32.2011.121
Viste le conclusioni della perizia giudiziaria il ricorso dell'assicurato viene accolto e attribuita una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2008
11 ottobre 2012Italiano46 min
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Numero d'incarto:
32.2011.121
Data decisione, Autorità:
11.10.2012, TCA
Titolo:
Viste le conclusioni della perizia giudiziaria il ricorso dell'assicurato viene accolto e attribuita una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2008
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 42 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.121
LG/DC/sc
Lugano
11 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1 RI 1, nato nel
1950, da ultimo attivo quale autista/magazziniere al 50% presso la __________
SA di __________,
in data
14 febbraio 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti per disturbi
di natura psichiatrica (doc. AI 1-1/6, 6-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia del Centro
peritale per la assicurazioni sociali (CPAS) (doc. AI 18-1), con decisione
dell’11 marzo 2010 (doc. AI 42-1), preavvisata con progetto del 19 novembre
2009 (doc. AI 33) l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado
del 100%) dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2008, poi soppressa dal 1° gennaio 2009, in quanto, a seguito del miglioramento dello stato di salute, il grado di invalidità accertato
raggiungeva unicamente il 24% e non dava pertanto diritto ad una rendita.
1.3. Contro
questa decisione, l’assicurato, patrocinato dal consulente __________, ha
presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della stessa
e la retrocessione dell’incarto all’UAI per una nuova decisione (doc. AI 51).
Sostanzialmente
l’assicurato ha contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione,
in particolare ha criticato le conclusioni del referto peritale del CPAS che a
partire dall’ottobre 2008 riconosce unicamente un’incapacità lavorativa del 20%
in ogni attività, in quanto in contrasto con gli accertamenti medici agli atti della
Dr.ssa __________ e del Dr. __________ che attesterebbero invece il perdurare
di un’incapacità lavorativa del 100% anche dopo quella data. Per il periodo dal
maggio 2007 al settembre 2008, il perito del CPAS ha confermato le
certificazioni mediche agli atti ed ha attestato un’incapacità lavorativa del
100%, valutazione questa non contestata dal ricorrente.
A
supporto delle proprie allegazioni, l’assicurato ha annesso al suo ricorso due
certificati medici del Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e
del Dr. __________ spec. FMH in chirurgia attestanti un’incapacità lavorativa
del 100% ed un ulteriore certificato comprovante il ricovero dell’assicurato
presso l’Ospedale __________ nei mesi agosto - settembre 2008 (doc. AI 51/14-17).
1.4. In risposta,
l’UAI, preso atto dell’allegato ricorsuale e della documentazione medica
prodotta, considerato il tempo trascorso dall’ultima valutazione psichiatrica, ha
rilevato la necessità di procedere ad un aggiornamento peritale ed ha deciso di
sottoporre l’assicurato ad una nuova perizia pluridisciplinare da parte dei
medici SAM. L’amministrazione ha pertanto chiesto al TCA di voler procedere al
rinvio degli atti ed allo stralcio dai ruoli della causa (doc. AI 56-1).
1.5. Con decreto
del 10 maggio 2010 il Presidente del TCA ha proceduto allo stralcio dai ruoli della
causa per intervenuta transazione, consistente nell'annullamento della
decisione impugnata dell’11 marzo 2010, nel rinvio degli atti all'Ufficio AI al fine di espletare una rivalutazione dello stato di salute
dell’assicurato tramite una perizia medica pluridisciplinare eseguita dal
Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), e all'emissione di una successiva nuova decisione
(doc. AI 59-1).
1.6. L’UAI ha
quindi incaricato i medici del SAM di svolgere una perizia pluridisciplinare in
ambito psichiatrico (Dr.ssa __________), endocrinologico/diabetologico (Dr. __________,
neurologico (Dr. __________) e oftalmologico (Dr.ssa __________) (doc. AI 74-1,
78-1).
1.7. Esperito
tale accertamento e una nuova valutazione economica l’UAI con decisione del 3
marzo 2011 (doc. AI 83-1), preavvisata con progetto del 19 gennaio 2011 (doc. AI
82-1) ha respinto la richiesta di prestazioni appurando un grado di invalidità
inferiore al 40%.
1.8. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato da __________, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il rinvio
degli atti all’UAI (doc. I).
L’assicurato
ha contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione, in
particolare ha criticato le conclusioni della perizia pluridisciplinare redatta
dai medici SAM che attestano un’incapacità lavorativa in attività adeguate del
30%. Egli è per contro stato ritenuto inabile al 100% nella sua precedente
attività di autista.
A
supporto delle proprie argomentazioni l’insorgente ha allegato al ricorso un
rapporto medico del Dr. __________ di data 8 aprile 2010 certificante
un’inabilità lavorativa del 100% (allegato C a doc. I).
Il
ricorrente ha inoltre affermato di non aver mai potuto consultare i rapporti
peritali dei medici SAM.
1.9. In risposta,
l’UAI ha ribadito la correttezza della valutazione medica ed ha dichiarato che
il certificato medico del Dr. __________ non era atto ad influire sulle
risultanze peritali in quanto anteriore alla perizia del SAM (doc. V).
1.10. In data 9
agosto 2011 l’assicurato, da quel momento patrocinato dall’RA 1), ha trasmesso
al TCA un certificato medico del Dr. __________ di data 18 luglio 2011 attestante
un’inabilità lavorativa del 100% (allegato D1 a doc. VII).
Il doc.
VII e allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. VIII).
1.11. Con un
successivo scritto del 18 agosto 2011 l’assicurato ha trasmesso al TCA anche un
rapporto medico datato 3 agosto 2011 del Dr. __________ sull’evoluzione del suo
stato clinico e attestante un’incapacità lavorativa del 100% (allegato E a doc.
IX).
Fatti
I doc. IX
e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. X).
1.12. Con
osservazioni del 18 agosto 2011 l’UAI ha preso posizione sul certificato del Dr.
__________ ed ha dichiarato che lo stesso non apporta nuovi elementi clinici
atti a definire diversamente il caso del qui ricorrente. L’amministrazione ha
pertanto chiesto nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XI+bis).
I doc. X,
XI+bis sono stati trasmessi all’OCST per conoscenza (doc. XII).
1.13. Con
osservazioni del 5 settembre 2011 l’UAI ha ribadito la correttezza degli
accertamenti esperiti ed ha negato che il rapporto del Dr. __________ sia atto
a modificare le conclusioni mediche emerse dagli accertamenti peritali (doc.
XIII+bis).
Il doc.
XIII+bis è stato inviato all’OCST per conoscenza (doc. XIV).
1.14. Con
successivo scritto del 23 settembre 2011 l’assicurato ha trasmesso a codesto
Tribunale uno scritto del Dr. __________ in cui il medico precisa la diagnosi
che affligge il suo paziente (doc. XV con allegato F1).
I doc. XV
e allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XVI).
1.15. In data 7
ottobre 2011 l’UAI ha ribadito le proprie allegazioni e conclusioni (doc. XVII+bis).
I doc.
XVI e XVII+bis sono stati inviati all’RA 1 per conoscenza (doc. XVIII).
1.16. Con scritto
del 10 ottobre 2011 l’assicurato ha nuovamente ribadito la propria posizione ed
ha contestato le conclusioni dell’amministrazione. Egli ha pure criticato la
non considerazione da parte dell’UAI dell’opinione di un medico specialista
quale il Dr. __________ (doc. XIX).
Lo
scritto doc. XIX è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XX).
1.17. In data 23
novembre 2011 il TCA ha interpellato il Dr. __________ in merito al certificato
del 20 settembre 2011 (doc. XXI). Il medico ha risposto il 29 novembre 2011
(doc. XXII).
1.18. Il TCA ha
quindi interpellato il 7 dicembre 2011 il SAM a proposito della valutazione
globale delle patologie del paziente e alla cumulabilità o meno delle patologie
e sul referto del 29 novembre 2011 del Dr. __________ (doc. XXIII, XXIV).
1.19. Il SAM ha
preso posizione il 19 gennaio 2012 (doc. XXV+bis).
I doc.
XXI, XXII, XXIII e XXV sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc.
XXVI).
1.20. L’UAI ha
presentato le proprie osservazioni il 3 febbraio 2012 (doc. XXIX+bis), mentre
l’RA 1 il 9 febbraio 2012 allegando un nuovo referto del Dr. __________ (doc.
XXX+G).
Il doc.
XXX e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXXI),
mentre il doc. XXIX+bis all’RA 1 per osservazioni (doc. XXXII).
1.21. L’UAI e l’RA
1 hanno inviato le rispettive osservazioni il 24 febbraio 2012 (doc. XXXV+1,
XXXIV).
I doc.
XXXI e XXXV+1 sono stati trasmessi all’RA 1 per conoscenza (doc. XXXVI), mentre
i doc. XXXII e XXXIV all’UAI per conoscenza (doc. XXXVII).
1.22. In data 27
febbraio 2012 il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e assegnato alle parti il termine per
presentare i quesiti peritali (doc. XXXIII).
1.23. L’UAI ha
presentato i quesiti peritali in data 5 marzo 2012 (doc. XXXVIII), mentre l’RA
1 il 9 marzo 2012 (doc. XXXIX).
1.24. Con ordinanza
del 15 marzo 2012 il TCA ha sottoposto i quesiti peritali alle parti e al
perito incaricato (doc. XL).
1.25. Con scritto
del 25 giugno 2012 la il Dr. __________ ha informato il Presidente del TCA
della necessità di sottoporre l’assicurato ad un esame neuro-radiologico (doc.
XLI).
1.26. Il Dr. __________,
in data 4 luglio 2012, ha trasmesso a questa Corte la perizia giudiziaria (doc.
XLII).
1.27. Il referto
peritale è stato inviato alle parti per osservazioni (doc. XLIII).
1.28. L’RA 1 ha
preso posizione il 9 agosto 2012 (doc. XVLI), mentre l’UAI il 16 agosto 2012
chiedendo alla Corte di interpellare il perito in merito all’inizio
dell’inabilità lavorativa (doc. XLV+bis).
1.29. Il Presidente
del TCA, in data 23 agosto 2012, ha trasmesso la domanda al perito (doc. XLVI),
che ha risposto il 24 agosto 2012 (doc. XLVII).
I doc.
XLIV e l’allegato sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XVVIII), e i
doc. XLV con l’allegato all’RA 1 per conoscenza (doc. XLIX), mentre i doc. XLVI
e XLVII alle parti per osservazioni (doc. L).
1.30. L’UAI ha
presentato le proprie osservazioni il 10 settembre 2012 (doc. LI+bis), l’RA 1 il
28 settembre 2012 (doc. LII).
I doc.
LII e LI+bis sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. LIII, LIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Nel caso in
esame, il patrocinatore del ricorrente ha sottolineato innanzitutto che il suo
assistito non è mai riuscito ad entrare in possesso dei rapporti peritali
redatti dai medici SAM (doc. I pag. 2).
In tal
modo egli ha quindi fatto valere una violazione del diritto di essere sentito.
Nella
propria risposta di causa l’UAI non ha preso posizione su questa censura (doc.
V).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I
56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V
181 e 375 con riferimenti).
Per
giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv.
Considerandi
2.
Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere
posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002
[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per
i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione
orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Secondo
l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
Al più
tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la
possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla
procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).
L’Alta
Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per
ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati
vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno
possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).
Nel caso
in esame, la questione a sapere se l’assicurato è stato leso nel suo diritto di
essere sentito può restare aperta.
Infatti,
a prescindere dal fatto che non risulta dalla documentazione agli atti che
l’assicurato o un suo rappresentante abbia richiesto di poter ricevere in copia
o di consultare i referti dei medici SAM, egli ha comunque avuto la possibilità
di prendere visione dei suddetti referti e della perizia SAM - fondamento della
pronunzia impugnata - ed esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità che gode
del pieno potere cognitivo.
L’eventuale
violazione del diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in
questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio,
DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6
agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Nel
merito
2.3
Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4
Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4.
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396.
segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.5
Al fine si
accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, nel mese
di settembre 2008 l’UAI ha dato mandato al Centro peritale per le assicurazioni
sociali (CPAS) di esperire un accertamento psichiatrico (doc. AI 16-1).
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto peritale del 6 novembre
2008, dopo aver riassunto l’anamnesi, gli atti consultati, i dati soggetti e
oggettivi, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
5.
DIAGNOSI (ICD - 10)
5.1
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
di lavoro
F43.21 sindrome da
disadattamento, reazione depressiva prolungata.
(…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI
LAVORO
1.
Capacità di lavoro nell'attività
attuale o da ultimo svolta
Inabilità lavorativa non superiore al
20% per l'ultima attività.
2.
Periodi di inabilità lavorativa
accertabili
Non ho elementi per
disconfermare le certificazioni fin qui prodotte e, soprattutto, non sono in
grado di dire quando si sia verificato il contenimento della sintomatologia
ansiosa.
Tuttavia, sulla base
dell'attuale perizia, posso ritenere l'A. inabile al lavoro al 20% per
qualsiasi attività, da oggi in avanti.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'
D'INTEGRAZIONE
1.
Indicazioni mediche per interventi
di integrazione
Non entrano in considerazione.
2.
Possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale
La ripresa
dell'attività, risolvendo il problema economico e ripristinando un senso di
valore sociale, produrrebbe verosimilmente un miglioramento della
sintomatologia, con recupero della capacità lavorativa completa nell'arco di
alcuni mesi.
3.
Capacità di lavoro per altre
attività
Abile per ogni attività nella misura
dell'80%." (doc. AI 18/7-9).
A seguito
del rinvio degli atti deciso dal TCA (cfr. doc. AI 59-1), l’amministrazione, al
fine di meglio chiarire lo stato di salute dell’assicurato ha affidato al
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità l’incarico
di eseguire una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico (Dr.ssa __________),
endocrinologico/ diabetologico (Dr. __________), neurologico (Dr. __________ e
oftalmologico (Dr.ssa __________) (doc. AI 74-1 e 78-1).
L’aspetto
psichiatrico è stato valutato dalla Dr.ssa __________, medico chirurgo -
specialista in psichiatria, la quale nel referto peritale del 8 agosto 2010,
dopo aver riassunto l’anamnesi e lo status psichico, ha posto la seguente
diagnosi e valutazione (doc. AI 74/25-27):
"
(…)
DIAGNOSI:
- con influsso
sulla capacità lavorativa:
-
Sindrome depressiva ricorrente NAS (ICD 10,F 33,9)
-
Disturbo di personalità misto (ICD 10, F 61.0)
(…)
1.
Influenza della diagnosi psichiatrica sulla
capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a,
specificando se possibile se dovuta a limitazione funzionale o di rendimento
riferito a un rendimento del 100%
Il soggetto appare
fragile, labile emotivamente e umoralmente; poco consistente e strutturato.
La sua competenza lavorativa ne risente
mostrandosi incostante, difettoso di critica, a tratti quasi fatuo.
Consigliabile un'attività senza responsabilità:
eviterei la guida per altri (per quanto già detto in precedenza) ed opterei per
un lavoro alberghiero (cameriere, aiuto cucina) o altro di semplice e poco di
responsabilità.
2.
Esordio ed evoluzione dello stato di salute
dell'assicurato/a dal punto di vista strettamente psichiatrico e prognosi a
medio-lungo termine.
Seppure abbia presentato a detta della referente
e dello stesso assicurato degli episodi precedenti (disadattamento) è solo con
il 2007 che gli atti divengono oggettivabili, motivo per cui colloco l'esordio
e la partenza dell'IL dal 2007 stesso e non prima.
Esordio nel 2007: da allora alternanza di fasi di
miglior funzionamento ed altre che hanno necessitato di ricovero: il dato centrale
è la labilità emotiva-umorale e la sua difficoltà ad autoregolarsi e di critica
da cui emergono sia gli atti pericolosi registrati che il difetto di continuità
e le cadute umorali.
Prognosi a medio-lungo termine probabilmente
negativa: passibile di peggioramento.
3.
Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Il soggetto appare
fragile, labile emotivamente e umoralmente; poco consistente e strutturato.
La sua competenza lavorativa ne risente
mostrandosi incostante, difettoso di critica, a tratti quasi fatuo.
4.
Possibilità terapeutiche per migliorare la
capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti
sulla capacità lavorativa?
Aggiustamento della terapia assunta
reintroducendo un AD (non attivante) e rivalutando via via ulteriori modifiche
necessarie.
Possibile miglioramento della labilità con
effetto benefico sul funzionamento generale e quindi lavorativo.
5.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti
di integrazione professionale e/o riformazione professionale presso questo
assicurato? Descrivere le residue risorse
Non appare al momento possibile visto il quadro e
la labilità del soggetto: scarse risorse.
6.
Ritiene che l'assicurato sia capace di
svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità
lavorativa in tale attività adatta (ore/die o ho riduzione del rendimento)
specificando da quando
Capace fin da subito di svolgere tutte le altre
attività lavorative teoricamente esigibili compatibili con età, livello
culturale e competenze presentate nella stessa percentuale già detta (capace
lavorativamente al 70% ).
7.
In che misura
l'assicurato può svolgere l'attività di casalinga/o (motivare la percentuale)
Nella percentuale del 85% visto che lo spazio gli
è noto e può organizzare il suo lavoro anche con tempi lunghi e nella sua
discontinuità.
8.
L'ambiente di
lavoro può sopportare i disturbi psichici dell'assicurato/a
Solo parzialmente.”
L’aspetto
neurologico è stato valutato dal Dr. __________ spec. FMH in neurologia, il
quale nel suo referto del 19 luglio 2010 ha espresso le seguenti considerazioni ( doc. AI 74/29-30):
"
(…)
Valutazione:
L'attuale stato neurologico è risultato del tutto
nella norma, in particolare nessun segno clinico per una polineuropatia
diabetica, assenti deficit cognitivi o altre malattie a carico del sistema
nervoso centrale e periferico in paziente che non accusa neanche dei disturbi
di tipo neurologico.
Dal lato neurologico non vi è nessuna diagnosi e
nessuna incapacità lavorativa per qualunque professione."
L’aspetto
oftalmologico è stato valutato dalla Dr.ssa __________ spec. FMH in
oftalmologia. Nel suo referto del 26 luglio 2010 ha esposto la seguente diagnosi e valutazione (doc. AI 74/32):
"
Posso così rispondere alle sue domande:
1.
Diagnosi:
· retinopatia diabetica non proliferativa bilaterale
· stato dopo fotocoagulazione panretinale
bilaterale (2009 dottor __________, oftalmologo a __________.
(…)
5.
Il signor RI 1 non può più svolgere la funzione
di autista poiché non adempie ai requisiti dal punto di vista acuità visiva
come pure limitazione dei campi visivi.
6.
Sono già state effettuate fotocoagulazioni
panretinali per stabilizzare la retinopatia diabetica. Gli effetti di questi
provvedimenti per il momento sono difficili da valutare.
7.
vedi punto 8.
8.
L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività che non richiedano un'acuità visiva ed un campo visivo perfetti, per
esempio come custode, fattorino. La capacità lavorativa in queste attività può
essere valutata al 70-80%.
9.
Dal punto di vista oftalmologico il paziente può
senz'altro svolgere l'attività di casalingo al 100%.
10.
Non sono in grado di rispondere a tale domanda
fuori dal mio campo specialistico."
L’aspetto
endocrinologico/ diabetologico è stato valutato dal Dr. __________ spec. FMH in
endocrinologia e diabetologia, il quale nel suo referto del 13 luglio 2010 ha espresso le seguenti considerazioni (doc. AI 74/33-36):
"
(…)
Diagnosi:
1.
Diabete mellito di tipo 2B, diagnosticato nel 1976
- St.d. intervento in novembre 2009 per oftalmopatia
diabetica
- Polineuropatia
periferica
- Prob.
angiopatia periferica
- Sosp.
neuropatia autonoma, con disfunzione erettile anamnestica
- Necrobiosis lipoidica diabeticorum agli arti inf.
- Sosp, microalbuminuria
2.
Disturbo
ansioso-depressiva
- St.d.
intossicazione medicamentosa nel gennaio 2006, con insufficienza renale acuta.
(…)
Posso così rispondere alle Vostre domande secondo
il questionario base:
1.
Diagnosi dal
punto di vista diabetologico:
- con influsso sulla capacità lavorativa: nihil
- senza influsso sulla capacità
lavorativa: diabete mellito, con polineuropatia periferica di moderata intensità, con necrobiosis Iipoidica, con retinopatia, con prob. arteriopatia periferica e con sosp. microalbuminuria.
2.
Valutazione della capacità
lavorativa nell'attività da ultima svolta: quanto il diabete l'A lo ritengo abile
al lavoro al 100%.
3.
Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa: vedi
2.
4.
Riguardo alle diagnosi diabetologiche, qual è la prognosi:
se la qualità del controllo glicemico rimane buono non aspetto nessun peggioramento.
Quanto la capacità lavorativa, un peggioramento della polineuropatia, della
retinopatia o dell'arteriopatia periferica potrebbe essere un fattore limitante
alla capacità lavorativa.
5.
Come si giustifica la diminuzione
della capacità lavorativa: vedi 2
6.
Vi sono delle possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla
capacità lavorativa: vedi 2
7.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale
e/o riformazione professionale? vedi 2
8.
Ritiene che l'A sia in grado di svolgere altre attività? Per il diabete
senza limiti (vedi sopra)
9.
In quale misura l'A può svolgere l'attività di casalingo/a? vedi 2
10.
L'ambiente di lavoro dell'A è in grado di sopportarne i disturbi psichici? Gli
aspetti diabetologici
non influenzano in modo significativo lo stato psichico del paziente da limitarne in qualche modo la sua attività al posto di lavoro."
Globalmente
quindi, nel rapporto peritale del 2 novembre 2010 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la seguente
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: “Sindrome
depressiva ricorrente NAS (ICD-10 F33.9); disturbo della personalità misto
(ICD-10 F61.0); retinopatia diabetica non proliferativa bilaterale con stato
dopo fotocoagulazione panretinale bilaterale nel 2009”.
I periti
hanno invece posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa
di “Diabete mellito di tipo 2B, diagnosticato nel 1976; probabile angiopatia
periferica; sospetto neuropatia autonoma, con disfunzione erettile anamnestica;
necrobiosis lipoidica diabetico rem agli arti interiori; sospetto
microalbuminuria; nel 1969 tonsillectomia; nel 1990 stripping venoso agli arti
inferiori; stato da insufficienza renale acuta intra-renale oligoanurico
con/su: nefropatia tubulo-interstiziale su medicamenti e ipotensione; una
seduta di dialisi il 6.1.2006”. (doc. AI 74)
Quanto alla capacità medico-teorica globale
attuale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in
misura del 100% nella sua precedente attività di autista, per motivi oftalmologici
e psichiatrici.
Per quanto attiene invece l’esercizio di attività
adeguate, dal punto di vista oftalmologico, egli è stato ritenuto abile al
lavoro in misura dell’80% mentre che, dal punto di vista psichiatrico, gli è
stata riconosciuta una capacità lavorativa del 70%. Gli specialisti non hanno,
di contro, ravvisato alcun limite funzionale sulla capacità lavorativa connesso
allo stato neurologico e dietologico (doc. AI 74-20+21).
Globalmente l’assicurato viene ritenuto abile al
70% in attività adeguate. I gradi d’incapacità lavorativa – secondo i periti –
non vanno sommati (doc. XXV+bis).
Su
richiesta dell’UAI i medici del SAM hanno fornito il 29 dicembre 2010 alcune
precisazioni in merito alla perizia, in particolare per quel che concerne gli
aspetti psichiatrici della stessa (doc. AI 78-1).
Interpellata
al riguardo, la consulente psichiatrica, Dr.ssa __________, ha precisato di
ritenere la percentuale di capacità lavorativa del 70% da lei riconosciuta
all’assicurato presente sin dal 2007.
In
considerazione delle conclusioni dei medici curanti (Dr. __________ e Dr. __________)
divergenti sia per quanto riguarda la diagnosi che la valutazione della
capacità lavorativa con le valutazioni peritali (CPAS e SAM), il TCA ha
ritenuto indispensabile ai fini del giudizio far capo ad un perito.
2.6
In data 27
febbraio 2012 il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del Dr. Carlo
Calanchini (doc. XXXIII).
Nel
rapporto peritale del 4 luglio 2012 il Dr. __________ spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia e psichiatra forense certificato SPF, dopo aver illustrato i
quesiti peritali, riassunto gli atti, esposto l’anamnesi, le lamentele
soggettive, lo status, la terapia farmacologica, l’esame psicologico e la valutazione
conclusiva, rispondendo ai quesiti peritali ha posto la seguente diagnosi:
"
(…)
· Demenza vascolare sottocorticale (F01.2)
incipiente ma clinicamente sintomatica;
· Sindrome depressiva ricorrente (F33), con
almeno tre episodi medio-gravi su
· Disturbo di personalità misto (F61.0) con
elementi di instabilità emotiva e elementi paranoici, molto grave, condizionato
da una
· Sindrome post-commotiva (F07.2) cronica
risalente all'infortunio patito in adolescenza.” (doc. XLII, pag. 38).
Quest’ultima diagnosi può essere solo
probabilistica poiché, a così tanti anni di distanza, risulta praticamente
impossibile confermarla; gli indizi anamnestici, clinici e testologici sono
però forti. Lesioni cerebrali non sono comunque un criterio diagnostico
indispensabile per la sindrome commotiva.
In ogni caso, anche senza di essa, la
psicopatologia del peritando sarebbe da considerare decisamente grave. I
risultati dei test della Figura Complessa di Rey, di Benton e dei subtest WAIS
hanno in ogni caso evidenziato chiari limiti alle sue facoltà cognitive; il
Test di Rorschach e l’Esperimento associativo confermano la compresenza di
limiti cognitivi e di una fragilità strutturale tale che l’esposizione a uno
stress professionale pur lieve appare, al giorno d’oggi, improponibile.
Consideriamo “ad abundantiam” che il peritando non è in grado, anche per
ragioni endocrinologiche (come attestato dal Dr. Chanda) di svolgere una parte
delle attività da lui praticate in passato (se era già escluso che potesse fare
il muratore, l’impossibilità dei turni di notte gli preclude l’attività come
sorvegliante e i problemi oftalmologici quella come autista). Il quadro sociale
(stress ingravescente per le oggettive difficoltà a trovare un lavoro, il
crescere dei debiti ecc.) non fa altro che indebolire ulteriormente (come ben
spiegato anche dalla dottoressa Castra) una personalità già molto fragile (che,
sentendosi “messa alle strette”, fantastica “andare a Bellinzona a fare una
strage”; ricordo in questa occasione che, secondo l’Esperimento associativo,
queste fantasie potrebbero - limitatamente - realizzarsi con un “passaggio
all’atto”).
Come già accennato, in considerazione di tutto
quanto sono andato esponendo, non capisco come la dr.ssa Castra, che pure ha
osservato la fragilità e i tratti psicopatologici del peritando possa giungere
a ritenerlo ancora abile al lavoro (a prescindere dagli episodi “più”
depressivi).
Non condivido queste sue frasi: “Ritengo che un quadro ricorrente, salvo la fase di acuzie, di fatto non
possa produrre - direi per definizione altrimenti non parleremmo di ricorrenza
ma di cronicità o persistenza - una percentuale fissa del 100% di IL. Dovrebbe
trattarsi di un soggetto costantemente ricoverato o in condizioni di non poter
badare a se stesso e alla sua cura e non è così per il signore.
…a mio avviso, la
percentuale del 100% andrebbe limitata allo stato di ricovero o di incapacità a
gestirsi da soli (già presentarsi alla perizia da solo non è coerente con un
simile stato). In corso di episodio depressivo in atto la percentuale può, a
mio avviso, aggirarsi anche sul 50-70% ma non nelle fasi intercritiche quale
l’attuale”. Sembra che per la dr.ssa Castra presentarsi
in perizia sia un lavoro; inoltre, queste considerazioni potrebbero valere (al
massimo) se il peritando soffrisse solo di una sindrome depressiva ricorrente,
senza alcuna psicopatologia negli intervalli liberi. Ma è sbagliato anche
ritenere che “in corso di episodio depressivo” vi sia una CL “sul 50-70%”
(valutazione non spiegata in modo convincente) poiché - secondo ICD-10 - “un
soggetto con un episodio depressivo di media gravità presenterà generalmente
una considerevole difficoltà a continuare attività sociali, lavorative e
familiari”.
A mio avviso , il peritando è da ritenere inabile
al lavoro in misura praticamente completa, certamente superiore al 70%, e ciò a
tempo indeterminato. In questo non posso che associarmi alla prognosi
pessimistica formulata dai dottori Mattia e Martini (il quale, sia ricordato
per inciso, pur non essendo psichiatra è stato il primo a parlare di
“componenti psicotico-depressive”) e anche (limitatamente) dai periti, inclusa
la dottoressa Castra” (doc. XLII, pag. 39).
A proposito
dell’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato dal momento dell’accertamento
del SAM (2 novembre 2010) all’attuale valutazione, il perito si è così
espresso:
"
(…)
ad 2.
Non rilevo un'evoluzione dello stato di salute
dell'assicurato dal momento dell'ultimo accertamento svolto (perizia SAM del
2.11
); tuttavia, non concordo con la valutazione allora formulata. Il
quadro clinico allora presente, in base alle osservazioni disponibili, comprese
quelle della stessa dr.ssa __________, non corrisponde a "episodi
lievi-medi" e in quella sede si è trascurato di valutare la reale
importanza della fragilità della personalità del peritando, e ciò pur avendo
richiesto (ma poi ignorato) un Test di Rorschach di inconfutabile eloquenza” (doc. XLII, pag. 39).
L’UAI,
dopo aver sottoposto la perizia giudiziaria all’esame del SMR, non ha espresso
particolari osservazioni. L’amministrazione ha tuttavia chiesto di interpellare
il perito in merito all’inizio dell’inabilità lavorativa (doc. XLV+bis).
In data 23
agosto 2012, il TCA ha interpellato nuovamente il Dr. __________ su tale
questione (doc. XLVI+bis).
Il
perito ha così risposto:
"
(…)
Ritengo che l’inizio dell’incapacità lavorativa
dell’assicurato possa essere fatta risalire alla conclusione del suo ultimo
rapporto di lavoro presso il laboratorio “__________”, conclusosi a seguito
dell’insogere di segnali psicopatologici rilevanti. La allora medico curante
Dottoressa __________ certificava l’incapacità lavorativa al 100% a partire dal
16.05.2007
ed è questa, a parer mio, la data fede facente” (doc. XLVII).
Nelle
annotazioni del 6 settembre 2012 la Dr.ssa Uslenghi del SMR ha preso atto della
risposta del perito senza formulare ulteriori osservazioni (doc. LI+bis).
2.7
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate (cfr. RAMI 1991 pag. 311).
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher
Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).
Nella
sentenza I 128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 106
segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in
relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie (cfr. STF
8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).
In caso
di perizia medico giudiziaria, il giudice - di principio - non si scosta, senza
ragioni imperative dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata
fattispecie (cfr. STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 e STF 8C_103/2008 del 7
gennaio 2009).
Ragioni
che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa pag.
352.
e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al
perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno
statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario
che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una
funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15
gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi,
nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa
riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr.
STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im
Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer
gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I 673/00 dell'8 ottobre 2002
consid. 3.3).
Non si può tuttavia pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35
consid. 4b; STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).
Va infine rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8
Chiamato a
pronunciarsi, nella presente fattispecie il TCA non intravvede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia
medico-giudiziaria il Dr. __________, dopo avere preso in considerazione tutte
le patologie di cui è affetto l'assicurato.
Nella
perizia giudiziaria del 4 luglio 2012 il Dr. __________ ha indicato che RI 1
soffre di “Demenza vascolare sottocorticale (F01.2) incipiente ma
clinicamente sintomatica;
- Sindrome depressiva ricorrente (F33), con almeno tre episodi
medio-gravi su - Disturbo di personalità misto (F61.0) con elementi di
instabilità emotiva e elementi paranoici, molto grave, condizionato da una -
Sindrome post-commotiva (F07.2) cronica risalente all'infortunio patito in
adolescenza” (doc. XLII, pag. 38).
Lo
specialista ha indicato che il peritando è da ritenere inabile al lavoro in
misura praticamente completa, certamente superiore al 70%, a tempo
indeterminato (doc. XLII, pag. 39).
Nuovamente
interpellato il perito ha poi fatto risalire l’inizio dell’incapacità
lavorativa al 16 maggio 2007, ovvero dalla certificazione della Dr.ssa __________
(doc. XLVII, doc. AI 6-2).
Per
quanto concerne la diagnosi il Dr. __________ ha concordato in parte con la
valutazione del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il
quale, nell’ottobre 2007, ha sottoposto l’assicurato ad una visita
medico-psichiatrica ambulatoriale per conto della __________.
Il Dr. __________
nel referto del 18 ottobre 2007 poneva una correlazione diretta tra il
licenziamento dal Laboratorio __________ e il quadro clinico, diagnosticando un
“disturbo dell’adattamento con sintomatologia ansiosa-depressiva di
medio-grave entità in personalità con tratti emotivamente instabili” (doc.
LaMal 7-1, doc. XLVII, pag. 34).
La
perizia amministrativa del Dr. __________ano, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, del Centro Peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) è stata
condivisa dal perito giudiziario unicamente per quanto concerne
l’interpretazione del disturbo come reattivo, non concordando però con la
diagnosi di “Sindrome da disadattamento” preferendo invece quella di “Sindrome
depressiva ricorrente”, così come anche diagnosticato dalla Dr.ssa __________,
dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 6-2, 11-2, 74-25).
Il Dr. __________
ha quindi esposto alcune critiche riguardo alle precedenti valutazioni
psichiatriche. Da un lato, egli non condivide le considerazioni della Dr.ssa __________
sul disturbo depressivo medio-grave di tipo reattivo, rilevando poi come la
specialista non abbia tenuto conto nella propria perizia del Test di Rorschach
effettuato dallo psicologo __________, dall’altro evidenziando la difficoltà -
per i precedenti periti - di formulare un’attendibile diagnosi di disturbo di
personalità dopo un unico incontro con il paziente (doc. XLVII, pag. 34).
Alla luce
del Test di Rorschach e della valutazione effettuata dalla Dr.ssa __________ il
perito ha quindi indicato di ritenere “incomprensibile” come la
precedente perita - in considerazione della fragilità e dei tratti
psicopatologici del peritando - abbia potuto concludere per una capacità
lavorativa residua del 70%. Da parte sua il Dr. __________ ha fissato
un’inabilità praticamente completa, certamente superiore al 70%, con prognosi
pessimistica come formulata dal Dr. __________ e dal Dr. __________ (doc.
XLVII, pag. 34 e 39).
Interpellato
dall’amministrazione dal punto di vista diagnostico il perito ha posto la
diagnosi indicata al consid. 2.9. precisando che anche senza la “Sindrome
post-commotiva (F07.2) cronica risalente all'infortunio patito in adolescenza” definita
solo “probabilistica” la psicopatologia dell’assicurato è da considerare
decisamente grave (doc. XLVII, pag. 38).
Il Dr. __________
ha indicato che i test eseguiti hanno messo in evidenza chiari limiti alle
facoltà cognitive e una “fragilità strutturale tale che l'esposizione a uno
stress professionale pur lieve appare, al giorno d'oggi, improponibile” (doc.
XLVII, pag. 39).
L’assicurato,
oltre a non essere in grado anche per ragioni endocrinologiche (cfr. perizia
Dr. __________ doc. AI 74-33), di svolgere una parte delle attività da lui
praticate in passato, presenta un quadro sociale (stress ingravescente per le
oggettive difficoltà a trovare un lavoro, il crescere dei debiti ecc.) che non
fa altro che indebolire ulteriormente una personalità già molto fragile (doc.
XLVII, pag. 39).
Rispetto
alla valutazione del SAM del mese di novembre 2010 il Dr. __________ non ha
rilevato un’evoluzione del quadro clinico, tuttavia egli non concorda con la
valutazione di quel momento.
“Il
quadro clinico allora presente, in base alle osservazioni disponibili, comprese
quelle della stessa dr.ssa __________, non corrisponde a “episodi lievi-medi”
(doc. XLVII, pag. 39).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda
preliminarmente che nella STCA 32.2007.323 del 4 febbraio 2009, concernente un
altro assicurato, lo specialista in psichiatria incaricato dall’amministrazione
di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD10-F33.1), ritenendo
l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%.
In corso di causa, quell’assicurato ha, per
contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui
privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo
ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2),
patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale
incapacità lavorativa.
In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli
specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di
spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e
grave.
Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema
diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti
alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità
dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come
lieve, moderato oppure grave.
I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:
- depressione del tono dell’umore;
- riduzione
dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;
- diminuita attività;
- ridotta capacità di provare piacere e interesse;
- l’umore varia
poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.
Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da
lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il
perito è giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma
non in misura completa.”
Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che, fino al
momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da
considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle
condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo
ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in
sede di revisione.
Nel caso
concreto, viste le conclusioni cui è giunto il Dr. __________ nella propria
valutazione peritale – corroborate anche dai referti del Dr. __________ (cfr.
doc. G, doc. XXII, doc. F1/2, doc. E, doc. AI 84-11) questa Corte non può che
ritenere grave la patologia depressiva dell’assicurato.
In merito
all’inizio dell’incapacità lavorativa nel rapporto peritale del 6 novembre 2008
il Dr. __________ del CPAS, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro in
misura del 20% per qualsiasi attività, a partire da quel momento (ovvero da
ottobre 2008). Per quanto attiene invece i periodi di inabilità lavorativa
precedenti, lo specialista aveva fatto riferimento alle certificazioni agli
atti che ha ritenuto fede facenti ed ha dichiarato “non ho elementi per
disconfermare le certificazioni fin qui prodotte e, soprattutto, non sono in
grado di dire quando si sia verificato il contenimento della sintomatologia
ansiosa” (doc. AI 18/8)
Di fatto,
il perito ha avvalorato le valutazioni e le conclusioni espresse dai vari
medici specialisti che avevano seguito l’assicurato sino a quel momento. Gli
stessi concordavano nel definire l’assicurato totalmente inabile al lavoro.
In
concreto, la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, medico
curante dell’interessato ha attestato un’incapacità lavorativa al 100% a
partire dal 16 maggio 2007 (cfr. doc. AI 6-1 e certificati medici in inc. LaMal
doc. 1-1, 3-1, 5-1, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1 e 11-1).
Queste
valutazioni sono state sostanzialmente condivise dal Dr. __________ nella
perizia del 18 ottobre 2007: “(…) dal punto di vista medico psichiatrico c’e
indubbiamente al momento attuale una compromissione sostanziale delle prestazioni
nelle attività quotidiane e conseguentemente anche una compromissione della
capacità lavorativa. (..). La prognosi è sfavorevole. Viste le sue condizioni
attuali è necessaria la prosecuzione della terapia antidepressiva imposta e di
una presa a carico intensiva. E’ attualmente difficile fare previsioni riguardo
ai tempi di un possibile ricupero, anche parziale, di un’attività lavorativa
corrispondente alle sue competenze, ma appare comunque poco probabile una
ripresa prima di due o tre mesi” (cfr. doc. LaMal 7 pagg. da 4 a 6).
Dello
stesso tenore le considerazioni espresse dal Dr. __________ spec. in
psichiatria e psicoterapia, già primario della Clinica __________ - istituto
dove l’assicurato è stato ricoverato da giugno a settembre 2007 per un episodio
depressivo di media entità (cfr. doc. AI 7-1) - e poi, a partire da gennaio
2008, suo medico curante, il quale ha diagnosticato una sindrome depressiva
ricorrente.
Lo
specialista ha riconosciuto all’assicurato un’incapacità lavorativa del 100% a
partire dal 16 gennaio 2008 (data dell’inizio del trattamento), ma facendo poi riferimento
al medico curante per i periodi d’inabilità precedenti (doc. AI 11-1)
In
conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla
stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è inabile al lavoro nella misura almeno del 70% dal mese di maggio
2007.
Il
ricorso è dunque accolto e all’assicurato è attribuita una rendita intera di
invalidità a partire dal 1° maggio 2008.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi
fr.
1'000.--, vista la necessità di ordinare una perizia giudiziaria, sono poste a
carico dell’Ufficio AI.
2.10
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un’organizzazione sindacale, ha diritto
ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione del 3 marzo 2011 impugnata è annullata.
§§ L’UAI
è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita intera di invalidità a
partire dal 1° maggio 2008.
2. Le spese
per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’UAI verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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