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Decisione

32.2011.12

In corretta applicazione dell'art. 43 cpv. 3 LPGA l'Ufficio AI ha chiuso il caso e non é entrato nel merito della domanda di prestazioni

14 aprile 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

6.

Conformément au principe inquisitoire, il appartient en

premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à

élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en

oeuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande

liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas

suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur

probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les

mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,

l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire

examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 108

consid. 6.5). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est

objectivement et subjectivement exigible (arrêt B. du 25 octobre 2001, I

214/01, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande de

prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du

droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de

la vraisemblance prépondérante.

En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner

que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73 RAI sur la

base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts I. du 31 août

2001, U 489/00, consid. 2b et B. du 25 octobre 2001, I 214/01, consid. 3 et les

références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous

l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère

nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies

jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant

apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le

dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de

cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis

par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le

rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le

dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante,

l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se

montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux

mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau

l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une

nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à

justifier une appréciation différente de la situation.

(…)" (STF I 906/05 del 23 gennaio 2007, consid.

5.4 e 6)

In

concreto – dopo avergli chiesto con lettere 28 giugno 2010 la trasmissione

della copia della sentenza di divorzio, del nome e indirizzo completo

dell’Istituto di previdenza presso il quale è affiliato per il secondo pilastro

(LPP, Cassa Pensioni) e del Curriculum vitae completato (doc. AI 6/1-2 e 7/1) e

dopo che gli ulteriori richiami del 12 e del 26 luglio 2010 non hanno avuto

effetto –, con raccomandate 16 agosto 2010 (doc. AI 9/1 e 10/1), l’Ufficio AI

ha assegnato all’insorgente un ultimo termine di 10 giorni per produrre la

documentazione richiesta diffidandolo che in caso contrario “(…) la pratica

sarà stralciata dai ruoli, rispettivamente la prestazione sarà soppressa (…)”

(doc. AI 9/1 e 10/1).

Nell’evenienza

in esame, solo con il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico 14

dicembre 2010 con il quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia

e Medico Capo dei __________ del __________, e il dr. __________, Medico

Assistente, hanno attestato che “(…) riteniamo che il ritardo del paziente

nel fornirvi le informazioni a voi necessarie sia interamente dovuto alle

pessime condizioni di salute psichica e fisica in cui egli versa in questo

periodo. L’attuale riesacerbazione della sintomatologia depressiva e ansiosa,

con un aumento secondario dei consumi etilici, compromettono in maniera

significativa e spesso invalidante le abilità generali del paziente, tra cui

anche la gestione dei propri affari. A nostro parere questo giustifica in

maniera ancora più evidente l’intervento dell’assicurazione invalidità e

confidiamo nell’aiuto al paziente da parte degli operatori di riferimento di RA

1, per inviarvi al più presto tutta la documentazione utile per i vostri

accertamenti. (…)” (doc. A2)

Questo

Tribunale, visto che il dr. __________ e il dr. __________, nel rapporto 27

marzo 2010 (doc. AI 8/2-4) – poste le diagnosi dal 2007 di “(…) sindrome da disadattamento,

reazione depressiva prolungata (F 43.21); sindrome di dipendenza da alcool (F

10.2) (…)” (doc. AI 8/2) – avevano già attestato che “(…) si tratta di un paziente affetto

da un disturbo timico che si associa poi ad una dipendenza etilica secondaria.

Quest’ultimo anno è stato segnato da numerose ricadute, in cui ogni volta il

paziente dimostra una maggiore consapevolezza e una maggiore motivazione al

cambiamento. La sua costanza e la sua buona compliance terapeutica (presente

agli appuntamenti settimanali, assiduo nella partecipazione all’attività

occupazionale), mettono in luce delle buone risorse, solo temporaneamente

offuscate da un evento esistenziale particolarmente drammatico. Questi elementi

evidenziano, a nostro avviso, una buona prognosi, sia sul piano clinico che su

quello lavorativo. E’ al momento difficile definire i tempi e le modalità di

evoluzione, che comunque ci sembra essere positiva. Se quindi, al momento, il

paziente non sarebbe in grado di integrarsi in un’attività lavorativa vera e propria,

riteniamo che ciò potrebbe essere possibile in un secondo tempo, anche nel tipo

di attività per cui è formato. Sarà quindi importante poterlo sostenere in un

processo di reintegrazione professionale, compatibilmente e parallelamente con

il miglioramento del quadro clinico generale. (…)” (doc. AI 8/2-3) e

considerata la genericità del certificato medico 14 dicembre 2010 steso dagli

stessi specialisti, non può concludere che, per motivi medici, l’assicurato

fosse effettivamente e continuativamente impossibilitato, dal 28 giugno (data

della prima richiesta) e fino al momento della decisione impugnata, a dare

seguito alla chiesta produzione di documentazione da parte

dell’amministrazione.

Non

solo, nemmeno è possibile concludere che l’insorgente non fosse già allora in

grado di trovare qualcuno che potesse occuparsi delle sue vicende. Questo vale

a maggiore ragione visto che, malgrado “(…) l’attuale riesacerbazione della

sintomatologia depressiva e ansiosa, con un aumento secondario dei consumi

etilici (…)” (doc. A2), in questa procedura l’Insorgente si è fatto

assistere e rappresentare da RA 1.

Stante

le considerazioni che precedono e conformemente alla giurisprudenza citata,

questo Tribunale deve concludere che in corretta applicazione dell’art. 43 cpv.

3 LPGA l’Ufficio AI poteva chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in

materia.

2.7. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata

e – trattata la documentazione trasmessa all’Ufficio AI nel mese di marzo 2011

quale nuova domanda – gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché (come

auspicato dalla stessa amministrazione), esperiti i necessari accertamenti, si

pronunci sulla nuova domanda.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va

qui ancora evidenziato che – ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario

o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti) – l’assicurato non può, in ogni caso, essere esonerato dalle spese in

quanto il suo ricorso manifestamente privo di possibilità di esito favorevole.

Infatti all’insorgente (più volte sollecitato a produrre la documentazione richiestagli

e in grado di scegliersi un rappresentare per la sede ricorsuale) non poteva

sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le

quali egli, dalla prima domanda del 28 giugno 2010 fino alla decisione impugnata,

sarebbe stato effettivamente e continuativamente impossibilitato per motivi

medici a dare seguito alle richieste dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti vengono

trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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