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Decisione

32.2011.121

Viste le conclusioni della perizia giudiziaria il ricorso dell'assicurato viene accolto e attribuita una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2008

11 ottobre 2012Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. IX

e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. X).

1.12. Con

osservazioni del 18 agosto 2011 l’UAI ha preso posizione sul certificato del Dr.

__________ ed ha dichiarato che lo stesso non apporta nuovi elementi clinici

atti a definire diversamente il caso del qui ricorrente. L’amministrazione ha

pertanto chiesto nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XI+bis).

I doc. X,

XI+bis sono stati trasmessi all’OCST per conoscenza (doc. XII).

1.13. Con

osservazioni del 5 settembre 2011 l’UAI ha ribadito la correttezza degli

accertamenti esperiti ed ha negato che il rapporto del Dr. __________ sia atto

a modificare le conclusioni mediche emerse dagli accertamenti peritali (doc.

XIII+bis).

Il doc.

XIII+bis è stato inviato all’OCST per conoscenza (doc. XIV).

1.14. Con

successivo scritto del 23 settembre 2011 l’assicurato ha trasmesso a codesto

Tribunale uno scritto del Dr. __________ in cui il medico precisa la diagnosi

che affligge il suo paziente (doc. XV con allegato F1).

I doc. XV

e allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XVI).

1.15. In data 7

ottobre 2011 l’UAI ha ribadito le proprie allegazioni e conclusioni (doc. XVII+bis).

I doc.

XVI e XVII+bis sono stati inviati all’RA 1 per conoscenza (doc. XVIII).

1.16. Con scritto

del 10 ottobre 2011 l’assicurato ha nuovamente ribadito la propria posizione ed

ha contestato le conclusioni dell’amministrazione. Egli ha pure criticato la

non considerazione da parte dell’UAI dell’opinione di un medico specialista

quale il Dr. __________ (doc. XIX).

Lo

scritto doc. XIX è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XX).

1.17. In data 23

novembre 2011 il TCA ha interpellato il Dr. __________ in merito al certificato

del 20 settembre 2011 (doc. XXI). Il medico ha risposto il 29 novembre 2011

(doc. XXII).

1.18. Il TCA ha

quindi interpellato il 7 dicembre 2011 il SAM a proposito della valutazione

globale delle patologie del paziente e alla cumulabilità o meno delle patologie

e sul referto del 29 novembre 2011 del Dr. __________ (doc. XXIII, XXIV).

1.19. Il SAM ha

preso posizione il 19 gennaio 2012 (doc. XXV+bis).

I doc.

XXI, XXII, XXIII e XXV sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc.

XXVI).

1.20. L’UAI ha

presentato le proprie osservazioni il 3 febbraio 2012 (doc. XXIX+bis), mentre

l’RA 1 il 9 febbraio 2012 allegando un nuovo referto del Dr. __________ (doc.

XXX+G).

Il doc.

XXX e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XXXI),

mentre il doc. XXIX+bis all’RA 1 per osservazioni (doc. XXXII).

1.21. L’UAI e l’RA

1 hanno inviato le rispettive osservazioni il 24 febbraio 2012 (doc. XXXV+1,

XXXIV).

I doc.

XXXI e XXXV+1 sono stati trasmessi all’RA 1 per conoscenza (doc. XXXVI), mentre

i doc. XXXII e XXXIV all’UAI per conoscenza (doc. XXXVII).

1.22. In data 27

febbraio 2012 il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e assegnato alle parti il termine per

presentare i quesiti peritali (doc. XXXIII).

1.23. L’UAI ha

presentato i quesiti peritali in data 5 marzo 2012 (doc. XXXVIII), mentre l’RA

1 il 9 marzo 2012 (doc. XXXIX).

1.24. Con ordinanza

del 15 marzo 2012 il TCA ha sottoposto i quesiti peritali alle parti e al

perito incaricato (doc. XL).

1.25. Con scritto

del 25 giugno 2012 la il Dr. __________ ha informato il Presidente del TCA

della necessità di sottoporre l’assicurato ad un esame neuro-radiologico (doc.

XLI).

1.26. Il Dr. __________,

in data 4 luglio 2012, ha trasmesso a questa Corte la perizia giudiziaria (doc.

XLII).

1.27. Il referto

peritale è stato inviato alle parti per osservazioni (doc. XLIII).

1.28. L’RA 1 ha

preso posizione il 9 agosto 2012 (doc. XVLI), mentre l’UAI il 16 agosto 2012

chiedendo alla Corte di interpellare il perito in merito all’inizio

dell’inabilità lavorativa (doc. XLV+bis).

1.29. Il Presidente

del TCA, in data 23 agosto 2012, ha trasmesso la domanda al perito (doc. XLVI),

che ha risposto il 24 agosto 2012 (doc. XLVII).

I doc.

XLIV e l’allegato sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XVVIII), e i

doc. XLV con l’allegato all’RA 1 per conoscenza (doc. XLIX), mentre i doc. XLVI

e XLVII alle parti per osservazioni (doc. L).

1.30. L’UAI ha

presentato le proprie osservazioni il 10 settembre 2012 (doc. LI+bis), l’RA 1 il

28 settembre 2012 (doc. LII).

I doc.

LII e LI+bis sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. LIII, LIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

2.2. Nel caso in

esame, il patrocinatore del ricorrente ha sottolineato innanzitutto che il suo

assistito non è mai riuscito ad entrare in possesso dei rapporti peritali

redatti dai medici SAM (doc. I pag. 2).

In tal

modo egli ha quindi fatto valere una violazione del diritto di essere sentito.

Nella

propria risposta di causa l’UAI non ha preso posizione su questa censura (doc.

V).

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I

56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V

181 e 375 con riferimenti).

Per

giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere

posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002

[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per

i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione

orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).

Secondo

l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

Al più

tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la

possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla

procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).

L’Alta

Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per

ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati

vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno

possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).

Nel caso

in esame, la questione a sapere se l’assicurato è stato leso nel suo diritto di

essere sentito può restare aperta.

Infatti,

a prescindere dal fatto che non risulta dalla documentazione agli atti che

l’assicurato o un suo rappresentante abbia richiesto di poter ricevere in copia

o di consultare i referti dei medici SAM, egli ha comunque avuto la possibilità

di prendere visione dei suddetti referti e della perizia SAM - fondamento della

pronunzia impugnata - ed esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità che gode

del pieno potere cognitivo.

L’eventuale

violazione del diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in

questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da

parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio,

DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6

agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).

Nel

merito

2.3

Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurato.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4

Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4.

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.5

Al fine si

accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, nel mese

di settembre 2008 l’UAI ha dato mandato al Centro peritale per le assicurazioni

sociali (CPAS) di esperire un accertamento psichiatrico (doc. AI 16-1).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto peritale del 6 novembre

2008, dopo aver riassunto l’anamnesi, gli atti consultati, i dati soggetti e

oggettivi, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

5.

DIAGNOSI (ICD - 10)

5.1

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

di lavoro

F43.21 sindrome da

disadattamento, reazione depressiva prolungata.

(…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI

LAVORO

1.

Capacità di lavoro nell'attività

attuale o da ultimo svolta

Inabilità lavorativa non superiore al

20% per l'ultima attività.

2.

Periodi di inabilità lavorativa

accertabili

Non ho elementi per

disconfermare le certificazioni fin qui prodotte e, soprattutto, non sono in

grado di dire quando si sia verificato il contenimento della sintomatologia

ansiosa.

Tuttavia, sulla base

dell'attuale perizia, posso ritenere l'A. inabile al lavoro al 20% per

qualsiasi attività, da oggi in avanti.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'

D'INTEGRAZIONE

1.

Indicazioni mediche per interventi

di integrazione

Non entrano in considerazione.

2.

Possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale

La ripresa

dell'attività, risolvendo il problema economico e ripristinando un senso di

valore sociale, produrrebbe verosimilmente un miglioramento della

sintomatologia, con recupero della capacità lavorativa completa nell'arco di

alcuni mesi.

3.

Capacità di lavoro per altre

attività

Abile per ogni attività nella misura

dell'80%." (doc. AI 18/7-9).

A seguito

del rinvio degli atti deciso dal TCA (cfr. doc. AI 59-1), l’amministrazione, al

fine di meglio chiarire lo stato di salute dell’assicurato ha affidato al

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità l’incarico

di eseguire una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico (Dr.ssa __________),

endocrinologico/ diabetologico (Dr. __________), neurologico (Dr. __________ e

oftalmologico (Dr.ssa __________) (doc. AI 74-1 e 78-1).

L’aspetto

psichiatrico è stato valutato dalla Dr.ssa __________, medico chirurgo -

specialista in psichiatria, la quale nel referto peritale del 8 agosto 2010,

dopo aver riassunto l’anamnesi e lo status psichico, ha posto la seguente

diagnosi e valutazione (doc. AI 74/25-27):

"

(…)

DIAGNOSI:

- con influsso

sulla capacità lavorativa:

-

Sindrome depressiva ricorrente NAS (ICD 10,F 33,9)

-

Disturbo di personalità misto (ICD 10, F 61.0)

(…)

1.

Influenza della diagnosi psichiatrica sulla

capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a,

specificando se possibile se dovuta a limitazione funzionale o di rendimento

riferito a un rendimento del 100%

Il soggetto appare

fragile, labile emotivamente e umoralmente; poco consistente e strutturato.

La sua competenza lavorativa ne risente

mostrandosi incostante, difettoso di critica, a tratti quasi fatuo.

Consigliabile un'attività senza responsabilità:

eviterei la guida per altri (per quanto già detto in precedenza) ed opterei per

un lavoro alberghiero (cameriere, aiuto cucina) o altro di semplice e poco di

responsabilità.

2.

Esordio ed evoluzione dello stato di salute

dell'assicurato/a dal punto di vista strettamente psichiatrico e prognosi a

medio-lungo termine.

Seppure abbia presentato a detta della referente

e dello stesso assicurato degli episodi precedenti (disadattamento) è solo con

il 2007 che gli atti divengono oggettivabili, motivo per cui colloco l'esordio

e la partenza dell'IL dal 2007 stesso e non prima.

Esordio nel 2007: da allora alternanza di fasi di

miglior funzionamento ed altre che hanno necessitato di ricovero: il dato centrale

è la labilità emotiva-umorale e la sua difficoltà ad autoregolarsi e di critica

da cui emergono sia gli atti pericolosi registrati che il difetto di continuità

e le cadute umorali.

Prognosi a medio-lungo termine probabilmente

negativa: passibile di peggioramento.

3.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Il soggetto appare

fragile, labile emotivamente e umoralmente; poco consistente e strutturato.

La sua competenza lavorativa ne risente

mostrandosi incostante, difettoso di critica, a tratti quasi fatuo.

4.

Possibilità terapeutiche per migliorare la

capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti

sulla capacità lavorativa?

Aggiustamento della terapia assunta

reintroducendo un AD (non attivante) e rivalutando via via ulteriori modifiche

necessarie.

Possibile miglioramento della labilità con

effetto benefico sul funzionamento generale e quindi lavorativo.

5.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti

di integrazione professionale e/o riformazione professionale presso questo

assicurato? Descrivere le residue risorse

Non appare al momento possibile visto il quadro e

la labilità del soggetto: scarse risorse.

6.

Ritiene che l'assicurato sia capace di

svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità

lavorativa in tale attività adatta (ore/die o ho riduzione del rendimento)

specificando da quando

Capace fin da subito di svolgere tutte le altre

attività lavorative teoricamente esigibili compatibili con età, livello

culturale e competenze presentate nella stessa percentuale già detta (capace

lavorativamente al 70% ).

7.

In che misura

l'assicurato può svolgere l'attività di casalinga/o (motivare la percentuale)

Nella percentuale del 85% visto che lo spazio gli

è noto e può organizzare il suo lavoro anche con tempi lunghi e nella sua

discontinuità.

8.

L'ambiente di

lavoro può sopportare i disturbi psichici dell'assicurato/a

Solo parzialmente.”

L’aspetto

neurologico è stato valutato dal Dr. __________ spec. FMH in neurologia, il

quale nel suo referto del 19 luglio 2010 ha espresso le seguenti considerazioni ( doc. AI 74/29-30):

"

(…)

Valutazione:

L'attuale stato neurologico è risultato del tutto

nella norma, in particolare nessun segno clinico per una polineuropatia

diabetica, assenti deficit cognitivi o altre malattie a carico del sistema

nervoso centrale e periferico in paziente che non accusa neanche dei disturbi

di tipo neurologico.

Dal lato neurologico non vi è nessuna diagnosi e

nessuna incapacità lavorativa per qualunque professione."

L’aspetto

oftalmologico è stato valutato dalla Dr.ssa __________ spec. FMH in

oftalmologia. Nel suo referto del 26 luglio 2010 ha esposto la seguente diagnosi e valutazione (doc. AI 74/32):

"

Posso così rispondere alle sue domande:

1.

Diagnosi:

· retinopatia diabetica non proliferativa bilaterale

· stato dopo fotocoagulazione panretinale

bilaterale (2009 dottor __________, oftalmologo a __________.

(…)

5.

Il signor RI 1 non può più svolgere la funzione

di autista poiché non adempie ai requisiti dal punto di vista acuità visiva

come pure limitazione dei campi visivi.

6.

Sono già state effettuate fotocoagulazioni

panretinali per stabilizzare la retinopatia diabetica. Gli effetti di questi

provvedimenti per il momento sono difficili da valutare.

7.

vedi punto 8.

8.

L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività che non richiedano un'acuità visiva ed un campo visivo perfetti, per

esempio come custode, fattorino. La capacità lavorativa in queste attività può

essere valutata al 70-80%.

9.

Dal punto di vista oftalmologico il paziente può

senz'altro svolgere l'attività di casalingo al 100%.

10.

Non sono in grado di rispondere a tale domanda

fuori dal mio campo specialistico."

L’aspetto

endocrinologico/ diabetologico è stato valutato dal Dr. __________ spec. FMH in

endocrinologia e diabetologia, il quale nel suo referto del 13 luglio 2010 ha espresso le seguenti considerazioni (doc. AI 74/33-36):

"

(…)

Diagnosi:

1.

Diabete mellito di tipo 2B, diagnosticato nel 1976

- St.d. intervento in novembre 2009 per oftalmopatia

diabetica

- Polineuropatia

periferica

- Prob.

angiopatia periferica

- Sosp.

neuropatia autonoma, con disfunzione erettile anamnestica

- Necrobiosis lipoidica diabeticorum agli arti inf.

- Sosp, microalbuminuria

2.

Disturbo

ansioso-depressiva

- St.d.

intossicazione medicamentosa nel gennaio 2006, con insufficienza renale acuta.

(…)

Posso così rispondere alle Vostre domande secondo

il questionario base:

1.

Diagnosi dal

punto di vista diabetologico:

- con influsso sulla capacità lavorativa: nihil

- senza influsso sulla capacità

lavorativa: diabete mellito, con polineuropatia periferica di moderata intensità, con necrobiosis Iipoidica, con retinopatia, con prob. arteriopatia periferica e con sosp. microalbuminuria.

2.

Valutazione della capacità

lavorativa nell'attività da ultima svolta: quanto il diabete l'A lo ritengo abile

al lavoro al 100%.

3.

Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa: vedi

2.

4.

Riguardo alle diagnosi diabetologiche, qual è la prognosi:

se la qualità del controllo glicemico rimane buono non aspetto nessun peggioramento.

Quanto la capacità lavorativa, un peggioramento della polineuropatia, della

retinopatia o dell'arteriopatia periferica potrebbe essere un fattore limitante

alla capacità lavorativa.

5.

Come si giustifica la diminuzione

della capacità lavorativa: vedi 2

6.

Vi sono delle possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla

capacità lavorativa: vedi 2

7.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale

e/o riformazione professionale? vedi 2

8.

Ritiene che l'A sia in grado di svolgere altre attività? Per il diabete

senza limiti (vedi sopra)

9.

In quale misura l'A può svolgere l'attività di casalingo/a? vedi 2

10.

L'ambiente di lavoro dell'A è in grado di sopportarne i disturbi psichici? Gli

aspetti diabetologici

non influenzano in modo significativo lo stato psichico del paziente da limitarne in qualche modo la sua attività al posto di lavoro."

Globalmente

quindi, nel rapporto peritale del 2 novembre 2010 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la seguente

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: “Sindrome

depressiva ricorrente NAS (ICD-10 F33.9); disturbo della personalità misto

(ICD-10 F61.0); retinopatia diabetica non proliferativa bilaterale con stato

dopo fotocoagulazione panretinale bilaterale nel 2009”.

I periti

hanno invece posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa

di “Diabete mellito di tipo 2B, diagnosticato nel 1976; probabile angiopatia

periferica; sospetto neuropatia autonoma, con disfunzione erettile anamnestica;

necrobiosis lipoidica diabetico rem agli arti interiori; sospetto

microalbuminuria; nel 1969 tonsillectomia; nel 1990 stripping venoso agli arti

inferiori; stato da insufficienza renale acuta intra-renale oligoanurico

con/su: nefropatia tubulo-interstiziale su medicamenti e ipotensione; una

seduta di dialisi il 6.1.2006”. (doc. AI 74)

Quanto alla capacità medico-teorica globale

attuale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in

misura del 100% nella sua precedente attività di autista, per motivi oftalmologici

e psichiatrici.

Per quanto attiene invece l’esercizio di attività

adeguate, dal punto di vista oftalmologico, egli è stato ritenuto abile al

lavoro in misura dell’80% mentre che, dal punto di vista psichiatrico, gli è

stata riconosciuta una capacità lavorativa del 70%. Gli specialisti non hanno,

di contro, ravvisato alcun limite funzionale sulla capacità lavorativa connesso

allo stato neurologico e dietologico (doc. AI 74-20+21).

Globalmente l’assicurato viene ritenuto abile al

70% in attività adeguate. I gradi d’incapacità lavorativa – secondo i periti –

non vanno sommati (doc. XXV+bis).

Su

richiesta dell’UAI i medici del SAM hanno fornito il 29 dicembre 2010 alcune

precisazioni in merito alla perizia, in particolare per quel che concerne gli

aspetti psichiatrici della stessa (doc. AI 78-1).

Interpellata

al riguardo, la consulente psichiatrica, Dr.ssa __________, ha precisato di

ritenere la percentuale di capacità lavorativa del 70% da lei riconosciuta

all’assicurato presente sin dal 2007.

In

considerazione delle conclusioni dei medici curanti (Dr. __________ e Dr. __________)

divergenti sia per quanto riguarda la diagnosi che la valutazione della

capacità lavorativa con le valutazioni peritali (CPAS e SAM), il TCA ha

ritenuto indispensabile ai fini del giudizio far capo ad un perito.

2.6

In data 27

febbraio 2012 il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del Dr. Carlo

Calanchini (doc. XXXIII).

Nel

rapporto peritale del 4 luglio 2012 il Dr. __________ spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia e psichiatra forense certificato SPF, dopo aver illustrato i

quesiti peritali, riassunto gli atti, esposto l’anamnesi, le lamentele

soggettive, lo status, la terapia farmacologica, l’esame psicologico e la valutazione

conclusiva, rispondendo ai quesiti peritali ha posto la seguente diagnosi:

"

(…)

· Demenza vascolare sottocorticale (F01.2)

incipiente ma clinicamente sintomatica;

· Sindrome depressiva ricorrente (F33), con

almeno tre episodi medio-gravi su

· Disturbo di personalità misto (F61.0) con

elementi di instabilità emotiva e elementi paranoici, molto grave, condizionato

da una

· Sindrome post-commotiva (F07.2) cronica

risalente all'infortunio patito in adolescenza.” (doc. XLII, pag. 38).

Quest’ultima diagnosi può essere solo

probabilistica poiché, a così tanti anni di distanza, risulta praticamente

impossibile confermarla; gli indizi anamnestici, clinici e testologici sono

però forti. Lesioni cerebrali non sono comunque un criterio diagnostico

indispensabile per la sindrome commotiva.

In ogni caso, anche senza di essa, la

psicopatologia del peritando sarebbe da considerare decisamente grave. I

risultati dei test della Figura Complessa di Rey, di Benton e dei subtest WAIS

hanno in ogni caso evidenziato chiari limiti alle sue facoltà cognitive; il

Test di Rorschach e l’Esperimento associativo confermano la compresenza di

limiti cognitivi e di una fragilità strutturale tale che l’esposizione a uno

stress professionale pur lieve appare, al giorno d’oggi, improponibile.

Consideriamo “ad abundantiam” che il peritando non è in grado, anche per

ragioni endocrinologiche (come attestato dal Dr. Chanda) di svolgere una parte

delle attività da lui praticate in passato (se era già escluso che potesse fare

il muratore, l’impossibilità dei turni di notte gli preclude l’attività come

sorvegliante e i problemi oftalmologici quella come autista). Il quadro sociale

(stress ingravescente per le oggettive difficoltà a trovare un lavoro, il

crescere dei debiti ecc.) non fa altro che indebolire ulteriormente (come ben

spiegato anche dalla dottoressa Castra) una personalità già molto fragile (che,

sentendosi “messa alle strette”, fantastica “andare a Bellinzona a fare una

strage”; ricordo in questa occasione che, secondo l’Esperimento associativo,

queste fantasie potrebbero - limitatamente - realizzarsi con un “passaggio

all’atto”).

Come già accennato, in considerazione di tutto

quanto sono andato esponendo, non capisco come la dr.ssa Castra, che pure ha

osservato la fragilità e i tratti psicopatologici del peritando possa giungere

a ritenerlo ancora abile al lavoro (a prescindere dagli episodi “più”

depressivi).

Non condivido queste sue frasi: “Ritengo che un quadro ricorrente, salvo la fase di acuzie, di fatto non

possa produrre - direi per definizione altrimenti non parleremmo di ricorrenza

ma di cronicità o persistenza - una percentuale fissa del 100% di IL. Dovrebbe

trattarsi di un soggetto costantemente ricoverato o in condizioni di non poter

badare a se stesso e alla sua cura e non è così per il signore.

…a mio avviso, la

percentuale del 100% andrebbe limitata allo stato di ricovero o di incapacità a

gestirsi da soli (già presentarsi alla perizia da solo non è coerente con un

simile stato). In corso di episodio depressivo in atto la percentuale può, a

mio avviso, aggirarsi anche sul 50-70% ma non nelle fasi intercritiche quale

l’attuale”. Sembra che per la dr.ssa Castra presentarsi

in perizia sia un lavoro; inoltre, queste considerazioni potrebbero valere (al

massimo) se il peritando soffrisse solo di una sindrome depressiva ricorrente,

senza alcuna psicopatologia negli intervalli liberi. Ma è sbagliato anche

ritenere che “in corso di episodio depressivo” vi sia una CL “sul 50-70%”

(valutazione non spiegata in modo convincente) poiché - secondo ICD-10 - “un

soggetto con un episodio depressivo di media gravità presenterà generalmente

una considerevole difficoltà a continuare attività sociali, lavorative e

familiari”.

A mio avviso , il peritando è da ritenere inabile

al lavoro in misura praticamente completa, certamente superiore al 70%, e ciò a

tempo indeterminato. In questo non posso che associarmi alla prognosi

pessimistica formulata dai dottori Mattia e Martini (il quale, sia ricordato

per inciso, pur non essendo psichiatra è stato il primo a parlare di

“componenti psicotico-depressive”) e anche (limitatamente) dai periti, inclusa

la dottoressa Castra” (doc. XLII, pag. 39).

A proposito

dell’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato dal momento dell’accertamento

del SAM (2 novembre 2010) all’attuale valutazione, il perito si è così

espresso:

"

(…)

ad 2.

Non rilevo un'evoluzione dello stato di salute

dell'assicurato dal momento dell'ultimo accertamento svolto (perizia SAM del

2.11

); tuttavia, non concordo con la valutazione allora formulata. Il

quadro clinico allora presente, in base alle osservazioni disponibili, comprese

quelle della stessa dr.ssa __________, non corrisponde a "episodi

lievi-medi" e in quella sede si è trascurato di valutare la reale

importanza della fragilità della personalità del peritando, e ciò pur avendo

richiesto (ma poi ignorato) un Test di Rorschach di inconfutabile eloquenza” (doc. XLII, pag. 39).

L’UAI,

dopo aver sottoposto la perizia giudiziaria all’esame del SMR, non ha espresso

particolari osservazioni. L’amministrazione ha tuttavia chiesto di interpellare

il perito in merito all’inizio dell’inabilità lavorativa (doc. XLV+bis).

In data 23

agosto 2012, il TCA ha interpellato nuovamente il Dr. __________ su tale

questione (doc. XLVI+bis).

Il

perito ha così risposto:

"

(…)

Ritengo che l’inizio dell’incapacità lavorativa

dell’assicurato possa essere fatta risalire alla conclusione del suo ultimo

rapporto di lavoro presso il laboratorio “__________”, conclusosi a seguito

dell’insogere di segnali psicopatologici rilevanti. La allora medico curante

Dottoressa __________ certificava l’incapacità lavorativa al 100% a partire dal

16.05.2007

ed è questa, a parer mio, la data fede facente” (doc. XLVII).

Nelle

annotazioni del 6 settembre 2012 la Dr.ssa Uslenghi del SMR ha preso atto della

risposta del perito senza formulare ulteriori osservazioni (doc. LI+bis).

2.7

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate (cfr. RAMI 1991 pag. 311).

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher

Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).

Nella

sentenza I 128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 106

segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in

relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie (cfr. STF

8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

In caso

di perizia medico giudiziaria, il giudice - di principio - non si scosta, senza

ragioni imperative dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è

proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche

conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata

fattispecie (cfr. STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 e STF 8C_103/2008 del 7

gennaio 2009).

Ragioni

che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa pag.

352.

e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al

perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno

statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario

che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una

funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15

gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi,

nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa

riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr.

STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I 673/00 dell'8 ottobre 2002

consid. 3.3).

Non si può tuttavia pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35

consid. 4b; STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

Va infine rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8

Chiamato a

pronunciarsi, nella presente fattispecie il TCA non intravvede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia

medico-giudiziaria il Dr. __________, dopo avere preso in considerazione tutte

le patologie di cui è affetto l'assicurato.

Nella

perizia giudiziaria del 4 luglio 2012 il Dr. __________ ha indicato che RI 1

soffre di “Demenza vascolare sottocorticale (F01.2) incipiente ma

clinicamente sintomatica;

- Sindrome depressiva ricorrente (F33), con almeno tre episodi

medio-gravi su - Disturbo di personalità misto (F61.0) con elementi di

instabilità emotiva e elementi paranoici, molto grave, condizionato da una -

Sindrome post-commotiva (F07.2) cronica risalente all'infortunio patito in

adolescenza” (doc. XLII, pag. 38).

Lo

specialista ha indicato che il peritando è da ritenere inabile al lavoro in

misura praticamente completa, certamente superiore al 70%, a tempo

indeterminato (doc. XLII, pag. 39).

Nuovamente

interpellato il perito ha poi fatto risalire l’inizio dell’incapacità

lavorativa al 16 maggio 2007, ovvero dalla certificazione della Dr.ssa __________

(doc. XLVII, doc. AI 6-2).

Per

quanto concerne la diagnosi il Dr. __________ ha concordato in parte con la

valutazione del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il

quale, nell’ottobre 2007, ha sottoposto l’assicurato ad una visita

medico-psichiatrica ambulatoriale per conto della __________.

Il Dr. __________

nel referto del 18 ottobre 2007 poneva una correlazione diretta tra il

licenziamento dal Laboratorio __________ e il quadro clinico, diagnosticando un

“disturbo dell’adattamento con sintomatologia ansiosa-depressiva di

medio-grave entità in personalità con tratti emotivamente instabili” (doc.

LaMal 7-1, doc. XLVII, pag. 34).

La

perizia amministrativa del Dr. __________ano, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, del Centro Peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) è stata

condivisa dal perito giudiziario unicamente per quanto concerne

l’interpretazione del disturbo come reattivo, non concordando però con la

diagnosi di “Sindrome da disadattamento” preferendo invece quella di “Sindrome

depressiva ricorrente”, così come anche diagnosticato dalla Dr.ssa __________,

dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 6-2, 11-2, 74-25).

Il Dr. __________

ha quindi esposto alcune critiche riguardo alle precedenti valutazioni

psichiatriche. Da un lato, egli non condivide le considerazioni della Dr.ssa __________

sul disturbo depressivo medio-grave di tipo reattivo, rilevando poi come la

specialista non abbia tenuto conto nella propria perizia del Test di Rorschach

effettuato dallo psicologo __________, dall’altro evidenziando la difficoltà -

per i precedenti periti - di formulare un’attendibile diagnosi di disturbo di

personalità dopo un unico incontro con il paziente (doc. XLVII, pag. 34).

Alla luce

del Test di Rorschach e della valutazione effettuata dalla Dr.ssa __________ il

perito ha quindi indicato di ritenere “incomprensibile” come la

precedente perita - in considerazione della fragilità e dei tratti

psicopatologici del peritando - abbia potuto concludere per una capacità

lavorativa residua del 70%. Da parte sua il Dr. __________ ha fissato

un’inabilità praticamente completa, certamente superiore al 70%, con prognosi

pessimistica come formulata dal Dr. __________ e dal Dr. __________ (doc.

XLVII, pag. 34 e 39).

Interpellato

dall’amministrazione dal punto di vista diagnostico il perito ha posto la

diagnosi indicata al consid. 2.9. precisando che anche senza la “Sindrome

post-commotiva (F07.2) cronica risalente all'infortunio patito in adolescenza” definita

solo “probabilistica” la psicopatologia dell’assicurato è da considerare

decisamente grave (doc. XLVII, pag. 38).

Il Dr. __________

ha indicato che i test eseguiti hanno messo in evidenza chiari limiti alle

facoltà cognitive e una “fragilità strutturale tale che l'esposizione a uno

stress professionale pur lieve appare, al giorno d'oggi, improponibile” (doc.

XLVII, pag. 39).

L’assicurato,

oltre a non essere in grado anche per ragioni endocrinologiche (cfr. perizia

Dr. __________ doc. AI 74-33), di svolgere una parte delle attività da lui

praticate in passato, presenta un quadro sociale (stress ingravescente per le

oggettive difficoltà a trovare un lavoro, il crescere dei debiti ecc.) che non

fa altro che indebolire ulteriormente una personalità già molto fragile (doc.

XLVII, pag. 39).

Rispetto

alla valutazione del SAM del mese di novembre 2010 il Dr. __________ non ha

rilevato un’evoluzione del quadro clinico, tuttavia egli non concorda con la

valutazione di quel momento.

“Il

quadro clinico allora presente, in base alle osservazioni disponibili, comprese

quelle della stessa dr.ssa __________, non corrisponde a “episodi lievi-medi”

(doc. XLVII, pag. 39).

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda

preliminarmente che nella STCA 32.2007.323 del 4 febbraio 2009, concernente un

altro assicurato, lo specialista in psichiatria incaricato dall’amministrazione

di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD10-F33.1), ritenendo

l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%.

In corso di causa, quell’assicurato ha, per

contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui

privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo

ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2),

patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale

incapacità lavorativa.

In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli

specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di

spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e

grave.

Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema

diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti

alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità

dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come

lieve, moderato oppure grave.

I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:

- depressione del tono dell’umore;

- riduzione

dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;

- diminuita attività;

- ridotta capacità di provare piacere e interesse;

- l’umore varia

poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.

Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da

lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il

perito è giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma

non in misura completa.”

Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che, fino al

momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da

considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle

condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo

ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in

sede di revisione.

Nel caso

concreto, viste le conclusioni cui è giunto il Dr. __________ nella propria

valutazione peritale – corroborate anche dai referti del Dr. __________ (cfr.

doc. G, doc. XXII, doc. F1/2, doc. E, doc. AI 84-11) questa Corte non può che

ritenere grave la patologia depressiva dell’assicurato.

In merito

all’inizio dell’incapacità lavorativa nel rapporto peritale del 6 novembre 2008

il Dr. __________ del CPAS, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro in

misura del 20% per qualsiasi attività, a partire da quel momento (ovvero da

ottobre 2008). Per quanto attiene invece i periodi di inabilità lavorativa

precedenti, lo specialista aveva fatto riferimento alle certificazioni agli

atti che ha ritenuto fede facenti ed ha dichiarato “non ho elementi per

disconfermare le certificazioni fin qui prodotte e, soprattutto, non sono in

grado di dire quando si sia verificato il contenimento della sintomatologia

ansiosa” (doc. AI 18/8)

Di fatto,

il perito ha avvalorato le valutazioni e le conclusioni espresse dai vari

medici specialisti che avevano seguito l’assicurato sino a quel momento. Gli

stessi concordavano nel definire l’assicurato totalmente inabile al lavoro.

In

concreto, la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, medico

curante dell’interessato ha attestato un’incapacità lavorativa al 100% a

partire dal 16 maggio 2007 (cfr. doc. AI 6-1 e certificati medici in inc. LaMal

doc. 1-1, 3-1, 5-1, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1 e 11-1).

Queste

valutazioni sono state sostanzialmente condivise dal Dr. __________ nella

perizia del 18 ottobre 2007: “(…) dal punto di vista medico psichiatrico c’e

indubbiamente al momento attuale una compromissione sostanziale delle prestazioni

nelle attività quotidiane e conseguentemente anche una compromissione della

capacità lavorativa. (..). La prognosi è sfavorevole. Viste le sue condizioni

attuali è necessaria la prosecuzione della terapia antidepressiva imposta e di

una presa a carico intensiva. E’ attualmente difficile fare previsioni riguardo

ai tempi di un possibile ricupero, anche parziale, di un’attività lavorativa

corrispondente alle sue competenze, ma appare comunque poco probabile una

ripresa prima di due o tre mesi” (cfr. doc. LaMal 7 pagg. da 4 a 6).

Dello

stesso tenore le considerazioni espresse dal Dr. __________ spec. in

psichiatria e psicoterapia, già primario della Clinica __________ - istituto

dove l’assicurato è stato ricoverato da giugno a settembre 2007 per un episodio

depressivo di media entità (cfr. doc. AI 7-1) - e poi, a partire da gennaio

2008, suo medico curante, il quale ha diagnosticato una sindrome depressiva

ricorrente.

Lo

specialista ha riconosciuto all’assicurato un’incapacità lavorativa del 100% a

partire dal 16 gennaio 2008 (data dell’inizio del trattamento), ma facendo poi riferimento

al medico curante per i periodi d’inabilità precedenti (doc. AI 11-1)

In

conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile al lavoro nella misura almeno del 70% dal mese di maggio

2007.

Il

ricorso è dunque accolto e all’assicurato è attribuita una rendita intera di

invalidità a partire dal 1° maggio 2008.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi

fr.

1'000.--, vista la necessità di ordinare una perizia giudiziaria, sono poste a

carico dell’Ufficio AI.

2.10

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un’organizzazione sindacale, ha diritto

ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione del 3 marzo 2011 impugnata è annullata.

§§ L’UAI

è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita intera di invalidità a

partire dal 1° maggio 2008.

2. Le spese

per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’UAI verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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