32.2011.123
Riduzione della rendita. Obbligo generale di ridurre il danno. Presupposti per l'applicazione dell'art. 21 cpv. 4 LPGA. Esigibilità dell'intervento di una protesi all'anca che migliorerebbe la capacit
10 gennaio 2012Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.123
Data decisione, Autorità:
10.01.2012, TCA
Titolo:
Riduzione della rendita. Obbligo generale di ridurre il danno. Presupposti per l'applicazione dell'art. 21 cpv. 4 LPGA. Esigibilità dell'intervento di una protesi all'anca che migliorerebbe la capacità lavorativa
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 21 cpv. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.123
FS/sc
Lugano
10 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 marzo 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
mese di luglio 2006 RI 1, classe 1962, da ultimo attivo quale operaio di fabbrica
presso la __________ (doc. AI 7/1-5), ha presentato una domanda di prestazioni
AI per adulti in quanto affetto da “(…) necrosi asettica della testa femorale
sinistra assai estesa. Alterazioni degenerative a livello delle spalle, articolazioni
sterno-claveari e ginocchio bilateralmente (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso l’Ufficio AI, con decisioni 23 luglio 2007 (doc. AI
39/1-5 che sostituisce quella dell’11 giugno 2007 [doc. AI 29/1-3] che a sua
volta aveva sostituito quella del 15 maggio 2007 [doc. AI 23/1-6]) e 7 agosto
2007 (doc. AI 41/1-3 e 42/1-3 che sostituiscono quelle del 12 luglio 2007 [doc.
AI 33/1-2, 33/3-4 e 33/5-6]), ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
dal luglio 2006.
In
esito al ricorso 13 giugno 2007 (doc. AI 30/3-12) interposto dall’assicurato (tramite
Fatti
i RA 1) contro la decisione del 15 maggio 2007, questo Tribunale, con decreto
21 agosto 2007, aveva stralciato la causa dai ruoli vista la comunicazione con
la quale il ricorso era stato ritirato ritenute le nuove decisioni 23 luglio e
7 agosto 2007 che avevano accolto integralmente le domande ricorsuali (doc. AI
44/1-2).
1.3. L’Ufficio
AI, nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio nel mese di aprile 2008
(doc. AI 48/1-2) – ritenuto che l’insorgen-te non si è sottoposto all’intervento di
protesi totale dell’anca (PTA) intimatogli con la decisione 23 luglio 2007 e
viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2010 del SAM
(doc. AI 65/1-69) nonché del rapporto finale della consulente in integrazione
professionale (doc. AI 72/1-3 e 72A/1-3) – con decisione 9 marzo
2011, preavvisata con progetto 22 dicembre 2010 (doc. AI 75/1-4), ha ridotto la
prestazione ad una mezza rendita con effetto dal 1. maggio 2011 (doc. AI 84/1-2
e motivazione sub doc. AI 85/1-4).
1.4. Contro
la decisione 9 marzo 2011 l’assicurato, sempre tramite i RA 1 (__________), ha
interposto un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata
l’utilità dell’intervento chirurgico di protesi all’anca e la valutazione
medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto il
riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 31 aprile 2011.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – viste le annotazioni 17 maggio 2011 nelle
quali il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) - l’intervento di
protesi all’anca è ritenuto essere di principio intervento esigibile (sentenze
TCA [ndr. recte: TFA]8C_128/2007 e U 199/04 (14.07.2005). - nel presente
caso non vi sono controindicazioni particolari. L’intervento era già stato
consigliato in passato da diversi ortopedici (dr. __________ dr. __________). -
L’attuale documentazione non mostra nuovi elementi clinici, prevale quale
patologia principale la necrosi della testa femorale. (…)” (VI/bis) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.6. Il
RA 1 – invitato espressamente a prendere posizione sulle annotazioni 17 maggio
2011 del medico SMR – con lettera 17 giugno 2011 ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare in merito e di confermare
integralmente il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto all’assicurato il
diritto a prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata e il mantenimento del diritto
ad una rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
2.4. L’art.
21 cpv. 4 LPGA prevede che:
"
Le prestazioni possono essere
temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato,
nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e
un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i
limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una
cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente
esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o
una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."
L’art.
21 cpv. 4 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assicura-zione invalidità (cfr.
art. 2 LPGA e 1 cpv. 1 LAI), concretizza l’obbligo generale di ridurre il danno
e non ha modificato quanto previsto in precedenza dagli art. 10 cpv. 2 e 31 LAI
in vigore fino al 31 dicembre 2002. Vale pertanto la giurisprudenza resa sotto
il previgente diritto (STF 9C_581/2010 del 2 settembre 2010 consid. 2 e STF
8C_311/2010 dell’11 agosto 2010 consid. 3, entrambe con riferimenti).
In
particolare, nella DTF 122 V 218, l’Alta Corte ha stabilito che qualora un assicurato
si opponga ad un provvedimento d’integrazione, l’amministrazione può disporre
il rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato
l’interessato e dopo avergli fissato un termine di riflessione.
Operazioni
chirurgiche sono in linea di principio esigibili per quanto non siano proprie a
mettere in pericolo la vita di una persona, ci si possa attendere con grande
verosimiglianza la guarigione o comunque un sensibile miglioramento dei disturbi
e quindi un incremento dell’abilità lucrativa, se non provocano delle alterazioni
(sfiguramento, storpiamento) visibili e se la loro esecuzione non comporta
dolori oltre quanto si possa considerare ragionevole (STFA U 384/04 del 12 ottobre
2006, consid. 2.4 e riferimenti).
La
risposta alla questione riguardante l’esigibilità di un trattamento oppure di
un provvedimento di integrazione, dipende dall’insieme delle circostanze
personali (STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.1 e riferimenti, concernente
una fattispecie nella quale la nostra Massima Istanza ha ritenuto esigibile l’intervento
di una protesi all’anca).
2.5. Nel
caso in esame l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 20 luglio 2010 nelle quali il dr. __________,
medico SMR, dopo aver rilevato: “(…) vedi annotazione medico dr. __________
del 12.7.2007 (IL 100 per ogni tipo di attività) R 100 dal 7.2006 con attuale
revisione del 3.2008 Colloquio telefonico odierno con MC Dr. __________: lo
stato globale lascia presupporre una patologia psichica da dolore cronico con
quadro astenico – depressivo relativo con dispepsie accertate a diversi livelli
ORL e gastro con limitati risultati obiettivi. Una valutazione globale è
pertanto auspicata ai fini di migliorare non solo la diagnostica ma evt. anche
le esigibilità. (…)”, ha concluso che “(…) considerando quanto sopra
viene indicata una valutazione plurispecialistica (reuma – psi – gastro/ORL ed
evt. ortopedica). Esigibilità lavorativa residuale (date di evt. miglioramenti)
con e senza protetizzazione dell’anca. (…)” (doc. AI 61/1) – ha ordinato
una perizia presso il Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 62/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare effettuata il 25 ottobre 2010 (doc. AI 65/1-59)
risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche
esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),
ORL (dr. __________) e gastroenterologia (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Avanzata coxartrosi a sin. secondaria a necrosi
asettica della testa del femore idiopatica, 2005.
Sindrome lombospondilogena cronica con/su:
- sciatalgia all’arto inferiore ds.;
- incipiente discopatia L4-L5 con piccola fessura
dell’anulo fibroso;
- piccola ernia discale mediolaterale ds. L5-S1;
- spondilartrosi L4-L5 e L5-S1.
Periartropatia omero scapolare tendinopatia cronica calcificata
bilaterale:
- senza segni clinici per lesione della cuffia dei
rotatori.
Nevrosi ipocondriaca (ICD-10 F45.2).
Sindrome ansioso mista (ICD-10 F41.3).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Epicondilite ulnare e radila e a sin.
Gonalgie anteriori croniche di natura indeterminata.
Tendenza alla fibromialgia.
Sordità bilaterale.
Disfagia su nota arteria fusoria.
Disturbi dispeptici di probabile eziologia funzionale.
Colite ulcerosa idiopatica limitatamente al retro sigma.
Ipertensione arteriosa sotto trattamento.
Obesità con BMI di circa 32.2 kg/m2.
Epatopatia.
(…)" (doc. AI 65/18-19)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come operaio e in altre attività
pesanti a mediamente pesanti. (…)” (doc. AI 65/23), il SAM ha concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 70%. Si consiglia una presa a carico psichiatrica e
psicofarmacologica, che potrebbe incidere sulle quote ansiose e sull'ideazione,
favorendo una relativizzazione delle preoccupazioni riguardanti lo stato di
salute.
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una
capacità lavorativa dello 0% come operaio addetto a lavori pesanti a mediamente
pesanti, a causa dell'avanzata coxartrosi a sin. e della sindrome lombospondilogena
cronica.
Dal punto di vista ORL e gastroenterologico l'A. è
totalmente abile al lavoro.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa dello
0% come operaio in lavori pesanti e mediamente pesanti. Non si constata nessun
miglioramento rispetto alla decisione dell'Ufficio AI del 18.7.2007 (grado
d'invalidità al 100% dall'1.7.2006).
L'impianto di una protesi totale all'anca sin. non
porterebbe ad un miglioramento della capacità lavorativa in attività pesanti e
mediamente pesanti.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 70% in qualsiasi tipo di attività.
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 50% in un'attività leggera, prevalentemente sedentaria,
ma che permetta una certa varietà di posizioni e soprattutto la possibilità di
brevi pause al bisogno per alzarsi, sgranchirsi e cambiare posizioni; sono da
evitare lunghi spostamenti a piedi e spostamenti ripetitivi particolarmente su
terreni accidentati; sono da evitare movimenti eccessivamente ripetitivi di
flessione-estensione o rotazione del tronco; si devono rispettare le regole di
ergonomia della schiena. Riportiamo in extenso i limiti funzionali descritti
dal reumatologo:
Risorse fisiche
0%
1-5% 6-33% 34-66% 67-100%
=
0 h = fino a = ½ fino a = 3 fino a = ca. 5½
ca.
0,5 h scarse 3 h 5¼ h fino a 8 h
Sollevare e portare mai di
rado talvolta sovente molto
esigibile sovente
leggero (fino a 9 kg)
all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ¨ ý ¨
medio (10-25 kg)
all'altezza dei fianchi ¨ ý ¨ ¨ ¨
pesante (> 25 kg)
all'altezza dei fianchi ý ¨ ¨ ¨ ¨
sollevare sopra l'altezza
del petto ¨ ý ¨ ¨ ¨
Maneggio attrezzi
leggero/di precisione ¨ ¨ ¨ ¨ ý
medio ¨ ý ¨ ¨ ¨
pesante/lavoro
manuale ý ¨ ¨ ¨ ¨
rotazione manuale ¨ ¨ ¨ ¨ ý
Posizione corporea/mobilità
lavori sopra l'altezza del capo¨ ý ¨ ¨ ¨
rotazione ¨ ý ¨ ¨ ¨
seduta
chinata ¨ ý ¨ ¨ ¨
eretta chinata ¨ ý ¨ ¨ ¨
inginocchiata ¨ ý ¨ ¨ ¨
flessione delle ginocchia ¨ ý ¨ ¨ ¨
Posizione di lunga durata
seduta ¨ ¨ ¨ ¨ ý
eretta ¨ ý ¨ ¨ ¨
Spostamento
camminare (fino a 50 m) ¨ ý ¨ ¨ ¨
camminare (oltre 50 m) ý ¨ ¨ ¨ ¨
camminare (lunghi tragitti) ý ¨ ¨ ¨ ¨
camminare su terreni
dissestati ¨ ý ¨ ¨ ¨
salire le scale/scale a pioli ¨ ý ¨ ¨ ¨
Limitazioni
equilibrio/bilanciamento ý limitato ¨ non limitato
Dopo un intervento di cura protetica si può vedere un
miglioramento della capacità lavorativa in un lavoro leggero ed adatto,
rispettoso dei limiti descritti, nella misura del 60% a circa tre mesi
dall'intervento (cioè terminata la riabilitazione).
Dal punto di vista gastroenterologico l'A. è totalmente
abile al lavoro.
Dal punto di vista ORL l'A. è totalmente abile al
lavoro. Si consiglia la protezione dell'udito in posti rumorosi.
La diminuzione della capacità lavorativa dal punto di
vista reumatologico permette di tener conto della limitazione della capacità
lavorativa dal punto di vista psichiatrico.
Dopo un breve riallenamento al lavoro di pochi mesi
l'A. può essere introdotto in un'attività adatta e rispettosa dei limiti appena
descritti.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del
50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in un'attività
rispettosa dei limiti appena descritti.
Questa capacità lavorativa era già sicuramente presente
al momento della delibera dell'Ufficio AI del 18.7.2007.
A tre mesi dall'intervento di protesi totale all'anca
sin., l'A. potrà raggiungere una capacità lavorativa del 60% in un'attività
adatta, rispettosa dei limiti descritti precedentemente.
Come casalingo l'A. presenta una capacità lavorativa
del 70%, dopo l'intervento all'anca si può prevedere una capacità lavorativa
dell'80% (si tratta di un'attività svolta durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto).
10 OSSERVAZINI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Al medico di famiglia abbiamo già inviato una copia
degli esami di laboratorio.
Lasciamo al SMR, rispettivamente all'Ufficio AI, la
decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia
informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 65/23-26)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali e considerata la valutazione 16
dicembre 2010 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 72/1-3 e
72A/1-3)) – con decisione 9 marzo 2011 ha quindi ridotto all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione
dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo
DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del
11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce
un’incapacità lavorativa totale nella sua ultima attività di operaio e in altre
attività pesanti a mediamente pesanti, una capacità lavorativa in un’attività
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti del 50% (presenza tutto il
giorno ma con rendimento ridotto) dal luglio 2007 e del 60% (capacità questa
che potrà essere raggiunta dopo il prospettato intervento) a tre mesi
dall’intervento di protesi totale all’anca sinistra.
La
dettagliata ed approfondita valutazioni del SAM non é stata del resto validamente
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
In
particolare, evidenziato che “(…) le conclusioni peritali si fondano su
un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM (…)” (doc.
AI 65/26), questo Tribunale rileva che i periti hanno considerato sia la
circostanza secondo la quale “(…) l’ortopedico gli ha consigliato di curare
dapprima la patologia alla schiena (…)” (doc. AI 65/14) che le problematiche
alla schiena (descrizione della MRI colonna lombare del 26 aprile 2010 sub doc.
AI 65/17).
Per
il resto, per quanto riguarda la documentazione medica allegata al ricorso va
rilevato quanto segue.
Il
rapporto 21 marzo 2011 del dr. __________ (doc. F) è identico alla seconda
pagina del rapporto medico di decorso 7 agosto 2008 (doc. AI 51/1-7) dello
stesso medico curante ed è stato considerato dal SAM (vedi l’elenco atti, in particolare
il doc. AI 65/5-6).
Anche
il rapporto 21 maggio 2010 del dr. __________, FMH in neurochirurgia,
indirizzato al medico curante (doc. G), figura nell’elenco atti redatti dal dr.
__________ (doc. AI 65/7) ed è quindi già stato considerato dai periti del SAM.
Al
riguardo, il __________, nelle annotazioni 24 febbraio 2011, ha osservato che “(…) si ricorda che questa valutazione presso il SAM è la prima
valutazione clinica funzionale globale neutrale e peritale anche di tipo
reumatologico effettuata dall’Ass. AI e che comprende non solo la valutazione
delle anche ma di tutto l’apparato locomotorio incluso del rachide e non solo
(vedi PERIZIA PLURIDISCIPLINARE) (…)” (doc. AI 81/1).
2.8. Dagli
atti risulta che, anche se espressamente invitato a farlo, l’assicurato non si
è sottoposto ad alcun intervento di protesi totale dell’anca.
L’Ufficio
AI, contestualmente alla decisione del 23 luglio 2007 (doc. AI 39/1-5), aveva infatti
espresso la seguente diffida:
"
(…)
L'assicurato è invitato a prendere contatto con il suo
medico curante alfine di sottoporsi in tempo utile (entro il 2007)
all'intervento di PTA ed è reso attento già sin d'ora sull'obbligo di mettere
in atto tutte le misure terapeutiche possibili, in modo da migliorare il suo
stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le spese sanitarie che
saranno originate da tali cure dovranno essere poste a carico della Cassa malati
nell'ambito della LAMal.
Nel corso della prossima revisione d'ufficio,
l'amministrazione verificherà se sarà stato dato un seguito a quanto imposto,
pena le specifiche sanzioni.
Qui di seguito vengono esposte le disposizioni federali
che regolano tale procedura.
La cifra marginale 1048 della Circolare sull'invalidità
e la grande invalidità (CIGI), disciplina che, in virtù dell'obbligo di ridurre
il danno (obbligo di auto integrazione), la persona assicurata deve adoperarsi
spontaneamente, per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete. In particolare, è tenuta a:
- trovare, accettare o conservare ogni
attività lucrativa esigibile adeguata alla sua invalidità;
- procedere a tutti i cambiamenti
possibili ed esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo ambito di
competenze per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (per esempio
chi prima svolgeva lavori prevalentemente manuali può assumere sempre più
compiti amministrativi);
-- sottoporsi ad un trattamento terapeutico
esigibile se indicato a migliorare la capacità al guadagno in modo da ridurre o
sopprimere la rendita (per esempio eliminare i danni alla salute dovuti
all'abuso di alcool e nicotina oppure all'obesità; RCC 1984 pag. 359); che i
costi del trattamento medico siano assunti o meno dall'AI è irrilevante;
- cambiare, se necessario, domicilio se
vi sono adeguate possibilità di guadagno (RCC 1983 pag. 246, 1970 pag. 331).
A questo punto, l'opponente è reso attento sulle conseguenze
sancite dall'art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di una sua mancata collaborazione
nell'attuazione della cura medica:
" Le prestazioni possono essere
temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato,
nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e
un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i
limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una
cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente
esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o
una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."
(…)" (doc. AI 39/4)
Quanto
all’esigibilità dell’intervento di protesi totale all’anca sinistra va qui innanzitutto
rilevato che l’indicazione per un tale intervento è stata formulata da più
specialisti a diverse riprese.
Il
dr. __________ FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto 26 ottobre 2006 indirizzato
al medico curante, aveva evidenziato che “(…) è dunque iniziata la coxartrosi
secondaria, ho dunque rispiegato la situazione attuale e l’evoluzione spontanea
della malattia; ho spiegato in cosa consiste un intervento di protesi totale
all’anca, con modalità, decorso e rischi di complicazioni (…)” (doc. AI
51/10)
Il
dr. __________, della __________ – interpellato per un secondo parere in merito
alle possibilità terapeutiche –, nel rapporto 13 dicembre 2006 indirizzato al medico
curante (doc. AI 30/23-24), aveva concluso che “(…) confermo l’indicazione
all’impianto di una PTA malgrado l’adiposità, è probabilmente possibile un
approccio mini-invasiva anche a sx eventualmente con l’impianto di una protesi
di dimensioni ridotte (tipo Proxima). (…)” (doc. AI 30/24).
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche – interpellato
per un’ulteriore valutazione specialistica e proposte terapeutiche –, nel
rapporto 23 maggio 2007 indirizzato al medico curante (doc. AI 30/21-22), aveva
rilevato che “(…) ho spiegato al paziente che non vedo altra soluzione che
un intervento di protesi. […] Resta la possibilità di un lavoro più leggero,
che si potrà valutare però solo dopo l’intervento dell’anca (…)” (doc. AI
30/22).
Anche
i periti del SAM, nella perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2010 (doc. AI
65/1-59), hanno concluso che “(…) dopo un intervento di cura protetica si
può vedere un miglioramento della capacità lavorativa in un lavoro leggero ed adatto,
rispettoso dei limiti descritti, nella misura del 60% a circa tre mesi
dall’intervento (cioè terminata la riabilitazione). […] A tre mesi
dall’intervento di protesi all’anca sin., l’A. potrà raggiungere una capacità
lavorativa del 60% in un’attività adatta, rispettosa dei limiti descritti
precedentemente (…)” (doc. AI 65/25).
In
merito al presupposto del notevole miglioramento della capacità di lavoro,
proprio nel caso di una protesi all’anca, la nostra Massima Istanza, nella già
citata STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Eine Kürzung oder Verweigerung der Leistung ist
nach Art. 21 Abs. 4 ATSG sodann davon abhängig, dass die fragliche Massnahme
eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit verspricht. Vorausgesetzt
wird also, dass die medizinische oder erwerbliche Vorkehr geeignet ist, eine
erhebliche Minderung des versicherten Schadens zu bewirken. Der
Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen dieses Erfordernisses im Wesentlichen
mit der Begründung, wie das Ergebnis der am 31. August 2005 durchgeführten
Hüftoperation - in Form von rezidivierenden Hüftluxationen - gezeigt habe, sei
damit keine erhebliche Steigerung des Leistungsvermögens erreicht worden.
3.2.1 Die Frage, ob die verweigerte Leistung zu einer
Steigerung der Erwerbsfähigkeit beigetragen hätte, wird zuweilen unter dem
Aspekt der Zumutbarkeit (so in Art. 18 Abs. 2 MVG), jedenfalls aber als Problem
des Kausalzusammenhangs zwischen der Verweigerung und dem Ausbleiben der Zustandsverbesserung
behandelt (vgl. Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Zürich
1999, S. 160 ff.). Die Kausalität muss notwendigerweise prospektiv und damit
hypothetisch beurteilt werden (Meyer-Blaser, a.a.O., S. 84 FN 381 und S. 140 FN
587). Es bedarf keines strikten Beweises, dass die verweigerte Massnahme
tatsächlich zum erwarteten Erfolg geführt hätte; es genügt, wenn die Vorkehr
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erfolgreich gewesen wäre. Der erforderliche
Grad an Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter Berücksichtigung der Schwere des
mit der Massnahme verbundenen Eingriffs in Persönlichkeitsrechte zu beurteilen
(vgl. oben E 3.1): Bei therapeutischen Massnahmen, welche mit einem nur
geringen Eingriff verbunden sind, dürfen an die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden
Besserung keine hohen Anforderungen gestellt werden (Jürg Maeschi, Kommentar
zum MVG, Bern 2000, N 24 zu Art. 18). Ist der Eingriff erheblich, wird eine höhere
Wahrscheinlichkeit, aber nicht ein sicherer Erfolg verlangt. In diesem Sinne schützte
das Eidgenössische Versicherungsgericht eine Leistungsverweigerung, nachdem die
versicherte Person eine wirbelsäulenorthopädische Operation mit einer
Erfolgswahrscheinlichkeit von 70-80 % abgelehnt hatte (Urteil I 462/05 vom 16.
August 2006; zum Ganzen: Urteil I 824/06 vom 13. März 2007, E. 3.2.1).
3.2.2 Massgebend ist hinsichtlich der fraglichen
operativen Massnahme somit, was der Beschwerdeführer verkennt, eine vorgängige
Betrachtungsweise. Diesbezüglich ergeben die medizinischen Akten ein deutliches
Bild: Dr. med. T.________ hielt in seinem Gutachten vom 3. Februar 2003 dafür,
dass die Arbeitsfähigkeit in einer angepassten und zumutbaren Tätigkeit nach
dem erfolgreichen Einsetzen einer beidseitigen Hüfttotalendoprothese mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit markant gesteigert werden könne. Diese
Einschätzung wurde durch die Dres. med. F.________ und A.________ im Rahmen
ihres Berichtes vom 9. Februar 2005 bestätigt, indem sie ausführten, mit dem
vorgesehenen Eingriff wäre der Patient wohl wieder in der Lage, in einer
optimal angepassten Tätigkeit mit regelmässigen Positionswechseln vollzeitlich
zu arbeiten. Im Lichte dieser Stellungnahmen durfte die Beschwerdegegnerin den
Erfolg der vorgeschlagenen Massnahme, obgleich diese als nicht unerheblicher
Eingriff zu werten ist und die Anforderungen an die zu erwartende Erfolgswahrscheinlichkeit
deshalb relativ hoch zu stecken waren, - prospektiv betrachtet - als äusserst
günstig beurteilen. Auch unter diesem Titel kommen mithin die in Art. 21 Abs. 4
ATSG verankerten Rechtsfolgen zum Tragen, zumal die Operation unbestrittenermassen
eine zumutbare Vorkehr darstellt. Der Umstand, dass sich im Anschluss an die
Ende August 2005 eingesetzte Hüfttotalendoprothese links wiederholt Luxationen
einstellten, vermag daran nach dem Gesagten nichts zu ändern. Namentlich ist
der Beschwerdegegnerin, da derartige Komplikationen im Lichte der ärztlichen
Angaben nicht von vornherein absehbar waren und überdies, wie vom
Beschwerdeführer ausgeführt, offenbar lediglich in 2-8 % der Fälle auftreten,
keine Verletzung der Untersuchungsmaxime vorzuwerfen.
(…)" (STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.2).
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 luglio 2007 – avuto riguardo
ai rapporti del dr. __________ e del dr. __________ – aveva concluso che “(…)
si conferma quindi fino a tuttora una IL 100% per qualsiasi attività (sempre da
7.2005). L’assicura-to è da diffidare di sottoporsi al proposto intervento di
PTA in tempo utile (entro il 2007), intervento esigibile e consigliato da
diversi specialisti consultati, intervento che porterà pure ad un ricupero
almeno parziale della capacità lavorativa in attività confacente (…)” (doc.
AI 32/1).
Anche
i periti del SAM – nonostante una diversa valutazione della capacità lavorativa
residua in un’attività adeguata del 50% già dal luglio 2007: “(…) globalmente
l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno
ma con rendimento ridotto) in un’attività rispettosa dei limiti appena descritti.
Questa capacità lavorativa era già sicuramente presente al momento della
delibera dell’Ufficio AI del 18.7.2007 (…)” (doc. AI 65/25) – hanno comunque
concluso che, a tre mesi dall’intervento di protesi totale dell’anca, la
capacità lavorativa residua in un’attività adeguata aumenterebbe al 60%. Fatto
questo – come si vedrà al prossimo considerando – di tutto rilievo visto che in
tale evenienza la rendita intera finora erogata va ridotta a mezza rendita e
non solo a tre quarti.
Va
qui inoltre rilevato che, anche se invitato espressamente a prendere posizione
in merito alle annotazioni 17 maggio 2011 del dr. __________, l’assicurato è
rimasto silente limitandosi a confermarsi, in modo del tutto generico, nelle
argomentazioni addotte con il ricorso (cfr. consid. 1.6).
2.9. Per
il 2011, anno in cui l’Ufficio AI ha ridotto il diritto a prestazioni, il reddito
da valido ammonta a fr. 65'502.80 (fr. 64'149 [reddito da valido stabilito
dalla consulente in integrazione professionale per il 2009 sub doc. AI 72A/1] aggiornati
al 2011 aumentandoli dello 0.8% per il 2010 e dell’1.3%
per i primi tre trimestri del 2011 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei
salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 65'502.80).
Nel
2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,
livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo
ipotetico da invalido pari a fr. 62'681.12 (fr. 4'806.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2008] aggiornati
al 2009 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e aggiornati
al 2011 aumentandoli dello 0.8% per il 2010 e dell’1.3% per i
primi tre trimestri del 2011 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari
nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica] = fr.
62'681.12). Applicata la riduzione
del 23% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale (doc. AI
72A/1-3), a seconda che si consideri una capacità lavorativa residua in
un’attività adeguata del 50% e/o del 60% (come indicato dai periti del SAM la
percentuale del 60% corrisponde alla capacità lavorativa residua che si
raggiungerebbe terminata la riabilitazione ovvero a circa tre mesi
dall’intervento di protesi dell’anca), il reddito ipotetico da invalido ammonta
a fr. 24'132.23 (fr. 62'681.12 ridotti del 23% e moltiplicati per 50% = fr. 24’132.23)
rispettivamente a fr. 28'958.67 (fr. 62'681.12 ridotti del 23% e moltiplicati
per 60% = fr. 28’958.67).
Ritenuto
il reddito da valido di fr. 65'502.80 e da invalido di
fr. 24'132.23 rispettivamente di fr. 28'958.67, si ottiene un grado
d’invalidità del 63% ([65'502.80 - 24'132.23] x 100 : 65'502.80 = 63.15% arrotondato al 63% secondo la giurisprudenza di cui alla
DTF 130 V 121 consid. 3.2), rispettivamente del 58% ([65'502.80 - 28'958.67] x 100 : 65'502.80 = 55.79%
arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2).
2.10. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede – segnatamente l’adempimento
dei presupposti necessari per l’applica-zione dell’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. consid.
2.4 e 2.8), la capacità lavorativa residua in un’attività adeguata del 60% se,
conformemente all’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato si fosse sottoposto
all’intervento di protesi totale dell’anca sinistra nei termini di tempo
indicati (cfr. consid. 2.7) e ritenuto il grado d’invalidità scaturito dal
confronto dei redditi (cfr. consid. 2.9) – è dunque a giusta
ragione che l’Ufficio AI, stante un’invalidità del 58%, ha ridotto la
prestazione ad una mezza rendita con effetto dal 1. maggio 2011 (cfr. art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
La
decisione impugnata va quindi confermata e conseguentemente il ricorso respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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