32.2011.12
In corretta applicazione dell'art. 43 cpv. 3 LPGA l'Ufficio AI ha chiuso il caso e non é entrato nel merito della domanda di prestazioni
14 aprile 2011Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.12
Data decisione, Autorità:
14.04.2011, TCA
Titolo:
In corretta applicazione dell'art. 43 cpv. 3 LPGA l'Ufficio AI ha chiuso il caso e non é entrato nel merito della domanda di prestazioni
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 7b LAI
art. 28 LPGA
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 86bis cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.12
FS
Lugano
14 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 dicembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1970, nel mese di aprile 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-9).
1.2. Con
decisione 7 dicembre 2010, preavvisata il 29 ottobre 2010 (doc. AI 16/1-2),
l’Ufficio AI ha stralciato la richiesta di prestazioni (doc. AI 23/5-6).
L’amministrazione,
sulla base degli artt. 43 cpv. 3 LPGA e 7b cpv. 1 LAI e visto che l’insorgente (anche
se informato sulle conseguenze) non ha fornito le informazioni richieste, ha addotto
che “(…) tenuto conto del fatto che non ha dato seguito alle nostre
richieste di documentazione, decidiamo sulla scorta degli atti. (…)” (doc.
AI 23/5).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
allegando una lettera di accompagnamento nella quale __________, consulente
psicologa di RA 1, ha osservato che “(…) la situazione psicofisica del
signor RI 1 è da diversi anni molto grave. Come certificato dal medico psichiatra,
Dr. __________, anche noi pensiamo che la mancata collaborazione che ha determinato
la decisione di stralcio sia riconducibile alla malattia del succitato. Dal
nostro punto di vista è necessaria una valutazione delle sue condizioni psicofisiche
atte a stabilire la possibilità di misure da parte dell’assicurazione
invalidità. Nella speranza che possiate accogliere questa richiesta di ricorso,
chiediamo altresì che la corrispondenza in merito alla pratica venga inviata
per conoscenza anche a RA 1 (si veda procura allegata). (…)” (I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,
in seguito e precisando che la decisione impugnata “(…) statuisce –
nonostante le spiegazioni non del tutto esatte presenti nel testo – la non
entrata in materia e la rispettiva chiusura dell’inchiesta. (…)”
(IV) – ha chiesto di repingere il ricorso.
1.5. Invitato
da questo Tribunale (V), il rappresentane dell’assicu-rato ha trasmesso al TCA
la documentazione che l’ammini-strazione già aveva richiesto al suo assistito
(VI e allegati doc. B1 e B2 e VIII con allegati doc. C1, C2 e C3).
1.6. Con
osservazioni 29 marzo 2011 l’Ufficio AI ha fatto valere che “(…) con riferimento
alla lettera 04 marzo 2011 del rappresentante dell’assicurato, avendo con la
stessa ricevuto la documentazione – che andrà eventualmente ancora completata –
richiesta all’interessato in data 28 giugno 2010 (cfr. doc.ti 6 e 7 incarto
AI), lo scrivente Ufficio ribadisce che, come precisato in sede di risposta di
causa dell’08 febbraio 2011, è disposto a considerare di essere confrontato a
una nuova domanda (di data 15 marzo 2011, momento della ricezione di detti
documenti – si noti che pure il modulo “Curriculum vitae” trasmesso sub doc. B
2 è stato completato soltanto nel corso del corrente mese di marzo), nel cui
merito entrerà appena conclusa la procedura davanti a codesto lodevole Tribunale.
Nel contempo si ribadisce l’assoluta correttezza della decisione avversata. Si
ritiene quindi di dover insistere nel postulare la reiezione del gravame. (…)”
(X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 7 dicembre 2010 – con la quale
l’Ufficio AI ha deciso lo stralcio della richiesta di prestazioni nel senso di
non entrare nel merito della domanda sulla base degli articoli 43 cpv. 3 LPGA e
7b cpv. 1 LAI – è conforme o meno alla legislazione federale.
2.3. L’art.
28 cpv. 2 LPGA stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti
e per stabilire le prestazioni assicurative.
Secondo
l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni
possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se
l’assicurato non fornisce all’Ufficio AI le informazioni di cui questo
abbisogna per adempiere ai suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso
articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve
tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado
della colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pagg. 3989-4130) – che tra le
misure per raggiungere gli obiettivi previsti dalla revisione enuncia il “(…)
freno all’aumento del numero di nuove rendite AI (…)” e, in particolare,
sotto il punto “(…) rafforzamento dell’obbligo di collaborare (…)”
evidenzia che “(…) per sottolineare maggiormente l’importanza
dell’integrazione occorre concretizzare l’obbligo di ridurre i danni e di
collaborare. Adesso la legge disciplinerà espressamente i vari obblighi che
ogni assicurato deve adempiere e le possibili sanzioni qualora essi venissero
violati. (…)” (FF N. 30 del 2 agosto 2005, pagg. 4032-4033) –, si legge
che:
"
(…)
Il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui
violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza
che debba essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di
riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati
nell’articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto
vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati
anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni
dell’AI.
Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione
militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono
essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado
della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.
(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4090)
2.4. Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che, con lettere 28 giugno 2010 (doc. AI
6/1-2 e 7/1), l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la trasmissione dei seguenti
documenti: copia della sentenza di divorzio, nome e indirizzo completo
dell’Istituto di previdenza presso il quale è affiliato per il secondo pilastro
(LPP, Cassa Pensioni) e il Curriculum vitae completato.
Facendo
riferimento ai su enunciati scritti, ad asseriti ulteriori richiami caduti nel
vuoto e invocati gli artt. 28 e 43 cpv. 3 LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, l’Ufficio
AI, con raccomandate 16 agosto 2010 (doc. AI 9/1 e 10/1), ha assegnato
all’insor-gente un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o
fornire le informazioni richieste precisando che “(…) caso contrario la
pratica sarà stralciata dai ruoli, rispettivamente la prestazione sarà
soppressa. (…)” (doc. AI 9/1 e 10/1)
Entro
il termine assegnatogli l’assicurato non ha trasmesso all’Ufficio AI la documentazione
richiestagli.
2.5. Viste
le risultanze sopra esposte, questo Tribunale deve concludere che – essendo la
documentazione richiesta necessaria per potersi esprimere in merito al diritto
a prestazioni (cfr. consid. 2.3) –, da una parte, omettendo di trasmetterla,
l’assicurato non ha fornito all’Ufficio AI le informazioni che abbisognava per adempiere
ai suoi compiti legali.
D’altra
parte però, anche se solo in procedura ricorsuale, l’insorgente ha prodotto
copia della sentenza di divorzio, il Curriculum vitae e i documenti ricevuti
dall’Ufficio centrale del secondo pilastro e, nella lettera 4 marzo 2011, la
sua rappresentante, ha ribadito che: “(…) il signor RI 1 soffre da diversi
anni di importanti disturbi psichici, di dipendenza dall’alcol e di problemi
fisici che hanno comportato numerose ospedalizzazioni per motivi psichiatrici e
per interventi chirurgici (l’ultimo intervento risale alla settimana scors).
Inoltre la sua situazione sociale è compromessa su tutti i fronti. Il signor RI
1 necessita di un sostegno in tutte le sue necessità. (…)” (VI).
Inoltre,
anche se l’art. 7b cpv. 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare
prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare
del grado di colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato, l’Ufficio AI
– nonostante dalla nota per l’incarto 25 giugno 2010 risulta: “(…)
assicurato in assistenza dal 2008 pertanto la richiesta di prestazioni del
23.04.2010 va direttamente in VALUTAZIONE. (…)” (doc. AI 5/1) – non ha
addotto alcun motivo per cui nel caso concreto si giustificherebbe
l’applicazione dell’art. 86bis cpv. 3 OAI che stabilisce che in casi
particolarmente gravi la rendita può essere rifiutata.
In
questo senso, senza i necessari ulteriori accertamenti, non poteva legittimamente
essere statuito il rifiuto di prestazioni sulla base dell’art. 7b cpv. 2 lett.
d LAI.
2.6. Tuttavia
in sede di risposta (cfr. consid. 1.4) l’amministrazione ha precisato che con
la decisione impugnata avrebbe statuito “(…) la non entrata in materia
e la rispettiva chiusura dell’inchiesta (…)” (IV) e ciò quindi, con
riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA.
Giusta
l'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni,
nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro
dovere d'informazione o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta
e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia.
Al
riguardo, nella STF I 906/05 del 23 gennaio 2007 l’Alta Corte ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
5.4 Selon les circonstances, l'assureur social qui se
heurte à un refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un
délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter la
demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle
entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se prononcer sur le
fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances,
rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne
doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue,
autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du
dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 230
consid. 2; voir également, Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art.
43; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème édition 1999, ch. 275; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p. 108 s.; Alfred Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256; Gabriela Riemer-Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 210). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du
dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui est pas possible
d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré
l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 230
consid. 2; 97 V 176
consid. 3).
Fatti
6.
Conformément au principe inquisitoire, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à
élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en
oeuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande
liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,
l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire
examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 108
consid. 6.5). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est
objectivement et subjectivement exigible (arrêt B. du 25 octobre 2001, I
214/01, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande de
prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du
droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de
la vraisemblance prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner
que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73 RAI sur la
base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts I. du 31 août
2001, U 489/00, consid. 2b et B. du 25 octobre 2001, I 214/01, consid. 3 et les
références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous
l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère
nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies
jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant
apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le
dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de
cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis
par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le
dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante,
l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se
montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux
mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau
l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une
nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à
justifier une appréciation différente de la situation.
(…)" (STF I 906/05 del 23 gennaio 2007, consid.
5.4 e 6)
In
concreto – dopo avergli chiesto con lettere 28 giugno 2010 la trasmissione
della copia della sentenza di divorzio, del nome e indirizzo completo
dell’Istituto di previdenza presso il quale è affiliato per il secondo pilastro
(LPP, Cassa Pensioni) e del Curriculum vitae completato (doc. AI 6/1-2 e 7/1) e
dopo che gli ulteriori richiami del 12 e del 26 luglio 2010 non hanno avuto
effetto –, con raccomandate 16 agosto 2010 (doc. AI 9/1 e 10/1), l’Ufficio AI
ha assegnato all’insorgente un ultimo termine di 10 giorni per produrre la
documentazione richiesta diffidandolo che in caso contrario “(…) la pratica
sarà stralciata dai ruoli, rispettivamente la prestazione sarà soppressa (…)”
(doc. AI 9/1 e 10/1).
Nell’evenienza
in esame, solo con il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico 14
dicembre 2010 con il quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia
e Medico Capo dei __________ del __________, e il dr. __________, Medico
Assistente, hanno attestato che “(…) riteniamo che il ritardo del paziente
nel fornirvi le informazioni a voi necessarie sia interamente dovuto alle
pessime condizioni di salute psichica e fisica in cui egli versa in questo
periodo. L’attuale riesacerbazione della sintomatologia depressiva e ansiosa,
con un aumento secondario dei consumi etilici, compromettono in maniera
significativa e spesso invalidante le abilità generali del paziente, tra cui
anche la gestione dei propri affari. A nostro parere questo giustifica in
maniera ancora più evidente l’intervento dell’assicurazione invalidità e
confidiamo nell’aiuto al paziente da parte degli operatori di riferimento di RA
1, per inviarvi al più presto tutta la documentazione utile per i vostri
accertamenti. (…)” (doc. A2)
Questo
Tribunale, visto che il dr. __________ e il dr. __________, nel rapporto 27
marzo 2010 (doc. AI 8/2-4) – poste le diagnosi dal 2007 di “(…) sindrome da disadattamento,
reazione depressiva prolungata (F 43.21); sindrome di dipendenza da alcool (F
10.2) (…)” (doc. AI 8/2) – avevano già attestato che “(…) si tratta di un paziente affetto
da un disturbo timico che si associa poi ad una dipendenza etilica secondaria.
Quest’ultimo anno è stato segnato da numerose ricadute, in cui ogni volta il
paziente dimostra una maggiore consapevolezza e una maggiore motivazione al
cambiamento. La sua costanza e la sua buona compliance terapeutica (presente
agli appuntamenti settimanali, assiduo nella partecipazione all’attività
occupazionale), mettono in luce delle buone risorse, solo temporaneamente
offuscate da un evento esistenziale particolarmente drammatico. Questi elementi
evidenziano, a nostro avviso, una buona prognosi, sia sul piano clinico che su
quello lavorativo. E’ al momento difficile definire i tempi e le modalità di
evoluzione, che comunque ci sembra essere positiva. Se quindi, al momento, il
paziente non sarebbe in grado di integrarsi in un’attività lavorativa vera e propria,
riteniamo che ciò potrebbe essere possibile in un secondo tempo, anche nel tipo
di attività per cui è formato. Sarà quindi importante poterlo sostenere in un
processo di reintegrazione professionale, compatibilmente e parallelamente con
il miglioramento del quadro clinico generale. (…)” (doc. AI 8/2-3) e
considerata la genericità del certificato medico 14 dicembre 2010 steso dagli
stessi specialisti, non può concludere che, per motivi medici, l’assicurato
fosse effettivamente e continuativamente impossibilitato, dal 28 giugno (data
della prima richiesta) e fino al momento della decisione impugnata, a dare
seguito alla chiesta produzione di documentazione da parte
dell’amministrazione.
Non
solo, nemmeno è possibile concludere che l’insorgente non fosse già allora in
grado di trovare qualcuno che potesse occuparsi delle sue vicende. Questo vale
a maggiore ragione visto che, malgrado “(…) l’attuale riesacerbazione della
sintomatologia depressiva e ansiosa, con un aumento secondario dei consumi
etilici (…)” (doc. A2), in questa procedura l’Insorgente si è fatto
assistere e rappresentare da RA 1.
Stante
le considerazioni che precedono e conformemente alla giurisprudenza citata,
questo Tribunale deve concludere che in corretta applicazione dell’art. 43 cpv.
3 LPGA l’Ufficio AI poteva chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in
materia.
2.7. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata
e – trattata la documentazione trasmessa all’Ufficio AI nel mese di marzo 2011
quale nuova domanda – gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché (come
auspicato dalla stessa amministrazione), esperiti i necessari accertamenti, si
pronunci sulla nuova domanda.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Va
qui ancora evidenziato che – ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la
concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si
trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario
o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V
202 e 372 con riferimenti) – l’assicurato non può, in ogni caso, essere esonerato dalle spese in
quanto il suo ricorso manifestamente privo di possibilità di esito favorevole.
Infatti all’insorgente (più volte sollecitato a produrre la documentazione richiestagli
e in grado di scegliersi un rappresentare per la sede ricorsuale) non poteva
sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le
quali egli, dalla prima domanda del 28 giugno 2010 fino alla decisione impugnata,
sarebbe stato effettivamente e continuativamente impossibilitato per motivi
medici a dare seguito alle richieste dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Gli atti vengono
trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster