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Decisione

32.2011.123

Riduzione della rendita. Obbligo generale di ridurre il danno. Presupposti per l'applicazione dell'art. 21 cpv. 4 LPGA. Esigibilità dell'intervento di una protesi all'anca che migliorerebbe la capacit

10 gennaio 2012Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i RA 1) contro la decisione del 15 maggio 2007, questo Tribunale, con decreto

21 agosto 2007, aveva stralciato la causa dai ruoli vista la comunicazione con

la quale il ricorso era stato ritirato ritenute le nuove decisioni 23 luglio e

7 agosto 2007 che avevano accolto integralmente le domande ricorsuali (doc. AI

44/1-2).

1.3. L’Ufficio

AI, nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio nel mese di aprile 2008

(doc. AI 48/1-2) – ritenuto che l’insorgen-te non si è sottoposto all’intervento di

protesi totale dell’anca (PTA) intimatogli con la decisione 23 luglio 2007 e

viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2010 del SAM

(doc. AI 65/1-69) nonché del rapporto finale della consulente in integrazione

professionale (doc. AI 72/1-3 e 72A/1-3) – con decisione 9 marzo

2011, preavvisata con progetto 22 dicembre 2010 (doc. AI 75/1-4), ha ridotto la

prestazione ad una mezza rendita con effetto dal 1. maggio 2011 (doc. AI 84/1-2

e motivazione sub doc. AI 85/1-4).

1.4. Contro

la decisione 9 marzo 2011 l’assicurato, sempre tramite i RA 1 (__________), ha

interposto un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata

l’utilità dell’intervento chirurgico di protesi all’anca e la valutazione

medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto il

riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 31 aprile 2011.

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI – viste le annotazioni 17 maggio 2011 nelle

quali il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) - l’intervento di

protesi all’anca è ritenuto essere di principio intervento esigibile (sentenze

TCA [ndr. recte: TFA]8C_128/2007 e U 199/04 (14.07.2005). - nel presente

caso non vi sono controindicazioni particolari. L’intervento era già stato

consigliato in passato da diversi ortopedici (dr. __________ dr. __________). -

L’attuale documentazione non mostra nuovi elementi clinici, prevale quale

patologia principale la necrosi della testa femorale. (…)” (VI/bis) – ha chiesto di

respingere il ricorso.

1.6. Il

RA 1 – invitato espressamente a prendere posizione sulle annotazioni 17 maggio

2011 del medico SMR – con lettera 17 giugno 2011 ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare in merito e di confermare

integralmente il ricorso.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto all’assicurato il

diritto a prestazioni.

L’insorgente

postula l’annullamento della decisione impugnata e il mantenimento del diritto

ad una rendita intera.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

2.4. L’art.

21 cpv. 4 LPGA prevede che:

"

Le prestazioni possono essere

temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato,

nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e

un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i

limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una

cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente

esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o

una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."

L’art.

21 cpv. 4 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assicura-zione invalidità (cfr.

art. 2 LPGA e 1 cpv. 1 LAI), concretizza l’obbligo generale di ridurre il danno

e non ha modificato quanto previsto in precedenza dagli art. 10 cpv. 2 e 31 LAI

in vigore fino al 31 dicembre 2002. Vale pertanto la giurisprudenza resa sotto

il previgente diritto (STF 9C_581/2010 del 2 settembre 2010 consid. 2 e STF

8C_311/2010 dell’11 agosto 2010 consid. 3, entrambe con riferimenti).

In

particolare, nella DTF 122 V 218, l’Alta Corte ha stabilito che qualora un assicurato

si opponga ad un provvedimento d’integrazione, l’amministrazione può disporre

il rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato

l’interessato e dopo avergli fissato un termine di riflessione.

Operazioni

chirurgiche sono in linea di principio esigibili per quanto non siano proprie a

mettere in pericolo la vita di una persona, ci si possa attendere con grande

verosimiglianza la guarigione o comunque un sensibile miglioramento dei disturbi

e quindi un incremento dell’abilità lucrativa, se non provocano delle alterazioni

(sfiguramento, storpiamento) visibili e se la loro esecuzione non comporta

dolori oltre quanto si possa considerare ragionevole (STFA U 384/04 del 12 ottobre

2006, consid. 2.4 e riferimenti).

La

risposta alla questione riguardante l’esigibilità di un trattamento oppure di

un provvedimento di integrazione, dipende dall’insieme delle circostanze

personali (STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.1 e riferimenti, concernente

una fattispecie nella quale la nostra Massima Istanza ha ritenuto esigibile l’intervento

di una protesi all’anca).

2.5. Nel

caso in esame l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 20 luglio 2010 nelle quali il dr. __________,

medico SMR, dopo aver rilevato: “(…) vedi annotazione medico dr. __________

del 12.7.2007 (IL 100 per ogni tipo di attività) R 100 dal 7.2006 con attuale

revisione del 3.2008 Colloquio telefonico odierno con MC Dr. __________: lo

stato globale lascia presupporre una patologia psichica da dolore cronico con

quadro astenico – depressivo relativo con dispepsie accertate a diversi livelli

ORL e gastro con limitati risultati obiettivi. Una valutazione globale è

pertanto auspicata ai fini di migliorare non solo la diagnostica ma evt. anche

le esigibilità. (…)”, ha concluso che “(…) considerando quanto sopra

viene indicata una valutazione plurispecialistica (reuma – psi – gastro/ORL ed

evt. ortopedica). Esigibilità lavorativa residuale (date di evt. miglioramenti)

con e senza protetizzazione dell’anca. (…)” (doc. AI 61/1) – ha ordinato

una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 62/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare effettuata il 25 ottobre 2010 (doc. AI 65/1-59)

risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),

ORL (dr. __________) e gastroenterologia (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Avanzata coxartrosi a sin. secondaria a necrosi

asettica della testa del femore idiopatica, 2005.

Sindrome lombospondilogena cronica con/su:

- sciatalgia all’arto inferiore ds.;

- incipiente discopatia L4-L5 con piccola fessura

dell’anulo fibroso;

- piccola ernia discale mediolaterale ds. L5-S1;

- spondilartrosi L4-L5 e L5-S1.

Periartropatia omero scapolare tendinopatia cronica calcificata

bilaterale:

- senza segni clinici per lesione della cuffia dei

rotatori.

Nevrosi ipocondriaca (ICD-10 F45.2).

Sindrome ansioso mista (ICD-10 F41.3).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Epicondilite ulnare e radila e a sin.

Gonalgie anteriori croniche di natura indeterminata.

Tendenza alla fibromialgia.

Sordità bilaterale.

Disfagia su nota arteria fusoria.

Disturbi dispeptici di probabile eziologia funzionale.

Colite ulcerosa idiopatica limitatamente al retro sigma.

Ipertensione arteriosa sotto trattamento.

Obesità con BMI di circa 32.2 kg/m2.

Epatopatia.

(…)" (doc. AI 65/18-19)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come operaio e in altre attività

pesanti a mediamente pesanti. (…)” (doc. AI 65/23), il SAM ha concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una

capacità lavorativa del 70%. Si consiglia una presa a carico psichiatrica e

psicofarmacologica, che potrebbe incidere sulle quote ansiose e sull'ideazione,

favorendo una relativizzazione delle preoccupazioni riguardanti lo stato di

salute.

Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una

capacità lavorativa dello 0% come operaio addetto a lavori pesanti a mediamente

pesanti, a causa dell'avanzata coxartrosi a sin. e della sindrome lombospondilogena

cronica.

Dal punto di vista ORL e gastroenterologico l'A. è

totalmente abile al lavoro.

Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa dello

0% come operaio in lavori pesanti e mediamente pesanti. Non si constata nessun

miglioramento rispetto alla decisione dell'Ufficio AI del 18.7.2007 (grado

d'invalidità al 100% dall'1.7.2006).

L'impianto di una protesi totale all'anca sin. non

porterebbe ad un miglioramento della capacità lavorativa in attività pesanti e

mediamente pesanti.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una

capacità lavorativa del 70% in qualsiasi tipo di attività.

Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una

capacità lavorativa del 50% in un'attività leggera, prevalentemente sedentaria,

ma che permetta una certa varietà di posizioni e soprattutto la possibilità di

brevi pause al bisogno per alzarsi, sgranchirsi e cambiare posizioni; sono da

evitare lunghi spostamenti a piedi e spostamenti ripetitivi particolarmente su

terreni accidentati; sono da evitare movimenti eccessivamente ripetitivi di

flessione-estensione o rotazione del tronco; si devono rispettare le regole di

ergonomia della schiena. Riportiamo in extenso i limiti funzionali descritti

dal reumatologo:

Risorse fisiche

0%

1-5% 6-33% 34-66% 67-100%

=

0 h = fino a = ½ fino a = 3 fino a = ca. 5½

ca.

0,5 h scarse 3 h 5¼ h fino a 8 h

Sollevare e portare mai di

rado talvolta sovente molto

esigibile sovente

leggero (fino a 9 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ¨ ý ¨

medio (10-25 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ý ¨ ¨ ¨

pesante (> 25 kg)

all'altezza dei fianchi ý ¨ ¨ ¨ ¨

sollevare sopra l'altezza

del petto ¨ ý ¨ ¨ ¨

Maneggio attrezzi

leggero/di precisione ¨ ¨ ¨ ¨ ý

medio ¨ ý ¨ ¨ ¨

pesante/lavoro

manuale ý ¨ ¨ ¨ ¨

rotazione manuale ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Posizione corporea/mobilità

lavori sopra l'altezza del capo¨ ý ¨ ¨ ¨

rotazione ¨ ý ¨ ¨ ¨

seduta

chinata ¨ ý ¨ ¨ ¨

eretta chinata ¨ ý ¨ ¨ ¨

inginocchiata ¨ ý ¨ ¨ ¨

flessione delle ginocchia ¨ ý ¨ ¨ ¨

Posizione di lunga durata

seduta ¨ ¨ ¨ ¨ ý

eretta ¨ ý ¨ ¨ ¨

Spostamento

camminare (fino a 50 m) ¨ ý ¨ ¨ ¨

camminare (oltre 50 m) ý ¨ ¨ ¨ ¨

camminare (lunghi tragitti) ý ¨ ¨ ¨ ¨

camminare su terreni

dissestati ¨ ý ¨ ¨ ¨

salire le scale/scale a pioli ¨ ý ¨ ¨ ¨

Limitazioni

equilibrio/bilanciamento ý limitato ¨ non limitato

Dopo un intervento di cura protetica si può vedere un

miglioramento della capacità lavorativa in un lavoro leggero ed adatto,

rispettoso dei limiti descritti, nella misura del 60% a circa tre mesi

dall'intervento (cioè terminata la riabilitazione).

Dal punto di vista gastroenterologico l'A. è totalmente

abile al lavoro.

Dal punto di vista ORL l'A. è totalmente abile al

lavoro. Si consiglia la protezione dell'udito in posti rumorosi.

La diminuzione della capacità lavorativa dal punto di

vista reumatologico permette di tener conto della limitazione della capacità

lavorativa dal punto di vista psichiatrico.

Dopo un breve riallenamento al lavoro di pochi mesi

l'A. può essere introdotto in un'attività adatta e rispettosa dei limiti appena

descritti.

Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del

50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in un'attività

rispettosa dei limiti appena descritti.

Questa capacità lavorativa era già sicuramente presente

al momento della delibera dell'Ufficio AI del 18.7.2007.

A tre mesi dall'intervento di protesi totale all'anca

sin., l'A. potrà raggiungere una capacità lavorativa del 60% in un'attività

adatta, rispettosa dei limiti descritti precedentemente.

Come casalingo l'A. presenta una capacità lavorativa

del 70%, dopo l'intervento all'anca si può prevedere una capacità lavorativa

dell'80% (si tratta di un'attività svolta durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto).

10 OSSERVAZINI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Al medico di famiglia abbiamo già inviato una copia

degli esami di laboratorio.

Lasciamo al SMR, rispettivamente all'Ufficio AI, la

decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia

informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 65/23-26)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali e considerata la valutazione 16

dicembre 2010 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 72/1-3 e

72A/1-3)) – con decisione 9 marzo 2011 ha quindi ridotto all’assicurato il diritto a prestazioni.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una

sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un

Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e

del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3).

D'altra

parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a

livello amministrativo

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e uniformizzazione

dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di

divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a

livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo

DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del

11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Il

TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29

settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio

2011).

Giova

qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29

settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio

2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce

un’incapacità lavorativa totale nella sua ultima attività di operaio e in altre

attività pesanti a mediamente pesanti, una capacità lavorativa in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti del 50% (presenza tutto il

giorno ma con rendimento ridotto) dal luglio 2007 e del 60% (capacità questa

che potrà essere raggiunta dopo il prospettato intervento) a tre mesi

dall’intervento di protesi totale all’anca sinistra.

La

dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

In

particolare, evidenziato che “(…) le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM (…)” (doc.

AI 65/26), questo Tribunale rileva che i periti hanno considerato sia la

circostanza secondo la quale “(…) l’ortopedico gli ha consigliato di curare

dapprima la patologia alla schiena (…)” (doc. AI 65/14) che le problematiche

alla schiena (descrizione della MRI colonna lombare del 26 aprile 2010 sub doc.

AI 65/17).

Per

il resto, per quanto riguarda la documentazione medica allegata al ricorso va

rilevato quanto segue.

Il

rapporto 21 marzo 2011 del dr. __________ (doc. F) è identico alla seconda

pagina del rapporto medico di decorso 7 agosto 2008 (doc. AI 51/1-7) dello

stesso medico curante ed è stato considerato dal SAM (vedi l’elenco atti, in particolare

il doc. AI 65/5-6).

Anche

il rapporto 21 maggio 2010 del dr. __________, FMH in neurochirurgia,

indirizzato al medico curante (doc. G), figura nell’elenco atti redatti dal dr.

__________ (doc. AI 65/7) ed è quindi già stato considerato dai periti del SAM.

Al

riguardo, il __________, nelle annotazioni 24 febbraio 2011, ha osservato che “(…) si ricorda che questa valutazione presso il SAM è la prima

valutazione clinica funzionale globale neutrale e peritale anche di tipo

reumatologico effettuata dall’Ass. AI e che comprende non solo la valutazione

delle anche ma di tutto l’apparato locomotorio incluso del rachide e non solo

(vedi PERIZIA PLURIDISCIPLINARE) (…)” (doc. AI 81/1).

2.8. Dagli

atti risulta che, anche se espressamente invitato a farlo, l’assicurato non si

è sottoposto ad alcun intervento di protesi totale dell’anca.

L’Ufficio

AI, contestualmente alla decisione del 23 luglio 2007 (doc. AI 39/1-5), aveva infatti

espresso la seguente diffida:

"

(…)

L'assicurato è invitato a prendere contatto con il suo

medico curante alfine di sottoporsi in tempo utile (entro il 2007)

all'intervento di PTA ed è reso attento già sin d'ora sull'obbligo di mettere

in atto tutte le misure terapeutiche possibili, in modo da migliorare il suo

stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le spese sanitarie che

saranno originate da tali cure dovranno essere poste a carico della Cassa malati

nell'ambito della LAMal.

Nel corso della prossima revisione d'ufficio,

l'amministrazione verificherà se sarà stato dato un seguito a quanto imposto,

pena le specifiche sanzioni.

Qui di seguito vengono esposte le disposizioni federali

che regolano tale procedura.

La cifra marginale 1048 della Circolare sull'invalidità

e la grande invalidità (CIGI), disciplina che, in virtù dell'obbligo di ridurre

il danno (obbligo di auto integrazione), la persona assicurata deve adoperarsi

spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la

capacità di svolgere le mansioni consuete. In particolare, è tenuta a:

- trovare, accettare o conservare ogni

attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;

- procedere a tutti i cambiamenti

possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di

competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (per esempio

chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più

compiti amministrativi);

-- sottoporsi ad un trattamento terapeutico

esigibile se indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da ridurre o

sopprimere la rendita (per esempio eliminare i danni alla salute dovuti

all'abuso di alcool e nicotina oppure all'obesità; RCC 1984 pag. 359); che i

costi del trattamento medico siano assunti o meno dall'AI è irrilevante;

- cambiare, se necessario, domicilio se

vi sono adeguate possibilità di guadagno (RCC 1983 pag. 246, 1970 pag. 331).

A questo punto, l'opponente è reso attento sulle conseguenze

sancite dall'art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di una sua mancata collaborazione

nell'attuazione della cura medica:

" Le prestazioni possono essere

temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato,

nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e

un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i

limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una

cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente

esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o

una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."

(…)" (doc. AI 39/4)

Quanto

all’esigibilità dell’intervento di protesi totale all’anca sinistra va qui innanzitutto

rilevato che l’indicazione per un tale intervento è stata formulata da più

specialisti a diverse riprese.

Il

dr. __________ FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto 26 ottobre 2006 indirizzato

al medico curante, aveva evidenziato che “(…) è dunque iniziata la coxartrosi

secondaria, ho dunque rispiegato la situazione attuale e l’evoluzione spontanea

della malattia; ho spiegato in cosa consiste un intervento di protesi totale

all’anca, con modalità, decorso e rischi di complicazioni (…)” (doc. AI

51/10)

Il

dr. __________, della __________ – interpellato per un secondo parere in merito

alle possibilità terapeutiche –, nel rapporto 13 dicembre 2006 indirizzato al medico

curante (doc. AI 30/23-24), aveva concluso che “(…) confermo l’indicazione

all’impianto di una PTA malgrado l’adiposità, è probabilmente possibile un

approccio mini-invasiva anche a sx eventualmente con l’impianto di una protesi

di dimensioni ridotte (tipo Proxima). (…)” (doc. AI 30/24).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche – interpellato

per un’ulteriore valutazione specialistica e proposte terapeutiche –, nel

rapporto 23 maggio 2007 indirizzato al medico curante (doc. AI 30/21-22), aveva

rilevato che “(…) ho spiegato al paziente che non vedo altra soluzione che

un intervento di protesi. […] Resta la possibilità di un lavoro più leggero,

che si potrà valutare però solo dopo l’intervento dell’anca (…)” (doc. AI

30/22).

Anche

i periti del SAM, nella perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2010 (doc. AI

65/1-59), hanno concluso che “(…) dopo un intervento di cura protetica si

può vedere un miglioramento della capacità lavorativa in un lavoro leggero ed adatto,

rispettoso dei limiti descritti, nella misura del 60% a circa tre mesi

dall’intervento (cioè terminata la riabilitazione). […] A tre mesi

dall’intervento di protesi all’anca sin., l’A. potrà raggiungere una capacità

lavorativa del 60% in un’attività adatta, rispettosa dei limiti descritti

precedentemente (…)” (doc. AI 65/25).

In

merito al presupposto del notevole miglioramento della capacità di lavoro,

proprio nel caso di una protesi all’anca, la nostra Massima Istanza, nella già

citata STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.2 Eine Kürzung oder Verweigerung der Leistung ist

nach Art. 21 Abs. 4 ATSG sodann davon abhängig, dass die fragliche Massnahme

eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit verspricht. Vorausgesetzt

wird also, dass die medizinische oder erwerbliche Vorkehr geeignet ist, eine

erhebliche Minderung des versicherten Schadens zu bewirken. Der

Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen dieses Erfordernisses im Wesentlichen

mit der Begründung, wie das Ergebnis der am 31. August 2005 durchgeführten

Hüftoperation - in Form von rezidivierenden Hüftluxationen - gezeigt habe, sei

damit keine erhebliche Steigerung des Leistungsvermögens erreicht worden.

3.2.1 Die Frage, ob die verweigerte Leistung zu einer

Steigerung der Erwerbsfähigkeit beigetragen hätte, wird zuweilen unter dem

Aspekt der Zumutbarkeit (so in Art. 18 Abs. 2 MVG), jedenfalls aber als Problem

des Kausalzusammenhangs zwischen der Verweigerung und dem Ausbleiben der Zustandsverbesserung

behandelt (vgl. Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Zürich

1999, S. 160 ff.). Die Kausalität muss notwendigerweise prospektiv und damit

hypothetisch beurteilt werden (Meyer-Blaser, a.a.O., S. 84 FN 381 und S. 140 FN

587). Es bedarf keines strikten Beweises, dass die verweigerte Massnahme

tatsächlich zum erwarteten Erfolg geführt hätte; es genügt, wenn die Vorkehr

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erfolgreich gewesen wäre. Der erforderliche

Grad an Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter Berücksichtigung der Schwere des

mit der Massnahme verbundenen Eingriffs in Persönlichkeitsrechte zu beurteilen

(vgl. oben E 3.1): Bei therapeutischen Massnahmen, welche mit einem nur

geringen Eingriff verbunden sind, dürfen an die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden

Besserung keine hohen Anforderungen gestellt werden (Jürg Maeschi, Kommentar

zum MVG, Bern 2000, N 24 zu Art. 18). Ist der Eingriff erheblich, wird eine höhere

Wahrscheinlichkeit, aber nicht ein sicherer Erfolg verlangt. In diesem Sinne schützte

das Eidgenössische Versicherungsgericht eine Leistungsverweigerung, nachdem die

versicherte Person eine wirbelsäulenorthopädische Operation mit einer

Erfolgswahrscheinlichkeit von 70-80 % abgelehnt hatte (Urteil I 462/05 vom 16.

August 2006; zum Ganzen: Urteil I 824/06 vom 13. März 2007, E. 3.2.1).

3.2.2 Massgebend ist hinsichtlich der fraglichen

operativen Massnahme somit, was der Beschwerdeführer verkennt, eine vorgängige

Betrachtungsweise. Diesbezüglich ergeben die medizinischen Akten ein deutliches

Bild: Dr. med. T.________ hielt in seinem Gutachten vom 3. Februar 2003 dafür,

dass die Arbeitsfähigkeit in einer angepassten und zumutbaren Tätigkeit nach

dem erfolgreichen Einsetzen einer beidseitigen Hüfttotalendoprothese mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit markant gesteigert werden könne. Diese

Einschätzung wurde durch die Dres. med. F.________ und A.________ im Rahmen

ihres Berichtes vom 9. Februar 2005 bestätigt, indem sie ausführten, mit dem

vorgesehenen Eingriff wäre der Patient wohl wieder in der Lage, in einer

optimal angepassten Tätigkeit mit regelmässigen Positionswechseln vollzeitlich

zu arbeiten. Im Lichte dieser Stellungnahmen durfte die Beschwerdegegnerin den

Erfolg der vorgeschlagenen Massnahme, obgleich diese als nicht unerheblicher

Eingriff zu werten ist und die Anforderungen an die zu erwartende Erfolgswahrscheinlichkeit

deshalb relativ hoch zu stecken waren, - prospektiv betrachtet - als äusserst

günstig beurteilen. Auch unter diesem Titel kommen mithin die in Art. 21 Abs. 4

ATSG verankerten Rechtsfolgen zum Tragen, zumal die Operation unbestrittenermassen

eine zumutbare Vorkehr darstellt. Der Umstand, dass sich im Anschluss an die

Ende August 2005 eingesetzte Hüfttotalendoprothese links wiederholt Luxationen

einstellten, vermag daran nach dem Gesagten nichts zu ändern. Namentlich ist

der Beschwerdegegnerin, da derartige Komplikationen im Lichte der ärztlichen

Angaben nicht von vornherein absehbar waren und überdies, wie vom

Beschwerdeführer ausgeführt, offenbar lediglich in 2-8 % der Fälle auftreten,

keine Verletzung der Untersuchungsmaxime vorzuwerfen.

(…)" (STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.2).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 luglio 2007 – avuto riguardo

ai rapporti del dr. __________ e del dr. __________ – aveva concluso che “(…)

si conferma quindi fino a tuttora una IL 100% per qualsiasi attività (sempre da

7.2005). L’assicura-to è da diffidare di sottoporsi al proposto intervento di

PTA in tempo utile (entro il 2007), intervento esigibile e consigliato da

diversi specialisti consultati, intervento che porterà pure ad un ricupero

almeno parziale della capacità lavorativa in attività confacente (…)” (doc.

AI 32/1).

Anche

i periti del SAM – nonostante una diversa valutazione della capacità lavorativa

residua in un’attività adeguata del 50% già dal luglio 2007: “(…) globalmente

l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno

ma con rendimento ridotto) in un’attività rispettosa dei limiti appena descritti.

Questa capacità lavorativa era già sicuramente presente al momento della

delibera dell’Ufficio AI del 18.7.2007 (…)” (doc. AI 65/25) – hanno comunque

concluso che, a tre mesi dall’intervento di protesi totale dell’anca, la

capacità lavorativa residua in un’attività adeguata aumenterebbe al 60%. Fatto

questo – come si vedrà al prossimo considerando – di tutto rilievo visto che in

tale evenienza la rendita intera finora erogata va ridotta a mezza rendita e

non solo a tre quarti.

Va

qui inoltre rilevato che, anche se invitato espressamente a prendere posizione

in merito alle annotazioni 17 maggio 2011 del dr. __________, l’assicurato è

rimasto silente limitandosi a confermarsi, in modo del tutto generico, nelle

argomentazioni addotte con il ricorso (cfr. consid. 1.6).

2.9. Per

il 2011, anno in cui l’Ufficio AI ha ridotto il diritto a prestazioni, il reddito

da valido ammonta a fr. 65'502.80 (fr. 64'149 [reddito da valido stabilito

dalla consulente in integrazione professionale per il 2009 sub doc. AI 72A/1] aggiornati

al 2011 aumentandoli dello 0.8% per il 2010 e dell’1.3%

per i primi tre trimestri del 2011 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei

salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 65'502.80).

Nel

2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo

ipotetico da invalido pari a fr. 62'681.12 (fr. 4'806.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2008] aggiornati

al 2009 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati

al 2011 aumentandoli dello 0.8% per il 2010 e dell’1.3% per i

primi tre trimestri del 2011 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica] = fr.

62'681.12). Applicata la riduzione

del 23% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI

72A/1-3), a seconda che si consideri una capacità lavorativa residua in

un’attività adeguata del 50% e/o del 60% (come indicato dai periti del SAM la

percentuale del 60% corrisponde alla capacità lavorativa residua che si

raggiungerebbe terminata la riabilitazione ovvero a circa tre mesi

dall’intervento di protesi dell’anca), il reddito ipotetico da invalido ammonta

a fr. 24'132.23 (fr. 62'681.12 ridotti del 23% e moltiplicati per 50% = fr. 24’132.23)

rispettivamente a fr. 28'958.67 (fr. 62'681.12 ridotti del 23% e moltiplicati

per 60% = fr. 28’958.67).

Ritenuto

il reddito da valido di fr. 65'502.80 e da invalido di

fr. 24'132.23 rispettivamente di fr. 28'958.67, si ottiene un grado

d’invalidità del 63% ([65'502.80 - 24'132.23] x 100 : 65'502.80 = 63.15% arrotondato al 63% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2), rispettivamente del 58% ([65'502.80 - 28'958.67] x 100 : 65'502.80 = 55.79%

arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2).

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede – segnatamente l’adempimento

dei presupposti necessari per l’applica-zione dell’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. consid.

2.4 e 2.8), la capacità lavorativa residua in un’attività adeguata del 60% se,

conformemente all’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato si fosse sottoposto

all’intervento di protesi totale dell’anca sinistra nei termini di tempo

indicati (cfr. consid. 2.7) e ritenuto il grado d’invalidità scaturito dal

confronto dei redditi (cfr. consid. 2.9) – è dunque a giusta

ragione che l’Ufficio AI, stante un’invalidità del 58%, ha ridotto la

prestazione ad una mezza rendita con effetto dal 1. maggio 2011 (cfr. art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI).

La

decisione impugnata va quindi confermata e conseguentemente il ricorso respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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