
del reddito senza invalidità non è quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente
guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo
pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 3.3
e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a). In questo senso non può qui essere
confermato il calcolo della consulente in integrazione che per stabilire il
reddito da invalido ha confermato il calcolo effettuato dal collocatore Tognini
che nel rapporto finale 12 gennaio 2009 sub doc. AI 42/1-3 ha considerato la quota parte salariata del 75% (per un caso in cui questo Tribunale ha dettagliato
le ragioni per le quali questo modo di calcolo non può essere applicato cfr. la
STCA del 7 febbraio 2011 inc. 32.2010.228 e la giurisprudenza ivi citata). (…)”
(STCA del 14 aprile 2011, inc. 31.2010.259, consid. 2.15.3);
- nella
DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la
riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione
di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo
ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
"
(…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage
unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig
missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch
die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung
oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die
Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum
Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa
giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un
ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una
rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di
rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura
d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la
nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
"
(…)
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von
SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche
Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2.
Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen
Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten
kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier
interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE
106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen
namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die
Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine
Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.
(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF
9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010
consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella
composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;
- conformemente
alla suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti
non è possibile concludere che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha
voluto provocare abusivamente l’inizio dell’effetto della revisione;
l’amministrazione ha infatti interpellato l’assicurata e i suoi medici curanti al
fine di chiarire l’evoluzione dello stato di salute e (viste le annotazioni
16 marzo 2010 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) i dati da
parte dei medici curanti non possono giustificare una piena IL anche se per
attività di venditrice in piedi e non permettono di valutare esigibilità
residuali per attività adeguate (visto specialmente il buon decorso descritto
da parte dr. __________ ortopedico curante). Considerando la comorbidità
clinica presente in questa Ata in presenza di patologie con dolori cronici si
dovrà escludere evt. compromissioni della sfera psi. A SAM (reumatologico, vascolare
e psichiatrico) (…)” (doc. AI 52/1)) ha ordinato una perizia
a cura del SAM (doc. AI 53/1-2) – l’effetto sospensivo tolto con la
decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di
rinvio;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra
enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda agli
accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
Considerandi
2.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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